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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 165/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021, iscritto al n. 1307/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
TRA
l' (c.f. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
alla via Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Pascarella (c.f.
) APPELLANTE C.F._1
E
il (c.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
alla via Marchesiello, 2 Tratto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Romano (c.f. CodiceFiscale_2
APPELLATA Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, il Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ordinare all' il Parte_2
pagamento della somma residua di 7.240,06 €, oltre agli interessi maturati secondo quanto previsto dal d. lgs. 231/2002, calcolati dalle rispettive scadenze fino al saldo.
Tale importo era relativo al saldo di fatture emesse per prestazioni di
Radiologia e di Radioterapia effettuate dal Centro in regime di accreditamento con l' nel corso del 2013, in virtù di due contratti stipulati il 19 agosto 2013 ai sensi dell'articolo 8-quinques del d. Lgs. 231/2002.
In particolare, la somma si componeva di 4.577,34 €, per prestazioni di
Radiologia rese in virtù del contratto con protocollo n. 24826, e di 2.663,26 €, per prestazioni di Radioterapia rese in virtù del contratto con protocollo n. 24828.
2. Con decreto n. 1968 del 19 luglio 2017 il Tribunale adito ingiungeva all' il pagamento della somma di 7.240,06 €, “oltre interessi al tasso legale (ex
D.lvo 231/02) dalle singole scadenze al saldo”.
3. Avverso tale decreto, l' proponeva opposizione, con citazione notificata alla controparte il 10 ottobre 2017, deducendo quanto segue:
- in relazione alla pretesa creditoria di 4.577,34 € per la branca di
Radiologia, a fronte di un fatturato complessivo di 492.136,51 €, era stato liquidato il minor importo di 482.937,28 €, perché non erano state ritenute dovute le seguenti somme: a) 2.042,22 €, per sconto tariffario relativo a gennaio 2013, previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006; b) 2.596,34 € per il mese di febbraio 2013 e € 2.029,36 € per il mese di marzo 2013 in conseguenza dell'applicazione del nuovo tariffario previsto dal DCA n. 32/2012, come evidenziato nei prospetti allegati alla determinazione n. 4843/2013 relativa al saldo del primo trimestre 2013; c) 2.530,51 € per RTU a seguito dello sforamento c. Pag. 2 di 16 Parte_2 Controparte_1 Co Con R U CA ITA LIA NA
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del limite di spesa contrattualizzato, come dettagliato nella nota metodologica allegata alla deliberazione n. 709/2014;
- con nota recante protocollo n. 19101 del 12.06.2014, l' veva chiesto al Centro l'emissione di note di credito relative alle suddette causali;
- in ogni caso, gli interessi moratori richiesti non erano applicabili, in quanto, a suo giudizio, il rapporto contrattuale derivava da una fonte legale e amministrativa e non da un accordo negoziale.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 febbraio 2018, il
Centro resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del suddetto decreto ingiuntivo.
5. Con sentenza n. 165/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, accertata la sussistenza della propria giurisdizione, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l' l pagamento delle spese del grado, sulla base delle seguenti ragioni:
- anzitutto, riteneva che l' non avesse contestato il credito, pari a
2.663,26 €, derivante dal contratto con prot. n. 24828 relativo alla branca di
Radioterapia, perché, pur riportando come non dovuta per tale contratto
(soltanto) la citata somma per applicazione dello sconto tariffario, risultante dalla nota di debito n. 45 collegata alla fattura n. 02/B, nell'atto di opposizione aveva poi concentrato le sue difese unicamente sull'altro contratto relativo alla
Radiodiagnostica o Radiologia (prot. n. 24826);
- per tale contratto, riteneva che l' aveva negato il credito richiesto dal per l'esecuzione delle prestazioni di Radiologia, pari a 4.577,34 €, soltanto CP_1
per due motivi, cioè per l'applicazione dello “sconto tariffario” e della RTU, non invece per l'altra causale di decurtazione, dovuta all'applicazione del nuovo tariffario DCA n. 32/2012, poiché l' non aveva fornito chiarimenti specifici sull'applicazione di tale nuovo tariffario e nella comparsa conclusionale aveva concentrato le sue difese unicamente sullo “sconto tariffario” e sulla RTU, senza ribadire o approfondire la questione del nuovo tariffario. Infatti, per il contratto di c. Pag. 3 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Radiologia, il Centro aveva indicato come residuo dovuto l'importo di 4.577,34 €, che coincideva con la somma delle voci “sconto tariffario” (€ 2.043,22) e “RTU” (€
2.530,51), mentre l' aveva ritenuto non dovuto un importo maggiore pari a
9.199,43 €, perché aveva ricompreso in esso sia le voci indicate nella nota di debito n. 82 di 6.668,92 €, riferite alle fatture n. 03/A (sconto gennaio 2013), 04/A e
05/A (queste ultime due prive di indicazione della causale), sia l'importo di
2.530,31€, riportato nella fattura n. 12/A, che recava la causale “RTU ANNO 2013”
e, veniva richiamata anche nel documento dell' rot. n. 19101 del 12.06.2014.
La detta differenza aveva, peraltro, generato, per il contratto di Radiologia, un'incongruenza tra le cifre dichiarate dall' che riteneva di dover liquidare al
Centro l'importo di 482.937,28 €, mentre secondo il Centro esso aveva avuto liquidati 487.136,51 €, quindi comprensivi anche delle differenze derivanti dall'applicazione del vecchio tariffario (non del nuovo, che, evidentemente prevedeva tariffe inferiori).
Ciò premesso, disponeva che lo sconto tariffario non era applicabile né per legge né in base ai contratti;
la RTU non poteva validamente applicarsi, sicché - sul presupposto che la sua adozione dipendesse, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del contratto, dall'adempimento da parte dell' dell'obbligo di inviare al Centro, secondo le scadenze previste dal calendario contrattuale, la percentuale di consumo raggiunta dei limiti di spesa, nonché la data previsionale, prima, e quella consuntiva, poi, del superamento di tali limiti – considerava, in assenza della prova di tali comunicazioni, non provata la relativa eccezione. Inoltre, rigettava l'eccezione formulata dall' sulla presunta insussistenza degli interessi moratori, i quali, a dire del Giudice di primo grado, dovevano ritenersi applicabili al caso di specie.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' che, con citazione notificata alla controparte il 17 marzo 2021, ha articolato i seguenti motivi:
A) con il primo motivo ha contestato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, sostenendo che il caso in esame rientrava nella giurisdizione amministrativa;
c. Pag. 4 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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B) con il secondo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto che l'opposizione fosse limitata soltanto alle questioni dello sconto tariffario e della RTU, senza tener conto dell'applicazione del nuovo tariffario DCA n. 32/2012. A supporto di tali contestazioni, l' ha affermato di aver prodotto tre note di debito emesse nei confronti del Centro: la nota n. 45 del
25.06.2014 (2.661,45 €) relativa allo sconto tariffario per il 2013 per la branca radioterapia;
la nota n. 82 del 01.07.2014 (6.668,92 €) relativa allo sconto di gennaio 2003 ed al nuovo tariffario DCA n. 32/2012; la nota n. 83 del 01.07.2014
(2.530,31 €) relativa alla RTU per il 2013. A tali note di debito corrispondevano le prestazioni rese nella branca Radiologia, per le quali erano state emesse specifiche fatture, cioè la fattura n. 3/A di 2.042,22 € per mancata detrazione da parte del Centro dello sconto tariffario di gennaio 2013, la fattura 4/A di 2.596,34 €
e la 5/A di 2.029,36 €, corrispondenti all'applicazione del nuovo tariffario DCA, rispettivamente, nei mesi di febbraio e marzo 2013, come da determinazione n.
4843/2013; la fattura n. 12/A di 2.530,51 € per RTU dovuta al superamento del limite di spesa, come indicato nella nota metodologica allegata alla deliberazione n. 709/2014.
Ha poi rimarcato che essa, con nota prot. n. 19101 del 12.06.2014, contestuale alla comunicazione della liquidazione del quarto trimestre 2013, aveva richiesto l'emissione delle relative note di credito, mai però emesse dal
; CP_1
C) con il terzo motivo ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva disconosciuto l'applicazione dello sconto tariffario, affermando che “[t]anto
i limiti di spesa quanto la remunerazione delle prestazioni vengono, infatti, quantificati al netto degli sconti di cui alla legge 296/2006”, e che “[l]o sconto di cui sopra, dunque, rappresenta una clausola contrattuale e come tale è vincolante per le parti” ;
D) con il quarto motivo ha sostenuto che il primo Giudice aveva errato nel ritenere non provata l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa e alla c. Pag. 5 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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conseguente applicazione della regressione tariffaria, argomentando che “i contratti in questione ed i tetti di spesa non hanno una mera valenza contrattuale
e/o privatistica ma si pongono come limiti di bilancio, di spesa e di potere di impegno e copertura economico- finanziaria” (pag. 24), nonché, in ogni caso, di aver prodotto ampia documentazione “a riprova della violazione dei tetti di spesa
e della conseguente RTU” ;
Pertanto, ha chiesto a questa Corte di: “1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui al punto VI) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –
Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 165/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 1968/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II), III), IV) e V) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 165/2021 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con Pt_3
ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 1968/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art.
1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al
c. Pag. 6 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio
15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 settembre 2021, il Centro ha resistito all'appello, ritenendolo inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché infondato, e chiedendo a questa Corte di: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti del Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante. b) Rigettare la Controparte_1
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art. 283 co.2 c.p.c. c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. d)
Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni
l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”, con condanna della controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio con attribuzione al proprio procuratore il quale ha dichiarato di averle anticipate.
8. All'udienza del 1° luglio 2025, la Corte ha rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va, preliminarmente, osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di individuare con sufficiente c. Pag. 7 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. 1. Il primo motivo di gravame sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo è infondato.
Va, infatti, rilevato che la fattispecie in esame rientra nella giurisdizione ordinaria che il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente, perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versati per le prestazioni rese nell'anno 2013. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la
P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della
Suprema Corte, secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del
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provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
II.2. Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato, con specifico riferimento al secondo motivo, che va accolto per i seguenti motivi.
Con esso l'appellante lamenta che il Tribunale aveva ritenuto di interpretare l'opposizione dalla prima proposta come limitata, per la branca di
Radiologia, alle sole somme relative allo sconto tariffario ed alla TU, escludendo che l' avesse rivendicato, proponendo una sorta di eccezione di compensazione, un'ulteriore riduzione derivante dall'applicazione del tariffario di cui al DCA n. 32/2012, per l'importo di 4.625,70 € (dato dalla somma di € 2.596,34
e di € 2.029,36, relativi alle fatture 4/A e 5/A, contenute nella nota di debito n. 82 emessa dall' .
Invero, il Tribunale aveva considerato come non proposta tale eccezione sostenendo che l' on aveva approfondito l'esistenza di tale credito, derivante dall'adozione del nuovo tariffario delle prestazioni sanitarie, e che lo aveva poi sostanzialmente abbandonato, tanto è che la sua comparsa conclusionale si era appuntata soltanto su sconto tariffario ed TU .
Ebbene, secondo la Corte, effettivamente il Tribunale ha errato nel ritenere sostanzialmente abbandonata dall' la sua rivendicazione di dover detrarre da quanto preteso dal anche l'importo di 4.625,70 € (dato dalla somma di CP_1
2.596,34 € e di 2.029,36 €), a titolo di differenze non dovute per l'adozione del nuovo tariffario delle prestazioni adottato con DCA n. 32/2012.
Tale tariffario era, infatti, stato adottato ben prima della stipula dei due contratti in esame, sottoscritti il 19 agosto 2013, i quali all'art. 5 richiamavano proprio le tariffe vigenti, sicché esse erano ben note al Centro appellato, che avrebbe dovuto richiedere il rimborso delle prestazioni sanitarie rese, tenuto c. Pag. 9 di 16 Parte_2 CP_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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conto delle nuove tariffe, che evidentemente stabilivano un prezzo inferiore alle precedenti.
Né può sostenersi, come pure fatto dal primo Giudice, che l' avesse sostanzialmente abbandonato tale pretesa solo perché non l'aveva specificata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e non l'aveva riportata nella compresa conclusionale;
difatti, nell'atto di opposizione essa aveva citato la nota di debito n. 82, nella quale tali differenze di prezzo delle prestazioni, sebbene non specificate, erano riportate, per essere poi specificate negli allegati alla determina n. 4843 del 27 settembre 2013. Invece, il fatto di non rivendicare la sottrazione di tali somme nella comparsa conclusionale nulla dice sull'eventuale abbandono dell'eccezione da parte dell' tanto è che poi essa aveva concluso per l'integrale accoglimento della sua opposizione (cfr. Cass. 1785/2018, secondo cui
“Anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del
1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”).
Neppure può sostenersi che il fatto che l' aveva dichiarato di aver corrisposto al un importo inferiore a quello che quest'ultimo aveva CP_1
dichiarato di aver ricevuto (482.937,28 € a fronte di 487.559,17 €) stesse a significare, come pure sembra aver desunto il Tribunale, che la differenza, pari a
4.621,89 €, corrispondente proprio a quella indicata come differenza tariffaria di
4.625,70 € (dato dalla somma di 2.596,34 € e di 2.029,36 €), non fosse stata richiesta dall' in tale sede perché essa sostanzialmente aveva già corrisposto al Centro la differenza secondo il vecchio tariffario;
anzi, è vero proprio il contrario, cioè l' on aveva versato tale differenza, perché non la riconosceva ed andava, pertanto, decurtata dal saldo residuo richiesto dal Centro creditore.
c. Pag. 10 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Del resto, quest'ultimo, a fronte dell'eccezione dell' si è limitato, nelle sue difese, soltanto a dire che l' non aveva dato prova del DCA 32/2012, ma non ha specificamente contestato, come era suo onere fare, che tali tariffe erano state effettivamente adottate e che prevedevano prezzi inferiori.
Ne consegue che, in parte qua, l'opposizione va accolta, con la conseguenza che l'importo di 4.625,70 € va detratto dall'importo ingiunto.
III. Il terzo motivo di appello, relativo allo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) L. 297/2006, è infondato.
In ordine all'applicabilità dello stesso negli anni successivi al 2009, è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021; Cass. 3175/2022, non massimata), che ne limita l'operatività al solo triennio 2007 – 2009 come espressamente previsto dalla legge.
Né può poi ritenersi che lo sconto operi in forza delle previsioni contenute nei contratti. Ed infatti, nei contratti relativi agli anni 2013, l'art. 4 disciplina il
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno
2013 relativa al volume di prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di
[rispettivamente, “RADIODIAGNOSTICA” e “RADIOTERAPIA”], determinato per
l'anno 2013 all'art. 3, comma 4, è fissato in: a) € […] applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio; b) € […], applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto di ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato …”.
L'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) dei contratti, dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato…” sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/06 finché applicato […]
c. Pag. 11 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2013 dai centri privati …”.
Tali articoli non contengono alcuna pattuizione in ordine all'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che in essi viene ripetuto che il limite di spesa e la remunerazione devono essere determinati al netto dello
“sconto ex legge 296/2006 finché applicato”.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass. 3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal centro deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
IV. Il quarto motivo di appello, concernente l'eccepito superamento dei limiti di spesa, è parimenti infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale, il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e
29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass.
5661/2021).
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Più specificamente, è da premettersi che in entrambi i contratti depositati, stipulati dalle parti per l'anno 2013, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) - dopo essere stato disposto l'onere dell' di comunicare, entro determinate scadenze calendarizzare, le date previsionali di esaurimento del limite di spesa - sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa annuale di branca: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione
(previsionale) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Ebbene, l' nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo si è limitata ad affermare che, esclusivamente in riferimento al contratto relativo alla branca di Radiologia, la somma di € 2.530,51 non fosse dovuta “per RTU per sforamento del limite di spesa contrattualizzato come descritto nella nota metodologica allegata alla deliberazione n. 709/2014”.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale, dagli atti di causa risulta – sia per il contratto relativo alla branca di Radiologia, sia per quello relativo alla branca di Radiodiagnostica – che non vi sia prova che l' abbia comunicato in anticipo al Centro le data previsionale dell'eccepito superamento del tetto di spesa, né che vi sia prova della delibera di determinazione della R.T.U.
La regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30
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dicembre 1992, n. 502, serve alla “determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una
“regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura (ovviamente variabile) in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
Come già osservato dal Tribunale, l'omessa prova di tale documentazione implica che l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di spesa non può ritenersi provata.
V. In definitiva, per tutti i motivi sopra detti, l'appello va accolto solo parzialmente, con conseguente riforma della sentenza impugnata, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell' a pagare al Centro il diverso importo di
2.614,36 (7.240,06 – 4.625,70) €.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del doppio grado del giudizio, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali, dei parametri fissati dal decreto del Pt_5
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della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal decreto dello stesso Ministro
n. 147 del 2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al decisum (scaglione da 1.100,01 € a 5.200,00 €).
Esse si liquidano a favore dell'avv. Ennio Romano, difensore del
[...]
, dichiaratosi distrattario, per il primo grado del giudizio, nel Controparte_1
complessivo importo di 2.934,80 €, di cui 2.552,00 € per compensi medi indicati nei citati decreti ministeriali e 382,80 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, nonché, per il secondo grado del giudizio, in complessivi 3.352,25 €, di cui 2.915,00 € per compensi medi e 437,25 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 165/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021, proposto dalla con citazione notificata al Parte_1
il 17 marzo 2021: Controparte_1
A) accoglie parzialmente l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'opposizione dell' revoca il decreto ingiuntivo n. 1968 del 19 luglio 2017 emesso dal predetto Tribunale, e condanna l' a pagare al il minor importo di 2.614,36 €, oltre interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs 231/2002 dal dovuto sino al soddisfo;
B) condanna l'appellante a rifondere all'avv. Ennio Romano, difensore del
, dichiaratosi distrattario, le spese del doppio grado del Controparte_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 2.934,80 €, di cui 2.552,00 € per compensi e 382,80 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, nonché, per il secondo grado del giudizio, in complessivi 3.352,25 €, di cui 2.915,00 € per compensi medi e 437,25 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
c. Pag. 15 di 16 Parte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Così deciso in Napoli, il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
c. Pag. 16 di 16 Parte_2 Controparte_1