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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1238/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. to MUZZILLO LUIGI, giusta mandato Parte_1
in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. to D'AIUTOLO CINZIA, giusta procura in atti
Resistente
NONCHE'
Controparte_2
Contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver ricevuto dall' , in data 22.01.2024, la notifica a mezzo pec Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 10020249000897773000 contenente tra gli altri anche la cartella esattoriale n. 10020170024393855000, presuntivamente notificata in data
18.01.2018 per conto di , per sanzioni relative all'annualità 2012 Controparte_2 ed un importo pari ad € 476,75.
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione in quanto proveniente da indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi, l'intervenuta prescrizione quinquennale della cartella esattoriale posta alla base dell'intimazione di pagamento, la decadenza dell'azione, la nullità dell'intimazione per difetto degli elementi prodromici dell'accertamento o della dichiarazione o di una qualsiasi forma di diffida o atto presupposto, ed infine la nullità dell'intimazione per difetto di preventivo contraddittorio.
Insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1) Voglia l'On.le Tribunale adito, in via Pregiudiziale ed assorbente, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e, dichiarare l'inesistenza assoluta della notifica effettuata a mezzo PEC dall' , per la Provincia di Salerno, ad oggetto l'intimazione Controparte_3
di pagamento n. 100202490008977 73/000; 2) Nel merito, dichiarare ed accertare, comunque, l'avvenuta prescrizione quinquennale della cartella esattoriale n.
10020170024393855000, posta a base dell'opposta intimazione di pagamento n.
100202490008977 73/000, sempre e, comunque, illegittimamente notificata dall'
[...]
in data 22/01/2024, ove occorrendo dichiarando Controparte_4
l'annullamento e previa disapplicazione della stessa. 3) Ancora, in via subordinata disporre
l'annullamento dell'opposta intimazione di pagamento n. 100202490008977 73/000 ad oggetto la cartella esattoriale n. 10020170024393855000, illegittimamente notificata dall' tramite PEC in data 22/01/2024, previo Controparte_4
accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: - dichiarare la non debenza della somma (per contributi previdenziali) pretese dalla Controparte_2
, per l'anno 2012, per complessivi €. 476,75, posta a base della cartella
[...]
di pagamento n. 10020170024393855000, poiché prescritta;
- dichiarare nulla e, priva di effetti, l'intimazione di pagamento n. 100202490008977 73/000, ad oggetto la cartella di pagamento n. 10020170024393855000, poiché non preceduta dalla notifica di validi e, regolari, atti prodromici ex lege. - dichiarare, comunque, la decadenza dell'azione ex lege;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_1 eccependo la correttezza della notifica dell'intimazione impugnata avvenuta con pec presente nei pubblici registri. Deduceva che il ricorrente aveva ricevuto la cartella in data
18.01.2018 ed in data 23.10.2019 riceveva la notifica dell'accettazione della richiesta di definizione agevolata ex art. 1, co.184 e 185, della L. 145/2018, da lui stesso presentata in data 29.04.2019 e contenente la cartella impugnata. Evidenziava che anche tale comunicazione aveva interrotto la prescrizione che aveva ricominciato a decorrere dal
30.11.2019 atteso il mancato pagamento della prima rata dovuta per la rateizzazione.
Precisava altresì che la prescrizione non era maturata data la sospensione dei termini a causa della normativa succedutasi per far fronte alla pandemia da Covid 19. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attinenti alla pretesa impositiva.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La non si costituiva in giudizio. Pertanto, occorre Controparte_2
dichiararne la contumacia.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.03.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente rilevare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Occorre premettere che i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del 1999, secondo cui contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere
l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011, Cass.
21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007). Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato in primo luogo vizi relativi al procedimento notificatorio, ossia l'omessa regolare notifica degli atti presupposti all'opposta intimazione, e vizi propri dell'atto opposto laddove ha eccepito la inesistenza della notifica via pec della intimazione , la decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999 ed il difetto del preventivo contraddittorio.
