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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC SI, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3941/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale ET in NOCERA INFERIORE ALLA VIA MATTEOTTI N. 15 NOCERA INFERIORE, unitamente all'Avv. LAMBIASI IVAN (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in TRAVERSA DE VIVO, 12 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. DE VIVO RITA (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/7/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
[...] proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2016, notificato in data 8/5/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_2
130.000,00, oltre interessi e spese, per lavori edili, regolarmente effettuati e fatturati, a fronte dei quali, venivano rilasciati titoli scaduti, impagati e protestati. Parte opponente eccepiva: a) l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria, dal momento che, con riferimento ai lavori al fabbricato sito in Angri alla via Stabia incrocio via Giovanni XXIII, le fatture presentate, dell'importo di € 1.649.702,00 erano state tutte integralmente pagate;
che l'opposta, nel corso della realizzazione dei lavori, aveva ricevute l'ulteriore somma di
€ 515.745,17, somme incassate e non fatturate e non contabilizzate;
che la parte creditrice si riferiva a consuntivi redatti dal direttore dei lavori, mentre gli stessi erano Cont semplicemente due fogli su carta intestata della (contabilità scala A e B), ove era stato apposto timbro del Tecnico, documenti mai consegnati all'opponente, mai accettati ovvero riscontrati e soprattutto non analiticamente dettagliati nel loro ammontare in aperto contrasto con quanto previsto dal contratto di appalto del 18/6/05; uno dei titoli esibiti, la cambiale per € 5.000,00, con scadenza 30/9/09, era stata emessa a favore di soggetto diverso dalla Cont ma inserita nel conteggio;
b) il mancato rispetto del termine di consegna dei lavori, di cui all'art. 7 del contratto di appalto, con conseguente condanna al pagamento della penale prevista o, in subordine, di compensazione della stessa con quanto eventualmente dovuto.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via principale, di accogliere la formulata opposizione e di dichiarare nullo, inefficace e, comunque, di revocare il decreto ingiuntivo n°643/16 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2) sempre in via principale, di dichiarare comunque inesistente e/o non dovuta la somma richiesta, mancando la prova sia della sua esistenza che la pattuizione degli importi
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dovuti, stante la totale assenza dei SAL e di un elenco prezzi accettati ed approvati e, per l'effetto, di revocare il chiesto monitorio;
3) in via subordinata, alla luce dell'incasso sine titulo da parte della della somma di € Controparte_1
515.745,17, di dichiarare, in ogni caso, che nulla è più dovuto dall'opponente per la sua non meglio specificata e/o provata attività di costruzione;
4) sempre in via subordinata, alla luce del ritardo nella consegna delle opere ed alla luce della pattuita penale, di condannare l'opposta al pagamento della stessa, ovvero di compensarla con l'importo che eventualmente emergerà in corso di causa;
5) di condannare, infine, parte opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In data 13/10/2016, si costituiva la Controparte_1 premettendo quanto segue:
1) la società esercita l'attività di Controparte_1 costruzioni di manufatti edili sia per civili abitazioni che industriali;
2) nel mese di settembre del 2006, l'opponente aveva commissionato alla la realizzazione Controparte_1 delle opere previste nel permesso a costruire n. 1967 del 20/5/2005, consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente in Angri (SA) alla Via Stabia incrocio con Via Giovanni XXIII, sul terreno distinto al foglio 9 mappali n. 631, 632, 951, nonché lavori indicati nel permesso a costruire n. 2011 del 20/10/2005, che consistevano nel completamento del piano terra e del primo piano, sopraelevazione in secondo piano e tetto termico sempre da eseguirsi sul medesimo terreno, opere la cui esecuzione era stata già intrapresa dalla precedente impresa nominata;
3) l'opponente, al contempo, aveva nominato quale direttore dei lavori il geometra;
Controparte_3
4) i lavori erano iniziati e proseguiti in conformità ai citati permessi, ma in corso d'opera l'opponente aveva commissionato ulteriori lavori, da eseguirsi sempre nel medesimo fabbricato, che consistevano in quelli indicati
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 nella variante al permesso. n.2343 del 28/7/2008 e successivi permessi a costruire;
5) le opere realizzate dall'opposta e oggetto dei predetti permessi a costruire e relative varianti, avevano riguardato, quindi, la realizzazione di un fabbricato composto dalla scala A e dalla scala B, e costituito da un piano interrato, piano terra, primo e secondo piano, e tetto termico;
6) era evidente, anche dal susseguirsi delle varianti dei vari permessi a costruire sopra indicati, che i lavori erano stati commissionati durante la loro stessa esecuzione;
l'opponente cioè, durante l'esecuzione dei lavori, man mano che otteneva un permesso a costruire o una variante all'originario permesso a costruire, commissionava l'esecuzione dell'opera specificamente indicata nel permesso e nella relativa variante, e la regolarità e conformità delle opere ai grafici e ai permessi veniva controllata dal direttore dei lavori;
7) proprio in virtù di tale andamento dei lavori, non vi era stato, tra le parti, un contratto scritto, né un preventivo per i lavori da realizzare;
si era partiti dalla previsione di spesa di € 128.000,00, somma concordata verbalmente tra le parti e relativa alle opere da realizzare al momento in cui l'opposta, in sostituzione della precedente impresa che già aveva iniziato i lavori, veniva nominata quale impresa esecutrice dall'opponente; successivamente, le erano state commissionate le ulteriori opere, in virtù dei permessi concessi dal Comune e delle relative varianti;
8) i lavori erano stati tutti regolarmente eseguiti e una parte di era stata ultimata il 14/11/2008, mentre il 15/04/2011 erano stati ultimati quelli relativi alla D.I.A. n. 2791 del 23/09/2008; pertanto, il direttore dei lavori aveva certificato la loro conformità ai permessi rilasciati dal Comune di Angri e alla D.I.A indicata;
9) il direttore dei lavori, geometra , al Controparte_3 momento dell'ultimazione, nel verificare i lavori, aveva effettuato anche il collaudo e aveva redatto i computi metrici estimativi, quantificando l'ammontare dei lavori eseguiti secondo i prezzi unitari indicati dalla Regione Campania;
10) durante l'esecuzione delle opere, l'opponente aveva versato delle somme in acconto sul prezzo complessivo e, a
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 fronte dei pagamenti ricevuti, l'opposta aveva emesso le relative fatture;
quest'ultima, aveva acquistato anche un appartamento nel complesso condominiale realizzato, compensando il prezzo dovuto con la fattura n.21 del 14/12/2009; 11) l'opponente, per il pagamento di quanto dovuto, aveva emesso, anche a favore della degli Controparte_1 effetti cambiari (14 effetti cambiari per l'importo complessivo di € 70.000,00 e 4 assegni bancari, per l'importo complessivo di € 60.300,00, rimasti tutti insoluti e protestati e in virtù dei quali l'opposta aveva agito con la procedura monitoria per il recupero della somma di € 130.300,00; 12) l'opposta, oltre ai titoli impagati azionati con la procedura monitoria, è in possesso anche di fatture che non risultano pagate;
infatti, come precisato nel ricorso monitorio, l'opposta, per i lavori eseguiti, è creditrice della somma complessiva di € 335,000,00, di cui, appunto € 130.300,00 portata da cambiali ed assegni;
13) tutte le somme corrisposte dall'opposta per il pagamento delle opere eseguite, erano state tutte contabilizzate e /o fatturate dall'opposta la quale con la presente procedura aveva richiesto solo ed esclusivamente le somme non corrisposte, portate dai titoli rimasti impagati;
14) per quanto riguarda l'effetto cambiario dell'importo di
€ 5.000,00, rilasciato dall'opponente a favore della DI D'LL e da questa girata a favore dell'opposta, ben poteva essere azionato nei confronti della Parte_1
.
[...]
Tanto premesso, parte opposta eccepiva: 1) la fondatezza della richiesta di pagamento, fondata sui titoli di credito rimasti impagati, tenuto altresì conto che i lavori eseguiti, erano stati collaudati e quantificati, nel loro ammontare, dal tecnico nominato dall'opponente, ovvero dal direttore dei lavori geometra , il quale Controparte_3 non solo aveva verificato la corretta esecuzione dei lavori durante la fase esecutiva e la loro conformità ai progetti e ai permessi a costruire, ma, al momento della loro ultimazione li aveva collaudati e quantificati. Il tecnico, quindi, oltre a
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 redigere, nel corso dei lavori, i riepiloghi sommari della scala A e della scala B, al momento della loro ultimazione, aveva redatto dei veri e propri computi metrici estimativi, i quali riportavano in dettaglio i prezzi unitari per ogni singola voce di lavoro eseguito. La quantificazione da questi operata avveniva in virtù di parametri oggettivi e conformi ai prezzi unitari in vigore per la regione Campania. 2) la mancata sottoscrizione di un contratto di appalto stipulato tra le parti e la mancata previsione di un termine di ultimazione delle opere e di una penale per il ritardo, con conseguente disconoscimento del contratto sottoscritto il 18/6/2005, mai sottoscritto dalla ricorrente;
3) l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, sia per la mancata previsione di una penale, sia per l'assenza di un controcredito.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, di dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto e non provata, e quindi di rigettarla;
3) sempre nel merito, di dichiarare dovute le somme ingiunte, portate dai titoli rimasti insoluti e protestati;
4) ancora nel merito, di dichiarare non dovuta alcuna somma a favore dell'opponente;
5) sempre nel merito, di dichiarare inammissibile l'eccezione di compensazione, e, per l'effetto, di rigettare la domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata;
6) di condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In data 13/10/2016, il giudice accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulle questioni preliminare In via preliminare va disattesa l'eccezione di cessazione della
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 materia del contendere per avvenuto pagamento da parte della cessionaria della somma di cui al decreto ingiuntivo. Parte_3
Il credito risulta oggetto di cessione pro solvendo, con atto per Notaio di Scafati del 4/6/2016, con cui Persona_1
l'opposta cedeva il credito portato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 643/2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore a favore della soc. dichiarando la veridicità Parte_3 ed esigibilità del credito ceduto. Nella cessione pro solvendo, il cedente garantisce la solvibilità del debitore e risponde in caso di inadempimento, nei limiti di quanto ricevuto, oltre a interessi e spese, come specificato dall'art. 1267 c.c. e quindi la è tenuta a garantire che il Controparte_1 credito sia reale ed esigibile. Inoltre, va rilevato che nell'atto di cessione, la cedente ha garantito il passaggio Controparte_1 in giudicato del decreto ingiuntivo oggetto di cessione, ovvero la definitività della pronuncia giudiziaria emessa all'esito dell'eventuale opposizione, pure proposta. Pertanto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Va rilevato che, quando l'azione cambiaria è prescritta, il creditore può agire in via causale per il rapporto sottostante all'emissione dei titoli cambiari, giovandosi del possesso degli stessi come promessa unilaterale di pagamento ai sensi degli artt. 1987 e 1988 c.c. In tale ipotesi, il creditore beneficia dell'inversione dell'onere probatorio in ordine al rapporto causale sottostante, essendo dispensato dalla prova della fonte dell'obbligazione. Occorre a questo punto verificare se il debitore abbia fornito la prova contraria. In primo luogo, va valutata dla riferibilità o meno all'opposta del contratto di appalto del 18/6/2005, disconosciuto dall'opposta in quanto riferibile ad un diverso soggetto giuridico, la DI D'LL. Il contratto d'appalto del 18/6/2005 risulta stipulato tra Parte_4
, titolare della ditta individuale Impresa DIe DI
[...]
D'LL e , legale rappresentante della SI Parte_1
& Pagano snc, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in Angri alla via Stabia incrocio via Giovanni XXIII, per un importo di € 215.000,00.
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Va, in primo luogo rilevato che, come risulta documentalmente, in data 18/9/2006, risulta comunicata al la sostituzione CP_4 della ditta esecutrice dei lavori. Nel caso di specie non ci troviamo di fronte ad una trasformazione di una impresa individuale in srl ma nella costituzione di una nuova società, non applicandosi l'art. 2948 c.c., non trattandosi di un fenomeno successorio. In caso di costituzione di società (nella specie a responsabilità limitata), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. Pur non applicandosi formalmente l'art. 2498 c.c., dalla documentazione in atti si evince il solo mutamento della veste giuridica, rimanendo lo stesso il titolare (legale rappresentante). Dai computi metrici redatti dal medesimo direttore dei lavori, tutti successivamente alla comunicazione della sostituzione della ditta, risultano in parte riferite alla ditta individuale e in parte alla srl. Va però rilevato che, alla luce del fatto che risultavano commissionati e realizzati nuovi lavori, via via che parte opponente otteneva i relativi permessi, il contratto originario risulta superato, sia con riguardo all'importo pattuito per i lavori, sia con riguardo al termine di ultimazione degli stessi ed al correlato pagamento della penale, che non risulta, pertanto dovuta. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda de quo. In primo luogo, va rilevato come il CTU non abbia potuto distinguere con certezza le opere realizzate dalla ditta DI D'LL di da quelle realizzate dalla ditta Parte_4
avendo il CTU rilevato che, alla data in Controparte_1 cui era avvenuta la sostituzione dell'impresa, le opere in c.a. relative al piano interrato, piano terra e primo piano, così come le tompagnature perimetrali e le tramezzature interne risultavano
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 realizzate e quindi compiute dalla Controparte_1
Il Ctu ha poi proceduto ad esaminare i relativi computi metrici redatti dal direttore dei lavori tra il 19/11/2007 e il 23/01/2008, che prevedevano lavori eseguiti per un totale di € 1.834.002,01 IVA esclusa, ossia € 2.200.802,41 inclusivo di IVA. Nel riscontrare i computi metrici il CTU ha rilevato che: il 19% delle voci di lavorazione ha un prezzo unitario congruo;
il 42% delle voci di lavorazione non ha un prezzo unitario congruo;
per il 39% delle voci di lavorazione il C.T.U. non può giudicare la congruità del prezzo unitario. Ha altresì rilevato che, tra il giorno 1/10/2004 e il giorno 12/4/2007 la DI D'LL aveva emesso 22 fatture per un totale di € 530.085,00 IVA esclusa, mentre tra il giorno 11/12/2006 e il giorno 14/12/2009 la aveva emesso 18 Controparte_1 fatture per un totale di € 844.666,66, per un totale di € 1.374.751,66, IVA esclusa, ovvero € 1.649.701,99 inclusivo di IVA. Ha, altresì, rilevato che la SI e Pt_1 Parte_5
il signor e la ,
[...] Parte_1 Parte_1 avevano versato assegni e cambiali, oltre alla cessione di un appartamento ed al versamento di ulteriori somme di cui alle ricevute in atti, debitamente sottoscritte, per un importo tale che la differenza tra i computi metrici e la somma asseritamente versata ammonta a circa € 1.100.000,00, somma che secondo il CTU va sicuramente a colmare le incongruità dei computi metrici. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Per le motivazioni sopra indicate, va rigettata la domanda riconvenzionale relativa al pagamento della penale.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3941/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_6
3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10
[...] , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 643/2016, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5. pone definitivamente a carico della parte opponente, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC SI
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC SI, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3941/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale ET in NOCERA INFERIORE ALLA VIA MATTEOTTI N. 15 NOCERA INFERIORE, unitamente all'Avv. LAMBIASI IVAN (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in TRAVERSA DE VIVO, 12 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. DE VIVO RITA (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/7/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
[...] proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2016, notificato in data 8/5/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_2
130.000,00, oltre interessi e spese, per lavori edili, regolarmente effettuati e fatturati, a fronte dei quali, venivano rilasciati titoli scaduti, impagati e protestati. Parte opponente eccepiva: a) l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria, dal momento che, con riferimento ai lavori al fabbricato sito in Angri alla via Stabia incrocio via Giovanni XXIII, le fatture presentate, dell'importo di € 1.649.702,00 erano state tutte integralmente pagate;
che l'opposta, nel corso della realizzazione dei lavori, aveva ricevute l'ulteriore somma di
€ 515.745,17, somme incassate e non fatturate e non contabilizzate;
che la parte creditrice si riferiva a consuntivi redatti dal direttore dei lavori, mentre gli stessi erano Cont semplicemente due fogli su carta intestata della (contabilità scala A e B), ove era stato apposto timbro del Tecnico, documenti mai consegnati all'opponente, mai accettati ovvero riscontrati e soprattutto non analiticamente dettagliati nel loro ammontare in aperto contrasto con quanto previsto dal contratto di appalto del 18/6/05; uno dei titoli esibiti, la cambiale per € 5.000,00, con scadenza 30/9/09, era stata emessa a favore di soggetto diverso dalla Cont ma inserita nel conteggio;
b) il mancato rispetto del termine di consegna dei lavori, di cui all'art. 7 del contratto di appalto, con conseguente condanna al pagamento della penale prevista o, in subordine, di compensazione della stessa con quanto eventualmente dovuto.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via principale, di accogliere la formulata opposizione e di dichiarare nullo, inefficace e, comunque, di revocare il decreto ingiuntivo n°643/16 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2) sempre in via principale, di dichiarare comunque inesistente e/o non dovuta la somma richiesta, mancando la prova sia della sua esistenza che la pattuizione degli importi
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dovuti, stante la totale assenza dei SAL e di un elenco prezzi accettati ed approvati e, per l'effetto, di revocare il chiesto monitorio;
3) in via subordinata, alla luce dell'incasso sine titulo da parte della della somma di € Controparte_1
515.745,17, di dichiarare, in ogni caso, che nulla è più dovuto dall'opponente per la sua non meglio specificata e/o provata attività di costruzione;
4) sempre in via subordinata, alla luce del ritardo nella consegna delle opere ed alla luce della pattuita penale, di condannare l'opposta al pagamento della stessa, ovvero di compensarla con l'importo che eventualmente emergerà in corso di causa;
5) di condannare, infine, parte opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In data 13/10/2016, si costituiva la Controparte_1 premettendo quanto segue:
1) la società esercita l'attività di Controparte_1 costruzioni di manufatti edili sia per civili abitazioni che industriali;
2) nel mese di settembre del 2006, l'opponente aveva commissionato alla la realizzazione Controparte_1 delle opere previste nel permesso a costruire n. 1967 del 20/5/2005, consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente in Angri (SA) alla Via Stabia incrocio con Via Giovanni XXIII, sul terreno distinto al foglio 9 mappali n. 631, 632, 951, nonché lavori indicati nel permesso a costruire n. 2011 del 20/10/2005, che consistevano nel completamento del piano terra e del primo piano, sopraelevazione in secondo piano e tetto termico sempre da eseguirsi sul medesimo terreno, opere la cui esecuzione era stata già intrapresa dalla precedente impresa nominata;
3) l'opponente, al contempo, aveva nominato quale direttore dei lavori il geometra;
Controparte_3
4) i lavori erano iniziati e proseguiti in conformità ai citati permessi, ma in corso d'opera l'opponente aveva commissionato ulteriori lavori, da eseguirsi sempre nel medesimo fabbricato, che consistevano in quelli indicati
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 nella variante al permesso. n.2343 del 28/7/2008 e successivi permessi a costruire;
5) le opere realizzate dall'opposta e oggetto dei predetti permessi a costruire e relative varianti, avevano riguardato, quindi, la realizzazione di un fabbricato composto dalla scala A e dalla scala B, e costituito da un piano interrato, piano terra, primo e secondo piano, e tetto termico;
6) era evidente, anche dal susseguirsi delle varianti dei vari permessi a costruire sopra indicati, che i lavori erano stati commissionati durante la loro stessa esecuzione;
l'opponente cioè, durante l'esecuzione dei lavori, man mano che otteneva un permesso a costruire o una variante all'originario permesso a costruire, commissionava l'esecuzione dell'opera specificamente indicata nel permesso e nella relativa variante, e la regolarità e conformità delle opere ai grafici e ai permessi veniva controllata dal direttore dei lavori;
7) proprio in virtù di tale andamento dei lavori, non vi era stato, tra le parti, un contratto scritto, né un preventivo per i lavori da realizzare;
si era partiti dalla previsione di spesa di € 128.000,00, somma concordata verbalmente tra le parti e relativa alle opere da realizzare al momento in cui l'opposta, in sostituzione della precedente impresa che già aveva iniziato i lavori, veniva nominata quale impresa esecutrice dall'opponente; successivamente, le erano state commissionate le ulteriori opere, in virtù dei permessi concessi dal Comune e delle relative varianti;
8) i lavori erano stati tutti regolarmente eseguiti e una parte di era stata ultimata il 14/11/2008, mentre il 15/04/2011 erano stati ultimati quelli relativi alla D.I.A. n. 2791 del 23/09/2008; pertanto, il direttore dei lavori aveva certificato la loro conformità ai permessi rilasciati dal Comune di Angri e alla D.I.A indicata;
9) il direttore dei lavori, geometra , al Controparte_3 momento dell'ultimazione, nel verificare i lavori, aveva effettuato anche il collaudo e aveva redatto i computi metrici estimativi, quantificando l'ammontare dei lavori eseguiti secondo i prezzi unitari indicati dalla Regione Campania;
10) durante l'esecuzione delle opere, l'opponente aveva versato delle somme in acconto sul prezzo complessivo e, a
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 fronte dei pagamenti ricevuti, l'opposta aveva emesso le relative fatture;
quest'ultima, aveva acquistato anche un appartamento nel complesso condominiale realizzato, compensando il prezzo dovuto con la fattura n.21 del 14/12/2009; 11) l'opponente, per il pagamento di quanto dovuto, aveva emesso, anche a favore della degli Controparte_1 effetti cambiari (14 effetti cambiari per l'importo complessivo di € 70.000,00 e 4 assegni bancari, per l'importo complessivo di € 60.300,00, rimasti tutti insoluti e protestati e in virtù dei quali l'opposta aveva agito con la procedura monitoria per il recupero della somma di € 130.300,00; 12) l'opposta, oltre ai titoli impagati azionati con la procedura monitoria, è in possesso anche di fatture che non risultano pagate;
infatti, come precisato nel ricorso monitorio, l'opposta, per i lavori eseguiti, è creditrice della somma complessiva di € 335,000,00, di cui, appunto € 130.300,00 portata da cambiali ed assegni;
13) tutte le somme corrisposte dall'opposta per il pagamento delle opere eseguite, erano state tutte contabilizzate e /o fatturate dall'opposta la quale con la presente procedura aveva richiesto solo ed esclusivamente le somme non corrisposte, portate dai titoli rimasti impagati;
14) per quanto riguarda l'effetto cambiario dell'importo di
€ 5.000,00, rilasciato dall'opponente a favore della DI D'LL e da questa girata a favore dell'opposta, ben poteva essere azionato nei confronti della Parte_1
.
[...]
Tanto premesso, parte opposta eccepiva: 1) la fondatezza della richiesta di pagamento, fondata sui titoli di credito rimasti impagati, tenuto altresì conto che i lavori eseguiti, erano stati collaudati e quantificati, nel loro ammontare, dal tecnico nominato dall'opponente, ovvero dal direttore dei lavori geometra , il quale Controparte_3 non solo aveva verificato la corretta esecuzione dei lavori durante la fase esecutiva e la loro conformità ai progetti e ai permessi a costruire, ma, al momento della loro ultimazione li aveva collaudati e quantificati. Il tecnico, quindi, oltre a
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 redigere, nel corso dei lavori, i riepiloghi sommari della scala A e della scala B, al momento della loro ultimazione, aveva redatto dei veri e propri computi metrici estimativi, i quali riportavano in dettaglio i prezzi unitari per ogni singola voce di lavoro eseguito. La quantificazione da questi operata avveniva in virtù di parametri oggettivi e conformi ai prezzi unitari in vigore per la regione Campania. 2) la mancata sottoscrizione di un contratto di appalto stipulato tra le parti e la mancata previsione di un termine di ultimazione delle opere e di una penale per il ritardo, con conseguente disconoscimento del contratto sottoscritto il 18/6/2005, mai sottoscritto dalla ricorrente;
3) l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, sia per la mancata previsione di una penale, sia per l'assenza di un controcredito.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, di dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto e non provata, e quindi di rigettarla;
3) sempre nel merito, di dichiarare dovute le somme ingiunte, portate dai titoli rimasti insoluti e protestati;
4) ancora nel merito, di dichiarare non dovuta alcuna somma a favore dell'opponente;
5) sempre nel merito, di dichiarare inammissibile l'eccezione di compensazione, e, per l'effetto, di rigettare la domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata;
6) di condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In data 13/10/2016, il giudice accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulle questioni preliminare In via preliminare va disattesa l'eccezione di cessazione della
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 materia del contendere per avvenuto pagamento da parte della cessionaria della somma di cui al decreto ingiuntivo. Parte_3
Il credito risulta oggetto di cessione pro solvendo, con atto per Notaio di Scafati del 4/6/2016, con cui Persona_1
l'opposta cedeva il credito portato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 643/2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore a favore della soc. dichiarando la veridicità Parte_3 ed esigibilità del credito ceduto. Nella cessione pro solvendo, il cedente garantisce la solvibilità del debitore e risponde in caso di inadempimento, nei limiti di quanto ricevuto, oltre a interessi e spese, come specificato dall'art. 1267 c.c. e quindi la è tenuta a garantire che il Controparte_1 credito sia reale ed esigibile. Inoltre, va rilevato che nell'atto di cessione, la cedente ha garantito il passaggio Controparte_1 in giudicato del decreto ingiuntivo oggetto di cessione, ovvero la definitività della pronuncia giudiziaria emessa all'esito dell'eventuale opposizione, pure proposta. Pertanto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Va rilevato che, quando l'azione cambiaria è prescritta, il creditore può agire in via causale per il rapporto sottostante all'emissione dei titoli cambiari, giovandosi del possesso degli stessi come promessa unilaterale di pagamento ai sensi degli artt. 1987 e 1988 c.c. In tale ipotesi, il creditore beneficia dell'inversione dell'onere probatorio in ordine al rapporto causale sottostante, essendo dispensato dalla prova della fonte dell'obbligazione. Occorre a questo punto verificare se il debitore abbia fornito la prova contraria. In primo luogo, va valutata dla riferibilità o meno all'opposta del contratto di appalto del 18/6/2005, disconosciuto dall'opposta in quanto riferibile ad un diverso soggetto giuridico, la DI D'LL. Il contratto d'appalto del 18/6/2005 risulta stipulato tra Parte_4
, titolare della ditta individuale Impresa DIe DI
[...]
D'LL e , legale rappresentante della SI Parte_1
& Pagano snc, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in Angri alla via Stabia incrocio via Giovanni XXIII, per un importo di € 215.000,00.
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Va, in primo luogo rilevato che, come risulta documentalmente, in data 18/9/2006, risulta comunicata al la sostituzione CP_4 della ditta esecutrice dei lavori. Nel caso di specie non ci troviamo di fronte ad una trasformazione di una impresa individuale in srl ma nella costituzione di una nuova società, non applicandosi l'art. 2948 c.c., non trattandosi di un fenomeno successorio. In caso di costituzione di società (nella specie a responsabilità limitata), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. Pur non applicandosi formalmente l'art. 2498 c.c., dalla documentazione in atti si evince il solo mutamento della veste giuridica, rimanendo lo stesso il titolare (legale rappresentante). Dai computi metrici redatti dal medesimo direttore dei lavori, tutti successivamente alla comunicazione della sostituzione della ditta, risultano in parte riferite alla ditta individuale e in parte alla srl. Va però rilevato che, alla luce del fatto che risultavano commissionati e realizzati nuovi lavori, via via che parte opponente otteneva i relativi permessi, il contratto originario risulta superato, sia con riguardo all'importo pattuito per i lavori, sia con riguardo al termine di ultimazione degli stessi ed al correlato pagamento della penale, che non risulta, pertanto dovuta. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda de quo. In primo luogo, va rilevato come il CTU non abbia potuto distinguere con certezza le opere realizzate dalla ditta DI D'LL di da quelle realizzate dalla ditta Parte_4
avendo il CTU rilevato che, alla data in Controparte_1 cui era avvenuta la sostituzione dell'impresa, le opere in c.a. relative al piano interrato, piano terra e primo piano, così come le tompagnature perimetrali e le tramezzature interne risultavano
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 realizzate e quindi compiute dalla Controparte_1
Il Ctu ha poi proceduto ad esaminare i relativi computi metrici redatti dal direttore dei lavori tra il 19/11/2007 e il 23/01/2008, che prevedevano lavori eseguiti per un totale di € 1.834.002,01 IVA esclusa, ossia € 2.200.802,41 inclusivo di IVA. Nel riscontrare i computi metrici il CTU ha rilevato che: il 19% delle voci di lavorazione ha un prezzo unitario congruo;
il 42% delle voci di lavorazione non ha un prezzo unitario congruo;
per il 39% delle voci di lavorazione il C.T.U. non può giudicare la congruità del prezzo unitario. Ha altresì rilevato che, tra il giorno 1/10/2004 e il giorno 12/4/2007 la DI D'LL aveva emesso 22 fatture per un totale di € 530.085,00 IVA esclusa, mentre tra il giorno 11/12/2006 e il giorno 14/12/2009 la aveva emesso 18 Controparte_1 fatture per un totale di € 844.666,66, per un totale di € 1.374.751,66, IVA esclusa, ovvero € 1.649.701,99 inclusivo di IVA. Ha, altresì, rilevato che la SI e Pt_1 Parte_5
il signor e la ,
[...] Parte_1 Parte_1 avevano versato assegni e cambiali, oltre alla cessione di un appartamento ed al versamento di ulteriori somme di cui alle ricevute in atti, debitamente sottoscritte, per un importo tale che la differenza tra i computi metrici e la somma asseritamente versata ammonta a circa € 1.100.000,00, somma che secondo il CTU va sicuramente a colmare le incongruità dei computi metrici. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Per le motivazioni sopra indicate, va rigettata la domanda riconvenzionale relativa al pagamento della penale.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3941/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_6
3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10
[...] , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 643/2016, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5. pone definitivamente a carico della parte opponente, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC SI
N.R.G. 3941/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11