TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1364/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ZAVITTERI DANIEL FERDINANDO A. e SENATORE ANTONIO ( ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del C.F._1 difensore , giusta procura in atti Email_1 ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA SALVATORE, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) in via preliminare, si chiede di disporre una consulenza tecnica di ufficio (c.t.u.), di cui agli artt. 61 e s.s. e 191 e s.s. del cod. proc. civ., ai fini del riscontro e dell'analisi di quanto la ha dedotto e documentato a titolo di danno patito, nell'ambito della propria Parte_1 citazione in giudizio e per il tramite della propria consulenza tecnica di parte, versata agli atti del giudizio, a firma del Dott. del 29 settembre 2023, nonché ai fini del negativo“ riscontro Persona_1 di quanto contenuto nella relazione tecnica della controparte a firma del Dott. 2) Controparte_2 disattendere ogni contraria eccezione e difesa della parte convenuta;
3) nel merito accertare la responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. civ., ed in ogni caso una responsabilità ex art. 2043 del cod. civ., della convenuta Ing. , che, in ragione di un CP_1 diritto di credito per prestazioni professionali insussistente, ha incautamente iscritto un'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., su tutti i beni immobili di proprietà della Parte_1
4) sempre nel merito, per l'effetto dell'accertata responsabilità di cui sopra, condannare la
[...] convenuta Ing. al risarcimento del danno patrimoniale patito e patiendi dalla CP_1 Parte_1
per come quantificato nella perizia allegata alla citazione, di euro 746.891,00, oltre accessori ai
[...] sensi di legge, o per come quantificato in maniera congrua dall'ecc.mo Tribunale adito;
5) ed ancora.
pagina 1 di 7 per l'effetto dell'accertata responsabilità, condannare la convenuta Ing. al risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale patito e patiendi dalla che necessariamente deve avvenire Parte_1 in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del cod. civ.; 6) condannare la convenuta alla integrale rifusione delle spese e degli onorari della lite.”
Per parte convenuta: “Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità dell'azione della Parte_1 poiché sul punto si è già formato un precedente giudicato con la sentenza n. 875/2015 del Tribunale di Crotone, che non ha riconosciuto la richiesta responsabilità di cui all'art. 96 c.c., sentenza confermata dalla Corte di Appello, coperta dal giudicato. II. Dichiarare la prescrizione dell'esperita azione. III. Accertare e dichiarare che l'iscrizione dell'ipoteca da parte dell'ing. non ha cagionato CP_1 alcun danno alla Parte_1 IV. Accertare che la con una condotta diligente, avrebbe potuto evitare qualsiasi danno Parte_1
e pertanto escludere qualsiasi risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., c. 2, ovvero, in subordine, ridurre la somma richiesta, ai sensi del primo comma del citato articolo. V. Condannare la alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, da distrarre in Parte_1 favore del costituito procuratore.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 29 settembre 2023, ritualmente notificato, la Parte_2 ha convenuto in giudizio l'Ing. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'iscrizione ipotecaria giudiziale effettuata dalla convenuta il 7 ottobre 2013 sui beni immobili della società attrice.
In particolare, l'attrice ha dedotto:
- che l'Ing. aveva iscritto ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. per un credito di € CP_1
382.514,73 relativo a prestazioni professionali in realtà insussistenti, su beni immobili del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro;
- che tale iscrizione era avvenuta senza la normale prudenza richiesta dall'art. 96, comma 2, c.p.c., essendo il credito risultato poi giudizialmente accertato come del tutto inesistente;
- che l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata in forza del decreto ingiuntivo n. 7/2013 emesso dal
Tribunale di Crotone e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16 settembre 2013;
- che l'ordinanza veniva revocata dalla successiva ordinanza del 2 novembre 2013;
- che con sentenza n. 875/2015 del Tribunale di Crotone il decreto ingiuntivo veniva revocato;
che la sentenza di primo grado veniva confermata dalla sentenza n. 129/2020 della Corte d'Appello di
Catanzaro.
Parte attrice ha dedotto che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta in mancanza della “normale cautela” di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., in quanto avvenuta: a tutela di un credito giudizialmente accertato non solo come privo di minima prova, ma del tutto insussistente;
sulla base di un titolo precario e per di più venuto meno immediatamente dopo l'iscrizione ipotecaria, nell'ambito del giudizio di opposizione, i cui esiti infausti per la erano facilmente prevedibili;
indistintamente su tutti gli immobili della CP_1
Società, aventi valore enormemente superiore rispetto al credito azionato;
repentinamente, cioè senza preavvisi o forme di collaborazione.
