Art. 2.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, con le somme gia' inscritte nel capitolo "Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito" dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, con le somme gia' inscritte nel capitolo "Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito" dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.