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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 790/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1977 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Giovenco Giuseppe del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02/03/1975 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cellerino Camilla del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Valmacca (AL) il 09/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2006. Dall'unione sono nate le figlie e ES, rispettivamente in data 08/05/2009 e Per_1
25/07/2014, entrambe ancora minori. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 92 del 27/03/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 07/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Valmacca (AL) il 09/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2006, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 92 del 27/03/2025, e precisamente:
1. CONFERMA l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in Casale M.to Via Bremio n. 19 e censito al NCEU del comune di Casale M.to al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 36 ZC 1, cat. A/2, classe 4, vani 5, RC € 684,31, Via Giovanni Bremio piani 4-S1, e al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 60, ZC 1 Cat. C/6 classe6 RC € 65,85, Via Giovanni Bremio piano S1, di nuda proprietà della moglie e con usufrutto a favore del marito, alla sig.ra
, con tutti i mobili costituenti l'arredamento dell'alloggio; i coniugi hanno Parte_2 concordato che la moglie avrebbe provveduto ad intestarsi tutte le utenze relative all'immobile, da domiciliarsi su conto corrente intestato esclusivamente alla stessa e il sig.
si impegna a prestare la necessaria collaborazione;
Pt_1
2. CONFERMA l'affidamento congiunto delle figlie minori e ES ad entrambi Per_1
i genitori ed avranno stabile residenza presso la madre in Casale M.to Via Bremio n. 19;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di svago delle stesse e personali dei genitori, a fine settimana alterni, dal venerdì dalle ore 18,30 sino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
4. DISPONE che il padre possa inoltre tenere con sé le figlie il mercoledì dalle ore 18,30 sino alle ore 21,30 quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
5. DISPONE che i predetti giorni possano essere modificati secondo le esigenze contingenti, previo accordo;
6. DISPONE che durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di vacanze scolastiche, ciascun genitore abbia diritto a tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro;
7. DISPONE che per le vacanze di Natale le figlie trascorrano la metà dei giorni di vacanza comprendendo il giorno di Natale (e cioè dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e l'altra metà (e cioè dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro genitore e così alternativamente ogni anno;
8. DISPONE che anche in tal caso, i predetti giorni potranno essere modificati secondo le esigenze contingenti e l'accordo tra le parti;
9. DISPONE che il sig. corrisponda mensilmente alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di Euro 1.000,00 mensili (500,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10. DISPONE che il Sig. corrisponda altresì il 50% delle spese straordinarie Parte_1 delle figlie e ES secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa in vigore Per_1 presso il Tribunale di Vercelli;
pagina 3 di 4 11. DISPONE che il sig. corrisponda mensilmente alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 che al momento è priva di occupazione, quale contributo per il suo mantenimento la somma di Euro 400,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le parti convengono che tale assegno verrà corrisposto alla sig.ra sino al termine del ciclo scolastico superiore della figlia minore Parte_2
ES e così sino al mese di giugno dell'anno 2033;
12. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere interamente l'assegno unico nella Parte_2 misura di legge;
13. DÀ ATTO che la vettura tg. DR823ZE Honda Jazz di proprietà di verrà Parte_1 trasferita alla sig.ra , senza il versamento di alcun corrispettivo;
la vettura Parte_2 tg. DL867ZNR Citroen C3 di proprietà di verrà trasferita al sig. Parte_2 Pt_1
senza il versamento di alcun corrispettivo;
[...]
14. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere regolato tutte le altre questioni di carattere economico patrimoniale;
15. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
16. DÀ ATTO che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 790/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1977 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Giovenco Giuseppe del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02/03/1975 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cellerino Camilla del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Valmacca (AL) il 09/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2006. Dall'unione sono nate le figlie e ES, rispettivamente in data 08/05/2009 e Per_1
25/07/2014, entrambe ancora minori. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 92 del 27/03/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 07/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Valmacca (AL) il 09/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2006, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 92 del 27/03/2025, e precisamente:
1. CONFERMA l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in Casale M.to Via Bremio n. 19 e censito al NCEU del comune di Casale M.to al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 36 ZC 1, cat. A/2, classe 4, vani 5, RC € 684,31, Via Giovanni Bremio piani 4-S1, e al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 60, ZC 1 Cat. C/6 classe6 RC € 65,85, Via Giovanni Bremio piano S1, di nuda proprietà della moglie e con usufrutto a favore del marito, alla sig.ra
, con tutti i mobili costituenti l'arredamento dell'alloggio; i coniugi hanno Parte_2 concordato che la moglie avrebbe provveduto ad intestarsi tutte le utenze relative all'immobile, da domiciliarsi su conto corrente intestato esclusivamente alla stessa e il sig.
si impegna a prestare la necessaria collaborazione;
Pt_1
2. CONFERMA l'affidamento congiunto delle figlie minori e ES ad entrambi Per_1
i genitori ed avranno stabile residenza presso la madre in Casale M.to Via Bremio n. 19;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di svago delle stesse e personali dei genitori, a fine settimana alterni, dal venerdì dalle ore 18,30 sino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
4. DISPONE che il padre possa inoltre tenere con sé le figlie il mercoledì dalle ore 18,30 sino alle ore 21,30 quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
5. DISPONE che i predetti giorni possano essere modificati secondo le esigenze contingenti, previo accordo;
6. DISPONE che durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di vacanze scolastiche, ciascun genitore abbia diritto a tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro;
7. DISPONE che per le vacanze di Natale le figlie trascorrano la metà dei giorni di vacanza comprendendo il giorno di Natale (e cioè dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e l'altra metà (e cioè dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro genitore e così alternativamente ogni anno;
8. DISPONE che anche in tal caso, i predetti giorni potranno essere modificati secondo le esigenze contingenti e l'accordo tra le parti;
9. DISPONE che il sig. corrisponda mensilmente alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di Euro 1.000,00 mensili (500,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10. DISPONE che il Sig. corrisponda altresì il 50% delle spese straordinarie Parte_1 delle figlie e ES secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa in vigore Per_1 presso il Tribunale di Vercelli;
pagina 3 di 4 11. DISPONE che il sig. corrisponda mensilmente alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 che al momento è priva di occupazione, quale contributo per il suo mantenimento la somma di Euro 400,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le parti convengono che tale assegno verrà corrisposto alla sig.ra sino al termine del ciclo scolastico superiore della figlia minore Parte_2
ES e così sino al mese di giugno dell'anno 2033;
12. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere interamente l'assegno unico nella Parte_2 misura di legge;
13. DÀ ATTO che la vettura tg. DR823ZE Honda Jazz di proprietà di verrà Parte_1 trasferita alla sig.ra , senza il versamento di alcun corrispettivo;
la vettura Parte_2 tg. DL867ZNR Citroen C3 di proprietà di verrà trasferita al sig. Parte_2 Pt_1
senza il versamento di alcun corrispettivo;
[...]
14. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere regolato tutte le altre questioni di carattere economico patrimoniale;
15. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
16. DÀ ATTO che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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