L'attrice ha prospettato che l'ipoteca aveva impedito l'accesso al credito e causato danni patrimoniali quantificati in € 746.891,00, come risultante da consulenza finanziaria allegata, oltre a danni non patrimoniali (di immagine) per i quali ha richiesto liquidazione in forma equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
1).1 Si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del 27 dicembre 2023, l'Ing. che ha CP_1 contestato la domanda attorea evidenziando: l'improcedibilità dell'azione per precedente giudicato, pagina 3 di 7 posto che nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 157/2013) era già stata rigettata la domanda di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.; la prescrizione dell'azione, decorsa dal momento dell'iscrizione ipotecaria (7 ottobre 2013); l'inammissibilità della domanda ex art. 2043
c.c. per specialità rispetto all'art. 96 c.p.c. Nel merito, la convenuta rilevava che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta legittimamente sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
che il credito era supportato da elementi probatori ritenuti sufficienti dal giudice dell'opposizione; che il rigetto della domanda di lite temeraria dimostrava l'assenza di temerarietà della pretesa, e che la società attrice aveva successivamente acceso volontariamente un'ipoteca di € 600.000,00 per garantire un finanziamento di € 300.000,00, a dimostrazione del fatto che l'iscrizione dell'Ing. non aveva CP_1 impedito l'accesso al credito.
1).2 Successivamente le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c., nelle quali l'attrice reiterava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, mentre la convenuta, con la seconda memoria, sollevava l'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, la domanda prevista dall'art. 96, secondo comma, va proposta davanti al giudice della causa di merito (Cass. S.U. n. 25478/2021, dep. 21 settembre 2021).
1).3 Con ordinanza del 7.06.2024 il Giudice riteneva superfluo disporre qualsivoglia approfondimento istruttorio, dichiarava la causa matura per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Dopo un rinvio disposto d'ufficio, all'udienza del 16.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Le domande proposte da parte attrice devono dichiararsi inammissibili. A tal riguardo si chiarisce che non assume alcun rilievo la questione della tardività dell'eccezione di inammissibilità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
2).1 È circostanza pacifica e documentata che l'Ing. ha provveduto, in data 7 ottobre 2013, CP_1 ad iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili dell'odierna attrice in forza del decreto ingiuntivo n.
7/2013 emesso dal Tribunale di Crotone e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16 settembre 2013 (con il quale questo Tribunale aveva ingiunto alla di pagare Parte_1
l'importo di € 382.514,73 per prestazioni professionali).
È altresì pacifico che successivamente, con sentenza n. 875/2015 pubblicata dal Tribunale di Crotone, in accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo è stato revocato e sono state rigettate tutte le domande proposte dall'Ing. nei confronti della con conferma di tale CP_1 Parte_1
pagina 4 di 7 decisione ad opera della Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 129/2020, accertando così
l'inesistenza del diritto per cui era stata iscritta l'ipoteca giudiziale di cui è causa.
Tanto premesso, si rammenta che l'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità qualora venga accertata l'inesistenza del diritto di credito azionato in via monitoria – v. ex multis Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 13107 del 28/05/2010.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'art. 96 c.p.c., che, contemplando tutte le ipotesi di responsabilità per atti e comportamenti processuali, detta una disciplina avente carattere di esaustività
(che esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità processuale) e di specialità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente inapplicabilità di quest'ultima (v. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17523 del 23/08/2011; Cass Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004).
Ciò comporta che per l'individuazione dei presupposti per l'affermazione della responsabilità della convenuta occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall'art. 96 c.p.c. In particolare, l'iscrizione di ipoteca effettuata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. ove sia stata accertata l'inesistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio e la mancanza di normale prudenza.
Competente, in via esclusiva e inderogabile, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è il giudice competente per il merito della causa (v. ex multis Cass., sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010; Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021).
Il risarcimento dei danni derivati dall'iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e successivamente revocato deve essere chiesto, pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La relativa domanda può essere formulata per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3941 del 18/03/2002) o in grado di appello (Cass. Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 1115 del 21/01/2016), mentre la domanda proposta in autonomo giudizio è inammissibile
(Cass., sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017), salvo che la proposizione della domanda nel giudizio di merito risulti preclusa per ragioni non dipendenti dall'inerzia della parte (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 12541 del 26/08/2002); si è precisato che l'azione autonoma è consentita anche ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un pagina 5 di 7 interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19179 del
19/07/2018).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva anzitutto che la domanda ex art. 96 c.p.c. era stata formulata nell'atto di opposizione con generico riferimento alla lite temeraria. Pertanto, è superata la questione del ne bis in idem sollevata dalla convenuta, potendosi ritenere che non fosse stata effettivamente formulata una specifica domanda ex art. 96 c.p.c., 2° c., nel giudizio di opposizione.
