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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto su ricorso congiunto depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] il [...]
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in Fermo, alla Via Gaspare Spontini con l'Avv. Fabiana Screpante presso lo studio della quale ha eletto domicilio sito in Ponzano di Fermo, Viale Trieste n. 63
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], alla Contrada Paludi n.373 con gli Avv.ti Laura Botticelli e Alessandra Annibali presso lo studio delle quali ha eletto domicilio sito in Fermo, Corso Cefalonia n. 31
con il figlio nato il [...] Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 presso la mamma in Fermo alla via G. Spontini n. 16 e con il papà a Fermo C.da Paludi n. 373, come appresso indicato. La residenza anagrafica del bambino sarà insieme alla mamma in Fermo Via Spontini
n. 16
2) I genitori si atterranno al seguente piano genitoriale: pagina 1 di 3 2.a: durante la settimana il minore starà con i nonni paterni a pranzo e a cena a casa del padre, Per_1 anche con la madre;
2.b: week end alternato di con ciascuno dei genitori, a partire dal sabato pomeriggio fino alla Per_1 domenica sera.
2.c: Festività.
Il calendario settimanale sarà rispettato anche nei periodi delle vacanze scolastiche di . Quando Per_1 il minore si troverà presso ciascun genitore sarà comunque libero di contattare telefonicamente l'altro, nonché di essere dallo stesso contattato.
Negli anni pari: trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
Per_1 trascorrerà con quest'ultimo il periodo compreso tra il 26 ed il 31 dicembre mentre con la madre i giorni dal 1 al 6 gennaio.
trascorrerà la domenica di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il papà. Per_1
Negli anni dispari i periodi di permanenza di con l'uno o con l'altro genitore, nei giorni di festa Per_1 indicati, saranno invertiti.
Quanto al giorno del compleanno di , sarà rispettato il calendario settimanale;
alle eventuali Per_1 feste di compleanno potranno partecipare entrambi i genitori. Lo stesso dicasi per festeggiamenti per cerimonie religiose etc. alle quali potranno partecipare sia la mamma che il papà unitamente ai parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori consentono al minore di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dal medesimo contattato, anche telefonicamente.
2.d durante il periodo scolastico il minore resterà a dormire nella casa paterna;
sarà il nonno ad accompagnarlo a scuola e la madre a riprenderlo.
Il presente calendario potrà essere sempre modificato congiuntamente dai genitori purché nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi del minore, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro anche a mezzo whatsapp con congruo anticipo (minino 2 giorni) e da quest'ultimo accettate.
Resta inteso quindi che senza un espresso consenso di entrambi i genitori non si potranno adottare modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore le modalità di visita stabilite nel presente ricorso.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario Parte_2 Parte_1 per il figlio , a partire dal mese di febbraio 2025 la somma mensile di € 250,00 rivalutabile Per_1 annualmente secondo l'indice Istat.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese al seguente IBAN:
[...] intestato alla ricorrente.
4) Le spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto anche dal COA di Fermo ed il Tribunale di Fermo il 10.07.2024 da intendersi come parte integrante del presente ricorso, e che salvo ragioni di comprovata urgenza dovranno essere previamente concordate tra i genitori, come previsto dal protocollo, andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, con impegno ad effettuare i rimborsi a semplice invio della documentazione di spesa anticipata.
5) L'assegno unico per il figlio verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del Persona_1
50%. pagina 2 di 3 6) I ricorrenti si impegnano a fornirsi reciprocamente la documentazione inerente i rispettivi redditi e comunque la documentazione necessaria per presentare domande di contributi o accedere a benefici pubblici previsti per la prole. In caso di inadempienza nel fornire la documentazione richiesta, l'assegno unico verrà percepito, al 100%, dal genitore diligente.
7) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i rispettivi rami genitoriali e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra, alla presenza del figlio.
8) I genitori si impegnano a tenersi informati su tutte le questioni importanti relative al figlio minore
. Per_1
9) potrà varcare i confini nazionali solo previo accordo fra i genitori ottenuto per Persona_1 iscritto da entrambi.
10) I sig.ri e dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda Per_1 Parte_1 sentenza.
11) Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti che provvederanno al pagamento ai relativi difensori ognuno per proprio conto. I professionisti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Giorgia Cecchini dott.ssa Sara Marzialetti
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