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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 2.5.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5427 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.
Carmelo Bifano e dall'avv. Annamaria Goglia, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via
dei Principati, n. 78, presso lo studio dell'avv. Annamaria Goglia;
E PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Email_3
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Maiori (SA), alla Strada Statale Amalfitana, n. 163, località Grotta Dell'Annunziata, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3
1 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. CP_4
Carlo Mansi, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Lungomare C. Colombo, n. 151,
presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno.it; Email_4 CP_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 14.10.2021, agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro nei confronti della al fine di Controparte_2
vedere accertato il suo diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, l'importo di €
34.113,55, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_5
con contratti di lavoro a tempo determinato dal 17.6.2017 al
[...]
14.10.2017, dall'8.5.2018 al 31.10.2018, dal 25.4.2019 al 24.10.2019 e dal 10.6.2020 al
10.10.2020, con la qualifica di operaio di garage di livello C4;
- di aver svolto, in particolare, le mansioni di addetto alla manutenzione e alla gestione delle barche, addetto al garage e al servizio navetta, occupandosi, per tutti i periodi lavorativi:
-- fino alla metà del mese di luglio, di tirare fuori le barche dal garage, della loro manutenzione (pitturazione, lavaggio, rimessaggio e carenaggio) e del trasporto delle stesse a mare;
-- dalla metà del mese di luglio fino alla fine del mese di agosto, di ricevere i clienti in garage e parcheggiare le loro auto, nonché del trasporto degli stessi a mare con una navetta;
2 -- dagli inizi del mese di settembre di riportare le barche in garage e della manutenzione delle stesse (rimessaggio, lavaggio, carenaggio);
- di dover essere inquadrato, per le mansioni svolte, come operaio qualificato di Livello C3
del C.C.N.L. per i lavoratori autorimesse e noleggio automezzi, con compiti di addetto alla manutenzione e alla gestione barche, addetto al garage e al servizio navetta;
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
- di aver svolto durante le settimane lavorative un'ora giornaliera di straordinario, oltre ad aver lavorato le intere giornate del sabato e della domenica;
- di aver percepito per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società resistente,
l'importo complessivo di € 19.711,00, non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- di aver diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 34.113,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui € 6.948,11 a titolo di differenze retributive, € 7.213,77 a titolo retribuzione del lavoro domenicale 50%, € 12.819,28 a titolo di retribuzione del lavoro straordinario svolto, € 1.032,16 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, €
1.046,02 a titolo di ROL, € 1.743,95 a titolo di indennità sostitutiva di ferie, € 448.96 a titolo di lavoro festivo 50%, ed € 2.799,01, a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, come da conteggi allegati al ricorso;
- di avere, il 19.7.2021, diffidato la società resistente al pagamento degli importi suindicati,
senza ottenere un positivo riscontro.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<< Accertare e dichiarare che fra il sig. e la “ Parte_1 Controparte_5
(C.F./P.I ), in persona del legale rapp.te p.t. – sig.ra
[...] P.IVA_1
, con sede legale in Maiori, SS. 163 Località Grotta dell'Annunziata, è CP_2
intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 17/06/2017 al 14/10/2017; dal 08/05/2018
3 al 31/10/2018; dal 25/04/2019 al 24/10/2019; e dal 10/06/2020 al 10/10/2020, così come
specificato in premessa, con la qualifica di operaio qualificato con mansione di “addetto alla
gestione e manutenzione barche”, " addetto al garage" e "addetto al servizio navetta"
inquadramento Livello C 3, così come previsto dal CCNL di categoria richiamato;
2. Condannare la “ (C.F./P.I Controparte_5
), in persona del legale rapp.te p.t. – , con sede legale in Maiori, P.IVA_1 CP_2
SS. 163 Località Grotta dell'Annunziata, al pagamento immediato a favore del ricorrente,
sig. , per i titoli dedotti ed i richiamati normativi e contrattuali della somma Parte_1
complessiva di euro 34.113,55 (trentaquattromilacentotredici/55) oltre interessi legali. In
ogni caso, alla somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o ritenuta equa
secondo Giustizia sui parametri dell'art. 36 della Cost. e per effetto delle risultanze in fatto
ed in diritto che scaturissero nel processo;
3. Determinare il maggior danno subito dal ricorrente per la continua svalutazione monetaria
secondo gli indici Istat e condannare la convenuta al pagamento delle somme relative, con
decorrenza dal dì della maturazione del diritto sino al soddisfo>>.
Vinte le spese del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 25.4.2022,
si costituiva in giudizio la in persona dell'Amministratore Controparte_2
Unico e legale rappresentante p.t., la quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità
del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., stante l'omessa indicazione degli elementi circostanziati da cui desumere l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento delle pretese invocate e, quindi, l'esatto inquadramento del dipendente all'interno dell'azienda e le mansioni dallo stesso svolte ed evidenziava che, avendo il
, il 23.11.2018, sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, le sue Pt_1
pretese potevano riguardare esclusivamente il periodo lavorativo instaurato dal 25.4.2019,
essendo stato definito quanto collegato ai precedenti periodi lavorativi.
4 Sempre in via preliminare, la resistente assumeva l'improcedibilità della domanda, avendo il ricorrente, all'atto di percezione delle buste paga, dichiarato di non avere null'altro a pretendere per il mese di riferimento, rinunciando alla richiesta di eventuali maggiori importi,
ed essendo decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 2113 c.c. per impugnare la suddetta rinuncia, nonché l'intervenuta prescrizione presuntiva semestrale, in via gradata annuale ed ancora in via subordinata triennale di tutti i crediti rivendicati, in quanto la notifica del ricorso introduttivo - primo atto interruttivo della prescrizione - era avvenuta soltanto il 25.10.2021.
Nel merito, poi, la società, nel contestare le affermazioni del ricorrente, in quanto generiche e sprovviste di adeguato supporto probatorio, nonché dell'indicazione della declaratoria contrattuale di riferimento, rappresentava che l'attività lavorativa svolta dal si Pt_1
concretizzava in mere mansioni esecutive che non richiedevano alcuna specifica capacità
tecnica per le quali non risultava allegata alcuna particolare abilitazione, con conseguente correttezza dell'inquadramento effettuato e della retribuzione corrisposta.
Richiamava, inoltre, la comunicazione dell'1.3.2021, con cui il chiedeva alla società Pt_1
di essere assunto con mansioni equivalenti, dalla quale si evinceva la consapevolezza dello stesso circa l'insussistenza del diritto ad ottenere un inquadramento superiore.
Infine, evidenziava che, in tutti i periodi lavorativi svolti alle dipendenze della resistente, la giornata lavorativa del consisteva in sei ore, comprese tra le 8.30 e le 12.30 del Pt_1
mattino e le 14.00 e le 16.00 del pomeriggio, che il ricorrente, in aggiunta al riposo settimanale, aveva fruito di periodi di astensione retribuita dalla prestazione di lavoro,
circostanza emergente dalle buste paga regolarmente sottoscritte, nonché l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, fondati su errati presupposti di fatto e di diritto.
Per quanto rappresentato, la società resistente chiedeva al Tribunale:
< …rigettare siccome inammissibili, improponibili ed in ogni caso infondate le domande
avanzate nei suoi confronti dal ricorrente signor;
con vittoria di spese e Parte_1
competenze di lite.>>.
5 3. Con ordinanza del 6.5.2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e, nel corso del processo, ascoltate liberamente le parti ed espletato negativamente il tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2
, e .
[...] Testimone_3 Testimone_4
4. Con ordinanza del 2.5.2024, ritenutane la necessità, il G.d.L. conferiva incarico di C.T.U.
contabile alla dott.ssa , la quale prestava il giuramento in data 6.5.2024 e Persona_1
provvedeva a depositare l'elaborato consulenziale il 16.10.2024.
5. Esaurita l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 19.11.2024 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento, nei limitati sensi di cui si dirà di seguito.
1. Va innanzitutto evidenziato che parte resistente ha dato dimostrazione dell'esistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale dal ricorrente in data 23.11.2018
nel quale le parti, con esclusivo riguardo al contratto stagionale relativo all'anno 2018, hanno consensualmente definito le loro pendenze con particolare riguardo alle differenze retributive residue, alla 13^ e 14^, al TFR, ed alla mensilità di ottobre con il pagamento da parte della società della somma di € 1.925,58.
Ne deriva che obiettivamente detto atto transattivo, siglato con la partecipazione dei rispettivi rappresentanti sindacali delle parti, preclude in questa sede qualsiasi esame delle doglianze di parte ricorrente attinenti al periodo lavorativo relativo al contratto stagionale
6 siglato nell'anno 2018, non potendo essere effettuata una qualsiasi rivalutazione degli aspetti retributivi e mansionali del rapporto coperto dalla transazione.
Va, invece, escluso che detto accordo, espressamente dichiarato dalle parti come valevole solo per l'anno 2018, possa ritenersi estensibile anche alle annualità precedenti (e tanto meno alle successive), non riscontrandosi nella pattuizione alcun elemento che indichi che le parti abbiano posto a base dell'accorso anche i periodi precedenti al 2018.
2. Passando a questo punto ai profili di merito della causa per gli anni non coperti dalla conciliazione sindacale, cioè a quelli relativi ai contratti stagionali stipulati negli anni 2017,
2019 e 2020, occorre premettere che non si ravvisa la dedotta nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso in violazione delle prescrizioni dell'art. 414 c.p.c.
Ed, infatti, è agevolmente desumibile, dalla lettura complessiva del ricorso, quali siano le causali delle richieste pecuniarie e delle voci retributive delle quali il ricorrente chiede la remunerazione, nonché quale sia la base di calcolo sulla scorta della quale egli pervenga alla quantificazione dell'importo richiesto;
elementi esplicati in modo tale da consentire a parte ricorrente di apprestare una avvertita e completa difesa in relazione alle pretese della ricorrente.
In tal senso del resto la Suprema Corte ha chiarito che: <Nel rito del lavoro, per aversi
nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione
dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni
di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei
corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame
complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di
legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la
suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto
spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di
7 attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la
somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze,
rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Principio affermato ai
sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del
08/02/2011, Rv. 615981).
3. Ciò detto, conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
3.1. Il teste , fratello del legale rappresentante della società Testimone_2
resistente, socio all'1% e lavoratore dipendente della stessa dal 2016 e fino, probabilmente,
al 2021 o 2022, ha dichiarato di aver lavorato per la per 32 o 33 anni con CP_2
mansioni di fac-totum, quando era vice il padre, di non essere allo stato più dipendente della società, la cui quota gli era stata liquidata e di non avere controversie in corso con la stessa,
pur rivendicando ancora spettanze lavorative che non gli erano state corrisposte, per il recupero delle quali aveva incaricato un avvocato.
Ha affermato, altresì, di aver conosciuto il ricorrente in quanto lo stesso negli anni dal 2017
al 2020 aveva lavorato stagionalmente per la società, nel senso che, nel corso degli anni,
di solito, iniziava a lavorare nei mesi di aprile o maggio (salvo l'ultimo anno, in cui cominciava nel mese di giugno), e terminava di lavorare tra la metà e la fine del mese di ottobre.
Quanto alle mansioni svolte ha precisato che, in primo luogo, il ricorrente si occupava delle attività strumentali al varo ed all'alaggio delle barche, nel senso che egli collaborava al lavaggio delle barche, all'apposizione dell'antivegetativo, al serraggio delle viti, a quant'altro necessario per mettere a mare le barche e per prepararle alla stagione invernale una volta tirate fuori dal mare;
in sostanza collaborava nell'eseguire tutte le operazioni necessarie ai
8 fini suddetti, che si sostanziavano in attività molteplici, mentre non si occupava soltanto della guida della gru per il sollevamento delle barche.
Inoltre, nei periodi in cui non vi erano barche da varare o alare, il era impegnato in Pt_1
attività legate al parcheggio delle auto, provvedendo anche in tale settore a svolgere attività
varie consistenti: nell'accompagnare con l'auto i clienti dal parcheggio ai lidi (che distavano circa un chilometro), attività svolta con prevalenza, nell'accogliere i clienti all'ingresso del parcheggio o, ancora, nel sistemare le auto all'interno del parcheggio, oppure nell'occuparsi della cassa.
Il teste ha dichiarato che il lavorava dalle ore 8.00 della mattina sino alle ore 18.00 Pt_1
del pomeriggio e talvolta anche più tardi, con un'ora di pausa pranzo intorno a mezzogiorno;
che avevano un giorno di riposo settimanale che non coincideva mai con il sabato e la domenica, concordato nell'ambito dei giorni infrasettimanali di minor afflusso;
che la sede della società era sempre stata presso la Grotta dell'Annunziata di Maiori, ove era situato il parcheggio principale, anche se le attività lavorative si svolgevano altresì a presso Per_2
il garage sito alla località San Pietro di Maiori, ove vi era anche un deposito di barche;
che l'attività di lavoro con le barche era svolta sostanzialmente da due o tre persone a seconda dei periodi;
che, in particolare, lui ed il erano impegnati sempre, mentre nei periodi Pt_1
di maggiore impegno lavorativo era presente in modo continuativo un'altra persona,
chiamata all'occorrenza nel resto della stagione;
che, per uno o due anni, era stato con loro per tutta la stagione un ragazzo;
che il ricorrente gli aveva riferito che prima di Pt_2
iniziare a lavorare per la società resistente, gestiva un ristorante nella zona di Brescia;
che conosceva il sig. in quanto egli lavorava come capo manutentore presso Testimone_1
il lido della società ed inoltre lavorava anche presso la cassa del parcheggio, CP_2
pur non essendosi mai occupato dell'attività relativa alle barche.
3.2. Il teste , lavoratore dipendente della società convenuta in modo Testimone_1
stagionale da circa 10 anni, con mansioni di addetto al parcheggio e in modo minore di
9 addetto al lavaggio delle barche, conosceva il ricorrente in quanto anch'egli per circa tre anni, probabilmente tra il 2017 ed il 2019-2020, aveva lavorato presso la , CP_2
svolgendo le medesime mansioni di addetto al parcheggio e di addetto al lavaggio delle barche, mentre non si occupava di altre attività legate alle barche.
Il teste ha dichiarato che l'attività del parcheggio iniziava ogni anno già nel mese di aprile,
di solito nel periodo di Pasqua e lui ed il osservavano lo stesso orario di lavoro che Pt_1
andava dalle ore 8.30 sino alle ore 12.30 circa, con una pausa pranzo sino alle ore 14.00
per poi proseguire sino alle ore 16.00, ora in cui subentravano altri tre operai, e un giorno di riposo infrasettimanale a settimana, concordato tra di loro.
In merito alle mansioni svolte presso la società resistente, ha precisato che il si Pt_1
occupava prevalentemente di indirizzare i clienti al posto dove dovevano collocare le auto,
talvolta provvedendo lui di persona a spostarle quando gli venivano lasciate le chiavi;
che non ricordava se il ricorrente si occupava anche di accompagnare i clienti con l'auto presso il lido della società, anche perché nel tempo vi erano stati altri addetti che avevano assunto tale compito;
che le riparazioni meccaniche delle barche venivano curate da meccanici esterni alla società, e parimenti veniva chiamato un elettrauto per le riparazioni elettriche;
che per la piccola manutenzione, nel periodo in cui il lavorava con la società, era Pt_1
stato assunto un operaio extracomunitario, conosciuto con il nome italianizzato di;
Per_3
che ancora oggi, a seconda delle riparazioni da effettuare sulle barche, venivano chiamate ditte esterne;
che il , durante le operazioni di alaggio e varo o durante gli interventi Pt_1
meccanici o elettrici si occupava solo del lavaggio delle barche, talvolta, poi, quando non c'era niente da fare, aspettavano solo che gli operai finissero i lavori;
che d'estate il parcheggio si riempiva presto nel corso della mattinata e, dopo di ciò, l'attività lavorativa si riduceva in quanto poche persone venivano a ritirare le auto sino al pomeriggio;
che analogamente, nei giorni di cattivo tempo, le attività si riducevano molto;
che, per quel che gli aveva riferito, il ricorrente, prima di venire a lavorare presso la resistente, gestiva CP_6
10 un ristorante nella zona di Brescia e faceva il pizzaiolo;
che nel parcheggio lavoravano in due turni da tre persone e per la pausa pranzo si alternavano in modo di garantire sempre la presenza di qualcuno, con una certa dose di flessibilità; che il lido della CP_2
chiudeva alle ore 19.00 e le barche in deposito presso la venivano portate al CP_2
porto e prelevate dal personale di ditte esterne, talvolta chiamate dagli stessi proprietari;
che anche il rimessaggio e la pitturazione non venivano fatte dal personale della
[...]
, ma da soggetti esterni, a volte chiamati dalla società resistente ed altre volte CP_2
chiamati dagli stessi proprietari, in ogni caso gli addetti al garage non si occupavano di tali attività con le barche, se non per effettuare il lavaggio delle stesse;
che ogni tanto, del tutto sporadicamente, aveva dato una mano anche nelle attività del lido;
che ricordava con certezza, tra le persone che avevano lavorato negli anni presso il parcheggio, il , il Pt_1
predetto e un tale di nome mentre non ricordava i nomi delle altre persone Per_3 Tes_3
che vi avevano lavorato, in quanto erano spesso cambiate.
3.3. Il teste , lavoratore dipendente stagionale della società convenuta Testimone_4
per circa quattro anni, dal 2013 al 2017 o dal 2014 al 2018, con mansioni di addetto al lavaggio ed alla manutenzione delle barche, conosceva il ricorrente in quanto lo stesso aveva lavorato per la società resistente nelle ultime due stagioni nelle quali il teste vi aveva lavorato.
In merito agli orari di lavoro ha affermato di aver lavorato per sei giorni alla settimana dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e poi di pomeriggio dalle ore 13.00 e fino approssimativamente alle ore 15.45, cioè fino a completare l'orario delle 6 ore e 40 minuti e che di solito il giorno di riposo era la domenica, ma se vi erano necessità dell'azienda o sue poteva capitare che il giorno di riposo veniva spostato ad un giorno
Infrasettimanale.
Invece, il cominciava a lavorare alle ore 8.30 e probabilmente finiva una mezz'ora Pt_1
dopo di lui, anche se ciò non poteva affermarlo con certezza, in quanto, quando finiva di
11 lavorare, il ricorrente era ancora al lavoro;
nel pomeriggio il arrivava verso le ore Pt_1
13.30; lavorava sei giorni alla settimana;
non ricordava quale fosse il suo giorno di riposo.
Il teste ha, inoltre, affermato che le sue mansioni consistevano essenzialmente nel lavaggio delle barche e nell'effettuazione della piccola manutenzione, cioè la verniciatura, la pulizia interna, la sostituzione di componenti di facile riparazione, nonché l'aiuto al trasporto delle barche dal parcheggio al molo e la messa in acqua delle imbarcazioni;
non si occupava,
invece, della manutenzione più importante e del rimessaggio delle barche, posto che in questi casi intervenivano o il meccanico o l'elettrauto o altro personale esterno, mentre nel mese di agosto dava una mano all'interno del parcheggio alla sistemazione delle auto.
Il ricorrente faceva più o meno le stesse attività, nel senso che spesso gli dava una mano nelle operazioni di piccola manutenzione sulle barche, ma si dedicava maggiormente al parcheggio, provvedendo materialmente a spostare le macchine, a ricevere i clienti e ad accompagnarli al lido.
Non vi era una precisa turnazione dei dipendenti che, mediamente, erano organizzati in modo da garantire presso il garage la presenza di almeno tre persone insieme, pur arrivando alcuni di loro un po' prima e andando via un po' dopo.
Durante i mesi di giugno, luglio ed agosto l'impegno con le barche si riduceva, in quanto erano già quasi tutte in acqua, sicché diventava preponderante l'impegno presso il parcheggio, che, tuttavia, nei mesi di maggiore affollamento si riempiva completamente la mattina e si liberava nel pomeriggio, ragion per cui l'impegno lavorativo si riduceva.
In ogni caso, gli addetti continuavano a restare sul posto in base al loro orario di lavoro.
Nei casi in cui capitava la necessità di effettuare qualche ora di straordinario detto impegno suppletivo veniva compensato con un corrispondente riposo nei giorni successivi, oppure veniva retribuito in busta paga a fine mese.
Non sapeva precisare se ciò avvenisse anche relativamente al , non conoscendo i Pt_1
suoi accordi con la società, pur ritenendo che anche il ricorrente nei periodi di maggiore
12 impegno, e specificamente nei fine settimana dei mesi di luglio ed agosto, avesse svolto delle ore di lavoro in più.
Non sapeva, altresì, a che ora chiudesse il parcheggio di sera non essendosi mai trattenuto sino alla chiusura, anche nei giorni in cui faceva straordinario;
nella maggior parte del tempo lavorava insieme al ricorrente e poi si univano il sig. e il sig. Testimone_2
, di cui non ha saputo specificare l'impegno orario;
del carico e trasporto Testimone_1
delle barche si occupava maggiormente lui con il sig. , mentre il Testimone_2
ricorrente collaborava in maniera minore e principalmente per le barche più piccole;
facendo una proporzione, lui ed il sig. avevano effettuato il trasporto del 90 per cento delle Tes_2
barche, mentre il ricorrente collaborava sul 10 per cento dei trasporti;
il ricorrente riceveva anche i pagamenti da parte dei clienti del parcheggio, in particolare quando non c'era il sig.
. Tes_1
Facendo meglio mente locale, poi, precisava che la mattina andava via per il pranzo verso le ore 12.30 e non verso le ore 11.30 e tornava un po' dopo le ore 13.00, mentre il Pt_1
la mattina andava via prima di lui, cioè verso le ore 12.00 e il pomeriggio tornava prima di lui, verso le ore 13.00.
3.4. Il teste , lavoratore dipendente stagionale della società convenuta Testimone_3
per due stagioni, probabilmente nel 2019 e 2020, con mansioni di addetto al parcheggio ed alla manutenzione delle barche, ha dichiarato che nelle stagioni in cui aveva lavorato per la ivi lavorava anche il , occupandosi del ricevimento delle auto che CP_2 Pt_1
entravano nel parcheggio e della collocazione di esse, che avveniva, però, a cura degli stessi clienti, della piccola manutenzione delle barche, provvedendo al lavaggio della cuscineria, ai ritocchi di verniciatura, etc., oltre che, quando non erano troppo impegnati con il parcheggio, di accompagnare le persone con l'auto presso il lido.
In merito al pagamento del parcheggio, ha affermato che veniva fatto presso un altro addetto che stava alla cassa, che non conosceva e che non aveva mai visto il ricevere soldi. Pt_1
13 Inoltre, ha affermato che la società si occupava sia della gestione del parcheggio che del rimessaggio delle barche;
che lui si occupava poco dell'attività con le barche;
che talvolta capitava che il collaborasse anche a caricare le barche sui carrelli ed a sganciare Pt_1
delle fasce prima dell'alaggio; che il parcheggio distava dal lido della 5 minuti CP_2
di auto;
che aveva lavorato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 tutti i giorni con uno o due giorni di riposo settimanale concordati con il sig. ; Controparte_3
che il arrivava, sia di mattina che di pomeriggio, al suo stesso orario e che non Pt_1
ricordava se il ricorrente finisse di lavorare o meno insieme al lui;
che quando andava via arrivavano altri addetti;
che era capitato che in alcune occasioni aveva fatto quale ora in più
di lavoro rispetto a quanto pattuito;
che in quei casi il sig. gli aveva sempre Controparte_3
pagato il lavoro supplementare.
4. Orbene, in base alle deduzioni delle parti occorre in primo luogo premettere come non vi sia è contestazione e contrasto tra le parti in merito alla durata di ciascuno dei rapporti di lavoro stagionali, che, dunque, va giudicata corrispondente a quella indicata in ricorso (--
dal 17.6.2017 sino al 14.10.2017; -- dal 25.4.2019 al 24.10.2019; -- dal 10.6.2020 al
10.10.2020).
Non è parimenti contestata l'applicazione al rapporto del CCNL Autorimesse e noleggio automezzi.
Risultano, invece, in contestazione, come si è detto, l'orario di lavoro espletato, con le conseguenti rivendicazioni in punto di retribuzione diretta ed indiretta, il livello di inquadramento e l'avvenuta corresponsione dell'indennità sostitutiva di ROL e ferie non godute.
5. Prima di esaminare funditus i profili contestati va ulteriormente premesso come non si riscontri la fondatezza delle eccezioni di prescrizione formulate da parte resistente, atteso,
in primo luogo, che prescrizione ordinaria risulta essere stata tempestivamente interrotta dal
14 ricorrente, anche per l'anno 2017, mediante la messa in mora del 5.7.2021, comunicata a mezzo PEC il 19.7.2021, cui ha fatto seguito l'introduzione del presente ricorso.
Va, in secondo luogo, respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma
1, c.c., formulata da parte convenuta.
A tal proposito va rammentato, in punto di diritto, che la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione, avente fonte legale, che determinati crediti, per il tipo di contratti da cui sono sorti, vengano estinti sollecitamente, in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti.
La prescrizione presuntiva non opera, quindi, sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo (cfr. Cass. n. 20602 del 2022, in motiv.), ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. Si tratta, peraltro, di una presunzione legale semplice, che il creditore può superare deferendo il giuramento decisorio
"per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" (art. 2960 c.c.).
Per tale ragione, proprio perché la prescrizione presuntiva opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto (incerto) che la stessa presume, e cioè il pagamento del debito dev'essere escluso tutte le volte in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che,
essendo incompatibili con esso, lo smentiscano.
Ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo o di non essere lui ma altri il debitore, ovvero la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito o il relativo quantum, trattandosi di situazioni le quali
15 presuppongono che il credito non sia stato estinto (cfr., in tal senso, Cass. n. 1765 del 2022,
in motivazione, e, da ultimo, Cass. n. 19649 del 2023).
L'eccezione di prescrizione presuntiva, in effetti, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e non può essere, pertanto, opposta dal debitore il quale dichiari di avere estinto l'obbligazione per una somma inferiore a quella domandata
(cfr. Cass. n. 15132 del 2001 e, in motivazione Cass. n. 19649 del 2023).
In definitiva, l'eccezione di prescrizione presuntiva, a norma dell'art. 2959 c.c., non può
essere accolta se colui che l'abbia formulata abbia ammesso, anche implicitamente, che l'obbligazione non si è estinta, come accade nel caso in cui il debitore abbia negato l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero abbia dedotto che il credito non era mai sorto ovvero ancora ne abbia contestato l'entità.
Orbene, nel caso in esame le pretese di parte ricorrente si basano essenzialmente su una ricostruzione dell'impegno lavorativo del ricorrente (in termini di livello di inquadramento, di orario ordinario e straordinario, di ferie non godute, etc.) assai diversa e più intensa di quella riconosciuta nelle buste paga parte convenuta, sicché solo ove parte convenuta avesse riconosciuto il credito nella misura prefigurata dal ricorrente ed avesse dedotto di averlo interamente corrisposto secondo gli usi, avrebbe potuto operare l'istituto in parola.
Ma, al contrario, nel caso di specie parte debitrice, dopo aver eccepito la prescrizione presuntiva per gli anni suddetti, ha contestato fermamente la quantificazione del credito operata dal ricorrente, negando il livello di inquadramento rivendicato e disconoscendo l'impegno orario dedotto in ricorso, così come l'effettuazione dello straordinario nella misura prospettata dal ricorrente e la mancata fruizione delle ferie, sicché, a fronte di tale contestazione dell'esistenza stessa del credito invocato in via giudiziaria certamente non può operare l'istituto di cui si discute.
6. Passando, dunque, ad esaminare l'aspetto del corretto inquadramento retributivo del ricorrente in relazione alle mansioni dal medesimo asseritamente svolte, va ricordato, in
16 punto di diritto, che secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
in tema di rivendicazioni di mansioni superiori, è necessario che il giudice faccia applicazione del criterio c.d. "trifasico" di verifica delle mansioni concretamente svolte, il quale è notoriamente composto <da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto
delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti
dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi
della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (cfr. Cass n. 20272 del 27/09/2010,
Rv. 614765, Cass. n. 8589 del 28/04/2015, Rv. 635313, Cass. Sez. L., n. 752 del
15/01/2018, Rv. 646269). Più in particolare, la Suprema Corte ha specificato che: <Nel
giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio
"trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga
pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate
dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di
ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio,
concorrendo a stabilirne le conclusioni>> (v. Cass. Sez. L, n. 18943 del 27/09/2016, Rv.
641208 e, più di recente, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877,
secondo cui: <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti
nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione
delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati
di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza
rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi
ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art.
360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego
contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001>>).
17 Nel caso di specie, come si è visto, la domanda del ricorrente è quella di inquadramento nel livello C3, anziché in quello C4, del CCNL in precedenza indicato. Ebbene detta operazione trifasica appare impossibile da compiere nella controversia odierna atteso che: a) in primo luogo nell'atto introduttivo manca, sotto il profilo deduttivo, una dettagliata disamina delle declaratorie dei livelli C3 e C4, con compiuta esplicitazione delle ragioni per le quali le mansioni che parte ricorrente asserisce essere state quelle da lei prevalentemente svolte sarebbero incompatibili con la declaratoria del livello C4 e sarebbero, invece, ricomprese nell'ambito del livello C3; b) in secondo luogo, parte attrice non ha depositato in copia integrale il CCNL applicabile al rapporto, sicché non è stata consentita al giudice una cognizione piena delle declaratorie in parola, e, dunque, difetta anche la prova della previsione normativa in base alla quale le mansioni descritte in ricorso, asseritamente svolte dal , sarebbero da ascrivere tra quelle di cui al livello C3. Pt_1
Va aggiunto, ad abundantiam che in ogni caso le prove testimoniali non hanno dimostrato in modo sufficiente che il ricorrente svolgesse in modo prevalente le mansioni maggiormente qualificanti descritte in ricorso, essendo emerso che egli, relativamente alle imbarcazioni,
compiva operazioni semplici come il lavaggio, la tinteggiatura delle rifiniture, il serraggio delle viti, etc. senza svolgere attività nè di rimessaggio nè di manutenzione in senso proprio.
7. Può pervenirsi, a questo punto, alla trattazione dell'aspetto concernente l'orario di lavoro.
In proposito, considerando in modo globale e correlato le deposizioni testimoniali (in particolare quelle dei testi e , ma anche, in parte, ), e Tes_1 Tes_3 Tes_4
minimizzando il rilievo della prima testimonianza in precedenza riassunta, cioè quella resa dal teste – essendo emerso un profilo di accesa conflittualità tra il Controparte_3
dichiarante e la società, in particolare con il l.r. di essa, fratello del testimone, che sminuisce l'affidabilità delle dichiarazioni testimoniali – può pervenirsi alla conclusione che, in tutti e tre i periodi lavorati oggetto dell'odierno esame, il ricorrente abbia osservato il seguente orario:
- dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,30, per sei giorni alla settimana con un giorno di
18 riposo settimanale, che cadeva sempre in giorno infrasettimanale. E, dunque, deve ritenersi che il abbia avuto un orario di 6,5 ore al giorno e 39 ore settimanali. Pt_1
In base a detto orario va computata la retribuzione spettante al lavoratore e va confrontata con quanto percepito al fine di verificare la congruità della remunerazione percepita e l'eventuale sussistenza di un credito retributivo.
Rispetto al profilo del “percepito”, occorre prendere atto che non vi è alcun contrasto tra le parti in merito alla circostanza che il ricorrente ha effettivamente percepito quanto riportato nelle buste paga in atti, sicché ci si deve attenere a quanto risultante dalle stesse, non essendo mai stata messa in discussione dal la circostanza che ciò che gli veniva Pt_1
accreditato corrispondesse a quello che è stato mese per mese riportato sulle buste paga.
8. Con riferimento, poi, alla dedotta mancata fruizione delle ferie e dei ROL, deve prendersi atto che non vi è prova testimoniale specifica della mancata fruizione delle ferie o dei permessi.
E' appena il caso di rammentare che, per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n.
12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Nel caso di specie, come detto, le prove orali acquisite non hanno fornito dimostrazione convincente in merito all'omessa fruizione di ferie e permessi, sicché anche detta voce retributiva potrà essere ritenuta dovuta solo nei limiti di quanto emergente dalle stesse buste paga del lavoratore, cioè nei limiti di quanto attestato dalla medesima parte datrice all'atto della redazione dei documenti attinenti ai rapporti di lavoro de quibus, nel senso che occorrerà verificare se in base ad esse emerge che, al momento della cessazione dei singoli
19 rapporti, vi era un residuo di ferie o ROL non fruiti dal lavoratore che non sia stato remunerato con l'ultima retribuzione di ciascun rapporto stagionale.
9. Allo scopo, infine, di effettuare un corretto computo del dovuto questo giudice ha ritenuto necessario, sulla scorta dei dati di fatto accertati in precedenza, disporre un approfondimento tecnico volto a ricostruire la differenza tra il dovuto ed il percepito in termini di retribuzione spettante ai sensi del succitato CCNL vigente tra le parti ed a computare 13^,
14^ e TFR da erogare alla luce dei dati retributivi suddetti.
