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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12058/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO parte ricorrente contro
Controparte_1
parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.07.2024, il PM chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'interdizione pronunciata con sentenza n. 4197/2005 dal Tribunale di Torino nei confronti di ai fini del successivo avvio della procedura per la nomina di un Controparte_1 amministratore di sostegno a favore della medesima.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati alla parte resistente che non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
In data 18.10.24 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della resistente alla presenza del Tutore e del personale del CSM.
Concluso l'esame, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, il PM precisava le proprie conclusioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di revoca dell'interdizione è fondata per i motivi che seguono. Cont
Dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra seguita da tempo dal di CP_1 Torino per “disturbo borderline di personalità e disturbo comportamentale alimentare, tipo anoressia nervosa”, è ospite della Comunità Psichiatrica L'Arca con discreti risultati (cfr. doc. in atti).
Sulla base della relazione del DSM del 29.5.24, ella “collabora con il trattamento e le attività riabilitative proposte, con discreti progressi. […] Durante i colloqui avvenuti al CSM, la paziente ha manifestato attivo interesse nel processo di riabilitazione e di terapia in corso, si mostrava sempre orientata e lucida, adeguata nel colloquio e congrua, mostrava adesione alle cure proposte e pareva comprendere le esigenze di cura. Non apparirebbe, tuttavia, ancora in grado di gestire in modo adeguato ed autonomo le sue risorse economiche”. Alla luce di tale quadro, il DSM ha concluso, evidenziando che “in base ai dati clinici rilevati ed all'anamnesi raccolta, appare comunque necessaria una misura di tutela, ma che può essere anche minore rispetto a quella attuale dell'interdizione, come l'amministrazione di sostegno. Nei diversi confronti su questo tema che ci sono stati con l'interessata, si è appreso che ella ritiene eccessivamente ingombrate la misura di tutela, sebbene si renda conto che una misura più leggera continui ad esserle necessaria” (v. rel. in atti).
Parimenti, la relazione della Comunità, ove la convenuta è ospite, ha evidenziato come “le buone capacità riflessive e la consapevolezza di malattia hanno permesso di aderire al progetto riabilitativo nell'arco di alcuni mesi con conseguente miglioramento del quadro psicopatologico”. È stato, quindi, rilevato come “una buona compliance e la disponibilità ad affidarsi ai curanti sembrano dei presupposti positivi rispetto alla sua richiesta di essere riconosciuta come persona adulta e capace.
[…] sarebbe utile un supporto nelle scelte più significative del suo percorso di cura pur rispettando il suo desiderio di autodeterminazione, vista la fragilità ancora espressa dalla paziente” (v. rel. del
28.3.24).
Le predette risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale, durante il quale la resistente è apparsa orientata spazio-temporalmente ed in grado di fornire risposte sufficientemente congrue e pertinenti alle domande che le sono state rivolte. (v. verbale d'udienza del 18.10.2024).
La resistente, per il quadro clinico dianzi delineato, è certamente persona bisognosa di assistenza e protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere che, alla luce dello stabile miglioramento delle condizioni psichiche, la tutela degli interessi della medesima possa essere più adeguatamente assicurata dalla misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice
Tutelare potrà dare sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali e patrimoniali della resistente, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la capacità di agire ed autonomia di cui gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà, difatti, specificare gli atti che la beneficiaria potrà compiere autonomamente, quelli che potrà compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che potranno, se del caso, essere compiuti dall'amministratore di sostegno in rappresentanza esclusiva dell'interessata.
pagina 2 di 3 Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'interdizione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc. per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Quanto alle spese di lite, esse sono poste a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02, attesa la natura della causa e l'assenza di opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
REVOCA l'interdizione pronunciata nei confronti di , nata a Controparte_1
Torino il 16.05.1976, con sentenza n. 4197/2005 emessa dal Tribunale di Torino il 16.05.2005;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc;
Spese di lite a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 17.1.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12058/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO parte ricorrente contro
Controparte_1
parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.07.2024, il PM chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'interdizione pronunciata con sentenza n. 4197/2005 dal Tribunale di Torino nei confronti di ai fini del successivo avvio della procedura per la nomina di un Controparte_1 amministratore di sostegno a favore della medesima.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati alla parte resistente che non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
In data 18.10.24 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della resistente alla presenza del Tutore e del personale del CSM.
Concluso l'esame, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, il PM precisava le proprie conclusioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di revoca dell'interdizione è fondata per i motivi che seguono. Cont
Dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra seguita da tempo dal di CP_1 Torino per “disturbo borderline di personalità e disturbo comportamentale alimentare, tipo anoressia nervosa”, è ospite della Comunità Psichiatrica L'Arca con discreti risultati (cfr. doc. in atti).
Sulla base della relazione del DSM del 29.5.24, ella “collabora con il trattamento e le attività riabilitative proposte, con discreti progressi. […] Durante i colloqui avvenuti al CSM, la paziente ha manifestato attivo interesse nel processo di riabilitazione e di terapia in corso, si mostrava sempre orientata e lucida, adeguata nel colloquio e congrua, mostrava adesione alle cure proposte e pareva comprendere le esigenze di cura. Non apparirebbe, tuttavia, ancora in grado di gestire in modo adeguato ed autonomo le sue risorse economiche”. Alla luce di tale quadro, il DSM ha concluso, evidenziando che “in base ai dati clinici rilevati ed all'anamnesi raccolta, appare comunque necessaria una misura di tutela, ma che può essere anche minore rispetto a quella attuale dell'interdizione, come l'amministrazione di sostegno. Nei diversi confronti su questo tema che ci sono stati con l'interessata, si è appreso che ella ritiene eccessivamente ingombrate la misura di tutela, sebbene si renda conto che una misura più leggera continui ad esserle necessaria” (v. rel. in atti).
Parimenti, la relazione della Comunità, ove la convenuta è ospite, ha evidenziato come “le buone capacità riflessive e la consapevolezza di malattia hanno permesso di aderire al progetto riabilitativo nell'arco di alcuni mesi con conseguente miglioramento del quadro psicopatologico”. È stato, quindi, rilevato come “una buona compliance e la disponibilità ad affidarsi ai curanti sembrano dei presupposti positivi rispetto alla sua richiesta di essere riconosciuta come persona adulta e capace.
[…] sarebbe utile un supporto nelle scelte più significative del suo percorso di cura pur rispettando il suo desiderio di autodeterminazione, vista la fragilità ancora espressa dalla paziente” (v. rel. del
28.3.24).
Le predette risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale, durante il quale la resistente è apparsa orientata spazio-temporalmente ed in grado di fornire risposte sufficientemente congrue e pertinenti alle domande che le sono state rivolte. (v. verbale d'udienza del 18.10.2024).
La resistente, per il quadro clinico dianzi delineato, è certamente persona bisognosa di assistenza e protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere che, alla luce dello stabile miglioramento delle condizioni psichiche, la tutela degli interessi della medesima possa essere più adeguatamente assicurata dalla misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice
Tutelare potrà dare sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali e patrimoniali della resistente, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la capacità di agire ed autonomia di cui gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà, difatti, specificare gli atti che la beneficiaria potrà compiere autonomamente, quelli che potrà compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che potranno, se del caso, essere compiuti dall'amministratore di sostegno in rappresentanza esclusiva dell'interessata.
pagina 2 di 3 Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'interdizione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc. per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Quanto alle spese di lite, esse sono poste a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02, attesa la natura della causa e l'assenza di opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
REVOCA l'interdizione pronunciata nei confronti di , nata a Controparte_1
Torino il 16.05.1976, con sentenza n. 4197/2005 emessa dal Tribunale di Torino il 16.05.2005;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc;
Spese di lite a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 17.1.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
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