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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in ER (VV) via Rione Margherita
I Traversa n.6 presso il suo studio;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Parte_1
ER (VV) via Rione Margherita I Traversa n.6 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. CAMPILONGO ARCANGELA ed elettivamente domiciliato in Roma Via
Sabotino presso il difensore;
RESISTENTE
oggetto: opposizione ad atti esecutivi conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 28.10.2021 e Parte_1 proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_2
l'ordinanza di vendita immobiliare emessa il 19/10/2021 e comunicata il
20/10/2021 nel procedimento esecutivo immobiliare R.G. n.26/2020 dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare, con la quale è disposta la vendita senza incanto dell'immobile oggetto di pignoramento nonché avverso l'ordinanza emessa nella stessa data e nel medesimo procedimento esecutivo con la quale venivano rigettate le eccezioni formulate dal debitore esecutato e disposta la vendita della quota pignorata.
A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno esposto che creditore ha eseguito il pignoramento immobiliare nei confronti del debitore in Parte_1 base al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n.521/2018 del Tribunale di Vibo
Valentia, nonché nei confronti della comproprietaria in assenza Parte_2 di titolo esecutivo e della preventiva notificazione dello stesso e dell'atto di precetto.
Hanno poi precisato che, su opposizione della comunista, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 22/4/2021 ha così disposto: “accoglie l'istanza di sospensione della esecuzione avanzata dal terzo opponente, limitatamente all'esecutata
al 50% della sua titolarità”. Parte_2
Hanno quindi dedotto che l'ordinanza di vendita senza incanto della quota pignorata come richiesto dal creditore è errata in quanto non vi è stato l'avviso ai sensi dell'art.599 c.p.c. alla comproprietaria né la stessa è stata sentita su quanto è prescritto dall'art.600 c.p.c.
Hanno aggiunto che non è fondata la motivazione dell'ordinanza ivi impugnata secondo la quale la comproprietaria, essendo parte del procedimento di esecuzione, sarebbe pienamente legittimata a svolgere qualsiasi difesa dei propri diritti, perché ciò oltre a contrastare con l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione suddetta, prescinde dai doveri del giudice di sentire la stessa, ai sensi dell'art.600 c.p.c., sulla separazione della quota in natura, nonché in ordine alla valutazione da parte del
Giudice di procedersi mediante la divisione o la vendita della quota indivisa.
Hanno poi eccepito l'inefficacia del pignoramento sul presupposto che non è sanabile – al contrario di quanto recepito nella seconda ordinanza impugnata - pagina 2 di 8 l'indicazione errata della particella “598” in luogo della “589” nella certificazione notarile ipocatastale in quanto il certificato notarile, ai sensi dell'art.567 c.p.c., può sostituire l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni e deve contenere i dati esatti degli immobili proprietari e la corrispondenza degli elementi vanno verificati al momento del loro deposito attraverso i dati in esso riportati.
Hanno poi contestato la CTU in quanto il bene è stato stimato dall'esperto in complessivi €.96.000,00 e tale valore non è corrispondente al valore commerciale, come avrebbe dovuto essere determinato ai sensi dell'art.568 c.p.c. e che quindi deve considerarsi errata la motivazione del G.E. a fondamento dell'ordinanza secondo cui “il CTU ha seguito le indicazioni dettate dal Giudice dell'esecuzione nei quesiti allo stesso sottoposti” dal momento che l'esperto non ha fatto riferimento al valore commerciale del bene praticato.
Hanno quindi concluso chiedendo: 1) in via preliminare ed inaudita altera parte, stante la sussistenza dell'urgenza derivante dall'illegittima disposizione di vendita del bene immobile impugnato, emettere i provvedimenti opportuni, che si ravvisano nell'arresto della disposizione di vendita;
2) successivamente, all'udienza emettere con ordinanza i provvedimenti ritenuti indilazionabili ovvero sospendere la procedura esecutiva;
3) nel merito, disporre la rinnovazione della perizia di stima del bene immobile pignorato, nonché ritenere e dichiarare l'arresto della procedura per il compimento dell'attività di audizione della comproprietaria circa la separazione della quota in natura spettante al debitore e/o degli altri provvedimenti previsti dall'art.600, comma 2, c.p.c. della divisione a norma del codice civile o della vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa da determinarsi ai sensi dell'art. 568 c.p.c. in base al valore di mercato;
4) con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepito e formulando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vibo
Valentia, disattesa ogni diversa e contraria istanza, viste tutte le ragioni esposte nel presente atto: - in primis, non accogliere la richiesta di arresto e/o sospensione della procedura esecutiva, né alcun ulteriore provvedimento incidente su di essa, poiché è prerogativa delsolo Giudice dell'Esecuzione, una volta iniziata l'esecuzione, emettere i
pagina 3 di 8 provvedimenti ex artt. 618 e 624 c.p.c. ragion per cui un tal provvedimento sarebbe viziato da nullità insanabile ex art. 158 c.p.c.; - in via pregiudiziale, dichiarare
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena, per violazione dell'art. 617, comma 2, e ss. c.p.c.; - in via subordinatamente pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione, limitatamente alla Sig.ra per difetto di interesse ad agire ex art. Parte_2
100 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'atto di ricorso proposto dai sig.ri Parte_2
e , poiché infondato in fatto e in diritto, nonché le
[...] Parte_1 richieste istruttorie ivi formulate, e confermare quanto disposto in entrambe le ordinanze emesse dal Giudice dell'Esecuzione in data 19/10/2021; - condannare, altresì, la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Parte_2 danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., del presente grado di giudizio”.
Alla prima udienza del 25.01.22, il mutato Giudice istruttore rilevava ex officio questione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta e sottoponeva la questione al contraddittorio delle Parti;
alla successiva udienza, del
22.03.22, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava all'udienza del 5.07.22 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.09.24, dopo diversi rinvii di ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente medio tempore divenuta titolare del fascicolo con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
E' orientamento consolidato e pienamente condiviso dal decidente quello postulante l'inderogabilita' della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione. “Invero, lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'articolo 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'articolo 617, comma 2, e articolo 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonche' dall'articolo 619 c.p.c., (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non puo' essere ritenuta meramente facoltativa. Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 624
pagina 4 di 8 c.p.c., e/o dell'articolo 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito con la sentenza n. 25170/2018, che le opposizioni esecutive hanno una struttura bifasica e che pertanto la prima fase sommaria è necessaria ed ineludibile, pena l'inammissibilità della successiva fase a cognizione piena (cfr. altresì Cass. 28848/2018).
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive e' infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralita' di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalita' di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonche' del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volonta' della sola parte opponente.
Nel dettaglio, la previsione di una necessaria struttura bifasica risponde a diverse finalità: incentivare l'utilizzo di strumenti deflattivi (favorire la risoluzione all'interno del processo esecutivo, dando modo alla parte di valutare se effettivamente dare corso ad una fase di merito), rendere edotto dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione (rendendo il giudice dell'esecuzione il vero dominus dell'azione esecutiva e consentendogli l'eventuale esercizio di poteri officiosi di verifica della regolarità dello svolgimento dell'azione esecutiva e l'esercizio del suo potere direttivo potendo concludersi lo stesso con l'emanazione di provvedimenti tali da rendere superfluo un esame nel merito); far conoscere l'avvenuta proposizione dell'esecuzione a tutte le parti del processo esecutivo, se non interessate direttamente o se intervenuti.
Sotto un piu' ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della pagina 5 di 8 preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo. Al contrario, secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilita' della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilita' del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilita' della domanda di merito) e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'articolo 624 c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione).
Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., comma 2, e/o articolo 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorieta' del primo termine assegnato, dovra' essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potra' che essere dichiarata a sua volta improponibile). La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell' improcedibilita' della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalita' di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non puo' che condurre (a piu' forte ragione, determinandosi in caso pagina 6 di 8 contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa.
Cio' senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potra' in nessun caso pervenire ad una valida decisione.
Quest'ultimo modello prevede due distinti requisiti: a) la forma del ricorso;
b) la proposizione di tale ricorso (non genericamente all'ufficio giudiziario competente, ma direttamente e specificamente) al giudice del processo esecutivo pendente, cioe' - in altri termini - il deposito di esso agli atti del suddetto processo esecutivo, direttamente nel fascicolo dell'esecuzione, senza la sua iscrizione nel ruolo contenzioso ordinario, che e' espressamente prevista dagli articoli 616 e 618 c.p.c., solo in relazione alla successiva, ma meramente eventuale, fase di merito a cognizione piena.
Applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi per non conformità al modello legale della opposizione proposta dagli odierni ricorrenti in quanto è stata proposta con ricorso direttamente davanti al giudice competente per la eventuale fase di merito dell'opposizione e l'atto non è stato depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo gia' pendente, ma è stato iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario.
Per tali ragioni l'opposizione è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il
D.M. 147/2022 ma contenute nei minimi di legge tenuto conto delle motivazioni sottese all'inammissibilità della domanda.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valenti, in composizione monocratica, ogni diversa eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1
Parte_2
pagina 7 di 8 - condanna gli opponenti a rimborsare le spese di lite all'opposto che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in ER (VV) via Rione Margherita
I Traversa n.6 presso il suo studio;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Parte_1
ER (VV) via Rione Margherita I Traversa n.6 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. CAMPILONGO ARCANGELA ed elettivamente domiciliato in Roma Via
Sabotino presso il difensore;
RESISTENTE
oggetto: opposizione ad atti esecutivi conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 28.10.2021 e Parte_1 proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_2
l'ordinanza di vendita immobiliare emessa il 19/10/2021 e comunicata il
20/10/2021 nel procedimento esecutivo immobiliare R.G. n.26/2020 dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare, con la quale è disposta la vendita senza incanto dell'immobile oggetto di pignoramento nonché avverso l'ordinanza emessa nella stessa data e nel medesimo procedimento esecutivo con la quale venivano rigettate le eccezioni formulate dal debitore esecutato e disposta la vendita della quota pignorata.
A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno esposto che creditore ha eseguito il pignoramento immobiliare nei confronti del debitore in Parte_1 base al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n.521/2018 del Tribunale di Vibo
Valentia, nonché nei confronti della comproprietaria in assenza Parte_2 di titolo esecutivo e della preventiva notificazione dello stesso e dell'atto di precetto.
Hanno poi precisato che, su opposizione della comunista, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 22/4/2021 ha così disposto: “accoglie l'istanza di sospensione della esecuzione avanzata dal terzo opponente, limitatamente all'esecutata
al 50% della sua titolarità”. Parte_2
Hanno quindi dedotto che l'ordinanza di vendita senza incanto della quota pignorata come richiesto dal creditore è errata in quanto non vi è stato l'avviso ai sensi dell'art.599 c.p.c. alla comproprietaria né la stessa è stata sentita su quanto è prescritto dall'art.600 c.p.c.
Hanno aggiunto che non è fondata la motivazione dell'ordinanza ivi impugnata secondo la quale la comproprietaria, essendo parte del procedimento di esecuzione, sarebbe pienamente legittimata a svolgere qualsiasi difesa dei propri diritti, perché ciò oltre a contrastare con l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione suddetta, prescinde dai doveri del giudice di sentire la stessa, ai sensi dell'art.600 c.p.c., sulla separazione della quota in natura, nonché in ordine alla valutazione da parte del
Giudice di procedersi mediante la divisione o la vendita della quota indivisa.
Hanno poi eccepito l'inefficacia del pignoramento sul presupposto che non è sanabile – al contrario di quanto recepito nella seconda ordinanza impugnata - pagina 2 di 8 l'indicazione errata della particella “598” in luogo della “589” nella certificazione notarile ipocatastale in quanto il certificato notarile, ai sensi dell'art.567 c.p.c., può sostituire l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni e deve contenere i dati esatti degli immobili proprietari e la corrispondenza degli elementi vanno verificati al momento del loro deposito attraverso i dati in esso riportati.
Hanno poi contestato la CTU in quanto il bene è stato stimato dall'esperto in complessivi €.96.000,00 e tale valore non è corrispondente al valore commerciale, come avrebbe dovuto essere determinato ai sensi dell'art.568 c.p.c. e che quindi deve considerarsi errata la motivazione del G.E. a fondamento dell'ordinanza secondo cui “il CTU ha seguito le indicazioni dettate dal Giudice dell'esecuzione nei quesiti allo stesso sottoposti” dal momento che l'esperto non ha fatto riferimento al valore commerciale del bene praticato.
Hanno quindi concluso chiedendo: 1) in via preliminare ed inaudita altera parte, stante la sussistenza dell'urgenza derivante dall'illegittima disposizione di vendita del bene immobile impugnato, emettere i provvedimenti opportuni, che si ravvisano nell'arresto della disposizione di vendita;
2) successivamente, all'udienza emettere con ordinanza i provvedimenti ritenuti indilazionabili ovvero sospendere la procedura esecutiva;
3) nel merito, disporre la rinnovazione della perizia di stima del bene immobile pignorato, nonché ritenere e dichiarare l'arresto della procedura per il compimento dell'attività di audizione della comproprietaria circa la separazione della quota in natura spettante al debitore e/o degli altri provvedimenti previsti dall'art.600, comma 2, c.p.c. della divisione a norma del codice civile o della vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa da determinarsi ai sensi dell'art. 568 c.p.c. in base al valore di mercato;
4) con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepito e formulando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vibo
Valentia, disattesa ogni diversa e contraria istanza, viste tutte le ragioni esposte nel presente atto: - in primis, non accogliere la richiesta di arresto e/o sospensione della procedura esecutiva, né alcun ulteriore provvedimento incidente su di essa, poiché è prerogativa delsolo Giudice dell'Esecuzione, una volta iniziata l'esecuzione, emettere i
pagina 3 di 8 provvedimenti ex artt. 618 e 624 c.p.c. ragion per cui un tal provvedimento sarebbe viziato da nullità insanabile ex art. 158 c.p.c.; - in via pregiudiziale, dichiarare
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena, per violazione dell'art. 617, comma 2, e ss. c.p.c.; - in via subordinatamente pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione, limitatamente alla Sig.ra per difetto di interesse ad agire ex art. Parte_2
100 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'atto di ricorso proposto dai sig.ri Parte_2
e , poiché infondato in fatto e in diritto, nonché le
[...] Parte_1 richieste istruttorie ivi formulate, e confermare quanto disposto in entrambe le ordinanze emesse dal Giudice dell'Esecuzione in data 19/10/2021; - condannare, altresì, la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Parte_2 danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., del presente grado di giudizio”.
Alla prima udienza del 25.01.22, il mutato Giudice istruttore rilevava ex officio questione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta e sottoponeva la questione al contraddittorio delle Parti;
alla successiva udienza, del
22.03.22, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava all'udienza del 5.07.22 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.09.24, dopo diversi rinvii di ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente medio tempore divenuta titolare del fascicolo con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
E' orientamento consolidato e pienamente condiviso dal decidente quello postulante l'inderogabilita' della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione. “Invero, lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'articolo 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'articolo 617, comma 2, e articolo 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonche' dall'articolo 619 c.p.c., (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non puo' essere ritenuta meramente facoltativa. Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 624
pagina 4 di 8 c.p.c., e/o dell'articolo 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito con la sentenza n. 25170/2018, che le opposizioni esecutive hanno una struttura bifasica e che pertanto la prima fase sommaria è necessaria ed ineludibile, pena l'inammissibilità della successiva fase a cognizione piena (cfr. altresì Cass. 28848/2018).
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive e' infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralita' di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalita' di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonche' del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volonta' della sola parte opponente.
Nel dettaglio, la previsione di una necessaria struttura bifasica risponde a diverse finalità: incentivare l'utilizzo di strumenti deflattivi (favorire la risoluzione all'interno del processo esecutivo, dando modo alla parte di valutare se effettivamente dare corso ad una fase di merito), rendere edotto dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione (rendendo il giudice dell'esecuzione il vero dominus dell'azione esecutiva e consentendogli l'eventuale esercizio di poteri officiosi di verifica della regolarità dello svolgimento dell'azione esecutiva e l'esercizio del suo potere direttivo potendo concludersi lo stesso con l'emanazione di provvedimenti tali da rendere superfluo un esame nel merito); far conoscere l'avvenuta proposizione dell'esecuzione a tutte le parti del processo esecutivo, se non interessate direttamente o se intervenuti.
Sotto un piu' ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della pagina 5 di 8 preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo. Al contrario, secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilita' della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilita' del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilita' della domanda di merito) e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'articolo 624 c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione).
Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., comma 2, e/o articolo 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorieta' del primo termine assegnato, dovra' essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potra' che essere dichiarata a sua volta improponibile). La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell' improcedibilita' della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalita' di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non puo' che condurre (a piu' forte ragione, determinandosi in caso pagina 6 di 8 contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa.
Cio' senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potra' in nessun caso pervenire ad una valida decisione.
Quest'ultimo modello prevede due distinti requisiti: a) la forma del ricorso;
b) la proposizione di tale ricorso (non genericamente all'ufficio giudiziario competente, ma direttamente e specificamente) al giudice del processo esecutivo pendente, cioe' - in altri termini - il deposito di esso agli atti del suddetto processo esecutivo, direttamente nel fascicolo dell'esecuzione, senza la sua iscrizione nel ruolo contenzioso ordinario, che e' espressamente prevista dagli articoli 616 e 618 c.p.c., solo in relazione alla successiva, ma meramente eventuale, fase di merito a cognizione piena.
Applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi per non conformità al modello legale della opposizione proposta dagli odierni ricorrenti in quanto è stata proposta con ricorso direttamente davanti al giudice competente per la eventuale fase di merito dell'opposizione e l'atto non è stato depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo gia' pendente, ma è stato iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario.
Per tali ragioni l'opposizione è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il
D.M. 147/2022 ma contenute nei minimi di legge tenuto conto delle motivazioni sottese all'inammissibilità della domanda.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valenti, in composizione monocratica, ogni diversa eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1
Parte_2
pagina 7 di 8 - condanna gli opponenti a rimborsare le spese di lite all'opposto che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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