In particolare, è stato specificamente chiesto al CTU, per quel che qui rileva, di rispondere al seguente quesito:
<A) dica il Consulente, esaminate le buste paga del lavoratore ed alla luce del CCNL di
seguito indicato, quali siano le somme lorde in ipotesi spettanti al ricorrente a titolo di:
1) retribuzione ordinaria, con le relative maggiorazioni domenicali e festive;
2) 13^ e 14^ mensilità;
3) indennità sostitutiva di ferie non godute e ROL non fruiti;
4) trattamento di fine rapporto;
provvedendo al calcolo del dovuto sulla scorta dei seguenti parametri:
- periodi da prendere in considerazione (tre distinti rapporti stagionali):
-- dal 17.6.2017 sino al 14.10.2017;
-- dal 25.4.2019 al 24.10.2019;
-- dal 10.6.2020 al 10.10.2020;
con esclusione, quindi, del rapporto relativo all'anno 2018;
- c.c.n.l.: CCNL Autorimesse e noleggio automezzi, nella versione vigente tempo per tempo;
- mansioni: livello C4;
- orario di lavoro, per l'intera durata del rapporto: -- dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle
16,30; ciò per sei giorni alla settimana con il giorno di riposo sempre in giorno
infrasettimanale (6,5 ore giornaliere – 39 ore settimanali);
20 - in relazione alla fruizione delle ferie dei ROL verifichi in base alle risultanze delle buste
paga del lavoratore se emerge che, al momento della cessazione dei singoli rapporti
stagionali, vi era un residuo di ferie o ROL non fruiti dal lavoratore che non sia stato
remunerato con l'ultima retribuzione di ciascun rapporto stagionale;
B) detragga quanto risulta erogato sulla scorta di quanto attestato nelle buste paga;
C) dica, in via conclusiva, relativamente alle voci suddette, se residuano spettanze a credito
di parte attrice, distinguendole voce per voce;
D) abilita il CTU, in ogni caso, ove lo ritenga opportuno, oppure ove a tanto venga sollecitato
dalle parti, a redigere ipotesi alternative, sempre sulla base di parametri emergenti dagli atti
di causa>>.
Il CTU ha osservato modalità di calcolo del tutto corrette, che vanno intese come qui recepite e richiamate, ed ha specificato dettagliatamente i criteri, del tutto esatti e conformi alle già
richiamate previsioni della contrattazione collettiva, da lui utilizzati per il computo dei richiamati elementi della retribuzione dovuta.
All'esito dei conteggi ivi svolti, dunque, si è appurata la spettanza dei seguenti importi lordi:
1) Differenza per retribuzioni 2017 (comprensive di indennità per ferie non fruite e non remunerate, del residuo permessi ROL non fruiti e non remunerati e del residuo permessi ex-festività non fruiti e non remunerati): € 1.853,86
2) Differenza per retribuzioni 2019 (comprensive di indennità per ferie non fruite e non remunerate, del residuo permessi ROL non fruiti e non remunerati e del residuo permessi ex-festività non fruiti e non remunerati): € 1.344,99
3) Differenza per retribuzioni 2020 (comprensive di indennità per ferie non fruite e non remunerate, del residuo permessi ROL non fruiti e non remunerati e del residuo permessi ex-festività non fruiti e non remunerati): € 1.011,60
4) Trattamento fine rapporto € 1.842,11
TOTALE: € 6.052,56
21 Su tutte le somme succitate, ovviamente, sono dovuti inoltre gli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo
10. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, infine, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente sussistono i presupposti per la compensazione della metà delle spese di lite, restando, invece, a carico di parte resistente,
ai sensi del principio della soccombenza, la restante metà delle competenze di causa, nella misura determinata, quanto all'intero ammontare delle spese, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
Le spese di CTU, che in favore del consulente gravano solidalmente a carico di entrambe le parti in causa, vanno, nei rapporti interni tra i debitori, poste per un terzo a carico di parte attrice, e per i restanti due terzi a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2722 dell'anno 2020, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la soc. Controparte_2
(già , in persona del l.r. p.t., a corrispondere al Controparte_5
ricorrente, a titolo di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso con detta società, per le causali meglio specificate in parte motiva, la somma lorda di € 6.052,56, oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3) condanna la soc. in pers. del l.r. p.t., al pagamento, in Controparte_2
favore del ricorrente, della metà delle spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 2.800,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai Difensori antistatari, dichiarando compensate dette spese tra le parti per la metà;
22 4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, per un terzo a carico del ricorrente,
per due terzi a carico della società convenuta, ferma restando la solidarietà tra le parti nei riguardi del Consulente.
Salerno, 5.12.2024.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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