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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa IE PI Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 497/2024 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolo Mancuso, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Roma, Piazzale Clodio n. 12
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9723/2023 pubblicata il 02/11/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 6.4.2023 , docente nella classe di concorso EEEE – Primaria Posto Parte_1
1 Comune, conveniva in giudizio il chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dal settembre 2022 fino al termine dell'attività scolastica (30 giugno 2023) di una supplenza per la classe di concorso EEEE – Primaria Posto Comune;
2. accertare altresì il diritto del ricorrente all'ottenimento di 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico 22/23 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'anno scolastico e comunque al riconoscimento dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;
3. Condannare , in persona del ministro pro tempore Controparte_1
e/o , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento a favore del ricorrente del risarcimento del danno (o del diverso titolo ritenuto di giustizia) pari - alla somma di € 2.620,00 per la retribuzione non ricevuta;
- alla somma di € 5.000 per il danno patrimoniale e non patrimoniale ricevuto;
O alle diverse somme di giustizia. Con rivalutazione e interessi. Con condanna alle spese di lite”.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva: - di essere docente nella classe di concorso EEEE – Primaria Posto Comune;
- di aver presentato domanda di inserimento nella I fascia
GPS e di essere stato collocato in posizione 9665, con punteggio 28; - di aver presentato l'elenco delle scuole primarie in cui preferiva essere assegnato, manifestando l'interesse a prestare servizio in tutte le scuole del Comune di Roma, contrassegnate dal codice meccanografico con inizio RME;
- che, per un evidente errore del sistema informatico impiegato per l'assegnazione delle supplenze, non era mai stato convocato dal , che aveva assegnato supplenze presso scuole da lui indicate a CP_1 docenti con punteggio inferiore.
Deduceva che, in particolare, il 9.9.2022 il aveva pubblicato i turni di nomina CP_1 assegnando: - una supplenza fino a termine delle attività scolastiche (30 giugno) a Parte_2 presente in seconda fascia GPS presso la scuola Don Morosini di Roma;
- una supplenza fino a termine delle attività scolastiche (30 giugno) a presente in seconda fascia GPS presso Parte_3 la scuola Vigna Murata di Roma;
- una supplenza fino a termine delle attività scolastiche (30 giugno)
a collocata in prima fascia GPS con posizione 9816 e punteggio 26, presso la scuola Parte_4
Via Cina 4 di Roma;
- una supplenza annuale con spezzone orario a , in prima Parte_5 fascia GPS in posizione 9853 e punteggio 25.5 presso la scuola Matteotti di Roma;
inoltre, nel bollettino di nomina del 10.11.2022, il aveva assegnato cattedre esclusivamente a CP_1 insegnanti presenti nella seconda fascia GPS fino a termine delle attività scolastiche, con punteggio inferiore al suo.
Pertanto, lamentava che, inspiegabilmente, non aveva ottenuto la nomina all'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023 e si era visto sopravanzare da altri candidati, aventi un
2 punteggio inferiore nonché da taluni inseriti in II fascia.
Aggiungeva che egli stesso, presente nelle graduatorie di Roma capitale per le scuole di infanzia, in data 15.9.2022 era stato assunto da tale ultima istituzione nel profilo professionale di
“insegnante di scuola dell'Infanzia”, categoria C, posizione economica c1, presso la scuola dell'infanzia “Il Giardino dei Colori” (sezione ponte per i bambini dai 24 a 36 mesi), con contratto a tempo determinato al 30.6.2023.
Tanto premesso, lamentava che il mancato svolgimento dell'anno di servizio presso la scuola primaria aveva determinato la mancata maturazione per l'a.s. 2022/2023 dei 12 punti spettanti nella
GPS dall'anno scolastico successivo relativa a quella classe di concorso/materia; infatti, come previsto dalla tabella allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/22, il servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso rispetto a quello per cui si procede alla valutazione,
è valutato fino a un massimo di 6 punti. Aggiungeva il ricorrente che la mancata convocazione aveva, inoltre, determinato la perdita della differenza retributiva tra il servizio svolto presso la scuola dell'infanzia e quello spettante presso la scuola primaria, nonché un danno patrimoniale da perdita di chance e un danno non patrimoniale per non aver potuto svolgere l'attività di cui aveva diritto e che desiderava.
Il , ritualmente convenuto, non si costituiva. Controparte_1
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 9723/2023 del 2 novembre 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda. Rilevava il primo giudice che, nella specie, fosse emerso il funzionamento del sistema informatico in aderenza a quanto previsto dall'art. 12 della O.M.
