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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16558 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. SO UP deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 7056 dell'anno 2023 promossa da:
GIÀ C.F. e P.IVA ), con sede legale in Pomezia (RM), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
S.S. Pontina Km. 27.650, in persona del suo Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristina Baroni
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
con sede in Roma, Viale Europa, 55, in persona del Legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Simona Rampiconi
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente opposizione: a) Accertare il difetto di rappresentanza in capo al difensore costituitosi per la Società opposta a fronte della nullità della “procura alle liti” prodotta nel presente giudizio;
b) Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 – R.G. 70703/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare che ad oggi nulla è dovuto dalla per la causale di cui al Decreto Controparte_2 Controparte_1
Ingiuntivo opposto;
c) Rigettare la richiesta di condanna della 2022 S.r.l. in favore della
[...] al pagamento dell'importo di € 16.409,71 in quanto infondata in fatto e in diritto;
d) Controparte_1
Rigettare la richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto totalmente Parte_1 infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenza, il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adìto, per le ragioni sin qui esposte, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022, per le ragioni espresse in narrativa;
- in via principale ed in ogni caso, ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito portato dal Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022, rigettare le domande attoree siccome infondate ancorché inammissibili e, per l'effetto, confermare la validità di detto Decreto ingiuntivo n. 21773/2022, con la conseguenza, quindi, di confermare il debito a carico di parte opponente già in persona del Legale Rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t. (P.IVA e C.F. , con sede legale in Pomezia-RM-00071, Strada Statale Pontina Km P.IVA_1
27,650 PEC , le somme di cui a detto Decreto ingiuntivo n. 21773/2022, e cioè € Email_1
64.521,14 per sorte, € 406,50 per esborsi, € 1.630,00 per onorari oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e accessori di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto fino a saldo avvenuto, oltre le successive occorrende;
- in via subordinata ed in via riconvenzionale, ove Codesto Tribunale dovesse ritenere non esigibili e/o non dovute le fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71, come portate dal ridetto Decreto ingiuntivo n. 21773/2022, poiché recanti scadenze di pagamento successive alla data del 25/11/2022 di iscrizione del procedimento monitorio sopra epigrafato innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022, si chiede accertare e dichiarare l'esistenza del credito portato dalle medesime fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento parte attrice già Parte_3
in persona del Legale Rappresentante p.t. (P.IVA e C.F. , con sede legale Parte_2 P.IVA_1 in Pomezia-RM-00071, Strada Statale Pontina Km 27,650,PEC , a favore della Email_1 convenuta in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1 Controparte_3
(con sede in Roma, Viale Europa, 55, C.F. PEC della somma P.IVA_2 Email_2 complessiva di € 16.409,71 oltre interessi ed accessori di legge dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare la già Parte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi: 1) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO “in quanto depositato, emesso e notificato in concomitanza della pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa”.
2) NON UTILIZZABILITÀ DELLE FATTURE COME PROVA DEBITORIA
3) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MONITORIO PER CREDITO NON ESIGIBILE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL RICORSO. Sul punto parte opponente ha così testualmente eccepito: “Più precisamente, le fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022 e 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022 per un importo totale di € 16.409,71, indicano una scadenza in data successiva a quella di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia in data 25/11/2022”.
Con riferimento al primo motivo si ribadisce in questa sede quanto osservato all'esito dell'udienza di prima comparizione, allorché con ordinanza del 23.6.2023 si ebbe a considerare “che sia infondato il primo motivo di opposizione in rito (l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto è stato depositato, emesso e notificato in concomitanza della pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa) atteso che la pendenza della procedura di composizione negoziata non costituisce circostanza impeditiva della presente azione di accertamento e di condanna, mentre il divieto previsto dalla vigente disciplina della materia concorsuale (cfr. art. 54, co. 2 Codice della crisi-CCII ) è limitato alle azioni esecutive e cautelari”.
Relativamente al secondo motivo dell'opposizione con il quale si contesta nel merito la pretesa creditoria avversaria va osservato che, costituendosi in giudizio, la ha Controparte_1 dedotto e documentato che parte opponente ha già ammesso con propria dichiarazione la debenza del credito di cui oggi si chiede il pagamento, includendolo e citandolo nel proprio documento depositato nei due giudizi introdotti per la conferma delle misure protettive. (Trib. Roma, Sez. 14^ Fall.., R.G. 18393/2022 e Trib. Velletri, R.G. n. 1232/2023 V.G.). Trattasi dei documenti aventi chiaro e inequivocabile carattere confessorio, denominati “elenco creditori” in cui è precisamente indicato dalla stessa odierna parte opponente il credito della Servizi Più di € 64.521,18 (corrispondente a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto – v. All. 7 e 8 comparsa di costituzione pag. 1).
Sempre in argomento pare opportuno osservare che nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova scritta del credito. Difatti il ricorso introduttivo della fase del giudizio a cognizione sommaria è stato corredato da contratti scritti e da fatture.
Riguardo a detta documentazione va detto che non sono state sollevate contestazioni circa l'avvenuta emissione delle fatture rimaste non pagate e relative ai servizi resi dalla parte ricorrente/opposta, né è stato in alcun modo contestato che altre fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale intercorso e protrattosi anche per molti anni siano state comunque pagate da parte opponente senza che siano mai stati sollevate eccezioni di inadempimento circa i servizi resi.
Circa le fatture oggetto della pretesa creditoria sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo opposto va, inoltre, osservato che non risulta che parte opponente ne abbia chiesto lo storno, né le emissioni di corrispondenti note di credito.
L'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in essa indicate, specie nel caso in cui la fattura sia stata accettata dal debitore. La contestazione, invero, non richiede neppure formule sacramentali potendo avvenire, anche, per comportamento concludente. In questo ultimo senso occorre precisare che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza del credito ivi annotato.
Da ciò consegue che, proprio come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 8 febbraio 2024, n. 3581), l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'imprenditore può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito dal momento che essa, con richiamo alla fattura da cui ha tratto origine, costituisce atto ricognitivo del rapporto sfavorevole del dichiarante stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
Orbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”.
Sotto tale profilo va dato atto che la parte ricorrente/opposta, quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova del corretto ed esatto svolgimento dei servizi oggetto delle fatture azionate con i documenti prodotti (fatture, elenco debitori di provenienza della stessa parte opponente) e con le prove orali svolte.
Con riferimento alle prove testimoniali va evidenziato che parte opposta è stata ammessa a provare le seguenti circostanze di fatto:
1) “Vero è che la ha affidato alla per numerosi Controparte_5 Controparte_1 anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, il servizio di pulizia e il servizio di trattamento delle acque reflue dei propri locali e immobili inclusi quelli sito in Pomezia (RM), S.S. Pontina Km 27,650, e sito in Roma, Via Giovanni E. Bariè, 36, sito in Pomezia (RM), Via delle Tre Cannelle, nonché la ha affidato Parte_1 alla per numerosi anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, il servizio di Controparte_1 etichettatura dei bicchieri presso il magazzino sito in Pomezia (RM), Via Sassuolo snc, di cui ai contratti che si rammostrano insieme ai relativi ordini e fatture, allegati 9-12-14-15-16-17 alla comparsa di costituzione e risposta”;
2) “Vero è che i predetti servizi di cui al capitolo precedente e relativi al servizio di pulizia, al sevizio di trattamento delle acque reflue, al servizio di etichettatura dei bicchieri,venivano espletati in questi anni dalla a favore della 2022 ”; CP_1 Controparte_1 Controparte_5
1) “Vero è che lei ha lavorato per numerosi anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, per conto della
[...]
espletando attività lavorativa relativa al servizio di pulizia ed al servizio di trattamento Controparte_1 delle acque reflue dei locali e immobili della siti in Pomezia (RM), S.S. Controparte_5
Pontina Km 27,650, e sito in Roma, Via Giovanni E. Bariè, 36, e sito in Pomezia (RM), Via delle Tre Cannelle, nonchépresso il magazzino sito in Pomezia (RM), Via Sassuolo snc, per il servizio di etichettatura dei bicchieri”; 2) “Vero è che i predetti servizi di cui al capitolo precedente e relativi al servizio di pulizia,al sevizio di trattamento delle acque reflue, al servizio di etichettatura dei bicchieri,venivano espletati in questi anni dalla a favore della 2022 ”. CP_1 Controparte_1 Controparte_5
Sulle predette circostanze hanno reso dichiarazioni sostanzialmente confermative le testi Tes_1
e , a conoscenza diretta dei fatti sui quali sono state entrambe
[...] Testimone_2 interrogate per essere la prima “impiegata e socia lavoratrice della SERVIZI PIU' soc. Coop. a rl “, la seconda Impiegata presso SERVIZI PIU con mansioni di addetta alla amministrazione e ai conti correnti.
Orbene alla luce dei soprarichiamati documenti e delle dichiarazioni rese dalle due testi indotte da parte opposta, possono ritenersi ammesse con valore confessorio le circostanze in fatto articolate per la prova per interpello, prova alla quale si è sottratto senza giustificato motivo il legale rappresentante della società opponente.
In altri termini si ritengono ammesse ex art. 232 c.p.c. le seguenti circostanze: 1) “Vero è che la
[...] ha affidato alla per numerosi anni, inclusi gli anni Controparte_5 Controparte_1
2021 e 2022, il servizio di pulizia e il sevizio di trattamento delle acque reflue dei propri locali e immobili inclusi quelli sito in Pomezia (RM), S.S. Pontina Km 27,650, e sito in Roma, Via Giovanni E. Bariè, 36, sito in Pomezia (RM), Via delle Tre Cannelle, nonché la ha affidato alla Parte_1 [...] per numerosi anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, il servizio di etichettatura dei Controparte_1 bicchieri presso il magazzino sito in Pomezia (RM), Via Sassuolo snc, di cui ai contratti che si rammostrano insieme ai relativi ordini e fatture, allegati 9-12-14-15-16-17 alla comparsa di costituzione e risposta”;
2) “Vero è che i predetti servizi di cui al capitolo precedente e relativi al servizio di pulizia, al servizio di trattamento delle acque reflue, al servizio di etichettatura dei bicchieri, venivano espletati in questi anni dalla a favore della ”. Controparte_1 Controparte_5
Parte opposta ha chiesto in via subordinata e in via riconvenzionale di essere pagata anche per i servizi resi e fatturati con le fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento parte attrice già in persona del Legale Rappresentante p.t. (P.IVA e C.F. , Parte_3 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Pomezia-RM-00071, Strada Statale Pontina Km 27,650,PEC , Email_1
a favore della convenuta in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1
(con sede in Roma, Viale Europa, 55, C.F. , PEC Controparte_3 P.IVA_2 Email_2 della somma complessiva di € 16.409,71 oltre interessi ed accessori di legge dalle singole scadenze sino al soddisfo.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta è senz'altro ammissibile trovando nella specie applicazione il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione – terza sezione civile ordinanza n. 32933 del 27/11/2023) secondo cui : “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle «personae» e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità”. La domanda riconvenzionale avanzata dalla trova la sua causa petendi Controparte_1 nei medesimi rapporti contrattuali sottesi alla domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e si fonda sulle medesime prove sopra esaminate che hanno evidenziato la fondatezza del credito azionato con il rito sommario e che risulta portato anche dalle fatture - n. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022; per un importo totale di € 16.409,71, comunque già ricompreso nella somma ingiunta con il decreto ingiuntivo.
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta. Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, in quanto ammissibile e fondata. Dal che va accertata e dichiarata l'esistenza in capo alla odierna parte opposta del credito portato dalle fatture di cui sopra.
Parte opposta ha chiesto di essere risarcita del danno da lite temeraria.
Insegna la Suprema Corte che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020).
Appaiono sintomatiche della condotta che abbia abusato dello strumento processuale e che abbia provocato una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. le seguenti scelte processuali adottate da parte opponente: l'aver indicato quale data di udienza il giorno 12.6.2023 mentre la data di notifica dell'opposizione è il 27/1/2023 e quindi con un intervallo di giorni 136, ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge;
l'aver proposto l'opposizione sfornita di prova scritta;
l'aver formulato motivi di opposizione del tutto generici e non circostanziati;
il non aver articolato alcuna prova diretta;
l'aver proposto istanza di prova contraria in forma inammissibile (per omessa articolazione in capitoli specifici e per omessa indicazione dei testi da escutere -cfr. ordinanza 24.4.2024).
Tutto ciò merita adeguata sanzione. Per la quantificazione del danno occorre ricorrere all'equità.
L'ammontare della somma a tale titolo dovuta deve essere rapportato: al valore della controversia ( Euro 64.521,14); alla durata del processo (decreto ingiuntivo notificato il 19/12/2022 ); alle prevedibili conseguenze della condotta censurata e a quanto possa avere inciso sulla parte vittoriosa in special modo per l'ingiustificato disagio psicologico derivato dall'incertezza dell'esito della lite e dal protrarsi dell'attesa della sua definizione.
Tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione di cui sopra reputa questo tribunale equo liquidare a favore di parte opponente e a carico della società opposta una somma pari a quella dei compensi liquidati d'ufficio pari a Euro 9850,00 .
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi per totali Euro 9850,00 (di cui per studio Euro 2552,00; Euro 1628,00 per fase introduttiva;
Euro 5670,00 per fase istruttoria/trattazione) previsti per lo scaglione di valore della controversia (da euro 52.001 a Euro 260.000) e con esclusione della fase decisionale in quanto non svolta da parte opposta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, accerta e dichiara l'esistenza del credito portato dalle fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del
29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del
30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71;
condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. GIÀ a pagare a parte Parte_1 Parte_2 opposta la somma di Euro 9850,00;
condanna GIÀ a pagare le spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2
d'ufficio in complessivi Euro 9850,00 per compensi ( di cui per studio Euro 2552,00; Euro 1628,00 per fase introduttiva;
Euro 5670,00 per fase istruttoria/trattazione) previsti per lo scaglione di valore della controversia (da euro 52.001 a Euro 260.000), oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Spese di lite da distrarsi in favore dell'Avvocato Simona Rampiconi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 21.11.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
SO UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. SO UP deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 7056 dell'anno 2023 promossa da:
GIÀ C.F. e P.IVA ), con sede legale in Pomezia (RM), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
S.S. Pontina Km. 27.650, in persona del suo Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristina Baroni
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
con sede in Roma, Viale Europa, 55, in persona del Legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Simona Rampiconi
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente opposizione: a) Accertare il difetto di rappresentanza in capo al difensore costituitosi per la Società opposta a fronte della nullità della “procura alle liti” prodotta nel presente giudizio;
b) Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 – R.G. 70703/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare che ad oggi nulla è dovuto dalla per la causale di cui al Decreto Controparte_2 Controparte_1
Ingiuntivo opposto;
c) Rigettare la richiesta di condanna della 2022 S.r.l. in favore della
[...] al pagamento dell'importo di € 16.409,71 in quanto infondata in fatto e in diritto;
d) Controparte_1
Rigettare la richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto totalmente Parte_1 infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenza, il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adìto, per le ragioni sin qui esposte, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022, per le ragioni espresse in narrativa;
- in via principale ed in ogni caso, ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito portato dal Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022, rigettare le domande attoree siccome infondate ancorché inammissibili e, per l'effetto, confermare la validità di detto Decreto ingiuntivo n. 21773/2022, con la conseguenza, quindi, di confermare il debito a carico di parte opponente già in persona del Legale Rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t. (P.IVA e C.F. , con sede legale in Pomezia-RM-00071, Strada Statale Pontina Km P.IVA_1
27,650 PEC , le somme di cui a detto Decreto ingiuntivo n. 21773/2022, e cioè € Email_1
64.521,14 per sorte, € 406,50 per esborsi, € 1.630,00 per onorari oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e accessori di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto fino a saldo avvenuto, oltre le successive occorrende;
- in via subordinata ed in via riconvenzionale, ove Codesto Tribunale dovesse ritenere non esigibili e/o non dovute le fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71, come portate dal ridetto Decreto ingiuntivo n. 21773/2022, poiché recanti scadenze di pagamento successive alla data del 25/11/2022 di iscrizione del procedimento monitorio sopra epigrafato innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022, si chiede accertare e dichiarare l'esistenza del credito portato dalle medesime fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento parte attrice già Parte_3
in persona del Legale Rappresentante p.t. (P.IVA e C.F. , con sede legale Parte_2 P.IVA_1 in Pomezia-RM-00071, Strada Statale Pontina Km 27,650,PEC , a favore della Email_1 convenuta in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1 Controparte_3
(con sede in Roma, Viale Europa, 55, C.F. PEC della somma P.IVA_2 Email_2 complessiva di € 16.409,71 oltre interessi ed accessori di legge dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare la già Parte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi: 1) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO “in quanto depositato, emesso e notificato in concomitanza della pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa”.
2) NON UTILIZZABILITÀ DELLE FATTURE COME PROVA DEBITORIA
3) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MONITORIO PER CREDITO NON ESIGIBILE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL RICORSO. Sul punto parte opponente ha così testualmente eccepito: “Più precisamente, le fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022 e 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022 per un importo totale di € 16.409,71, indicano una scadenza in data successiva a quella di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia in data 25/11/2022”.
Con riferimento al primo motivo si ribadisce in questa sede quanto osservato all'esito dell'udienza di prima comparizione, allorché con ordinanza del 23.6.2023 si ebbe a considerare “che sia infondato il primo motivo di opposizione in rito (l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto è stato depositato, emesso e notificato in concomitanza della pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa) atteso che la pendenza della procedura di composizione negoziata non costituisce circostanza impeditiva della presente azione di accertamento e di condanna, mentre il divieto previsto dalla vigente disciplina della materia concorsuale (cfr. art. 54, co. 2 Codice della crisi-CCII ) è limitato alle azioni esecutive e cautelari”.
Relativamente al secondo motivo dell'opposizione con il quale si contesta nel merito la pretesa creditoria avversaria va osservato che, costituendosi in giudizio, la ha Controparte_1 dedotto e documentato che parte opponente ha già ammesso con propria dichiarazione la debenza del credito di cui oggi si chiede il pagamento, includendolo e citandolo nel proprio documento depositato nei due giudizi introdotti per la conferma delle misure protettive. (Trib. Roma, Sez. 14^ Fall.., R.G. 18393/2022 e Trib. Velletri, R.G. n. 1232/2023 V.G.). Trattasi dei documenti aventi chiaro e inequivocabile carattere confessorio, denominati “elenco creditori” in cui è precisamente indicato dalla stessa odierna parte opponente il credito della Servizi Più di € 64.521,18 (corrispondente a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto – v. All. 7 e 8 comparsa di costituzione pag. 1).
Sempre in argomento pare opportuno osservare che nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova scritta del credito. Difatti il ricorso introduttivo della fase del giudizio a cognizione sommaria è stato corredato da contratti scritti e da fatture.
Riguardo a detta documentazione va detto che non sono state sollevate contestazioni circa l'avvenuta emissione delle fatture rimaste non pagate e relative ai servizi resi dalla parte ricorrente/opposta, né è stato in alcun modo contestato che altre fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale intercorso e protrattosi anche per molti anni siano state comunque pagate da parte opponente senza che siano mai stati sollevate eccezioni di inadempimento circa i servizi resi.
Circa le fatture oggetto della pretesa creditoria sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo opposto va, inoltre, osservato che non risulta che parte opponente ne abbia chiesto lo storno, né le emissioni di corrispondenti note di credito.
L'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in essa indicate, specie nel caso in cui la fattura sia stata accettata dal debitore. La contestazione, invero, non richiede neppure formule sacramentali potendo avvenire, anche, per comportamento concludente. In questo ultimo senso occorre precisare che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza del credito ivi annotato.
Da ciò consegue che, proprio come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 8 febbraio 2024, n. 3581), l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'imprenditore può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito dal momento che essa, con richiamo alla fattura da cui ha tratto origine, costituisce atto ricognitivo del rapporto sfavorevole del dichiarante stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
Orbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”.
Sotto tale profilo va dato atto che la parte ricorrente/opposta, quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova del corretto ed esatto svolgimento dei servizi oggetto delle fatture azionate con i documenti prodotti (fatture, elenco debitori di provenienza della stessa parte opponente) e con le prove orali svolte.
Con riferimento alle prove testimoniali va evidenziato che parte opposta è stata ammessa a provare le seguenti circostanze di fatto:
1) “Vero è che la ha affidato alla per numerosi Controparte_5 Controparte_1 anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, il servizio di pulizia e il servizio di trattamento delle acque reflue dei propri locali e immobili inclusi quelli sito in Pomezia (RM), S.S. Pontina Km 27,650, e sito in Roma, Via Giovanni E. Bariè, 36, sito in Pomezia (RM), Via delle Tre Cannelle, nonché la ha affidato Parte_1 alla per numerosi anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, il servizio di Controparte_1 etichettatura dei bicchieri presso il magazzino sito in Pomezia (RM), Via Sassuolo snc, di cui ai contratti che si rammostrano insieme ai relativi ordini e fatture, allegati 9-12-14-15-16-17 alla comparsa di costituzione e risposta”;
2) “Vero è che i predetti servizi di cui al capitolo precedente e relativi al servizio di pulizia, al sevizio di trattamento delle acque reflue, al servizio di etichettatura dei bicchieri,venivano espletati in questi anni dalla a favore della 2022 ”; CP_1 Controparte_1 Controparte_5
1) “Vero è che lei ha lavorato per numerosi anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, per conto della
[...]
espletando attività lavorativa relativa al servizio di pulizia ed al servizio di trattamento Controparte_1 delle acque reflue dei locali e immobili della siti in Pomezia (RM), S.S. Controparte_5
Pontina Km 27,650, e sito in Roma, Via Giovanni E. Bariè, 36, e sito in Pomezia (RM), Via delle Tre Cannelle, nonchépresso il magazzino sito in Pomezia (RM), Via Sassuolo snc, per il servizio di etichettatura dei bicchieri”; 2) “Vero è che i predetti servizi di cui al capitolo precedente e relativi al servizio di pulizia,al sevizio di trattamento delle acque reflue, al servizio di etichettatura dei bicchieri,venivano espletati in questi anni dalla a favore della 2022 ”. CP_1 Controparte_1 Controparte_5
Sulle predette circostanze hanno reso dichiarazioni sostanzialmente confermative le testi Tes_1
e , a conoscenza diretta dei fatti sui quali sono state entrambe
[...] Testimone_2 interrogate per essere la prima “impiegata e socia lavoratrice della SERVIZI PIU' soc. Coop. a rl “, la seconda Impiegata presso SERVIZI PIU con mansioni di addetta alla amministrazione e ai conti correnti.
Orbene alla luce dei soprarichiamati documenti e delle dichiarazioni rese dalle due testi indotte da parte opposta, possono ritenersi ammesse con valore confessorio le circostanze in fatto articolate per la prova per interpello, prova alla quale si è sottratto senza giustificato motivo il legale rappresentante della società opponente.
In altri termini si ritengono ammesse ex art. 232 c.p.c. le seguenti circostanze: 1) “Vero è che la
[...] ha affidato alla per numerosi anni, inclusi gli anni Controparte_5 Controparte_1
2021 e 2022, il servizio di pulizia e il sevizio di trattamento delle acque reflue dei propri locali e immobili inclusi quelli sito in Pomezia (RM), S.S. Pontina Km 27,650, e sito in Roma, Via Giovanni E. Bariè, 36, sito in Pomezia (RM), Via delle Tre Cannelle, nonché la ha affidato alla Parte_1 [...] per numerosi anni, inclusi gli anni 2021 e 2022, il servizio di etichettatura dei Controparte_1 bicchieri presso il magazzino sito in Pomezia (RM), Via Sassuolo snc, di cui ai contratti che si rammostrano insieme ai relativi ordini e fatture, allegati 9-12-14-15-16-17 alla comparsa di costituzione e risposta”;
2) “Vero è che i predetti servizi di cui al capitolo precedente e relativi al servizio di pulizia, al servizio di trattamento delle acque reflue, al servizio di etichettatura dei bicchieri, venivano espletati in questi anni dalla a favore della ”. Controparte_1 Controparte_5
Parte opposta ha chiesto in via subordinata e in via riconvenzionale di essere pagata anche per i servizi resi e fatturati con le fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento parte attrice già in persona del Legale Rappresentante p.t. (P.IVA e C.F. , Parte_3 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Pomezia-RM-00071, Strada Statale Pontina Km 27,650,PEC , Email_1
a favore della convenuta in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1
(con sede in Roma, Viale Europa, 55, C.F. , PEC Controparte_3 P.IVA_2 Email_2 della somma complessiva di € 16.409,71 oltre interessi ed accessori di legge dalle singole scadenze sino al soddisfo.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta è senz'altro ammissibile trovando nella specie applicazione il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione – terza sezione civile ordinanza n. 32933 del 27/11/2023) secondo cui : “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle «personae» e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità”. La domanda riconvenzionale avanzata dalla trova la sua causa petendi Controparte_1 nei medesimi rapporti contrattuali sottesi alla domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e si fonda sulle medesime prove sopra esaminate che hanno evidenziato la fondatezza del credito azionato con il rito sommario e che risulta portato anche dalle fatture - n. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 883 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 910 del 30/09/2022 con scadenza 30/11/2022; - n. 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022; per un importo totale di € 16.409,71, comunque già ricompreso nella somma ingiunta con il decreto ingiuntivo.
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta. Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, in quanto ammissibile e fondata. Dal che va accertata e dichiarata l'esistenza in capo alla odierna parte opposta del credito portato dalle fatture di cui sopra.
Parte opposta ha chiesto di essere risarcita del danno da lite temeraria.
Insegna la Suprema Corte che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020).
Appaiono sintomatiche della condotta che abbia abusato dello strumento processuale e che abbia provocato una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. le seguenti scelte processuali adottate da parte opponente: l'aver indicato quale data di udienza il giorno 12.6.2023 mentre la data di notifica dell'opposizione è il 27/1/2023 e quindi con un intervallo di giorni 136, ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge;
l'aver proposto l'opposizione sfornita di prova scritta;
l'aver formulato motivi di opposizione del tutto generici e non circostanziati;
il non aver articolato alcuna prova diretta;
l'aver proposto istanza di prova contraria in forma inammissibile (per omessa articolazione in capitoli specifici e per omessa indicazione dei testi da escutere -cfr. ordinanza 24.4.2024).
Tutto ciò merita adeguata sanzione. Per la quantificazione del danno occorre ricorrere all'equità.
L'ammontare della somma a tale titolo dovuta deve essere rapportato: al valore della controversia ( Euro 64.521,14); alla durata del processo (decreto ingiuntivo notificato il 19/12/2022 ); alle prevedibili conseguenze della condotta censurata e a quanto possa avere inciso sulla parte vittoriosa in special modo per l'ingiustificato disagio psicologico derivato dall'incertezza dell'esito della lite e dal protrarsi dell'attesa della sua definizione.
Tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione di cui sopra reputa questo tribunale equo liquidare a favore di parte opponente e a carico della società opposta una somma pari a quella dei compensi liquidati d'ufficio pari a Euro 9850,00 .
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi per totali Euro 9850,00 (di cui per studio Euro 2552,00; Euro 1628,00 per fase introduttiva;
Euro 5670,00 per fase istruttoria/trattazione) previsti per lo scaglione di valore della controversia (da euro 52.001 a Euro 260.000) e con esclusione della fase decisionale in quanto non svolta da parte opposta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 21773/2022 del 16/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 70730/2022 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, accerta e dichiara l'esistenza del credito portato dalle fatture nn. 839 del 05/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 883 del
29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 882 del 29/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 910 del
30/09/2022 con scadenza 30/11/2022, 938 del 06/10/2022 con scadenza 31/12/2022, per un importo totale di € 16.409,71;
condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. GIÀ a pagare a parte Parte_1 Parte_2 opposta la somma di Euro 9850,00;
condanna GIÀ a pagare le spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2
d'ufficio in complessivi Euro 9850,00 per compensi ( di cui per studio Euro 2552,00; Euro 1628,00 per fase introduttiva;
Euro 5670,00 per fase istruttoria/trattazione) previsti per lo scaglione di valore della controversia (da euro 52.001 a Euro 260.000), oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Spese di lite da distrarsi in favore dell'Avvocato Simona Rampiconi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 21.11.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
SO UP