Tuttavia, la domanda deve ritenersi inammissibile per difetto dei presupposti che legittimano la proposizione della domanda risarcitoria in un giudizio autonomo e separato.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la proposizione della domanda in autonomo giudizio
è consentita solo quando risulti preclusa per ragioni non dipendenti dall'inerzia della parte. Ciò implica che l'attore deve allegare e provare l'esistenza di un interesse specifico, concreto e legittimo che abbia oggettivamente impedito la formulazione della domanda nel giudizio di merito.
Nel caso di specie, la non ha mai allegato né tantomeno provato l'esistenza di un siffatto Parte_1 interesse specifico. Le generiche argomentazioni addotte in ordine ad una presunta impossibilità di fatto e di diritto di proporre la domanda nel giudizio di opposizione non configurano l'interesse concreto e legittimo richiesto dalla giurisprudenza.
Va inoltre rilevato che la società attrice avrebbe potuto formulare la domanda risarcitoria in diversi momenti processuali. Avrebbe infatti potuto proporla nel giudizio di primo grado, anche in sede di precisazione delle conclusioni (v. Cass. 3941/2002), oppure nel successivo giudizio di appello, essendo pacificamente riconosciuta la possibilità di proporre tale domanda per la prima volta in grado di appello
(v. le già citate Cass. 22226/2014; Cass. 1115/2016).
Neppure può ritenersi fondata l'argomentazione secondo cui la domanda risarcitoria sarebbe stata proposta nel presente giudizio perché solo successivamente alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sarebbe stato possibile apprezzare l'esistenza e la consistenza del danno. Tale assunto, oltre ad essere generico e privo di specifiche allegazioni, contrasta con il contenuto dello stesso atto di citazione, nel quale non vi è alcuna indicazione circa il momento esatto in cui si sarebbero verificati i lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali, né alcuna dimostrazione del fatto che tali pregiudizi non fossero apprezzabili già all'epoca dei giudizi di merito (primo grado e appello). pagina 6 di 7 Per tutte le ragioni esposte, le domande proposte dall'attrice vanno dichiarate inammissibili.
3) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale svolta e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice;
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.598,00 oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Crotone, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1364/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ZAVITTERI DANIEL FERDINANDO A. e SENATORE ANTONIO ( ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del C.F._1 difensore , giusta procura in atti Email_1 ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA SALVATORE, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) in via preliminare, si chiede di disporre una consulenza tecnica di ufficio (c.t.u.), di cui agli artt. 61 e s.s. e 191 e s.s. del cod. proc. civ., ai fini del riscontro e dell'analisi di quanto la ha dedotto e documentato a titolo di danno patito, nell'ambito della propria Parte_1 citazione in giudizio e per il tramite della propria consulenza tecnica di parte, versata agli atti del giudizio, a firma del Dott. del 29 settembre 2023, nonché ai fini del negativo“ riscontro Persona_1 di quanto contenuto nella relazione tecnica della controparte a firma del Dott. 2) Controparte_2 disattendere ogni contraria eccezione e difesa della parte convenuta;
3) nel merito accertare la responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. civ., ed in ogni caso una responsabilità ex art. 2043 del cod. civ., della convenuta Ing. , che, in ragione di un CP_1 diritto di credito per prestazioni professionali insussistente, ha incautamente iscritto un'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., su tutti i beni immobili di proprietà della Parte_1
4) sempre nel merito, per l'effetto dell'accertata responsabilità di cui sopra, condannare la
[...] convenuta Ing. al risarcimento del danno patrimoniale patito e patiendi dalla CP_1 Parte_1
per come quantificato nella perizia allegata alla citazione, di euro 746.891,00, oltre accessori ai
[...] sensi di legge, o per come quantificato in maniera congrua dall'ecc.mo Tribunale adito;
5) ed ancora.
pagina 1 di 7 per l'effetto dell'accertata responsabilità, condannare la convenuta Ing. al risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale patito e patiendi dalla che necessariamente deve avvenire Parte_1 in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del cod. civ.; 6) condannare la convenuta alla integrale rifusione delle spese e degli onorari della lite.”
