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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 738/2017 vertente
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
ed ivi residente (C.F.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giuseppe Dellorusso giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
(c.f.: ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
BA JO (MT), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Ippolito giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 5 giugno 2017, Parte_1
(originariamente difeso dall'avv. Michele Castello, poi sostituito in corso di causa: v. comparsa del 19 giugno 2024) rassegnava le seguenti conclusioni:”1) ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente, sig. , dal 12/03/2005 al 31/07/2009 Parte_1 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
ha prestato ininterrotta attività di lavoro subordinato non regolarizzato e comunque illegittimamente regolarizzato, qualificato e retribuito alle dipendenze della Ditta VIGGIANO, in persona del titolare pro tempore, secondo le modalità indicate in premessa del presente atto e di cui ai conteggi in atti;
2) DICHIARARE ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo adottato nei confronti del ricorrente, giusta CCNL di settore ed art.
36 Cost.;
3) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo di lavoro intercorso è stato attribuito un inquadramento non corrispondente alle mansioni concretamente svolte di operaio agricolo specializzato indicato nei conteggi in atti o alle mansioni come ritenute di giustizia;
3a) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi non regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo
l'espletamento di CTU contabile;
3b) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
l'espletamento di CTU contabile, da cui decurtare le somme per retribuzioni ormai prescritte nonché il TFR ove prescritto;
4) conseguentemente, CONDANNARE la società convenuta, DITTA
VIGGIANO, in persona del titolare pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione all'intero periodo lavorato alle dipendenze della convenuta medesima, a titolo di retribuzione in relazione all'orario concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo,
TFR, come dettagliati nei conteggi in atti, o come diversamente riconosciute di giustizia, secondo l'inquadramento indicato nei medesimi conteggi in atti o secondo l'inquadramento ritenuto di giustizia, l'importo ammontante a €. 95.162,67 (risultante dalla differenza tra spettante risultato dai conteggi e percepito, indicato nei medesimi conteggi) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo dell'IRPEF o alla diversa somma di giustizia, previo espletamento della CTU contabile, da cui decurtare le somme per retribuzioni ormai prescritte nonché il TFR ove prescritto;
5) conseguente CONDANNARE la convenuta, ditta , in CP_1
persona del legale titolare p.t. a regolarizzare a norma di legge i periodi non regolarizzati indicati nelle premesse del presente atto;
6) in subordine, a dimostrazione avvenuta in giudizio della quantità, qualità e natura delle prestazioni eseguite dalla ricorrente, dichiarare sussistere i presupposti per l'azione di risarcimento da fatto illecito, o quanto meno da indebito arricchimento ex art. 2041
e 2042 c.c. da parte della convenuta, ditta , e CP_1
conseguentemente nei limiti di tale arricchimento, costituito dal risparmio conseguito in ragione dell'art. 36 della Costituzione e
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
delle leggi in materia, avuto riguardo alla quantità, qualità e modalità di esecuzioni delle prestazioni effettuate dalla ricorrente, condannare la convenuta, in persona del titolare pro tempore , al pagamento dell'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale subita dalla ricorrente nella misura di cui ai conteggi in atti o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia ex ar. 36 Costituzione o di equità.
7) chiede, infine, condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio,oltre IVA e CAP come per legge;
con riserva di denuncia agli enti previdenziali competenti per le decisioni del caso.
8) da ultimo, manlevare il sig. , nella denegata Parte_1
ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché da dichiarazione allegata in produzione (doc. 8-9)”.
Con memoria depositata il 7 novembre 2019 si costituiva CP_1
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettare le
[...]
domande in quanto infondate in fatto e diritto e comunque prescritte;
b) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 16 gennaio 2020 veniva ordinato al ricorrente di depositare copia del proprio estratto conto contributivo aggiornato.
Con ordinanza del 4 maggio 2022 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.
All'udienza del 4 ottobre 2022 parte ricorrente veniva dichiarata decaduta ex art. 208 c.p.c. dall'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente.
4 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Con comparsa depositata il 19 giugno 2024 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente.
All'udienza del 20 giugno 2024 parte ricorrente veniva dichiarata decaduta dall'assunzione della prova testimoniale (testi:
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 18 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente rappresentava che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo e che pertanto lo non aveva più interesse alla prosecuzione Pt_1
del giudizio;
il difensore della resistente, a sua volta, riferiva che non era vera la circostanza dell'avvenuto accordo fra le parti e insisteva per la decisione con il favore delle spese di lite.
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 marzo 2025, entrambe le parti depositavano note scritte in data 14 aprile 2025.
II – Va adottato provvedimento di rigetto nel merito delle domande avanzate in ricorso (le quali, sulla base della sola istruttoria documentale espletata – anche acquisendo in forma cartacea l'estratto contributivo aggiornato - e in assenza di prove orali al riguardo, non risultano assolutamente provate ex art. 2697 c.c. da parte dello
), con assorbimento delle questioni pregiudiziali (per il c.d. Pt_1
principio della ragione più liquida), nonostante il difensore del ricorrente (munito di apposita procura: v. memoria depositata il 19 giugno 2024) abbia rinunciato al procedimento, chiedendo la compensazione delle spese. Invero, la resistente ha contestato sin dal
20 febbraio 2025 che fosse stato raggiunto un accordo bonario con la controparte nelle more del giudizio ed ha insistito espressamente per il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese di lite.
5 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Al riguardo occorre precisare che costituisce costante insegnamento della S.C. quello per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, spettando peraltro al giudice di merito ogni valutazione sul punto (Cass., sez. 6-5, 10/12/2013, n.
27598; Cass., sez. 3, 8/7/2010, n. 16150; Cass., sez. 5, 18/1/2006, n. 909).
Pertanto, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande ed eccezioni delle parti (Cass., sez. L, 30/1/2014, n.
2063).
Vale il principio generale per cui nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza
(Cass., sez. 2, 23/7/2019, n. 19845, in motivazione;
Cass., sez. 5,
4/8/2017, n. 19568; Cass., 16/3/2015, n. 5188; Cass., 8/7/2010, n.
16150).
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti
6 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 2, 31/10/2023, n. 10553).
Tirando le fila del discorso, per potersi configurare rinunzia all'azione non sono richieste formule sacramentali, poiché detta rinuncia può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, occorrendo il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima; "solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto" (cfr. Cass. 19845/2019
7 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
conforme a Cass. n. 1442/1981; Cass. n. 2267/1990; Cass. n. 4505/2001;
Cass. n. 12844/2003).
Ma nel caso concreto, come detto, manca la prova che nelle more del procedimento le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo ponendo fine al contrasto fra di loro (addirittura la convenuta nega l'esistenza dello stesso), con la conseguenza che non è possibile adottare declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la conseguenza ulteriore che le domande attoree vanno rigettate nel merito, per la ragione sopra esposta.
III - Le spese, quindi, devono seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c. (non ostandovi le condizioni economiche del ricorrente) e liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. Giustizia n.
147/2022, tenuto conto della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000), nonché della concreta attività difensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande del ricorrente di cui al ricorso introduttivo;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in euro 8.000,00 per onorario (di cui euro
3.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase di trattazione ed euro 2.500,00 per la fase
8 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
decisionale), oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
Matera, lì 17 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 738/2017 vertente
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
ed ivi residente (C.F.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giuseppe Dellorusso giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
(c.f.: ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
BA JO (MT), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Ippolito giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 5 giugno 2017, Parte_1
(originariamente difeso dall'avv. Michele Castello, poi sostituito in corso di causa: v. comparsa del 19 giugno 2024) rassegnava le seguenti conclusioni:”1) ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente, sig. , dal 12/03/2005 al 31/07/2009 Parte_1 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
ha prestato ininterrotta attività di lavoro subordinato non regolarizzato e comunque illegittimamente regolarizzato, qualificato e retribuito alle dipendenze della Ditta VIGGIANO, in persona del titolare pro tempore, secondo le modalità indicate in premessa del presente atto e di cui ai conteggi in atti;
2) DICHIARARE ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo adottato nei confronti del ricorrente, giusta CCNL di settore ed art.
36 Cost.;
3) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo di lavoro intercorso è stato attribuito un inquadramento non corrispondente alle mansioni concretamente svolte di operaio agricolo specializzato indicato nei conteggi in atti o alle mansioni come ritenute di giustizia;
3a) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi non regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo
l'espletamento di CTU contabile;
3b) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
l'espletamento di CTU contabile, da cui decurtare le somme per retribuzioni ormai prescritte nonché il TFR ove prescritto;
4) conseguentemente, CONDANNARE la società convenuta, DITTA
VIGGIANO, in persona del titolare pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione all'intero periodo lavorato alle dipendenze della convenuta medesima, a titolo di retribuzione in relazione all'orario concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo,
TFR, come dettagliati nei conteggi in atti, o come diversamente riconosciute di giustizia, secondo l'inquadramento indicato nei medesimi conteggi in atti o secondo l'inquadramento ritenuto di giustizia, l'importo ammontante a €. 95.162,67 (risultante dalla differenza tra spettante risultato dai conteggi e percepito, indicato nei medesimi conteggi) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo dell'IRPEF o alla diversa somma di giustizia, previo espletamento della CTU contabile, da cui decurtare le somme per retribuzioni ormai prescritte nonché il TFR ove prescritto;
5) conseguente CONDANNARE la convenuta, ditta , in CP_1
persona del legale titolare p.t. a regolarizzare a norma di legge i periodi non regolarizzati indicati nelle premesse del presente atto;
6) in subordine, a dimostrazione avvenuta in giudizio della quantità, qualità e natura delle prestazioni eseguite dalla ricorrente, dichiarare sussistere i presupposti per l'azione di risarcimento da fatto illecito, o quanto meno da indebito arricchimento ex art. 2041
e 2042 c.c. da parte della convenuta, ditta , e CP_1
conseguentemente nei limiti di tale arricchimento, costituito dal risparmio conseguito in ragione dell'art. 36 della Costituzione e
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
delle leggi in materia, avuto riguardo alla quantità, qualità e modalità di esecuzioni delle prestazioni effettuate dalla ricorrente, condannare la convenuta, in persona del titolare pro tempore , al pagamento dell'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale subita dalla ricorrente nella misura di cui ai conteggi in atti o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia ex ar. 36 Costituzione o di equità.
7) chiede, infine, condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio,oltre IVA e CAP come per legge;
con riserva di denuncia agli enti previdenziali competenti per le decisioni del caso.
8) da ultimo, manlevare il sig. , nella denegata Parte_1
ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché da dichiarazione allegata in produzione (doc. 8-9)”.
Con memoria depositata il 7 novembre 2019 si costituiva CP_1
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettare le
[...]
domande in quanto infondate in fatto e diritto e comunque prescritte;
b) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 16 gennaio 2020 veniva ordinato al ricorrente di depositare copia del proprio estratto conto contributivo aggiornato.
Con ordinanza del 4 maggio 2022 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.
All'udienza del 4 ottobre 2022 parte ricorrente veniva dichiarata decaduta ex art. 208 c.p.c. dall'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente.
4 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Con comparsa depositata il 19 giugno 2024 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente.
All'udienza del 20 giugno 2024 parte ricorrente veniva dichiarata decaduta dall'assunzione della prova testimoniale (testi:
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 18 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente rappresentava che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo e che pertanto lo non aveva più interesse alla prosecuzione Pt_1
del giudizio;
il difensore della resistente, a sua volta, riferiva che non era vera la circostanza dell'avvenuto accordo fra le parti e insisteva per la decisione con il favore delle spese di lite.
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 marzo 2025, entrambe le parti depositavano note scritte in data 14 aprile 2025.
II – Va adottato provvedimento di rigetto nel merito delle domande avanzate in ricorso (le quali, sulla base della sola istruttoria documentale espletata – anche acquisendo in forma cartacea l'estratto contributivo aggiornato - e in assenza di prove orali al riguardo, non risultano assolutamente provate ex art. 2697 c.c. da parte dello
), con assorbimento delle questioni pregiudiziali (per il c.d. Pt_1
principio della ragione più liquida), nonostante il difensore del ricorrente (munito di apposita procura: v. memoria depositata il 19 giugno 2024) abbia rinunciato al procedimento, chiedendo la compensazione delle spese. Invero, la resistente ha contestato sin dal
20 febbraio 2025 che fosse stato raggiunto un accordo bonario con la controparte nelle more del giudizio ed ha insistito espressamente per il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese di lite.
5 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Al riguardo occorre precisare che costituisce costante insegnamento della S.C. quello per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, spettando peraltro al giudice di merito ogni valutazione sul punto (Cass., sez. 6-5, 10/12/2013, n.
27598; Cass., sez. 3, 8/7/2010, n. 16150; Cass., sez. 5, 18/1/2006, n. 909).
Pertanto, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande ed eccezioni delle parti (Cass., sez. L, 30/1/2014, n.
2063).
Vale il principio generale per cui nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza
(Cass., sez. 2, 23/7/2019, n. 19845, in motivazione;
Cass., sez. 5,
4/8/2017, n. 19568; Cass., 16/3/2015, n. 5188; Cass., 8/7/2010, n.
16150).
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti
6 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 2, 31/10/2023, n. 10553).
Tirando le fila del discorso, per potersi configurare rinunzia all'azione non sono richieste formule sacramentali, poiché detta rinuncia può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, occorrendo il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima; "solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto" (cfr. Cass. 19845/2019
7 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
conforme a Cass. n. 1442/1981; Cass. n. 2267/1990; Cass. n. 4505/2001;
Cass. n. 12844/2003).
Ma nel caso concreto, come detto, manca la prova che nelle more del procedimento le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo ponendo fine al contrasto fra di loro (addirittura la convenuta nega l'esistenza dello stesso), con la conseguenza che non è possibile adottare declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la conseguenza ulteriore che le domande attoree vanno rigettate nel merito, per la ragione sopra esposta.
III - Le spese, quindi, devono seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c. (non ostandovi le condizioni economiche del ricorrente) e liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. Giustizia n.
147/2022, tenuto conto della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000), nonché della concreta attività difensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande del ricorrente di cui al ricorso introduttivo;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in euro 8.000,00 per onorario (di cui euro
3.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase di trattazione ed euro 2.500,00 per la fase
8 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
decisionale), oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
Matera, lì 17 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
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