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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7456/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Angelo Nobile;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione o assegno di invalidità ordinaria.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.7.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l'istante in epigrafe chiedeva accertarsi nei confronti dell' il requisito sanitario CP_1
prescritto per la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 12.6.1984 n. 222
o in subordine per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge citata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai successivi chiarimenti depositati nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1
l. 12.6.1984 n. 222 ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità: e tanto a decorrere dall'1.10.2024, data successiva alla domanda amministrativa, presentata il 7.12.2022.
Non sussiste, invece, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come prescritto dall'art. 2 co. 1 l. cit. ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770 e, in senso conforme, Cass. 30860/2019, Cass.
14488/2019, Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi l'istante invalido ordinario con la decorrenza sopra indicata.
2 L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla domanda amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle di c.t.u. come già CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante invalido ordinario a decorrere dall'1.10.2024; spese compensate.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7456/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Angelo Nobile;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione o assegno di invalidità ordinaria.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.7.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l'istante in epigrafe chiedeva accertarsi nei confronti dell' il requisito sanitario CP_1
prescritto per la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 12.6.1984 n. 222
o in subordine per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge citata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai successivi chiarimenti depositati nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1
l. 12.6.1984 n. 222 ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità: e tanto a decorrere dall'1.10.2024, data successiva alla domanda amministrativa, presentata il 7.12.2022.
Non sussiste, invece, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come prescritto dall'art. 2 co. 1 l. cit. ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770 e, in senso conforme, Cass. 30860/2019, Cass.
14488/2019, Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi l'istante invalido ordinario con la decorrenza sopra indicata.
2 L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla domanda amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle di c.t.u. come già CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante invalido ordinario a decorrere dall'1.10.2024; spese compensate.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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