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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 93/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 93/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 68/2023 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 27.01.2023 a conclusione del giudizio n.
1305/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di merci”, vertente tra
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di appello, dall' avv.to Patrizia Pastore.
CP_1
e
La c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Almarinda Scasserra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Monsignor Bologna n. 18.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
21.05.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: “Con atto
di citazione ritualmente notificato in data 7.09.2020, si Parte_1
opponeva al D.I. n. 253/2020 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.06.2020, con
cui le era stato ingiunto di pagare in favore di Parte_2
la complessiva somma di € 90.246,48, oltre interessi legali, vantata a saldo
[...]
delle fatture n. 78/2011, 115/2011, 146/2011, 190/2011 e 230/2011, emesse per la fornitura
di ferro.
Nel proporre opposizione, eccepiva l'inammissibilità, Parte_1
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto,
sostenendo che la non aveva prodotto, in sede monitoria, alcun documento idoneo CP_2
a comprovare i fatti costitutivi del diritto di credito invocato.
In particolare, evidenziava che la sole fatture prodotte da parte opposta, pur essendo idonee
ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avevano un valore probatorio esclusivamente
nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo documenti
formati unilateralmente, non erano sufficienti a provare l'esistenza del credito.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto,
di revocare il D.I. n. 253/2020. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione, rilevando che, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, aveva
prodotto in atti un contratto di cessione in cui la Parte_1
esplicitamente riconosceva il proprio debito nei confronti della . CP_2
Specificava, infatti, che con il suddetto contratto parte opponente, nel riconoscere il proprio
debito nei confronti di per complessivi euro 90.246,48, relativo alle fatture in CP_2
questione, aveva ceduto ad un presunto credito da essa stessa vantato nei confronti del CP_2
. Parte_3
Riferiva, altresì, che tale cessione non era andata a buon fine, in quanto il Comune di
[...]
, con nota del 2.11.2019, non acconsentiva alla cessione evidenziando di non essere Parte_3
debitore della . Parte_1
Ciò posto, sosteneva che il citato documento era sufficiente a dimostrare la sussistenza del
credito vantato, visto l'espresso riconoscimento da parte dell'opponente di essere debitore
della somma ingiunta.
Chiedeva, pertanto, di confermare il D.I. n. 253/2020.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 253/2020 con ordinanza del
10.02.2021, la causa è stata istruita con la documentazione depositata dalle parti”.
Con la sentenza n. 68/2023, l'adito Tribunale di Campobasso rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali.
A motivazione della decisione assunta il giudice di prime cure evidenziava che aveva CP_2
assolto all'onere probatorio in merito all'esistenza del credito vantato, avendo depositato non solo le fatture ad esso relative, ma anche un atto pubblico (la cessione di credito) con il quale parte debitrice aveva esplicitamente e dettagliatamente riconosciuto il proprio debito relativo alle fatture azionate. Con citazione notificata il 27.02.2023, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza eccependone, in primo luogo, la nullità per violazione del principio del contraddittorio, non avendo il giudice a quo concesso i termini ex art. 190 c.p.c. da essa richiesti;
parte appellante, inoltre, ha contestato nel merito la decisione di prime cure,
sostenendo l'erroneità della stessa nella parte in cui aveva riconosciuto come assolto da l'onere probatorio sulla prova del credito. CP_2
Con comparsa del 19.04.2023, si è costituita l'appellata Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
gravata e/o comunque del decreto ingiuntivo n. 253/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, come già esposto in “FATTO”, ha eccepito, nel primo motivo di appello, la nullità
della sentenza gravata, avendo il giudice di prime cure emesso la decisione senza preventivamente concedere i termini ex art. 190 c.p.c. e senza attenderne la scadenza.
L'eccezione è priva di pregio, e così il primo mezzo, alla luce della corretta e condivisibile impostazione difensiva di parte appellata.
Di vero, risulta che i termini ex art. 190 c.p.c. – cui ha rinunciato – sono stati richiesti dalla CP_2
società oltre la scadenza fissata dal Tribunale. Parte_1
Il G.I., infatti, con provvedimento del 17.11.2022, nel fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 26.01.2023, e nello specificare che la stessa si sarebbe celebrata in forma scritta, concedeva alle parti termine per note scritte di udienza fino a cinque giorni prima della data della stessa;
il termine ultimo per dette note di udienza veniva pertanto fissato per il giorno
21.01.2023.
Ebbene, mentre depositava le proprie in data 17.01.2023 (ivi specificando di rinunciare ai CP_2
termini di cui all'art. 190 c.p.c.), la società opponente provvedeva al deposito delle note solo in data
24.01.2023, oltre il termine stabilito dal giudicante e a ridosso dell'udienza. Correttamente pertanto il Tribunale non ha considerato le note di udienza tardivamente depositate dall'odierna appellante, ed ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui, ripetesi, (unica parte che aveva depositato le note di udienza tempestivamente) CP_2
aveva espressamente rinunciato.
E' evidente, dunque che alcuna violazione del principio del contraddittorio né, conseguentemente,
alcun profilo di illegittimità o nullità sono rinvenibili nella sentenza appellata, atteso che la mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. è da ascriversi solamente al suddescritto comportamento processuale dell'opponente.
Ad ogni buon conto, qualora, in tesi, si intendesse sostenere che, nonostante il deposito tardivo delle note di udienza, il Tribunale avrebbe dovuto concedere i termini per le memorie conclusive, nel caso che occupa l' omessa concessione di detti termini non configura violazione del principio del contradditorio, nè ipotesi di nullità della sentenza di prime cure.
E non vale a supportare l'eccezione di parte appellante il richiamo alla sentenza n. 36596/2021 della
Corte di Cassazione a SS.UU. che, di contro, conferma che nel caso che occupa l'eccezione di nullità,
come proposta, non può trovare accoglimento, essendo le argomentazioni di merito dedotte dall'impugnante destituite di fondamento, come in prosieguo si illustrerà più dettagliatamente.
Se è vero, infatti, che la suddetta decisione della S.C. stabilisce che è affetta da nullità la sentenza emessa senza che siano stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. (regolarmente richiesti), e/o qualora la sentenza sia stata emessa prima della loro scadenza, è altresì vero che la Cassazione opera una netta distinzione tra il caso in cui l'eccezione faccia riferimento ad una sentenza di primo o di secondo grado.
In particolare, la richiamata pronuncia di legittimità evidenzia che qualora il preteso vizio di nullità
della sentenza, per omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si palesi con riferimento ad una sentenza di secondo grado (es. sentenza emessa da Corte di Appello), allora il giudice dell'impugnazione può dichiarare sussistente il vizio e rimettere la causa al primo giudice per la decisione. Di contro, qualora il vizio di nullità della sentenza per la ragione sopra detta attenga ad una sentenza emessa dal giudice di primo grado, il giudice di appello non può ritenere il vizio e rimettere la decisione al primo giudice, ma deve invece valutare la fondatezza nel merito dell'impugnazione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, già nel 2020, sulla questione, ha affermato che: ”E' ben
vero che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte viola il principio
del contraddittorio, determinando la nullità della sentenza emessa, il giudice che decida la causa
prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 c.p.c., impedendo, in tal modo, al
difensore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa (…) Tuttavia, il
rilievo in appello della nullità, per tal motivo, della sentenza di primo grado, non avrebbe potuto
condurre ad una rimessione della causa al primo giudice, trattandosi di ipotesi non compresa nel
tassativo elenco di quelle che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., tale conseguenza determinano, dovendo,
comunque, il giudice d'appello procedere all'esame nel merito della controversia, nei limiti delle
doglianze svolte“ (Corte di Cassazione. Sez. VI – 3, ord. n. 4125 del 18.02.2020).
Allo stesso modo , e coerentemente con la pronuncia sorta menzionata, la sentenza n. 36596/2021
della S.C. a SS.UU. – richiamata da parte appellante – stabilisce che: “Nell'ipotesi in cui la sentenza
di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190
c.p.c., non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le
basta, perché il giudice d'appello, una volta constata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa
al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito.
Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in
questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la
sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso,
Cass., Sez. 6 – 3, n. 4125 -20; Cass., Sez. 3, n. 5590 – 2011)” (Cassazione SS.UU., sentenza n.
36596/2021).
In definitiva, qualora si intenda far valere l'eccezione di nullità di una sentenza di primo grado emessa senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e/o prima della scadenza degli stessi, è necessario non soltanto che parte appellante impugni la detta sentenza anche nel merito, ma anche che i motivi di impugnazione nel merito risultino fondati.
In una fattispecie come quella in esame – in cui viene eccepita la nullità della decisione di primo grado per violazione del principio del contraddittorio derivante dalla omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e/o dalla emissione della pronuncia prima della loro scadenza – detta eccezione avrebbe potuto trovare accoglimento solo in caso di accoglimento anche delle doglianze di merito.
Ebbene, nel caso specifico, ciò non è. Infatti, le prospettazioni di merito di parte appellante dedotte nell'atto di impugnazione si palesano prive di fondamento. Come di seguito verrà più
analiticamente esposto, infatti, la ha ampiamente e documentalmente provato sia l'an CP_2
che il quantum del proprio credito e, inoltre, la società ha Parte_1
espressamente riconosciuto con atto pubblico e nel dettaglio il proprio corrispondente debito.
Essendo pertanto il gravame infondato nel merito, ne consegue – così come sancito dalle
SS.UU. della Corte di Cassazione – l'irrilevanza dell'eccezione di nullità in esame.
Nel secondo motivo di appello la decisione di prime cure è criticata per erronea,
contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione dei fatti di causa e della prova del credito.
Come già in precedenza accennato, è destituita di fondamento e smentita dai documenti in atti l'argomentazione dell'appellante secondo cui non avrebbe dimostrato il credito CP_2
vantato.
La disquisizione della società appellante relativa all'onere della prova ed al valore probatorio delle fatture commerciali, non ha rilevanza nel caso in disamina: infatti, ha CP_2
documentalmente provato il proprio credito, e l'impugnante lo ha dettagliatamente ed espressamente riconosciuto in un atto pubblico.
In atti risultano infatti prodotte sia le fatture per le quali si è chiesto il pagamento CP_2
mediante ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio, inserito nel fascicolo di primo grado sub doc. C della comparsa di costituzione in appello), sia un documento CP_2
– atto pubblico – con il quale la società ha riconosciuto sia nell'an che nel quantum Parte_1
il proprio debito nei confronti di (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio inserito nel fascicolo CP_2
di primo grado sub doc. C della comparsa in appello). CP_2
Detto documento è il contratto di cessione di credito del 3.10.2019 rep. 37145 – racc. 23313,
stipulato dinanzi al Notaio dr. , con il quale l'odierna appellante, nel Persona_1
riconoscere espressamente il proprio debito nei confronti di per complessivi € CP_2
90.246,48 relativo alle fatture in questione, -
avrebbe ceduto a quest'ultima un presunto credito da essa vantato nei confronti Parte_1
del Comune di . Parte_3
Nel contratto di cessione suddetto, infatti si legge testualmente: ”Premesso che … la società
è creditrice nei confronti del Comune di EN Controparte_4
RT (FG) della somma di euro 87.707, 27 come risulta dalle seguenti fatture (…); che
la società è a sua volta debitrice dell' Controparte_4 [...]
della somma di euro 90.249,48 Controparte_5
(novantamiladuecentoquarantasei virgola quarantotto) in dipendenza delle seguenti fatture:
n. 78/2011 del 31.05.2011 insoluta per € 11.620,71; n. 115/2011 del 30.06.2011 per €
12.212,04; n. 146/2011 del 31.07.2011 per € 35.618,86; n. 190/2011 del 31.08.2011 per €
8.558,21; n. 230/2011 del 30.09.2011 per € 22.236,40 (…), intende cedere alla i crediti CP_2
dalla medesima società tenuti nei confronti del Comune di EN RT (…) ART. 2
Con il presente atto la società al fine di garantire Controparte_4
ed estinguere parzialmente il debito tenuto nei confronti di in forza di quanto detto in CP_2
premessa, cede pro solvendo alla medesima Controparte_2
il complessivo credito da essa vantato nei confronti del Comune di EN RT (…)”.
Non avendo però il – a seguito di notifica del contratto suddetto – acconsentito alla Pt_3
cessione (come risulta dalla nota del 2.11.2019, cfr. doc. 3 fascicolo monitorio inserito nel fascicolo di primo grado sub doc. C della comparsa di costituzione) ed essendo la CP_2
cessione del credito pro solvendo, ha legittimamente richiesto il pagamento alla CP_2
debitrice con ricorso monitorio, in presenza di credito certo, liquido Parte_1
ed esigibile, documentalmente provato.
E' evidente che anche il solo contratto di cessione - nel quale l'odierna appellante riconosce con atto pubblico il proprio debito nei confronti di in relazione alle fatture in questione CP_2
dettagliatamente indicate - prova il credito vantato dall'appellata nei confronti dell'appellante.
Inoltre, l'esplicito riconoscimento del debito da parte di quest'ultima (contenuto in un atto pubblico) , oltre ad essere sufficiente alla richiesta e all'ottenimento del decreto ingiuntivo,
fornisce, altresì, prova inconfutabile del credito vantato.
Né, in presenza di tale riconoscimento di debito, il creditore era tenuto - come asserito dall'appellante – a produrre le scritture contabili autenticate.
La previsione di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c., in merito all'allegazione delle scritture contabili autenticate si configura, infatti, come una ulteriore possibilità di prova scritta del credito.
L'imprenditore creditore, dunque, non è obbligato a produrre le scritture contabili se il suo credito risulta da documento dotato di maggiore spessore probatorio quale, come nel caso specifico, l'espresso riconoscimento del debito da parte del debitore, consacrato in atto pubblico.
Ne consegue l'irrilevanza di tutte le argomentazioni di parte appellante relative al valore probatorio delle fatture e/o della necessità delle scritture contabili, tendenti ad inficiare la validità del decreto ingiuntivo, nonché ad incrinare la correttezza della sentenza di primo grado, in presenza di manifesto riconoscimento di debito per atto notarile.
Quanto sopra è acclarato del Tribunale che, pertanto, nella sentenza gravata, ha correttamente rilevato che: “… nel caso di specie emerge in modo chiaro ed incontrovertibile la sussistenza del credito pari ad € 90.246,48, vantato da nei confronti de CP_2 [...]
. Invero parte opposta già in sede monitoria, contrariamente a quanto Parte_1
affermato dall'opponente, aveva ampiamente assolto al proprio onere probatorio, non
limitandosi ad allegare le fatture n. 78/2011, 115/2011, 146/2011, 190/2011 e 230/2011,
ma producendo altresì il contratto di cessione del credito del 03.10.2019 rep. 37145 -racc.
23313, stipulato tra le parti innanzi al Notaio dott. nelle forme dell'atto Persona_1
pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. Nel contratto infatti è espressamente indicato che “la
società è a sua volta debitrice dell' Controparte_4 [...]
della somma di euro 90.249,48 Controparte_5
(novantamiladuecentoquarantasei virgola quarantotto) in dipendenza delle seguenti fatture:
n. 78/2011 del 31.05.2011 insoluta per € 11.620,71; n. 115/2011 del 30.06.2011 per €
12.212,04; n. 146/2011 del 31.07.2011 per € 35.618,86; n. 190/2011 del 31.08.2011 per €
8.558,21; n. 230/2011 del 30.09.2011 per € 22.236,40; che la società
[...]
a garanzia di detti debiti maturati nei confronti Controparte_4
dell' e al fine della loro estinzione, intende Controparte_5
cedere alla medesima i crediti dalla medesima Controparte_5
società tenuti nei confronti del Comune di ” (testo della cessione di credito Parte_3
del 03.10.2019 pagg. 1 e 2 riportate in sentenza dal giudice di primo grado). “Ebbene appare
evidente che con il suddetto contratto l'odierna opponente ha riconosciuto il proprio debito
di € 90.2146,48, indicando finanche le fatture corrispondenti ed oggetto del decreto
ingiuntivo opposto. L'opponente cedeva, così, il credito da essa vantato nei confronti del
proprio alla per onorare il debito che a sua volta Parte_3 CP_2
aveva nei confronti di quest'ultima, azionato in sede monitoria atteso che la cessione del
credito non era andata a buon fine”. Afferma ancora la sentenza che: “il contratto di cessione
di credito prova sia l'an che il quantum debeatur per due ragioni: - in primo luogo, perché
esso in quanto atto pubblico fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti”; non avendo quindi parte opponente proposto querela di
falso, le dichiarazioni in esso contenute costituiscono prova dell'effettiva esistenza del credito
vantato da - in secondo luogo, perché il contratto di cessione costituisce CP_2
ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., il quale dispone che “la promessa di
pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere
di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova
contraria”. Ritenuto quindi assolto l'onere probatorio da parte di e non avendo, al CP_2
contrario, parte opponente dimostrato, ai sensi dell'art. 2697 co.2, c.c. alcun fatto estintivo
e/o modificativo della pretesa avversaria (primo fra tutti che la cessione del proprio credito
verso il fosse andata a buon fine e che quindi avesse ottenuto il pagamento Pt_3 CP_2
delle somme oggetto di cessione), l'opposizione proposta va rigettata e per l'effetto
confermato il D.I. n. 253/2020”.
Circa le argomentazioni dell'appellante in ordine alla cessione del credito, dedotte al punto 3)
dell'atto di impugnazione, la società censura la sentenza appellata, affermando Parte_1
che il giudice a quo avrebbe erroneamente confuso l'atto di cessione di credito con una ricognizione di debito.
Anche tale critica è priva di pregio.
L'impugnante, infatti, asserisce che dal contratto di cessione di credito non sarebbe desumibile l'effettiva titolarità del credito in capo ad e, a sostegno di tale asserzione, CP_2
richiama la disciplina del contratto di cessione in blocco dei crediti di cui all'art. 58 Testo
Unico Bancario e giurisprudenza di merito ad essa relativa (sentenza n. 193/2019 Trib. Forlì).
Ebbene, la tesi non è condivisibile.
Nella fattispecie che occupa, infatti, non si verte né in tema di contratti bancari, né di cessione di crediti bancari in blocco. In questa sede si è invece al cospetto di un contratto di cessione di crediti in cui è tutto espressamente specificato: a) il debito della società nei confronti di (con Parte_1 CP_2
elenco delle fatture e del quantum) e, dunque, la titolarità del credito in capo all'odierna appellata. Perciò, la prospettazione di parte appellante, fondata sulla disciplina dei contratti bancari e della cessione di crediti bancari di cui all'art. 58 TUB non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Parimenti irrilevanti si palesano altresì le tesi dell'impugnante relative alla posizione del debitore ceduto, il estraneo alla vicenda in esame. L'Ente, Parte_3
infatti, si ribadisce, non ha accettato la cessione del credito e, pertanto, non ha provveduto al pagamento del cessionario legittimando, così, quest'ultima a richiedere l'esazione CP_2
al debitore principale/cedente, Parte_1
E' appena il caso di evidenziare, infatti, che nel contratto di cessione del credito del 3.10.2019,
l'odierna appellante – dopo aver dichiarato di essere creditrice del – Parte_3
ha espressamente affermato di cedere pro solvendo il proprio credito nei confronti del al Pt_3
fine di garantire ed estinguere il proprio debito nei confronti di (v.si il già menzionato articolo CP_2
2 del contratto in esame).
Avendo poi il non accettato la cessione, è evidente che ha legittimamente richiesto Pt_3 CP_2
in sede monitoria il pagamento al debitore principale, società Parte_1
Pertanto, la sentenza gravata si palesa corretta e condivisibile – affatto censurabile -, anche nella parte in cui – con riferimento alla valenza probatoria del contratto di cessione del credito ed alla legittimità
del decreto ingiuntivo opposto -, ha affermato che “L'opponente cedeva, così, il credito da essa
vantato nei confronti del proprio alla , per onorare il debito Parte_3 CP_2
che a sua volta aveva nei confronti di quest'ultima, azionato in sede monitoria, atteso che la cessione
del credito non era andata a buon fine. Ne consegue che tale contratto di cessione prova sia l'an che
il quantum debeatur”.
Per tali ragioni l'appello va disatteso. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 90.246,48).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 93/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il Parte_1
27.02.2023 nei confronti di avverso la Controparte_6
sentenza n. 68/2023 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il
27.01.2023 a conclusione del giudizio n. 1305/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in complessivi
€ 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, IV e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.09.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 93/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 68/2023 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 27.01.2023 a conclusione del giudizio n.
1305/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di merci”, vertente tra
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di appello, dall' avv.to Patrizia Pastore.
CP_1
e
La c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Almarinda Scasserra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Monsignor Bologna n. 18.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
21.05.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: “Con atto
di citazione ritualmente notificato in data 7.09.2020, si Parte_1
opponeva al D.I. n. 253/2020 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.06.2020, con
cui le era stato ingiunto di pagare in favore di Parte_2
la complessiva somma di € 90.246,48, oltre interessi legali, vantata a saldo
[...]
delle fatture n. 78/2011, 115/2011, 146/2011, 190/2011 e 230/2011, emesse per la fornitura
di ferro.
Nel proporre opposizione, eccepiva l'inammissibilità, Parte_1
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto,
sostenendo che la non aveva prodotto, in sede monitoria, alcun documento idoneo CP_2
a comprovare i fatti costitutivi del diritto di credito invocato.
In particolare, evidenziava che la sole fatture prodotte da parte opposta, pur essendo idonee
ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avevano un valore probatorio esclusivamente
nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo documenti
formati unilateralmente, non erano sufficienti a provare l'esistenza del credito.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto,
di revocare il D.I. n. 253/2020. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione, rilevando che, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, aveva
prodotto in atti un contratto di cessione in cui la Parte_1
esplicitamente riconosceva il proprio debito nei confronti della . CP_2
Specificava, infatti, che con il suddetto contratto parte opponente, nel riconoscere il proprio
debito nei confronti di per complessivi euro 90.246,48, relativo alle fatture in CP_2
questione, aveva ceduto ad un presunto credito da essa stessa vantato nei confronti del CP_2
. Parte_3
Riferiva, altresì, che tale cessione non era andata a buon fine, in quanto il Comune di
[...]
, con nota del 2.11.2019, non acconsentiva alla cessione evidenziando di non essere Parte_3
debitore della . Parte_1
Ciò posto, sosteneva che il citato documento era sufficiente a dimostrare la sussistenza del
credito vantato, visto l'espresso riconoscimento da parte dell'opponente di essere debitore
della somma ingiunta.
Chiedeva, pertanto, di confermare il D.I. n. 253/2020.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 253/2020 con ordinanza del
10.02.2021, la causa è stata istruita con la documentazione depositata dalle parti”.
Con la sentenza n. 68/2023, l'adito Tribunale di Campobasso rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali.
A motivazione della decisione assunta il giudice di prime cure evidenziava che aveva CP_2
assolto all'onere probatorio in merito all'esistenza del credito vantato, avendo depositato non solo le fatture ad esso relative, ma anche un atto pubblico (la cessione di credito) con il quale parte debitrice aveva esplicitamente e dettagliatamente riconosciuto il proprio debito relativo alle fatture azionate. Con citazione notificata il 27.02.2023, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza eccependone, in primo luogo, la nullità per violazione del principio del contraddittorio, non avendo il giudice a quo concesso i termini ex art. 190 c.p.c. da essa richiesti;
parte appellante, inoltre, ha contestato nel merito la decisione di prime cure,
sostenendo l'erroneità della stessa nella parte in cui aveva riconosciuto come assolto da l'onere probatorio sulla prova del credito. CP_2
Con comparsa del 19.04.2023, si è costituita l'appellata Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
gravata e/o comunque del decreto ingiuntivo n. 253/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, come già esposto in “FATTO”, ha eccepito, nel primo motivo di appello, la nullità
della sentenza gravata, avendo il giudice di prime cure emesso la decisione senza preventivamente concedere i termini ex art. 190 c.p.c. e senza attenderne la scadenza.
L'eccezione è priva di pregio, e così il primo mezzo, alla luce della corretta e condivisibile impostazione difensiva di parte appellata.
Di vero, risulta che i termini ex art. 190 c.p.c. – cui ha rinunciato – sono stati richiesti dalla CP_2
società oltre la scadenza fissata dal Tribunale. Parte_1
Il G.I., infatti, con provvedimento del 17.11.2022, nel fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 26.01.2023, e nello specificare che la stessa si sarebbe celebrata in forma scritta, concedeva alle parti termine per note scritte di udienza fino a cinque giorni prima della data della stessa;
il termine ultimo per dette note di udienza veniva pertanto fissato per il giorno
21.01.2023.
Ebbene, mentre depositava le proprie in data 17.01.2023 (ivi specificando di rinunciare ai CP_2
termini di cui all'art. 190 c.p.c.), la società opponente provvedeva al deposito delle note solo in data
24.01.2023, oltre il termine stabilito dal giudicante e a ridosso dell'udienza. Correttamente pertanto il Tribunale non ha considerato le note di udienza tardivamente depositate dall'odierna appellante, ed ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui, ripetesi, (unica parte che aveva depositato le note di udienza tempestivamente) CP_2
aveva espressamente rinunciato.
E' evidente, dunque che alcuna violazione del principio del contraddittorio né, conseguentemente,
alcun profilo di illegittimità o nullità sono rinvenibili nella sentenza appellata, atteso che la mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. è da ascriversi solamente al suddescritto comportamento processuale dell'opponente.
Ad ogni buon conto, qualora, in tesi, si intendesse sostenere che, nonostante il deposito tardivo delle note di udienza, il Tribunale avrebbe dovuto concedere i termini per le memorie conclusive, nel caso che occupa l' omessa concessione di detti termini non configura violazione del principio del contradditorio, nè ipotesi di nullità della sentenza di prime cure.
E non vale a supportare l'eccezione di parte appellante il richiamo alla sentenza n. 36596/2021 della
Corte di Cassazione a SS.UU. che, di contro, conferma che nel caso che occupa l'eccezione di nullità,
come proposta, non può trovare accoglimento, essendo le argomentazioni di merito dedotte dall'impugnante destituite di fondamento, come in prosieguo si illustrerà più dettagliatamente.
Se è vero, infatti, che la suddetta decisione della S.C. stabilisce che è affetta da nullità la sentenza emessa senza che siano stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. (regolarmente richiesti), e/o qualora la sentenza sia stata emessa prima della loro scadenza, è altresì vero che la Cassazione opera una netta distinzione tra il caso in cui l'eccezione faccia riferimento ad una sentenza di primo o di secondo grado.
In particolare, la richiamata pronuncia di legittimità evidenzia che qualora il preteso vizio di nullità
della sentenza, per omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si palesi con riferimento ad una sentenza di secondo grado (es. sentenza emessa da Corte di Appello), allora il giudice dell'impugnazione può dichiarare sussistente il vizio e rimettere la causa al primo giudice per la decisione. Di contro, qualora il vizio di nullità della sentenza per la ragione sopra detta attenga ad una sentenza emessa dal giudice di primo grado, il giudice di appello non può ritenere il vizio e rimettere la decisione al primo giudice, ma deve invece valutare la fondatezza nel merito dell'impugnazione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, già nel 2020, sulla questione, ha affermato che: ”E' ben
vero che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte viola il principio
del contraddittorio, determinando la nullità della sentenza emessa, il giudice che decida la causa
prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 c.p.c., impedendo, in tal modo, al
difensore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa (…) Tuttavia, il
rilievo in appello della nullità, per tal motivo, della sentenza di primo grado, non avrebbe potuto
condurre ad una rimessione della causa al primo giudice, trattandosi di ipotesi non compresa nel
tassativo elenco di quelle che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., tale conseguenza determinano, dovendo,
comunque, il giudice d'appello procedere all'esame nel merito della controversia, nei limiti delle
doglianze svolte“ (Corte di Cassazione. Sez. VI – 3, ord. n. 4125 del 18.02.2020).
Allo stesso modo , e coerentemente con la pronuncia sorta menzionata, la sentenza n. 36596/2021
della S.C. a SS.UU. – richiamata da parte appellante – stabilisce che: “Nell'ipotesi in cui la sentenza
di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190
c.p.c., non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le
basta, perché il giudice d'appello, una volta constata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa
al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito.
Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in
questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la
sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso,
Cass., Sez. 6 – 3, n. 4125 -20; Cass., Sez. 3, n. 5590 – 2011)” (Cassazione SS.UU., sentenza n.
36596/2021).
In definitiva, qualora si intenda far valere l'eccezione di nullità di una sentenza di primo grado emessa senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e/o prima della scadenza degli stessi, è necessario non soltanto che parte appellante impugni la detta sentenza anche nel merito, ma anche che i motivi di impugnazione nel merito risultino fondati.
In una fattispecie come quella in esame – in cui viene eccepita la nullità della decisione di primo grado per violazione del principio del contraddittorio derivante dalla omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e/o dalla emissione della pronuncia prima della loro scadenza – detta eccezione avrebbe potuto trovare accoglimento solo in caso di accoglimento anche delle doglianze di merito.
Ebbene, nel caso specifico, ciò non è. Infatti, le prospettazioni di merito di parte appellante dedotte nell'atto di impugnazione si palesano prive di fondamento. Come di seguito verrà più
analiticamente esposto, infatti, la ha ampiamente e documentalmente provato sia l'an CP_2
che il quantum del proprio credito e, inoltre, la società ha Parte_1
espressamente riconosciuto con atto pubblico e nel dettaglio il proprio corrispondente debito.
Essendo pertanto il gravame infondato nel merito, ne consegue – così come sancito dalle
SS.UU. della Corte di Cassazione – l'irrilevanza dell'eccezione di nullità in esame.
Nel secondo motivo di appello la decisione di prime cure è criticata per erronea,
contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione dei fatti di causa e della prova del credito.
Come già in precedenza accennato, è destituita di fondamento e smentita dai documenti in atti l'argomentazione dell'appellante secondo cui non avrebbe dimostrato il credito CP_2
vantato.
La disquisizione della società appellante relativa all'onere della prova ed al valore probatorio delle fatture commerciali, non ha rilevanza nel caso in disamina: infatti, ha CP_2
documentalmente provato il proprio credito, e l'impugnante lo ha dettagliatamente ed espressamente riconosciuto in un atto pubblico.
In atti risultano infatti prodotte sia le fatture per le quali si è chiesto il pagamento CP_2
mediante ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio, inserito nel fascicolo di primo grado sub doc. C della comparsa di costituzione in appello), sia un documento CP_2
– atto pubblico – con il quale la società ha riconosciuto sia nell'an che nel quantum Parte_1
il proprio debito nei confronti di (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio inserito nel fascicolo CP_2
di primo grado sub doc. C della comparsa in appello). CP_2
Detto documento è il contratto di cessione di credito del 3.10.2019 rep. 37145 – racc. 23313,
stipulato dinanzi al Notaio dr. , con il quale l'odierna appellante, nel Persona_1
riconoscere espressamente il proprio debito nei confronti di per complessivi € CP_2
90.246,48 relativo alle fatture in questione, -
avrebbe ceduto a quest'ultima un presunto credito da essa vantato nei confronti Parte_1
del Comune di . Parte_3
Nel contratto di cessione suddetto, infatti si legge testualmente: ”Premesso che … la società
è creditrice nei confronti del Comune di EN Controparte_4
RT (FG) della somma di euro 87.707, 27 come risulta dalle seguenti fatture (…); che
la società è a sua volta debitrice dell' Controparte_4 [...]
della somma di euro 90.249,48 Controparte_5
(novantamiladuecentoquarantasei virgola quarantotto) in dipendenza delle seguenti fatture:
n. 78/2011 del 31.05.2011 insoluta per € 11.620,71; n. 115/2011 del 30.06.2011 per €
12.212,04; n. 146/2011 del 31.07.2011 per € 35.618,86; n. 190/2011 del 31.08.2011 per €
8.558,21; n. 230/2011 del 30.09.2011 per € 22.236,40 (…), intende cedere alla i crediti CP_2
dalla medesima società tenuti nei confronti del Comune di EN RT (…) ART. 2
Con il presente atto la società al fine di garantire Controparte_4
ed estinguere parzialmente il debito tenuto nei confronti di in forza di quanto detto in CP_2
premessa, cede pro solvendo alla medesima Controparte_2
il complessivo credito da essa vantato nei confronti del Comune di EN RT (…)”.
Non avendo però il – a seguito di notifica del contratto suddetto – acconsentito alla Pt_3
cessione (come risulta dalla nota del 2.11.2019, cfr. doc. 3 fascicolo monitorio inserito nel fascicolo di primo grado sub doc. C della comparsa di costituzione) ed essendo la CP_2
cessione del credito pro solvendo, ha legittimamente richiesto il pagamento alla CP_2
debitrice con ricorso monitorio, in presenza di credito certo, liquido Parte_1
ed esigibile, documentalmente provato.
E' evidente che anche il solo contratto di cessione - nel quale l'odierna appellante riconosce con atto pubblico il proprio debito nei confronti di in relazione alle fatture in questione CP_2
dettagliatamente indicate - prova il credito vantato dall'appellata nei confronti dell'appellante.
Inoltre, l'esplicito riconoscimento del debito da parte di quest'ultima (contenuto in un atto pubblico) , oltre ad essere sufficiente alla richiesta e all'ottenimento del decreto ingiuntivo,
fornisce, altresì, prova inconfutabile del credito vantato.
Né, in presenza di tale riconoscimento di debito, il creditore era tenuto - come asserito dall'appellante – a produrre le scritture contabili autenticate.
La previsione di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c., in merito all'allegazione delle scritture contabili autenticate si configura, infatti, come una ulteriore possibilità di prova scritta del credito.
L'imprenditore creditore, dunque, non è obbligato a produrre le scritture contabili se il suo credito risulta da documento dotato di maggiore spessore probatorio quale, come nel caso specifico, l'espresso riconoscimento del debito da parte del debitore, consacrato in atto pubblico.
Ne consegue l'irrilevanza di tutte le argomentazioni di parte appellante relative al valore probatorio delle fatture e/o della necessità delle scritture contabili, tendenti ad inficiare la validità del decreto ingiuntivo, nonché ad incrinare la correttezza della sentenza di primo grado, in presenza di manifesto riconoscimento di debito per atto notarile.
Quanto sopra è acclarato del Tribunale che, pertanto, nella sentenza gravata, ha correttamente rilevato che: “… nel caso di specie emerge in modo chiaro ed incontrovertibile la sussistenza del credito pari ad € 90.246,48, vantato da nei confronti de CP_2 [...]
. Invero parte opposta già in sede monitoria, contrariamente a quanto Parte_1
affermato dall'opponente, aveva ampiamente assolto al proprio onere probatorio, non
limitandosi ad allegare le fatture n. 78/2011, 115/2011, 146/2011, 190/2011 e 230/2011,
ma producendo altresì il contratto di cessione del credito del 03.10.2019 rep. 37145 -racc.
23313, stipulato tra le parti innanzi al Notaio dott. nelle forme dell'atto Persona_1
pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. Nel contratto infatti è espressamente indicato che “la
società è a sua volta debitrice dell' Controparte_4 [...]
della somma di euro 90.249,48 Controparte_5
(novantamiladuecentoquarantasei virgola quarantotto) in dipendenza delle seguenti fatture:
n. 78/2011 del 31.05.2011 insoluta per € 11.620,71; n. 115/2011 del 30.06.2011 per €
12.212,04; n. 146/2011 del 31.07.2011 per € 35.618,86; n. 190/2011 del 31.08.2011 per €
8.558,21; n. 230/2011 del 30.09.2011 per € 22.236,40; che la società
[...]
a garanzia di detti debiti maturati nei confronti Controparte_4
dell' e al fine della loro estinzione, intende Controparte_5
cedere alla medesima i crediti dalla medesima Controparte_5
società tenuti nei confronti del Comune di ” (testo della cessione di credito Parte_3
del 03.10.2019 pagg. 1 e 2 riportate in sentenza dal giudice di primo grado). “Ebbene appare
evidente che con il suddetto contratto l'odierna opponente ha riconosciuto il proprio debito
di € 90.2146,48, indicando finanche le fatture corrispondenti ed oggetto del decreto
ingiuntivo opposto. L'opponente cedeva, così, il credito da essa vantato nei confronti del
proprio alla per onorare il debito che a sua volta Parte_3 CP_2
aveva nei confronti di quest'ultima, azionato in sede monitoria atteso che la cessione del
credito non era andata a buon fine”. Afferma ancora la sentenza che: “il contratto di cessione
di credito prova sia l'an che il quantum debeatur per due ragioni: - in primo luogo, perché
esso in quanto atto pubblico fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti”; non avendo quindi parte opponente proposto querela di
falso, le dichiarazioni in esso contenute costituiscono prova dell'effettiva esistenza del credito
vantato da - in secondo luogo, perché il contratto di cessione costituisce CP_2
ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., il quale dispone che “la promessa di
pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere
di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova
contraria”. Ritenuto quindi assolto l'onere probatorio da parte di e non avendo, al CP_2
contrario, parte opponente dimostrato, ai sensi dell'art. 2697 co.2, c.c. alcun fatto estintivo
e/o modificativo della pretesa avversaria (primo fra tutti che la cessione del proprio credito
verso il fosse andata a buon fine e che quindi avesse ottenuto il pagamento Pt_3 CP_2
delle somme oggetto di cessione), l'opposizione proposta va rigettata e per l'effetto
confermato il D.I. n. 253/2020”.
Circa le argomentazioni dell'appellante in ordine alla cessione del credito, dedotte al punto 3)
dell'atto di impugnazione, la società censura la sentenza appellata, affermando Parte_1
che il giudice a quo avrebbe erroneamente confuso l'atto di cessione di credito con una ricognizione di debito.
Anche tale critica è priva di pregio.
L'impugnante, infatti, asserisce che dal contratto di cessione di credito non sarebbe desumibile l'effettiva titolarità del credito in capo ad e, a sostegno di tale asserzione, CP_2
richiama la disciplina del contratto di cessione in blocco dei crediti di cui all'art. 58 Testo
Unico Bancario e giurisprudenza di merito ad essa relativa (sentenza n. 193/2019 Trib. Forlì).
Ebbene, la tesi non è condivisibile.
Nella fattispecie che occupa, infatti, non si verte né in tema di contratti bancari, né di cessione di crediti bancari in blocco. In questa sede si è invece al cospetto di un contratto di cessione di crediti in cui è tutto espressamente specificato: a) il debito della società nei confronti di (con Parte_1 CP_2
elenco delle fatture e del quantum) e, dunque, la titolarità del credito in capo all'odierna appellata. Perciò, la prospettazione di parte appellante, fondata sulla disciplina dei contratti bancari e della cessione di crediti bancari di cui all'art. 58 TUB non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Parimenti irrilevanti si palesano altresì le tesi dell'impugnante relative alla posizione del debitore ceduto, il estraneo alla vicenda in esame. L'Ente, Parte_3
infatti, si ribadisce, non ha accettato la cessione del credito e, pertanto, non ha provveduto al pagamento del cessionario legittimando, così, quest'ultima a richiedere l'esazione CP_2
al debitore principale/cedente, Parte_1
E' appena il caso di evidenziare, infatti, che nel contratto di cessione del credito del 3.10.2019,
l'odierna appellante – dopo aver dichiarato di essere creditrice del – Parte_3
ha espressamente affermato di cedere pro solvendo il proprio credito nei confronti del al Pt_3
fine di garantire ed estinguere il proprio debito nei confronti di (v.si il già menzionato articolo CP_2
2 del contratto in esame).
Avendo poi il non accettato la cessione, è evidente che ha legittimamente richiesto Pt_3 CP_2
in sede monitoria il pagamento al debitore principale, società Parte_1
Pertanto, la sentenza gravata si palesa corretta e condivisibile – affatto censurabile -, anche nella parte in cui – con riferimento alla valenza probatoria del contratto di cessione del credito ed alla legittimità
del decreto ingiuntivo opposto -, ha affermato che “L'opponente cedeva, così, il credito da essa
vantato nei confronti del proprio alla , per onorare il debito Parte_3 CP_2
che a sua volta aveva nei confronti di quest'ultima, azionato in sede monitoria, atteso che la cessione
del credito non era andata a buon fine. Ne consegue che tale contratto di cessione prova sia l'an che
il quantum debeatur”.
Per tali ragioni l'appello va disatteso. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 90.246,48).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 93/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il Parte_1
27.02.2023 nei confronti di avverso la Controparte_6
sentenza n. 68/2023 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il
27.01.2023 a conclusione del giudizio n. 1305/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in complessivi
€ 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, IV e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.09.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico