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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR FR, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3230/2023 depositato il 09/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230005089926000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede quanto in epigrafe.
L'Amministrazione intimata (sia l'ADE che l'ADER) si è costituita in giudizio.
In data 1-12-25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto il Collegio premette la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, la Corte, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva quanto segue.
Parte ricorrente in data 14/11/2023 ha chiesto l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Formula la seguente motivazione.
<<…Che in data 09.11.2023, a causa di un mero errore materiale nella determinazione del termine di scadenza dei 90 giorni previsti per la risposta al reclamo, ha anzitempo depositato il ricorso/reclamo presso l'Onorevole Corte ed è stato assegnato RGR n. 3230/2023 … che in data 13.11.2023 l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa – Ufficio Legale ha accolto integralmente il reclamo presentato sgravando integralmente la cartella opposta.>>
L'agenzia delle entrate resistente, in data 13/12/2023 ha comunicato in giudizio quanto segue:
<< Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti motivi: Trasformazione, fusione e scissione di società - Società_2 obbligati al pagamento delle sanzioni dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di effetto dell'operazione. Art. 15 DLGS n. 472 del 1997 .Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto: ha accolto il reclamo di parte con la seguente motivazione:” si ritengono fondate le ragioni di parte la quale con la dichiarazione integrativa del 17/11/2022 ha sanato le irregolarità commesse. Si procede, pertanto, all'adozione del conseguente provvedimento di sgravio”.>>
E a chiesto:
< decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.>>
L'ader resistente in data 22/04/2024 cosi ha concluso:
< uniforma alla condotta processuale dell'ente creditore;
>>
Quanto sopra comporta, la presenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n° 546/92.
La materia in esame, e l'evoluzione della controversia e la decisione adottata sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio come da motivazione.
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR FR, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3230/2023 depositato il 09/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230005089926000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede quanto in epigrafe.
L'Amministrazione intimata (sia l'ADE che l'ADER) si è costituita in giudizio.
In data 1-12-25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto il Collegio premette la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, la Corte, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva quanto segue.
Parte ricorrente in data 14/11/2023 ha chiesto l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Formula la seguente motivazione.
<<…Che in data 09.11.2023, a causa di un mero errore materiale nella determinazione del termine di scadenza dei 90 giorni previsti per la risposta al reclamo, ha anzitempo depositato il ricorso/reclamo presso l'Onorevole Corte ed è stato assegnato RGR n. 3230/2023 … che in data 13.11.2023 l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa – Ufficio Legale ha accolto integralmente il reclamo presentato sgravando integralmente la cartella opposta.>>
L'agenzia delle entrate resistente, in data 13/12/2023 ha comunicato in giudizio quanto segue:
<< Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti motivi: Trasformazione, fusione e scissione di società - Società_2 obbligati al pagamento delle sanzioni dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di effetto dell'operazione. Art. 15 DLGS n. 472 del 1997 .Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto: ha accolto il reclamo di parte con la seguente motivazione:” si ritengono fondate le ragioni di parte la quale con la dichiarazione integrativa del 17/11/2022 ha sanato le irregolarità commesse. Si procede, pertanto, all'adozione del conseguente provvedimento di sgravio”.>>
E a chiesto:
< decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.>>
L'ader resistente in data 22/04/2024 cosi ha concluso:
< uniforma alla condotta processuale dell'ente creditore;
>>
Quanto sopra comporta, la presenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n° 546/92.
La materia in esame, e l'evoluzione della controversia e la decisione adottata sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio come da motivazione.
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.