Per parte convenuta: “Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità dell'azione della Parte_1 poiché sul punto si è già formato un precedente giudicato con la sentenza n. 875/2015 del Tribunale di Crotone, che non ha riconosciuto la richiesta responsabilità di cui all'art. 96 c.c., sentenza confermata dalla Corte di Appello, coperta dal giudicato. II. Dichiarare la prescrizione dell'esperita azione. III. Accertare e dichiarare che l'iscrizione dell'ipoteca da parte dell'ing. non ha cagionato CP_1 alcun danno alla Parte_1 IV. Accertare che la con una condotta diligente, avrebbe potuto evitare qualsiasi danno Parte_1
e pertanto escludere qualsiasi risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., c. 2, ovvero, in subordine, ridurre la somma richiesta, ai sensi del primo comma del citato articolo. V. Condannare la alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, da distrarre in Parte_1 favore del costituito procuratore.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 29 settembre 2023, ritualmente notificato, la Parte_2 ha convenuto in giudizio l'Ing. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'iscrizione ipotecaria giudiziale effettuata dalla convenuta il 7 ottobre 2013 sui beni immobili della società attrice.
In particolare, l'attrice ha dedotto:
- che l'Ing. aveva iscritto ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. per un credito di € CP_1
382.514,73 relativo a prestazioni professionali in realtà insussistenti, su beni immobili del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro;
- che tale iscrizione era avvenuta senza la normale prudenza richiesta dall'art. 96, comma 2, c.p.c., essendo il credito risultato poi giudizialmente accertato come del tutto inesistente;
- che l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata in forza del decreto ingiuntivo n. 7/2013 emesso dal
Tribunale di Crotone e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16 settembre 2013;
- che l'ordinanza veniva revocata dalla successiva ordinanza del 2 novembre 2013;
- che con sentenza n. 875/2015 del Tribunale di Crotone il decreto ingiuntivo veniva revocato;
che la sentenza di primo grado veniva confermata dalla sentenza n. 129/2020 della Corte d'Appello di
Catanzaro.
Parte attrice ha dedotto che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta in mancanza della “normale cautela” di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., in quanto avvenuta: a tutela di un credito giudizialmente accertato non solo come privo di minima prova, ma del tutto insussistente;
sulla base di un titolo precario e per di più venuto meno immediatamente dopo l'iscrizione ipotecaria, nell'ambito del giudizio di opposizione, i cui esiti infausti per la erano facilmente prevedibili;
indistintamente su tutti gli immobili della CP_1
Società, aventi valore enormemente superiore rispetto al credito azionato;
repentinamente, cioè senza preavvisi o forme di collaborazione.
L'attrice ha prospettato che l'ipoteca aveva impedito l'accesso al credito e causato danni patrimoniali quantificati in € 746.891,00, come risultante da consulenza finanziaria allegata, oltre a danni non patrimoniali (di immagine) per i quali ha richiesto liquidazione in forma equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
1).1 Si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del 27 dicembre 2023, l'Ing. che ha CP_1 contestato la domanda attorea evidenziando: l'improcedibilità dell'azione per precedente giudicato, pagina 3 di 7 posto che nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 157/2013) era già stata rigettata la domanda di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.; la prescrizione dell'azione, decorsa dal momento dell'iscrizione ipotecaria (7 ottobre 2013); l'inammissibilità della domanda ex art. 2043
c.c. per specialità rispetto all'art. 96 c.p.c. Nel merito, la convenuta rilevava che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta legittimamente sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
che il credito era supportato da elementi probatori ritenuti sufficienti dal giudice dell'opposizione; che il rigetto della domanda di lite temeraria dimostrava l'assenza di temerarietà della pretesa, e che la società attrice aveva successivamente acceso volontariamente un'ipoteca di € 600.000,00 per garantire un finanziamento di € 300.000,00, a dimostrazione del fatto che l'iscrizione dell'Ing. non aveva CP_1 impedito l'accesso al credito.
1).2 Successivamente le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c., nelle quali l'attrice reiterava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, mentre la convenuta, con la seconda memoria, sollevava l'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, la domanda prevista dall'art. 96, secondo comma, va proposta davanti al giudice della causa di merito (Cass. S.U. n. 25478/2021, dep. 21 settembre 2021).
1).3 Con ordinanza del 7.06.2024 il Giudice riteneva superfluo disporre qualsivoglia approfondimento istruttorio, dichiarava la causa matura per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Dopo un rinvio disposto d'ufficio, all'udienza del 16.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Le domande proposte da parte attrice devono dichiararsi inammissibili. A tal riguardo si chiarisce che non assume alcun rilievo la questione della tardività dell'eccezione di inammissibilità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
2).1 È circostanza pacifica e documentata che l'Ing. ha provveduto, in data 7 ottobre 2013, CP_1 ad iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili dell'odierna attrice in forza del decreto ingiuntivo n.
