TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 827/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo (ME), via G. Rizzo n. 115 presso lo studio degli
Avv.ti Serena Italiano e Antonina Martines che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente contumace,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
e l deducendo di essere stato assunto dalla società resistente CP_2 con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente prorogato, dal 13 agosto 2021 fino al 23 gennaio 2023, data in cui è stato licenziato. L'attività lavorativa si è svolta nel Comune di Milazzo, dove la società aveva ottenuto l'appalto per il controllo delle aree di sosta a pagamento.
Il ricorrente lamenta che, in violazione dell'art. 17 del capitolato d'appalto stipulato con il di Milazzo, la società resistente ha CP_3 applicato il CCNL Servizi Ausiliari ANPIT-CIDEC, riconoscendogli una paga oraria di € 6,60, inferiore a quella prevista dal capitolato, che imponeva l'applicazione del CCNL Commercio Terziario per gli ausiliari alla sosta, con conseguente diritto a una paga oraria di € 8,98.
Evidenzia che la resistente non ha mai ottemperato alle CP_4 richieste e che anzi ha proceduto al licenziamento del ricorrente sette giorni prima della naturale scadenza del contratto. Il licenziamento è stato impugnato dal lavoratore e successivamente dichiarato illegittimo con sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Barcellona P.G.
Sulla base dei conteggi redatti dal consulente tecnico, il ricorrente afferma di essere creditore nei confronti della società resistente della somma complessiva di € 6.812,12, di cui € 5.130,15 per differenze retributive e € 1.681,97 per differenze sul trattamento di fine rapporto, maturate durante tutto il periodo lavorativo.
Chiede, dunque, che venga riconosciuto il suo diritto al corretto inquadramento contrattuale secondo il V livello del CCNL Commercio
Terziario, il pagamento delle differenze retributive e del TFR, il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo lavorativo, nonché la condanna della società resistente al pagamento delle spese di giudizio.
benché regolarmente citata, non si è costituita Controparte_1 in giudizio.
Si è costituito in giudizio l chiedendo la condanna alla CP_2 regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente in caso di accoglimento della domanda.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento economico previsto dal CCNL Terziario–Commercio, deducendo che, nell'ambito del servizio di controllo della sosta in concessione, il Capitolato speciale di concessione del servizio imponeva – all'art. 17 – l'applicazione di detto CCNL, mentre il datore di lavoro ha applicato un diverso contratto collettivo con trattamento retributivo deteriore.
Occorre premettere che la lex specialis di gara (capitolato speciale) vincola l'affidatario del servizio anche sul piano dei minimi economico-normativi da garantire al personale impiegato;
ove la clausola individui il CCNL applicabile, tale indicazione integra obbligo contrattuale in senso proprio per il concessionario e rileva, nel rapporto con i lavoratori, quale parametro eterointegrativo del trattamento ex art. 36 Cost. e canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Dagli atti introduttivi e difensivi risulta che al ricorrente è stato applicato un CCNL (Servizi Ausiliari ANPIT-CIDEC) diverso da quello indicato all'art. 17 del capitolato speciale (Commercio/Terziario);
l'applicazione del CCNL Servizi Ausiliari ANPIT-CIDEC ha determinato il riconoscimento di un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello previsto dal capitolato speciale.
Il capitolato – richiamato in atti – integra la disciplina del rapporto, imponendo l'applicazione del CCNL Commercio;
l'opzione datoriale per un diverso contratto collettivo non può depauperare le tutele minime che la stazione appaltante ha imposto in sede di affidamento, né può trasferire sui lavoratori gli effetti economici della compressione del costo del lavoro.
Per le mansioni svolte – addetto al controllo della sosta in superficie e in strutture – il profilo professionale risulta riconducibile al V livello del CCNL Terziario–Commercio (art. 96 CCNL), come correttamente dedotto in ricorso e ribadito nelle note. I conteggi depositati dal ricorrente sono pienamente utilizzabili: essi assumono, quale retribuzione oraria, l'importo di € 8,98, valore che corrisponde al risultato del criterio di calcolo previsto dall'art. 190
CCNL Commercio (divisore 168) applicato alla retribuzione mensile di
€ 1.508,94 indicata dall'art. 192 CCNL per il livello di riferimento.
I conteggi, dunque, utilizzano un parametro conforme alle regole del
CCNL di settore dedotto in atti e risultano idonei a quantificare le differenze retributive invocate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo lavorato nell'appalto in oggetto, la retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati al V livello del CCNL
Commercio, con condanna di al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive, da quantificarsi in € 6.812,12 a lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 avuto riguardo alla semplicità della questione giuridica trattata e del criterio di calcolo necessario per la quantificazione della somma dovuta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.812,12 a lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente e dell delle spese del giudizio, liquidate per ciascuno in CP_2
€ 2.695,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente, Avv.ti Serena Italiano e Antonina Martines;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino