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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 7806/2020 promos- sa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bauccio TE
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Hoesch, CP_2 Controparte_3
Alessia Pasquali, Lorenzo De Sanctis e Guendalina Ponti
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2020 conveniva in TE giudizio e nelle rispettive qualità di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 editore e di coautori del libro “Nella setta”, pubblicato nell'ottobre del 2018, deducendo che il paragrafo dedicato alla sua vicenda giudiziaria integrava gli estremi della diffamazione
1 e ledeva il suo diritto all'onore e alla reputazione. Chiedeva conseguentemente la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in euro 25.000,00 e l'inibitoria all'inserimento di quel paragrafo in caso di ristampa del volume.
Nello specifico assumeva che alle pagg. 165-168 del libro gli autori avevano analizzato il fe- nomeno dell'associazione ON, fondata dall'odierno attore, senza dar conto degli esiti del processo penale celebrato dinanzi al Tribunale di Bari, conclusosi con l'assoluzione del da tutti i capi di accusa contestati (procurato stato di incapacità di intendere e vole- Pt_1 re, truffa aggravata, maltrattamenti verso minore e calunnia) ad eccezione di quello relativo al meno grave reato di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione di psicologo.
La rappresentazione del come “guru” e capo carismatico di una setta costituiva Pt_1 chiara espressione della volontà degli autori di ledere la sua immagine a dispetto delle risul- tanze del processo, che aveva inequivocabilmente escluso che ON fosse una setta e che i suoi membri fossero manipolati o limitati nella loro capacità di autodeterminazione.
L'attore contestava la veridicità della notizia relativa a presunti fatti di “violenza, manipolazioni
e costrizioni fisiche e psicologiche” all'interno di ON, affermando che ciò era stato escluso dalla sentenza penale, divenuta definitiva già prima della pubblicazione del volume.
Inoltre, le testimonianze citate dagli autori e riportate in virgolettato non avrebbero valenza scriminante in quanto alcune, oltre che anonime, erano addirittura inventate, mentre altre erano tratte da fonti inaffidabili e proposte nel testo con modalità inammissibilmente sug- gestive, volte ad indurre nel lettore l'erronea convinzione che un adepto si era suicidato a causa delle violenze psicologiche esercitate dagli altri membri di ON e che la responsa- bilità dell'accaduto era in qualche modo da imputare direttamente al quale capo ca- Pt_1 rismatico del gruppo.
Numerose sentenze rese da giudici civili avevano infine confermato l'illiceità di diversi arti- coli di giornale che lo additavano come responsabile dei fatti gravemente negativi addebitati all'associazione ON.
2. – Costituitisi in giudizio con un'unica comparsa di risposta, i convenuti contestavano le domande avversarie sotto vari profili, attinenti sia alla legittimazione attiva che al merito, e ne chiedevano l'integrale rigetto.
3. – Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza
2 dell'8 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e me- morie di replica.
4. – Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di interes- se ad agire sollevata dalla difesa dei convenuti.
Sul punto, si ricorda che la sussistenza della legittimazione attiva, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata in base alla semplice prospettazione dell'attore e alla mera corrispondenza tra colui che agisce in giudizio e colui che nell'atto introduttivo viene indi- cato come titolare dal lato attivo del rapporto giuridico o del diritto sostanziale azionato
(cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, guardando al contenuto dell'atto di citazione, è indubbio che l'attore ab- bia inteso formulare la domanda di risarcimento del danno ritenendosi direttamente leso dalle affermazioni riportate nel paragrafo del volume e dall'accostamento ivi operato tra la sua persona e il mondo delle sette.
Egli appare, di conseguenza, pienamente legittimato ad agire nei confronti di coloro che ri- tiene responsabili del danno alla sua reputazione per ottenerne la condanna alla riparazione del pregiudizio inferto, rispetto alla quale ha un evidente interesse.
5. – L'attore sostiene che il paragrafo del volume “Nella setta” in cui si parla di ON e dal ruolo da lui rivestito all'interno dell'associazione è integralmente diffamatorio e lesivo della sua immagine e della sua reputazione.
È dunque necessario riportare per intero i passaggi contestati:
«Violenze fisiche e mentali anche in ON, attiva fino a pochi anni fa in provincia di Bari. In questo ca- so, il guru indiscusso era che, secondo i documenti del processo, poneva il suo ritratto vi- TE cino alle icone di Gesù e si proclamava un semi-dio. “Abusi, manipolazione, ferocia e barbarie. Ecco la sin- tesi di ON”, ci spiega con un filo di voce la fuoriuscita , costretta a fuggire per salvarsi la vita. Per_1
“Quando sei dentro – prosegue – credi a tutto. Non ti ammali, anzi addirittura guarisci, anche da malattie gravi. Puoi fare il trattamento con le mani al cibo, per purificarlo, o all'antibiotico per evitare che ti faccia male allo stomaco. Tramite alcune pratiche con la mente, credi poter trovare parcheggio o di riuscire a ricari- care il telefonino. È un vero e proprio delirio di onnipotenza: diventi immune da tutto ciò che di negativo può capitare.” La realtà naturalmente è un'altra, ma si perde davanti a quella figura carismatica che è Vi- to , convinto che gran parte delle insoddisfazioni o dei malesseri sarebbero da imputare a vio- TE
3 lenze sessuali subite da bambini e poi rimosse. Su questo incentra tutto il suo lavoro, compresi i seminari, che potevano arrivare a costare oltre 10mila euro, nel corso dei quali si cercava di attuare una rivalutazione
e reinterpretazione della vita delle persone. “ e i suoi – racconta ancora LA – ritenevano che gli Pt_1 abusi fossero stati commessi da un membro della famiglia della madre, perché pensavano che da lì provenis- sero le perversioni. Quella portata avanti era una manipolazione violentissima, che ti spingeva anche a ri- scrivere il tuo passato alla luce di rivelazioni che nella maggior parte dei casi, se non sempre, erano frutto della suggestione.”
A raccontare quanto avveniva, è stato anche lo psicologo ex adepto morto suicida nel 2011. Persona_2
sposato e con figli, convinto dagli adepti di essere omosessuale, si è ammazzato con un colpo di pi- Per_2 stola nel suo studio di Genova prima di venire ascoltato dal pm del tribunale di Bari proprio per il processo
. Processo che, insieme a un'altra adepta e alla psicologa aveva fatto partire con la Pt_1 CP_4 sua denuncia. “Oltre un centinaio di denunce da altrettanti membri della setta, più un atto di citazione con richiesta di oltre quattro milioni di euro di danni. Calunniato e diffamato nella rete informatica dai blog creati da alcuni membri di ON e dai suoi sostenitori, lasciato dalla moglie, anch'essa adepta di
[...]
Per
, che era stata indotta a sposarlo durante la sua 'militanza' nella setta, lo psicologo – come riportano le cronache dell'epoca – non ha retto e ha deciso di farla finita” portando con sé i segreti molteplici che lo lega- vano all'organizzazione settaria. Oggi le sue parole consentono uno sguardo interno: “Il rito era sempre molto violento e creava uno stato confusionale nei presenti a causa del rumore assordante dei tamburi, musi- ca, sonagli, tamburelli e a causa dei fumi di incensi vari. Tutti urlano, gridano, piangono, rovesciano sedie, tremano, vomitano e si feriscono. Io stesso ho riportato una frattura del piatto della tibia guaribile in 90 giorni”. E in quelle sedute concitate “l'emissione di saliva e muco viene incoraggiata e descritta come 'vomi- tare lo sperma dell'abuso'. Ho conosciuto persone che hanno creduto realmente si trattasse di sperma, e lo sostenevano vigorosamente contro ogni evidenza e razionalità”. Quello “sperma” era proprio la prova di abusi dimenticati subiti da piccoli. E il vigore del rituale arkeoniano non si placava nemmeno dinanzi ai minori: “Un giorno c'era una mamma con una bambina – racconta ancora – e si diceva che la Per_1 donna fosse stata abusata dal nonno;
il maestro dichiarò che solo se la mamma si fosse impegnata a fre- quentare il gruppo, che in gergo definivamo fare il lavoro, la piccola non sarebbe stata abusata”. Situazioni borderline, che spesso diventavano vere e proprie violenze. Un altro maestro, operante a Milano, è stato con- dannato in via definitiva per abusi sessuali. Per quanto riguarda, invece, il lungo procedimento giudiziario relativo ad ON, si è concluso con una sola condanna per : 2 anni e 5 mesi per asso- TE ciazione a delinquere. Per tutti gli altri sei imputati, invece, il reato è caduto in prescrizione».
4 La valenza diffamatoria del brano, secondo l'attore, si ricava: (a) dalla infondatezza delle ac- cuse di violenza, abusi e maltrattamenti, sancita da una sentenza di assoluzione divenuta ir- revocabile già prima della pubblicazione del libro, e ciononostante riproposte nel libro;
(b) dall'incompletezza della notizia pubblicata che ha sottaciuto al lettore l'assoluzione del
(c) dalla menzione nel testo di due soggetti, e tale , le cui Pt_1 Persona_2 Per_1 dichiarazioni non risultano supportate da idonei riscontri probatori.
6. – Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti di essere accolta.
Il brano in contestazione risulta infatti offensivo dell'onore e della reputazione dell'odierno attore e i suoi contenuti non rispondono al necessario requisito della verità dei fatti, con conseguente inoperatività dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca.
6.1. – In primo luogo, nel testo non si dà atto del fatto che la sentenza del Tribunale di Ba- ri, pur condannando il e gli altri imputati per il delitto di associazione a delinquere Pt_1 finalizzato all'esercizio abusivo della professione medica, lo ha tuttavia assolto dagli altri reati a lui contestati: tale pronuncia, in particolare, ha disposto l'assoluzione del con Pt_1 riferimento ai reati di calunnia, di procurato stato di incapacità di intendere e volere nonché di maltrattamenti ai danni di minori e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al rea- to di truffa.
Il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità impone che la notizia divulgata a mezzo stampa sia rispettosa del principio di “compiutezza dell'informazione”, non essendo lecito che vengano omesse circostanze favorevoli alla per- sona di cui si narra o che siano taciuti elementi di fatto tali da modificare la sostanziale por- tata dell'informazione (Cass. n. 9348/1992). Del resto, il principio della verità oggettiva o anche solo putativa della notizia non può ritenersi rispettato qualora, pur essendo veri i sin- goli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto stret- tamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato (Cass. n. 5259/1984).
In materia di cronaca giudiziaria è poi necessario che sia riferito il nucleo essenziale della pronuncia di cui si narra.
Nel caso di specie, gli autori si sono limitati a riferire che “[p]er quanto riguarda, invece, il lungo procedimento giudiziario relativo ad ON, [esso] si è concluso con una sola condanna per TE
: 2 anni e 5 mesi per associazione a delinquere. Per tutti gli altri sei imputati, invece, il reato è cadu-
[...] to in prescrizione”, omettendo completamente di dare conto dell'assoluzione del con Pt_1
5 riferimento alle più gravi accuse sopra indicate.
Una simile omissione rende la rappresentazione dei fatti senz'altro carente sotto il profilo della completezza e veridicità dell'informazione.
L'aver sottaciuto l'assoluzione per i delitti che concorrevano a qualificare l'associazione del come una “setta”, alla luce del grande risalto mediatico che aveva accompagnato la Pt_1 diffusione delle notizie relative alle indagini preliminari, ha con certezza leso l'onore e la re- putazione dell'odierno attore: il lettore, infatti, non viene informato che TE era stato assolto dall'accusa di essere a capo di una organizzazione criminale che coartava e raggirava soggetti vulnerabili e maltrattava i bambini.
È un dato oggettivo – apprezzabile dalla lettura della motivazione – che il Tribunale di Bari abbia escluso che il termine “setta” possa essere riferito all'associazione ON e che abbia ricostruito gli incontri tra gli associati in termini più neutri e soprattutto con caratteristiche di volontarietà e di non segregazione rispetto alla vita quotidiana delle rispettive famiglie.
Un ulteriore profilo di incompletezza e ambiguità emerge dal generico riferimento alla con- danna di “per associazione a delinquere”, senza specificare – come invece era TE doveroso – che il reato-fine era costituito dall'esercizio abusivo della professione di psico- logo e non dalle altre fattispecie delittuose contestate. Tale lacuna informativa impedisce al lettore di cogliere il minor disvalore del fatto accertato rispetto alle originarie ipotesi accu- satorie, in quanto induce a ritenere che tra le finalità perseguite dall'associazione vi fossero anche la truffa aggravata, il procurato stato di incapacità di intendere e volere, la violenza privata, i maltrattamenti verso minori e la calunnia.
6.2. – Il brano in esame, inoltre, non solo tace sulle assoluzioni, ma riferisce la notizia inve- ritiera che ON fosse riconducibile al fenomeno delle sette.
La sentenza del Tribunale di Bari ha tuttavia sconfessato tale assunto negando l'esistenza di un gruppo settario (qualificazione, questa, che difficilmente si concilia con la condanna per il solo reato associativo finalizzato all'esercizio abusivo di una professione protetta): venuti meno gli elementi della manipolazione e della coercizione della volontà degli “adepti”, in- fatti, è caduta l'ipotesi accusatoria della setta come organizzazione caratterizzata dall'esercizio del potere di alcuni contro i molti, piegati nel volere, raggirati, coartati o mal- trattati.
Il libro ha quindi fornito una ricostruzione alterata della realtà processuale utilizzando, tra
6 l'altro, il termine “setta”, di cui il sarebbe stato il leader carismatico, connotato da Pt_1 una evidente valenza spregiativa. Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha poi espli- citato il proprio pensiero escludendo che l'associazione costituisse un gruppo settario, rile- vando come il c.d. “metodo ON” da essa praticato “non si proponeva di isolare gli individui dal loro ambiente” né di “incidere sulla loro capacità di intendere e di volere”, lasciando al contrario gli stessi sempre in grado di autodeterminarsi e di decidere il livello di partecipazione agli incontri, ai seminari e agli esercizi (all. 4 fasc. attore).
Quanto all'affermazione secondo cui il termine “setta” o “psico-setta” non sarebbe mai uti- lizzato nel libro con specifico riferimento ad ON (cfr. sul punto anche pagg.
7-8 della conclusionale), è sufficiente rilevare che il brano figura all'interno di un'opera dedicata al fenomeno delle sette (al punto che la parola “setta” compare nello stesso titolo), che in di- versi passaggi vengono utilizzati i termini “setta” e “adepti” e che, più in generale, l'intera descrizione del gruppo contiene richiami piuttosto espliciti a figure (come il “guru” o il lea- der che si atteggia a “semi-dio”), rituali, dinamiche e pratiche di violenta sottomissione e manipolazione tipici del fanatismo settario.
6.3. – Neppure risponde al vero l'affermazione per cui sarebbero state più di cento le de- nunce presentate da altrettanti membri della setta, ove si consideri che le persone indicate nel capo di imputazione quali asseritamente offese dai reati contestati al e agli altri Pt_1 imputati sono circa una decina. Né vale rilevare che l'indicazione del numero delle denunce
è ripreso da dichiarazioni rese da una fonte e riportate in virgolettato, giacché è dovere del giornalista verificare la fondatezza e veridicità della notizia riportata, specie quando essa consista in un dato oggettivo facilmente desumibile da un documento (nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Bari) alla quale egli abbia accesso.
6.4. – Quanto alle dichiarazioni dei soggetti intervistati, si ritiene che il loro inserimento nel paragrafo in esame abbia sensibilmente contribuito ad alterare la percezione del lettore cir- ca la realtà dei fatti, per come accertata in sede processuale, e ad acuire quindi la portata dif- famatoria della narrazione in esso contenuta. E infatti, se è pur vero che in caso di intervi- sta giornalistica recante contenuti diffamatori il requisito della verità dei fatti deve normal- mente essere apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, tuttavia la consecuzione, la sugge- stività, l'articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle premesse o dei
7 commenti possono assumere rilievo ai fini della valutazione del contegno dell'intervistatore come causa della lesione dell'altrui onore e reputazione (Cass. n. 23168/2014).
Nel caso di specie, le affermazioni riportate in virgolettato, in quanto non adeguatamente circostanziate e inserite in un contesto informativo non oggettivo né completo, contribui- scono a delineare l'immagine – non corrispondente alla verità dei fatti accertata dal Tribu- nale di Bari – di quale capo di una setta dominata da “ferocia e barbarie”, TE nel cui ambito venivano perpetrate violenze fisiche e psicologiche ai danni di centinaia di persone sottoposte ad “abusi” e a “manipolazioni violentissime”.
Simili dichiarazioni, inserite in un contesto narrativo diffamatorio, hanno così finito per in- crementare la portata suggestiva e denigratoria del brano, chiaramente volto a rappresenta- re, diversamente da quanto accertato in sede processuale, un'associazione per delinquere fi- nalizzata all'esercizio abusivo della professione medica come una vera e propria setta dedita alla prevaricazione dei soggetti deboli e alla manipolazione delle menti.
Le interviste, lette in combinazione con le altre parti del brano, hanno finito pertanto per proporre una verità diversa e contraria rispetto a quella accertata nel processo e finanche per infondere nel lettore il sospetto, non supportato da alcun elemento di riscontro, che
ON – e quindi – sia collegata al suicidio di il quale TE Persona_2
“non ha retto e ha deciso di farla finita portando con sé i segreti molteplici che lo legavano all'organizzazione settaria”.
6.5. – In conclusione, deve ritenersi che il brano contestato presenti un contenuto oggetti- vamente diffamatorio e che non sia stato esercitato correttamente il diritto di cronaca, tenu- to conto della non corretta rappresentazione degli esiti giudiziali della vicenda e del riferi- mento a circostanze non rispondenti alla verità dei fatti accertata in sede penale.
La condotta dei convenuti ha dunque proposto al pubblico un'immagine fuorviante e inve- ritiera dell'attore e della sua posizione processuale, fondata su informazioni parziali e in- complete e in buona parte smentite da una sentenza definitiva.
7. – Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, l'affermazione di responsabilità non richie- de l'animus iniuriandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. n. 4364/2012) che consiste nella volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell'altrui reputazione, nella volontà cosciente e libera di usare espressioni offensive (Cass. n. 4855/1999) e di
8 propalare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui re- putazione (Cass. n. 11663/1997).
Nel caso di specie la sussistenza del dolo, seppure generico, non è revocabile in dubbio alla luce del tenore del brano pubblicato e del materiale probatorio a disposizione.
8. – In conclusione, le affermazioni sopra stigmatizzate costituiscono illecito civile ex art. 2043 c.c. e impongono il risarcimento del danno, essendo stato leso il diritto della persona all'inviolabilità del proprio onore e della propria reputazione.
9. – Venendo all'accertamento della sussistenza di un danno risarcibile e alla sua quantifica- zione, si rammenta che, secondo il consolidato e condiviso orientamento di legittimità, il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in tutti i casi determinati dalla legge, come espressamente recita l'art. 2059 c.c., e pertanto sempre nelle ipotesi in cui sia stato com- messo un reato ai sensi dell'art. 185 comma secondo c.p., ma anche ogni qualvolta vi sia una lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (Cass. S.U. n.
26972/2008), che ricomprende qualsiasi pregiudizio da lesione di valori inerenti l'individuo e costituzionalmente protetti non connotato da rilevanza economica (Cass. S.U. n.
3677/2009 e Cass. S.U. n. 557/2009).
Quanto alla prova, il danno non patrimoniale non può ritenersi “in re ipsa” ma deve sempre essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, in quanto danno-conseguenza e non danno-evento, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n. 7471/2012).
Ciò detto, parte attrice ha sufficientemente allegato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza del pregiudizio subito.
In particolare, nell'atto di citazione ha riferito di essere stato intimamen- TE te colpito dalla pubblicazione del volume contenente il paragrafo dedicato alla sua vicenda e che la diffusione di tale scritto sull'intero territorio nazionale “da parte di una casa editrice
[…] che gode di una rete di distribuzione capillare e dotata di credibilità”, al pari degli “autori del libro, noti giornalisti”, ha di fatto riacuito e amplificato la portata lesiva derivata dalla precedente pubblicazione di “altri articoli e scritti diffamatori che hanno calpestato […] la sua intervenuta assolu- zione (passata in giudicato) per i reati di procurato stato di incapacità di intendere e di volere, truffa, mal- trattamenti ai danni di minori e calunnia” (pagg. 17-18 dell'atto di citazione), articoli per i quali ha già ottenuto la liquidazione di somme a titolo risarcitorio da diversi tribunali.
9 Occorre tuttavia considerare che l'opera “Nella setta” si inserisce nel contesto di una vi- cenda giudiziaria che ha suscitato un forte clamore mediatico, soprattutto nella fase di svol- gimento delle indagini.
L'impatto negativo generato dalla diffusione dei contenuti, pertanto, risulta parzialmente affievolito dal fatto che la posizione individuale e sociale del risultava già fortemen- Pt_1 te esposta su televisioni e giornali, che avevano dato ampia copertura al caso ON. A ciò deve poi aggiungersi che la sentenza del Tribunale di Bari, pur avendolo assolto dalle accu- se che concorrevano a qualificare ON come setta, ha tuttavia accertato la responsabilità sua e degli altri imputati per il delitto di associazione per delinquere finalizzato all'esercizio abusivo della professione di psicologo, psicoterapeuta e medico, condannandolo alla pena della reclusione di anni due e mesi otto.
Pertanto, dovendosi procedere alla individuazione del quantum in via esclusivamente equita- tiva, si ritiene di dover determinare l'ammontare del danno risarcibile tenendo conto della natura del fatto falsamente attribuito all'attore, delle modalità di presentazione della notizia
(e, segnatamente, dell'omessa informazione circa l'assoluzione del dai più gravi reati Pt_1
a lui contestati), della già forte esposizione mediatica cui l'attore era da anni sottoposto e delle conseguenti ricadute sul piano della sua reputazione sociale e, infine, del mezzo di comunicazione utilizzato.
In applicazione di detti criteri, e in assenza di elementi più specifici e peculiari, si stima equo liquidare in complessivi euro 5.000,00 (al valore attuale della moneta) il danno non patrimoniale che l'attore ha il diritto di vedersi risarcito.
Vertendosi in tema di debito di valore ed essendo la liquidazione equitativa fatta al valore attuale della moneta, non competono all'attore né la rivalutazione monetaria né gli interessi compensativi dalla data dell'illecito (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Vanno invece riconosciuti gli interessi legali decorrenti dalla presente sentenza sino al sal- do.
10. – Va parimenti accolta la richiesta di rimozione del brano contestato da eventuali ri- stampe del libro in quanto finalizzata ad impedire la reiterazione del pregiudizio attraverso la riproposizione dei contenuti diffamatori nelle future edizioni dell'opera.
11. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applica- zione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022,
10 avuto riguardo al valore dell'importo liquidato a titolo risarcitorio e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, de- finitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) accerta la natura diffamatoria del paragrafo contenuto alle pagine 165-168 del libro “Nel- la setta”, scritto da e e pubblicato dalla Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 ad ottobre 2018;
[...]
b) condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 pagare a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma TE di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
c) inibisce a di inserire, nelle future ristampe del libro “Nella setta”, il Controparte_1 paragrafo contenuto alle pagine 165-168 dell'edizione pubblicata ad ottobre 2018;
d) condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in euro 237,00 per TE esborsi e in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistata- rio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
11
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 7806/2020 promos- sa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bauccio TE
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Hoesch, CP_2 Controparte_3
Alessia Pasquali, Lorenzo De Sanctis e Guendalina Ponti
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2020 conveniva in TE giudizio e nelle rispettive qualità di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 editore e di coautori del libro “Nella setta”, pubblicato nell'ottobre del 2018, deducendo che il paragrafo dedicato alla sua vicenda giudiziaria integrava gli estremi della diffamazione
1 e ledeva il suo diritto all'onore e alla reputazione. Chiedeva conseguentemente la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in euro 25.000,00 e l'inibitoria all'inserimento di quel paragrafo in caso di ristampa del volume.
Nello specifico assumeva che alle pagg. 165-168 del libro gli autori avevano analizzato il fe- nomeno dell'associazione ON, fondata dall'odierno attore, senza dar conto degli esiti del processo penale celebrato dinanzi al Tribunale di Bari, conclusosi con l'assoluzione del da tutti i capi di accusa contestati (procurato stato di incapacità di intendere e vole- Pt_1 re, truffa aggravata, maltrattamenti verso minore e calunnia) ad eccezione di quello relativo al meno grave reato di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione di psicologo.
La rappresentazione del come “guru” e capo carismatico di una setta costituiva Pt_1 chiara espressione della volontà degli autori di ledere la sua immagine a dispetto delle risul- tanze del processo, che aveva inequivocabilmente escluso che ON fosse una setta e che i suoi membri fossero manipolati o limitati nella loro capacità di autodeterminazione.
L'attore contestava la veridicità della notizia relativa a presunti fatti di “violenza, manipolazioni
e costrizioni fisiche e psicologiche” all'interno di ON, affermando che ciò era stato escluso dalla sentenza penale, divenuta definitiva già prima della pubblicazione del volume.
Inoltre, le testimonianze citate dagli autori e riportate in virgolettato non avrebbero valenza scriminante in quanto alcune, oltre che anonime, erano addirittura inventate, mentre altre erano tratte da fonti inaffidabili e proposte nel testo con modalità inammissibilmente sug- gestive, volte ad indurre nel lettore l'erronea convinzione che un adepto si era suicidato a causa delle violenze psicologiche esercitate dagli altri membri di ON e che la responsa- bilità dell'accaduto era in qualche modo da imputare direttamente al quale capo ca- Pt_1 rismatico del gruppo.
Numerose sentenze rese da giudici civili avevano infine confermato l'illiceità di diversi arti- coli di giornale che lo additavano come responsabile dei fatti gravemente negativi addebitati all'associazione ON.
2. – Costituitisi in giudizio con un'unica comparsa di risposta, i convenuti contestavano le domande avversarie sotto vari profili, attinenti sia alla legittimazione attiva che al merito, e ne chiedevano l'integrale rigetto.
3. – Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza
2 dell'8 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e me- morie di replica.
4. – Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di interes- se ad agire sollevata dalla difesa dei convenuti.
Sul punto, si ricorda che la sussistenza della legittimazione attiva, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata in base alla semplice prospettazione dell'attore e alla mera corrispondenza tra colui che agisce in giudizio e colui che nell'atto introduttivo viene indi- cato come titolare dal lato attivo del rapporto giuridico o del diritto sostanziale azionato
(cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, guardando al contenuto dell'atto di citazione, è indubbio che l'attore ab- bia inteso formulare la domanda di risarcimento del danno ritenendosi direttamente leso dalle affermazioni riportate nel paragrafo del volume e dall'accostamento ivi operato tra la sua persona e il mondo delle sette.
Egli appare, di conseguenza, pienamente legittimato ad agire nei confronti di coloro che ri- tiene responsabili del danno alla sua reputazione per ottenerne la condanna alla riparazione del pregiudizio inferto, rispetto alla quale ha un evidente interesse.
5. – L'attore sostiene che il paragrafo del volume “Nella setta” in cui si parla di ON e dal ruolo da lui rivestito all'interno dell'associazione è integralmente diffamatorio e lesivo della sua immagine e della sua reputazione.
È dunque necessario riportare per intero i passaggi contestati:
«Violenze fisiche e mentali anche in ON, attiva fino a pochi anni fa in provincia di Bari. In questo ca- so, il guru indiscusso era che, secondo i documenti del processo, poneva il suo ritratto vi- TE cino alle icone di Gesù e si proclamava un semi-dio. “Abusi, manipolazione, ferocia e barbarie. Ecco la sin- tesi di ON”, ci spiega con un filo di voce la fuoriuscita , costretta a fuggire per salvarsi la vita. Per_1
“Quando sei dentro – prosegue – credi a tutto. Non ti ammali, anzi addirittura guarisci, anche da malattie gravi. Puoi fare il trattamento con le mani al cibo, per purificarlo, o all'antibiotico per evitare che ti faccia male allo stomaco. Tramite alcune pratiche con la mente, credi poter trovare parcheggio o di riuscire a ricari- care il telefonino. È un vero e proprio delirio di onnipotenza: diventi immune da tutto ciò che di negativo può capitare.” La realtà naturalmente è un'altra, ma si perde davanti a quella figura carismatica che è Vi- to , convinto che gran parte delle insoddisfazioni o dei malesseri sarebbero da imputare a vio- TE
3 lenze sessuali subite da bambini e poi rimosse. Su questo incentra tutto il suo lavoro, compresi i seminari, che potevano arrivare a costare oltre 10mila euro, nel corso dei quali si cercava di attuare una rivalutazione
e reinterpretazione della vita delle persone. “ e i suoi – racconta ancora LA – ritenevano che gli Pt_1 abusi fossero stati commessi da un membro della famiglia della madre, perché pensavano che da lì provenis- sero le perversioni. Quella portata avanti era una manipolazione violentissima, che ti spingeva anche a ri- scrivere il tuo passato alla luce di rivelazioni che nella maggior parte dei casi, se non sempre, erano frutto della suggestione.”
A raccontare quanto avveniva, è stato anche lo psicologo ex adepto morto suicida nel 2011. Persona_2
sposato e con figli, convinto dagli adepti di essere omosessuale, si è ammazzato con un colpo di pi- Per_2 stola nel suo studio di Genova prima di venire ascoltato dal pm del tribunale di Bari proprio per il processo
. Processo che, insieme a un'altra adepta e alla psicologa aveva fatto partire con la Pt_1 CP_4 sua denuncia. “Oltre un centinaio di denunce da altrettanti membri della setta, più un atto di citazione con richiesta di oltre quattro milioni di euro di danni. Calunniato e diffamato nella rete informatica dai blog creati da alcuni membri di ON e dai suoi sostenitori, lasciato dalla moglie, anch'essa adepta di
[...]
Per
, che era stata indotta a sposarlo durante la sua 'militanza' nella setta, lo psicologo – come riportano le cronache dell'epoca – non ha retto e ha deciso di farla finita” portando con sé i segreti molteplici che lo lega- vano all'organizzazione settaria. Oggi le sue parole consentono uno sguardo interno: “Il rito era sempre molto violento e creava uno stato confusionale nei presenti a causa del rumore assordante dei tamburi, musi- ca, sonagli, tamburelli e a causa dei fumi di incensi vari. Tutti urlano, gridano, piangono, rovesciano sedie, tremano, vomitano e si feriscono. Io stesso ho riportato una frattura del piatto della tibia guaribile in 90 giorni”. E in quelle sedute concitate “l'emissione di saliva e muco viene incoraggiata e descritta come 'vomi- tare lo sperma dell'abuso'. Ho conosciuto persone che hanno creduto realmente si trattasse di sperma, e lo sostenevano vigorosamente contro ogni evidenza e razionalità”. Quello “sperma” era proprio la prova di abusi dimenticati subiti da piccoli. E il vigore del rituale arkeoniano non si placava nemmeno dinanzi ai minori: “Un giorno c'era una mamma con una bambina – racconta ancora – e si diceva che la Per_1 donna fosse stata abusata dal nonno;
il maestro dichiarò che solo se la mamma si fosse impegnata a fre- quentare il gruppo, che in gergo definivamo fare il lavoro, la piccola non sarebbe stata abusata”. Situazioni borderline, che spesso diventavano vere e proprie violenze. Un altro maestro, operante a Milano, è stato con- dannato in via definitiva per abusi sessuali. Per quanto riguarda, invece, il lungo procedimento giudiziario relativo ad ON, si è concluso con una sola condanna per : 2 anni e 5 mesi per asso- TE ciazione a delinquere. Per tutti gli altri sei imputati, invece, il reato è caduto in prescrizione».
4 La valenza diffamatoria del brano, secondo l'attore, si ricava: (a) dalla infondatezza delle ac- cuse di violenza, abusi e maltrattamenti, sancita da una sentenza di assoluzione divenuta ir- revocabile già prima della pubblicazione del libro, e ciononostante riproposte nel libro;
(b) dall'incompletezza della notizia pubblicata che ha sottaciuto al lettore l'assoluzione del
(c) dalla menzione nel testo di due soggetti, e tale , le cui Pt_1 Persona_2 Per_1 dichiarazioni non risultano supportate da idonei riscontri probatori.
6. – Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti di essere accolta.
Il brano in contestazione risulta infatti offensivo dell'onore e della reputazione dell'odierno attore e i suoi contenuti non rispondono al necessario requisito della verità dei fatti, con conseguente inoperatività dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca.
6.1. – In primo luogo, nel testo non si dà atto del fatto che la sentenza del Tribunale di Ba- ri, pur condannando il e gli altri imputati per il delitto di associazione a delinquere Pt_1 finalizzato all'esercizio abusivo della professione medica, lo ha tuttavia assolto dagli altri reati a lui contestati: tale pronuncia, in particolare, ha disposto l'assoluzione del con Pt_1 riferimento ai reati di calunnia, di procurato stato di incapacità di intendere e volere nonché di maltrattamenti ai danni di minori e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al rea- to di truffa.
Il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità impone che la notizia divulgata a mezzo stampa sia rispettosa del principio di “compiutezza dell'informazione”, non essendo lecito che vengano omesse circostanze favorevoli alla per- sona di cui si narra o che siano taciuti elementi di fatto tali da modificare la sostanziale por- tata dell'informazione (Cass. n. 9348/1992). Del resto, il principio della verità oggettiva o anche solo putativa della notizia non può ritenersi rispettato qualora, pur essendo veri i sin- goli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto stret- tamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato (Cass. n. 5259/1984).
In materia di cronaca giudiziaria è poi necessario che sia riferito il nucleo essenziale della pronuncia di cui si narra.
Nel caso di specie, gli autori si sono limitati a riferire che “[p]er quanto riguarda, invece, il lungo procedimento giudiziario relativo ad ON, [esso] si è concluso con una sola condanna per TE
: 2 anni e 5 mesi per associazione a delinquere. Per tutti gli altri sei imputati, invece, il reato è cadu-
[...] to in prescrizione”, omettendo completamente di dare conto dell'assoluzione del con Pt_1
5 riferimento alle più gravi accuse sopra indicate.
Una simile omissione rende la rappresentazione dei fatti senz'altro carente sotto il profilo della completezza e veridicità dell'informazione.
L'aver sottaciuto l'assoluzione per i delitti che concorrevano a qualificare l'associazione del come una “setta”, alla luce del grande risalto mediatico che aveva accompagnato la Pt_1 diffusione delle notizie relative alle indagini preliminari, ha con certezza leso l'onore e la re- putazione dell'odierno attore: il lettore, infatti, non viene informato che TE era stato assolto dall'accusa di essere a capo di una organizzazione criminale che coartava e raggirava soggetti vulnerabili e maltrattava i bambini.
È un dato oggettivo – apprezzabile dalla lettura della motivazione – che il Tribunale di Bari abbia escluso che il termine “setta” possa essere riferito all'associazione ON e che abbia ricostruito gli incontri tra gli associati in termini più neutri e soprattutto con caratteristiche di volontarietà e di non segregazione rispetto alla vita quotidiana delle rispettive famiglie.
Un ulteriore profilo di incompletezza e ambiguità emerge dal generico riferimento alla con- danna di “per associazione a delinquere”, senza specificare – come invece era TE doveroso – che il reato-fine era costituito dall'esercizio abusivo della professione di psico- logo e non dalle altre fattispecie delittuose contestate. Tale lacuna informativa impedisce al lettore di cogliere il minor disvalore del fatto accertato rispetto alle originarie ipotesi accu- satorie, in quanto induce a ritenere che tra le finalità perseguite dall'associazione vi fossero anche la truffa aggravata, il procurato stato di incapacità di intendere e volere, la violenza privata, i maltrattamenti verso minori e la calunnia.
6.2. – Il brano in esame, inoltre, non solo tace sulle assoluzioni, ma riferisce la notizia inve- ritiera che ON fosse riconducibile al fenomeno delle sette.
La sentenza del Tribunale di Bari ha tuttavia sconfessato tale assunto negando l'esistenza di un gruppo settario (qualificazione, questa, che difficilmente si concilia con la condanna per il solo reato associativo finalizzato all'esercizio abusivo di una professione protetta): venuti meno gli elementi della manipolazione e della coercizione della volontà degli “adepti”, in- fatti, è caduta l'ipotesi accusatoria della setta come organizzazione caratterizzata dall'esercizio del potere di alcuni contro i molti, piegati nel volere, raggirati, coartati o mal- trattati.
Il libro ha quindi fornito una ricostruzione alterata della realtà processuale utilizzando, tra
6 l'altro, il termine “setta”, di cui il sarebbe stato il leader carismatico, connotato da Pt_1 una evidente valenza spregiativa. Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha poi espli- citato il proprio pensiero escludendo che l'associazione costituisse un gruppo settario, rile- vando come il c.d. “metodo ON” da essa praticato “non si proponeva di isolare gli individui dal loro ambiente” né di “incidere sulla loro capacità di intendere e di volere”, lasciando al contrario gli stessi sempre in grado di autodeterminarsi e di decidere il livello di partecipazione agli incontri, ai seminari e agli esercizi (all. 4 fasc. attore).
Quanto all'affermazione secondo cui il termine “setta” o “psico-setta” non sarebbe mai uti- lizzato nel libro con specifico riferimento ad ON (cfr. sul punto anche pagg.
7-8 della conclusionale), è sufficiente rilevare che il brano figura all'interno di un'opera dedicata al fenomeno delle sette (al punto che la parola “setta” compare nello stesso titolo), che in di- versi passaggi vengono utilizzati i termini “setta” e “adepti” e che, più in generale, l'intera descrizione del gruppo contiene richiami piuttosto espliciti a figure (come il “guru” o il lea- der che si atteggia a “semi-dio”), rituali, dinamiche e pratiche di violenta sottomissione e manipolazione tipici del fanatismo settario.
6.3. – Neppure risponde al vero l'affermazione per cui sarebbero state più di cento le de- nunce presentate da altrettanti membri della setta, ove si consideri che le persone indicate nel capo di imputazione quali asseritamente offese dai reati contestati al e agli altri Pt_1 imputati sono circa una decina. Né vale rilevare che l'indicazione del numero delle denunce
è ripreso da dichiarazioni rese da una fonte e riportate in virgolettato, giacché è dovere del giornalista verificare la fondatezza e veridicità della notizia riportata, specie quando essa consista in un dato oggettivo facilmente desumibile da un documento (nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Bari) alla quale egli abbia accesso.
6.4. – Quanto alle dichiarazioni dei soggetti intervistati, si ritiene che il loro inserimento nel paragrafo in esame abbia sensibilmente contribuito ad alterare la percezione del lettore cir- ca la realtà dei fatti, per come accertata in sede processuale, e ad acuire quindi la portata dif- famatoria della narrazione in esso contenuta. E infatti, se è pur vero che in caso di intervi- sta giornalistica recante contenuti diffamatori il requisito della verità dei fatti deve normal- mente essere apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, tuttavia la consecuzione, la sugge- stività, l'articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle premesse o dei
7 commenti possono assumere rilievo ai fini della valutazione del contegno dell'intervistatore come causa della lesione dell'altrui onore e reputazione (Cass. n. 23168/2014).
Nel caso di specie, le affermazioni riportate in virgolettato, in quanto non adeguatamente circostanziate e inserite in un contesto informativo non oggettivo né completo, contribui- scono a delineare l'immagine – non corrispondente alla verità dei fatti accertata dal Tribu- nale di Bari – di quale capo di una setta dominata da “ferocia e barbarie”, TE nel cui ambito venivano perpetrate violenze fisiche e psicologiche ai danni di centinaia di persone sottoposte ad “abusi” e a “manipolazioni violentissime”.
Simili dichiarazioni, inserite in un contesto narrativo diffamatorio, hanno così finito per in- crementare la portata suggestiva e denigratoria del brano, chiaramente volto a rappresenta- re, diversamente da quanto accertato in sede processuale, un'associazione per delinquere fi- nalizzata all'esercizio abusivo della professione medica come una vera e propria setta dedita alla prevaricazione dei soggetti deboli e alla manipolazione delle menti.
Le interviste, lette in combinazione con le altre parti del brano, hanno finito pertanto per proporre una verità diversa e contraria rispetto a quella accertata nel processo e finanche per infondere nel lettore il sospetto, non supportato da alcun elemento di riscontro, che
ON – e quindi – sia collegata al suicidio di il quale TE Persona_2
“non ha retto e ha deciso di farla finita portando con sé i segreti molteplici che lo legavano all'organizzazione settaria”.
6.5. – In conclusione, deve ritenersi che il brano contestato presenti un contenuto oggetti- vamente diffamatorio e che non sia stato esercitato correttamente il diritto di cronaca, tenu- to conto della non corretta rappresentazione degli esiti giudiziali della vicenda e del riferi- mento a circostanze non rispondenti alla verità dei fatti accertata in sede penale.
La condotta dei convenuti ha dunque proposto al pubblico un'immagine fuorviante e inve- ritiera dell'attore e della sua posizione processuale, fondata su informazioni parziali e in- complete e in buona parte smentite da una sentenza definitiva.
7. – Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, l'affermazione di responsabilità non richie- de l'animus iniuriandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. n. 4364/2012) che consiste nella volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell'altrui reputazione, nella volontà cosciente e libera di usare espressioni offensive (Cass. n. 4855/1999) e di
8 propalare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui re- putazione (Cass. n. 11663/1997).
Nel caso di specie la sussistenza del dolo, seppure generico, non è revocabile in dubbio alla luce del tenore del brano pubblicato e del materiale probatorio a disposizione.
8. – In conclusione, le affermazioni sopra stigmatizzate costituiscono illecito civile ex art. 2043 c.c. e impongono il risarcimento del danno, essendo stato leso il diritto della persona all'inviolabilità del proprio onore e della propria reputazione.
9. – Venendo all'accertamento della sussistenza di un danno risarcibile e alla sua quantifica- zione, si rammenta che, secondo il consolidato e condiviso orientamento di legittimità, il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in tutti i casi determinati dalla legge, come espressamente recita l'art. 2059 c.c., e pertanto sempre nelle ipotesi in cui sia stato com- messo un reato ai sensi dell'art. 185 comma secondo c.p., ma anche ogni qualvolta vi sia una lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (Cass. S.U. n.
26972/2008), che ricomprende qualsiasi pregiudizio da lesione di valori inerenti l'individuo e costituzionalmente protetti non connotato da rilevanza economica (Cass. S.U. n.
3677/2009 e Cass. S.U. n. 557/2009).
Quanto alla prova, il danno non patrimoniale non può ritenersi “in re ipsa” ma deve sempre essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, in quanto danno-conseguenza e non danno-evento, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n. 7471/2012).
Ciò detto, parte attrice ha sufficientemente allegato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza del pregiudizio subito.
In particolare, nell'atto di citazione ha riferito di essere stato intimamen- TE te colpito dalla pubblicazione del volume contenente il paragrafo dedicato alla sua vicenda e che la diffusione di tale scritto sull'intero territorio nazionale “da parte di una casa editrice
[…] che gode di una rete di distribuzione capillare e dotata di credibilità”, al pari degli “autori del libro, noti giornalisti”, ha di fatto riacuito e amplificato la portata lesiva derivata dalla precedente pubblicazione di “altri articoli e scritti diffamatori che hanno calpestato […] la sua intervenuta assolu- zione (passata in giudicato) per i reati di procurato stato di incapacità di intendere e di volere, truffa, mal- trattamenti ai danni di minori e calunnia” (pagg. 17-18 dell'atto di citazione), articoli per i quali ha già ottenuto la liquidazione di somme a titolo risarcitorio da diversi tribunali.
9 Occorre tuttavia considerare che l'opera “Nella setta” si inserisce nel contesto di una vi- cenda giudiziaria che ha suscitato un forte clamore mediatico, soprattutto nella fase di svol- gimento delle indagini.
L'impatto negativo generato dalla diffusione dei contenuti, pertanto, risulta parzialmente affievolito dal fatto che la posizione individuale e sociale del risultava già fortemen- Pt_1 te esposta su televisioni e giornali, che avevano dato ampia copertura al caso ON. A ciò deve poi aggiungersi che la sentenza del Tribunale di Bari, pur avendolo assolto dalle accu- se che concorrevano a qualificare ON come setta, ha tuttavia accertato la responsabilità sua e degli altri imputati per il delitto di associazione per delinquere finalizzato all'esercizio abusivo della professione di psicologo, psicoterapeuta e medico, condannandolo alla pena della reclusione di anni due e mesi otto.
Pertanto, dovendosi procedere alla individuazione del quantum in via esclusivamente equita- tiva, si ritiene di dover determinare l'ammontare del danno risarcibile tenendo conto della natura del fatto falsamente attribuito all'attore, delle modalità di presentazione della notizia
(e, segnatamente, dell'omessa informazione circa l'assoluzione del dai più gravi reati Pt_1
a lui contestati), della già forte esposizione mediatica cui l'attore era da anni sottoposto e delle conseguenti ricadute sul piano della sua reputazione sociale e, infine, del mezzo di comunicazione utilizzato.
In applicazione di detti criteri, e in assenza di elementi più specifici e peculiari, si stima equo liquidare in complessivi euro 5.000,00 (al valore attuale della moneta) il danno non patrimoniale che l'attore ha il diritto di vedersi risarcito.
Vertendosi in tema di debito di valore ed essendo la liquidazione equitativa fatta al valore attuale della moneta, non competono all'attore né la rivalutazione monetaria né gli interessi compensativi dalla data dell'illecito (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Vanno invece riconosciuti gli interessi legali decorrenti dalla presente sentenza sino al sal- do.
10. – Va parimenti accolta la richiesta di rimozione del brano contestato da eventuali ri- stampe del libro in quanto finalizzata ad impedire la reiterazione del pregiudizio attraverso la riproposizione dei contenuti diffamatori nelle future edizioni dell'opera.
11. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applica- zione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022,
10 avuto riguardo al valore dell'importo liquidato a titolo risarcitorio e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, de- finitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) accerta la natura diffamatoria del paragrafo contenuto alle pagine 165-168 del libro “Nel- la setta”, scritto da e e pubblicato dalla Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 ad ottobre 2018;
[...]
b) condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 pagare a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma TE di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
c) inibisce a di inserire, nelle future ristampe del libro “Nella setta”, il Controparte_1 paragrafo contenuto alle pagine 165-168 dell'edizione pubblicata ad ottobre 2018;
d) condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in euro 237,00 per TE esborsi e in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistata- rio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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