112/2022, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente e diversamente da quanto avvenuto per i precedenti anni scolastici. Sosteneva il Tribunale che la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili veniva equiparata dalla norma ad una rinuncia ex ante alle sedi non inserite, rimettendosi in tal modo all'aspirante ogni valutazione in ordine al numero di sedi da indicare. Poiché il ricorrente, in sede di domanda, aveva indicato solo 20 sedi, la mancata attribuzione dell'incarico di supplenza presso la scuola primaria nell'anno scolastico 2022/2023 era conseguenza diretta delle scelte da questi operate, in attuazione dei criteri stabiliti dall'O.M. 112/2022 e non del malfunzionamento dell'algoritmo.
Avverso tale decisione proponeva appello , articolando un unico Pt_1 Parte_1 motivo di gravame con cui deduceva la violazione ed errata applicazione del quadro normativo di riferimento, in particolare dell'art. 12 O.M. 112/2022. Sosteneva, segnatamente, che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto sanato e superato il malfunzionamento del sistema informatico pacificamente riscontrato negli anni precedenti;
taluni errori riguardanti l'a.s. 2022/2023 (il primo disciplinato dall'ordinanza n. 112/22), infatti, erano stati individuati dalla giurisprudenza di merito
3 versata in atti dal ricorrente. Inoltre, l'appellante deduceva di aver indicato in sede di domanda tutte le scuole del Comune di Roma, ben più di 20, e di aver rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio di essere stato sorpassato da docenti con punteggio inferiore già nel primo turno di nomina, diversamente da quanto statuito nella sentenza gravata che aveva motivato sulle conseguenze giuridiche venutesi a determinare “qualora al proprio turno di nomina l'aspirante non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse”. Pertanto, seguendo un percorso argomentativo contrastante con il dato letterale della norma, il primo giudice aveva esteso la previsione dell'ordinanza n. 112/22, che riguarda l'implicita rinuncia alle preferenze non espresse in caso di mancata soddisfazione al termine del primo turno di nomina, ad ipotesi (le sedi prescelte dal docente) non previste e comunque non realizzatesi.
Secondo l'appellante, anche in considerazione della contumacia del , e del disposto CP_1 dell'art. 2, comma 5 dell'ordinanza n. 112/2022 (che prevede, in subordine, lo scorrimento delle graduatorie GPS), il giudice avrebbe dovuto ritenere le allegazioni del ricorso sufficienti per riconoscere il diritto all'assegnazione dal settembre 2022 fino al termine dell'attività scolastica (30 giugno 2023) di una supplenza per la classe di concorso EEEE – Primaria Posto Comune.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, al punteggio non ottenuto ed alle differenze retributive scaturenti dalla corretta assegnazione nella classe di concorso della Scuola Primaria, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva il convenuto, sicché CP_1 all'udienza del 1° luglio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza del 29 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Come noto, l'ordinanza ministeriale 112/2022, all'articolo 12, recita espressamente: “1.
Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza
4 sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
(…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. (…)”
Orbene, il Tribunale, nell'esaminare tale disciplina ha osservato: «Emerge dunque chiaramente dalla lettura del testo appena riportato che la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili comporta che, qualora al proprio turno di nomina l'aspirante non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento.
Il tenore testuale della norma è inequivoco nell'individuazione delle conseguenze della mancata indicazione di tutte le sedi disponibili, che viene equiparato, ex ante, ad una rinuncia,
5 rimettendo all'aspirante ogni valutazione in ordine al numero di sedi da indicare».
Tanto premesso, il primo giudice ha rilevato che «nel caso di specie dalla domanda depositata in atti (doc. 4) emerge che il ricorrente aveva indicato solo 20 sedi, ogni conseguenza prodottasi in concreto è diretto effetto delle scelte da questi operate e non dell'algoritmo».
La decisione non è condivisibile.
E invero, come correttamente rilevato dall'appellante, l'esame della domanda depositata (il documento n. 4 allegato all'originario ricorso) rivela che non ha indicato solo Parte_1
“20 sedi”, bensì (coerentemente con il modello reso disponibile dal ) 20 preferenze, di cui CP_1 alcune “analitiche” e altre “sintetiche”. In particolare, con riferimento alla classe di concorso EEEE,
“posto comune”, l'odierno appellante ha indicato, oltre ad alcune preferenze analitiche
(corrispondenti ad alcune specifiche scuole, individuate da un codice meccanografico identificativo), tutte le scuole del comune di Roma come preferenza sintetica.
Orbene, dalla documentazione in atti risulta che, nonostante l'appellante fosse collocato nella posizione n. 9665 con punteggio 28, vi sono stati alcuni docenti (puntualmente specificati in ricorso), con punteggio inferiore, cui è stata assegnata una scuola del Comune di Roma. E ciò già nel primo bollettino del 9/9/2022 (prima convocazione).
Posto che, come detto, l'appellante non aveva presentato domanda solo per singole scuole del comune di Roma, ma anche per tutte le scuole del medesimo comune, la mancata assegnazione di qualsivoglia incarico non è spiegabile in ragione dell'argomentazione che «qualora al proprio turno di nomina l'aspirante non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento».
E invero, come detto, aveva espresso la propria preferenza sintetica Parte_1 per tutte le scuole del comune di Roma, perciò, in relazione alle stesse, non poteva essere ritenuto rinunciatario. Ne segue che l'argomentazione del primo giudice non si attaglia al caso di specie.
Inoltre, l'appellante non risulta essere mai stato convocato e l'Amministrazione (rimasta contumace) non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinché il docente potesse considerarsi rinunciatario, con conseguente diritto alla nomina di altri aspiranti.
A tale ultimo proposito giova evidenziare che, con riferimento alla preferenza accordata ai docenti con punteggio inferiore in relazione a scuole del comune di Roma, sarebbe stato onere del
– a fronte delle specifiche deduzioni di cui al ricorso, come innanzi riportate - dimostrare CP_1
“il rispetto delle regole”, ovvero che correttamente, nonostante l'odierno appellante vantasse un punteggio superiore, alcune delle sedi indicate tra le sue preferenze erano state assegnate a colleghi
6 con punteggio inferiore. Sul punto giova richiamare l'ormai consolidato orientamento di legittimità, in materia di mobilità nel settore scolastico, secondo cui «dedotto l'inadempimento, spetta al comprovare l'adempimento» (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 16835 del 2025, Cass 1055/2024, CP_1
Sez. L, Sentenza n. 1055 del 2024). In particolare, la S.C. ha affermato: «L'obbligazione datoriale sottesa all'intero sistema dei trasferimenti è obbligazione di fare, ovverosia di prescegliere i beneficiari in modo conforme con l'assetto di diritto delineato dalle varie norme coinvolte e chi agisce denunciando la violazione delle regole che governano la procedura e chiedendo l'assegnazione del posto rivendicato, domanda tale adempimento alla propria controparte.
Vale pertanto il risalente e consolidato principio per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (cfr. sentenza n. 1055/2024, cit.).
Peraltro, se già nel primo turno di nomina l'appellante è stato sorpassato da docenti con un punteggio inferiore, lo stesso non risulta essere stato convocato neanche in occasione delle assegnazioni successive, secondo la gradualità e le scansioni di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022.
2.2. Tanto premesso, è pacifico il nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale (in termini di retribuzione) lamentato dall'odierno appellante, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, il
- in luogo dei colleghi con punteggio inferiore - avrebbe conseguito l'incarico di Parte_1 supplenza sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria attività.
Il danno patrimoniale subito dall'appellante può essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute, pari ad euro 2.620,00, corrispondenti alla differenza tra quanto l'appellante avrebbe percepito ove avesse avuto dal l'incarico per cui è causa (di CP_1 durata fino al 30 giugno) e quanto, invece, ha percepito in ragione dell'attività prestata presso il
Comune di Roma. Tale somma risulta dai conteggi di cui al ricorso, che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile ed aderenti alla Tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento.
È fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione di 12 punti a titolo di “servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado”, per posto comune, con riferimento alla scuola primaria (ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie), punteggio che sarebbe stato
7 conseguito dal ove gli fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata Parte_1 escluso, secondo la Tabella allegata all'ordinanza Ministeriale n. 112/2022.
Non è dovuta l'ulteriore somma richiesta a titolo di “danno patrimoniale da perdita di chance”
e di “danno non patrimoniale per non aver potuto svolgere l'attività di cui aveva diritto e che desiderava”, trattandosi di danni in alcun modo provati e dovendosi ritenere che il risarcimento in forma specifica innanzi riconosciuto sia satisfattivo di ogni pregiudizio subito.
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del e vengono liquidate come CP_1 in dispositivo.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna il
[...]
a pagare in favore di la somma di euro 2.620,00, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il a riconoscere a 12 punti Controparte_1 Parte_1
a titolo di “servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado”, per posto comune, con riferimento alla scuola primaria, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, che liquida in euro 3.700,00 CP_1 per il primo grado e in euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre – per entrambi i gradi - rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Presidente est.
IE PI
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