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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1492/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del ON P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuliana Petito, elettivamente domiciliata in Copertino (LE), Via Cesare Battisti n.
124, presso il predetto difensore;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_2 C.F._1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Albanese, elettivamente domiciliato in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso Scrivo n. 25, presso il difensore;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 946/2022, depositata in data 26/04/2022. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920160005056718, relativa all'omesso pagamento di € 8.014,36, a titolo di tassa automobilistica risalente all'anno 2011 e all'anno 2012 al fine di ottenere l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo. A sostegno della propria opposizione, il Sig. deduceva la CP_2 pagina 1 di 8 giurisdizione del Giudice ordinario sulla prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, l'impugnabilità dell'estratto ruolo, nonché la mancata notifica della cartella e l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione triennale in difetto di un valido atto interruttivo. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, ON preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella impugnata a norma dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73. Rilevava altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'Agente della Riscossione per il recupero del credito ivi risultante. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine decennale di prescrizione a cui sarebbe soggetto il credito in ragione dell'avvenuta notifica della cartella e della valida interruzione del termine prescrizionale. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente atteso che: “nessuna prova di un eventuale atto interruttivo è stata fornita, risulta evidente che la pretesa di cui si discute è irrimediabilmente travolta dalla prescrizione estintiva”. Annullava, per intervenuta prescrizione, il carico di ruolo impugnato e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Proponeva appello l' formulando le seguenti ON conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Vibo Valentia, contrariis reiectis, in accoglimento delle deduzioni svolte, accogliere l'appello e per l'effetto riformare in toto la sentenza n. 946/2022, depositata in cancelleria in data 26.04.2022 e mai notificata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di ON giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per pagina 2 di 8 territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento della tassa automobilistica.
L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto evidenziava l'erroneità della decisione del
Giudice di Pace di Vibo Valentia in quanto la domanda giudiziale dell'odierna appellata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare “l'elaborato informatico” rilasciato dal Concessionario viene riconosciuta solo nel caso in cui la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013).
Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' Controparte_3 non avrebbe dato prova della notifica della cartella di pagamento. Ha invero specificato che oltre ad aver dimostrato la notifica della summenzionata cartella di pagamento, la stessa non è stata mai impugnata dall'odierna appellata, sicché trova applicazione il principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito in quanto quest'ultimo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta. Per tale motivo l'appellante chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale eccepiva il difetto Controparte_2 di legittimazione processuale del difensore dell' avvocato del libero foro, la CP_4 nullità del mandato per mancata allegazione della procura speciale, la possibilità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartella non notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza solo pagina 3 di 8 attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione. Parte appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 tenutasi in forma di trattazione scritta, con ordinanza del 03/01/2025 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell sollevata ON dall'appellato si ritiene opportuno osservare quanto segue.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' ON
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...] dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un pagina 4 di 8 avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità CP_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel ON quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare CP_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' ON
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del ON libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' ben poteva quindi Controparte_5 proporre appello con il patrocinio di avvocato del libero foro.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_6
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Sul punto giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice pagina 5 di 8 ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario pagina 6 di 8 portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni pagina 7 di 8 genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160005056718, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in ON riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1492/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del ON P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuliana Petito, elettivamente domiciliata in Copertino (LE), Via Cesare Battisti n.
124, presso il predetto difensore;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_2 C.F._1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Albanese, elettivamente domiciliato in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso Scrivo n. 25, presso il difensore;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 946/2022, depositata in data 26/04/2022. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920160005056718, relativa all'omesso pagamento di € 8.014,36, a titolo di tassa automobilistica risalente all'anno 2011 e all'anno 2012 al fine di ottenere l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo. A sostegno della propria opposizione, il Sig. deduceva la CP_2 pagina 1 di 8 giurisdizione del Giudice ordinario sulla prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, l'impugnabilità dell'estratto ruolo, nonché la mancata notifica della cartella e l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione triennale in difetto di un valido atto interruttivo. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, ON preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella impugnata a norma dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73. Rilevava altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'Agente della Riscossione per il recupero del credito ivi risultante. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine decennale di prescrizione a cui sarebbe soggetto il credito in ragione dell'avvenuta notifica della cartella e della valida interruzione del termine prescrizionale. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente atteso che: “nessuna prova di un eventuale atto interruttivo è stata fornita, risulta evidente che la pretesa di cui si discute è irrimediabilmente travolta dalla prescrizione estintiva”. Annullava, per intervenuta prescrizione, il carico di ruolo impugnato e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Proponeva appello l' formulando le seguenti ON conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Vibo Valentia, contrariis reiectis, in accoglimento delle deduzioni svolte, accogliere l'appello e per l'effetto riformare in toto la sentenza n. 946/2022, depositata in cancelleria in data 26.04.2022 e mai notificata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di ON giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per pagina 2 di 8 territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento della tassa automobilistica.
L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto evidenziava l'erroneità della decisione del
Giudice di Pace di Vibo Valentia in quanto la domanda giudiziale dell'odierna appellata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare “l'elaborato informatico” rilasciato dal Concessionario viene riconosciuta solo nel caso in cui la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013).
Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' Controparte_3 non avrebbe dato prova della notifica della cartella di pagamento. Ha invero specificato che oltre ad aver dimostrato la notifica della summenzionata cartella di pagamento, la stessa non è stata mai impugnata dall'odierna appellata, sicché trova applicazione il principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito in quanto quest'ultimo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta. Per tale motivo l'appellante chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale eccepiva il difetto Controparte_2 di legittimazione processuale del difensore dell' avvocato del libero foro, la CP_4 nullità del mandato per mancata allegazione della procura speciale, la possibilità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartella non notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza solo pagina 3 di 8 attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione. Parte appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 tenutasi in forma di trattazione scritta, con ordinanza del 03/01/2025 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell sollevata ON dall'appellato si ritiene opportuno osservare quanto segue.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' ON
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...] dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un pagina 4 di 8 avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità CP_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel ON quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare CP_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' ON
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del ON libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' ben poteva quindi Controparte_5 proporre appello con il patrocinio di avvocato del libero foro.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_6
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Sul punto giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice pagina 5 di 8 ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario pagina 6 di 8 portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni pagina 7 di 8 genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160005056718, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in ON riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
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