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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5221/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 5221/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Parte_1
BR OD ), P.IVA_1
con gli avv. Carla Mambretti e Filippo Rossi del Foro di Milano, Matteo Pandimiglio del Foro di
Genova e Andrea Pieresca del Foro di IA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in IA (VE), San Marco – Calle Degli Avvocati, n. 3832/A
Attrice contro
pagina 1 di 33
, codice fiscale e partita I.V.A. , CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Mariano Maggi e NC Zaccone del foro di Roma
codice fiscale , NToparte_2 P.IVA_3
con l'avv. Pier Jacopo Petris e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in IA, Santa Croce
n. 466/G
C.F. ), NToparte_3 P.IVA_4
con l'avv. Gian Alberto Tuzzato del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il suo Studio a
Padova, in Via Giusto de' Menabuoi n. 25
(già , con sede legale a Londra – Inghilterra, in NToparte_4 NToparte_5
Teoli &Co., Balfour House, 741 Hight Road, (Company Number 10812811), con l'avv. Alessio Mantuano del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo Studio sito a
Milano, Via San Calocero 31,
MA. FRA. (P.IVA , CP_6 P.IVA_5
con gli avv. Mauro Ferruzzi, Nicola EL e NC RI del foro di IA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di IA-Mestre, Via F.lli Rondina n. 6
(C.F.: ), NToparte_7 P.IVA_6 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di IA
(C.F.: ), domiciliataria per legge – presso i propri uffici in Piazza San Marco 63 P.IVA_7
in concordato preventivo (c.f. ) NToparte_8 P.IVA_8
contumace
Convenuti
CUI E' RIUNITA
pagina 2 di 33 la causa civile inscritta al n. 7356/2020 del ruolo generale, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1740/2020 del 4/8/2020
da
(C.F. ), NToparte_7 P.IVA_6 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di IA
(C.F.: ), domiciliataria per legge – presso i propri uffici in Piazza San Marco 63 P.IVA_7
Opponente contro
, codice fiscale e partita I.V.A. , CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Mariano Maggi e NC Zaccone del foro di Roma
Opposta
E con la chiamata di
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Parte_1
BR OD ), P.IVA_1
con gli avv. Carla Mambretti e Filippo Rossi del Foro di Milano, Matteo Pandimiglio del Foro di
Genova e Andrea Pieresca del Foro di IA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in IA (VE), San Marco – Calle Degli Avvocati, n. 3832/A
Convenuti
Causa trattenuta in decisione giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. datata e comunicata il 11/9/2024
Conclusioni per parte Pt_1
QUANTO AL GIUDIZIO R.G. 5221/2020:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria, con espressa riserva di ogni più opportuna e approfondita difesa
(i) con riferimento al pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto:
pagina 3 di 33 a. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore dell'intera rata Pt_1 di saldo del corrispettivo dell'appalto di cui è causa per l'importo di Euro 2.399.827,44 più IVA e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di NToparte_7 Parte_1 della predetta somma, oltre interessi, ovvero, in subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
b. nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore di e/o delle altre imprese associate di una CP_1
quota della rata di saldo del corrispettivo, condannare nella stessa misura percentuale (o nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa) queste ultime a tenere indenne dai maggiori costi, oneri e spese sostenuti da nell'interesse dell'ATI per l'esecuzione Pt_1 Pt_1
e il completamento a regola d'arte delle opere appaltate, oltre interessi;
c. in subordine, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore della rata di saldo Pt_1 del corrispettivo dell'appalto nella percentuale dell'81,91% dell'intero importo e, dunque, per Euro
1.965.698,66 più IVA, in applicazione dell'art. 5 del Secondo Regolamento ATI e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di della NToparte_7 Parte_1 predetta somma, oltre interessi, ovvero, in ulteriore subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
(ii) con riferimento al pagamento del corrispettivo per le attività di rimozione e conferimento dei terreni accumulati sul sito dell'appalto per cui è causa:
a.
pagina 4 di 33 accertare e dichiarare il diritto di al pagamento della somma di Euro 312.823,30, o a quella Pt_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di corrispettivo per la rimozione dei terreni siti nell'area di cantiere e ivi accumulati precedentemente rispetto all'affidamento dell'appalto ;
b. per l'effetto, condannare l' al pagamento della predetta somma, oltre NToparte_7 interessi, ovvero, in subordine, condannare l' al pagamento di tale NToparte_7 importo in favore di quale impresa mandataria dell'ATI in forza dei poteri all'incasso in CP_1
nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
c. con riferimento alle spese concernenti i servizi di interesse comune sostenute da Pt_1
(iii) accertare e dichiarare che anche in qualità di mandataria di fatto dell'ATI, si è fatta carico Pt_1
delle spese concernenti servizi di interesse comune, per un importo complessivo non inferiore ad Euro
544.459,00;
a. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che ha diritto alla ripartizione del Pt_1
suddetto importo – o di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa – tra le società facenti parte dell'ATI ai sensi dell'art.
6.7 del Primo Regolamento d'ATI, sulla base delle quote di cui all'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del
SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75); e b. per l'effetto, condannare ciascuna società facente parte dell'ATI, per quanto di propria competenza, a rimborsare l'importo sub (a) a in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'ATI, Pt_1 così come individuate dall'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese per servizi di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75);
pagina 5 di 33 (iv) rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dalle controparti, poiché infondate sia in fatto, sia in diritto;
(v) in via istruttoria:
a. ammettere i capitoli di prova testimoniali articolati ai § I.I.2, al § II.2 e al § III.2 del presente atto;
b. accogliere, e per l'effetto disporre, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'istanza formulata dall'esponente al § I.2, paragrafo B del presente atto.
Con vittoria di compensi e spese relativi al giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione, di formulazione di istanze istruttorie e di effettuazione di nuove produzioni documentali nei termini di legge”.
2)
QUANTO AL GIUDIZIO R.G. 7356/2020:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria, con espressa riserva di ogni più opportuna e approfondita difesa:
(i) con riferimento al pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto:
a. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore dell'intera rata Pt_1 di saldo del corrispettivo dell'appalto di cui è causa per l'importo di Euro 2.399.827,44 più IVA e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di NToparte_7 Parte_1 della predetta somma, oltre interessi, ovvero, in subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
b.
pagina 6 di 33 nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore di e/o delle altre imprese associate di una CP_1
quota della rata di saldo del corrispettivo, condannare nella stessa misura percentuale (o nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa) queste ultime a tenere indenne dai maggiori costi, oneri e spese sostenuti da nell'interesse dell'ATI per l'esecuzione Pt_1 Pt_1
e il completamento a regola d'arte delle opere appaltate, oltre interessi;
c. in subordine, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore della rata di saldo Pt_1 del corrispettivo dell'appalto nella percentuale dell'81,91% dell'intero importo e, dunque, per Euro
1.965.698,66 più IVA, in applicazione dell'art. 5 del Secondo Regolamento ATI e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di della NToparte_7 Parte_1 predetta somma, oltre interessi, ovvero, in ulteriore subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
(ii) con riferimento al pagamento del corrispettivo per le attività di rimozione e conferimento dei terreni accumulati sul sito dell'appalto per cui è causa:
a. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento della somma di 312.823,30, o a quella Pt_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di corrispettivo per la rimozione dei terreni siti nell'area di cantiere e ivi accumulati precedentemente rispetto all'affidamento dell'appalto ;
b. per l'effetto, condannare l' al pagamento della predetta somma, oltre NToparte_7 interessi, ovvero, in subordine, condannare l' al pagamento di tale NToparte_7 importo in favore di quale impresa mandataria dell'ATI in forza dei poteri all'incasso in CP_1
nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria CP_1 dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e
(iii) con riferimento alle spese concernenti i servizi di interesse comune sostenute da Pt_1
a.
pagina 7 di 33 accertare e dichiarare che anche in qualità di mandataria di fatto dell'ATI, si è fatta carico Pt_1
delle spese concernenti servizi di interesse comune, per un importo complessivo non inferiore ad Euro
544.459,00;
b. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che ha diritto alla ripartizione del Pt_1
suddetto importo – o di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa – tra le società facenti parte dell'ATI ai sensi dell'art.
6.7 del Primo Regolamento d'ATI, sulla base delle quote di cui all'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del
SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75); e c.
c. per l'effetto, condannare ciascuna società facente parte dell'ATI, per quanto di propria competenza, a rimborsare l'importo sub (a) a in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'ATI, Pt_1 così come individuate dall'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese per servizi di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75);
(iv) rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dalle controparti, poiché infondate sia in fatto, sia in diritto;
(v) in via istruttoria:
a. ammettere i capitoli di prova testimoniali articolati ai §§ B.I.2, B.II.2 e B.III.2 del presente atto;
b. accogliere, e per l'effetto disporre, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'istanza formulata dall'esponente al § I.2, paragrafo B del presente atto.
Con vittoria di compensi e spese relativi al giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione, di formulazione di istanze istruttorie e di effettuazione di nuove produzioni documentali nei termini di legge.”
pagina 8 di 33
Conclusioni per parte CP_1
(in linea istruttoria, ordinare al nominato Consulente tecnico d'ufficio di eseguire i chiarimenti e le integrazioni all'elaborato peritale depositato, sulle questioni e nei termini illustrati nel presente atto;
nel merito, rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali di , laddove inammissibili, infondate sia in fatto, sia in diritto, oltre che Parte_1
sprovviste di prova;
ancora nel merito, rigettare l'opposizione dell' , laddove infondata in fatto e diritto, nonché Parte_2 sprovvista di prova, perciò confermando il decreto ingiuntivo n. 1749 / 2020 dell'intestato Tribunale
(R.G. n. 5337 / 2020);
nel merito, in linea subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'Ingiunzione, anche parziale, condannare l'
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di Euro Parte_2 CP_1
1.034.077,22, oppure della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge e mora, nella misura legale determinata anche ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.;
sempre nel merito, rigettare le domande formulate da qualsiasi altra Parte nei confronti di , poiché tutte infondate sia in fatto, CP_1
sia in diritto, nonché sprovviste di prova;
nel merito, in via riconvenzionale trasversale, accertare e dichiarare che le opere di “rimozione e lo smaltimento dei terreni accumulati” sono state eseguite da e, per l'effetto, condannare CP_1 NToparte_7
al pagamento di Euro 312.823,30 in favore della stessa
[...] CP_1
sempre nel merito, in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 28 febbraio 2013 (doc. 7), per contrarietà a norma imperativa;
ancora in via riconvenzionale, accertata l'illecita interferenza di nel diritto di credito di condannare la Parte_1 NToparte_1
stessa al risarcimento del danno conseguente, nella misura che sarà accertata in corso di causa, Pt_1
anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni per parte : CP_2
pagina 9 di 33 - respingersi tutte le domande formulate nei confronti di NToparte_2
poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
[...]
- accertare e dichiarare il diritto di al riconoscimento NToparte_2 delle somme così come accertate essere di sua competenza dal TU, Ing. Dott. , all'esito Persona_1
delle operazioni peritali esperite in corso di causa, con conseguente declaratoria del diritto al versamento del relativo importo da parte della IO;
Parte_3
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Conclusioni per parte CP_3
Nel merito:
- in via preliminare:
1) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 163, comma 3, n. 4
c.p.c. e 164, comma 4 c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2) accertare e dichiarare che è subentrata optimo iure all'allora NToparte_3 NToparte_5
(ora ) sia nel NTatto di Appalto che nell'ATI per le ragioni esposte in atti, e che NToparte_10
dunque è la titolare dei crediti derivanti dal NTatto di Appalto nel presente NToparte_3
giudizio;
- in via principale:
3) rigettare ogni domanda svolta da ovvero dalle altri parti convenute in giudizio nei Parte_1
confronti di in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le NToparte_3
ragioni esposte in atti;
- in via riconvenzionale:
4) accertare e dichiarare che il diritto di credito di per la rata di saldo del NTatto NToparte_3 di Appalto ammonta a € 276.844,24 (oltre all'I.V.A. come per legge se dovuta) o alla diversa maggiore o minore somma accertata, e, per l'effetto, condannare in persona del legale NToparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), quale impresa mandataria dell'ATI in forza dei poteri P.IVA_2 all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti, al pagamento in favore di NToparte_3 della predetta somma che incasserà da in nome e per NToparte_1 NToparte_7 conto della mandante (o comunque dell'allora , ovvero della NToparte_3 NToparte_5
diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, con pronuncia condizionata all'avvenuto pagamento, da parte dell' alla capogruppo CP_7
mandataria;
- in ogni caso:
pagina 10 di 33 5) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a c.p.a, i.v.a. e r.s.g..
Conclusioni per parte CP_5
(La parte non ha concluso, si riportano le conclusioni della comparsa di risposta, in causa 5221/2020, non più modificate)
- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi del comb. disp. degli artt.
163,
3°co., n. 4 c.p.c. e 164, co. 4 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
- in via principale: rigettare ogni domanda formulata da nei suoi confronti in quanto Parte_1
decaduta dalla relativa azione o comunque in quanto la stessa è già prescritta ai sensi dell'art. 1667 c.c. ovvero inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri e accessori
Conclusioni per parte Ma.Fra:
NEL MERITO
1) Quanto alla domanda formulata da di accertamento delle quote di spettanza della rata di Pt_1
saldo dell'appalto per cui è causa (cfr. lettera (i) delle avverse conclusioni), precisa che la CP_11 quota della rata di saldo attribuitale dal TU, pari ad € 142.018,40, oltre iva (o della diversa somma ritenuta di giustizia), è di spettanza esclusiva di (quale successore di NToparte_3 CP_5
ditta esecutrice delle relative opere); si chiede, pertanto, che la relativa quota sia riconosciuta direttamente a o, in via subordinata, si chiede che la relativa quota – come sopra CP_3
precisata - venga riconosciuta come dovuta alla deducente, la quale provvederà poi a regolarsi internamente con riversandole quanto incassato dall' . CP_3 CP_7
2) Quanto alla domanda spiegata da di cui alla lettera b. delle conclusioni, Ma.Fra non è Pt_1
legittimata passiva sostanziale;
3) Ci si oppone all'accoglimento della domanda promossa alla lettera (iii) delle avverse conclusioni, di condanna delle consociate al pagamento pro quota degli oneri complessivamente sostenuti da Pt_1
per le ragioni tutte esposte nel corso del presente giudizio;
4) Si chiede il ristoro delle spese e competenze del presente giudizio
Conclusioni per parte : CP_7
pagina 11 di 33 A) - in via pregiudiziale, nel rito, accertato il difetto di legittimazione processuale attiva a proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'Amministrazione convenuta, dichiarare le domande avversarie inammissibili, secondo quanto ritenuto da codesto medesimo Ill.mo Tribunale con sentenza n. 693/2022, confermata, sul punto, da Corte d'Appello di IA, n. 2279 del 22.11.2023 (che si allega alla presente nota), con ogni conseguenza in relazione alle spese di lite;
- in via ulteriormente pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione processuale attiva a proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'Amministrazione da parte di NToparte_3
dichiarare la relativa domanda inammissibile;
- in via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività delle domande di condanna svolte per la prima volta in memoria 183, VI, n. 1 da parte di e di Pt_1 CP_3
- in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
- sempre in via principale, nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale svolta da nei CP_1
confronti dell'Amministrazione convenuta, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova;
- in subordine, nel merito, accogliere le domande avversarie – nel limite di quanto dovesse essere riconosciuto alle controparti dovuto – limitatamente a quanto spettante per sorte capitale, al netto di qualsiasi somma a titolo di interesse;
- con vittoria di spese e di onorari.
B) Con riferimento al giudizio rubricato al n. di R.G. 7356/2020:
- in via pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione processuale attiva della terza chiamata a proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'Amministrazione convenuta, Pt_1
dichiarare la relativa domanda riconvenzionale inammissibile secondo quanto ritenuto da codesto medesimo Ill.mo Tribunale con sentenza n. 693/2022, confermata, sul punto, da Corte d'Appello di
IA, n. 2279 del 22.11.2023 (che si allega alla presente nota), con ogni conseguenza in relazione alle spese di lite;
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il D.I. n. 1740/2020 del Tribunale di IA;
- in subordine, annullare o revocare parzialmente il d.i. per la parte in cui lo stesso ha riconosciuto la debenza all'ingiungente di un credito per interessi;
- in via principale, accertare e dichiarare che l'opposta ha proposto il ricorso monitorio NToparte_1 che ha dato luogo all'emissione del D.I. Tribunale di IA n. 1740/2020 con dolo o colpa grave e,
pagina 12 di 33 per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni patiti dall' NToparte_7
equitativamente quantificati in € 50.000. Con vittoria di spese e di onorari.
[...]
MOTIVI
Il presente contenzioso sorge dalle contestazioni relative al pagamento del saldo prezzo del contratto di appalto pubblico per la “progettazione esecutiva, costruzione e manutenzione delle strutture universitarie da eseguirsi in Via Torino a Mestre relative alla UO Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali” stipulato nel 2004 RA l'ATI aggiudicataria – in allora capeggiata da CP_12 mandataria – e l' di IA, e ha ad oggetto anche ulteriori pretese fatte valere NToparte_7
dalla mandante e in parte, anche dalla società divenuta successivamente mandataria, Pt_1 [...]
NToparte_13
Fra le parti è già intercorso altro contenzioso definito in primo grado da questa Sezione (sent.
6/4/2022) e in appello dalla Corte di IA (sent. 8/11/2022, passata in giudicato come dichiarato dalla , implicitamente confermato da nelle sue difese conclusive, e incontestato CP_7 Pt_1
dalle altre parti) relativamente alle spettanze di cui alla transazione sottoscritta RA la nuova mandataria e l' in data 15/5/2017 riguardo a numerose riserve iscritte. CP_7
La cronistoria dell'appalto può essere descritta richiamando, per quanto occorre, quanto in precedente sentenza 6/4/2022.
L'ATI, all'epoca della aggiudicazione dell'appalto (27/2/2004) era così composta, giusta atto costitutivo del 11/2/2004:
- capogruppo, esecutrice della quota del 56,07%; CP_12
- mandante, esecutrice del 10,96%; Parte_1
- Ma. mandante, esecutrice del 6,25%; NToparte_14
- mandante, esecutrice del 12,70% ; NToparte_15
- esecutrice del 14.02%. NToparte_2
In data 14/2/2004 le imprese facenti parte dell'ATI stipulavano il regolamento del rapporto di mandato per l'attività dell'ATI (c.d. Primo regolamento ATI) nel quale riproducevano le percentuali di partecipazione di cui sopra.
In data 16//2004 veniva sottoscritto il contratto di appalto.
Nel corso dell'appalto, con atto del 14 marzo 2011, concedeva in affitto alla società NToparte_15 il ramo d'azienda riferito ai lavori di propria competenza. NToparte_5
pagina 13 di 33 La capogruppo incontrava difficoltà finanziare a causa delle quali, con contratto del 5/7/2012, CP_12
concedeva in affitto il ramo di azienda comprendente il contratto di appalto a UO DE s.r.l., società interamente controllata da circostanza comunicata all' in data 16/7/2012, e da CP_12 CP_7
questa pacificamente accettata.
Successivamente, in data 22 ottobre 2012, venne ammessa alla procedura di concordato CP_12
preventivo dal Tribunale di Bari, che più oltre cedette a il ramo affittatole. CP_13
Con atto notarile rep. N. 129880 del 28/2/2013, considerata la situazione di crisi che aveva colpito la mandataria le componenti dell'ATI convenivano di modificare e aggiornare la CP_12 composizione dell'ATI e a tal fine, preso atto del subentro di UO DEC s.r.l. a CP_12
conferivano a UO DEC srl la qualifica di capogruppo mandataria, attribuendole i poteri di rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti.
Nel medesimo atto, le parti precisavano che aveva già esaurito i lavori di propria spettanza;
che CP_2
a causa della propria situazione di crisi, non era stata in grado di dare puntuale esecuzione CP_12
alle attività di propria competenza;
che si era resa disponibile, per le sole opere e attività a Pt_1 finire, a fungere quale unico interlocutore del RTI nei confronti dell'Ente Committente ed altresì dei subfornitori/subappaltatori; che tutte le restanti attività, ad eccezione di quelle di competenza di sarebbero state eseguite da con conseguente rimodulazione CP_11 CP_3 Parte_1 interna delle partecipazioni all'interno del RTI.
Le quote di partecipazione interne all'ATI venivano così rideterminate:
- UO DEC s.r.l. 44,37%;
- 12,61%; CP_2
- 12,66%; CP_5
- MA. 5,43 % CP_14
- 24,97%. Parte_1
Sempre il 28/2/2013, le parti sottoscrivevano un'integrazione e modifica del Regolamento del rapporto di mandato per le attività dell'ATI (c.d. Secondo Regolamento ATI) nel quale, dopo avere ripercorso le principali vicende del rapporto e le modifiche che avevano interessato l'ATI, all'art. 3 stabilivano la modifica delle quote di partecipazione all'interno dell'ATI, come prevista nell'atto notarile su richiamato.
pagina 14 di 33 Al successivo art. 5 (denominato Quote di partecipazione a finire e manutenzione) stabilivano inoltre che, successivamente all'emissione del SAL 75, le quote di partecipazione delle parti al RTI e le relative competenze e responsabilità sarebbero state ripartite come segue:
- UO DEC 0,00%;
- e Restauri 0%; NToparte_2
- 12,66%; CP_5
- MA. FRA. Gestioni 5, 43%;
- Siemens 81,91%.
Con atto notarile del 14/3/2013, in esecuzione di quanto previsto dall'atto del 28/2/2013 e dall'integrazione del regolamento ATI, UO DEC srl, nella sua veste di capogruppo, conferiva all'Ing. designato da la procura a fungere da unico interlocutore dell'ATI, CP_16 Parte_1
ad avallare gli stati di avanzamento lavori nonché a gestire i relativi flussi finanziari, a sottoscrivere eventuali atti aggiuntivi e transattivi.
L'atto notarile n. 129880 del 28/02/2013 e la procura venivano trasmesse all'Università con nota del
15/03/2013.
Successivamente, UO DEC s.r.l. mutò la propria denominazione in I lavori si CP_1
concludevano e venivano positivamente collaudati con Certificato del 1/7/2016.
Con atto dell'11/7/2016 la DEC srl ( già cedeva a (già ) il ramo di CP_12 CP_1 CP_13
azienda precedentemente oggetto del contratto di affitto.
Successivamente, revocava la procura precedentemente conferita a con la CP_1 CP_16
NT quale gli era stato attribuito, tra l'altro, il ruolo di interlocutore del on la stazione appaltante.
Con atto del 15/5/2017 veniva stipulato l'atto transattivo RA la stazione appaltante e in forza CP_1
NT del quale la stazione appaltante, a saldo e stralcio e chiusura di ogni pretesa vantati dall' in NT relazione all'appalto per cui è causa, riconosceva alla stessa l'importo di euro 2.223.947,29.
L si impegnava pertanto a versare la predetta somma, nelle quote spettanti a ciascuna CP_7 impresa dell'ATI, certificate dall'Impresa mandataria entro il termine di 60 giorni dal CP_1
ricevimento di ciascuna fattura elettronica.
La causa principale (5221/20 r.g.) è stata incardinata da che giusta atti del 28/2/2013 aveva Pt_1
assunto i lavori a finire della mandataria e anche seguito, tramite il proprio designato in forza CP_16
pagina 15 di 33 di procura rilasciata dalla mandataria, il rapporto con la committente, oltre che con le mandanti, compreso l'avallo degli stati di avanzamento e la gestione dei relativi flussi finanziari.
ricordando di avere assunto tale ruolo sia su richiesta e nell'interesse sia delle altre mandanti, Pt_1 sia della stessa , che aveva interesse alla prosecuzione dei lavori, allegava RA l'altro di avere CP_7 assunto anche l'ulteriore onere (non indicato negli atti del 28/2/2013) di proseguire nelle opere affidate a anch'essa caduta in difficoltà; e riteneva di avere diritto all'intero saldo contrattuale CP_5
quantificato in sede di collaudo, di euro 2.399.827,44, oltre al pagamento di IVA al 10%, e ciò per avere eseguito tutte le lavorazioni a finire a seguito della crisi di o in subordine vantava la CP_12
percentuale del 81,91%. Di tanto, in via gradata, chiedeva la corresponsione a cura della committente
. CP_7
Pure dalla IO appaltante chiedeva le fosse corrisposto il pagamento della somma di CP_7
euro 312.823,30 liquidata in sede di collaudo per rimozione e smaltimento terreni.
Infine, assumendo di avere assunto il ruolo di “vera e propria mandataria” chiedeva dalle convenute componenti dell'ATI il pagamento , secondo le quote di cui all'art. 3 del Secondo Regolamento ATI e dell'art.
6.7 del primo Regolamento ATI, delle spese sostenute nell'interesse comune per euro
544.459,00.
In caso non le fosse assicurato il pagamento della intera rata di saldo, chiedeva di essere tenuta Pt_1
indenne dalle altre componenti dell'ATI dei costi sostenuti per emendare vizi delle opere realizzate da NT
, e CP_5 CP_11
Si costituivano nei venti giorni solo l' , e tardivamente CP_7 CP_1 CP_3
Idrotermical , e CP_2 CP_11
L' eccepiva la inammissibilità delle domande di pagamento ad essa rivolte da ai CP_7 Pt_1 sensi dell'art. 37 d.l.vo 163/2006. Ripercorreva le vicende dell'appalto e in particolare riconosceva le ragioni che avevano determinato sia la rimodulazione delle quote di esecuzione (atto notarile
28/2/2013) sia la sottoscrizione del Secondo regolamento ATI (sempre in data 28/2/2013) osservando
NT che la quota di esecuzione rimodulata di (44,37%) corrispondeva a quanto da essa eseguito fino a tutto il SAL n. 75, e che anche le nuove ripartizioni delle lavorazioni a finire in capo alle varie ditte come da Secondo Regolamento avevano come caposaldo di partenza il termine dei lavori si cui al SAL
75. Riconosceva che l'appaltatore aveva ottemperato all'obbligo di rimuovere i terreni, relativamente al quale era stata stabilita nel certificato di collaudo un trattenuta di euro 318.331,80; e che l'ATI aveva anche rimosso, per ordine della committenza, anche una ulteriore parte di terreni i cui costi dovevano pagina 16 di 33 rimanere a carico della committente;
che i costi stimati in sede di collaudo per le rimozioni delle due categorie di terreni erano stati superati;
e allegava con documenti di avere pagato ad larga CP_1
parte del dovuto per terreni (555.165,26) riconoscendo ancora dovuti a tale titolo euro 209.277,97, senza distinguere RA terreni rimossi con onere a carico dell'appaltatore e terreni rimossi di spettanza dell' , eseguiti dall'appaltatore su specifico ordine. Rimarcava che i crediti verso la
CP_7 committente sono soggetti al sistema dello split payment e che dunque l' non è tenuta al
CP_7 pagamento di IVA all'appaltatore, dovendola essa stessa versare all'Erario. Contestava la debenza di interessi, avendo l' sospeso i pagamenti stanti numerosi contenziosi RA le componenti
CP_7 dell'ATI attinenti il riparto del dovuto, in cui l' , pur rendendosi disponibile al deposito
CP_7
giudiziale delle somme in attesa che il Tribunale accertasse il giusto creditore, era stata indebitamente coinvolta, e ciò fin da quando si trattava dei pagamenti della transazione.
richiamati i contenziosi già pendenti sulla transazione, e rivendicando la propria posizione CP_1
di capogruppo quale affittuaria prima e acquirente poi del ramo di azienda di (con i soli CP_12
debiti e crediti sorti successivamente alla stipula dell'affitto del 5/7/2012) contestava le domande di
Riteneva che non potesse rivendicare la qualità di mandataria né pretendere il Pt_1 Pt_1
pagamento del tutto o della percentuale del 81,91% in quanto non in possesso delle certificazioni necessarie, e che il Secondo regolamento ATI, laddove rideterminava le percentuali per opere a finire, fosse in contrasto con il disposto dell'art. 93 comma 4 d.p.r. 554/1999, donde la richiesta di accertare la nullità del medesimo. Rivendicava a sé in proprio il pagamento della somma di euro 312mila chiesta da contestava il diritto di a rimborsi per costi comuni (544mila) osservando il mancato Pt_1 Pt_1 rispetto del disposto dell'art.
6.7 del Primo Regolamento ATI il quale prescriveva la approvazione del
Comitato di Raggruppamento. Lamentava infine l'indebita interferenza di con i diritti di Pt_1
credito spettanti esclusivamente ad quale mandataria, là dove ha lamentato, in CP_1 Pt_1 citazione, di essere stata scalzata dalla sua posizione di unico interlocutore dell' dopo la CP_17
crisi di
[...]
[...]
rappresentava e documentava di essere divenuta in data 23/12/2016 affittuaria da CP_18 del ramo di azienda mediante il quale era a sua volta subentrata nell'appalto, CP_5 CP_5
con diritto ai crediti da fatturare e alle ritenute da svincolare, e formulava domanda di condanna della al pagamento a proprio favore della somma di euro 380.609,00 che riteneva le fosse dovuto CP_7
sul saldo. Contestava di dovere pagare alcunché a a titolo di rimborso di costi per Pt_1 completamento opere, invocando l'art. 2560 c.c., ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la parte pagina 17 di 33 in cui allega di avere sostenuto costi per eseguire e completare attività relative ad impianti di Pt_1 competenza di Quanto ai “costi comuni” dedotti da li contestava variamente. CP_5 Pt_1
eccepiva decadenza e prescrizione e comunque contestava la domanda, anche eccependo CP_5
la nullità della domanda così come eccepita da CP_3
Ma.RA dichiarava di non rivendicare alcuna parte della rata di saldo, dichiarando corretto quanto rappresentato da parte attrice riguardo alla situazione verificatasi dopo il 2012. Contestava la domanda di di rimborso dei costi comuni e contestava la rappresentazione di sé data dalla attrice, di Pt_1 essere divenuta una “vera e propria mandataria”. Eccepiva prescrizione ed evocava i principi e requisiti richiesti dal Primo regolamento ATI per il diritto ai costi comuni.
rappresentava che con il Secondo Regolamento ATI, in conseguenza del riassetto delle quote CP_2 stabilito con l'atto notarile in pari data, era stabilito che per le opere a finire con decorrenza dal SAL 75 essa non più partecipato all'esecuzione (percentuale 0,0%) avendo a tale epoca esaurito le opere CP_2
di sua competenza;
si diceva estranea dunque ad ogni pretesa relativamente alla rata di saldo e anche a costi di completamento opere. Contestava anche la sola domanda ritenuta in astratto rivolgibile contro
, quella afferente il rimborso pro quota di costi comuni, RA l'altro per avere esaurito ogni CP_2 CP_2
prestazione prima che assumesse la veste di interlocutore della committente Pt_1
Venivano concessi termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. venivano modificate le domande da:
- che chiedeva la condanna a pagare a carico di anziché dell' ; CP_3 CP_1 CP_7
- che in subordine alla domanda di condanna della committente chiedeva condanna della Pt_1 committente a pagare a e la condanna di quest'ultima a pagare ad essa. CP_1
La causa 7356/2020 r.g., veniva incardinata a seguito della opposizione proposta dalla CP_7
contro il decreto ingiuntivo n. 1740/2020 del 4/8/2020 che dopo la notificazione dell'atto CP_1
introduttivo del primo giudizio (1/7/2020) aveva richiesto, con ricorso datato 14/7/2020 e depositato il
16/6/2020, per ottenere dalla il pagamento, sul saldo liquidato in sede di collaudo, della CP_7
quota ritenuta di sua propria competenza, pari ad euro 1.034.077,22, ivi ricompresi euro capitali
806.557,48, oltre euro 166.088,16 per interessi già maturati;
oltre IVA e ulteriori interessi.
L' , opponendo il decreto, e segnalando la pendenza del primo giudizio, chiedeva lo CP_7 spostamento dell'udienza per citare tutte le società componenti dell'ATI affinché fosse accertato nel pagina 18 di 33 contraddittorio completo chi avesse titolo a pretendere le somme;
costituitasi la sola che Pt_1
proponeva domande largamente sovrapponibili a quelle del primo giudizio, ma anche domanda subordinata di condanna della opposta a pagare la mandataria, e di condanna di quest'ultima a pagare a sé.
Nella causa, riassegnata da altro ruolo ex art. 274 c.p.c., una volta respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto, concessi e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c.,
l'Università rinunciava alla chiamata delle altre società, non ancora raggiunte da citazione.
I due giudizi erano riuniti il 29/6/2022.
La unitaria causa era istruita per TU (ing. ). Persona_1
La causa viene in decisione sulle conclusioni di cui sopra;
le parti hanno avuto termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, stante la costituzione entro i 20 giorni di legge nella causa principale delle sole parti e e della costituzione nella riunita delle sole e Pt_1 CP_1 CP_3 CP_1
tempestive, per le altre parti della causa principale ( , Ma.RA) ogni Pt_1 CP_5 CP_2
domanda ed eccezione non rilevabile di ufficio è comunque inammissibile.
Quanto alle domande modificate in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. , di cui l'Università eccepisce la inammissibilità, si tratta delle seguenti :
- aveva chiesto in sede di costituzione che venisse condannata l' a pagare ad CP_3 CP_7
essa la quota sul saldo prezzo ritenuta dovuta (euro 380.609,00) mentre in prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha chiesto, invece, con domanda trasversale, che venisse condannata a CP_1
pagare a suo favore;
non si tratta di domanda modificata nel petitum o nella causa petendi e alternativa rispetto a quella indicata in citazione, e conseguente alle difese delle controparti (segnatamente dell' , che tali argomenti aveva invero speso, nella sua comparsa di risposta contro CP_7 Pt_1
e pertanto ammissibile emendatio libelli (Cass. SS:UU: 12310/2015), in quanto si tratta di domanda proposta per la prima volta contro un soggetto diverso dal destinatario originario, e da qualificarsi pertanto come del tutto nuova.
- aveva già formulato, nel costituirsi nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sia la Pt_1 domanda principale di condanna dell' a pagare a suo favore, sia quella subordinata di CP_7 condannare l' al pagamento in favore di quale impresa NToparte_7 CP_1
NT mandataria dell' e di condannare indi quale mandataria dell'ATI, a pagare alla CP_1
mandante sebbene in causa 5222/20 essa immuti inammissibilmente la sua domanda, Pt_1
pagina 19 di 33 aggiungendo, in via subordinata alla originaria e sola richiesta di condanna dell' , anche di CP_7
condannare a favore di e poi di condannare quest'ultima a riversare a sé, le domande CP_1
subordinate ammissibilmente proposte in sede di opposizione nella causa riunita restano esaminabili comunque, dopo la riunione.
Oltre alle domande mutate in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., sono state proposte nella fase conclusiva della causa altre domande nuove e inammissibili:
- da , relativamente alla trattenuta a garanzia, domanda formulata per la prima volta nelle CP_2 conclusioni finali e peraltro contro l' ; CP_7
- da Ma.RA, che nelle sole conclusioni finali ha chiesto che quanto le viene “riconosciuto” dal TU sia corrisposto a o in subordine che tanto sia ad essa riconosciuto con riserva di riversare CP_3
a la somma, che essa si ripromette di incassare dall' . In realtà fin dalla CP_3 CP_7
comparsa di risposta Ma.RA aveva semplicemente dichiarato di non rivendicare alcuna parte del saldo per sé. Le nuove conclusioni fanno riferimento alla quota spettante a Ma.RA sul saldo finale, quale calcolata dal TU nella ripartizione del saldo contrattuale ai fini della determinazione del diritto di e e si fondano su questioni poste per la prima volta in sede di consulenza. Tali Pt_1 CP_1
questioni e correlate conclusioni sottendono per la prima parte (riconoscimento a favore di
[...]
non una mera rinuncia al proprio diritto ma anche l'esistenza di un diritto a danno di Ma.RA CP_3
e a favore di e quindi una allegazione del tutto nuova sui rispettivi diritti, e una CP_3
richiesta di accertamento, nuova e tardiva, sul punto. Oltre a ciò tali conclusioni sottendono una richiesta di accertamento del credito di un terzo, ciò a cui Ma.RA non è legittimata. Per la seconda parte le conclusioni sono del tutto nuove in quanto volte ad ottenere quantomeno accertamento di credito a proprio favore per sé (domanda subordinata) e peraltro a carico dell' , ciò a cui CP_7
Ma.RA, quale mandante, per quanto si dirà, non ha titolo.
- specularmente alle nuove posizioni di Ma.RA, anche aveva introdotto, solo in corso di CP_3
TU, la pretese di riconoscimento a proprio favore di importi che invece nella ripartizione percentuale spetterebbero a Ma.RA, e ciò senza mai avere allegato – e senza allegare neppure ora – una cessione di credito o altro titolo, che valga ad attribuire ad essa le percentuali della mandante Parte_4
si era infatti limitata, in comparsa di risposta e nella prima memoria istruttoria, a chiedere il
[...]
riconoscimento di pagamenti in ragione di fatture emesse, quale successore di Il tema CP_5
della derivazione di diritti da Ma.RA e è dunque tardivamente posto, anche quale CP_3
nuovo titolo di pretesa da parte di CP_3
pagina 20 di 33 Nel merito
Riepilogando, con riguardo a pretese economiche le due cause riunite attengono principalmente al pagamento del saldo lavori, quale liquidato nell'Atto finale di collaudo del 1/7/2016 in euro
2.399.827,44, rispetto al quale l'Amministrazione, nel medesimo verbale detraeva l'importo di euro
318.331,80 (da sottoporre a Iva) per rimozione e smaltimento di terreni di scavo residuati dalle opere eseguite, rimozione all'epoca non ancora avvenuta.
Inoltre vi sono confliggenti domande con riferimento all'importo di 312mila euro per rimozione e smaltimento terreni.
Infine vi è domanda di di rifusione pro quota della somma di euro 544mila per spese sostenute Pt_1 nell'interesse comune delle partecipanti.
E' opportuno ripercorrere brevemente i fatti relativi alla commessa, rilevanti sia per la individuazione dell'avente diritto al saldo, sia per la individuazione dell'ammontare del saldo medesimo, sia per la individuazione, poi, dei criteri di ripartizione della somma.
A seguito della crisi della mandataria erano state assunte varie iniziative, compendiate nella CP_12 narrativa. Con l'atto notarile del 28/2/2013, i cui contenuti erano stati pienamente recepiti dalla
IO appaltante (p. 12 del Certificato di collaudo):
- si dava atto della crisi della mandataria non più in grado di svolgere il proprio CP_12
compito né come mandataria né come esecutrice, e che era subentrata nel contratto CP_13
d'appalto e anche nell'ATI, con presa d'atto dell'Università, a seguito del contratto di affitto di azienda stipulato da con CP_13 CP_12
- si dava atto che era disponibile a fungere da “interlocutore” per il raggruppamento Pt_1
rispetto a IO appaltante e fornitori, e a farsi carico dei restanti lavori ad eccezione di quelli di competenza di Ma.RA e di che aveva già esaurito la propria quota CP_5 CP_2 lavori;
con la conseguente “rimodulazione delle partecipazioni della NToparte_2
e della UO DE all'interno del RTI” come da prospetto delle categorie di
[...] opere e delle percentuali ivi contenuto;
le nuove percentuali dell'atto riguardavano il complesso delle opere dell'appalto, e non solo, come assume il passato (“le nuove Pt_1
partecipazioni inerenti le attività di costruzione saranno eseguite dalle seguenti imprese con le rappresentazioni in appresso indicate...”). Si modificava dunque nell'atto la conformazione dell'ATI sì che UO DE s.r.l. (poi , subentrava nel ruolo di mandataria alla CP_1
pagina 21 di 33 precedente ricevendo dalle mandanti il corrispondente Mandato collettivo e CP_12
irrevocabile con rappresentanza;
- si dava anche atto che era subentrante alla ditta originaria CP_5 NToparte_15 componente mandante dell'ATI, di cui aveva acquisito in preliminare il ramo di azienda pertinente l'appalto.
Dall'atto notarile si ricava che non vi fu mai alcun subentro di nella qualità di mandataria: Pt_1 bensì si diede solo disponibile a fungere da “interlocutore” per le imprese raggruppate nei loro Pt_1 rapporti esterni e in particolare con la IO appaltante, e infatti ottenne, pochi giorni dopo l'atto notarile, che la nuova mandataria UO DEC s.r.l. desse a tale fine procura ad un soggetto indicato da
(ing. sì da permettere nei fatti la prosecuzione dell'attività. Il conferimento di tale Pt_1 CP_16
procura, a fini sostanzialmente operativi, non modificava la qualità di mandante di La veste Pt_1
di mandataria può derivare solo da specifica investitura contrattuale, conforme alla legge, quale non ha mai avuto. Il fatto che abbia assunto da un certo momento in poi anche opere Pt_1 Pt_1
di altre mandanti – con modifica delle percentuali originarie – divenendo, solo da quel momento, esecutrice principale, è ininfluente su questo aspetto.
mandante, e così Ma.RA, , pure esse mandanti, non hanno comunque Pt_1 CP_3 CP_2
titolo e legittimazione per pretendere la condanna della pubblica committente al pagamento diretto di somme a suo favore. Infatti, conformemente alla normativa pro tempore disciplinante l'appalto (l.
109/1994, segnatamente artt. 10 e 13, e d.p.r. 554/1999, spec. artt. 95 e 108) sia in sede di costituzione dell'ATI (atto 11/2/2004 notaio di IA) sia in sede di modificazione di esso (notaio Per_2
28/2/2013) le imprese componenti conferivano alla mandataria (prima poi UO Per_2 CP_12
DE s.r.l.) mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza, per quanto riguardava i rapporti con la IO appaltante, per tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino ad estinzione del rapporto. La disciplina già scaturente dalle normative citate è stata poi esplicitata dall'art. 37 d.p.r. 163/2006 entrato in vigore in corso di appalto. Irrilevante la circostanza che eventualmente, e in fatto, per accordi contingenti, vi siano stati in corso di appalto, e fino a che non iniziò dissidio RA le componenti l'ATI, fatturazioni/pagamenti diretti dell' alle singole imprese del raggruppamento. CP_7
Come già detto, poiché la crisi di aveva riflessi non solo sulla sua capacità di fungere da CP_12 mandataria ma anche di svolgere le opere di sua spettanza, nell'atto notarile si assumeva Pt_1
pagina 22 di 33 anche le opere residue di e ogni altra ad eccezione di quelle di (che aveva già CP_12 CP_2
terminato la sua parte) di Ma.RA e di Il prospetto delle quote di partecipazione di cui a p. CP_5
6 dell'atto notarile riflette l'assetto complessivo delle partecipazioni conseguente a tali modificazioni, rapportato all'intero appalto, che in quel momento era in corso avanzato di esecuzione. Si dava così luogo ad un riassetto delle quote di partecipazione praticamente di tutti i partecipanti, e RA l'altro riducendo la partecipazione di UO DE s.r.l. (successore di , ma senza distinguere RA già CP_12
eseguito e parte da eseguire.
Non era precisato nell'atto notarile quale fosse il riflesso dei nuovi complessivi assetti sulle quote di partecipazione delle varie imprese sulle opere ancora da eseguire. Tale aspetto è esplicitato da un atto coevo all'Atto notarile, il c.d. Secondo Regolamento ATI del 28/2/2013, che non involge espressamente l'Università ma che quest'ultima considera naturale completamento del patto, implicitamente riconoscendone le coerenza con il primo. In tale scritto le nuove componenti dell'ATI fissavano al completamento del 75°SAL e alle opere ivi indicate il discrimine RA quanto già eseguito e le “opere a finire”; richiamavano la nuova ripartizione delle opere dell'intero appalto RA le varie imprese in modo identico a quanto contenuto nell'atto notarile;
e stabilivano gli effetti del nuovo assetto (quello consacrato nell'atto notarile) sulla parte ancora da eseguire delle opere, riconoscendo pertanto che quanto alle opere dal 76° SAL in poi:
- nulla avrebbe eseguito (la cui percentuale di opere era stata già realizzata); CP_2
- nulla avrebbe realizzato UO DE (poi ; CP_1
- e Ma.RA (cui non subentrava avrebbero eseguito rispettivamente il CP_5 Pt_1
12,66% e il 5,43% (stesse percentuali dell'atto notarile del 2013);
che si onerava di tutte le restanti opere tranne quelle di e Ma.RA, risultava Pt_1 CP_5
(necessariamente) esecutrice sui SAL dal 76° in poi per il 81,91%.
Tali nuove percentuali si propongono, per come prospettato nell'atto, non di alterare le percentuali complessive consacrate nell'atto notarile, ma di tradurre tali percentuali sulle opere a finire, per le quali
(sole) la distribuzione dei compiti era stata modificata rispetto al pregresso. Non va dunque confusa la quantificazione percentuale di partecipazione complessiva all'appalto (atto notarile) con la quantificazione della partecipazione relativa alle sole opere residue, la quale, stanti i nuovi assetti riportati in atto notarile, era necessariamente diversa, giacché per queste nuove opere, e per Pt_1
queste sole, assumeva il carico anche di altri soggetti che ancora avrebbero avuto esecuzioni da svolgere. E' evidente inoltre che all'interno del complesso di opere previste dal contratto talune vengono eseguite prima di altre, e che la ripartizione delle partecipazioni complessive, quale definibile rispetto all'intero, non è la medesima se si prenda in esame invece una RAzione temporale pagina 23 di 33 dell'esecuzione: per il che, rispetto ad un dato momento, una partecipante può avere eseguito tutto quanto di sua competenza, altra ancora dover eseguire tutto o parte. Se poi, come qui è accaduto, taluna si assuma il carico di altre, tanto più è probabile si abbia alterazione della partecipazione a quanto resta da eseguire. La stessa ritiene tale scrittura privata coerente completamento dell'atto notarile. CP_7
E' dunque puramente formalistica la censura di parte che vorrebbe, solo perché su leggono CP_1
nei due atti coevi percentuali numeriche diverse, la nullità della scrittura privata 28/2/2013 per violazione dell'art. 93 comma 4 del d.p.r. 554/1999 che recita: “ Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.”. La norma, che consacra il principio di cristallizzazione delle quote di partecipazione a quanto formalizzato, detta certo un principio che sta poi a fondamento delle discipline successive, RA cui l'art. art. 92 comma 2 d.p.r. 2017/2010 e l'art. 37 comma 16 d.l.vo 163/2006; principio a cui le parti hanno voluto conformarsi con l'atto notarile in cui era contenuta una nuova formalizzazione delle quote, accettata poi dalla committente, e anche con il Secondo Regolamento ATI, dove le medesime nuove percentuali sul totale dell'appalto sono richiamate.
Ciò che potrebbe eventualmente, purché argomentatamente, contestare è che la ripartizione CP_1
convenzionale delle partecipazioni alle opere a finire (contenuta in atto da essa stessa sottoscritto) non siano coerenti con quelle, relative alle opere complessive, dell'atto notarile;
ma ciò non viene contestato.
E' dunque esclusa la nullità della scrittura contenente il Secondo Regolamento ATI.
Pertanto, alla luce dei patti, pienamente validi, del rogito del 2013 e del Secondo regolamento ATI, le percentuali spettanti alle varie componenti dell'ATI per opere dal SAL 76° in poi vanno calcolate sulla scorta delle percentuali della scrittura 28/2/2013 (Secondo regolamento ATI) che modifica in parte qua il Primo Regolamento da esse sottoscritto, sempre per scrittura privata, nel 2004. Ed è sulla scorta di queste conclusioni che va operata la scelta RA i due modelli di calcolo proposti dal TU, al quale è stato chiesto di sviluppare le sue considerazioni circa le spettanze sul saldo da un lato secondo le percentuali dell'Atto notarile, dall'altro secondo quelle della scrittura privata a questo coeva. Dalla
TU si comprende peraltro che il saldo – salve specificazioni delle quali il TU si è onerato esaminando gli atti dell'appalto e dell'esecuzione – attiene sostanzialmente ad opere eseguite dal SAL
76 in poi: su tali opere le percentuali corrette sono quelle della scrittura privata 28/2/2013. Il TU ha anche osservato che la ripartizione secondo il diverso criterio dell'atto notarile (tabella 8 TU) “non è convincente in base alla rispondenza dei lavori effettivamente eseguiti che emerge dalla valutazione mediante analisi in proporzione alle fatture presentate per la liquidazione degli avanzamenti e che
pagina 24 di 33 invece trova corrispondenza nell'applicazione della Tabella 9” laddove la tab. 9 TU è quella che calcola la ripartizione tenendo conto delle percentuali della scrittura privata.
Ogni spettanza contrattuale può dunque essere pretesa, presso l' , solo dalla mandataria CP_7
Questa tuttavia non chiede la condanna dell' a pagare la rata di saldo, ma chiede CP_1 CP_7
solamente il pagamento di un ammontare che essa ritiene corrispondere alle “somme di propria spettanza, relative alle “detrazioni e trattenute per le opere edili”, quali essa dichiara liquidate nel certificato di collaudo e che essa ha incluso in una propria fattura 9/4/2019, per 806.557,48 oltre iva e quindi euro 867.989,06 oltre interessi, e sulla scorta della quale ha agito monitoriamente;
oltre alle somme spettanti per rimozione terreni.
Non è chiaro come detta parte costruisca la somma per cui ha ottenuto ingiunzione, che si avvicina, ma non corrisponde, al totale delle detrazioni per opere edili a p. 88 del Certificato, euro 805,847,54, né parte attrice chiarisce per quale ragione ad essa dovrebbe spettare in proprio tale specifica somma, che non è una spettanza riconosciuta nel saldo, ma semplicemente uno dei fattori di calcolo.
In ogni caso, tale domanda è fondata sulla allegazione che tale sia l'importo spettante in proprio ad e non sulla prospettazione che si tratti di somme da questa pretese nella propria veste di CP_1 mandataria. Lo stesso deve dirsi quanto alla domanda di di vedersi riconoscere l'importo di CP_1
euro 312.823,80, oggetto di domanda di Infatti chiede le sia riconosciuta tale Pt_1 CP_1
somma per avere in solitaria eseguito rimozioni per questo importo, ascrivendo tale esecuzione ai
“terreni preesistenti”.
Conviene muovere da quest'ultima pretesa.
Nel certificato, sull'importo spettante all'appaltatore, di euro 2.399,827,44, era stata operata una trattenuta di euro 318.331,80 che sarebbe stata svincolata all'esecuzione dell'intervento. NT Invero, il certificato di collaudo (p. 62) dava atto che con ordine di servizio n. 24 del 13/6/2016 il aveva disposto che la appaltatrice provvedesse alla rimozione dei terreni di scavo conseguenti ai lavori
(ciò per cui quantificava appunto l'importo di euro 318.331,80) e inoltre di terreni preesistenti i lavori, con onere a carico dell' , ciò per cui preventivava euro 336.600,00. Queste somme erano CP_7
ambedue da pagare al rilascio del certificato di regolare esecuzione, ma solo la prima era previsto dovesse gravare sul saldo contrattuale come trattenuta.
L in comparsa di risposta ha allegato che gli importi di cui all'ODS n. 24 (318 mila e 336 CP_7
mila) erano rispettivamente lievitati ad euro 421.877,63 e 446.111,43, che i lavori erano stati eseguiti da e (con prevalenza) da e che l' aveva pagato a quest'ultima euro Pt_1 CP_1 CP_7
pagina 25 di 33 555.165,26 oltre iva come da fatture. La differenza da pagare, rispetto alla somma dei due importi
(421.877,63 + 446.111,43) risulta pari ad euro 312.823,80, cioè lo stesso importo che chiede Pt_1
le sia pagato, e che per contro chiede per sé. CP_1
Risulta (doc. 47 di parte attrice) che in data 15/5/2017 le componenti dell'ATI avevano RA Pt_1
loro dato atto che tali rimozioni, prese nel loro complesso e senza distinzione RA parte endoappalto e parte aggiunta, erano state eseguite da per circa euro 555.000, e da per circa euro CP_1 Pt_1
312.000, che dette somme sarebbero state pagate parte su fattura (446.000 oltre iva) e il resto sarebbe gravato sul saldo dell'appalto.
Le prospettazioni della committente da un lato e delle parti e per buona parte Pt_1 CP_1
dunque convergono e trovano appoggio nello scritto del 15/5/2017, che contiene un accordo RA
e condiviso dalla stazione appaltante, che attesta l'avvenuta esecuzione di ogni CP_1 Pt_1
prestazione. Il residuo importo relativo alle complessive operazioni di rimozione e smaltimento
(312.823,80) rientra, secondo lo scritto del 15/5/2017, nelle spettanze di Pt_1
Assume di avere in solitaria eseguito rimozioni per questo importo, e ascrive tale esecuzione CP_1 ai “terreni preesistenti”; per altro verso, assume la nullità dell'accordo del 15/5/2017 in quanto in violazione delle percentuali consacrate nell'atto notarile del 28/2/2017.
In realtà non si vede nullità dello scritto del 15/5/2017, né più in genere contrasto con la suddivisione dei lavori secondo le percentuali del rogito, dato che questo attiene alle spettanze relative ad una specifica categoria di lavori, in parte (per quanto attiene alle rimozioni di “terreni preesistenti”) aggiuntiva al contratto.
L'importo di euro 312.823,30 è dunque semplicemente una parte del complessivo importo (parte contrattuale, parte aggiuntivo al contratto) delle rimozioni dei terreni, che secondo la ripartizione del verbale 15/5/2017 corrispondeva a lavoro di e si avvicina all'importo della trattenuta operata Pt_1
nel saldo, (318mila), e da rilasciare.
Avendo l' già pagato su fattura a una somma (555mila) superiore a quella CP_7 CP_1 corrispondente al valore finale dei lavori su “terreni preesistenti” (446mila), si ha che ha già CP_1
ricevuto dalla committente in pagamento non solo la somma per rimozione di terreni preesistenti, aggiuntiva al contratto e da pagarsi separatamente, ma anche un importo differenziale (109.053,83), che va a coprire completamente la quota spettante a sul complesso delle attività di rimozione CP_1
di terreni. Al contrario di quanto ritenuto dal TU, però, non è corretto detrarre tale somma dal saldo dell'appalto, a guisa di importo già ricevuto sul saldo.
Infatti è pacifico che la trattenuta operata nell'atto di collaudo (318.331,80), non fu sufficiente a coprire i costi di rimozione dei terreni posti a carico dell'appaltatore, e l'importo dovuto (421.877,63) la superò
pagina 26 di 33 di euro 103.545,83; questa somma (sovrapponibile ai 109.053,83 già percepiti “in più” da CP_1
non è già, come ritenuto dal TU, una parte di saldo già percepita, ma è un importo ulteriore al saldo, che deve considerarsi spettante alle esecutrici per la causale per cui fu operata la trattenuta, ma in aggiunta a detta trattenuta;
e che è stato in concreto già corrisposto a a comporre la sua CP_1
quota sulle rimozioni.
Non è dunque corretto il calcolo del TU che ha defalcato la differenza di euro 109.053,83 dalla debenza del saldo portato dal certificato di collaudo, come già pagata, ripartendola RA le due esecutrici delle rimozioni, e Pt_1 CP_1
La somma spettante a secondo gli accordi, per rimozione terreni (312mila) è comunque sia Pt_1
pure di poco inferiore alla trattenuta e non ha, per quanto detto, alcuna autonomia rispetto al saldo contrattuale.
L'allegazione di di avere essa stessa eseguito in proprio rimozioni per tale somma e di CP_1
averne ancora credito contrasta con quanto da essa stessa dichiarato e sottoscritto il 15/5/2017, secondo cui un tale importo sarebbe spettato a Inoltre essa ascrive tale somma ai “terreni preesistenti” Pt_1
(e dunque alla parte a carico dell' ) ma tale specifica titolazione non è affatto provata, anzi lo CP_7
scritto del 15/5/2017 mostra come dal punto di vista materiale non vi fu distinzione nella esecuzione delle rimozioni, RA il preesistente all'appalto e quanto esitato dalle opere, e tantomeno le due esecutrici e distinsero le rispettive partecipazioni sulle due categorie di terreni. CP_1 Pt_1
Va ora esaminata l'unica altra domanda ammissibile attinente il saldo, quella proposta da nei Pt_1
confronti della mandataria. non ha titolo (81 c.p.c.) per chiedere che la stazione appaltante Pt_1
paghi a e pertanto, poiché questa non ha proposto domanda di pagamento del saldo a CP_1
proprio favore e nella qualità, e non è dunque possibile pronunciare condanna a carico di e CP_1 condanna a favore di condizionata al versamento del saldo da parte dell'Università alla Pt_1
mandataria, la domanda di verso riguardo al proprio diritto sul saldo può essere qui Pt_1 CP_1
esaminata solo come domanda di accertamento, nel rapporto con la mandataria e nel contraddittorio con le altre componenti dell'ATI, dell'ammontare del suo diritto sul saldo.
La domanda di ottenere il pagamento dell'intera rata di saldo era motivata da con il fatto di Pt_1 avere eseguito in realtà essa stessa tutte le opere “a finire”, in particolare anche in luogo delle mandante che sarebbe caduta nella impossibilità di completare i lavori di propria CP_5
competenza; inoltre avrebbe dovuto, in particolare con riguardo agli impianti meccanici e Pt_1
elettrici realizzati da e Ma.Fra, farsi carico anche della eliminazione di tali vizi e/o difetti, CP_5
ed altri ancora riscontrati alla data del conto finale dei lavori, nel febbraio 2015.
pagina 27 di 33 Tali allegazioni, per quanto attinenti l'esecuzione delle opere, intendono superare le percentuali di cui all'atto notarile del 28/2/2013, rimodulando le percentuali di partecipazione in contrasto con la regola dell'art. 93 comma 4 d.p.r. 554/1999 già riportata, il che non è ammissibile.
Inoltre la prova degli assunti di fatto sottostanti è affidata da ad un capitolo di prova (“Vero Pt_1 che, nel periodo intercorso tra l'emissione del SAL n° 75 ed il collaudo finale delle opere relative all'appalto per cui è causa, ha eseguito le opere a finire oggetto del contratto di appalto rep. Pt_1
n. 848 del 16 settembre 2004, per una percentuale pari ad almeno il 93,6% della totalità di tali opere, come risulta dalle fatture prodotte nel presente giudizio sub ns. docc. da 37.1 a 37.18, che si rammostrano al teste”) del tutto valutativo, e che propone RA l'altro una quantificazione percentuale dell'eseguito ancora diversa dalle altre pretese in citazione. Né è possibile da parte dell'attrice Pt_1
fondare alcuna pretesa sul mero fondamento delle fatture da essa emesse.
nell'avanzare domanda principale di pagamento dell'intero dovuto, propone in subordine, ove Pt_1 sia alcunché riconosciuto ad o ad altre società del gruppo, “nella denegata ipotesi di CP_1
riconoscimento in favore di e/o delle altre imprese associate di una quota della rata di saldo CP_1
del corrispettivo, condannare nella stessa misura percentuale (o nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa) queste ultime a tenere indenne dai maggiori Pt_1 costi, oneri e spese sostenuti da nell'interesse dell'ATI per l'esecuzione e il completamento a Pt_1 regola d'arte delle opere appaltate, oltre interessi” Questa domanda è associata solo alla domanda principale di tutto ottenere, ma, in modo contraddittorio, non è poi associata alla domanda subordinata, che qui si accoglie, di ottenere il riconoscimento della percentuale del 81,91%. La domanda appare proposta principalmente in opposizione a pretese di come è evidente dalla narrativa a pp. 18 CP_1
e 19 citazione ed è rivolta, come si comprende alla luce della narrativa, solo
contro
Ma.RA, Pt_1
e solo alle opere realizzate da queste si riferisce infatti la espositiva di avere CP_5 CP_1
emendato vizi.
La domanda di di essere tenuta indenne dalle altre partecipanti “nella denegata ipotesi” Pt_1 agganciata alla domanda di ottenere l'intero del saldo contrattuale è, nei contenuti, del tutto generica, essendo fondata sulla mera allegazione di ammontari complessivi e variegati di costi asseritamente sostenuti per le varie categorie di opere (pp. 18 e 19 citazione), che non valgono neppure a costruire una accettabile prospettazione di quali “maggiori costi” in concreto siano gravati su che non Pt_1
fossero remunerati dalla percentuale concordata e cristallizzata nell'atto notarile, o che derivassero da specifici inadempimenti delle altre mandanti. L'argomentazione appare spesa, ancora una volta, per suggerire una preponderanza di negli oneri esecutivi maggiore e diversa da quella pattuita in Pt_1
pagina 28 di 33 rogito 2013 e in Secondo Regolamento, e quindi, in definitiva, a fare saltare le percentuali concordate.
Il TU peraltro ha evinto dagli atti dell'appalto alcuni importi relativamente modesti (complessivi euro
41.530,28) che la IO appaltante ha detratto per opere viziate, emendate da e ha ripartito Pt_1
il carico RA le imprese responsabili ( e Nuove DEC/Aedinovis). Si tratta di importi che non hanno CP_2
autonomia rispetto al saldo, la domanda è comunque infondata
E' invece corretto, per quanto sopra, che abbia diritto alla quota del 81,91% sulle opere Pt_1
successive al SAL 75, e che in ragione di ciò debba misurarsi il suo diritto rispetto alla rata di saldo.
nel contestare le pretese di spende molte parole per trattare delle certificazioni CP_1 Pt_1
SOA di cui avrebbe abbisognato e che questa non avrebbe posseduto;
l'argomentazione, spesa Pt_1
largamente per negare a il ruolo di mandataria (ruolo che può derivare solo da una formale Pt_1
investitura, rispetto alla quale il possesso di idonee certificazioni è del tutto autonomo e indifferente), ove anche fosse pertinente rispetto alle opere in concreto realizzate da nel suo 81,91%, non Pt_1
sarebbe comunque idonea a scalfire il diritto della esecutrice per le opere realizzate e già accettate dalla committente.
Per quanto riguarda è da dire, con il TU, che la ripartizione percentuale del credito delle CP_1 varie mandanti per le “opere a finire” secondo il Secondo Regolamento ATI rispecchia in effetti la proporzione degli importi rispettivamente fatturati;
il che comporta che nulla spetti, per opere post SAL
75, in proprio ad sul saldo dell'appalto, come peraltro riscontrato dal TU. Il TU, peraltro, CP_1
non ha riscontrato neppure in concreto puntuali costi per specifiche opere svolte da dopo il CP_1
75° SAL. invece, come sopra detto, si occupò con di rimozione dei NToparte_20 Pt_1 terreni. E' per questa ragione, evidentemente, che di fu presente in cantiere del personale, CP_1
come attesta p. 18 TU: ed essendo stata in effetti remunerata per le rimozioni terreni, ad CP_1 essa null'altro spetta per opere post 75° SAL.
Il TU ha vagliato dunque gli atti dell'appalto rilevando che le opere pagate con il saldo sono quelle successive al Sal 75, salva l'incidenza di alcune voci anteriori (ritenute infortuni su SAL anteriori per euro 146.000) che ha opportunamente ripartito;
ha individuato e ripartito l'incidenza del pagamento di oneri previdenziali fatto dalla IO appaltante in surroga ad una componente ATI ( ); CP_15
ha poi individuato e ripartito RA e in conformità dello scritto del 15/5/2017, la Pt_1 CP_1
l'incidenza della differenza RA saldo (2.399 mila) e ancor dovuto (2.290mila), che però per quanto sopra detto non è operazione corretta.
pagina 29 di 33 Il TU, come già accennato, ha anche imputato secondo le rispettive competenze esecutive a Pt_5
e a l'incidenza sul saldo dei vizi indicati in certificato di collaudo (41.530,28),
[...] CP_2
necessariamente emendati da stante la sua competenza per opere a finire. Ha anche ritenuto Pt_1
non sussista prova di ulteriori interventi per emenda vizi, e queste conclusioni non sono specificamente contestate da Le somme considerate dal TU non hanno alcuna autonomia rispetto al saldo Pt_1 dell'appalto.
Conseguentemente, riprendendo i calcoli del TU, e detratti dal saldo contrattuale solamente gli importi spettanti a Ma.RA e in percentuale sui lavori, le spettanze di e per CP_5 CP_2 CP_1
ritenute anteriori al 75° SAL, e addebitati a chi di ragione ( e ) i costi di NToparte_20 CP_2 emenda vizi, sostenuti da e posti a maggiore credito di questa, spetta a l'importo di Pt_1 Pt_1
euro 2.062.135,75. Tale debito verso la mandataria è oggetto, come detto, di mero accertamento.
Stando alla TU invece vanta sul saldo euro 81.899,26, non già per nuove opere, ma per CP_1
trattenute anteriori al 75° SAL;
tale somma va decurtata della incidenza dei vizi da essa cagionati
(20.653,00) per un credito finale di euro 61.246,26. Solo entro questo limite essa può vantare credito proprio sul saldo, a carico dell' . Pertanto il decreto ingiuntivo va comunque revocato. Su tale CP_7
credito non spettano interessi in quanto, come sotto si dirà a proposito della domanda risarcitoria trasversale di contro non è ravvisabile colpa della debitrice nel mancato CP_1 Pt_1 pagamento, atteso il dissidio RA le componenti dell'ATI, e in particolare RA e che, Pt_1 CP_1
portato avanti alla debitrice, ha posto a questa serie incertezze della possibilità di pagare con ragionevole sicurezza.
Applicandosi il sistema del c.d. split payment, punto dedotto dall' e neppure contestato, non CP_7
è dovuta IVA.
Quanto ai “costi comuni” per euro 544.459,00 si tratta, come precisa il TU, di costi tutti relativi al periodo post SAL 75, che deduce e per i quali essa documenta la ricezione di fatture e Pt_1
bollette. Si tratta di prestazioni di terzi per sorveglianza (CIVIS) pulizie (ATTIVA), consumi di energia elettrica e gas in cantiere, direzione cantiere.
Il Primo Regolamento ATI, non mutato nella ridefinizione del 28/2/2013, prevedeva al punto 6.7 che ciascuna impresa avrebbe concorso, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, alle spese concernenti servizi di comune interesse, obiettivamente indivisibili.
pagina 30 di 33 Le competenze allegate da parte riguardano obiettivamente servizi di carattere comune e Pt_1
indivisibile; e corrisponde alla logica degli accadimenti narrati negli atti del 28/2/2013 che Pt_1
assumendosi il compito di coordinamento, si sia onerata dei relativi contratti e pagamenti. Il fatto che essa non documenti gli esborsi come tali non toglie che si tratti di prestazioni necessarie, e, stante il completamento dei lavori, e la durata delle prestazioni, di carattere largamente continuativo, peraltro del tutto verosimilmente già pagate (diversamente non sarebbero state fornite per tutti gli oltre tre anni di lavori). Peraltro la norma regolamentare non prevede obblighi di rimborso delle spese sostenute, ma sic et simpliciter il concorso nelle spese, e dunque non vi è onere di di documentazione Pt_1 puntuale dell'avvenuto pagamento, in quanto le debenze verso i terzi comunque sussistono.
E' ben vero che l'art.
6.7 del Primo regolamento prevedeva una procedura di approvazione del previsionale dei costi comuni che la mandataria avrebbe dovuto redigere e sottoporre alla approvazione del Comitato di Raggruppamento. Va però ricordato che tale Regolamento fu sottoscritto prima di intraprendere i lavori, pertanto tale procedura, se fu posta in atto, lo fu in tale RAngente e in relazione ai prevedibili costi dell'intero appalto;
la posizione di è di subentrante in una serie di oneri che Pt_1
verosimilmente erano già prima pro tempore sostenuti, e verosimilmente già approvati e condivisi.
Pertanto le coesecutrici delle opere a finire, Ma.RA e (quest'ultima quale debitrice cedente CP_5
in affitto, senza che neppure sia allegata la sussistenza dei presupposti perché sia riconosciuto il debito anche della cessionaria), contribuiranno a dette spese comuni nelle percentuali coerenti con il tempo
(dopo il 75° SAL) e dunque rispettivamente per euro 68.928,00 ( e 29.564,00 (Ma.RA). CP_5
Le somme per cui è debito RA le parti vanno gravate di interessi come da richieste
propone infine contro domanda risarcitoria fondata sulla illecita interferenza di CP_1 Pt_1
nel diritto di credito di nonché delle altre Mandanti, per avere svolto contro Pt_1 CP_1
l'Università richieste eccedenti il suo diritto, e così compromesso il diritto di Tale domanda CP_1
è proposta senza che si alleghi neppure quale sarebbe il profilo di danno, del quale si chiede ristoro in forma equitativa, senza allegazione alcuna circa i profili, patrimoniali e non, incisi dalla condotta: già per questo la domanda non potrebbe comunque venire accolta. In realtà il conflitto RA le due società vede profili di pretesto di ambedue le posizioni;
al proposito va ricordato che già la sentenza che regolava la materia della transazione sulle riserve rappresentava: “In particolare, , con nota Parte_1
del 18.05.2017 (doc. n. 11 ) comunicava alla stazione appaltante che tra le parti non era CP_7
stato raggiunto un accordo circa la ripartizione interna della somma oggetto di transazione, invitando pertanto l'Amministrazione a non pagare fatture emesse dall'ATI, se non a fronte dell'assenso di tutte le associate. Con successiva nota del 31.05.2017 ( Doc. n. 10 Università), inviava invece CP_1
pagina 31 di 33 all'Università una fattura elettronica nella quale chiedeva il pagamento delle quote a sé spettanti, che quantificava facendo riferimento alle partecipazioni indicate nell'atto modificativo dell'ATI sottoscritto in data 28.02.2013”. Già allora si profilava la contesa come qui proposta, di che CP_1
– ricusando peraltro di adempiere il suo diritto/dovere di agire per ottenere il saldo da distribuite – pretendeva la sola sua parte, e di che pretendeva di agire in luogo della mandataria. Anche in Pt_1
questa sede le due parti propongono domande eccedenti i rispettivi diritti: questo conflitto va dunque ricondotto a responsabilità di ambedue i contendenti.
Il dissidio, come anticipato a proposito della debenza di interessi a favore della mandataria sul saldo, è stata anche ragione che ha impedito alla debitrice di pagare il saldo con fiducia. CP_7
Stante il risultato della domanda di verso l' , sia pure minimale in rapporto al CP_1 CP_7
richiesto, non vi è materia per ravvisare lite temeraria e condanna ex art. 96 c.p.c.
Riguardo alle spese di lite, nel rapporto RA giusta creditrice e debitrice, vista la rilevante sproporzione RA domanda e risultato di lite, derivante anche da una infondata prospettazione sul titolo, si ritiene di compensare RA e . CP_1 CP_7
Quest'ultima si vedrà invece rifuse per il resto le spese di lite dai soggetti che contro di essa hanno proposto domande inammissibili ( , Ma.RA) nelle giuste proporzioni in Pt_1 CP_3 CP_2
rapporto al valore delle rispettive domande e del momento della proposizione e/o abbandono. si vedrà rifuse le spese da Ma.RA e sue soccombenti, relativamente ad Pt_1 CP_1 CP_5
alcune domande di condanna.
Si tiene conto ove pertinente della indebita duplicazione delle domande ( nei due giudizi), della Pt_1
difesa o vittoria contro più parti, e del valore del successo di lite.
Per ogni altro aspetto le spese si compensano.
Le spese di TU saranno sostenute dalle parti alle cui domande o difese essa è servita, tenendo conto anche della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1740/2020 del 4/8/2020 opposto;
2) Dichiara inammissibili le domande delle convenute Ma.RA e;
CP_2
pagina 32 di 33 3) Dichiara inammissibili le domande di condanna delle parti rivolte contro Pt_1 CP_3
l' , volte ad ottenere pagamento a sé medesime o al terzo CP_7 CP_1
4) Dichiara inammissibile la domanda di contro CP_3 CP_1
5) Rigetta la domanda di di accertamento della nullità del Secondo Regolamento ATI del CP_1
28/2/2013;
6) Rigetta la domanda di di pagamento della somma di euro 312.823,30; CP_1
7) Condanna l' al pagamento a favore di di euro 61.246,26; CP_7 CP_1
8) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da contro CP_1 Pt_1
9) Rigetta la domanda “nella denegata ipotesi” proposta da sub (i) b in causa 5221/2020; Pt_1
10) Accerta il diritto alla corresponsione, sul saldo dell'appalto, di euro capitali 2.062.135,75; Pt_1
11) Condanna e Ma.RA e a pagare a rispettivamente euro euro 68.928,00 CP_5 Pt_1
( e 29.564,00 (Ma.RA) oltre interessi dalla domanda;
CP_5
12) Pone a carico delle parti e Ma.RA le spese di TU, come liquidate Pt_1 CP_1 CP_5
in causa, rispettivamente per il 40% ciascuna le prime due, per il 10% ciascuna le seconde due;
13) Condanna a pagare le spese dell' , per euro 60.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, CP_7
oltre accessori, e oltre a spese prenotate e prenotande a debito le parti: Ma.RA, , CP_2 CP_3
per il 5% ciascuna, per il 85%; Pt_1
14) Compensa le spese RA e CP_7 CP_1
15) Condanna in solido le parti Ma.RA e a rifondere a rispettivamente CP_1 CP_5 Pt_1 per il 60% la prima, e per il 20% ciascuna le altre due, le spese di lite per l'importo di euro 18.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.
IA, 29/1/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 5221/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Parte_1
BR OD ), P.IVA_1
con gli avv. Carla Mambretti e Filippo Rossi del Foro di Milano, Matteo Pandimiglio del Foro di
Genova e Andrea Pieresca del Foro di IA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in IA (VE), San Marco – Calle Degli Avvocati, n. 3832/A
Attrice contro
pagina 1 di 33
, codice fiscale e partita I.V.A. , CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Mariano Maggi e NC Zaccone del foro di Roma
codice fiscale , NToparte_2 P.IVA_3
con l'avv. Pier Jacopo Petris e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in IA, Santa Croce
n. 466/G
C.F. ), NToparte_3 P.IVA_4
con l'avv. Gian Alberto Tuzzato del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il suo Studio a
Padova, in Via Giusto de' Menabuoi n. 25
(già , con sede legale a Londra – Inghilterra, in NToparte_4 NToparte_5
Teoli &Co., Balfour House, 741 Hight Road, (Company Number 10812811), con l'avv. Alessio Mantuano del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo Studio sito a
Milano, Via San Calocero 31,
MA. FRA. (P.IVA , CP_6 P.IVA_5
con gli avv. Mauro Ferruzzi, Nicola EL e NC RI del foro di IA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di IA-Mestre, Via F.lli Rondina n. 6
(C.F.: ), NToparte_7 P.IVA_6 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di IA
(C.F.: ), domiciliataria per legge – presso i propri uffici in Piazza San Marco 63 P.IVA_7
in concordato preventivo (c.f. ) NToparte_8 P.IVA_8
contumace
Convenuti
CUI E' RIUNITA
pagina 2 di 33 la causa civile inscritta al n. 7356/2020 del ruolo generale, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1740/2020 del 4/8/2020
da
(C.F. ), NToparte_7 P.IVA_6 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di IA
(C.F.: ), domiciliataria per legge – presso i propri uffici in Piazza San Marco 63 P.IVA_7
Opponente contro
, codice fiscale e partita I.V.A. , CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Mariano Maggi e NC Zaccone del foro di Roma
Opposta
E con la chiamata di
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Parte_1
BR OD ), P.IVA_1
con gli avv. Carla Mambretti e Filippo Rossi del Foro di Milano, Matteo Pandimiglio del Foro di
Genova e Andrea Pieresca del Foro di IA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in IA (VE), San Marco – Calle Degli Avvocati, n. 3832/A
Convenuti
Causa trattenuta in decisione giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. datata e comunicata il 11/9/2024
Conclusioni per parte Pt_1
QUANTO AL GIUDIZIO R.G. 5221/2020:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria, con espressa riserva di ogni più opportuna e approfondita difesa
(i) con riferimento al pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto:
pagina 3 di 33 a. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore dell'intera rata Pt_1 di saldo del corrispettivo dell'appalto di cui è causa per l'importo di Euro 2.399.827,44 più IVA e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di NToparte_7 Parte_1 della predetta somma, oltre interessi, ovvero, in subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
b. nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore di e/o delle altre imprese associate di una CP_1
quota della rata di saldo del corrispettivo, condannare nella stessa misura percentuale (o nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa) queste ultime a tenere indenne dai maggiori costi, oneri e spese sostenuti da nell'interesse dell'ATI per l'esecuzione Pt_1 Pt_1
e il completamento a regola d'arte delle opere appaltate, oltre interessi;
c. in subordine, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore della rata di saldo Pt_1 del corrispettivo dell'appalto nella percentuale dell'81,91% dell'intero importo e, dunque, per Euro
1.965.698,66 più IVA, in applicazione dell'art. 5 del Secondo Regolamento ATI e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di della NToparte_7 Parte_1 predetta somma, oltre interessi, ovvero, in ulteriore subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
(ii) con riferimento al pagamento del corrispettivo per le attività di rimozione e conferimento dei terreni accumulati sul sito dell'appalto per cui è causa:
a.
pagina 4 di 33 accertare e dichiarare il diritto di al pagamento della somma di Euro 312.823,30, o a quella Pt_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di corrispettivo per la rimozione dei terreni siti nell'area di cantiere e ivi accumulati precedentemente rispetto all'affidamento dell'appalto ;
b. per l'effetto, condannare l' al pagamento della predetta somma, oltre NToparte_7 interessi, ovvero, in subordine, condannare l' al pagamento di tale NToparte_7 importo in favore di quale impresa mandataria dell'ATI in forza dei poteri all'incasso in CP_1
nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
c. con riferimento alle spese concernenti i servizi di interesse comune sostenute da Pt_1
(iii) accertare e dichiarare che anche in qualità di mandataria di fatto dell'ATI, si è fatta carico Pt_1
delle spese concernenti servizi di interesse comune, per un importo complessivo non inferiore ad Euro
544.459,00;
a. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che ha diritto alla ripartizione del Pt_1
suddetto importo – o di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa – tra le società facenti parte dell'ATI ai sensi dell'art.
6.7 del Primo Regolamento d'ATI, sulla base delle quote di cui all'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del
SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75); e b. per l'effetto, condannare ciascuna società facente parte dell'ATI, per quanto di propria competenza, a rimborsare l'importo sub (a) a in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'ATI, Pt_1 così come individuate dall'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese per servizi di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75);
pagina 5 di 33 (iv) rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dalle controparti, poiché infondate sia in fatto, sia in diritto;
(v) in via istruttoria:
a. ammettere i capitoli di prova testimoniali articolati ai § I.I.2, al § II.2 e al § III.2 del presente atto;
b. accogliere, e per l'effetto disporre, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'istanza formulata dall'esponente al § I.2, paragrafo B del presente atto.
Con vittoria di compensi e spese relativi al giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione, di formulazione di istanze istruttorie e di effettuazione di nuove produzioni documentali nei termini di legge”.
2)
QUANTO AL GIUDIZIO R.G. 7356/2020:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria, con espressa riserva di ogni più opportuna e approfondita difesa:
(i) con riferimento al pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto:
a. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore dell'intera rata Pt_1 di saldo del corrispettivo dell'appalto di cui è causa per l'importo di Euro 2.399.827,44 più IVA e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di NToparte_7 Parte_1 della predetta somma, oltre interessi, ovvero, in subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
b.
pagina 6 di 33 nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore di e/o delle altre imprese associate di una CP_1
quota della rata di saldo del corrispettivo, condannare nella stessa misura percentuale (o nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa) queste ultime a tenere indenne dai maggiori costi, oneri e spese sostenuti da nell'interesse dell'ATI per l'esecuzione Pt_1 Pt_1
e il completamento a regola d'arte delle opere appaltate, oltre interessi;
c. in subordine, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento in suo favore della rata di saldo Pt_1 del corrispettivo dell'appalto nella percentuale dell'81,91% dell'intero importo e, dunque, per Euro
1.965.698,66 più IVA, in applicazione dell'art. 5 del Secondo Regolamento ATI e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di della NToparte_7 Parte_1 predetta somma, oltre interessi, ovvero, in ulteriore subordine, condannare l' NToparte_7
NT al pagamento di tale importo in favore di quale impresa mandataria dell' in
[...] CP_1 forza dei poteri all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e per conto della CP_1
mandante in favore della stessa mandante Pt_1 Pt_1
(ii) con riferimento al pagamento del corrispettivo per le attività di rimozione e conferimento dei terreni accumulati sul sito dell'appalto per cui è causa:
a. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento della somma di 312.823,30, o a quella Pt_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di corrispettivo per la rimozione dei terreni siti nell'area di cantiere e ivi accumulati precedentemente rispetto all'affidamento dell'appalto ;
b. per l'effetto, condannare l' al pagamento della predetta somma, oltre NToparte_7 interessi, ovvero, in subordine, condannare l' al pagamento di tale NToparte_7 importo in favore di quale impresa mandataria dell'ATI in forza dei poteri all'incasso in CP_1
nome e per conto delle imprese mandanti di cui alla procura rilasciata con l'Atto Modificativo ATI in data 28 febbraio 2013 (cfr. ns. doc. 33) e condannare contestualmente quale mandataria CP_1 dell'ATI, a versare i predetti importi incassati in nome e
(iii) con riferimento alle spese concernenti i servizi di interesse comune sostenute da Pt_1
a.
pagina 7 di 33 accertare e dichiarare che anche in qualità di mandataria di fatto dell'ATI, si è fatta carico Pt_1
delle spese concernenti servizi di interesse comune, per un importo complessivo non inferiore ad Euro
544.459,00;
b. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che ha diritto alla ripartizione del Pt_1
suddetto importo – o di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa – tra le società facenti parte dell'ATI ai sensi dell'art.
6.7 del Primo Regolamento d'ATI, sulla base delle quote di cui all'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del
SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75); e c.
c. per l'effetto, condannare ciascuna società facente parte dell'ATI, per quanto di propria competenza, a rimborsare l'importo sub (a) a in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'ATI, Pt_1 così come individuate dall'art. 3 del Secondo Regolamento ATI sub ns. doc. 16 (in caso di spese per servizi di interesse comune imputabili al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contatto di appalto e l'emissione del SAL n° 75) ovvero sulla base delle diverse quote di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (in caso di spese di interesse comune imputabili al periodo successivo all'emissione del SAL n° 75);
(iv) rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dalle controparti, poiché infondate sia in fatto, sia in diritto;
(v) in via istruttoria:
a. ammettere i capitoli di prova testimoniali articolati ai §§ B.I.2, B.II.2 e B.III.2 del presente atto;
b. accogliere, e per l'effetto disporre, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'istanza formulata dall'esponente al § I.2, paragrafo B del presente atto.
Con vittoria di compensi e spese relativi al giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione, di formulazione di istanze istruttorie e di effettuazione di nuove produzioni documentali nei termini di legge.”
pagina 8 di 33
Conclusioni per parte CP_1
(in linea istruttoria, ordinare al nominato Consulente tecnico d'ufficio di eseguire i chiarimenti e le integrazioni all'elaborato peritale depositato, sulle questioni e nei termini illustrati nel presente atto;
nel merito, rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali di , laddove inammissibili, infondate sia in fatto, sia in diritto, oltre che Parte_1
sprovviste di prova;
ancora nel merito, rigettare l'opposizione dell' , laddove infondata in fatto e diritto, nonché Parte_2 sprovvista di prova, perciò confermando il decreto ingiuntivo n. 1749 / 2020 dell'intestato Tribunale
(R.G. n. 5337 / 2020);
nel merito, in linea subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'Ingiunzione, anche parziale, condannare l'
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di Euro Parte_2 CP_1
1.034.077,22, oppure della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge e mora, nella misura legale determinata anche ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.;
sempre nel merito, rigettare le domande formulate da qualsiasi altra Parte nei confronti di , poiché tutte infondate sia in fatto, CP_1
sia in diritto, nonché sprovviste di prova;
nel merito, in via riconvenzionale trasversale, accertare e dichiarare che le opere di “rimozione e lo smaltimento dei terreni accumulati” sono state eseguite da e, per l'effetto, condannare CP_1 NToparte_7
al pagamento di Euro 312.823,30 in favore della stessa
[...] CP_1
sempre nel merito, in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 28 febbraio 2013 (doc. 7), per contrarietà a norma imperativa;
ancora in via riconvenzionale, accertata l'illecita interferenza di nel diritto di credito di condannare la Parte_1 NToparte_1
stessa al risarcimento del danno conseguente, nella misura che sarà accertata in corso di causa, Pt_1
anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni per parte : CP_2
pagina 9 di 33 - respingersi tutte le domande formulate nei confronti di NToparte_2
poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
[...]
- accertare e dichiarare il diritto di al riconoscimento NToparte_2 delle somme così come accertate essere di sua competenza dal TU, Ing. Dott. , all'esito Persona_1
delle operazioni peritali esperite in corso di causa, con conseguente declaratoria del diritto al versamento del relativo importo da parte della IO;
Parte_3
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Conclusioni per parte CP_3
Nel merito:
- in via preliminare:
1) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 163, comma 3, n. 4
c.p.c. e 164, comma 4 c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2) accertare e dichiarare che è subentrata optimo iure all'allora NToparte_3 NToparte_5
(ora ) sia nel NTatto di Appalto che nell'ATI per le ragioni esposte in atti, e che NToparte_10
dunque è la titolare dei crediti derivanti dal NTatto di Appalto nel presente NToparte_3
giudizio;
- in via principale:
3) rigettare ogni domanda svolta da ovvero dalle altri parti convenute in giudizio nei Parte_1
confronti di in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le NToparte_3
ragioni esposte in atti;
- in via riconvenzionale:
4) accertare e dichiarare che il diritto di credito di per la rata di saldo del NTatto NToparte_3 di Appalto ammonta a € 276.844,24 (oltre all'I.V.A. come per legge se dovuta) o alla diversa maggiore o minore somma accertata, e, per l'effetto, condannare in persona del legale NToparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), quale impresa mandataria dell'ATI in forza dei poteri P.IVA_2 all'incasso in nome e per conto delle imprese mandanti, al pagamento in favore di NToparte_3 della predetta somma che incasserà da in nome e per NToparte_1 NToparte_7 conto della mandante (o comunque dell'allora , ovvero della NToparte_3 NToparte_5
diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, con pronuncia condizionata all'avvenuto pagamento, da parte dell' alla capogruppo CP_7
mandataria;
- in ogni caso:
pagina 10 di 33 5) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a c.p.a, i.v.a. e r.s.g..
Conclusioni per parte CP_5
(La parte non ha concluso, si riportano le conclusioni della comparsa di risposta, in causa 5221/2020, non più modificate)
- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi del comb. disp. degli artt.
163,
3°co., n. 4 c.p.c. e 164, co. 4 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
- in via principale: rigettare ogni domanda formulata da nei suoi confronti in quanto Parte_1
decaduta dalla relativa azione o comunque in quanto la stessa è già prescritta ai sensi dell'art. 1667 c.c. ovvero inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri e accessori
Conclusioni per parte Ma.Fra:
NEL MERITO
1) Quanto alla domanda formulata da di accertamento delle quote di spettanza della rata di Pt_1
saldo dell'appalto per cui è causa (cfr. lettera (i) delle avverse conclusioni), precisa che la CP_11 quota della rata di saldo attribuitale dal TU, pari ad € 142.018,40, oltre iva (o della diversa somma ritenuta di giustizia), è di spettanza esclusiva di (quale successore di NToparte_3 CP_5
ditta esecutrice delle relative opere); si chiede, pertanto, che la relativa quota sia riconosciuta direttamente a o, in via subordinata, si chiede che la relativa quota – come sopra CP_3
precisata - venga riconosciuta come dovuta alla deducente, la quale provvederà poi a regolarsi internamente con riversandole quanto incassato dall' . CP_3 CP_7
2) Quanto alla domanda spiegata da di cui alla lettera b. delle conclusioni, Ma.Fra non è Pt_1
legittimata passiva sostanziale;
3) Ci si oppone all'accoglimento della domanda promossa alla lettera (iii) delle avverse conclusioni, di condanna delle consociate al pagamento pro quota degli oneri complessivamente sostenuti da Pt_1
per le ragioni tutte esposte nel corso del presente giudizio;
4) Si chiede il ristoro delle spese e competenze del presente giudizio
Conclusioni per parte : CP_7
pagina 11 di 33 A) - in via pregiudiziale, nel rito, accertato il difetto di legittimazione processuale attiva a proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'Amministrazione convenuta, dichiarare le domande avversarie inammissibili, secondo quanto ritenuto da codesto medesimo Ill.mo Tribunale con sentenza n. 693/2022, confermata, sul punto, da Corte d'Appello di IA, n. 2279 del 22.11.2023 (che si allega alla presente nota), con ogni conseguenza in relazione alle spese di lite;
- in via ulteriormente pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione processuale attiva a proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'Amministrazione da parte di NToparte_3
dichiarare la relativa domanda inammissibile;
- in via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività delle domande di condanna svolte per la prima volta in memoria 183, VI, n. 1 da parte di e di Pt_1 CP_3
- in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
- sempre in via principale, nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale svolta da nei CP_1
confronti dell'Amministrazione convenuta, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova;
- in subordine, nel merito, accogliere le domande avversarie – nel limite di quanto dovesse essere riconosciuto alle controparti dovuto – limitatamente a quanto spettante per sorte capitale, al netto di qualsiasi somma a titolo di interesse;
- con vittoria di spese e di onorari.
B) Con riferimento al giudizio rubricato al n. di R.G. 7356/2020:
- in via pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione processuale attiva della terza chiamata a proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'Amministrazione convenuta, Pt_1
dichiarare la relativa domanda riconvenzionale inammissibile secondo quanto ritenuto da codesto medesimo Ill.mo Tribunale con sentenza n. 693/2022, confermata, sul punto, da Corte d'Appello di
IA, n. 2279 del 22.11.2023 (che si allega alla presente nota), con ogni conseguenza in relazione alle spese di lite;
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il D.I. n. 1740/2020 del Tribunale di IA;
- in subordine, annullare o revocare parzialmente il d.i. per la parte in cui lo stesso ha riconosciuto la debenza all'ingiungente di un credito per interessi;
- in via principale, accertare e dichiarare che l'opposta ha proposto il ricorso monitorio NToparte_1 che ha dato luogo all'emissione del D.I. Tribunale di IA n. 1740/2020 con dolo o colpa grave e,
pagina 12 di 33 per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni patiti dall' NToparte_7
equitativamente quantificati in € 50.000. Con vittoria di spese e di onorari.
[...]
MOTIVI
Il presente contenzioso sorge dalle contestazioni relative al pagamento del saldo prezzo del contratto di appalto pubblico per la “progettazione esecutiva, costruzione e manutenzione delle strutture universitarie da eseguirsi in Via Torino a Mestre relative alla UO Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali” stipulato nel 2004 RA l'ATI aggiudicataria – in allora capeggiata da CP_12 mandataria – e l' di IA, e ha ad oggetto anche ulteriori pretese fatte valere NToparte_7
dalla mandante e in parte, anche dalla società divenuta successivamente mandataria, Pt_1 [...]
NToparte_13
Fra le parti è già intercorso altro contenzioso definito in primo grado da questa Sezione (sent.
6/4/2022) e in appello dalla Corte di IA (sent. 8/11/2022, passata in giudicato come dichiarato dalla , implicitamente confermato da nelle sue difese conclusive, e incontestato CP_7 Pt_1
dalle altre parti) relativamente alle spettanze di cui alla transazione sottoscritta RA la nuova mandataria e l' in data 15/5/2017 riguardo a numerose riserve iscritte. CP_7
La cronistoria dell'appalto può essere descritta richiamando, per quanto occorre, quanto in precedente sentenza 6/4/2022.
L'ATI, all'epoca della aggiudicazione dell'appalto (27/2/2004) era così composta, giusta atto costitutivo del 11/2/2004:
- capogruppo, esecutrice della quota del 56,07%; CP_12
- mandante, esecutrice del 10,96%; Parte_1
- Ma. mandante, esecutrice del 6,25%; NToparte_14
- mandante, esecutrice del 12,70% ; NToparte_15
- esecutrice del 14.02%. NToparte_2
In data 14/2/2004 le imprese facenti parte dell'ATI stipulavano il regolamento del rapporto di mandato per l'attività dell'ATI (c.d. Primo regolamento ATI) nel quale riproducevano le percentuali di partecipazione di cui sopra.
In data 16//2004 veniva sottoscritto il contratto di appalto.
Nel corso dell'appalto, con atto del 14 marzo 2011, concedeva in affitto alla società NToparte_15 il ramo d'azienda riferito ai lavori di propria competenza. NToparte_5
pagina 13 di 33 La capogruppo incontrava difficoltà finanziare a causa delle quali, con contratto del 5/7/2012, CP_12
concedeva in affitto il ramo di azienda comprendente il contratto di appalto a UO DE s.r.l., società interamente controllata da circostanza comunicata all' in data 16/7/2012, e da CP_12 CP_7
questa pacificamente accettata.
Successivamente, in data 22 ottobre 2012, venne ammessa alla procedura di concordato CP_12
preventivo dal Tribunale di Bari, che più oltre cedette a il ramo affittatole. CP_13
Con atto notarile rep. N. 129880 del 28/2/2013, considerata la situazione di crisi che aveva colpito la mandataria le componenti dell'ATI convenivano di modificare e aggiornare la CP_12 composizione dell'ATI e a tal fine, preso atto del subentro di UO DEC s.r.l. a CP_12
conferivano a UO DEC srl la qualifica di capogruppo mandataria, attribuendole i poteri di rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti.
Nel medesimo atto, le parti precisavano che aveva già esaurito i lavori di propria spettanza;
che CP_2
a causa della propria situazione di crisi, non era stata in grado di dare puntuale esecuzione CP_12
alle attività di propria competenza;
che si era resa disponibile, per le sole opere e attività a Pt_1 finire, a fungere quale unico interlocutore del RTI nei confronti dell'Ente Committente ed altresì dei subfornitori/subappaltatori; che tutte le restanti attività, ad eccezione di quelle di competenza di sarebbero state eseguite da con conseguente rimodulazione CP_11 CP_3 Parte_1 interna delle partecipazioni all'interno del RTI.
Le quote di partecipazione interne all'ATI venivano così rideterminate:
- UO DEC s.r.l. 44,37%;
- 12,61%; CP_2
- 12,66%; CP_5
- MA. 5,43 % CP_14
- 24,97%. Parte_1
Sempre il 28/2/2013, le parti sottoscrivevano un'integrazione e modifica del Regolamento del rapporto di mandato per le attività dell'ATI (c.d. Secondo Regolamento ATI) nel quale, dopo avere ripercorso le principali vicende del rapporto e le modifiche che avevano interessato l'ATI, all'art. 3 stabilivano la modifica delle quote di partecipazione all'interno dell'ATI, come prevista nell'atto notarile su richiamato.
pagina 14 di 33 Al successivo art. 5 (denominato Quote di partecipazione a finire e manutenzione) stabilivano inoltre che, successivamente all'emissione del SAL 75, le quote di partecipazione delle parti al RTI e le relative competenze e responsabilità sarebbero state ripartite come segue:
- UO DEC 0,00%;
- e Restauri 0%; NToparte_2
- 12,66%; CP_5
- MA. FRA. Gestioni 5, 43%;
- Siemens 81,91%.
Con atto notarile del 14/3/2013, in esecuzione di quanto previsto dall'atto del 28/2/2013 e dall'integrazione del regolamento ATI, UO DEC srl, nella sua veste di capogruppo, conferiva all'Ing. designato da la procura a fungere da unico interlocutore dell'ATI, CP_16 Parte_1
ad avallare gli stati di avanzamento lavori nonché a gestire i relativi flussi finanziari, a sottoscrivere eventuali atti aggiuntivi e transattivi.
L'atto notarile n. 129880 del 28/02/2013 e la procura venivano trasmesse all'Università con nota del
15/03/2013.
Successivamente, UO DEC s.r.l. mutò la propria denominazione in I lavori si CP_1
concludevano e venivano positivamente collaudati con Certificato del 1/7/2016.
Con atto dell'11/7/2016 la DEC srl ( già cedeva a (già ) il ramo di CP_12 CP_1 CP_13
azienda precedentemente oggetto del contratto di affitto.
Successivamente, revocava la procura precedentemente conferita a con la CP_1 CP_16
NT quale gli era stato attribuito, tra l'altro, il ruolo di interlocutore del on la stazione appaltante.
Con atto del 15/5/2017 veniva stipulato l'atto transattivo RA la stazione appaltante e in forza CP_1
NT del quale la stazione appaltante, a saldo e stralcio e chiusura di ogni pretesa vantati dall' in NT relazione all'appalto per cui è causa, riconosceva alla stessa l'importo di euro 2.223.947,29.
L si impegnava pertanto a versare la predetta somma, nelle quote spettanti a ciascuna CP_7 impresa dell'ATI, certificate dall'Impresa mandataria entro il termine di 60 giorni dal CP_1
ricevimento di ciascuna fattura elettronica.
La causa principale (5221/20 r.g.) è stata incardinata da che giusta atti del 28/2/2013 aveva Pt_1
assunto i lavori a finire della mandataria e anche seguito, tramite il proprio designato in forza CP_16
pagina 15 di 33 di procura rilasciata dalla mandataria, il rapporto con la committente, oltre che con le mandanti, compreso l'avallo degli stati di avanzamento e la gestione dei relativi flussi finanziari.
ricordando di avere assunto tale ruolo sia su richiesta e nell'interesse sia delle altre mandanti, Pt_1 sia della stessa , che aveva interesse alla prosecuzione dei lavori, allegava RA l'altro di avere CP_7 assunto anche l'ulteriore onere (non indicato negli atti del 28/2/2013) di proseguire nelle opere affidate a anch'essa caduta in difficoltà; e riteneva di avere diritto all'intero saldo contrattuale CP_5
quantificato in sede di collaudo, di euro 2.399.827,44, oltre al pagamento di IVA al 10%, e ciò per avere eseguito tutte le lavorazioni a finire a seguito della crisi di o in subordine vantava la CP_12
percentuale del 81,91%. Di tanto, in via gradata, chiedeva la corresponsione a cura della committente
. CP_7
Pure dalla IO appaltante chiedeva le fosse corrisposto il pagamento della somma di CP_7
euro 312.823,30 liquidata in sede di collaudo per rimozione e smaltimento terreni.
Infine, assumendo di avere assunto il ruolo di “vera e propria mandataria” chiedeva dalle convenute componenti dell'ATI il pagamento , secondo le quote di cui all'art. 3 del Secondo Regolamento ATI e dell'art.
6.7 del primo Regolamento ATI, delle spese sostenute nell'interesse comune per euro
544.459,00.
In caso non le fosse assicurato il pagamento della intera rata di saldo, chiedeva di essere tenuta Pt_1
indenne dalle altre componenti dell'ATI dei costi sostenuti per emendare vizi delle opere realizzate da NT
, e CP_5 CP_11
Si costituivano nei venti giorni solo l' , e tardivamente CP_7 CP_1 CP_3
Idrotermical , e CP_2 CP_11
L' eccepiva la inammissibilità delle domande di pagamento ad essa rivolte da ai CP_7 Pt_1 sensi dell'art. 37 d.l.vo 163/2006. Ripercorreva le vicende dell'appalto e in particolare riconosceva le ragioni che avevano determinato sia la rimodulazione delle quote di esecuzione (atto notarile
28/2/2013) sia la sottoscrizione del Secondo regolamento ATI (sempre in data 28/2/2013) osservando
NT che la quota di esecuzione rimodulata di (44,37%) corrispondeva a quanto da essa eseguito fino a tutto il SAL n. 75, e che anche le nuove ripartizioni delle lavorazioni a finire in capo alle varie ditte come da Secondo Regolamento avevano come caposaldo di partenza il termine dei lavori si cui al SAL
75. Riconosceva che l'appaltatore aveva ottemperato all'obbligo di rimuovere i terreni, relativamente al quale era stata stabilita nel certificato di collaudo un trattenuta di euro 318.331,80; e che l'ATI aveva anche rimosso, per ordine della committenza, anche una ulteriore parte di terreni i cui costi dovevano pagina 16 di 33 rimanere a carico della committente;
che i costi stimati in sede di collaudo per le rimozioni delle due categorie di terreni erano stati superati;
e allegava con documenti di avere pagato ad larga CP_1
parte del dovuto per terreni (555.165,26) riconoscendo ancora dovuti a tale titolo euro 209.277,97, senza distinguere RA terreni rimossi con onere a carico dell'appaltatore e terreni rimossi di spettanza dell' , eseguiti dall'appaltatore su specifico ordine. Rimarcava che i crediti verso la
CP_7 committente sono soggetti al sistema dello split payment e che dunque l' non è tenuta al
CP_7 pagamento di IVA all'appaltatore, dovendola essa stessa versare all'Erario. Contestava la debenza di interessi, avendo l' sospeso i pagamenti stanti numerosi contenziosi RA le componenti
CP_7 dell'ATI attinenti il riparto del dovuto, in cui l' , pur rendendosi disponibile al deposito
CP_7
giudiziale delle somme in attesa che il Tribunale accertasse il giusto creditore, era stata indebitamente coinvolta, e ciò fin da quando si trattava dei pagamenti della transazione.
richiamati i contenziosi già pendenti sulla transazione, e rivendicando la propria posizione CP_1
di capogruppo quale affittuaria prima e acquirente poi del ramo di azienda di (con i soli CP_12
debiti e crediti sorti successivamente alla stipula dell'affitto del 5/7/2012) contestava le domande di
Riteneva che non potesse rivendicare la qualità di mandataria né pretendere il Pt_1 Pt_1
pagamento del tutto o della percentuale del 81,91% in quanto non in possesso delle certificazioni necessarie, e che il Secondo regolamento ATI, laddove rideterminava le percentuali per opere a finire, fosse in contrasto con il disposto dell'art. 93 comma 4 d.p.r. 554/1999, donde la richiesta di accertare la nullità del medesimo. Rivendicava a sé in proprio il pagamento della somma di euro 312mila chiesta da contestava il diritto di a rimborsi per costi comuni (544mila) osservando il mancato Pt_1 Pt_1 rispetto del disposto dell'art.
6.7 del Primo Regolamento ATI il quale prescriveva la approvazione del
Comitato di Raggruppamento. Lamentava infine l'indebita interferenza di con i diritti di Pt_1
credito spettanti esclusivamente ad quale mandataria, là dove ha lamentato, in CP_1 Pt_1 citazione, di essere stata scalzata dalla sua posizione di unico interlocutore dell' dopo la CP_17
crisi di
[...]
[...]
rappresentava e documentava di essere divenuta in data 23/12/2016 affittuaria da CP_18 del ramo di azienda mediante il quale era a sua volta subentrata nell'appalto, CP_5 CP_5
con diritto ai crediti da fatturare e alle ritenute da svincolare, e formulava domanda di condanna della al pagamento a proprio favore della somma di euro 380.609,00 che riteneva le fosse dovuto CP_7
sul saldo. Contestava di dovere pagare alcunché a a titolo di rimborso di costi per Pt_1 completamento opere, invocando l'art. 2560 c.c., ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la parte pagina 17 di 33 in cui allega di avere sostenuto costi per eseguire e completare attività relative ad impianti di Pt_1 competenza di Quanto ai “costi comuni” dedotti da li contestava variamente. CP_5 Pt_1
eccepiva decadenza e prescrizione e comunque contestava la domanda, anche eccependo CP_5
la nullità della domanda così come eccepita da CP_3
Ma.RA dichiarava di non rivendicare alcuna parte della rata di saldo, dichiarando corretto quanto rappresentato da parte attrice riguardo alla situazione verificatasi dopo il 2012. Contestava la domanda di di rimborso dei costi comuni e contestava la rappresentazione di sé data dalla attrice, di Pt_1 essere divenuta una “vera e propria mandataria”. Eccepiva prescrizione ed evocava i principi e requisiti richiesti dal Primo regolamento ATI per il diritto ai costi comuni.
rappresentava che con il Secondo Regolamento ATI, in conseguenza del riassetto delle quote CP_2 stabilito con l'atto notarile in pari data, era stabilito che per le opere a finire con decorrenza dal SAL 75 essa non più partecipato all'esecuzione (percentuale 0,0%) avendo a tale epoca esaurito le opere CP_2
di sua competenza;
si diceva estranea dunque ad ogni pretesa relativamente alla rata di saldo e anche a costi di completamento opere. Contestava anche la sola domanda ritenuta in astratto rivolgibile contro
, quella afferente il rimborso pro quota di costi comuni, RA l'altro per avere esaurito ogni CP_2 CP_2
prestazione prima che assumesse la veste di interlocutore della committente Pt_1
Venivano concessi termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. venivano modificate le domande da:
- che chiedeva la condanna a pagare a carico di anziché dell' ; CP_3 CP_1 CP_7
- che in subordine alla domanda di condanna della committente chiedeva condanna della Pt_1 committente a pagare a e la condanna di quest'ultima a pagare ad essa. CP_1
La causa 7356/2020 r.g., veniva incardinata a seguito della opposizione proposta dalla CP_7
contro il decreto ingiuntivo n. 1740/2020 del 4/8/2020 che dopo la notificazione dell'atto CP_1
introduttivo del primo giudizio (1/7/2020) aveva richiesto, con ricorso datato 14/7/2020 e depositato il
16/6/2020, per ottenere dalla il pagamento, sul saldo liquidato in sede di collaudo, della CP_7
quota ritenuta di sua propria competenza, pari ad euro 1.034.077,22, ivi ricompresi euro capitali
806.557,48, oltre euro 166.088,16 per interessi già maturati;
oltre IVA e ulteriori interessi.
L' , opponendo il decreto, e segnalando la pendenza del primo giudizio, chiedeva lo CP_7 spostamento dell'udienza per citare tutte le società componenti dell'ATI affinché fosse accertato nel pagina 18 di 33 contraddittorio completo chi avesse titolo a pretendere le somme;
costituitasi la sola che Pt_1
proponeva domande largamente sovrapponibili a quelle del primo giudizio, ma anche domanda subordinata di condanna della opposta a pagare la mandataria, e di condanna di quest'ultima a pagare a sé.
Nella causa, riassegnata da altro ruolo ex art. 274 c.p.c., una volta respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto, concessi e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c.,
l'Università rinunciava alla chiamata delle altre società, non ancora raggiunte da citazione.
I due giudizi erano riuniti il 29/6/2022.
La unitaria causa era istruita per TU (ing. ). Persona_1
La causa viene in decisione sulle conclusioni di cui sopra;
le parti hanno avuto termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, stante la costituzione entro i 20 giorni di legge nella causa principale delle sole parti e e della costituzione nella riunita delle sole e Pt_1 CP_1 CP_3 CP_1
tempestive, per le altre parti della causa principale ( , Ma.RA) ogni Pt_1 CP_5 CP_2
domanda ed eccezione non rilevabile di ufficio è comunque inammissibile.
Quanto alle domande modificate in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. , di cui l'Università eccepisce la inammissibilità, si tratta delle seguenti :
- aveva chiesto in sede di costituzione che venisse condannata l' a pagare ad CP_3 CP_7
essa la quota sul saldo prezzo ritenuta dovuta (euro 380.609,00) mentre in prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha chiesto, invece, con domanda trasversale, che venisse condannata a CP_1
pagare a suo favore;
non si tratta di domanda modificata nel petitum o nella causa petendi e alternativa rispetto a quella indicata in citazione, e conseguente alle difese delle controparti (segnatamente dell' , che tali argomenti aveva invero speso, nella sua comparsa di risposta contro CP_7 Pt_1
e pertanto ammissibile emendatio libelli (Cass. SS:UU: 12310/2015), in quanto si tratta di domanda proposta per la prima volta contro un soggetto diverso dal destinatario originario, e da qualificarsi pertanto come del tutto nuova.
- aveva già formulato, nel costituirsi nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sia la Pt_1 domanda principale di condanna dell' a pagare a suo favore, sia quella subordinata di CP_7 condannare l' al pagamento in favore di quale impresa NToparte_7 CP_1
NT mandataria dell' e di condannare indi quale mandataria dell'ATI, a pagare alla CP_1
mandante sebbene in causa 5222/20 essa immuti inammissibilmente la sua domanda, Pt_1
pagina 19 di 33 aggiungendo, in via subordinata alla originaria e sola richiesta di condanna dell' , anche di CP_7
condannare a favore di e poi di condannare quest'ultima a riversare a sé, le domande CP_1
subordinate ammissibilmente proposte in sede di opposizione nella causa riunita restano esaminabili comunque, dopo la riunione.
Oltre alle domande mutate in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., sono state proposte nella fase conclusiva della causa altre domande nuove e inammissibili:
- da , relativamente alla trattenuta a garanzia, domanda formulata per la prima volta nelle CP_2 conclusioni finali e peraltro contro l' ; CP_7
- da Ma.RA, che nelle sole conclusioni finali ha chiesto che quanto le viene “riconosciuto” dal TU sia corrisposto a o in subordine che tanto sia ad essa riconosciuto con riserva di riversare CP_3
a la somma, che essa si ripromette di incassare dall' . In realtà fin dalla CP_3 CP_7
comparsa di risposta Ma.RA aveva semplicemente dichiarato di non rivendicare alcuna parte del saldo per sé. Le nuove conclusioni fanno riferimento alla quota spettante a Ma.RA sul saldo finale, quale calcolata dal TU nella ripartizione del saldo contrattuale ai fini della determinazione del diritto di e e si fondano su questioni poste per la prima volta in sede di consulenza. Tali Pt_1 CP_1
questioni e correlate conclusioni sottendono per la prima parte (riconoscimento a favore di
[...]
non una mera rinuncia al proprio diritto ma anche l'esistenza di un diritto a danno di Ma.RA CP_3
e a favore di e quindi una allegazione del tutto nuova sui rispettivi diritti, e una CP_3
richiesta di accertamento, nuova e tardiva, sul punto. Oltre a ciò tali conclusioni sottendono una richiesta di accertamento del credito di un terzo, ciò a cui Ma.RA non è legittimata. Per la seconda parte le conclusioni sono del tutto nuove in quanto volte ad ottenere quantomeno accertamento di credito a proprio favore per sé (domanda subordinata) e peraltro a carico dell' , ciò a cui CP_7
Ma.RA, quale mandante, per quanto si dirà, non ha titolo.
- specularmente alle nuove posizioni di Ma.RA, anche aveva introdotto, solo in corso di CP_3
TU, la pretese di riconoscimento a proprio favore di importi che invece nella ripartizione percentuale spetterebbero a Ma.RA, e ciò senza mai avere allegato – e senza allegare neppure ora – una cessione di credito o altro titolo, che valga ad attribuire ad essa le percentuali della mandante Parte_4
si era infatti limitata, in comparsa di risposta e nella prima memoria istruttoria, a chiedere il
[...]
riconoscimento di pagamenti in ragione di fatture emesse, quale successore di Il tema CP_5
della derivazione di diritti da Ma.RA e è dunque tardivamente posto, anche quale CP_3
nuovo titolo di pretesa da parte di CP_3
pagina 20 di 33 Nel merito
Riepilogando, con riguardo a pretese economiche le due cause riunite attengono principalmente al pagamento del saldo lavori, quale liquidato nell'Atto finale di collaudo del 1/7/2016 in euro
2.399.827,44, rispetto al quale l'Amministrazione, nel medesimo verbale detraeva l'importo di euro
318.331,80 (da sottoporre a Iva) per rimozione e smaltimento di terreni di scavo residuati dalle opere eseguite, rimozione all'epoca non ancora avvenuta.
Inoltre vi sono confliggenti domande con riferimento all'importo di 312mila euro per rimozione e smaltimento terreni.
Infine vi è domanda di di rifusione pro quota della somma di euro 544mila per spese sostenute Pt_1 nell'interesse comune delle partecipanti.
E' opportuno ripercorrere brevemente i fatti relativi alla commessa, rilevanti sia per la individuazione dell'avente diritto al saldo, sia per la individuazione dell'ammontare del saldo medesimo, sia per la individuazione, poi, dei criteri di ripartizione della somma.
A seguito della crisi della mandataria erano state assunte varie iniziative, compendiate nella CP_12 narrativa. Con l'atto notarile del 28/2/2013, i cui contenuti erano stati pienamente recepiti dalla
IO appaltante (p. 12 del Certificato di collaudo):
- si dava atto della crisi della mandataria non più in grado di svolgere il proprio CP_12
compito né come mandataria né come esecutrice, e che era subentrata nel contratto CP_13
d'appalto e anche nell'ATI, con presa d'atto dell'Università, a seguito del contratto di affitto di azienda stipulato da con CP_13 CP_12
- si dava atto che era disponibile a fungere da “interlocutore” per il raggruppamento Pt_1
rispetto a IO appaltante e fornitori, e a farsi carico dei restanti lavori ad eccezione di quelli di competenza di Ma.RA e di che aveva già esaurito la propria quota CP_5 CP_2 lavori;
con la conseguente “rimodulazione delle partecipazioni della NToparte_2
e della UO DE all'interno del RTI” come da prospetto delle categorie di
[...] opere e delle percentuali ivi contenuto;
le nuove percentuali dell'atto riguardavano il complesso delle opere dell'appalto, e non solo, come assume il passato (“le nuove Pt_1
partecipazioni inerenti le attività di costruzione saranno eseguite dalle seguenti imprese con le rappresentazioni in appresso indicate...”). Si modificava dunque nell'atto la conformazione dell'ATI sì che UO DE s.r.l. (poi , subentrava nel ruolo di mandataria alla CP_1
pagina 21 di 33 precedente ricevendo dalle mandanti il corrispondente Mandato collettivo e CP_12
irrevocabile con rappresentanza;
- si dava anche atto che era subentrante alla ditta originaria CP_5 NToparte_15 componente mandante dell'ATI, di cui aveva acquisito in preliminare il ramo di azienda pertinente l'appalto.
Dall'atto notarile si ricava che non vi fu mai alcun subentro di nella qualità di mandataria: Pt_1 bensì si diede solo disponibile a fungere da “interlocutore” per le imprese raggruppate nei loro Pt_1 rapporti esterni e in particolare con la IO appaltante, e infatti ottenne, pochi giorni dopo l'atto notarile, che la nuova mandataria UO DEC s.r.l. desse a tale fine procura ad un soggetto indicato da
(ing. sì da permettere nei fatti la prosecuzione dell'attività. Il conferimento di tale Pt_1 CP_16
procura, a fini sostanzialmente operativi, non modificava la qualità di mandante di La veste Pt_1
di mandataria può derivare solo da specifica investitura contrattuale, conforme alla legge, quale non ha mai avuto. Il fatto che abbia assunto da un certo momento in poi anche opere Pt_1 Pt_1
di altre mandanti – con modifica delle percentuali originarie – divenendo, solo da quel momento, esecutrice principale, è ininfluente su questo aspetto.
mandante, e così Ma.RA, , pure esse mandanti, non hanno comunque Pt_1 CP_3 CP_2
titolo e legittimazione per pretendere la condanna della pubblica committente al pagamento diretto di somme a suo favore. Infatti, conformemente alla normativa pro tempore disciplinante l'appalto (l.
109/1994, segnatamente artt. 10 e 13, e d.p.r. 554/1999, spec. artt. 95 e 108) sia in sede di costituzione dell'ATI (atto 11/2/2004 notaio di IA) sia in sede di modificazione di esso (notaio Per_2
28/2/2013) le imprese componenti conferivano alla mandataria (prima poi UO Per_2 CP_12
DE s.r.l.) mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza, per quanto riguardava i rapporti con la IO appaltante, per tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino ad estinzione del rapporto. La disciplina già scaturente dalle normative citate è stata poi esplicitata dall'art. 37 d.p.r. 163/2006 entrato in vigore in corso di appalto. Irrilevante la circostanza che eventualmente, e in fatto, per accordi contingenti, vi siano stati in corso di appalto, e fino a che non iniziò dissidio RA le componenti l'ATI, fatturazioni/pagamenti diretti dell' alle singole imprese del raggruppamento. CP_7
Come già detto, poiché la crisi di aveva riflessi non solo sulla sua capacità di fungere da CP_12 mandataria ma anche di svolgere le opere di sua spettanza, nell'atto notarile si assumeva Pt_1
pagina 22 di 33 anche le opere residue di e ogni altra ad eccezione di quelle di (che aveva già CP_12 CP_2
terminato la sua parte) di Ma.RA e di Il prospetto delle quote di partecipazione di cui a p. CP_5
6 dell'atto notarile riflette l'assetto complessivo delle partecipazioni conseguente a tali modificazioni, rapportato all'intero appalto, che in quel momento era in corso avanzato di esecuzione. Si dava così luogo ad un riassetto delle quote di partecipazione praticamente di tutti i partecipanti, e RA l'altro riducendo la partecipazione di UO DE s.r.l. (successore di , ma senza distinguere RA già CP_12
eseguito e parte da eseguire.
Non era precisato nell'atto notarile quale fosse il riflesso dei nuovi complessivi assetti sulle quote di partecipazione delle varie imprese sulle opere ancora da eseguire. Tale aspetto è esplicitato da un atto coevo all'Atto notarile, il c.d. Secondo Regolamento ATI del 28/2/2013, che non involge espressamente l'Università ma che quest'ultima considera naturale completamento del patto, implicitamente riconoscendone le coerenza con il primo. In tale scritto le nuove componenti dell'ATI fissavano al completamento del 75°SAL e alle opere ivi indicate il discrimine RA quanto già eseguito e le “opere a finire”; richiamavano la nuova ripartizione delle opere dell'intero appalto RA le varie imprese in modo identico a quanto contenuto nell'atto notarile;
e stabilivano gli effetti del nuovo assetto (quello consacrato nell'atto notarile) sulla parte ancora da eseguire delle opere, riconoscendo pertanto che quanto alle opere dal 76° SAL in poi:
- nulla avrebbe eseguito (la cui percentuale di opere era stata già realizzata); CP_2
- nulla avrebbe realizzato UO DE (poi ; CP_1
- e Ma.RA (cui non subentrava avrebbero eseguito rispettivamente il CP_5 Pt_1
12,66% e il 5,43% (stesse percentuali dell'atto notarile del 2013);
che si onerava di tutte le restanti opere tranne quelle di e Ma.RA, risultava Pt_1 CP_5
(necessariamente) esecutrice sui SAL dal 76° in poi per il 81,91%.
Tali nuove percentuali si propongono, per come prospettato nell'atto, non di alterare le percentuali complessive consacrate nell'atto notarile, ma di tradurre tali percentuali sulle opere a finire, per le quali
(sole) la distribuzione dei compiti era stata modificata rispetto al pregresso. Non va dunque confusa la quantificazione percentuale di partecipazione complessiva all'appalto (atto notarile) con la quantificazione della partecipazione relativa alle sole opere residue, la quale, stanti i nuovi assetti riportati in atto notarile, era necessariamente diversa, giacché per queste nuove opere, e per Pt_1
queste sole, assumeva il carico anche di altri soggetti che ancora avrebbero avuto esecuzioni da svolgere. E' evidente inoltre che all'interno del complesso di opere previste dal contratto talune vengono eseguite prima di altre, e che la ripartizione delle partecipazioni complessive, quale definibile rispetto all'intero, non è la medesima se si prenda in esame invece una RAzione temporale pagina 23 di 33 dell'esecuzione: per il che, rispetto ad un dato momento, una partecipante può avere eseguito tutto quanto di sua competenza, altra ancora dover eseguire tutto o parte. Se poi, come qui è accaduto, taluna si assuma il carico di altre, tanto più è probabile si abbia alterazione della partecipazione a quanto resta da eseguire. La stessa ritiene tale scrittura privata coerente completamento dell'atto notarile. CP_7
E' dunque puramente formalistica la censura di parte che vorrebbe, solo perché su leggono CP_1
nei due atti coevi percentuali numeriche diverse, la nullità della scrittura privata 28/2/2013 per violazione dell'art. 93 comma 4 del d.p.r. 554/1999 che recita: “ Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.”. La norma, che consacra il principio di cristallizzazione delle quote di partecipazione a quanto formalizzato, detta certo un principio che sta poi a fondamento delle discipline successive, RA cui l'art. art. 92 comma 2 d.p.r. 2017/2010 e l'art. 37 comma 16 d.l.vo 163/2006; principio a cui le parti hanno voluto conformarsi con l'atto notarile in cui era contenuta una nuova formalizzazione delle quote, accettata poi dalla committente, e anche con il Secondo Regolamento ATI, dove le medesime nuove percentuali sul totale dell'appalto sono richiamate.
Ciò che potrebbe eventualmente, purché argomentatamente, contestare è che la ripartizione CP_1
convenzionale delle partecipazioni alle opere a finire (contenuta in atto da essa stessa sottoscritto) non siano coerenti con quelle, relative alle opere complessive, dell'atto notarile;
ma ciò non viene contestato.
E' dunque esclusa la nullità della scrittura contenente il Secondo Regolamento ATI.
Pertanto, alla luce dei patti, pienamente validi, del rogito del 2013 e del Secondo regolamento ATI, le percentuali spettanti alle varie componenti dell'ATI per opere dal SAL 76° in poi vanno calcolate sulla scorta delle percentuali della scrittura 28/2/2013 (Secondo regolamento ATI) che modifica in parte qua il Primo Regolamento da esse sottoscritto, sempre per scrittura privata, nel 2004. Ed è sulla scorta di queste conclusioni che va operata la scelta RA i due modelli di calcolo proposti dal TU, al quale è stato chiesto di sviluppare le sue considerazioni circa le spettanze sul saldo da un lato secondo le percentuali dell'Atto notarile, dall'altro secondo quelle della scrittura privata a questo coeva. Dalla
TU si comprende peraltro che il saldo – salve specificazioni delle quali il TU si è onerato esaminando gli atti dell'appalto e dell'esecuzione – attiene sostanzialmente ad opere eseguite dal SAL
76 in poi: su tali opere le percentuali corrette sono quelle della scrittura privata 28/2/2013. Il TU ha anche osservato che la ripartizione secondo il diverso criterio dell'atto notarile (tabella 8 TU) “non è convincente in base alla rispondenza dei lavori effettivamente eseguiti che emerge dalla valutazione mediante analisi in proporzione alle fatture presentate per la liquidazione degli avanzamenti e che
pagina 24 di 33 invece trova corrispondenza nell'applicazione della Tabella 9” laddove la tab. 9 TU è quella che calcola la ripartizione tenendo conto delle percentuali della scrittura privata.
Ogni spettanza contrattuale può dunque essere pretesa, presso l' , solo dalla mandataria CP_7
Questa tuttavia non chiede la condanna dell' a pagare la rata di saldo, ma chiede CP_1 CP_7
solamente il pagamento di un ammontare che essa ritiene corrispondere alle “somme di propria spettanza, relative alle “detrazioni e trattenute per le opere edili”, quali essa dichiara liquidate nel certificato di collaudo e che essa ha incluso in una propria fattura 9/4/2019, per 806.557,48 oltre iva e quindi euro 867.989,06 oltre interessi, e sulla scorta della quale ha agito monitoriamente;
oltre alle somme spettanti per rimozione terreni.
Non è chiaro come detta parte costruisca la somma per cui ha ottenuto ingiunzione, che si avvicina, ma non corrisponde, al totale delle detrazioni per opere edili a p. 88 del Certificato, euro 805,847,54, né parte attrice chiarisce per quale ragione ad essa dovrebbe spettare in proprio tale specifica somma, che non è una spettanza riconosciuta nel saldo, ma semplicemente uno dei fattori di calcolo.
In ogni caso, tale domanda è fondata sulla allegazione che tale sia l'importo spettante in proprio ad e non sulla prospettazione che si tratti di somme da questa pretese nella propria veste di CP_1 mandataria. Lo stesso deve dirsi quanto alla domanda di di vedersi riconoscere l'importo di CP_1
euro 312.823,80, oggetto di domanda di Infatti chiede le sia riconosciuta tale Pt_1 CP_1
somma per avere in solitaria eseguito rimozioni per questo importo, ascrivendo tale esecuzione ai
“terreni preesistenti”.
Conviene muovere da quest'ultima pretesa.
Nel certificato, sull'importo spettante all'appaltatore, di euro 2.399,827,44, era stata operata una trattenuta di euro 318.331,80 che sarebbe stata svincolata all'esecuzione dell'intervento. NT Invero, il certificato di collaudo (p. 62) dava atto che con ordine di servizio n. 24 del 13/6/2016 il aveva disposto che la appaltatrice provvedesse alla rimozione dei terreni di scavo conseguenti ai lavori
(ciò per cui quantificava appunto l'importo di euro 318.331,80) e inoltre di terreni preesistenti i lavori, con onere a carico dell' , ciò per cui preventivava euro 336.600,00. Queste somme erano CP_7
ambedue da pagare al rilascio del certificato di regolare esecuzione, ma solo la prima era previsto dovesse gravare sul saldo contrattuale come trattenuta.
L in comparsa di risposta ha allegato che gli importi di cui all'ODS n. 24 (318 mila e 336 CP_7
mila) erano rispettivamente lievitati ad euro 421.877,63 e 446.111,43, che i lavori erano stati eseguiti da e (con prevalenza) da e che l' aveva pagato a quest'ultima euro Pt_1 CP_1 CP_7
pagina 25 di 33 555.165,26 oltre iva come da fatture. La differenza da pagare, rispetto alla somma dei due importi
(421.877,63 + 446.111,43) risulta pari ad euro 312.823,80, cioè lo stesso importo che chiede Pt_1
le sia pagato, e che per contro chiede per sé. CP_1
Risulta (doc. 47 di parte attrice) che in data 15/5/2017 le componenti dell'ATI avevano RA Pt_1
loro dato atto che tali rimozioni, prese nel loro complesso e senza distinzione RA parte endoappalto e parte aggiunta, erano state eseguite da per circa euro 555.000, e da per circa euro CP_1 Pt_1
312.000, che dette somme sarebbero state pagate parte su fattura (446.000 oltre iva) e il resto sarebbe gravato sul saldo dell'appalto.
Le prospettazioni della committente da un lato e delle parti e per buona parte Pt_1 CP_1
dunque convergono e trovano appoggio nello scritto del 15/5/2017, che contiene un accordo RA
e condiviso dalla stazione appaltante, che attesta l'avvenuta esecuzione di ogni CP_1 Pt_1
prestazione. Il residuo importo relativo alle complessive operazioni di rimozione e smaltimento
(312.823,80) rientra, secondo lo scritto del 15/5/2017, nelle spettanze di Pt_1
Assume di avere in solitaria eseguito rimozioni per questo importo, e ascrive tale esecuzione CP_1 ai “terreni preesistenti”; per altro verso, assume la nullità dell'accordo del 15/5/2017 in quanto in violazione delle percentuali consacrate nell'atto notarile del 28/2/2017.
In realtà non si vede nullità dello scritto del 15/5/2017, né più in genere contrasto con la suddivisione dei lavori secondo le percentuali del rogito, dato che questo attiene alle spettanze relative ad una specifica categoria di lavori, in parte (per quanto attiene alle rimozioni di “terreni preesistenti”) aggiuntiva al contratto.
L'importo di euro 312.823,30 è dunque semplicemente una parte del complessivo importo (parte contrattuale, parte aggiuntivo al contratto) delle rimozioni dei terreni, che secondo la ripartizione del verbale 15/5/2017 corrispondeva a lavoro di e si avvicina all'importo della trattenuta operata Pt_1
nel saldo, (318mila), e da rilasciare.
Avendo l' già pagato su fattura a una somma (555mila) superiore a quella CP_7 CP_1 corrispondente al valore finale dei lavori su “terreni preesistenti” (446mila), si ha che ha già CP_1
ricevuto dalla committente in pagamento non solo la somma per rimozione di terreni preesistenti, aggiuntiva al contratto e da pagarsi separatamente, ma anche un importo differenziale (109.053,83), che va a coprire completamente la quota spettante a sul complesso delle attività di rimozione CP_1
di terreni. Al contrario di quanto ritenuto dal TU, però, non è corretto detrarre tale somma dal saldo dell'appalto, a guisa di importo già ricevuto sul saldo.
Infatti è pacifico che la trattenuta operata nell'atto di collaudo (318.331,80), non fu sufficiente a coprire i costi di rimozione dei terreni posti a carico dell'appaltatore, e l'importo dovuto (421.877,63) la superò
pagina 26 di 33 di euro 103.545,83; questa somma (sovrapponibile ai 109.053,83 già percepiti “in più” da CP_1
non è già, come ritenuto dal TU, una parte di saldo già percepita, ma è un importo ulteriore al saldo, che deve considerarsi spettante alle esecutrici per la causale per cui fu operata la trattenuta, ma in aggiunta a detta trattenuta;
e che è stato in concreto già corrisposto a a comporre la sua CP_1
quota sulle rimozioni.
Non è dunque corretto il calcolo del TU che ha defalcato la differenza di euro 109.053,83 dalla debenza del saldo portato dal certificato di collaudo, come già pagata, ripartendola RA le due esecutrici delle rimozioni, e Pt_1 CP_1
La somma spettante a secondo gli accordi, per rimozione terreni (312mila) è comunque sia Pt_1
pure di poco inferiore alla trattenuta e non ha, per quanto detto, alcuna autonomia rispetto al saldo contrattuale.
L'allegazione di di avere essa stessa eseguito in proprio rimozioni per tale somma e di CP_1
averne ancora credito contrasta con quanto da essa stessa dichiarato e sottoscritto il 15/5/2017, secondo cui un tale importo sarebbe spettato a Inoltre essa ascrive tale somma ai “terreni preesistenti” Pt_1
(e dunque alla parte a carico dell' ) ma tale specifica titolazione non è affatto provata, anzi lo CP_7
scritto del 15/5/2017 mostra come dal punto di vista materiale non vi fu distinzione nella esecuzione delle rimozioni, RA il preesistente all'appalto e quanto esitato dalle opere, e tantomeno le due esecutrici e distinsero le rispettive partecipazioni sulle due categorie di terreni. CP_1 Pt_1
Va ora esaminata l'unica altra domanda ammissibile attinente il saldo, quella proposta da nei Pt_1
confronti della mandataria. non ha titolo (81 c.p.c.) per chiedere che la stazione appaltante Pt_1
paghi a e pertanto, poiché questa non ha proposto domanda di pagamento del saldo a CP_1
proprio favore e nella qualità, e non è dunque possibile pronunciare condanna a carico di e CP_1 condanna a favore di condizionata al versamento del saldo da parte dell'Università alla Pt_1
mandataria, la domanda di verso riguardo al proprio diritto sul saldo può essere qui Pt_1 CP_1
esaminata solo come domanda di accertamento, nel rapporto con la mandataria e nel contraddittorio con le altre componenti dell'ATI, dell'ammontare del suo diritto sul saldo.
La domanda di ottenere il pagamento dell'intera rata di saldo era motivata da con il fatto di Pt_1 avere eseguito in realtà essa stessa tutte le opere “a finire”, in particolare anche in luogo delle mandante che sarebbe caduta nella impossibilità di completare i lavori di propria CP_5
competenza; inoltre avrebbe dovuto, in particolare con riguardo agli impianti meccanici e Pt_1
elettrici realizzati da e Ma.Fra, farsi carico anche della eliminazione di tali vizi e/o difetti, CP_5
ed altri ancora riscontrati alla data del conto finale dei lavori, nel febbraio 2015.
pagina 27 di 33 Tali allegazioni, per quanto attinenti l'esecuzione delle opere, intendono superare le percentuali di cui all'atto notarile del 28/2/2013, rimodulando le percentuali di partecipazione in contrasto con la regola dell'art. 93 comma 4 d.p.r. 554/1999 già riportata, il che non è ammissibile.
Inoltre la prova degli assunti di fatto sottostanti è affidata da ad un capitolo di prova (“Vero Pt_1 che, nel periodo intercorso tra l'emissione del SAL n° 75 ed il collaudo finale delle opere relative all'appalto per cui è causa, ha eseguito le opere a finire oggetto del contratto di appalto rep. Pt_1
n. 848 del 16 settembre 2004, per una percentuale pari ad almeno il 93,6% della totalità di tali opere, come risulta dalle fatture prodotte nel presente giudizio sub ns. docc. da 37.1 a 37.18, che si rammostrano al teste”) del tutto valutativo, e che propone RA l'altro una quantificazione percentuale dell'eseguito ancora diversa dalle altre pretese in citazione. Né è possibile da parte dell'attrice Pt_1
fondare alcuna pretesa sul mero fondamento delle fatture da essa emesse.
nell'avanzare domanda principale di pagamento dell'intero dovuto, propone in subordine, ove Pt_1 sia alcunché riconosciuto ad o ad altre società del gruppo, “nella denegata ipotesi di CP_1
riconoscimento in favore di e/o delle altre imprese associate di una quota della rata di saldo CP_1
del corrispettivo, condannare nella stessa misura percentuale (o nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa) queste ultime a tenere indenne dai maggiori Pt_1 costi, oneri e spese sostenuti da nell'interesse dell'ATI per l'esecuzione e il completamento a Pt_1 regola d'arte delle opere appaltate, oltre interessi” Questa domanda è associata solo alla domanda principale di tutto ottenere, ma, in modo contraddittorio, non è poi associata alla domanda subordinata, che qui si accoglie, di ottenere il riconoscimento della percentuale del 81,91%. La domanda appare proposta principalmente in opposizione a pretese di come è evidente dalla narrativa a pp. 18 CP_1
e 19 citazione ed è rivolta, come si comprende alla luce della narrativa, solo
contro
Ma.RA, Pt_1
e solo alle opere realizzate da queste si riferisce infatti la espositiva di avere CP_5 CP_1
emendato vizi.
La domanda di di essere tenuta indenne dalle altre partecipanti “nella denegata ipotesi” Pt_1 agganciata alla domanda di ottenere l'intero del saldo contrattuale è, nei contenuti, del tutto generica, essendo fondata sulla mera allegazione di ammontari complessivi e variegati di costi asseritamente sostenuti per le varie categorie di opere (pp. 18 e 19 citazione), che non valgono neppure a costruire una accettabile prospettazione di quali “maggiori costi” in concreto siano gravati su che non Pt_1
fossero remunerati dalla percentuale concordata e cristallizzata nell'atto notarile, o che derivassero da specifici inadempimenti delle altre mandanti. L'argomentazione appare spesa, ancora una volta, per suggerire una preponderanza di negli oneri esecutivi maggiore e diversa da quella pattuita in Pt_1
pagina 28 di 33 rogito 2013 e in Secondo Regolamento, e quindi, in definitiva, a fare saltare le percentuali concordate.
Il TU peraltro ha evinto dagli atti dell'appalto alcuni importi relativamente modesti (complessivi euro
41.530,28) che la IO appaltante ha detratto per opere viziate, emendate da e ha ripartito Pt_1
il carico RA le imprese responsabili ( e Nuove DEC/Aedinovis). Si tratta di importi che non hanno CP_2
autonomia rispetto al saldo, la domanda è comunque infondata
E' invece corretto, per quanto sopra, che abbia diritto alla quota del 81,91% sulle opere Pt_1
successive al SAL 75, e che in ragione di ciò debba misurarsi il suo diritto rispetto alla rata di saldo.
nel contestare le pretese di spende molte parole per trattare delle certificazioni CP_1 Pt_1
SOA di cui avrebbe abbisognato e che questa non avrebbe posseduto;
l'argomentazione, spesa Pt_1
largamente per negare a il ruolo di mandataria (ruolo che può derivare solo da una formale Pt_1
investitura, rispetto alla quale il possesso di idonee certificazioni è del tutto autonomo e indifferente), ove anche fosse pertinente rispetto alle opere in concreto realizzate da nel suo 81,91%, non Pt_1
sarebbe comunque idonea a scalfire il diritto della esecutrice per le opere realizzate e già accettate dalla committente.
Per quanto riguarda è da dire, con il TU, che la ripartizione percentuale del credito delle CP_1 varie mandanti per le “opere a finire” secondo il Secondo Regolamento ATI rispecchia in effetti la proporzione degli importi rispettivamente fatturati;
il che comporta che nulla spetti, per opere post SAL
75, in proprio ad sul saldo dell'appalto, come peraltro riscontrato dal TU. Il TU, peraltro, CP_1
non ha riscontrato neppure in concreto puntuali costi per specifiche opere svolte da dopo il CP_1
75° SAL. invece, come sopra detto, si occupò con di rimozione dei NToparte_20 Pt_1 terreni. E' per questa ragione, evidentemente, che di fu presente in cantiere del personale, CP_1
come attesta p. 18 TU: ed essendo stata in effetti remunerata per le rimozioni terreni, ad CP_1 essa null'altro spetta per opere post 75° SAL.
Il TU ha vagliato dunque gli atti dell'appalto rilevando che le opere pagate con il saldo sono quelle successive al Sal 75, salva l'incidenza di alcune voci anteriori (ritenute infortuni su SAL anteriori per euro 146.000) che ha opportunamente ripartito;
ha individuato e ripartito l'incidenza del pagamento di oneri previdenziali fatto dalla IO appaltante in surroga ad una componente ATI ( ); CP_15
ha poi individuato e ripartito RA e in conformità dello scritto del 15/5/2017, la Pt_1 CP_1
l'incidenza della differenza RA saldo (2.399 mila) e ancor dovuto (2.290mila), che però per quanto sopra detto non è operazione corretta.
pagina 29 di 33 Il TU, come già accennato, ha anche imputato secondo le rispettive competenze esecutive a Pt_5
e a l'incidenza sul saldo dei vizi indicati in certificato di collaudo (41.530,28),
[...] CP_2
necessariamente emendati da stante la sua competenza per opere a finire. Ha anche ritenuto Pt_1
non sussista prova di ulteriori interventi per emenda vizi, e queste conclusioni non sono specificamente contestate da Le somme considerate dal TU non hanno alcuna autonomia rispetto al saldo Pt_1 dell'appalto.
Conseguentemente, riprendendo i calcoli del TU, e detratti dal saldo contrattuale solamente gli importi spettanti a Ma.RA e in percentuale sui lavori, le spettanze di e per CP_5 CP_2 CP_1
ritenute anteriori al 75° SAL, e addebitati a chi di ragione ( e ) i costi di NToparte_20 CP_2 emenda vizi, sostenuti da e posti a maggiore credito di questa, spetta a l'importo di Pt_1 Pt_1
euro 2.062.135,75. Tale debito verso la mandataria è oggetto, come detto, di mero accertamento.
Stando alla TU invece vanta sul saldo euro 81.899,26, non già per nuove opere, ma per CP_1
trattenute anteriori al 75° SAL;
tale somma va decurtata della incidenza dei vizi da essa cagionati
(20.653,00) per un credito finale di euro 61.246,26. Solo entro questo limite essa può vantare credito proprio sul saldo, a carico dell' . Pertanto il decreto ingiuntivo va comunque revocato. Su tale CP_7
credito non spettano interessi in quanto, come sotto si dirà a proposito della domanda risarcitoria trasversale di contro non è ravvisabile colpa della debitrice nel mancato CP_1 Pt_1 pagamento, atteso il dissidio RA le componenti dell'ATI, e in particolare RA e che, Pt_1 CP_1
portato avanti alla debitrice, ha posto a questa serie incertezze della possibilità di pagare con ragionevole sicurezza.
Applicandosi il sistema del c.d. split payment, punto dedotto dall' e neppure contestato, non CP_7
è dovuta IVA.
Quanto ai “costi comuni” per euro 544.459,00 si tratta, come precisa il TU, di costi tutti relativi al periodo post SAL 75, che deduce e per i quali essa documenta la ricezione di fatture e Pt_1
bollette. Si tratta di prestazioni di terzi per sorveglianza (CIVIS) pulizie (ATTIVA), consumi di energia elettrica e gas in cantiere, direzione cantiere.
Il Primo Regolamento ATI, non mutato nella ridefinizione del 28/2/2013, prevedeva al punto 6.7 che ciascuna impresa avrebbe concorso, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, alle spese concernenti servizi di comune interesse, obiettivamente indivisibili.
pagina 30 di 33 Le competenze allegate da parte riguardano obiettivamente servizi di carattere comune e Pt_1
indivisibile; e corrisponde alla logica degli accadimenti narrati negli atti del 28/2/2013 che Pt_1
assumendosi il compito di coordinamento, si sia onerata dei relativi contratti e pagamenti. Il fatto che essa non documenti gli esborsi come tali non toglie che si tratti di prestazioni necessarie, e, stante il completamento dei lavori, e la durata delle prestazioni, di carattere largamente continuativo, peraltro del tutto verosimilmente già pagate (diversamente non sarebbero state fornite per tutti gli oltre tre anni di lavori). Peraltro la norma regolamentare non prevede obblighi di rimborso delle spese sostenute, ma sic et simpliciter il concorso nelle spese, e dunque non vi è onere di di documentazione Pt_1 puntuale dell'avvenuto pagamento, in quanto le debenze verso i terzi comunque sussistono.
E' ben vero che l'art.
6.7 del Primo regolamento prevedeva una procedura di approvazione del previsionale dei costi comuni che la mandataria avrebbe dovuto redigere e sottoporre alla approvazione del Comitato di Raggruppamento. Va però ricordato che tale Regolamento fu sottoscritto prima di intraprendere i lavori, pertanto tale procedura, se fu posta in atto, lo fu in tale RAngente e in relazione ai prevedibili costi dell'intero appalto;
la posizione di è di subentrante in una serie di oneri che Pt_1
verosimilmente erano già prima pro tempore sostenuti, e verosimilmente già approvati e condivisi.
Pertanto le coesecutrici delle opere a finire, Ma.RA e (quest'ultima quale debitrice cedente CP_5
in affitto, senza che neppure sia allegata la sussistenza dei presupposti perché sia riconosciuto il debito anche della cessionaria), contribuiranno a dette spese comuni nelle percentuali coerenti con il tempo
(dopo il 75° SAL) e dunque rispettivamente per euro 68.928,00 ( e 29.564,00 (Ma.RA). CP_5
Le somme per cui è debito RA le parti vanno gravate di interessi come da richieste
propone infine contro domanda risarcitoria fondata sulla illecita interferenza di CP_1 Pt_1
nel diritto di credito di nonché delle altre Mandanti, per avere svolto contro Pt_1 CP_1
l'Università richieste eccedenti il suo diritto, e così compromesso il diritto di Tale domanda CP_1
è proposta senza che si alleghi neppure quale sarebbe il profilo di danno, del quale si chiede ristoro in forma equitativa, senza allegazione alcuna circa i profili, patrimoniali e non, incisi dalla condotta: già per questo la domanda non potrebbe comunque venire accolta. In realtà il conflitto RA le due società vede profili di pretesto di ambedue le posizioni;
al proposito va ricordato che già la sentenza che regolava la materia della transazione sulle riserve rappresentava: “In particolare, , con nota Parte_1
del 18.05.2017 (doc. n. 11 ) comunicava alla stazione appaltante che tra le parti non era CP_7
stato raggiunto un accordo circa la ripartizione interna della somma oggetto di transazione, invitando pertanto l'Amministrazione a non pagare fatture emesse dall'ATI, se non a fronte dell'assenso di tutte le associate. Con successiva nota del 31.05.2017 ( Doc. n. 10 Università), inviava invece CP_1
pagina 31 di 33 all'Università una fattura elettronica nella quale chiedeva il pagamento delle quote a sé spettanti, che quantificava facendo riferimento alle partecipazioni indicate nell'atto modificativo dell'ATI sottoscritto in data 28.02.2013”. Già allora si profilava la contesa come qui proposta, di che CP_1
– ricusando peraltro di adempiere il suo diritto/dovere di agire per ottenere il saldo da distribuite – pretendeva la sola sua parte, e di che pretendeva di agire in luogo della mandataria. Anche in Pt_1
questa sede le due parti propongono domande eccedenti i rispettivi diritti: questo conflitto va dunque ricondotto a responsabilità di ambedue i contendenti.
Il dissidio, come anticipato a proposito della debenza di interessi a favore della mandataria sul saldo, è stata anche ragione che ha impedito alla debitrice di pagare il saldo con fiducia. CP_7
Stante il risultato della domanda di verso l' , sia pure minimale in rapporto al CP_1 CP_7
richiesto, non vi è materia per ravvisare lite temeraria e condanna ex art. 96 c.p.c.
Riguardo alle spese di lite, nel rapporto RA giusta creditrice e debitrice, vista la rilevante sproporzione RA domanda e risultato di lite, derivante anche da una infondata prospettazione sul titolo, si ritiene di compensare RA e . CP_1 CP_7
Quest'ultima si vedrà invece rifuse per il resto le spese di lite dai soggetti che contro di essa hanno proposto domande inammissibili ( , Ma.RA) nelle giuste proporzioni in Pt_1 CP_3 CP_2
rapporto al valore delle rispettive domande e del momento della proposizione e/o abbandono. si vedrà rifuse le spese da Ma.RA e sue soccombenti, relativamente ad Pt_1 CP_1 CP_5
alcune domande di condanna.
Si tiene conto ove pertinente della indebita duplicazione delle domande ( nei due giudizi), della Pt_1
difesa o vittoria contro più parti, e del valore del successo di lite.
Per ogni altro aspetto le spese si compensano.
Le spese di TU saranno sostenute dalle parti alle cui domande o difese essa è servita, tenendo conto anche della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1740/2020 del 4/8/2020 opposto;
2) Dichiara inammissibili le domande delle convenute Ma.RA e;
CP_2
pagina 32 di 33 3) Dichiara inammissibili le domande di condanna delle parti rivolte contro Pt_1 CP_3
l' , volte ad ottenere pagamento a sé medesime o al terzo CP_7 CP_1
4) Dichiara inammissibile la domanda di contro CP_3 CP_1
5) Rigetta la domanda di di accertamento della nullità del Secondo Regolamento ATI del CP_1
28/2/2013;
6) Rigetta la domanda di di pagamento della somma di euro 312.823,30; CP_1
7) Condanna l' al pagamento a favore di di euro 61.246,26; CP_7 CP_1
8) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da contro CP_1 Pt_1
9) Rigetta la domanda “nella denegata ipotesi” proposta da sub (i) b in causa 5221/2020; Pt_1
10) Accerta il diritto alla corresponsione, sul saldo dell'appalto, di euro capitali 2.062.135,75; Pt_1
11) Condanna e Ma.RA e a pagare a rispettivamente euro euro 68.928,00 CP_5 Pt_1
( e 29.564,00 (Ma.RA) oltre interessi dalla domanda;
CP_5
12) Pone a carico delle parti e Ma.RA le spese di TU, come liquidate Pt_1 CP_1 CP_5
in causa, rispettivamente per il 40% ciascuna le prime due, per il 10% ciascuna le seconde due;
13) Condanna a pagare le spese dell' , per euro 60.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, CP_7
oltre accessori, e oltre a spese prenotate e prenotande a debito le parti: Ma.RA, , CP_2 CP_3
per il 5% ciascuna, per il 85%; Pt_1
14) Compensa le spese RA e CP_7 CP_1
15) Condanna in solido le parti Ma.RA e a rifondere a rispettivamente CP_1 CP_5 Pt_1 per il 60% la prima, e per il 20% ciascuna le altre due, le spese di lite per l'importo di euro 18.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.
IA, 29/1/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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