7/2013 emesso dal Tribunale di Crotone e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16 settembre 2013 (con il quale questo Tribunale aveva ingiunto alla di pagare Parte_1
l'importo di € 382.514,73 per prestazioni professionali).
È altresì pacifico che successivamente, con sentenza n. 875/2015 pubblicata dal Tribunale di Crotone, in accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo è stato revocato e sono state rigettate tutte le domande proposte dall'Ing. nei confronti della con conferma di tale CP_1 Parte_1
pagina 4 di 7 decisione ad opera della Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 129/2020, accertando così
l'inesistenza del diritto per cui era stata iscritta l'ipoteca giudiziale di cui è causa.
Tanto premesso, si rammenta che l'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità qualora venga accertata l'inesistenza del diritto di credito azionato in via monitoria – v. ex multis Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 13107 del 28/05/2010.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'art. 96 c.p.c., che, contemplando tutte le ipotesi di responsabilità per atti e comportamenti processuali, detta una disciplina avente carattere di esaustività
(che esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità processuale) e di specialità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente inapplicabilità di quest'ultima (v. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17523 del 23/08/2011; Cass Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004).
Ciò comporta che per l'individuazione dei presupposti per l'affermazione della responsabilità della convenuta occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall'art. 96 c.p.c. In particolare, l'iscrizione di ipoteca effettuata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. ove sia stata accertata l'inesistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio e la mancanza di normale prudenza.
Competente, in via esclusiva e inderogabile, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è il giudice competente per il merito della causa (v. ex multis Cass., sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010; Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021).
Il risarcimento dei danni derivati dall'iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e successivamente revocato deve essere chiesto, pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La relativa domanda può essere formulata per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3941 del 18/03/2002) o in grado di appello (Cass. Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 1115 del 21/01/2016), mentre la domanda proposta in autonomo giudizio è inammissibile
(Cass., sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017), salvo che la proposizione della domanda nel giudizio di merito risulti preclusa per ragioni non dipendenti dall'inerzia della parte (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 12541 del 26/08/2002); si è precisato che l'azione autonoma è consentita anche ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un pagina 5 di 7 interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19179 del
19/07/2018).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva anzitutto che la domanda ex art. 96 c.p.c. era stata formulata nell'atto di opposizione con generico riferimento alla lite temeraria. Pertanto, è superata la questione del ne bis in idem sollevata dalla convenuta, potendosi ritenere che non fosse stata effettivamente formulata una specifica domanda ex art. 96 c.p.c., 2° c., nel giudizio di opposizione.
Tuttavia, la domanda deve ritenersi inammissibile per difetto dei presupposti che legittimano la proposizione della domanda risarcitoria in un giudizio autonomo e separato.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la proposizione della domanda in autonomo giudizio
è consentita solo quando risulti preclusa per ragioni non dipendenti dall'inerzia della parte. Ciò implica che l'attore deve allegare e provare l'esistenza di un interesse specifico, concreto e legittimo che abbia oggettivamente impedito la formulazione della domanda nel giudizio di merito.
Nel caso di specie, la non ha mai allegato né tantomeno provato l'esistenza di un siffatto Parte_1 interesse specifico. Le generiche argomentazioni addotte in ordine ad una presunta impossibilità di fatto e di diritto di proporre la domanda nel giudizio di opposizione non configurano l'interesse concreto e legittimo richiesto dalla giurisprudenza.
Va inoltre rilevato che la società attrice avrebbe potuto formulare la domanda risarcitoria in diversi momenti processuali. Avrebbe infatti potuto proporla nel giudizio di primo grado, anche in sede di precisazione delle conclusioni (v. Cass. 3941/2002), oppure nel successivo giudizio di appello, essendo pacificamente riconosciuta la possibilità di proporre tale domanda per la prima volta in grado di appello
(v. le già citate Cass. 22226/2014; Cass. 1115/2016).
Neppure può ritenersi fondata l'argomentazione secondo cui la domanda risarcitoria sarebbe stata proposta nel presente giudizio perché solo successivamente alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sarebbe stato possibile apprezzare l'esistenza e la consistenza del danno. Tale assunto, oltre ad essere generico e privo di specifiche allegazioni, contrasta con il contenuto dello stesso atto di citazione, nel quale non vi è alcuna indicazione circa il momento esatto in cui si sarebbero verificati i lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali, né alcuna dimostrazione del fatto che tali pregiudizi non fossero apprezzabili già all'epoca dei giudizi di merito (primo grado e appello). pagina 6 di 7 Per tutte le ragioni esposte, le domande proposte dall'attrice vanno dichiarate inammissibili.
3) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale svolta e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice;
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.598,00 oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Crotone, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 7 di 7