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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
380/19 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 02.10.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Domenico Pizzonia per parte ricorrente in opposizione e l'avv. Nausicaa De IC
e l'avv. Cristina Rainis per parte resistente CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Domenico Pizzonia si richiama agli atti e chiede che, se verrà accolta la domanda avversa, vengano scomputate le voci esposte nelle buste paga non aventi carattere retributivo.
L'avv. Nausicaa De IC si riporta a tutti gli scritti difensivi e alla nota conclusiva da ultimo depositata.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 380/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso
DA
Cod. Fisc. . P. Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante in carica pro tempore, con sede in Udine, Viale G. Duodo, 3/E rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Pizzonia,
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._1
(UD) e residente in [...] Braidutis 6, rappresentato e difeso dall'avv. Nausicaa De
IC e dall'avv. Cristina Rainis
- resistente -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni richiamate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 02.10.25:
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE respinta ogni eccezione e richiesta avversaria annullare, in tutto od in parte, per tutti i motivi esposti il decreto ingiuntivo n. 68/2019 (R.G. n.152/2019) emesso inter partes dal Tribunale
2 di Udine in data 13.3.2019 e notificato in data 11.5.2019. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_1 nel merito, in via principale, rigettarsi tutte le domande svolte da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 68/19 Ing., R.G. 152/2019 emesso dal Tribunale di Udine in data
13.3.2019 e notificato in data 11.5.2019; nel merito, in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 68/19 Ing., R.G. 152/2019 emesso dal Tribunale di
Udine in data 13.3.2019 e notificato in data 11.5.2019, condannarsi in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. come sopra CP_1 rappresentato e difeso, la somma complessiva pari ad €. 10.940,79 per i titoli di cui in narrativa, o la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, alle spese, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda, oltre al compenso liquidato dal giudice come previsto ai sensi del D.M.
55/14, oltre a C.P.A., I.V.A. ed alle successive occorrende.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2019 la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 68/19, notificatole da recante l'importo di CP_1
€. 25.345,05.
Quest'ultimo aveva ottenuto il provvedimento monitorio deducendo di aver prestato attività lavorativa presso lo stabilimento di S. Giorgio di Nogaro per la Controparte_2
aggiudicataria del contratto di appalto riferito all'impianto di trattamento dei rifiuti
[...]
Urbani di proprietà di fino al 02.03.17. Parte_1 sosteneva di essere ancora creditore nei confronti della CP_1 Controparte_3 della complessiva somma di €. 25.345,05 di cui €. 6.613,08 a titolo di retribuzione
[...] per i mesi di dicembre 2016, gennaio-febbraio-marzo-aprile 2017 ed €. 18.731,87 a titolo di TFR e di spettanze terminative del rapporto di lavoro.
3 Dichiarava, quindi, di agire nei confronti dell'odierna opponente in virtù del disposto dell'art. 29 del d.lgs. 276/03 che riteneva applicabile nel caso di specie.
La società opponente eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 29 del d.lgs. 276/03, chiarendo di essere una società “in house” a capitale integralmente pubblico, con attività sociale costituita dallo svolgimento dei servizi pubblici di igiene urbana ed ambientale, comprese le attività connesse.
La difesa della parte opponente sosteneva, perciò, che la struttura ed il funzionamento di escludevano l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici, poichè Parte_1 mancava un vero e proprio rapporto contrattuale tra affidante ed affidatario.
La capacità dell'ente pubblico di influire sul funzionamento dell'affidatario e l'assenza di autonomia di quest'ultimo negavano qualsiasi rilevanza esterna al contratto stipulato tra ente e prestatore di servizio, con conseguente venir meno della sostanziale terzietà dell'affidatario.
In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione delle società “in house” quale soggetto pubblico o privato e dall'interpretazione dell'art. 1 del d.lgs. 276/03, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 29 derivava dal fatto che la disciplina degli appalti conferiti da a soggetti terzi era integralmente normata dal codice degli appalti pubblici, che Parte_1 conteneva la normativa speciale ed esaustiva della materia e prevaleva su tutte le norme dettate per gli altri settori dell'ordinamento.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'inoperatività della garanzia ex art. 29 per scadenza del biennio, poiché il contratto fra e era cessato in data Parte_1 Controparte_2
28.02.17 ed in data 01.03.17 era stato stipulato un nuovo contratto con La CP_4 diffida dell'opposto era pervenuta a mezzo PEC in data 02.03.19 e solo in data 05.03.19 era stato depositato il ricorso monitorio.
La parte opponente contestava che il lavoratore fosse effettivamente addetto all'impianto di San Giorgio di Nogaro e rimarcava che comunque non poteva aver CP_1 lavorato in quello stabilimento prima del 01.02.17 (data di inizio della gestione da parte di e sicuramente non in data anteriore al 27.01.15. Controparte_2
Eccepiva poi che dalle buste paga si evinceva che aveva versato al fondo Controparte_2 tesoreria dell'INPS le quote del TFR spettanti al lavoratore e ciò valeva ad estinguere sia la sua obbligazione come datrice di lavoro, sia l'obbligazione solidale del committente.
4 Da ultimo, poi, la parte opponente contestava anche la quantificazione del TFR e delle retribuzioni indicate da controparte e per l'ipotesi di sua soccombenza chiedeva di essere manlevata da di cui chiedeva l'autorizzazione, poi ottenuta, alla Controparte_2 chiamata in causa. rimaneva contumace. Controparte_2
Si costituiva, invece, in giudizio evidenziando di aver lavorato per la CP_1
sin dal 04.06.1996 e fino al 03.03.2017 quando, a seguito del contratto concluso CP_2 dalla con era passato alle dipendenze di quest'ultima. Parte_1 CP_4
L'opposto precisava che il decreto di subentro di del 01.03.17 era stato CP_4 trasmesso alla Regione solo in data 03.03.17, ma il contratto fra e Parte_1 CP_4
Part era stato sottoscritto il 06.04.17 e già in data 26.05.17 egli aveva diffidato la al pagamento delle sue competenze.
La difesa dell'opposto sosteneva che l'art. 29 citato era applicabile a Parte_1
Infatti, la società di capitale con partecipazione pubblica non mutava la sua natura di soggetto privato solo perché un organismo pubblico ne possedeva in tutto o in parte le azioni: il rapporto tra società e soggetto pubblico era di assoluta autonomia, non essendo a quest'ultimo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società di capitale mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società.
In assenza di una previsione specifica che precludesse l'applicabilità della norma nei confronti di un committente privato soggetto alla disciplina del codice degli appalti, si doveva ritenere che la responsabilità solidale venisse a tali soggetti estesa: pur costituendo un “organismo di diritto pubblico” ed essendo soggetto a varie forme di controllo e di indirizzo pubblico, infatti, la società partecipata pubblica restava pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche, ove non diversamente disposto.
Aggiungeva che la sua sede di lavoro in San Giorgio di Nogaro risultava dalle buste paga.
Seguivano una serie di rinvii di udienza, anche su istanza del resistente opposto, pendendo presso il Tribunale di Roma la procedura di ammissione al concordato preventivo di ed al fine di verificare la possibile definizione non contenziosa della lite. CP_2
Con sentenza del Tribunale di Roma dd. 31.03.21 veniva dichiarato il fallimento di CP_2
(cfr. deposito dd. 07.06.21 di parte opponente) e all'udienza dd. 17.06.21 veniva dichiarata
5 l'interruzione del processo nel rapporto tra e e rinviata la causa tra le Parte_1 CP_2 restanti parti processuali per pervenire alla quantificazione del TFR.
All'udienza del 14.09.21 parte opposta chiedeva un rinvio di udienza poiché la domanda di TFR era stata inoltrata al Fondo di Tesoreria c/o l'INPS e la pratica era in corso di elaborazione.
All'udienza del 14.03.22 parte resistente documentava l'avvenuto rinvio del Tribunale di
Roma dell'udienza di verifica del passivo al 24.3.2022 e chiedeva un ulteriore termine al fine di attendere la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per poter quindi presentare istanza di pagamento al Fondo di garanzia dell'INPS.
All'udienza del 10.10.22 parte resistente rappresentava che il Tribunale di Roma aveva disposto l'ammissione dei creditori chirografari nello stato passivo di e chiedeva CP_2 un differimento dell'udienza.
Frattanto mutava il Giudice assegnatario del processo.
La stessa parte opposta chiedeva diversi rinvii di udienza in attesa del pagamento da parte del . Parte_2
Frattanto il Giudice disponeva che parte resistente (il lavoratore) depositasse prospetto riepilogativo dei pagamenti fatti dal Fondo di Tesoreria INPS, con quantificazione delle somme residue ancora rivendicate rispetto al d.i. opposto, specificando quanto preteso a titolo di TFR e quanto per trattamenti retributivi, per i quali ultimi doveva essere precisato anche l'esatto arco temporale di riferimento (cfr. verbale di udienza dd. 19.09.23) ed il
10.05.24 parte resistente depositava una memoria riepilogativa dei propri crediti.
All'udienza del 23.07.24 le parti chiedevano la sospensione del processo ex art. 296 c.p.c. che, quindi, veniva disposta dal Giudice.
All'udienza del 26.11.24 parte resistente opposta riferiva di essere ancora in attesa del pagamento delle retribuzioni da parte del , mentre INPS aveva Parte_2 corrisposto il TFR. Quindi, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 22.07.25, poi, rinviata al 02.10.25 avendo parte resistente opposta chiarito solo in udienza che il resistente non aveva più nulla a pretendere ancora a titolo di TFR perché le somme per
TFR erano state tutte pagate in corso di causa, mentre le ulteriori poste residue erano le retribuzioni e le spettanze terminative del rapporto di lavoro, escluso il TFR, e per queste poste non era dato ancora sapere se e quando il avrebbe pagato pur Parte_2
6 essendo somme già ammesse al passivo ed essendoci stati due riparti che, tuttavia, avevano soddisfatto solo i creditori con prededuzione.
La causa era, quindi, istruita documentalmente e con richiesta di informazioni a INPS.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02.10.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
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Reputa questo Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Risulta dalla documentazione in atti che il lavoratore ha prestato la sua attività presso l'impianto di San Giorgio di Nogaro fin dal 1996 quando è stato assunto da
[...]
(doc. 3 di parte opposta), il suo rapporto è poi proseguito con Controparte_5 dal 01.01.09 a seguito di conferimento di ramo di azienda avvenuto Controparte_3 nel dicembre 2008, fino a quando nel 2017 il rapporto con è cessato Controparte_2 ed il lavoratore è passato alle dipendenze di CP_4
Per quanto concerne la questione relativa alla operatività biennale della garanzia ex art. 29 va rammentato che il legislatore ha limitato temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente entro un termine, di decadenza, di due anni, che inizia a decorrere dalla cessazione dell'appalto.
Ai fini della decorrenza del termine biennale di decadenza, pertanto, è irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con diversi committenti, in quanto ciò che rileva è unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore;
di quello specifico rapporto di appalto in cui è stato impegnato il lavoratore ed in cui è maturato il relativo credito.
Dunque, a prescindere dalla cessazione o meno del rapporto di lavoro, il termine biennale inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'appalto in cui è stato impegnato il lavoratore che intende agire contro il committente per recuperare crediti retributivi maturati nel periodo.
7 Al fine di evitare la decadenza, la legge non specifica quale sia l'atto che il lavoratore deve compiere.
Può ritenersi pacifico che al fine di impedire la decadenza l'atto debba essere rivolto nei confronti del committente, in quanto non è sufficiente ad impedire la decadenza una diffida, sia essa giudiziaria, sia stragiudiziale, rivolta nei soli confronti dell'appaltatore-datore di lavoro.
A parere di questo giudice non può essere condivisa la soluzione presa su questo argomento dal Tribunale di Roma con la sentenza del 11.3.2014 e dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17725/17 (che sul punto contiene solamente un obiter dictum), secondo la quale solo il deposito del ricorso giudiziario è idoneo ad impedire la maturazione della decadenza, mentre sarebbero irrilevanti le richieste di pagamento rivolte nei confronti del committente.
Infatti, la decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che, di volta in volta, il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa dell'ente previdenziale per le prestazioni;
un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento;
il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale…).
Non esiste una modalità sempre valida per impedire la decadenza, siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore.
La norma in oggetto, però, non precisa quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, limitandosi ad affermare che “…il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore…entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto….”.
La sentenza del Tribunale di Roma si fonda sul presupposto che il periodo immediatamente successivo alla previsione del termine fa riferimento all'azione giudiziaria proposta dal lavoratore interessato.
L'argomento, tuttavia, non tiene conto del fatto che l'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n.
276 del 2003 è stato sottoposto ad una serie reiterata di modifiche normative che si sono sovrapposte: l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente, sia nei confronti dell'appaltatore era stato introdotto solo con la legge n.
92/2012 e poi soppresso nel 2017, mentre la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003; per cui non può certo affermarsi che il legislatore del 2003
8 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotto nella norma solo nel 2012.
Risulta, dunque, più fondato affermare che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche da un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto.
Si tratta di una soluzione che è maggiormente coerente con la ratio dell'istituto rivolto a consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto) rispetto a quello di prescrizione delle rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi.
Nel caso di specie è documentalmente provato che in data 26.05.17 il resistente ha inviato a mezzo Pec una missiva di messa in mora indirizzata sia a che a Parte_1 Controparte_2
onde certamente deve reputarsi validamente interrotto il termine biennale di
[...] decadenza (cfr. doc. 2 di parte resistente).
Passando all'esame del merito della vertenza, la società risulta essere affidataria Parte_1
“in house” dei servizi di gestione dei rifiuti urbani svolti per conto dei Comuni soci, dunque una società per azioni partecipata da enti pubblici.
Nella fattispecie sub iudice si discute dunque dell'applicabilità o meno dell'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003 alle società a partecipazione pubblica.
La norma di riferimento è contenuta nell'art. 1 c. 2 del d.lgs. 276/03 secondo cui “…il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale…”.
Sotto il profilo soggettivo, si ritiene che la deroga in questione non possa che riferirsi alla p.a. così come definita dall'art. 1 c. 2 d.lgs. 165/01 secondo cui per per p.a. “….si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
9 Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .”. CP_6
Non si ignora l'esistenza di un orientamento secondo cui nell'ambito di applicazione della norma contenuta nell'art. 1 d.lgs. 276/03 andrebbero necessariamente ricompresi tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla natura che è loro propria, sono chiamati ad applicare il Codice degli Appalti Pubblici.
Ciononostante, considerato il tenore letterale della norma (che si riferisce a tutti i committenti), si condivide l'opposto orientamento secondo cui il principio sancito dall'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/03 non può che avere efficacia di carattere generale e che, peraltro, l'unica deroga alla sua applicazione non possa che essere interpretata in senso restrittivo.
In assenza, pertanto, di una disposizione che espressamente precluda l'applicabilità della norma nei confronti del committente privato soggetto alla disciplina del Codice degli
Appalti, non si può ritenere che lo stesso possa essere tenuto indenne dal regime della responsabilità solidale.
D'altronde, la natura di un soggetto non muta per il solo fatto della particolare disciplina legale cui può essere assoggettato, ed è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività.
Peraltro, l'obbligo di rispettare i principi - anche di derivazione comunitaria - di trasparenza, pubblicità e imparzialità, non implica l'esercizio di pubblici poteri: le connotazioni pubblicistiche che caratterizzano una società per azioni a partecipazione pubblica, pertanto, non incidono in alcun modo sulla sua natura privatistica ed essa rimane, in assenza di specifiche deroghe, integralmente assoggettata alla normativa di diritto privato alla stregua di tutte le altre società per azioni private.
Per le società per azioni eventualmente partecipate da un ente pubblico, è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici, per cui la scelta della
Pubblica Amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo
10 assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta (similmente Corte
Appello Torino, sent. n. 5102/2017).
Ne consegue che, in difetto di norme esplicite che introducano deroghe puntuali, è ai principi generali e alle linee portanti del sistema che occorre avere riguardo.
In questo senso d'altronde si è pronunciata anche Cass. 10777/17 secondo cui “…in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 c. 2 d.lgs.
276/03, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 d.lgs. 165/01, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata Controparte_7 pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti…”.
Conclusivamente, la scelta della p.a. di acquisire partecipazioni in società private non può che implicare il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta e, di conseguenza, in difetto di deroghe espresse, è ai principi generali del sistema che occorre avere riguardo. ancorché soggetta a forme di controllo e di indirizzo pubblici, resta pur sempre Parte_1 una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche, ove dalla legge non diversamente disposto, art. 29 D.Lgs. n. 273/2006 compreso.
Fatte tali premesse, va tuttavia rimarcato che la avendo alle sue Controparte_2 dipendenze più di 50 dipendenti, era soggetta all'applicazione dell'art. 1 commi 755 e seguenti, della l. 27.12.2006 n. 296, il quale prevede che il c.d. Fondo Tesoreria istituito presso INPS “… garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2110 c.c….” per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro al Fondo stesso in applicazione del successivo comma 756.
Il citato comma 756 precisa, inoltre, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata dal Fondo Tesoreria per la parte
11 corrispondente alle quote versate dal datore di lavoro, mentre per la rimanente parte resta a carico del datore di lavoro.
Dal chiaro disposto delle suddette norme emerge che il datore di lavoro, con il versamento delle quote di TFR dovute al Fondo Tesoreria, estingue la propria obbligazione nei confronti del lavoratore per il corrispondente importo, e rimane debitore della sola eventuale parte eccedente.
Ne consegue che anche l'obbligazione solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276 del
2003, che riguarda soltanto le obbligazioni retributive e contributive gravanti sul datore di lavoro, deve ritenersi estinta nella misura in cui il datore di lavoro ha effettivamente effettuato i dovuti versamenti al fondo e nei limiti degli stessi.
Del resto la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. 15.11.2017 n. 27014, Cass. 6.2.2018
n. 2780) ha statuito che ove sia provato l'avvenuto versamento delle quote di TFR al Fondo di Garanzia da parte del datore di lavoro, il committente non può essere chiamato ex art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003 a rispondere del pagamento del corrispondente importo.
Anche di recente la Cassazione con la sentenza n. 7352/21 ha confermato tale suo orientamento statuendo che “…il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, invero, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege, ma quest'ultima ha l'onere di allegazione e prova dell'avvenuto versamento (L. n.
296 del 2006, art. 1, prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755
"limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro"); deve, pertanto, escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino
l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca…. (cfr. in tale senso Cass. n. 3630 del 2020
e i precedenti ivi richiamati)”.
La solidarietà di cui all'art. 29 si riferisce unicamente a crediti del lavoratore maturati nell'ambito dell'appalto, sicchè in nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del
12 committente crediti, pur relativi al rapporto di lavoro, ma che non siano in relazione di corrispettività con le prestazioni effettuate per eseguire l'appalto.
Ebbene, nel caso di specie, quanto al TFR, il resistente, come già sopra detto, ha dichiarato all'udienza dd. 22.07.25 di non aver più nulla a pretendere ancora a titolo di TFR perché le somme per TFR sono state tutte pagate in corso di causa da INPS.
Non sarà, pertanto, necessario verificare quale sia la parte dei versamenti effettuati da nel periodo dal 23.07.12 di vigenza dell'appalto con relativo all'impianto CP_2 Parte_1 di San Giorgio di Nogaro e, previa revoca del decreto ingiuntivo, dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle somme richieste a titolo di TFR.
Nel contempo e con riferimento alle buste paga azionate in via monitoria dal lavoratore, va osservato che l'art. 29 si riferisce esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva, sicchè non può ritenersi che nella tutela sia inclusa anche l'indennità sostitutiva di ferie che ha natura, almeno prevalentemente, risarcitoria, così come restano escluse anche eventuali altri voci aventi natura schiettamente risarcitoria, mentre devono esservi ricomprese tutte le voci relative a crediti retributivi, qualunque ne sia la fonte.
Al fine di verificare l'effettiva consistenza del credito del lavoratore appare pertanto indispensabile procedere ad una CTU, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo per eseguire i relativi conteggi.
Le spese del procedimento saranno liquidate al momento della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle somme richieste a titolo di TFR;
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Udine, 02/10/25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
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TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 02.10.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Domenico Pizzonia per parte ricorrente in opposizione e l'avv. Nausicaa De IC
e l'avv. Cristina Rainis per parte resistente CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Domenico Pizzonia si richiama agli atti e chiede che, se verrà accolta la domanda avversa, vengano scomputate le voci esposte nelle buste paga non aventi carattere retributivo.
L'avv. Nausicaa De IC si riporta a tutti gli scritti difensivi e alla nota conclusiva da ultimo depositata.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 380/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso
DA
Cod. Fisc. . P. Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante in carica pro tempore, con sede in Udine, Viale G. Duodo, 3/E rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Pizzonia,
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._1
(UD) e residente in [...] Braidutis 6, rappresentato e difeso dall'avv. Nausicaa De
IC e dall'avv. Cristina Rainis
- resistente -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni richiamate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 02.10.25:
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE respinta ogni eccezione e richiesta avversaria annullare, in tutto od in parte, per tutti i motivi esposti il decreto ingiuntivo n. 68/2019 (R.G. n.152/2019) emesso inter partes dal Tribunale
2 di Udine in data 13.3.2019 e notificato in data 11.5.2019. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_1 nel merito, in via principale, rigettarsi tutte le domande svolte da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 68/19 Ing., R.G. 152/2019 emesso dal Tribunale di Udine in data
13.3.2019 e notificato in data 11.5.2019; nel merito, in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 68/19 Ing., R.G. 152/2019 emesso dal Tribunale di
Udine in data 13.3.2019 e notificato in data 11.5.2019, condannarsi in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. come sopra CP_1 rappresentato e difeso, la somma complessiva pari ad €. 10.940,79 per i titoli di cui in narrativa, o la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, alle spese, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda, oltre al compenso liquidato dal giudice come previsto ai sensi del D.M.
55/14, oltre a C.P.A., I.V.A. ed alle successive occorrende.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2019 la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 68/19, notificatole da recante l'importo di CP_1
€. 25.345,05.
Quest'ultimo aveva ottenuto il provvedimento monitorio deducendo di aver prestato attività lavorativa presso lo stabilimento di S. Giorgio di Nogaro per la Controparte_2
aggiudicataria del contratto di appalto riferito all'impianto di trattamento dei rifiuti
[...]
Urbani di proprietà di fino al 02.03.17. Parte_1 sosteneva di essere ancora creditore nei confronti della CP_1 Controparte_3 della complessiva somma di €. 25.345,05 di cui €. 6.613,08 a titolo di retribuzione
[...] per i mesi di dicembre 2016, gennaio-febbraio-marzo-aprile 2017 ed €. 18.731,87 a titolo di TFR e di spettanze terminative del rapporto di lavoro.
3 Dichiarava, quindi, di agire nei confronti dell'odierna opponente in virtù del disposto dell'art. 29 del d.lgs. 276/03 che riteneva applicabile nel caso di specie.
La società opponente eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 29 del d.lgs. 276/03, chiarendo di essere una società “in house” a capitale integralmente pubblico, con attività sociale costituita dallo svolgimento dei servizi pubblici di igiene urbana ed ambientale, comprese le attività connesse.
La difesa della parte opponente sosteneva, perciò, che la struttura ed il funzionamento di escludevano l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici, poichè Parte_1 mancava un vero e proprio rapporto contrattuale tra affidante ed affidatario.
La capacità dell'ente pubblico di influire sul funzionamento dell'affidatario e l'assenza di autonomia di quest'ultimo negavano qualsiasi rilevanza esterna al contratto stipulato tra ente e prestatore di servizio, con conseguente venir meno della sostanziale terzietà dell'affidatario.
In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione delle società “in house” quale soggetto pubblico o privato e dall'interpretazione dell'art. 1 del d.lgs. 276/03, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 29 derivava dal fatto che la disciplina degli appalti conferiti da a soggetti terzi era integralmente normata dal codice degli appalti pubblici, che Parte_1 conteneva la normativa speciale ed esaustiva della materia e prevaleva su tutte le norme dettate per gli altri settori dell'ordinamento.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'inoperatività della garanzia ex art. 29 per scadenza del biennio, poiché il contratto fra e era cessato in data Parte_1 Controparte_2
28.02.17 ed in data 01.03.17 era stato stipulato un nuovo contratto con La CP_4 diffida dell'opposto era pervenuta a mezzo PEC in data 02.03.19 e solo in data 05.03.19 era stato depositato il ricorso monitorio.
La parte opponente contestava che il lavoratore fosse effettivamente addetto all'impianto di San Giorgio di Nogaro e rimarcava che comunque non poteva aver CP_1 lavorato in quello stabilimento prima del 01.02.17 (data di inizio della gestione da parte di e sicuramente non in data anteriore al 27.01.15. Controparte_2
Eccepiva poi che dalle buste paga si evinceva che aveva versato al fondo Controparte_2 tesoreria dell'INPS le quote del TFR spettanti al lavoratore e ciò valeva ad estinguere sia la sua obbligazione come datrice di lavoro, sia l'obbligazione solidale del committente.
4 Da ultimo, poi, la parte opponente contestava anche la quantificazione del TFR e delle retribuzioni indicate da controparte e per l'ipotesi di sua soccombenza chiedeva di essere manlevata da di cui chiedeva l'autorizzazione, poi ottenuta, alla Controparte_2 chiamata in causa. rimaneva contumace. Controparte_2
Si costituiva, invece, in giudizio evidenziando di aver lavorato per la CP_1
sin dal 04.06.1996 e fino al 03.03.2017 quando, a seguito del contratto concluso CP_2 dalla con era passato alle dipendenze di quest'ultima. Parte_1 CP_4
L'opposto precisava che il decreto di subentro di del 01.03.17 era stato CP_4 trasmesso alla Regione solo in data 03.03.17, ma il contratto fra e Parte_1 CP_4
Part era stato sottoscritto il 06.04.17 e già in data 26.05.17 egli aveva diffidato la al pagamento delle sue competenze.
La difesa dell'opposto sosteneva che l'art. 29 citato era applicabile a Parte_1
Infatti, la società di capitale con partecipazione pubblica non mutava la sua natura di soggetto privato solo perché un organismo pubblico ne possedeva in tutto o in parte le azioni: il rapporto tra società e soggetto pubblico era di assoluta autonomia, non essendo a quest'ultimo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società di capitale mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società.
In assenza di una previsione specifica che precludesse l'applicabilità della norma nei confronti di un committente privato soggetto alla disciplina del codice degli appalti, si doveva ritenere che la responsabilità solidale venisse a tali soggetti estesa: pur costituendo un “organismo di diritto pubblico” ed essendo soggetto a varie forme di controllo e di indirizzo pubblico, infatti, la società partecipata pubblica restava pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche, ove non diversamente disposto.
Aggiungeva che la sua sede di lavoro in San Giorgio di Nogaro risultava dalle buste paga.
Seguivano una serie di rinvii di udienza, anche su istanza del resistente opposto, pendendo presso il Tribunale di Roma la procedura di ammissione al concordato preventivo di ed al fine di verificare la possibile definizione non contenziosa della lite. CP_2
Con sentenza del Tribunale di Roma dd. 31.03.21 veniva dichiarato il fallimento di CP_2
(cfr. deposito dd. 07.06.21 di parte opponente) e all'udienza dd. 17.06.21 veniva dichiarata
5 l'interruzione del processo nel rapporto tra e e rinviata la causa tra le Parte_1 CP_2 restanti parti processuali per pervenire alla quantificazione del TFR.
All'udienza del 14.09.21 parte opposta chiedeva un rinvio di udienza poiché la domanda di TFR era stata inoltrata al Fondo di Tesoreria c/o l'INPS e la pratica era in corso di elaborazione.
All'udienza del 14.03.22 parte resistente documentava l'avvenuto rinvio del Tribunale di
Roma dell'udienza di verifica del passivo al 24.3.2022 e chiedeva un ulteriore termine al fine di attendere la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per poter quindi presentare istanza di pagamento al Fondo di garanzia dell'INPS.
All'udienza del 10.10.22 parte resistente rappresentava che il Tribunale di Roma aveva disposto l'ammissione dei creditori chirografari nello stato passivo di e chiedeva CP_2 un differimento dell'udienza.
Frattanto mutava il Giudice assegnatario del processo.
La stessa parte opposta chiedeva diversi rinvii di udienza in attesa del pagamento da parte del . Parte_2
Frattanto il Giudice disponeva che parte resistente (il lavoratore) depositasse prospetto riepilogativo dei pagamenti fatti dal Fondo di Tesoreria INPS, con quantificazione delle somme residue ancora rivendicate rispetto al d.i. opposto, specificando quanto preteso a titolo di TFR e quanto per trattamenti retributivi, per i quali ultimi doveva essere precisato anche l'esatto arco temporale di riferimento (cfr. verbale di udienza dd. 19.09.23) ed il
10.05.24 parte resistente depositava una memoria riepilogativa dei propri crediti.
All'udienza del 23.07.24 le parti chiedevano la sospensione del processo ex art. 296 c.p.c. che, quindi, veniva disposta dal Giudice.
All'udienza del 26.11.24 parte resistente opposta riferiva di essere ancora in attesa del pagamento delle retribuzioni da parte del , mentre INPS aveva Parte_2 corrisposto il TFR. Quindi, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 22.07.25, poi, rinviata al 02.10.25 avendo parte resistente opposta chiarito solo in udienza che il resistente non aveva più nulla a pretendere ancora a titolo di TFR perché le somme per
TFR erano state tutte pagate in corso di causa, mentre le ulteriori poste residue erano le retribuzioni e le spettanze terminative del rapporto di lavoro, escluso il TFR, e per queste poste non era dato ancora sapere se e quando il avrebbe pagato pur Parte_2
6 essendo somme già ammesse al passivo ed essendoci stati due riparti che, tuttavia, avevano soddisfatto solo i creditori con prededuzione.
La causa era, quindi, istruita documentalmente e con richiesta di informazioni a INPS.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02.10.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
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Reputa questo Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Risulta dalla documentazione in atti che il lavoratore ha prestato la sua attività presso l'impianto di San Giorgio di Nogaro fin dal 1996 quando è stato assunto da
[...]
(doc. 3 di parte opposta), il suo rapporto è poi proseguito con Controparte_5 dal 01.01.09 a seguito di conferimento di ramo di azienda avvenuto Controparte_3 nel dicembre 2008, fino a quando nel 2017 il rapporto con è cessato Controparte_2 ed il lavoratore è passato alle dipendenze di CP_4
Per quanto concerne la questione relativa alla operatività biennale della garanzia ex art. 29 va rammentato che il legislatore ha limitato temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente entro un termine, di decadenza, di due anni, che inizia a decorrere dalla cessazione dell'appalto.
Ai fini della decorrenza del termine biennale di decadenza, pertanto, è irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con diversi committenti, in quanto ciò che rileva è unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore;
di quello specifico rapporto di appalto in cui è stato impegnato il lavoratore ed in cui è maturato il relativo credito.
Dunque, a prescindere dalla cessazione o meno del rapporto di lavoro, il termine biennale inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'appalto in cui è stato impegnato il lavoratore che intende agire contro il committente per recuperare crediti retributivi maturati nel periodo.
7 Al fine di evitare la decadenza, la legge non specifica quale sia l'atto che il lavoratore deve compiere.
Può ritenersi pacifico che al fine di impedire la decadenza l'atto debba essere rivolto nei confronti del committente, in quanto non è sufficiente ad impedire la decadenza una diffida, sia essa giudiziaria, sia stragiudiziale, rivolta nei soli confronti dell'appaltatore-datore di lavoro.
A parere di questo giudice non può essere condivisa la soluzione presa su questo argomento dal Tribunale di Roma con la sentenza del 11.3.2014 e dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17725/17 (che sul punto contiene solamente un obiter dictum), secondo la quale solo il deposito del ricorso giudiziario è idoneo ad impedire la maturazione della decadenza, mentre sarebbero irrilevanti le richieste di pagamento rivolte nei confronti del committente.
Infatti, la decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che, di volta in volta, il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa dell'ente previdenziale per le prestazioni;
un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento;
il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale…).
Non esiste una modalità sempre valida per impedire la decadenza, siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore.
La norma in oggetto, però, non precisa quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, limitandosi ad affermare che “…il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore…entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto….”.
La sentenza del Tribunale di Roma si fonda sul presupposto che il periodo immediatamente successivo alla previsione del termine fa riferimento all'azione giudiziaria proposta dal lavoratore interessato.
L'argomento, tuttavia, non tiene conto del fatto che l'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n.
276 del 2003 è stato sottoposto ad una serie reiterata di modifiche normative che si sono sovrapposte: l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente, sia nei confronti dell'appaltatore era stato introdotto solo con la legge n.
92/2012 e poi soppresso nel 2017, mentre la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003; per cui non può certo affermarsi che il legislatore del 2003
8 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotto nella norma solo nel 2012.
Risulta, dunque, più fondato affermare che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche da un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto.
Si tratta di una soluzione che è maggiormente coerente con la ratio dell'istituto rivolto a consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto) rispetto a quello di prescrizione delle rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi.
Nel caso di specie è documentalmente provato che in data 26.05.17 il resistente ha inviato a mezzo Pec una missiva di messa in mora indirizzata sia a che a Parte_1 Controparte_2
onde certamente deve reputarsi validamente interrotto il termine biennale di
[...] decadenza (cfr. doc. 2 di parte resistente).
Passando all'esame del merito della vertenza, la società risulta essere affidataria Parte_1
“in house” dei servizi di gestione dei rifiuti urbani svolti per conto dei Comuni soci, dunque una società per azioni partecipata da enti pubblici.
Nella fattispecie sub iudice si discute dunque dell'applicabilità o meno dell'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003 alle società a partecipazione pubblica.
La norma di riferimento è contenuta nell'art. 1 c. 2 del d.lgs. 276/03 secondo cui “…il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale…”.
Sotto il profilo soggettivo, si ritiene che la deroga in questione non possa che riferirsi alla p.a. così come definita dall'art. 1 c. 2 d.lgs. 165/01 secondo cui per per p.a. “….si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
9 Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .”. CP_6
Non si ignora l'esistenza di un orientamento secondo cui nell'ambito di applicazione della norma contenuta nell'art. 1 d.lgs. 276/03 andrebbero necessariamente ricompresi tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla natura che è loro propria, sono chiamati ad applicare il Codice degli Appalti Pubblici.
Ciononostante, considerato il tenore letterale della norma (che si riferisce a tutti i committenti), si condivide l'opposto orientamento secondo cui il principio sancito dall'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/03 non può che avere efficacia di carattere generale e che, peraltro, l'unica deroga alla sua applicazione non possa che essere interpretata in senso restrittivo.
In assenza, pertanto, di una disposizione che espressamente precluda l'applicabilità della norma nei confronti del committente privato soggetto alla disciplina del Codice degli
Appalti, non si può ritenere che lo stesso possa essere tenuto indenne dal regime della responsabilità solidale.
D'altronde, la natura di un soggetto non muta per il solo fatto della particolare disciplina legale cui può essere assoggettato, ed è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività.
Peraltro, l'obbligo di rispettare i principi - anche di derivazione comunitaria - di trasparenza, pubblicità e imparzialità, non implica l'esercizio di pubblici poteri: le connotazioni pubblicistiche che caratterizzano una società per azioni a partecipazione pubblica, pertanto, non incidono in alcun modo sulla sua natura privatistica ed essa rimane, in assenza di specifiche deroghe, integralmente assoggettata alla normativa di diritto privato alla stregua di tutte le altre società per azioni private.
Per le società per azioni eventualmente partecipate da un ente pubblico, è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici, per cui la scelta della
Pubblica Amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo
10 assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta (similmente Corte
Appello Torino, sent. n. 5102/2017).
Ne consegue che, in difetto di norme esplicite che introducano deroghe puntuali, è ai principi generali e alle linee portanti del sistema che occorre avere riguardo.
In questo senso d'altronde si è pronunciata anche Cass. 10777/17 secondo cui “…in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 c. 2 d.lgs.
276/03, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 d.lgs. 165/01, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata Controparte_7 pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti…”.
Conclusivamente, la scelta della p.a. di acquisire partecipazioni in società private non può che implicare il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta e, di conseguenza, in difetto di deroghe espresse, è ai principi generali del sistema che occorre avere riguardo. ancorché soggetta a forme di controllo e di indirizzo pubblici, resta pur sempre Parte_1 una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche, ove dalla legge non diversamente disposto, art. 29 D.Lgs. n. 273/2006 compreso.
Fatte tali premesse, va tuttavia rimarcato che la avendo alle sue Controparte_2 dipendenze più di 50 dipendenti, era soggetta all'applicazione dell'art. 1 commi 755 e seguenti, della l. 27.12.2006 n. 296, il quale prevede che il c.d. Fondo Tesoreria istituito presso INPS “… garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2110 c.c….” per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro al Fondo stesso in applicazione del successivo comma 756.
Il citato comma 756 precisa, inoltre, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata dal Fondo Tesoreria per la parte
11 corrispondente alle quote versate dal datore di lavoro, mentre per la rimanente parte resta a carico del datore di lavoro.
Dal chiaro disposto delle suddette norme emerge che il datore di lavoro, con il versamento delle quote di TFR dovute al Fondo Tesoreria, estingue la propria obbligazione nei confronti del lavoratore per il corrispondente importo, e rimane debitore della sola eventuale parte eccedente.
Ne consegue che anche l'obbligazione solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276 del
2003, che riguarda soltanto le obbligazioni retributive e contributive gravanti sul datore di lavoro, deve ritenersi estinta nella misura in cui il datore di lavoro ha effettivamente effettuato i dovuti versamenti al fondo e nei limiti degli stessi.
Del resto la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. 15.11.2017 n. 27014, Cass. 6.2.2018
n. 2780) ha statuito che ove sia provato l'avvenuto versamento delle quote di TFR al Fondo di Garanzia da parte del datore di lavoro, il committente non può essere chiamato ex art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003 a rispondere del pagamento del corrispondente importo.
Anche di recente la Cassazione con la sentenza n. 7352/21 ha confermato tale suo orientamento statuendo che “…il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, invero, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege, ma quest'ultima ha l'onere di allegazione e prova dell'avvenuto versamento (L. n.
296 del 2006, art. 1, prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755
"limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro"); deve, pertanto, escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino
l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca…. (cfr. in tale senso Cass. n. 3630 del 2020
e i precedenti ivi richiamati)”.
La solidarietà di cui all'art. 29 si riferisce unicamente a crediti del lavoratore maturati nell'ambito dell'appalto, sicchè in nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del
12 committente crediti, pur relativi al rapporto di lavoro, ma che non siano in relazione di corrispettività con le prestazioni effettuate per eseguire l'appalto.
Ebbene, nel caso di specie, quanto al TFR, il resistente, come già sopra detto, ha dichiarato all'udienza dd. 22.07.25 di non aver più nulla a pretendere ancora a titolo di TFR perché le somme per TFR sono state tutte pagate in corso di causa da INPS.
Non sarà, pertanto, necessario verificare quale sia la parte dei versamenti effettuati da nel periodo dal 23.07.12 di vigenza dell'appalto con relativo all'impianto CP_2 Parte_1 di San Giorgio di Nogaro e, previa revoca del decreto ingiuntivo, dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle somme richieste a titolo di TFR.
Nel contempo e con riferimento alle buste paga azionate in via monitoria dal lavoratore, va osservato che l'art. 29 si riferisce esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva, sicchè non può ritenersi che nella tutela sia inclusa anche l'indennità sostitutiva di ferie che ha natura, almeno prevalentemente, risarcitoria, così come restano escluse anche eventuali altri voci aventi natura schiettamente risarcitoria, mentre devono esservi ricomprese tutte le voci relative a crediti retributivi, qualunque ne sia la fonte.
Al fine di verificare l'effettiva consistenza del credito del lavoratore appare pertanto indispensabile procedere ad una CTU, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo per eseguire i relativi conteggi.
Le spese del procedimento saranno liquidate al momento della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle somme richieste a titolo di TFR;
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Udine, 02/10/25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
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