Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12140 e 12141 del 2024 R.G. promossa da:
con l'avv. MARINO GIUSEPPE e con gli avv. e Parte_1
CA LI con l'avv. MARINO GIUSEPPE e con gli avv. e
contro:
con l'avv. Controparte_1
SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. MOSTACCHI SILVANA
( PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO;
e C.F._1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione per omesso versamento contributivo e applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, la e CA LI (che ha rivestito la qualifica di Amministratore Parte_1
unico dal 9.12.2013 della menzionata società) hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del dlgs. n. 150/11 e dell'articolo 22 della legge n. 689/81, contro le ordinanze ingiunzione a tali parti notificate.
(relativa ad atto di accertamento 4900.05/11/2019.0548337 del 5/11/2019 CP_1 riferito all'anno 2018).
In particolare, è stato allegato che tali ordinanze ingiunzione sarebbero illegittime, per la mancata notifica preventiva dell'atto presupposto, per l'avvenuta decadenza per mancata iscrizione a ruolo nel termine di cui all'articolo 25 del dlgs. n. 46 del 1999 per l'avvenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo
28 della legge 689 del 1981 e per la sproporzione dovuta all'omessa rideterminazione della sanzione in base alla modifica legislativa dell'art. 23 del
D.L. 48 del 04/05/2023 ed, infine, per la carenza di motivazione dei singoli provvedimenti.
Per questo, nelle conclusioni, è stato domandato di accertare o prescritti tali titoli o la inesistenza dei debiti sottesi, previo accertamento della proporzionalità della sanzione con l'importo omesso. Con vittoria di spese di lite
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con CP_1
vittoria di spese.
Al riguardo, la difesa della parte opposta ha, tra l'altro, sostenuto come si tratterebbe di ordinanze ingiunzione emesse per un'ipotesi di mancato adempimento nel versamento dei crediti di tipo contributivo derivanti da modelli
DM 10 insoluti per il periodo dal 12/2017 all'11/2018, per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e come non si sarebbe verificata alcuna decadenza o prescrizione e come la motivazione dei provvedimenti sarebbe stata congrua.
Per questo, ha argomentato come si sarebbe dovuti giungere al rigetto dei ricorsi.
All'udienza, verificata l'impossibilità conciliativa e non ritenuta necessaria attività istruttoria, udita la discussione, si è pronunciata la sentenza, con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte opponente sono risultate fondate. A) LA QUESTIONE DI CAUSA.
Per motivare, occorre rilevare come e CA LI (che Parte_1
ha rivestito la qualifica di Amministratore unico dal 9.12.2013 della menzionata società) hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del dlgs. n. 150/11 e dell'articolo 22 della legge n. 689/81, contro le ordinanze ingiunzione a tali parti notificate.
Infatti, l ha inoltrato a CA LI l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- CP_1
001974047 quale legale rappresentante della società e l'Ordinanza Ingiunzione n.
OI-001974527 a quest'ultima.
Dal canto proprio, l'ente pubblico ha illustrato come si tratterebbe di ordinanze ingiunzione emesse per un'ipotesi di mancato adempimento nel versamento dei crediti di tipo contributivo derivanti da modelli DM 10 insoluti per il periodo dal 12/2017 all'11/2018 per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.
B) LA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE E IL RINVIO AGLI ATTI DI
ACCERTAMENTO PER LA MOTIVAZIONE.
Ora, si può rilevare che le ordinanze notificate in data 4 ottobre 2024 sono state tempestivamente opposte con il ricorso del 18 ottobre 2024.
Poi si può evidenziare che in causa sono prodotte l'Ordinanza Ingiunzione
n. OI-001974047 e l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001974527 e che la prima fa riferimento all'atto di accertamento .4900.14/11/2019.0569089 che, CP_1
puntualmente, descrive i contributi omessi per il periodo dal dicembre 2017 al novembre 2018 per un totale di euro 8950.
Ugualmente, la seconda ordinanza riporta gli stessi contributi omessi per lo stesso periodo come esplicitati nell'atto di accertamento n.
.4900.14/11/2019.0569090 per gli stessi periodi e per la stessa somma. CP_1
Dunque, innanzitutto, si può osservare come le ordinanze ingiunzione siano chiaramente esplicitate nelle loro cause fondanti, facendo riferimento ai contributi omessi e alla violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, con un rinvio ai singoli atti di accertamento che rende le somme omesse e i periodi oggetto di sanzione chiaramente comprensibili, non presentandosi, perciò, alcun difetto di motivazione e dovendosi a rigettare ogni eccezione in tal senso delle parti opponenti.
C) LA IRRILEVANZA DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA.
Quanto, poi, all'eccezione di decadenza ex articolo 25 del dlgs. n. 46/99, risulta irrilevante in quanto, nel caso in questione, la e CA Parte_1
LI non hanno contestato l'omissione contributiva suddetta, cosicché quando anche vi fosse una tardiva iscrizione al ruolo, sarebbe una tematica, che al più, riguarderebbe la legittimità degli avvisi di addebito menzionati nella memoria dell'ente, ma non la sussistenza del debito che permarrebbe, per quanto non escutibile con la procedura del ruolo.
D) L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione relativa alla sanzione amministrativa, occorre rilevare come secondo l'ente risulterebbe interrotta dall'atto di accertamento n. .4900.14/11/2019.0569090 che risulta notificato CP_1
presso il portiere dello stabile della il 12 dicembre 2019 e seguita, Parte_1
poi, dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001974527 ricevuta il 4 ottobre 2024 (cfr. il ricorso), entro il termine quinquennale.
Ugualmente, l'atto di accertamento .4900.14/11/2019.0569089 CP_1 secondo l risulterebbe notificato presso il portiere dello stabile di CA CP_1
LI il 12 dicembre 2019 e l'ordinanza ingiunzione ricevuta il 4 ottobre 2024 (cfr. il ricorso), nel termine quinquennale di prescrizione.
a) Senonché, occorre rilevare che la notificazione al portiere risulta illegittima, in quanto nelle cartoline di ricevimento non sono indicate le vane ricerche e le ragioni per cui l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono la possibilità del recapito al custode, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 890/82 (cfr.
Cass Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). b) non potendosi, quindi, considerare quale atto interruttivo della prescrizione gli atti di accertamento prodotti dall' , ne deriva come occorra CP_1
calcolare il termine prescrizionale dai singoli mesi di omissione contributiva dal dicembre 2017 al novembre 2018, includendo nel conteggio anche la sospensione nel periodo emergenziale ex art. 103, comma 6 bis del DL 17 marzo 2020, n. 18 per il quale
“il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Dunque, per tale norma, si debbono ritenere sospesi i termini prescrizionali dal 28 Febbraio al 31 maggio del 2020, per un totale di 98 giorni.
Sicché, considerato che l'omissione contributiva decorre dal dicembre 2017 al novembre 2018, con termine di adempimento ultimo in questo caso al 16 dicembre 2018, si può rilevare che da tale data, aggiungendosi 5 anni si arriva al
16 di dicembre 2023 e aggiungendo 98 giorni si perviene al 23 Marzo 2024, cosicché le ordinanze ingiunzione notificate solo il 4 ottobre 2024 risultano prescritte per prescrizione quinquennale.
Occorre, quindi, accertare la prescrizione di entrambe le ordinanze ingiunzione opposte e le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore e della durata della causa, ponendole a carico dell' , CP_1
secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per prescrizione dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001974047 e dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001974527 e condanna l' a versare alla CP_1 Parte_1
euro 1500, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto e a CA LI euro 1500, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 29/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo