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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. r.g. 73/2025 e al n. r.g. 74/2025 riunite, promosse a seguito di rinvio della Suprema Corte di cassazione da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE (GIA' APPELLATO)
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
C.F. ), CP_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. D'AVELLA ENRICO e dell'avv. COLOMBA ORNELLA ( ) VIALE VERDI N.50 MODENA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE VERDI N.50 MODENA presso il difensore avv. D'AVELLA ENRICO
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE (GIA' APPELLANTI) pagina 1 di 6
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE IN MATERIA FISCALE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO
DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
- RAGIONERIA TERRITORIALE Parte_1
DELLO STATO DI BOLOGNA: <<“Dichiarare per quanto di ragione inammissibile e nel merito respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.>>.
e << L'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in CP_1 CP_2 funzione di Giudice di rinvio dalla Cassazione in Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, e previa emissione di decreto di fissazione d'udienza per la comparizione e discussione parti e termine per la notifica nei confronti della controparte, Voglia così provvedere :
1. - in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 26816/24 pubblicato in data 16/10/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, pertanto, rideterminare l'importo della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 49 comma 5 D.Lgs. n. 231/2007 in Euro 15.000,00, anziché nell'importo di cui all'originaria sanzione amministrativa Contro pecuniaria irrogata dal in Euro 47.287,00.
2. – quanto alla disciplina delle spese legali, tenuto conto che la rideterminazione della sanzione con la sua riduzione di 2/3 rispetto all'originario importo determina una Contro corrispondente soccombenza del condannare quest'ultimo alla refusione in favore dei ricorrenti in riassunzione delle spese sopportate in tutti i gradi di giudizio compreso il presente nonché dei relativi onorari calcolati in ragione di 2/3 rispetto al totale di quelli di cui ai parametri ex DM 55/2014 come aggiornato ex DM 147/20222il tutto, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che all'uopo si dichiarano antistatari.>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 1. Con sentenza n. 3431/2018 il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione proposta dalla società e da in proprio, avverso il decreto CP_1 CP_2 emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, che aveva loro intimato il pagamento di euro 47.287 per la violazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. 231/20071 in relazione all'emissione di un assegno bancario, del 9 luglio 2015, che, di importo superiore alla soglia di legge, era privo della necessaria clausola di non trasferibilità.
Il comma 5 del citato art. 49, secondo la formulazione ratione temporis vigente, prevedeva che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Il Tribunale ha ritenuto, da un lato, pacifica la sussistenza della violazione, ammontando la somma portata dall'assegno bancario a euro 945.753,85, e, dall'altro, insussistenti i vizi di nullità contestati dall'opponente (difetto di motivazione in ordine all'identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, lesione del diritto di difesa conseguente al mancato avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'autore materiale dell'illecito, estraneità di ai fatti contestati, errata CP_2 quantificazione della sanzione). Il nucleo essenziale dell'opposizione ruotava sul fatto che il titolo era stato tratto su carnet del conto intestato alla Società, con firma di traenza del socio ed a favore del socio degli Persona_1 Controparte_4 utili societari-, che lo aveva incassato, versandolo su proprio conto corrente;
esisteva, quindi, la piena tracciabilità dell'operazione, escluse le finalità proprie alla norma e alla sanzione contestata.
2. La sentenza era impugnata dalla e da lamentando in CP_1 CP_2 estrema sintesi quanto già oggetto di opposizione e, quindi, la non corretta identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, la lesione del diritto di difesa della società, l'estraneità di rispetto ai fatti contestati, l'erronea CP_2 quantificazione della sanzione.
2.1 Il resisteva, invocando la conferma della decisione gravata. Parte_1
2.2 La Corte d'appello di Bologna – con la sentenza 14 settembre 2020, n. 1647, pubblicata in data 14/09/2020 – ha rigettato i primi tre motivi e ha ritenuto fondato il quarto, che contestava l'entità della sanzione, deducendo la concreta inoffensività della violazione commessa, atteso che le effettive circostanze di emissione e di incasso del titolo, avevano consentito la piena tracciabilità della somma trasferita ed il motivo dello spostamento di ricchezza per scopi alieni alla ratio e, quindi, alle finalità, della normativa contestata, volte a prevenire il pericolo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il giudice d'appello ha così, in parziale 1 Rubricato come “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. pagina 3 di 6 riforma della sentenza di primo grado, ridotto la sanzione amministrativa all'importo di euro 5.000, ritenuto come minimo edittale.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze. Resistono con controricorso e CP_1 CP_2 che fanno valere ricorso incidentale condizionato. Il ha depositato memoria, Parte_1 nella quale anzitutto eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso incidentale.
3.1 Con ordinanza n. 26816/2024, pronunciata in data 17 aprile 2024, pubblicata in data 16 ottobre 2024, la Corte Suprema di cassazione, Sezione II Civile, accoglieva parzialmente il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dal , Parte_1 dichiarando inammissibili gli altri, con la seguente motivazione: < È invece fondata la seconda parte del motivo: la Corte d'appello ha affermato di “ridurre al minimo edittale l'entità della sanzione, come richiesto dall'appellante”, ma ha poi quantificato la sanzione in euro 5.000. Nel caso in esame, come deduce il ricorrente, il minimo edittale non è 3.000 euro, ma 15.000 euro. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 231/2007, commi 1 e 6, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000, il minimo, pari a euro 3.000, deve essere quintuplicato ed è quindi pari a euro 15.000. >>.
Con la medesima ordinanza, la Corte Suprema di cassazione dichiarava inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigettava il ricorso incidentale proposto dagli originari opponenti CP_1
e CP_2
Conclusivamente, la Corte di legittimità disponeva che: “…La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla parte di motivo accolto del ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio”.
4. Con ricorso, depositato in data 16.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il riassumeva il giudizio al fine di Parte_1 ottenere una pronuncia d'infondatezza della opposizione già proposta dagli appellanti al decreto recante l'ingiunzione al pagamento della somma di € 47.287,00 per l'accertata violazione dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n.231/2007 e per la conferma della legittimità del medesimo o, in subordine, in punto quantificazione della sanzione pecuniaria irrigata agli odierni appellati in somma pari quantomeno a quella di € 15.000,00 ritenuta legittima dalla Corte di cassazione.
4.1 Con ricorso, depositato in data 16.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, anche la e CP_1 CP_2 proponevano la riassunzione del medesimo giudizio, rassegnando le conclusioni
[...] riportate in epigrafe.
pagina 4 di 6 4.2 Disposta la riunione dei due procedimenti, la causa veniva così decisa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione, che segue.
5. Per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio di rinvio ed i limiti del thema decidendum ancora in discussione, pare opportuno rappresentare che esso non possa che essere circoscritto a quello che formava oggetto, originariamente, del quinto motivo di opposizione in punto ad “Errata applicazione della sanzione (applicabilità della disciplina più favorevole)” corrispondente anche al quinto motivo di appello già proposto dalla società in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
e dal medesimo personalmente.
5.1 In ordine a tale motivo di appello, come già premesso, la Suprema Corte in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione, proposto dal ha deciso che << È invece fondata la seconda parte del motivo: la Corte Parte_1
d'appello ha affermato di “ridurre al minimo edittale l'entità della sanzione, come richiesto dall'appellante”, ma ha poi quantificato la sanzione in euro 5.000. Nel caso in esame, come deduce il ricorrente, il minimo edittale non è 3.000 euro, ma 15.000 euro. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 231/2007, commi 1 e 6, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000, il minimo, pari a euro 3.000, deve essere quintuplicato ed è quindi pari a euro 15.000. >>.
Da ciò consegue che la Corte oggi adìta, quale Giudice del rinvio, è vincolata, come noto, al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di legittimità, ed al relativo accertamento conseguente. Ne consegue che la sanzione amministrativa da applicarsi legittimamente non potrà essere in ogni caso inferiore ad € 15.000,00, ovvero all'importo ritenuto dalla Corte di cassazione congruo e correttamente corrispondente al minimo edittale in relazione all'entità della somma trasferita con l'assegno bancario de quo agitur, in relazione all'art. 63, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2007 del quale la medesima Corte d'appello di Bologna in parte cassata (sentenza della Sezione II Civile, n. 1647/2020 pubblicata in data 14/09/2020) aveva inteso fare applicazione.
5.2 Ciò posto la Corte non può non considerare come l'operazione di trasferimento del danaro con assegno bancario privo della doverosa clausola di non trasferibilità si lega ad una operazione perfettamente lecita e perfettamente tracciata, in quanto si tratta del pagamento di utili societari da parte della Società a favore di un socio, appunto il quale a propria volta ha versato l'assegno sul proprio CP_2 conto corrente, così realizzando sia pure solo nella sostanza ma non nella forma, la ratio e la finalità della norma violata.
Infatti, la ratio dell'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 è evidente: la mancata apposizione del nome del beneficiario o della clausola di non trasferibilità non assicurano la piena tracciabilità della transazione, con il conseguente sospetto che la stessa sia stata disposta per finalità di riciclaggio del denaro. Ma nel caso di specie, questo sospetto non può sussistere, anzi, l'immediata presentazione all'incasso del titolo da parte del beneficiario attesta che la riscontrata irregolarità di emissione e circolazione pagina 5 di 6 non avesse alcun intento elusivo della normativa antiriciclaggio, di cui al citato D.Lgs. Ciò consente di ridurre al minimo edittale l'entità della sanzione, come richiesto dalla parte appellante. Tanto basta per ridurre al minimo la sanzione comminata e così determinarla nella minor somma di €. 15.000,00.
A tal proposito si richiama uno dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte che ha dato la stura al presente giudizio di rinvio, in base al quale il Giudice del merito non è tenuto a specificare i criteri seguiti nella determinazione della sanzione, ben potendo procedere ad una valutazione globale desunta da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Il giudizio globale della vicenda e, quindi anche di tutti i criteri oggettivi e soggettivi posti dall'art. 67 D. Lgs n. 231/2007 e dall'art. 11 della L. 689/81 per la determinazione della sanzione, induce a ritenere congruo al fatto il minimo della sanzione, rilevando il comportamento, tenuto delle parti, un disvalore di basso grado, laddove si è consentito comunque di verificare in concreto lo spostamento di una somma, che comunque resta di valore ingente (quasi un milione di euro).
6. Le spese di tutti i gradi e fasi, compreso quello del giudizio di cassazione, vanno integralmente compensati sussistendone giustificati motivi oggettivi legati all'esito complessivo della vicenda, che, da un lato, vede la correttezza della sanzione amministrativa e, dall'altro, la sola riduzione del suo quantum.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio rubricato al n. 73/2025 e
74/2025 riuniti, relativo all'appello proposto da e da CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 356/2019, depositata in data 12.03.2019, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, riduce la sanzione ad €. 15.000,00.
- compensa le spese di lite in relazione a tutti i gradi e fasi del giudizio.
Deciso in Bologna il 04 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. r.g. 73/2025 e al n. r.g. 74/2025 riunite, promosse a seguito di rinvio della Suprema Corte di cassazione da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE (GIA' APPELLATO)
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
C.F. ), CP_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. D'AVELLA ENRICO e dell'avv. COLOMBA ORNELLA ( ) VIALE VERDI N.50 MODENA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE VERDI N.50 MODENA presso il difensore avv. D'AVELLA ENRICO
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE (GIA' APPELLANTI) pagina 1 di 6
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE IN MATERIA FISCALE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO
DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
- RAGIONERIA TERRITORIALE Parte_1
DELLO STATO DI BOLOGNA: <<“Dichiarare per quanto di ragione inammissibile e nel merito respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.>>.
e << L'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in CP_1 CP_2 funzione di Giudice di rinvio dalla Cassazione in Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, e previa emissione di decreto di fissazione d'udienza per la comparizione e discussione parti e termine per la notifica nei confronti della controparte, Voglia così provvedere :
1. - in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 26816/24 pubblicato in data 16/10/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, pertanto, rideterminare l'importo della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 49 comma 5 D.Lgs. n. 231/2007 in Euro 15.000,00, anziché nell'importo di cui all'originaria sanzione amministrativa Contro pecuniaria irrogata dal in Euro 47.287,00.
2. – quanto alla disciplina delle spese legali, tenuto conto che la rideterminazione della sanzione con la sua riduzione di 2/3 rispetto all'originario importo determina una Contro corrispondente soccombenza del condannare quest'ultimo alla refusione in favore dei ricorrenti in riassunzione delle spese sopportate in tutti i gradi di giudizio compreso il presente nonché dei relativi onorari calcolati in ragione di 2/3 rispetto al totale di quelli di cui ai parametri ex DM 55/2014 come aggiornato ex DM 147/20222il tutto, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che all'uopo si dichiarano antistatari.>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 1. Con sentenza n. 3431/2018 il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione proposta dalla società e da in proprio, avverso il decreto CP_1 CP_2 emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, che aveva loro intimato il pagamento di euro 47.287 per la violazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. 231/20071 in relazione all'emissione di un assegno bancario, del 9 luglio 2015, che, di importo superiore alla soglia di legge, era privo della necessaria clausola di non trasferibilità.
Il comma 5 del citato art. 49, secondo la formulazione ratione temporis vigente, prevedeva che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Il Tribunale ha ritenuto, da un lato, pacifica la sussistenza della violazione, ammontando la somma portata dall'assegno bancario a euro 945.753,85, e, dall'altro, insussistenti i vizi di nullità contestati dall'opponente (difetto di motivazione in ordine all'identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, lesione del diritto di difesa conseguente al mancato avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'autore materiale dell'illecito, estraneità di ai fatti contestati, errata CP_2 quantificazione della sanzione). Il nucleo essenziale dell'opposizione ruotava sul fatto che il titolo era stato tratto su carnet del conto intestato alla Società, con firma di traenza del socio ed a favore del socio degli Persona_1 Controparte_4 utili societari-, che lo aveva incassato, versandolo su proprio conto corrente;
esisteva, quindi, la piena tracciabilità dell'operazione, escluse le finalità proprie alla norma e alla sanzione contestata.
2. La sentenza era impugnata dalla e da lamentando in CP_1 CP_2 estrema sintesi quanto già oggetto di opposizione e, quindi, la non corretta identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, la lesione del diritto di difesa della società, l'estraneità di rispetto ai fatti contestati, l'erronea CP_2 quantificazione della sanzione.
2.1 Il resisteva, invocando la conferma della decisione gravata. Parte_1
2.2 La Corte d'appello di Bologna – con la sentenza 14 settembre 2020, n. 1647, pubblicata in data 14/09/2020 – ha rigettato i primi tre motivi e ha ritenuto fondato il quarto, che contestava l'entità della sanzione, deducendo la concreta inoffensività della violazione commessa, atteso che le effettive circostanze di emissione e di incasso del titolo, avevano consentito la piena tracciabilità della somma trasferita ed il motivo dello spostamento di ricchezza per scopi alieni alla ratio e, quindi, alle finalità, della normativa contestata, volte a prevenire il pericolo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il giudice d'appello ha così, in parziale 1 Rubricato come “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. pagina 3 di 6 riforma della sentenza di primo grado, ridotto la sanzione amministrativa all'importo di euro 5.000, ritenuto come minimo edittale.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze. Resistono con controricorso e CP_1 CP_2 che fanno valere ricorso incidentale condizionato. Il ha depositato memoria, Parte_1 nella quale anzitutto eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso incidentale.
3.1 Con ordinanza n. 26816/2024, pronunciata in data 17 aprile 2024, pubblicata in data 16 ottobre 2024, la Corte Suprema di cassazione, Sezione II Civile, accoglieva parzialmente il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dal , Parte_1 dichiarando inammissibili gli altri, con la seguente motivazione: < È invece fondata la seconda parte del motivo: la Corte d'appello ha affermato di “ridurre al minimo edittale l'entità della sanzione, come richiesto dall'appellante”, ma ha poi quantificato la sanzione in euro 5.000. Nel caso in esame, come deduce il ricorrente, il minimo edittale non è 3.000 euro, ma 15.000 euro. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 231/2007, commi 1 e 6, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000, il minimo, pari a euro 3.000, deve essere quintuplicato ed è quindi pari a euro 15.000. >>.
Con la medesima ordinanza, la Corte Suprema di cassazione dichiarava inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigettava il ricorso incidentale proposto dagli originari opponenti CP_1
e CP_2
Conclusivamente, la Corte di legittimità disponeva che: “…La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla parte di motivo accolto del ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio”.
4. Con ricorso, depositato in data 16.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il riassumeva il giudizio al fine di Parte_1 ottenere una pronuncia d'infondatezza della opposizione già proposta dagli appellanti al decreto recante l'ingiunzione al pagamento della somma di € 47.287,00 per l'accertata violazione dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n.231/2007 e per la conferma della legittimità del medesimo o, in subordine, in punto quantificazione della sanzione pecuniaria irrigata agli odierni appellati in somma pari quantomeno a quella di € 15.000,00 ritenuta legittima dalla Corte di cassazione.
4.1 Con ricorso, depositato in data 16.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, anche la e CP_1 CP_2 proponevano la riassunzione del medesimo giudizio, rassegnando le conclusioni
[...] riportate in epigrafe.
pagina 4 di 6 4.2 Disposta la riunione dei due procedimenti, la causa veniva così decisa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione, che segue.
5. Per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio di rinvio ed i limiti del thema decidendum ancora in discussione, pare opportuno rappresentare che esso non possa che essere circoscritto a quello che formava oggetto, originariamente, del quinto motivo di opposizione in punto ad “Errata applicazione della sanzione (applicabilità della disciplina più favorevole)” corrispondente anche al quinto motivo di appello già proposto dalla società in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
e dal medesimo personalmente.
5.1 In ordine a tale motivo di appello, come già premesso, la Suprema Corte in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione, proposto dal ha deciso che << È invece fondata la seconda parte del motivo: la Corte Parte_1
d'appello ha affermato di “ridurre al minimo edittale l'entità della sanzione, come richiesto dall'appellante”, ma ha poi quantificato la sanzione in euro 5.000. Nel caso in esame, come deduce il ricorrente, il minimo edittale non è 3.000 euro, ma 15.000 euro. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 231/2007, commi 1 e 6, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000, il minimo, pari a euro 3.000, deve essere quintuplicato ed è quindi pari a euro 15.000. >>.
Da ciò consegue che la Corte oggi adìta, quale Giudice del rinvio, è vincolata, come noto, al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di legittimità, ed al relativo accertamento conseguente. Ne consegue che la sanzione amministrativa da applicarsi legittimamente non potrà essere in ogni caso inferiore ad € 15.000,00, ovvero all'importo ritenuto dalla Corte di cassazione congruo e correttamente corrispondente al minimo edittale in relazione all'entità della somma trasferita con l'assegno bancario de quo agitur, in relazione all'art. 63, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2007 del quale la medesima Corte d'appello di Bologna in parte cassata (sentenza della Sezione II Civile, n. 1647/2020 pubblicata in data 14/09/2020) aveva inteso fare applicazione.
5.2 Ciò posto la Corte non può non considerare come l'operazione di trasferimento del danaro con assegno bancario privo della doverosa clausola di non trasferibilità si lega ad una operazione perfettamente lecita e perfettamente tracciata, in quanto si tratta del pagamento di utili societari da parte della Società a favore di un socio, appunto il quale a propria volta ha versato l'assegno sul proprio CP_2 conto corrente, così realizzando sia pure solo nella sostanza ma non nella forma, la ratio e la finalità della norma violata.
Infatti, la ratio dell'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 è evidente: la mancata apposizione del nome del beneficiario o della clausola di non trasferibilità non assicurano la piena tracciabilità della transazione, con il conseguente sospetto che la stessa sia stata disposta per finalità di riciclaggio del denaro. Ma nel caso di specie, questo sospetto non può sussistere, anzi, l'immediata presentazione all'incasso del titolo da parte del beneficiario attesta che la riscontrata irregolarità di emissione e circolazione pagina 5 di 6 non avesse alcun intento elusivo della normativa antiriciclaggio, di cui al citato D.Lgs. Ciò consente di ridurre al minimo edittale l'entità della sanzione, come richiesto dalla parte appellante. Tanto basta per ridurre al minimo la sanzione comminata e così determinarla nella minor somma di €. 15.000,00.
A tal proposito si richiama uno dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte che ha dato la stura al presente giudizio di rinvio, in base al quale il Giudice del merito non è tenuto a specificare i criteri seguiti nella determinazione della sanzione, ben potendo procedere ad una valutazione globale desunta da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Il giudizio globale della vicenda e, quindi anche di tutti i criteri oggettivi e soggettivi posti dall'art. 67 D. Lgs n. 231/2007 e dall'art. 11 della L. 689/81 per la determinazione della sanzione, induce a ritenere congruo al fatto il minimo della sanzione, rilevando il comportamento, tenuto delle parti, un disvalore di basso grado, laddove si è consentito comunque di verificare in concreto lo spostamento di una somma, che comunque resta di valore ingente (quasi un milione di euro).
6. Le spese di tutti i gradi e fasi, compreso quello del giudizio di cassazione, vanno integralmente compensati sussistendone giustificati motivi oggettivi legati all'esito complessivo della vicenda, che, da un lato, vede la correttezza della sanzione amministrativa e, dall'altro, la sola riduzione del suo quantum.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio rubricato al n. 73/2025 e
74/2025 riuniti, relativo all'appello proposto da e da CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 356/2019, depositata in data 12.03.2019, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, riduce la sanzione ad €. 15.000,00.
- compensa le spese di lite in relazione a tutti i gradi e fasi del giudizio.
Deciso in Bologna il 04 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Mariacolomba Giuliano
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