Sennonché, le doglianze relative ai vizi propri della cartella o degli atti consequenziali configura una opposizione agli atti esecutivi – che vede l come legittimato passivo - CP_5 da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato .
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.)
o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 32527 del 04/11/2022).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, non risultando rispettato il suddetto termine di 20 giorni, essendo il ricorso depositato il 29.02.2025 e l'intimazione notificata il 22.01.2024, vanno disattese tutte le eccezione formali le quali, non attenendo al merito della pretesa della riscossione in termini di inesistenza sostanziale all'azione esecutiva bensì a vizi del procedimento ovvero di forma dell'intimazione nei quali vanno ricompresi non soltanto gli atti esecutivi ma anche vizi sostanziali degli atti preliminari, costituiscono opposizione agli atti esecutivi e vanno sollevate entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica della cartella secondo il disposto dell'art. 617 co. 1 c.p.c.
E nell'ambito dei vizi formali rientra anche la violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999.
In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all'Ente di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (cfr Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016).
L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento cfr Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Pertanto, in relazione all'eccezione di inesistenza della notifica della opposta intimazione perché avvenuta con un indirizzo dell'Ente di riscossione non iscritto nei pubblici registri, di nullità della intimazione per omessa regolare notifica dell'atto presupposto e di decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999, l'opposizione è inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni.
Solo per completezza motivazionale, occorre rilevare che un'eventuale decadenza ex art. 25 cit., non ostava comunque all'accertamento nel merito della debenza delle somme richieste.
Le più recenti pronunce di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn.
19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo
è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli Enti previdenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che essi agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
“Depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di
“decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito” e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (cfr. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva
(quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale” (cfr Cass. 29 ottobre 2019, n. 27726). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma (cfr Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020).
Ora, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, se la parte ricorrente si limiterà ad eccepire la decadenza – com'è nel caso di specie - senza alcuna censura sul merito della pretesa, il Giudice dichiara sì l'inefficacia della cartella e dell'iscrizione a ruolo, ma – a fronte della richiesta da parte della di accertare CP_2
la debenza dei contributi omessi - potrà sindacare la fondatezza della pretesa fatta valere con il procedimento di riscossione esattoriale.
Del resto, la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento delle cartelle, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dei presupposti per richiedere la contribuzione.
Né sarebbe configurabile nella fattispecie che ci occupa la invocata inesistenza della notifica a mezzo pec della opposta intimazione poiché proveniente da indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi.
A ben vedere, la notifica della opposta intimazione è avvenuta presso l'indirizzo pec dell'opponente e proveniente da un indirizzo PEC
t), dal quale era chiaramente Email_1
evincibile il mittente pur se eventualmente diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Nel messaggio di posta elettronica certificata si precisava altresì che “ Controparte_1
notifica l'allegato atto indicato in oggetto”.
[...]
Rileva evidenziare che l'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 al pari dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevedono che la notifica della cartella /avviso può essere eseguita mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC). Tali disposizioni legislative prevedono, dunque, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Lo stesso d.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo
PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Ciò in quanto il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.
78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, non risultando, dunque, necessario l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
Sul punto, occorre richiamare una recente sentenza della Corte regolatrice (cfr Cass.
SS.UU. 18.5.2022, n. 15979) la quale ha affermato che la più stringente regola, di cui all'art. 3- bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie.
La Suprema Corte ha ribadito che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, salva la prova contraria di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (v. Cass. n. 25819 del 31/10/2017, Cass. n. 4624 del 21/02/2020
e Cass. n. 15001 del 28/05/2021). L'operatività dei principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, determina che gravava sul destinatario della notifica la prova della difformità fra il contenuto dei messaggi pec in esame e gli avvisi di addebito in esame (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141).
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della PEC all'indirizzo PEC del ricorrente, risultante dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, fa presumere la conoscenza dell'atto che l ha allegato alle PEC da parte del ricorrente, CP_6
il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcuna cartella o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né- come detto - sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna.
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali (nella specie provenienza della notifica da un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri), sia CP_5
derivata la sua mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
In ogni caso, risolutivamente e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Suprema
Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde,
INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna inesistenza della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr da ultimo Cass.
3496/2025; cfr anche Cass. 34819/2024; Cass. Sez. 5, sentenza n. 18684 del 03/07/2023;
Cass. n. 982/2023; Cass: 932/2023). Orbene, nel caso in esame non è stata fornita dal ricorrente prova di pregiudizi all'esercizio del diritto di difesa, dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, avendo tempestivamente e compiutamente impugnato il provvedimento davanti alla corretta autorità giudiziaria evocando in giudizio il mittente esattamente identificato.
Quanto all'eccepita prescrizione, l'azione attorea è da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento. Il ricorrente eccepisce invero il decorso della prescrizione quinquennale tra la data della presunta notifica della cartella, avvenuta il
18.01.2018 e quella della opposta intimazione del 22.01.2024.
Giova premettere che, nel caso che ci occupa, la cartella opposta attiene a crediti della relativi all'anno 2012. CP_2
Il regime della prescrizione dei contributi della , come è noto, è stato regolato CP_2
dall'art. 3 della Legge 335/1995 (prescrizione quinquennale), fino alla innovazione introdotta dall'art. 66 Legge n. 247/2012, che, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha previsto che “ la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”, con conseguente riviviscenza del primo comma dell'art. Parte_2
19 della legge 576/1980.
Il problema insorto dall'applicazione di questa norma è stato risolto dall'intervento della
Cassazione, la quale (sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6729) ha statuito che “ La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Giudicando la fattispecie in esame alla stregua dei suesposti principi, va riferito che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 02.02.2013), il termine quinquennale di prescrizione non risultava ancora decorso, trattandosi di contributi relativi all'anno 2012.
Pertanto, in applicazione della nuova disciplina, la prescrizione è decennale.
Alla prima udienza parte attrice ha eccepito la inesistenza della notifica via pec della cartella
Contr di pagamento sempre perché proveniente da un indirizzo dell' non iscritto nei pubblici registri. Cont A ben vedere, al pari della opposta intimazione, l ha depositato i file concernenti l'accettazione della pec e la sua consegna al destinatario, rilasciati dal gestore di posta elettronica certificata e dal gestore utilizzato dal destinatario. Questi danno certezza circa il documento oggetto della notifica, ossia la cartella di pagamento, allegato al messaggio all'interno della “busta” telematica, visualizzabile come file in formato PDF.
La notifica è avvenuta presso l'indirizzo pec dell'opponente in alcun modo contestato e proveniente da indirizzo PEC ( e Email_2
), dai quale era chiaramente evincibile il mittente, Email_4
anche se eventualmente diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Pertanto, nel richiamare le argomentazione sopra espresse, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza. E ciò non si è verificato.
Stante dunque la regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
10020170024393855000, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo
è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011;
Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, trattandosi di crediti soggetti alla prescrizione decennale, dalla data di notifica via pec della cartella di pagamento in data 18.01.2018 alla data opposta intimazione (22.01.2024) alcuna prescrizione è maturata.
A ben vedere, è consolidato e condiviso dallo scrivente l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10 , della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di CP_ giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”.
Tale principio generale si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province,
Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative” (cfr Cass. SS.UU. 23397/2016; Cass 930/18; Cass
11800/18).
Dalle decisioni dinanzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale ovvero altro termine breve (cfr anche
Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019).
Nel caso che ci occupa, come ricordato, la prescrizione che regolamenta i crediti della
, alla luce della richiamata normativa, non è quinquennale, ma decennale. CP_2
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Il ricorso va dunque disatteso.
Le spese processuali tra il ricorrente e l seguono la soccombenza e sono liquidate CP_5
come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della convenuta, stante la sua contumacia. CP_2
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell , Controparte_4
delle spese processuali che liquida in euro 341,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario;
- Nulla per le spese nei confronti della Forense CP_2 Salerno, 21.03.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino