Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2530/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2530/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
8.09.1976, C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 to in TE IA (SA), , presso lo studio dell'avv. Antonello Bassano dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ente domiciliata in Eboli (SA), alla via G. Ro C.F._2
o dell'avv. Annamaria Giordano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. e avanzavano richiesta congiunta Parte_1 Controparte_1 di i ponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 22 agosto 2013 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 3402/2023 pubblicata il 20.07.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto tra e alle stesse condizioni Parte_1 Controparte_1 della separaz tr ati tutti gli impegni assunti dai ricorrenti nelle condizioni di ricorso per separazione consensuale.
-Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 agosto 2013 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra , Parte_1 nato a [...] il [...], C. F.: CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_2 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) (Anno 2013, Atto n. 24, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA)per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi