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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1126/2021 R.G., cui sono state riunite le cause aventi n. R.G. 1275/2021 e 1303/2021, trattenuta in decisione il 14.6.2023, e promossa A: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 Di Marco Francesca, Seletti Sonia e Bravi Sonia ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in Milano. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cavaciuti Controparte_1 Giovanna e Bruni Claudio ed elett.te dom.ta presso presso lo Studio della prima in Piacenza. Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Brighi Mauro ed elett.te dom.ta presso lo Studio dello stesso in Ravenna. Appellata
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 Sirena Andrea e Giorgi Gianluca ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Bologna, v. Rolandino 2. Appellata e appellante principale nella causa avente n. R.G. 1275/2021
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 Monteverdi Manuel, SA Adalberto e anche dall'Avv. Marzot Silvia ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultima in Bologna. Appellato e appellante principale nella causa avente n. R.G. 1303/2021
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_3 Monteverdi Manuel, SA Adalberto ed elett.te dom.to presso il loro Studio in Piacenza. Appellato e appellante principale nella causa avente n. R.G. 1303/2021
avverso l'ordinanza pubblicata in data 19.5.2021 dal Tribunale di Ravenna.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva, dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Ravenna, ricorso ex art. 702bis c.p.c. domandando di accertare la condotta colposa dei medici Dott. e Dott. Parte_2
SA, nonché della struttura sanitaria Parte_1
, in relazione al trattamento terapeutico cui era stata
[...] sottoposta poiché affetta da ernia discale a livello D9-D10, con effetto massa sugli spazi liquorali e sul midollo, in massima parte calcifica. La ricorrente deduceva che, a partire dal 2009, aveva cominciato ad avvertire dorsalgie e lombalgie con episodi crampiformi agli arti inferiori ed ai piedi, pur senza deficit stenici agli arti inferiori, né deficit sensitivi né episodi di ritenzione o perdita di urine, e che ciò nonostante aveva svolto la sua attività lavorativa di infermiera, sino a quando, su consiglio del Dott. SA, medico di fiducia e collaboratore della struttura sopra menzionata, le era stato prescritto di evitare sforzi fisici, mentre, anche dopo la sospensione, aveva proseguito nella sua vita quotidiana senza limitazioni di sorta.
La esponeva di essere stata ricoverata in data 21.2.2014, CP_1 che il giorno seguente era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione dell'ernia, con accesso posterolaterale, deciso dai medici SA e , Parte_2 nonostante la medesima versasse in una situazione clinica stazionaria, che, a poche ore dall'intervento chirurgico, aveva constatato di non essere in grado di muovere la gamba destra e soltanto a fatica la gamba sinistra;
che, in serata, le era stato comunicato che l'intervento chirurgico non era stato portato a termine poiché, iniziata la lamitectomia, i “PESS” si erano interrotti;
quindi, in data 24.2.2014, circa 48 ore dopo il termine del primo intervento, era stata sottoposta ad una nuova operazione chirurgica.
Evidenziava la che la decisione di procrastinare CP_1
l'intervento non era stata corretta e che, nonostante il Dott.
l'avesse informata, in presenza dei familiari, che Parte_2
l'ernia era stata tolta e che, compiuto il lungo decorso, avrebbe cominciato a deambulare correttamente, dal ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma Bozzolo dove era stata eseguita una RM rachide dorsale, era emerso che l'ernia non era stata rimossa. Affermava quindi che le operazioni le avessero, sin da subito, procurato una paraparesi che l'aveva costretta a lunghi ricoveri riabilitativi, all'uso di un deambulatore a quattro ruote e un tutore alla gamba destra che, ancora, era rimasta paralizzata, oltreché all'abbandono della propria posizione lavorativa di infermiera presso l'Ospedale di Piacenza.
Ancora, sosteneva che la scelta di operare per via postero- laterale non fosse corretta, dal momento che era preferibile adottare due diverse soluzioni operatorie, richiamando la CTU resa in sede di ATP, e sottolineando, a tal proposito, che anche i consulenti, ricostruendo le posizioni della letteratura scientifica sul punto, avevano concordato per l'utilizzo di un approccio anterolaterale sia mediante toracotomia sia con approccio toracoscopico, affermando, tra le diverse valutazioni tecniche, che tali approcci erano idonei a favorire una migliore visualizzazione del disco e a determinare una minore compressione del parenchima midollare.
Richiamando l'accertamento dei CTU, la ricorrente deduceva che il ritardo nell'accertamento neuroradiologico non fosse giustificato, asserendo che l'operazione chirurgica, eseguita in due fasi distinte, si era rivelata inutile e che dopo l'operazione chirurgica si erano avviati una serie di eventi clinici rilevando segnatamente deficit motori significativi, deficit sensitivi e un quadro di vescica neurogena e di neurointestino.
-Si costituiva in giudizio Parte_1 contrastando le contestazioni mosse nei suoi riguardi e chiedendo, in via principale, di respingere integralmente le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando la medesima esente da ogni responsabilità; in via subordinata, per il caso il cui il Tribunale accertasse o dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, anche in via solidale con il medico terzo chiamato, di accertare e dichiarare le porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare il Dott. e/o il Parte_2
Dott. SA a rimborsare a Parte_1 qualsivoglia somma che quest'ultima fosse chiamata a corrispondere alla ricorrente, in forza di un vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto al dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale. Ancora, in via subordinata, la struttura sanitaria, per l'ipotesi in cui accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, domandava di dichiarare i due medici tenuti alla manleva e a tenere indenne la medesima di quanto eventualmente fosse condannata a pagare e, per l'effetto, di condannarli al pagamento del dovuto in favore della ricorrente.
-Si costituivano in primo grado anche i medici Dott. SA e
Dott. chiedevano, in via preliminare, l'estromissione Parte_2 del primo e di autorizzare la chiamata in causa delle compagnie assicurative e Controparte_3 [...]
e, nel merito, ove non disposta Controparte_2
l'estromissione, di accertare l'assenza di responsabilità del
Dott. SA in riferimento agli interventi chirurgici contestati e, in ogni caso, ai fatti dedotti e di accertare la mancanza di nesso causale tra il danno occorso alla ricorrente e la condotta medica tenuta dai due medici e, pertanto id rigettare tutte le domande della ricorrente, svolgendo altre domande in via subordinata.
-La compagnia assicurativa si Controparte_2 costituiva nel presente giudizio chiedendo, previa trasformazione del rito ai sensi dell'art. 702ter c.p.c., nel merito, di rigettare ogni domanda spiegata nei suoi confronti poiché infondata in fatto e in diritto, avanzando altre domande in via subordinata.
-Anche la compagnia assicurativa si CP_3 Controparte_3 costituiva nel presente giudizio chiedendo pregiudizialmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. Persona_1
e, con riguardo alla domanda spiegata dalla ricorrente, domandava in via principale il rigetto della domanda proposta in quanto infondata, in fatto e in diritto, sia in punto di an che quantum
e, in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti a titolo di indennizzo in favore degli assicurati e condannare la compagnia assicurativa in manleva al pagamento del minor importo di giustizia, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile agli assicurati e di quelli di massimale ed delle condizioni di contratto.
-Con la gravata ordinanza, il Tribunale accoglieva la domanda attorea. Il Tribunale accertava la responsabilità dei medici e Parte_2
SA per uguali quote e, consequenzialmente, condannava in solido i due sanitari e al Parte_1 risarcimento, in favore della ricorrente, della somma di
€656.594,98, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale e la somma di € 341.009,18 a titolo di danno patrimoniale, riconoscendo sulle somme così determinate, svalutate alla data del sinistro, la rivalutazione anno per anno sino al deposito della decisione e, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali maturati;
sulla somma così determinata anche gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo. Il Tribunale accoglieva altresì la domanda di regresso spiegata dalla struttura sanitaria per quanto effettivamente pagato in forza della medesima sentenza nei confronti dei due professionisti e condannava alla manleva dei due da Controparte_3 quanto condannati a pagare.
-Avverso tale decisione, propone Parte_1 appello formulando le seguenti censure.
1)Con il primo motivo d'appello, la struttura appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze in tema di responsabilità, per quanto contestato dalla paziente, e dell'istanza di rinnovazione e/o integrazione di CTU medico- legale.
La struttura sanitaria sostiene che, nella fase preoperatoria, sussistessero sintomatologie ed elementi riconducibili all'ernia dorsale – quindi, sintomatica – e che la situazione anatomo- fisiologica del midollo, compresso dall'ernia, fosse tale da limitare significativamente l'attività lavorativa e quotidiana della paziente, di soli 45 anni, per il grave rischio di un peggioramento clinico anche improvviso e drammatico.
Sotto il profilo dell'indicazione chirurgica, la società appellante evidenzia che la decisione di procedere con l'intervento era stata assunta a seguito di una serie di valutazioni cliniche, neurochirurgiche e strumentali, che erano proseguite per oltre 15 mesi sino a quando, con la visita del 14.1.2014, era stato suggerito un approccio chirurgico;
quanto alle modalità esecutive del trattamento chirurgico, allega che, anche da parte dei CTU, non era stata rilevata l'adozione di un'errata tecnica chirurgica, ancorché fossero ritenute preferibili altre opzioni.
2)Con il secondo motivo d'appello, lamenta Parte_1
l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale. Censura la statuizione dell'ordinanza con cui il giudice determinava il danno differenziale contestando la quantificazione dell'importo detratto e sostenendo che, a fronte di un danno pari all'8/9%, la somma da defalcare doveva determinarsi tra quella di
€70.000,00 e di €65.000,00; contesta che il giudice avesse riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione, tantopiù nella misura massima, ritenendo che, per le asserzioni e produzioni della danneggiata, non vi fossero elementi dimostrativi sufficienti. Quanto al danno patrimoniale subito per la perdita della capacità lavorativa specifica, deduce l'erronea determinazione del quantum in concreto liquidato nella fattispecie in esame, evidenziando l'erronea indicazione del nome della “sig.ra , che non vi Pt_4 fossero elementi di riscontro che consentissero di ricostruire la media dei guadagni percepiti dalla ricorrente “nei tre anni” antecedenti il sinistro.
A tal proposito, la struttura sanitaria appellante sostiene che il giudice avesse fatto riferimento agli importi prospettati nel ricorso introduttivo del giudizio senza avvedersi che dalla certificazione unica prodotta attestava un reddito annuo lordo diverso, pari ad €22.530,14, al netto delle trattenute fiscali, equivalente ad un reddito annuo netto di €17.771,64; ciò considerato e detratto quanto dalla medesima percepito a titolo di pensione di invalidità e affini, la voce di danno relativa ai redditi perduti, al momento dell'illecito e sino alla liquidazione, doveva essere quantificata in € 13.649,94, mentre, per il danno futuro, di cui la struttura appellante ritiene fosse errata la sua quantificazione, quantifica l'ammontare dovuto in
€38.000,00, tenuti buoni gli stessi criteri di liquidazione.
-Si costituivano altresì, congiuntamente, nel presente procedimento anche i dott. e Parte_3 Parte_2
che, formulate le loro richieste in via preliminare,
[...] chiedevano, nel merito e in via principale, in parziale accoglimento dell'appello di di dichiarare Parte_1
i medici esenti da ogni responsabilità per i fatti di causa contestati alla e, conseguentemente, rigettare ogni domanda CP_1 risarcitoria poiché infondata in fatto e in diritto. Chiedevano anche, in subordine, che nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa, di dichiarare, quale unica responsabile, la struttura sanitaria
[...]
che, nella medesima ipotesi in cui fossero Parte_1 riconosciute le responsabilità per i fatti causa, lo stesso Dott.
SA fosse dichiarato esente da responsabilità nella sua veste di secondo operatore, e sempre nel caso di riconosciuta responsabilità per i fatti di causa da ripartire tra i due chirurghi e il nosocomio convenuti in primo grado, domandava di definire le gradualità di tali responsabilità tra i medesimi, con conseguente modulazione per ciascuno della condanna al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente. Ancora, nel caso sempre in cui fossero state riconosciute le responsabilità dei professionisti e del nosocomio per i fatti di causa da ripartirsi tra i medesimi, i due medici domandavano la condanna di in solido con Controparte_2
o in via esclusiva, alla manleva del Controparte_3
Dott. dal risarcimento del danno liquidato in favore Parte_2 della ricorrente e, in via subordinata, anche che, riconosciute le responsabilità, venisse rigettata la domanda di regresso proposta dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici e che, nello stesso caso, fosse ridotto il quantum liquidato in favore della a titolo di danno patrimoniale e non, nella misura stabilita CP_1 di giustizia, condannando conseguentemente l'appellata alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccesso.
-SA e proponevano anche appello, nell'ambito Parte_2 del fascicolo di cui al n. R.G. 1303/2021, proponendo le seguenti doglianze.
1)Con il primo motivo di doglianza, i medici lamentano l'erronea valutazione delle risultanze in punto di responsabilità, tenuto conto anche dell'istanza di rinnovazione e/o integrazione di CTU medico-legale che era stata rigettata nonostante, e mancanza di motivazione.
Anche costoro si dolgono della decisione del primo giudice di rigettare la domanda promossa dagli appellati di rinnovazione e/o integrazione della CTU nonostante la presenza di dubbi circa l'inesattezza e incompletezza della CTU per la materia medico- legale trattata e della documentazione prodotta dai convenuti e censurano altresì la decisione del giudice di rigettare l'istanza di chiamata in causa del Dott. da parte di PE CP_3
, contestando la CTU poiché tralascia immotivatamente la
[...] posizione di quest'ultimo che, in qualità di anestesista, aveva partecipato all'operazione chirurgica del 22.2.2014. Sostengono che la problematica manifestatasi durante il primo intervento non doveva essere ricondotta alla scelta del Dott.
ma al controllo della pressione arteriosa della Parte_2 paziente che era tema rimasto trascurato sia nella CTU che da parte del giudice. Evidenziano inoltre come la CTU avesse valutato corretta la diagnosi che condusse all'individuazione dell'ernia dorsale D9-D10 calcifica e “gigante” con netta compressione del midollo spinale, specificando che fosse corretta l'indicazione chirurgica e che non vi erano, in assoluto, controindicazioni e che, seppure la tecnica chirurgica preferibile fosse quella anteriore e transtoracica in luogo di quello posteriore, non vi erano tuttavia elementi per ritenere che comunque il primo fosse approccio migliore. Sostengono che si sarebbero dovute esaminare tutte le ipotesi eziopatogenetiche per spiegare i fatti rimasti inspiegati e chiarire il ruolo dell'anestesista, affermando che il tipo di approccio adottato non aveva arrecato alcun contributo causale poiché eseguito al termine di una laminectomia, che neppure i CTU hanno individuato una spiegazione razionale dell'intervento neurologico al primo intervento, che presumibilmente l'eziologia del deficit dovesse essere microvascolare e quindi non fosse l'intervento a risolvere il problema. Con il secondo motivo d'impugnazione, il SA e il censurano l'ordinanza per erronea ed illogica Parte_2 valutazione della responsabilità della struttura sanitaria e dei medesimi due professionisti, affermando che il solo si Parte_2 era occupato della scelta degli interventi e della loro esecuzione, mentre il SA aveva assunto le vesti di secondo operatore e quindi non aveva né determinato la tecnica né eseguito l'operazione chirurgica.
Asseriscono che, anche ammettendo la sussistenza di una relazione causale tra la condotta del medesimo Dott. e i danni Parte_2 lamentati dalla paziente, il giudice avrebbe dovuto riconoscere quale unica responsabile con cui la stessa Parte_1 paziente aveva perfezionato il proprio rapporto contrattuale in ragione del cd. contratto di spedalità e che la struttura sanitaria, privata o pubblica, in forza dell'art. 7 della l. n.
24/2017, la cd. Legge Gelli-Bianco, che, per l'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di professionisti, è tenuta a rispondere delle condotte colpose o dolose di quest'ultimi ex artt. 1218 e 1228 c.c.
Con il terzo motivo di doglianza, i due medici si dolgono dell'illogica ed erronea statuizione circa l'accoglimento della domanda di regresso di poiché contrastante Parte_1 con il disposto dell'art. 9 co. 1 della l. n. 24/2017 secondo cui l'azione di rivalsa/regresso può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Sostengono i medici che, nella fattispecie in esame, l'assenza di dolo sarebbe fuori discussione, mentre, circa l'assenza di colpa grave, questa si evince dalle risultanze della CTU che, per quanto inesatta e incompleta, ha indicato che l'opzione chirurgica adottata, da parte del solo Dott. non fosse erronea Parte_2 ancorché non preferibile all'approccio anteriore e che l'indicazione chirurgica non mancasse in assoluto.
La difesa del SA e del spiega poi un quarto Parte_2 motivo di doglianza in relazione alla mancata statuizione e motivazione circa la posizione della terza chiamata per CP_2 la manleva dell'assicurato, ossia il medesimo Dott. Parte_2
Evidenziano di avere ritenuto efficace la copertura assicurativa di che, dunque, avrebbe dovuto concorrere nella manleva CP_2 del medico assicurato con e che, Controparte_3 tuttavia, il giudice non aveva preso posizione su tale profilo e, quindi, sulla specifica domanda formulata e introdotta in sede di comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio.
Censurano altresì, con il quinto motivo d'appello, l'ordinanza, in ipotesi di conferma del decisum circa l'an delle responsabilità,
l'erronea quantificazione del danno, patrimoniale e non, e violazione dell'art. 112 c.p.c.
proponeva altresì appello Controparte_3 nell'ambito della causa avente r.g. n. 1275/2021 articolando i seguenti motivi d'appello.
1) La compagnia assicurativa, con il primo motivo d'impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 1892 c.c. con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Parte_2
Fra i plurimi argomenti sviluppati, ripercorsa la vicenda in fatto, la compagnia sostiene che i medici fossero pienamente consapevoli dei danni arrecati alla con l'intervento del CP_1
22.2.2014 e della loro irreversibilità, che la richiesta di risarcimento danni fosse stata formalizzata dalla danneggiata nel maggio 2018 e che, tuttavia, l'evoluzione della situazione clinica della paziente aveva dimostrato che, già prima del 23.3.2016, quando il aveva escusso il contratto assicurativo n. Parte_2
130161644, questi fosse pienamente consapevole della lesione subita da quest'ultima, delle gravissime condizioni di sofferenza ad essa conseguite in via diretta ed immediata, della irreversibilità della patologia e dell'insorgenza della stessa nel corso dell'intervento del 22.2.2014.
Deduce che all'avvio del rapporto assicurativo, il Parte_2 avesse espressamente richiesto alla compagnia il rilascio di una garanzia con effetti retroattivi illimitati, intendendo quindi procurarsi la copertura assicurativa per il fatto occorso, così inferendone la consapevolezza del medesimo circa il danno subito dalla paziente, poi da questo constatato al momento delle dimissioni.
Asserisce quindi che il avesse agito con dolo, o Parte_2 quantomeno colpa grave, e che la sua reticenza nell'indicare la vicenda al momento della stipula del contratto, pur essendogli stata espressamente domandata l'indicazione di fatti noti rilevanti ai fini della responsabilità civile e, quindi di conseguenti richieste di risarcimento dei danni escluse dalla garanzia, era volta a porre in capo alla stessa CP_3
gli effetti patrimoniali degli obblighi risarcitori nei
[...] confronti della . CP_1 2) Con il secondo motivo d'impugnazione, Controparte_3 contesta altresì il medesimo capo di decisione con cui il giudice accertava l'obbligo di indennizzo a suo carico perché non esaminava o perché riteneva implicitamente infondata la questione dell'operatività in primo rischio del contratto di polizza concluso dal con che, al Parte_2 Controparte_2 pari, era stata chiamata in manleva dal medico.
3) Con il terzo motivo d'impugnazione, ancora la compagnia assicurativa censura l'ordinanza laddove il giudice affermava a suo carico l'obbligo di indennizzo senza esaminare, o comunque disattendendo in via implicita, l'eccezione di inoperatività di cui all'art. 1892 c.c. rispetto alla domanda di garanzia proposta dal SA, affermando, tra i diversi assunti, di avere escusso il contratto assicurativo n. 360029849576 con effetti a decorrere dal 5.11.2018, quando ancora la vicenda non si era completamente esaurita posto che la aveva formalizzato le sue richieste di CP_1 risarcimento danni nel maggio 2018.
Anche con riguardo alla posizione del SA, sostiene che questi fosse a conoscenza dell'ipotesi di profili di responsabilità per i fatti della e che , ciò nonostante, CP_1 avesse mantenuto un comportamento reticente al momento della conclusione del contratto, pur essendogli stato richiesto espressamente se conoscesse di vicende eventualmente rilevanti a fini di eventuali pretese risarcitorie, essendosi limitato ad indicarne alcune avvenute nel 2015 e nel 2016 e tacendo la presente vicenda. Anche con riferimento al rapporto assicurativo nei confronti del
SA, la compagnia afferma che, se fosse stata informata della vicenda, non avrebbe concluso il contratto o l'avrebbe concluso a condizioni diverse.
4) La compagnia assicurativa ASSICURATRICE propone un CP_3 quarto motivo di doglianza con cui, fra i diversi assunti difensivi, censura la decisione del giudice di accogliere integralmente la domanda di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici per non Parte_1 avere fatto applicazione del principio di diritto, di elaborazione giurisprudenziale, per cui la struttura sanitaria risponde sempre per responsabilità propria, in pari quota, con i propri ausiliari per i danni causati ai pazienti;
censura altresì la decisione del giudice di rilevare l'esclusiva responsabilità del SA e del per non avere valutato, nel processo causale che è Parte_2 esitato nei significativi danni della l'apporto causale CP_1 recato dalla condotta dell'anestesista di cui la struttura sanitaria avrebbe dovuto rispondere ex artt. 1228 e 1292 c.c. 5) Con il quinto motivo d'impugnazione, Controparte_3 censura la decisione anche in relazione al quantum del risarcimento sotto i profili della violazione dell'art. 112 c.p.c. rispetto a quanto la ricorrente richiedeva nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dell'errata quantificazione tabellare secondo le Tabelle di Milano del 2021 per un soggetto di
47 anni portatore di postumi permanenti nella misura del 65%.
6) Con il sesto motivo d'appello, lamenta Controparte_3 il difetto dei presupposti per la personalizzazione del danno poiché non erano state allegate né dimostrate circostanze eccezionali rilevanti.
7) L' avanza un settimo motivo Controparte_3
d'impugnazione con cui censura il capo dell'ordinanza con cui il primo giudice riconosceva e liquidava il danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
deducendo l'assenza del diritto e, in via subordinata, la minor liquidazione.
8) Con l'ottavo motivo d'appello, censura Controparte_3 la decisione anche in relazione a devalutazione e interessi.
-Si costituiva altresì nel presente giudizio che Controparte_1 formulava le sue difese chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla struttura sanitaria poiché infondato in fatto e in diritto;
anche nella causa con r.g. n. 1295/2021, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da perché Controparte_3 destituito di fondamento in fatto e in diritto e la conferma della condanna della struttura sanitaria e dei due medici secondo le domande svolte, nonché l'obbligo di manleva. Si era inizialmente costituita anche nel procedimento con r.g. n. 1303/2021 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da SA e Parte_2
-Anche si costituiva nel presente Controparte_2 giudizio, e negli altri a questo riuniti, chiedendo il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti perché infondata in fatto e in diritto.
-In considerazione dell'intima connessione delle questioni proposte, gli appelli si tratterranno congiuntamente.
-A) Il primo motivo dell'impugnazione proposta dalla struttura sanitaria e i primi due motivi avanzati dal Parte_1
Dott. SA e dal Dott. sono infondati per le Parte_2 ragioni che seguono, condividendosi la decisione del giudice in punto di an della responsabilità e di riparto della medesima.
Preliminarmente, si ritengono infondate le asserzioni formulate dalle parti di contrasto alla CTU resa in sede preventiva dal
Dott. e dal Prof. , poiché, all'approfondimento Per_2 Per_3 della valutazione in questa sede di merito, l'accertamento medico- legale risulta adeguatamente motivato e completo, in relazione ai quesiti proposti, e sorretto su un compiuto esame della documentazione esaminata, dovendosi, conseguentemente, ritenere ragionevole la decisione del primo giudice di aderirvi.
Circa la sussistenza di profili di responsabilità per i fatti di causa, tema insistito nelle doglianze, va osservato che la CP_1 proponendo ricorso ex art. 702bis c.p.c., determinava il perimetro strutturale dei suoi addebiti, essenzialmente, in relazione alla valutazione asseritamente errata di essere stata sottoposta ad operazione chirurgica, alla tecnica chirurgica adottata in via postero-laterale, al ritardo dell'accertamento neuroradiologico e, consequenzialmente, a quello della seconda operazione chirurgica eseguita 48 ore dopo la conclusione della prima;
deduce inoltre il complesso iter clinico successivo all'intervento chirurgica e che, peraltro, quest'ultimo, effettuato poi in due fasi, secondo quanto emerge dalle immagini RM, aveva consentito di asportare soltanto “[…]una modestissima porzione dell'ernia in sede laterale destra, mentre la restante parte è rimasta sostanzialmente invariata[…]”.
Ora, per ciò che concerne la decisione di procedere per via chirurgica, la CTU è netta nel rilevare che questa fosse stata assunta, quando ancora sarebbe stato opportuno provvedere “[…]con il monitoraggio del quadro neurologico, del quadro neuroradiologico, delle risultanze neurofisiologiche e della funzionalità vescicale, così da riservare una opzione chirurgica, qualora essa si rendesse indicata, nel momento in cui questi parametri presentassero un peggioramento con l'andare del tempo, evenienza che in realtà avrebbe potuto anche non verificarsi.
[…]”.
E, invero, nella ricostruzione dell'iter clinico fornita dalla consulenza, il mutamento dell'iniziale approccio conservativo con la visita del 14.1.2014 e l'indicazione di procedere, necessariamente, con un intervento di decompressione midollare era stata determinata, per un verso, da un “[…] lieve aumento alla base dell'ernia […]” e, per altro verso, dal persistere del cd. segno di Lhermitte positivo – già rilevato in una visita dell'ottobre 2013 e definito come “[…]una sensazione di scossa elettrica che percorre la colonna vertebrale e gli arti inferiori,
e che talora può propagarsi anche agli arti superiori, in seguito a flessione o estensione del tratto cervicale[…]”.
Quanto al primo aspetto, tuttavia, nella CTU si era osservato che l'aumento era “[…]dato che non risulta sussistere né a giudizio del neuroradiologo né alla mia personale osservazione[…]” e si era altresì precisato che la base dell'ernia era la “[…] parte maggiormente calcifica che, come tale, è la porzione dell'ernia maggiormente stabile e non soggetta a modificazioni volumetriche Pa nel breve lasso di tempo intercorso tra la del 4 gennaio 2014 e quella del 2 ottobre 2013[…]”, quanto al segno di Lhermitte positivo, si legge ancora nella consulenza che si tratta di un
“[…]dato soggettivo non obiettivabile all'esame neurologico, e del quale non risulta altra traccia nella documentazione clinica[…]”. Degli altri elementi riscontrabili, circa la funzionalità vescicale, la consulenza aveva rilevato che gli accertamenti erano stati svolti soltanto quando era già stata adottata la decisione di procedere chirurgicamente e che i relativi esiti erano stati esaminati al momento del ricovero e avevano dato riscontro di mere
“[…]alterazioni di modesta entità[…]”; ancora, i consulenti avevano valutato che, pur senza escludere in assoluto un'indicazione di procedura chirurgica per le dimensioni dell'ernia discale dorsale, “[…]le sue dimensioni stabilizzate avevano portato ad una situazione di progressivo adattamento del midollo che quindi non risentiva in modo evidente di un effetto compressivo esercitato dall'ernia, vista la sostanziale negatività della obiettività neurologica[…]”.
Sul punto, la consulenza aveva altresì precisato che “[…]le due più comuni indicazioni per la chirurgia sono una significativa o progressiva mielopatia con sintomi deficitari neurologici, ed una radicolopatia intrattabile, tale da alterare la qualità della vita[…]” e che la complessità del trattamento chirurgico dell'ernia dorsale risiede ne “[…]la impossibilità di manipolare la colonna ed il midollo dorsale, dovuta alla sua elevata suscettibilità ai traumi meccanici ed agli insulti ischemici. In aggiunta la gran parte di esse è altamente calcificata, con importanti aderenze tra il materiale discale e la dura madre (a volte con una componente intradurale), rendendo pertanto
l'asportazione del materiale calcifico una procedura tecnicamente complessa[…]”.
Secondo i consulenti, la decisione di procedere all'intervento era stata adottata in presenza di “[…]una sostanziale stabilità del quadro clinico, una stazionarietà del quadro neuroradiologico ed un miglioramento dei dati dei PESS[…]” e la lesività del trattamento chirurgico si era appalesata sin da subito per “[…]la pressoché immediata comparsa alla RM di segni evidenti di marcata sofferenza midollare, proprio nelle zone interessate dalla laminectomia[…]”; per i consulenti, era risultato “[…]sufficiente eseguire le procedure chirurgiche per eseguire la laminectomia per portare ad alterare in modo marcato l'equilibrio raggiunto a quel livello, con instaurazione dei danni citati (dapprima paraplegia, poi plegia arto inferiore destro e paresi arto inferiore sinistro), immediatamente presenti al risveglio della paziente dalla anestesia[…]”. Quanto alle modalità esecutive dell'intervento chirurgico e l'adozione di una tecnica di esecuzione per via postero-laterale, la consulenza aveva messo in evidenza come l'opzione per uno specifico approccio chirurgico dovesse essere valutato in ragione della localizzazione e della consistenza dell'ernia, “[…]le ernie mediane ed altamente calcifiche sono generalmente approcciate attraverso tecniche trans-toraciche open o toracoscopiche, poiché vengono considerate essere in grado di assicurare una più sicura rimozione del materiale discale aderente con una assai minore manipolazione del midollo[…]”, diversamente dalle ernie molli, paramediate o laterali che sono solitamente trattate per via postero-laterale, pur essendo la scelta basata generalmente
“[…]sul training individuale e sulla esperienza del chirurgo, anche per la limitatezza di dati sui quali basare il giudizio[…]”.
I consulenti avevano quindi esposto che alcune evidenze scientifiche erano giunte alla conclusione che “[…]quando è presente un'ernia mediana si giudica più sicuro utilizzare un approccio antero-laterale, toracotomico o toracoscopico;
gli approcci postero-laterali sono indicati per le ernie paramediane o laterali che non oltrepassino la linea mediana[…]” e che altre avevano ritenuto che, in presenza di ernie calcifiche giganti, il trattamento chirurgico indicato dovesse essere operato per via anteriore trans-toracica.
Sempre circa l'aspetto esecutivo del trattamento, la consulenza aveva conclusivamente osservato che, ricorrendo nel caso in esame una ernia calcifica “gigante”, secondo l'opinione scientifica maggioritaria, l'approccio indicato “[…]era quello antero-laterale sia mediante toracotomia sia con approccio toracoscopico: questo perché tali approcci, sia pure gravati da percentuali di comparsa di dolore neuropatico o di complicanze polmonari superiori a quelli presenti nell'approccio postero-laterale, sono in grado di favorire una migliore visualizzazione del disco erniato ma soprattutto di determinare una assai minore compressione sul parenchima midollare, che non risente pertanto delle manovre chirurgiche realizzate attraverso la laminectomia con un impatto diretto su di esso[…]”.
Ora, questo vale, in un simile contesto clinico, a ritenere che, in presenza di una sintomatologia confusa ma con un quadro clinico ormai stazionario, data la complessità dell'operazione chirurgica ad alto rischio correlato, questa potesse essere rimandata ad un momento successivo, come valutato dai medesimi consulenti, e, più precisamente, all'eventualità di un aggravamento del quadro clinico della . CP_1 Anche in relazione al ritardo nell'accertamento neuroradiologico e circa il secondo intervento eseguito quando ormai erano trascorse 48 ore dal primo, i consulenti avevano definito il primo ritardo
“inaccettabile”, in relazione alla presenza di “[…]un'area di sofferenza midollare estesa con dislocazione verso sinistra del midollo[…]” e attesa “[…]la presenza di deficit neurologici assai rilevanti, dall'altro un quadro radiologico indicativo di una situazione di edema e di una lesione midollare, insorta dopo la procedura[…]” e che, per queste, avevano ritenuto si trattasse di elementi validi a motivare la scelta di eseguire urgentemente
“[…]un intervento di ulteriore decompressione e di rimozione dell'ernia discale[…]”. Questi profili, sebbene riscontrassero la complessità della patologia che riguardava la paziente, denotano i profili di una condotta imperita ascrivibile ai sanitari che, dinanzi all'alternativa di un approccio conservativo, avrebbero dovuto optare per quest'ultimo considerando trattamenti maggiormente cautelativi, in un adeguato bilanciamento del rischio ordinariamente correlato a quel trattamento, tenuto conto della situazione clinica della paziente che, per l'appunto, era stazionaria e nella quale si era ormai verificato un adattamento del midollo, con effetti contenuti della comprensione midollare.
Ciò esposto vale a ritenere infondati i motivi d'appello formulati sia dalla struttura sanitaria che dai medici in punto di an della responsabilità e si debbono ritenere parimenti infondate le doglianze formulate anche con riguardo alla diversa graduazione di responsabilità con particolare riguardo alla posizione del
SA.
Deve pertanto rilevarsi l'assenza di riscontri validi ad escludere la responsabilità del SA o a consentirne una diversa graduazione per avere apportato un minore contributo causale, ciò in ragione, peraltro, del coinvolgimento significativo che ebbe il SA sin dall'insorgere dei fatti dedotti e per avere questi stesso mutato l'iniziale atteggiamento conservativo, indirizzando la paziente verso opzioni chirurgiche.
I profili della condotta inadempiente messi in evidenza dalla CTU resa in sede preventiva, consentono di conseguenza il rigetto del quarto motivo d'appello proposto da non Parte_6 essendo riscontrabili i presupposti, per le valutazioni tecniche emerse dalla CTU, di alcuna responsabilità a carico della struttura sanitaria.
Quanto ai profili di doglianza relativi alla specifica posizione del medico anestesista, il Dott. proposti sia Persona_1 dalla compagnia assicurativa appellante che dai due medici, al fine di spostare la ripartizione di responsabilità totalmente o parzialmente in capo a quest'ultimo, osservati gli addebiti formulati nel ricorso introduttivo della il Tribunale, in CP_1 assenza di una domanda attorea nei suoi confronti, ha condivisibilmente respinto la richiesta di chiamata di terzo del
, essendosi fuori dell'alveo dogmatico delle ipotesi ammesse PE dall'art. 106 cpc, ritenendo in ogni caso che questi non fosse litisconsorte necessario nel presente giudizio, tantopiù ove si tenga conto dei profili di colpa medica emersi dalla consulenza resa in sede preventiva, che avrebbe dovuto indurre l'attrice a convenire in giudizio anche l'anestesista. CP_1
B) Passando al computo del calcolo del danno non patrimoniale nei termini del pregiudizio differenziale tra il danno effettivamente subìto in conseguenza del trattamento medicale e quello, valutato in una percentuale ricompresa sino all'8/9% dalla CTU, che in ogni caso sarebbe stato riportato dalla paziente, va osservato che le somme dedotte dalle difese che, in tesi delle rispettive impugnazioni, avrebbero dovuto essere detratte dalla misura percentuale di invalidità permanente, non sono coerenti con la valorizzazione corrispondente ai punti percentuali di invalidità che sarebbero comunque residuati con una monetizzazione sulla base delle Tabelle di Milano.
Infatti, procedendo nel calcolo di tale pregiudizio, le somme da doversi defalcare, che sono state allegate dalla struttura sanitaria appellante indicate in una forbice tra i 65.000 ed i
70.000, non appaiono spiegate con gli appropriati parametri, anche in ordine alla quota percentuale da tenere presente per quanto riguarda l'invalidità temporanea, tenuto conto dell'età della danneggiata al verificarsi dell'evento di danno, alla luce delle Tabelle di Milano predette vigenti al momento della liquidazione dovendosi, per il vero, rilevare che l'ammontare detratto dal giudice di primo grado risulta già superiore a quanto risultante secondo detti parametri, il che già rende superabile la doglianza sul punto. Per tali ragioni, è infondata la censura che investe il capo dell'ordinanza con il quale il giudice determinava il quantum del danno differenziale.
-È parimenti infondata anche la specifica censura, ancora contenuta nel quinto motivo d'appello di Controparte_3 con cui la Compagnia si duole della violazione dell'art. 112
c.p.c., e proposta anche dal SA e dal come Parte_2 quinto motivo. Pur avendo la indicato nel ricorso introduttivo somme CP_1 inferiori, l'interpretazione dell'atto deve avvenire complessivamente.
Invero, la faceva proprie le conclusioni dei CTU resa in CP_1 sede di ATP che avevano indicato postumi permanenti nella misura del 65% e pregiudizi che, in ogni caso, sarebbero residuati, nella misura dell'8/9% e, tuttavia, una volta formulati i suoi calcoli, procedeva, verosimilmente, ad una detrazione delle rispettive quote percentuali, tant'è che provvedeva poi al calcolo del quantum a titolo di danno non patrimoniale con riferimento ad una invalidità permanente del 57%.
Ora, il petitum, rispetto al quale il giudice è vincolato, deve essere individuato in esito ad una interpretazione complessiva degli assunti difensivi contenuti nell'atto introduttivo della ricorrente che, nella fattispecie in esame, prospettava, in fatto, tutti gli elementi rilevanti ai fini della quantificazione del pregiudizio.
Pertanto, il giudice, valorizzando tali elementi, provvedeva correttamente al calcolo del danno non patrimoniale subito dalla
, secondo un meccanismo che, come consolidato nella CP_1 giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla monetizzazione delle percentuali di danno permanente in somme di denaro, e sulla sottrazione dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità che comunque sarebbe residuata.
-C) Si deve, invece, ritenere fondato il profilo di doglianza delle appellanti che attiene all'ingiustificato riconoscimento dell'aumento per personalizzazione massima. Nella fattispecie in esame, infatti, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione di tale pregiudizio, attesa la carenza, nel ricorso introduttivo nel giudizio di prime cure, di qualsiasi elemento assertivo idoneo ad enucleare circostanze di vita particolari tali per cui, al di là del dato biologico relativo alla lesione subita, possa dirsi che la danneggiata abbia sofferto, in conseguenza dell'evento di danno, privazioni ulteriori. Le circostanze allegate dalla nel ricorso dalla danneggiata CP_1 afferiscono, in buona sostanza, al “[…]capovolgimento della sua esistenza in senso gravemente peggiorativo[…]”, laddove affermava altresì genericamente che “[…]la sua vita prima dell'intervento era caratterizzata in tutti gli ambiti da un livello elevato di attività che si esprimevano non solo sul lavoro, ma anche nella vita di relazione e negli impegni del tempo libero[…]” e lamentava, fra le varie difese, i gravi riflessi della sua “condizione psicomotoria”, il “drastico e doloroso cambio di regime di vita”, il “problema della non completa autosufficienza (mentre in precedenza nel suo ruolo di infermiera si prendeva cura dei pazienti”, tant'è che ancora asseriva di aver “dovuto cambiare casa per stare vicino ai genitori in modo da aiutarsi vicendevolmente” e di “ricorrere quasi tutti i giorni ad una colf per la gestione della casa”. Peraltro, anche nelle note successive, autorizzate per l'udienza di discussione del 24.3.2021, la difesa della deduceva, a CP_1 sostegno della domanda di personalizzazione, quanto affermato nella CTU circa la soggezione a terapie, gli esiti, i cambiamenti di “patente e casa”, la decisione di andare in pensione di inabilità, il necessario aiuto dei familiari nella svestizione e le conseguenti difficoltà relazionali;
ancora allegava, fra i diversi assunti spiegati in relazione alla domanda di personalizzazione, “la condizione di single” e quindi la rinuncia all'età di 47 anni al proprio lavoro “[…]che costituiva il principale e sostanziale unico momento di realizzazione della propria personalità quale supremo momento di vita sociale nel senso più ampio del termine[…]”, il complesso iter riabilitativo,
“[…]le difficoltà pratiche nella vita di ogni giorno (difficoltà di vestizione, deambulazione, ridotta autonomia negli incombenti giornalieri e nella partecipazione a eventi e/o momenti di svago), le quali non possono che provocare nella sig.ra un tempo di CP_1 supporto agli altri nel suo ruolo di infermiera, una profonda sofferenza[…]”. Come sopra affermato, queste allegazioni, di per sé sole, non valgono a fondare la domanda di personalizzazione proposta dalla ricorrente, a maggior ragione nella misura massima, poiché non costituiscono circostanze straordinarie che riguardano la soggettività della danneggiata idonee a delineare l'ulteriore lesività di quanto subito, al netto di quanto riportato sul piano psico-fisico e relazionale;
invero, tali assunti delineano postumi e conseguenze che, pur gravose, non possono che riscontrarsi comunemente tra chi, a seguito di un tragico evento, qual è quello verificatosi nel caso in esame, riporti una invalidità permanente accertata nella nella misura del 65% che, come tale, non può CP_1 che determinare una compromissione della propria vita e del ruolo sociale di chiunque si trovi a subire la medesima lesività.
Osservato infine che anche i CTU, quanto alla personalizzazione del danno, avevano rilevato l'assenza di documentazione sul punto, affermando espressamente che “[…]peraltro, nella documentazione non viene fatto alcun specifico riferimento e nel quesito si parla esclusivamente di aspetti dinamico-relazionali che non emergono e sono difficilmente stimabili trattandosi di un danno rilevante[…]”, si deve, dunque, escludere che gli elementi assertivi valgano a delineare circostanze tali da connotare la specifica vicenda soggettiva della per una incisività CP_1 maggiore rispetto a quella che, dinanzi alla medesima lesione permanente, possa ordinariamente derivarvi.
Tale specifico profilo di doglianza, formulato dalla struttura sanitaria, nell'impugnazione del SA e del e in Parte_2 quella di , deve essere ritenuto fondato. Controparte_3
-D) Risulta parimenti infondata la censura sviluppata dalla compagnia assicurativa appellante col quinto motivo d'appello attesa la piena corrispondenza del montante risarcitorio ai criteri forniti dalle Tabelle di Milano del 2021, vigenti al momento della liquidazione del danno, risultando dal calcolo per il pregiudizio subito da una danneggiata di 47 anni, con un'invalidità permanente pari al 65%, tenuto conto della sofferenza soggettiva subita dalla stessa e dell'aumento per personalizzazione, e comprensivo altresì del quantum dovuto per l'inabilità temporanea.
Tale calcolo, tuttavia, deve essere rideterminato per quanto sopra osservato circa i profili di personalizzazione del danno biologico.
All'accoglimento delle doglianze per ciò che concerne la personalizzazione del danno consegue la rideterminazione del danno non patrimoniale riconosciuto in capo alla che deve essere CP_1 quantificato, una volta escluso dal montante risarcitorio relativo all'invalidità permanente e all'inabilità temporanea l'aumento riconosciuto a titolo di personalizzazione massima, defalcando, alla somma risultante pari a €609.282,00, l'ammontare di
€46.809,02.
Pertanto, si deve riconoscere alla l'ammontare di CP_1
€562.472,98, determinata al momento della liquidazione del primo giudice e facendo decorrere gli ulteriori interessi legali ex art. 1282 cc sempre dalla data del deposito della sentenza di primo grado, valutandosi corretta la decisione del giudice di tenere conto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, della sofferenza soggettiva subita dalla CP_1
-E) Sono altresì infondate le censure formulate in punto di danno patrimoniale. Il giudice, nell'ordinanza in cui, per mero errore materiale, indicava il nome errato della paziente, provvedeva ad un calcolo corretto del pregiudizio da capacità lavorativa specifica sulla base di quanto allegato dalla in primo grado, già con il CP_1 ricorso, che trova corrispondenza nella documentazione prodotta dalla stessa nei termini che seguono. Nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, la CP_1 deduceva una retribuzione mensile netta pari ad €2.350,00 per tredici mensilità, e quindi una retribuzione netta annuale di
€30.550,00; da quest'ultima somma detraeva l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222/1984 pari ad €1.192,00, complessivamente quantificato per tredici mensilità in €15.540,00 quale ammontare netto percepito a tale titolo e moltiplicava per il coefficiente parametrato all'età di 46 anni. Oltre a questo, la allegava altresì il danno da perdita CP_1 della retribuzione per il cd. trattamento di fine rapporto in misura più contenuta e, complessivamente, deduceva l'importo complessivo di €367.836,94.
Limitatamente a quanto è oggetto di censura, e quindi per i profili che attengono alla carenza documentale che sorregge il pregiudizio in esame, giova considerare che la ricorrente allegava al proprio ricorso in primo grado i cedolini stipendiali del mese di ottobre, novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014 e la certificazione unica 2015 relativa all'anno 2014, oltre che il cedolino relativo al mese di settembre 2019 per il pagamento della pensione di inabilità (doc. n. 4A,4B e 4D allegati al ricorso introduttivo di primo grado). Valutate le risultanze istruttorie e tenuto conto del fatto che la ricorrente era lavoratrice dipendente presso l' di Piacenza, Pt_7 si ritiene verosimile il calcolo dalla medesima prospettato e supportato da sufficienti riscontri documentali.
Infatti, dalla lettura dei cedolini paga si evince che questi, pur indicando somme diverse anche in ragione del riconoscimento di ulteriori importi per l'esecuzione di prestazioni di lavoro straordinarie, anche festive e notturne, riconoscono importi corrispondenti, in buona sostanza, a quelli prospettati dalla ricorrente;
del resto, non vale ad infirmare tale impianto assertivo e dimostrativo neppure la deduzione per cui la certificazione unica 2015 rilasciata per l'anno 2014 aveva attestato redditi di lavoro dipendente inferiori a quelli allegati, per €22.530,14, che, al contrario, vale a dimostrare la contrazione reddituale che la aveva subito già per CP_1 quell'annualità, posto che all'inizio del 2014 la medesima ricorrente era stata sottoposta all'intervento chirurgico per cui è causa e, come dimostrato dalla documentazione sanitaria, era stata sottoposta a numerosi ricoveri, assentandosi per le problematiche sanitarie che l'avevano riguardata. Tanto basta a ritenere infondate la censura formulata sul punto dalla struttura sanitaria dal Parte_1
SA e dal e da Parte_2 Controparte_3
-F) Sempre in punto di danno patrimoniale, è fondato invece l'ottavo motivo d'appello proposto da Controparte_3
Su rivalutazione ed interessi sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, nulla quaestio trattandosi di debito di valore, come affermato dalla stessa appellante.
Con specifico riguardo a ciò che è gravato da censura e quindi all'applicazione di tali principi anche sull'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, il motivo è fondato.
Occorre distinguere tra danno alla persona, come sopraindicato, e danno patrimoniale, quest'ultima componente distinta dal primo giudice tra i mancati guadagni per le annualità precedenti la liquidazione, pari a € 90.060,00, ed i mancati guadagni futuri, facendo riferimento per quest'ultimo segmento ai coefficienti diffusi dal CSM, e detratto il 20% in ragione della differenza tra vita media e vita lavorativa, complessivamente ammontante ad
€250.949,18. Pertanto, per il danno da perdita di guadagno (€90.060,00) sino alla prima pronuncia, spettano gli interessi sulla quota di esso riferibile a ciascun anno di maturazione e previa devalutazione;
mentre per il periodo successivo (€250.949,18 -danno futuro) spettano gli interessi moratori, sino al saldo, senza rivalutazione, trattandosi di una liquidazione anticipata, ma senza la richiesta riduzione del capitale, atteso che vi è pur sempre una ricomprensione dell'aumento del costo della vita in termini prospettici.
-G) Si ritiene infondato anche il terzo motivo di doglianza proposto dal SA e dal circa la statuizione di Parte_2 accoglimento della domanda di regresso formulata dalla struttura sanitaria laddove fosse stato effettuato il pagamento della CP_1 quale obbligata in solido assieme agli stessi due professionisti, richiamando sul punto l'art. 9 della l. n. 24/2017 che limita l'esperibilità dell'azione di rivalsa ai soli casi di dolo o colpa grave.
Come affermato dal primo giudice, la vigenza della l. n. 24/2017 decorre a partire dall'1.4.2017, mentre i fatti di causa debbono collocarsi in un momento certamente anteriore alla sua entrata in vigore e, dunque, non è suscettibile di essere applicato, nella fattispecie in decisione, l'art. 9 della legge sopra menzionata, né è stata dai professionisti appellanti diversamente argomentata l'asserita erroneità della statuizione del primo giudice.
-H) Anche il quarto motivo di doglianza avanzato dalla difesa dei due professionisti circa la posizione della terza chiamata ai fini della manleva del medesimo deve CP_2 Parte_2 essere ritenuto infondato. Invero, come evidenziato dalla stessa difesa di la CP_2 polizza n. 6/35930/122/82444812 sottoscritta dal con Parte_2 la medesima era una polizza cd. claims made che aveva effetto dal 17.3.2013 al 17.3.2016 e la cui validità era stabilita all'art.
7.7 delle condizioni generali ove si prevedeva che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura” e, come ancora argomentato, la prima richiesta di risarcimento danni ricevuta dal era avvenuta in data 14.5.2018, successivamente alla Parte_2 scadenza della polizza, così come risulta altresì delle produzioni allegate al ricorso introduttivo. Pertanto, va confermata la prima decisione in relazione alla inammissibilità della domanda di manleva dei medici, segnatamente del nei confronti di , che soccombe comunque Parte_2 CP_4 sugli altri punti di doglianza per le medesime ragioni del rigetto di analoghe doglianze sulle questioni affrontate in precedenza avanzate dalle altre parti.
Ciò consente altresì di ritenere superfluo l'esame del secondo motivo di doglianza formulato sotto il profilo della manleva anche di da parte di CP_4 Controparte_3
-G) Sono infondate le doglianze proposte da Controparte_3 circa l'avvenuta violazione dell'art. 1892 c.c. sia nei confronti del Dott. che del Dott. SA. Parte_2
sostiene che l'inoperatività della polizza deriverebbe CP_3 dalla conoscenza, da parte dei due sanitari, delle problematiche emerse nel corso del primo intervento, risalente al 22 febbraio 2014 e dalla mancata denuncia, o comunque dalla intempestiva denuncia, del sinistro da parte del sanitario.
Orbene, come ammesso sul punto dalla stessa Compagnia appellante, nel corso del primo intervento si era presumibilmente manifestato un danno ischemico al midollo spinale sulla persona della CP_1
Tuttavia, occorre osservare che l'effettiva causa dei danni ischemici accertati dai CCTTUU sulla paziente non è stata individuata in perizia, così come non è stato individuato il soggetto precipuamente responsabile, tant'è che fu la stessa a richiedere la chiamata in causa del terzo, Parte_8 dott. , quale anestesista che, su espressa indicazione della PE odierna appellante, condivisa anche dagli altri convenuti, veniva indicato quale unico effettivo responsabile di quanto accaduto.
Il primo operatore, Dott. sospese immediatamente Parte_2
l'intervento sembra non “nel timore di aver provocato la lesione”, come affermato dall'appellante, ma solo per il timore di aggravare la situazione attraverso la prosecuzione dell'intervento, ma ciò, secondo , indurrebbe a ravvisare che “i fatti esposti CP_3 dimostrano la consapevolezza in capo ai Dottori e Parte_2
SA dell'accadimento di un evento sfavorevole grave nel corso dell'atto operatorio del 22 febbraio 2014”.
E sempre secondo la Compagnia, sin da allora i due chirurghi avrebbero dovuto attivare la propria polizza assicurativa poiché
“pienamente consapevoli anche della gravità delle conseguenze del danno provocato alla Signora nel corso dell'atto operatorio CP_1 del 22 febbraio 2014 e della loro verosimile irreversibilità”. Tuttavia, va constatato che soltanto in data 14 maggio 2018 la formalizzava ai due medici la prima richiesta risarcitoria CP_1 per i fatti di causa mediante lettera raccomandata, e mai prima di allora era stata introdotta alcuna richiesta.
La prima a sostenere che non vi fosse responsabilità dei medici, ma solo dell'anestesista, dott. , fu proprio l'appellante PE
, laddove può ritenersi che, all'epoca dei fatti, senza una Pt_9 perizia specifica, finalizzata a definire le cause e il responsabile dei danni arrecati alla stante peraltro la CP_1 posizione non certo marginale del Dott. non vi era motivo PE che i dottori e SA denunciassero l'episodio Parte_2 all'assicurazione quando nemmeno era stata presentata loro richiesta di risarcimento del danno che sarebbe giunta ai diretti interessati molto tempo dopo. Quanto alla specifica posizione del SA, peraltro,
l' affermava, nelle sue doglianze, che il Parte_6 contratto assicurativo n. 360029849576 (doc. n. 2 allegato dalla compagnia assicurativa in sede di costituzione in primo grado) era stato stipulato con effetti a decorrere dal 5.11.2018, quando già il medesimo professionista aveva visto notificarsi la richiesta di risarcimento danni da parte della nel maggio del 2018. CP_1
In realtà, come dedotto dalla difesa del medesimo professionista in sede di comparsa conclusionale nel presente grado, questa stipulazione – come indicato negli estremi del contratto – era stata convenuta in sostituzione della polizza contrassegnata dal n. 846293. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto in tesi dalla compagnia assicurativa non si trattava di Parte_6 una autonoma pattuizione contrattuale ma della manifestazione della rinnovata volontà di proseguire un rapporto contrattuale già sorto;
deve quindi ritenersi che in quella sede, verosimilmente,
l'assicurato avesse rinnovato le dichiarazioni già rese al momento della stipulazione della precedente polizza assicurativa manifestando la volontà di proseguire il rapporto assicurativo.
Le eccezioni di inoperatività della polizza proposte da con riguardo alle posizioni dei due medici Parte_6 vanno respinte, precisando, conformemente a quanto richiesto dalla
Compagnia e per quanto può esser concretamente utile, che la stessa è tenuta, per la garanzia, entro la sola quota di responsabilità diretta degli assicurati, con esclusione della quota di responsabilità addebitabile ad altri eventuali corresponsabili per cui gli assicurati fossero eventualmente tenuti in forza della solidarietà.
-B) le spese seguono il criterio della soccombenza, rilevando anche la soccombenza reciproca totale o parziale tra le parti in relazione alla pluralità delle questioni sollevate nei numerosi motivi spiegati in tre distinti giudizi poi riuniti. Pertanto, vanno dichiarati tenuti alle spese i Parte_1 dott. SA e in solido verso la e la Parte_2 CP_1
verso SA e con compensazione parziale CP_3 Parte_2 della metà. Le spese UNIPOL possono essere compensate anche in questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
, SA e per l'effetto, in riforma
[...] Parte_2 parziale dell'impugnata sentenza in punto di danno non patrimoniale, condanna Parte_1 Parte_2 e in solido a risarcire in favore di Parte_3 [...]
la somma di €562.472,98 valutata all'attualità della CP_1 impugnata decisione, fermo restante in punto interessi il resto del dispositivo;
-2) In accoglimento dell'ottavo motivo di liquida per il CP_3 danno da perdita di guadagno (€90.060,00), sino alla prima pronuncia, gli interessi sulla quota di esso riferibile a ciascun anno di maturazione e previa devalutazione;
mentre per il periodo successivo (€250.949,18 -danno futuro) vanno liquidati gli interessi moratori al tasso legale, sino al saldo, fermo restante quanto liquidato a titolo di danno patrimoniale;
-3) conferma per tutto il resto l'impugnata sentenza;
-3) condanna in solido SA e Parte_1
ai due terzi delle spese del presente grado in favore Parte_2 di che liquida in complessivi €26.155,00 oltre Controparte_1 accessori come per legge, compensate di un terzo;
-4) condanna alla metà delle spese del Controparte_3 presente grado in favore di dott. SA e dott. Parte_2 che liquida in complessivi €26.155,00 oltre accessori come per legge, compensate della metà;
-5) spese del grado di UNIPOL compensate. Così deciso in Bologna il giorno 15/10/24
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1126/2021 R.G., cui sono state riunite le cause aventi n. R.G. 1275/2021 e 1303/2021, trattenuta in decisione il 14.6.2023, e promossa A: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 Di Marco Francesca, Seletti Sonia e Bravi Sonia ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in Milano. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cavaciuti Controparte_1 Giovanna e Bruni Claudio ed elett.te dom.ta presso presso lo Studio della prima in Piacenza. Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Brighi Mauro ed elett.te dom.ta presso lo Studio dello stesso in Ravenna. Appellata
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 Sirena Andrea e Giorgi Gianluca ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Bologna, v. Rolandino 2. Appellata e appellante principale nella causa avente n. R.G. 1275/2021
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 Monteverdi Manuel, SA Adalberto e anche dall'Avv. Marzot Silvia ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultima in Bologna. Appellato e appellante principale nella causa avente n. R.G. 1303/2021
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_3 Monteverdi Manuel, SA Adalberto ed elett.te dom.to presso il loro Studio in Piacenza. Appellato e appellante principale nella causa avente n. R.G. 1303/2021
avverso l'ordinanza pubblicata in data 19.5.2021 dal Tribunale di Ravenna.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva, dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Ravenna, ricorso ex art. 702bis c.p.c. domandando di accertare la condotta colposa dei medici Dott. e Dott. Parte_2
SA, nonché della struttura sanitaria Parte_1
, in relazione al trattamento terapeutico cui era stata
[...] sottoposta poiché affetta da ernia discale a livello D9-D10, con effetto massa sugli spazi liquorali e sul midollo, in massima parte calcifica. La ricorrente deduceva che, a partire dal 2009, aveva cominciato ad avvertire dorsalgie e lombalgie con episodi crampiformi agli arti inferiori ed ai piedi, pur senza deficit stenici agli arti inferiori, né deficit sensitivi né episodi di ritenzione o perdita di urine, e che ciò nonostante aveva svolto la sua attività lavorativa di infermiera, sino a quando, su consiglio del Dott. SA, medico di fiducia e collaboratore della struttura sopra menzionata, le era stato prescritto di evitare sforzi fisici, mentre, anche dopo la sospensione, aveva proseguito nella sua vita quotidiana senza limitazioni di sorta.
La esponeva di essere stata ricoverata in data 21.2.2014, CP_1 che il giorno seguente era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione dell'ernia, con accesso posterolaterale, deciso dai medici SA e , Parte_2 nonostante la medesima versasse in una situazione clinica stazionaria, che, a poche ore dall'intervento chirurgico, aveva constatato di non essere in grado di muovere la gamba destra e soltanto a fatica la gamba sinistra;
che, in serata, le era stato comunicato che l'intervento chirurgico non era stato portato a termine poiché, iniziata la lamitectomia, i “PESS” si erano interrotti;
quindi, in data 24.2.2014, circa 48 ore dopo il termine del primo intervento, era stata sottoposta ad una nuova operazione chirurgica.
Evidenziava la che la decisione di procrastinare CP_1
l'intervento non era stata corretta e che, nonostante il Dott.
l'avesse informata, in presenza dei familiari, che Parte_2
l'ernia era stata tolta e che, compiuto il lungo decorso, avrebbe cominciato a deambulare correttamente, dal ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma Bozzolo dove era stata eseguita una RM rachide dorsale, era emerso che l'ernia non era stata rimossa. Affermava quindi che le operazioni le avessero, sin da subito, procurato una paraparesi che l'aveva costretta a lunghi ricoveri riabilitativi, all'uso di un deambulatore a quattro ruote e un tutore alla gamba destra che, ancora, era rimasta paralizzata, oltreché all'abbandono della propria posizione lavorativa di infermiera presso l'Ospedale di Piacenza.
Ancora, sosteneva che la scelta di operare per via postero- laterale non fosse corretta, dal momento che era preferibile adottare due diverse soluzioni operatorie, richiamando la CTU resa in sede di ATP, e sottolineando, a tal proposito, che anche i consulenti, ricostruendo le posizioni della letteratura scientifica sul punto, avevano concordato per l'utilizzo di un approccio anterolaterale sia mediante toracotomia sia con approccio toracoscopico, affermando, tra le diverse valutazioni tecniche, che tali approcci erano idonei a favorire una migliore visualizzazione del disco e a determinare una minore compressione del parenchima midollare.
Richiamando l'accertamento dei CTU, la ricorrente deduceva che il ritardo nell'accertamento neuroradiologico non fosse giustificato, asserendo che l'operazione chirurgica, eseguita in due fasi distinte, si era rivelata inutile e che dopo l'operazione chirurgica si erano avviati una serie di eventi clinici rilevando segnatamente deficit motori significativi, deficit sensitivi e un quadro di vescica neurogena e di neurointestino.
-Si costituiva in giudizio Parte_1 contrastando le contestazioni mosse nei suoi riguardi e chiedendo, in via principale, di respingere integralmente le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando la medesima esente da ogni responsabilità; in via subordinata, per il caso il cui il Tribunale accertasse o dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, anche in via solidale con il medico terzo chiamato, di accertare e dichiarare le porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare il Dott. e/o il Parte_2
Dott. SA a rimborsare a Parte_1 qualsivoglia somma che quest'ultima fosse chiamata a corrispondere alla ricorrente, in forza di un vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto al dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale. Ancora, in via subordinata, la struttura sanitaria, per l'ipotesi in cui accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, domandava di dichiarare i due medici tenuti alla manleva e a tenere indenne la medesima di quanto eventualmente fosse condannata a pagare e, per l'effetto, di condannarli al pagamento del dovuto in favore della ricorrente.
-Si costituivano in primo grado anche i medici Dott. SA e
Dott. chiedevano, in via preliminare, l'estromissione Parte_2 del primo e di autorizzare la chiamata in causa delle compagnie assicurative e Controparte_3 [...]
e, nel merito, ove non disposta Controparte_2
l'estromissione, di accertare l'assenza di responsabilità del
Dott. SA in riferimento agli interventi chirurgici contestati e, in ogni caso, ai fatti dedotti e di accertare la mancanza di nesso causale tra il danno occorso alla ricorrente e la condotta medica tenuta dai due medici e, pertanto id rigettare tutte le domande della ricorrente, svolgendo altre domande in via subordinata.
-La compagnia assicurativa si Controparte_2 costituiva nel presente giudizio chiedendo, previa trasformazione del rito ai sensi dell'art. 702ter c.p.c., nel merito, di rigettare ogni domanda spiegata nei suoi confronti poiché infondata in fatto e in diritto, avanzando altre domande in via subordinata.
-Anche la compagnia assicurativa si CP_3 Controparte_3 costituiva nel presente giudizio chiedendo pregiudizialmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. Persona_1
e, con riguardo alla domanda spiegata dalla ricorrente, domandava in via principale il rigetto della domanda proposta in quanto infondata, in fatto e in diritto, sia in punto di an che quantum
e, in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti a titolo di indennizzo in favore degli assicurati e condannare la compagnia assicurativa in manleva al pagamento del minor importo di giustizia, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile agli assicurati e di quelli di massimale ed delle condizioni di contratto.
-Con la gravata ordinanza, il Tribunale accoglieva la domanda attorea. Il Tribunale accertava la responsabilità dei medici e Parte_2
SA per uguali quote e, consequenzialmente, condannava in solido i due sanitari e al Parte_1 risarcimento, in favore della ricorrente, della somma di
€656.594,98, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale e la somma di € 341.009,18 a titolo di danno patrimoniale, riconoscendo sulle somme così determinate, svalutate alla data del sinistro, la rivalutazione anno per anno sino al deposito della decisione e, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali maturati;
sulla somma così determinata anche gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo. Il Tribunale accoglieva altresì la domanda di regresso spiegata dalla struttura sanitaria per quanto effettivamente pagato in forza della medesima sentenza nei confronti dei due professionisti e condannava alla manleva dei due da Controparte_3 quanto condannati a pagare.
-Avverso tale decisione, propone Parte_1 appello formulando le seguenti censure.
1)Con il primo motivo d'appello, la struttura appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze in tema di responsabilità, per quanto contestato dalla paziente, e dell'istanza di rinnovazione e/o integrazione di CTU medico- legale.
La struttura sanitaria sostiene che, nella fase preoperatoria, sussistessero sintomatologie ed elementi riconducibili all'ernia dorsale – quindi, sintomatica – e che la situazione anatomo- fisiologica del midollo, compresso dall'ernia, fosse tale da limitare significativamente l'attività lavorativa e quotidiana della paziente, di soli 45 anni, per il grave rischio di un peggioramento clinico anche improvviso e drammatico.
Sotto il profilo dell'indicazione chirurgica, la società appellante evidenzia che la decisione di procedere con l'intervento era stata assunta a seguito di una serie di valutazioni cliniche, neurochirurgiche e strumentali, che erano proseguite per oltre 15 mesi sino a quando, con la visita del 14.1.2014, era stato suggerito un approccio chirurgico;
quanto alle modalità esecutive del trattamento chirurgico, allega che, anche da parte dei CTU, non era stata rilevata l'adozione di un'errata tecnica chirurgica, ancorché fossero ritenute preferibili altre opzioni.
2)Con il secondo motivo d'appello, lamenta Parte_1
l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale. Censura la statuizione dell'ordinanza con cui il giudice determinava il danno differenziale contestando la quantificazione dell'importo detratto e sostenendo che, a fronte di un danno pari all'8/9%, la somma da defalcare doveva determinarsi tra quella di
€70.000,00 e di €65.000,00; contesta che il giudice avesse riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione, tantopiù nella misura massima, ritenendo che, per le asserzioni e produzioni della danneggiata, non vi fossero elementi dimostrativi sufficienti. Quanto al danno patrimoniale subito per la perdita della capacità lavorativa specifica, deduce l'erronea determinazione del quantum in concreto liquidato nella fattispecie in esame, evidenziando l'erronea indicazione del nome della “sig.ra , che non vi Pt_4 fossero elementi di riscontro che consentissero di ricostruire la media dei guadagni percepiti dalla ricorrente “nei tre anni” antecedenti il sinistro.
A tal proposito, la struttura sanitaria appellante sostiene che il giudice avesse fatto riferimento agli importi prospettati nel ricorso introduttivo del giudizio senza avvedersi che dalla certificazione unica prodotta attestava un reddito annuo lordo diverso, pari ad €22.530,14, al netto delle trattenute fiscali, equivalente ad un reddito annuo netto di €17.771,64; ciò considerato e detratto quanto dalla medesima percepito a titolo di pensione di invalidità e affini, la voce di danno relativa ai redditi perduti, al momento dell'illecito e sino alla liquidazione, doveva essere quantificata in € 13.649,94, mentre, per il danno futuro, di cui la struttura appellante ritiene fosse errata la sua quantificazione, quantifica l'ammontare dovuto in
€38.000,00, tenuti buoni gli stessi criteri di liquidazione.
-Si costituivano altresì, congiuntamente, nel presente procedimento anche i dott. e Parte_3 Parte_2
che, formulate le loro richieste in via preliminare,
[...] chiedevano, nel merito e in via principale, in parziale accoglimento dell'appello di di dichiarare Parte_1
i medici esenti da ogni responsabilità per i fatti di causa contestati alla e, conseguentemente, rigettare ogni domanda CP_1 risarcitoria poiché infondata in fatto e in diritto. Chiedevano anche, in subordine, che nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa, di dichiarare, quale unica responsabile, la struttura sanitaria
[...]
che, nella medesima ipotesi in cui fossero Parte_1 riconosciute le responsabilità per i fatti causa, lo stesso Dott.
SA fosse dichiarato esente da responsabilità nella sua veste di secondo operatore, e sempre nel caso di riconosciuta responsabilità per i fatti di causa da ripartire tra i due chirurghi e il nosocomio convenuti in primo grado, domandava di definire le gradualità di tali responsabilità tra i medesimi, con conseguente modulazione per ciascuno della condanna al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente. Ancora, nel caso sempre in cui fossero state riconosciute le responsabilità dei professionisti e del nosocomio per i fatti di causa da ripartirsi tra i medesimi, i due medici domandavano la condanna di in solido con Controparte_2
o in via esclusiva, alla manleva del Controparte_3
Dott. dal risarcimento del danno liquidato in favore Parte_2 della ricorrente e, in via subordinata, anche che, riconosciute le responsabilità, venisse rigettata la domanda di regresso proposta dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici e che, nello stesso caso, fosse ridotto il quantum liquidato in favore della a titolo di danno patrimoniale e non, nella misura stabilita CP_1 di giustizia, condannando conseguentemente l'appellata alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccesso.
-SA e proponevano anche appello, nell'ambito Parte_2 del fascicolo di cui al n. R.G. 1303/2021, proponendo le seguenti doglianze.
1)Con il primo motivo di doglianza, i medici lamentano l'erronea valutazione delle risultanze in punto di responsabilità, tenuto conto anche dell'istanza di rinnovazione e/o integrazione di CTU medico-legale che era stata rigettata nonostante, e mancanza di motivazione.
Anche costoro si dolgono della decisione del primo giudice di rigettare la domanda promossa dagli appellati di rinnovazione e/o integrazione della CTU nonostante la presenza di dubbi circa l'inesattezza e incompletezza della CTU per la materia medico- legale trattata e della documentazione prodotta dai convenuti e censurano altresì la decisione del giudice di rigettare l'istanza di chiamata in causa del Dott. da parte di PE CP_3
, contestando la CTU poiché tralascia immotivatamente la
[...] posizione di quest'ultimo che, in qualità di anestesista, aveva partecipato all'operazione chirurgica del 22.2.2014. Sostengono che la problematica manifestatasi durante il primo intervento non doveva essere ricondotta alla scelta del Dott.
ma al controllo della pressione arteriosa della Parte_2 paziente che era tema rimasto trascurato sia nella CTU che da parte del giudice. Evidenziano inoltre come la CTU avesse valutato corretta la diagnosi che condusse all'individuazione dell'ernia dorsale D9-D10 calcifica e “gigante” con netta compressione del midollo spinale, specificando che fosse corretta l'indicazione chirurgica e che non vi erano, in assoluto, controindicazioni e che, seppure la tecnica chirurgica preferibile fosse quella anteriore e transtoracica in luogo di quello posteriore, non vi erano tuttavia elementi per ritenere che comunque il primo fosse approccio migliore. Sostengono che si sarebbero dovute esaminare tutte le ipotesi eziopatogenetiche per spiegare i fatti rimasti inspiegati e chiarire il ruolo dell'anestesista, affermando che il tipo di approccio adottato non aveva arrecato alcun contributo causale poiché eseguito al termine di una laminectomia, che neppure i CTU hanno individuato una spiegazione razionale dell'intervento neurologico al primo intervento, che presumibilmente l'eziologia del deficit dovesse essere microvascolare e quindi non fosse l'intervento a risolvere il problema. Con il secondo motivo d'impugnazione, il SA e il censurano l'ordinanza per erronea ed illogica Parte_2 valutazione della responsabilità della struttura sanitaria e dei medesimi due professionisti, affermando che il solo si Parte_2 era occupato della scelta degli interventi e della loro esecuzione, mentre il SA aveva assunto le vesti di secondo operatore e quindi non aveva né determinato la tecnica né eseguito l'operazione chirurgica.
Asseriscono che, anche ammettendo la sussistenza di una relazione causale tra la condotta del medesimo Dott. e i danni Parte_2 lamentati dalla paziente, il giudice avrebbe dovuto riconoscere quale unica responsabile con cui la stessa Parte_1 paziente aveva perfezionato il proprio rapporto contrattuale in ragione del cd. contratto di spedalità e che la struttura sanitaria, privata o pubblica, in forza dell'art. 7 della l. n.
24/2017, la cd. Legge Gelli-Bianco, che, per l'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di professionisti, è tenuta a rispondere delle condotte colpose o dolose di quest'ultimi ex artt. 1218 e 1228 c.c.
Con il terzo motivo di doglianza, i due medici si dolgono dell'illogica ed erronea statuizione circa l'accoglimento della domanda di regresso di poiché contrastante Parte_1 con il disposto dell'art. 9 co. 1 della l. n. 24/2017 secondo cui l'azione di rivalsa/regresso può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Sostengono i medici che, nella fattispecie in esame, l'assenza di dolo sarebbe fuori discussione, mentre, circa l'assenza di colpa grave, questa si evince dalle risultanze della CTU che, per quanto inesatta e incompleta, ha indicato che l'opzione chirurgica adottata, da parte del solo Dott. non fosse erronea Parte_2 ancorché non preferibile all'approccio anteriore e che l'indicazione chirurgica non mancasse in assoluto.
La difesa del SA e del spiega poi un quarto Parte_2 motivo di doglianza in relazione alla mancata statuizione e motivazione circa la posizione della terza chiamata per CP_2 la manleva dell'assicurato, ossia il medesimo Dott. Parte_2
Evidenziano di avere ritenuto efficace la copertura assicurativa di che, dunque, avrebbe dovuto concorrere nella manleva CP_2 del medico assicurato con e che, Controparte_3 tuttavia, il giudice non aveva preso posizione su tale profilo e, quindi, sulla specifica domanda formulata e introdotta in sede di comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio.
Censurano altresì, con il quinto motivo d'appello, l'ordinanza, in ipotesi di conferma del decisum circa l'an delle responsabilità,
l'erronea quantificazione del danno, patrimoniale e non, e violazione dell'art. 112 c.p.c.
proponeva altresì appello Controparte_3 nell'ambito della causa avente r.g. n. 1275/2021 articolando i seguenti motivi d'appello.
1) La compagnia assicurativa, con il primo motivo d'impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 1892 c.c. con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Parte_2
Fra i plurimi argomenti sviluppati, ripercorsa la vicenda in fatto, la compagnia sostiene che i medici fossero pienamente consapevoli dei danni arrecati alla con l'intervento del CP_1
22.2.2014 e della loro irreversibilità, che la richiesta di risarcimento danni fosse stata formalizzata dalla danneggiata nel maggio 2018 e che, tuttavia, l'evoluzione della situazione clinica della paziente aveva dimostrato che, già prima del 23.3.2016, quando il aveva escusso il contratto assicurativo n. Parte_2
130161644, questi fosse pienamente consapevole della lesione subita da quest'ultima, delle gravissime condizioni di sofferenza ad essa conseguite in via diretta ed immediata, della irreversibilità della patologia e dell'insorgenza della stessa nel corso dell'intervento del 22.2.2014.
Deduce che all'avvio del rapporto assicurativo, il Parte_2 avesse espressamente richiesto alla compagnia il rilascio di una garanzia con effetti retroattivi illimitati, intendendo quindi procurarsi la copertura assicurativa per il fatto occorso, così inferendone la consapevolezza del medesimo circa il danno subito dalla paziente, poi da questo constatato al momento delle dimissioni.
Asserisce quindi che il avesse agito con dolo, o Parte_2 quantomeno colpa grave, e che la sua reticenza nell'indicare la vicenda al momento della stipula del contratto, pur essendogli stata espressamente domandata l'indicazione di fatti noti rilevanti ai fini della responsabilità civile e, quindi di conseguenti richieste di risarcimento dei danni escluse dalla garanzia, era volta a porre in capo alla stessa CP_3
gli effetti patrimoniali degli obblighi risarcitori nei
[...] confronti della . CP_1 2) Con il secondo motivo d'impugnazione, Controparte_3 contesta altresì il medesimo capo di decisione con cui il giudice accertava l'obbligo di indennizzo a suo carico perché non esaminava o perché riteneva implicitamente infondata la questione dell'operatività in primo rischio del contratto di polizza concluso dal con che, al Parte_2 Controparte_2 pari, era stata chiamata in manleva dal medico.
3) Con il terzo motivo d'impugnazione, ancora la compagnia assicurativa censura l'ordinanza laddove il giudice affermava a suo carico l'obbligo di indennizzo senza esaminare, o comunque disattendendo in via implicita, l'eccezione di inoperatività di cui all'art. 1892 c.c. rispetto alla domanda di garanzia proposta dal SA, affermando, tra i diversi assunti, di avere escusso il contratto assicurativo n. 360029849576 con effetti a decorrere dal 5.11.2018, quando ancora la vicenda non si era completamente esaurita posto che la aveva formalizzato le sue richieste di CP_1 risarcimento danni nel maggio 2018.
Anche con riguardo alla posizione del SA, sostiene che questi fosse a conoscenza dell'ipotesi di profili di responsabilità per i fatti della e che , ciò nonostante, CP_1 avesse mantenuto un comportamento reticente al momento della conclusione del contratto, pur essendogli stato richiesto espressamente se conoscesse di vicende eventualmente rilevanti a fini di eventuali pretese risarcitorie, essendosi limitato ad indicarne alcune avvenute nel 2015 e nel 2016 e tacendo la presente vicenda. Anche con riferimento al rapporto assicurativo nei confronti del
SA, la compagnia afferma che, se fosse stata informata della vicenda, non avrebbe concluso il contratto o l'avrebbe concluso a condizioni diverse.
4) La compagnia assicurativa ASSICURATRICE propone un CP_3 quarto motivo di doglianza con cui, fra i diversi assunti difensivi, censura la decisione del giudice di accogliere integralmente la domanda di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici per non Parte_1 avere fatto applicazione del principio di diritto, di elaborazione giurisprudenziale, per cui la struttura sanitaria risponde sempre per responsabilità propria, in pari quota, con i propri ausiliari per i danni causati ai pazienti;
censura altresì la decisione del giudice di rilevare l'esclusiva responsabilità del SA e del per non avere valutato, nel processo causale che è Parte_2 esitato nei significativi danni della l'apporto causale CP_1 recato dalla condotta dell'anestesista di cui la struttura sanitaria avrebbe dovuto rispondere ex artt. 1228 e 1292 c.c. 5) Con il quinto motivo d'impugnazione, Controparte_3 censura la decisione anche in relazione al quantum del risarcimento sotto i profili della violazione dell'art. 112 c.p.c. rispetto a quanto la ricorrente richiedeva nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dell'errata quantificazione tabellare secondo le Tabelle di Milano del 2021 per un soggetto di
47 anni portatore di postumi permanenti nella misura del 65%.
6) Con il sesto motivo d'appello, lamenta Controparte_3 il difetto dei presupposti per la personalizzazione del danno poiché non erano state allegate né dimostrate circostanze eccezionali rilevanti.
7) L' avanza un settimo motivo Controparte_3
d'impugnazione con cui censura il capo dell'ordinanza con cui il primo giudice riconosceva e liquidava il danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
deducendo l'assenza del diritto e, in via subordinata, la minor liquidazione.
8) Con l'ottavo motivo d'appello, censura Controparte_3 la decisione anche in relazione a devalutazione e interessi.
-Si costituiva altresì nel presente giudizio che Controparte_1 formulava le sue difese chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla struttura sanitaria poiché infondato in fatto e in diritto;
anche nella causa con r.g. n. 1295/2021, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da perché Controparte_3 destituito di fondamento in fatto e in diritto e la conferma della condanna della struttura sanitaria e dei due medici secondo le domande svolte, nonché l'obbligo di manleva. Si era inizialmente costituita anche nel procedimento con r.g. n. 1303/2021 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da SA e Parte_2
-Anche si costituiva nel presente Controparte_2 giudizio, e negli altri a questo riuniti, chiedendo il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti perché infondata in fatto e in diritto.
-In considerazione dell'intima connessione delle questioni proposte, gli appelli si tratterranno congiuntamente.
-A) Il primo motivo dell'impugnazione proposta dalla struttura sanitaria e i primi due motivi avanzati dal Parte_1
Dott. SA e dal Dott. sono infondati per le Parte_2 ragioni che seguono, condividendosi la decisione del giudice in punto di an della responsabilità e di riparto della medesima.
Preliminarmente, si ritengono infondate le asserzioni formulate dalle parti di contrasto alla CTU resa in sede preventiva dal
Dott. e dal Prof. , poiché, all'approfondimento Per_2 Per_3 della valutazione in questa sede di merito, l'accertamento medico- legale risulta adeguatamente motivato e completo, in relazione ai quesiti proposti, e sorretto su un compiuto esame della documentazione esaminata, dovendosi, conseguentemente, ritenere ragionevole la decisione del primo giudice di aderirvi.
Circa la sussistenza di profili di responsabilità per i fatti di causa, tema insistito nelle doglianze, va osservato che la CP_1 proponendo ricorso ex art. 702bis c.p.c., determinava il perimetro strutturale dei suoi addebiti, essenzialmente, in relazione alla valutazione asseritamente errata di essere stata sottoposta ad operazione chirurgica, alla tecnica chirurgica adottata in via postero-laterale, al ritardo dell'accertamento neuroradiologico e, consequenzialmente, a quello della seconda operazione chirurgica eseguita 48 ore dopo la conclusione della prima;
deduce inoltre il complesso iter clinico successivo all'intervento chirurgica e che, peraltro, quest'ultimo, effettuato poi in due fasi, secondo quanto emerge dalle immagini RM, aveva consentito di asportare soltanto “[…]una modestissima porzione dell'ernia in sede laterale destra, mentre la restante parte è rimasta sostanzialmente invariata[…]”.
Ora, per ciò che concerne la decisione di procedere per via chirurgica, la CTU è netta nel rilevare che questa fosse stata assunta, quando ancora sarebbe stato opportuno provvedere “[…]con il monitoraggio del quadro neurologico, del quadro neuroradiologico, delle risultanze neurofisiologiche e della funzionalità vescicale, così da riservare una opzione chirurgica, qualora essa si rendesse indicata, nel momento in cui questi parametri presentassero un peggioramento con l'andare del tempo, evenienza che in realtà avrebbe potuto anche non verificarsi.
[…]”.
E, invero, nella ricostruzione dell'iter clinico fornita dalla consulenza, il mutamento dell'iniziale approccio conservativo con la visita del 14.1.2014 e l'indicazione di procedere, necessariamente, con un intervento di decompressione midollare era stata determinata, per un verso, da un “[…] lieve aumento alla base dell'ernia […]” e, per altro verso, dal persistere del cd. segno di Lhermitte positivo – già rilevato in una visita dell'ottobre 2013 e definito come “[…]una sensazione di scossa elettrica che percorre la colonna vertebrale e gli arti inferiori,
e che talora può propagarsi anche agli arti superiori, in seguito a flessione o estensione del tratto cervicale[…]”.
Quanto al primo aspetto, tuttavia, nella CTU si era osservato che l'aumento era “[…]dato che non risulta sussistere né a giudizio del neuroradiologo né alla mia personale osservazione[…]” e si era altresì precisato che la base dell'ernia era la “[…] parte maggiormente calcifica che, come tale, è la porzione dell'ernia maggiormente stabile e non soggetta a modificazioni volumetriche Pa nel breve lasso di tempo intercorso tra la del 4 gennaio 2014 e quella del 2 ottobre 2013[…]”, quanto al segno di Lhermitte positivo, si legge ancora nella consulenza che si tratta di un
“[…]dato soggettivo non obiettivabile all'esame neurologico, e del quale non risulta altra traccia nella documentazione clinica[…]”. Degli altri elementi riscontrabili, circa la funzionalità vescicale, la consulenza aveva rilevato che gli accertamenti erano stati svolti soltanto quando era già stata adottata la decisione di procedere chirurgicamente e che i relativi esiti erano stati esaminati al momento del ricovero e avevano dato riscontro di mere
“[…]alterazioni di modesta entità[…]”; ancora, i consulenti avevano valutato che, pur senza escludere in assoluto un'indicazione di procedura chirurgica per le dimensioni dell'ernia discale dorsale, “[…]le sue dimensioni stabilizzate avevano portato ad una situazione di progressivo adattamento del midollo che quindi non risentiva in modo evidente di un effetto compressivo esercitato dall'ernia, vista la sostanziale negatività della obiettività neurologica[…]”.
Sul punto, la consulenza aveva altresì precisato che “[…]le due più comuni indicazioni per la chirurgia sono una significativa o progressiva mielopatia con sintomi deficitari neurologici, ed una radicolopatia intrattabile, tale da alterare la qualità della vita[…]” e che la complessità del trattamento chirurgico dell'ernia dorsale risiede ne “[…]la impossibilità di manipolare la colonna ed il midollo dorsale, dovuta alla sua elevata suscettibilità ai traumi meccanici ed agli insulti ischemici. In aggiunta la gran parte di esse è altamente calcificata, con importanti aderenze tra il materiale discale e la dura madre (a volte con una componente intradurale), rendendo pertanto
l'asportazione del materiale calcifico una procedura tecnicamente complessa[…]”.
Secondo i consulenti, la decisione di procedere all'intervento era stata adottata in presenza di “[…]una sostanziale stabilità del quadro clinico, una stazionarietà del quadro neuroradiologico ed un miglioramento dei dati dei PESS[…]” e la lesività del trattamento chirurgico si era appalesata sin da subito per “[…]la pressoché immediata comparsa alla RM di segni evidenti di marcata sofferenza midollare, proprio nelle zone interessate dalla laminectomia[…]”; per i consulenti, era risultato “[…]sufficiente eseguire le procedure chirurgiche per eseguire la laminectomia per portare ad alterare in modo marcato l'equilibrio raggiunto a quel livello, con instaurazione dei danni citati (dapprima paraplegia, poi plegia arto inferiore destro e paresi arto inferiore sinistro), immediatamente presenti al risveglio della paziente dalla anestesia[…]”. Quanto alle modalità esecutive dell'intervento chirurgico e l'adozione di una tecnica di esecuzione per via postero-laterale, la consulenza aveva messo in evidenza come l'opzione per uno specifico approccio chirurgico dovesse essere valutato in ragione della localizzazione e della consistenza dell'ernia, “[…]le ernie mediane ed altamente calcifiche sono generalmente approcciate attraverso tecniche trans-toraciche open o toracoscopiche, poiché vengono considerate essere in grado di assicurare una più sicura rimozione del materiale discale aderente con una assai minore manipolazione del midollo[…]”, diversamente dalle ernie molli, paramediate o laterali che sono solitamente trattate per via postero-laterale, pur essendo la scelta basata generalmente
“[…]sul training individuale e sulla esperienza del chirurgo, anche per la limitatezza di dati sui quali basare il giudizio[…]”.
I consulenti avevano quindi esposto che alcune evidenze scientifiche erano giunte alla conclusione che “[…]quando è presente un'ernia mediana si giudica più sicuro utilizzare un approccio antero-laterale, toracotomico o toracoscopico;
gli approcci postero-laterali sono indicati per le ernie paramediane o laterali che non oltrepassino la linea mediana[…]” e che altre avevano ritenuto che, in presenza di ernie calcifiche giganti, il trattamento chirurgico indicato dovesse essere operato per via anteriore trans-toracica.
Sempre circa l'aspetto esecutivo del trattamento, la consulenza aveva conclusivamente osservato che, ricorrendo nel caso in esame una ernia calcifica “gigante”, secondo l'opinione scientifica maggioritaria, l'approccio indicato “[…]era quello antero-laterale sia mediante toracotomia sia con approccio toracoscopico: questo perché tali approcci, sia pure gravati da percentuali di comparsa di dolore neuropatico o di complicanze polmonari superiori a quelli presenti nell'approccio postero-laterale, sono in grado di favorire una migliore visualizzazione del disco erniato ma soprattutto di determinare una assai minore compressione sul parenchima midollare, che non risente pertanto delle manovre chirurgiche realizzate attraverso la laminectomia con un impatto diretto su di esso[…]”.
Ora, questo vale, in un simile contesto clinico, a ritenere che, in presenza di una sintomatologia confusa ma con un quadro clinico ormai stazionario, data la complessità dell'operazione chirurgica ad alto rischio correlato, questa potesse essere rimandata ad un momento successivo, come valutato dai medesimi consulenti, e, più precisamente, all'eventualità di un aggravamento del quadro clinico della . CP_1 Anche in relazione al ritardo nell'accertamento neuroradiologico e circa il secondo intervento eseguito quando ormai erano trascorse 48 ore dal primo, i consulenti avevano definito il primo ritardo
“inaccettabile”, in relazione alla presenza di “[…]un'area di sofferenza midollare estesa con dislocazione verso sinistra del midollo[…]” e attesa “[…]la presenza di deficit neurologici assai rilevanti, dall'altro un quadro radiologico indicativo di una situazione di edema e di una lesione midollare, insorta dopo la procedura[…]” e che, per queste, avevano ritenuto si trattasse di elementi validi a motivare la scelta di eseguire urgentemente
“[…]un intervento di ulteriore decompressione e di rimozione dell'ernia discale[…]”. Questi profili, sebbene riscontrassero la complessità della patologia che riguardava la paziente, denotano i profili di una condotta imperita ascrivibile ai sanitari che, dinanzi all'alternativa di un approccio conservativo, avrebbero dovuto optare per quest'ultimo considerando trattamenti maggiormente cautelativi, in un adeguato bilanciamento del rischio ordinariamente correlato a quel trattamento, tenuto conto della situazione clinica della paziente che, per l'appunto, era stazionaria e nella quale si era ormai verificato un adattamento del midollo, con effetti contenuti della comprensione midollare.
Ciò esposto vale a ritenere infondati i motivi d'appello formulati sia dalla struttura sanitaria che dai medici in punto di an della responsabilità e si debbono ritenere parimenti infondate le doglianze formulate anche con riguardo alla diversa graduazione di responsabilità con particolare riguardo alla posizione del
SA.
Deve pertanto rilevarsi l'assenza di riscontri validi ad escludere la responsabilità del SA o a consentirne una diversa graduazione per avere apportato un minore contributo causale, ciò in ragione, peraltro, del coinvolgimento significativo che ebbe il SA sin dall'insorgere dei fatti dedotti e per avere questi stesso mutato l'iniziale atteggiamento conservativo, indirizzando la paziente verso opzioni chirurgiche.
I profili della condotta inadempiente messi in evidenza dalla CTU resa in sede preventiva, consentono di conseguenza il rigetto del quarto motivo d'appello proposto da non Parte_6 essendo riscontrabili i presupposti, per le valutazioni tecniche emerse dalla CTU, di alcuna responsabilità a carico della struttura sanitaria.
Quanto ai profili di doglianza relativi alla specifica posizione del medico anestesista, il Dott. proposti sia Persona_1 dalla compagnia assicurativa appellante che dai due medici, al fine di spostare la ripartizione di responsabilità totalmente o parzialmente in capo a quest'ultimo, osservati gli addebiti formulati nel ricorso introduttivo della il Tribunale, in CP_1 assenza di una domanda attorea nei suoi confronti, ha condivisibilmente respinto la richiesta di chiamata di terzo del
, essendosi fuori dell'alveo dogmatico delle ipotesi ammesse PE dall'art. 106 cpc, ritenendo in ogni caso che questi non fosse litisconsorte necessario nel presente giudizio, tantopiù ove si tenga conto dei profili di colpa medica emersi dalla consulenza resa in sede preventiva, che avrebbe dovuto indurre l'attrice a convenire in giudizio anche l'anestesista. CP_1
B) Passando al computo del calcolo del danno non patrimoniale nei termini del pregiudizio differenziale tra il danno effettivamente subìto in conseguenza del trattamento medicale e quello, valutato in una percentuale ricompresa sino all'8/9% dalla CTU, che in ogni caso sarebbe stato riportato dalla paziente, va osservato che le somme dedotte dalle difese che, in tesi delle rispettive impugnazioni, avrebbero dovuto essere detratte dalla misura percentuale di invalidità permanente, non sono coerenti con la valorizzazione corrispondente ai punti percentuali di invalidità che sarebbero comunque residuati con una monetizzazione sulla base delle Tabelle di Milano.
Infatti, procedendo nel calcolo di tale pregiudizio, le somme da doversi defalcare, che sono state allegate dalla struttura sanitaria appellante indicate in una forbice tra i 65.000 ed i
70.000, non appaiono spiegate con gli appropriati parametri, anche in ordine alla quota percentuale da tenere presente per quanto riguarda l'invalidità temporanea, tenuto conto dell'età della danneggiata al verificarsi dell'evento di danno, alla luce delle Tabelle di Milano predette vigenti al momento della liquidazione dovendosi, per il vero, rilevare che l'ammontare detratto dal giudice di primo grado risulta già superiore a quanto risultante secondo detti parametri, il che già rende superabile la doglianza sul punto. Per tali ragioni, è infondata la censura che investe il capo dell'ordinanza con il quale il giudice determinava il quantum del danno differenziale.
-È parimenti infondata anche la specifica censura, ancora contenuta nel quinto motivo d'appello di Controparte_3 con cui la Compagnia si duole della violazione dell'art. 112
c.p.c., e proposta anche dal SA e dal come Parte_2 quinto motivo. Pur avendo la indicato nel ricorso introduttivo somme CP_1 inferiori, l'interpretazione dell'atto deve avvenire complessivamente.
Invero, la faceva proprie le conclusioni dei CTU resa in CP_1 sede di ATP che avevano indicato postumi permanenti nella misura del 65% e pregiudizi che, in ogni caso, sarebbero residuati, nella misura dell'8/9% e, tuttavia, una volta formulati i suoi calcoli, procedeva, verosimilmente, ad una detrazione delle rispettive quote percentuali, tant'è che provvedeva poi al calcolo del quantum a titolo di danno non patrimoniale con riferimento ad una invalidità permanente del 57%.
Ora, il petitum, rispetto al quale il giudice è vincolato, deve essere individuato in esito ad una interpretazione complessiva degli assunti difensivi contenuti nell'atto introduttivo della ricorrente che, nella fattispecie in esame, prospettava, in fatto, tutti gli elementi rilevanti ai fini della quantificazione del pregiudizio.
Pertanto, il giudice, valorizzando tali elementi, provvedeva correttamente al calcolo del danno non patrimoniale subito dalla
, secondo un meccanismo che, come consolidato nella CP_1 giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla monetizzazione delle percentuali di danno permanente in somme di denaro, e sulla sottrazione dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità che comunque sarebbe residuata.
-C) Si deve, invece, ritenere fondato il profilo di doglianza delle appellanti che attiene all'ingiustificato riconoscimento dell'aumento per personalizzazione massima. Nella fattispecie in esame, infatti, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione di tale pregiudizio, attesa la carenza, nel ricorso introduttivo nel giudizio di prime cure, di qualsiasi elemento assertivo idoneo ad enucleare circostanze di vita particolari tali per cui, al di là del dato biologico relativo alla lesione subita, possa dirsi che la danneggiata abbia sofferto, in conseguenza dell'evento di danno, privazioni ulteriori. Le circostanze allegate dalla nel ricorso dalla danneggiata CP_1 afferiscono, in buona sostanza, al “[…]capovolgimento della sua esistenza in senso gravemente peggiorativo[…]”, laddove affermava altresì genericamente che “[…]la sua vita prima dell'intervento era caratterizzata in tutti gli ambiti da un livello elevato di attività che si esprimevano non solo sul lavoro, ma anche nella vita di relazione e negli impegni del tempo libero[…]” e lamentava, fra le varie difese, i gravi riflessi della sua “condizione psicomotoria”, il “drastico e doloroso cambio di regime di vita”, il “problema della non completa autosufficienza (mentre in precedenza nel suo ruolo di infermiera si prendeva cura dei pazienti”, tant'è che ancora asseriva di aver “dovuto cambiare casa per stare vicino ai genitori in modo da aiutarsi vicendevolmente” e di “ricorrere quasi tutti i giorni ad una colf per la gestione della casa”. Peraltro, anche nelle note successive, autorizzate per l'udienza di discussione del 24.3.2021, la difesa della deduceva, a CP_1 sostegno della domanda di personalizzazione, quanto affermato nella CTU circa la soggezione a terapie, gli esiti, i cambiamenti di “patente e casa”, la decisione di andare in pensione di inabilità, il necessario aiuto dei familiari nella svestizione e le conseguenti difficoltà relazionali;
ancora allegava, fra i diversi assunti spiegati in relazione alla domanda di personalizzazione, “la condizione di single” e quindi la rinuncia all'età di 47 anni al proprio lavoro “[…]che costituiva il principale e sostanziale unico momento di realizzazione della propria personalità quale supremo momento di vita sociale nel senso più ampio del termine[…]”, il complesso iter riabilitativo,
“[…]le difficoltà pratiche nella vita di ogni giorno (difficoltà di vestizione, deambulazione, ridotta autonomia negli incombenti giornalieri e nella partecipazione a eventi e/o momenti di svago), le quali non possono che provocare nella sig.ra un tempo di CP_1 supporto agli altri nel suo ruolo di infermiera, una profonda sofferenza[…]”. Come sopra affermato, queste allegazioni, di per sé sole, non valgono a fondare la domanda di personalizzazione proposta dalla ricorrente, a maggior ragione nella misura massima, poiché non costituiscono circostanze straordinarie che riguardano la soggettività della danneggiata idonee a delineare l'ulteriore lesività di quanto subito, al netto di quanto riportato sul piano psico-fisico e relazionale;
invero, tali assunti delineano postumi e conseguenze che, pur gravose, non possono che riscontrarsi comunemente tra chi, a seguito di un tragico evento, qual è quello verificatosi nel caso in esame, riporti una invalidità permanente accertata nella nella misura del 65% che, come tale, non può CP_1 che determinare una compromissione della propria vita e del ruolo sociale di chiunque si trovi a subire la medesima lesività.
Osservato infine che anche i CTU, quanto alla personalizzazione del danno, avevano rilevato l'assenza di documentazione sul punto, affermando espressamente che “[…]peraltro, nella documentazione non viene fatto alcun specifico riferimento e nel quesito si parla esclusivamente di aspetti dinamico-relazionali che non emergono e sono difficilmente stimabili trattandosi di un danno rilevante[…]”, si deve, dunque, escludere che gli elementi assertivi valgano a delineare circostanze tali da connotare la specifica vicenda soggettiva della per una incisività CP_1 maggiore rispetto a quella che, dinanzi alla medesima lesione permanente, possa ordinariamente derivarvi.
Tale specifico profilo di doglianza, formulato dalla struttura sanitaria, nell'impugnazione del SA e del e in Parte_2 quella di , deve essere ritenuto fondato. Controparte_3
-D) Risulta parimenti infondata la censura sviluppata dalla compagnia assicurativa appellante col quinto motivo d'appello attesa la piena corrispondenza del montante risarcitorio ai criteri forniti dalle Tabelle di Milano del 2021, vigenti al momento della liquidazione del danno, risultando dal calcolo per il pregiudizio subito da una danneggiata di 47 anni, con un'invalidità permanente pari al 65%, tenuto conto della sofferenza soggettiva subita dalla stessa e dell'aumento per personalizzazione, e comprensivo altresì del quantum dovuto per l'inabilità temporanea.
Tale calcolo, tuttavia, deve essere rideterminato per quanto sopra osservato circa i profili di personalizzazione del danno biologico.
All'accoglimento delle doglianze per ciò che concerne la personalizzazione del danno consegue la rideterminazione del danno non patrimoniale riconosciuto in capo alla che deve essere CP_1 quantificato, una volta escluso dal montante risarcitorio relativo all'invalidità permanente e all'inabilità temporanea l'aumento riconosciuto a titolo di personalizzazione massima, defalcando, alla somma risultante pari a €609.282,00, l'ammontare di
€46.809,02.
Pertanto, si deve riconoscere alla l'ammontare di CP_1
€562.472,98, determinata al momento della liquidazione del primo giudice e facendo decorrere gli ulteriori interessi legali ex art. 1282 cc sempre dalla data del deposito della sentenza di primo grado, valutandosi corretta la decisione del giudice di tenere conto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, della sofferenza soggettiva subita dalla CP_1
-E) Sono altresì infondate le censure formulate in punto di danno patrimoniale. Il giudice, nell'ordinanza in cui, per mero errore materiale, indicava il nome errato della paziente, provvedeva ad un calcolo corretto del pregiudizio da capacità lavorativa specifica sulla base di quanto allegato dalla in primo grado, già con il CP_1 ricorso, che trova corrispondenza nella documentazione prodotta dalla stessa nei termini che seguono. Nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, la CP_1 deduceva una retribuzione mensile netta pari ad €2.350,00 per tredici mensilità, e quindi una retribuzione netta annuale di
€30.550,00; da quest'ultima somma detraeva l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222/1984 pari ad €1.192,00, complessivamente quantificato per tredici mensilità in €15.540,00 quale ammontare netto percepito a tale titolo e moltiplicava per il coefficiente parametrato all'età di 46 anni. Oltre a questo, la allegava altresì il danno da perdita CP_1 della retribuzione per il cd. trattamento di fine rapporto in misura più contenuta e, complessivamente, deduceva l'importo complessivo di €367.836,94.
Limitatamente a quanto è oggetto di censura, e quindi per i profili che attengono alla carenza documentale che sorregge il pregiudizio in esame, giova considerare che la ricorrente allegava al proprio ricorso in primo grado i cedolini stipendiali del mese di ottobre, novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014 e la certificazione unica 2015 relativa all'anno 2014, oltre che il cedolino relativo al mese di settembre 2019 per il pagamento della pensione di inabilità (doc. n. 4A,4B e 4D allegati al ricorso introduttivo di primo grado). Valutate le risultanze istruttorie e tenuto conto del fatto che la ricorrente era lavoratrice dipendente presso l' di Piacenza, Pt_7 si ritiene verosimile il calcolo dalla medesima prospettato e supportato da sufficienti riscontri documentali.
Infatti, dalla lettura dei cedolini paga si evince che questi, pur indicando somme diverse anche in ragione del riconoscimento di ulteriori importi per l'esecuzione di prestazioni di lavoro straordinarie, anche festive e notturne, riconoscono importi corrispondenti, in buona sostanza, a quelli prospettati dalla ricorrente;
del resto, non vale ad infirmare tale impianto assertivo e dimostrativo neppure la deduzione per cui la certificazione unica 2015 rilasciata per l'anno 2014 aveva attestato redditi di lavoro dipendente inferiori a quelli allegati, per €22.530,14, che, al contrario, vale a dimostrare la contrazione reddituale che la aveva subito già per CP_1 quell'annualità, posto che all'inizio del 2014 la medesima ricorrente era stata sottoposta all'intervento chirurgico per cui è causa e, come dimostrato dalla documentazione sanitaria, era stata sottoposta a numerosi ricoveri, assentandosi per le problematiche sanitarie che l'avevano riguardata. Tanto basta a ritenere infondate la censura formulata sul punto dalla struttura sanitaria dal Parte_1
SA e dal e da Parte_2 Controparte_3
-F) Sempre in punto di danno patrimoniale, è fondato invece l'ottavo motivo d'appello proposto da Controparte_3
Su rivalutazione ed interessi sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, nulla quaestio trattandosi di debito di valore, come affermato dalla stessa appellante.
Con specifico riguardo a ciò che è gravato da censura e quindi all'applicazione di tali principi anche sull'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, il motivo è fondato.
Occorre distinguere tra danno alla persona, come sopraindicato, e danno patrimoniale, quest'ultima componente distinta dal primo giudice tra i mancati guadagni per le annualità precedenti la liquidazione, pari a € 90.060,00, ed i mancati guadagni futuri, facendo riferimento per quest'ultimo segmento ai coefficienti diffusi dal CSM, e detratto il 20% in ragione della differenza tra vita media e vita lavorativa, complessivamente ammontante ad
€250.949,18. Pertanto, per il danno da perdita di guadagno (€90.060,00) sino alla prima pronuncia, spettano gli interessi sulla quota di esso riferibile a ciascun anno di maturazione e previa devalutazione;
mentre per il periodo successivo (€250.949,18 -danno futuro) spettano gli interessi moratori, sino al saldo, senza rivalutazione, trattandosi di una liquidazione anticipata, ma senza la richiesta riduzione del capitale, atteso che vi è pur sempre una ricomprensione dell'aumento del costo della vita in termini prospettici.
-G) Si ritiene infondato anche il terzo motivo di doglianza proposto dal SA e dal circa la statuizione di Parte_2 accoglimento della domanda di regresso formulata dalla struttura sanitaria laddove fosse stato effettuato il pagamento della CP_1 quale obbligata in solido assieme agli stessi due professionisti, richiamando sul punto l'art. 9 della l. n. 24/2017 che limita l'esperibilità dell'azione di rivalsa ai soli casi di dolo o colpa grave.
Come affermato dal primo giudice, la vigenza della l. n. 24/2017 decorre a partire dall'1.4.2017, mentre i fatti di causa debbono collocarsi in un momento certamente anteriore alla sua entrata in vigore e, dunque, non è suscettibile di essere applicato, nella fattispecie in decisione, l'art. 9 della legge sopra menzionata, né è stata dai professionisti appellanti diversamente argomentata l'asserita erroneità della statuizione del primo giudice.
-H) Anche il quarto motivo di doglianza avanzato dalla difesa dei due professionisti circa la posizione della terza chiamata ai fini della manleva del medesimo deve CP_2 Parte_2 essere ritenuto infondato. Invero, come evidenziato dalla stessa difesa di la CP_2 polizza n. 6/35930/122/82444812 sottoscritta dal con Parte_2 la medesima era una polizza cd. claims made che aveva effetto dal 17.3.2013 al 17.3.2016 e la cui validità era stabilita all'art.
7.7 delle condizioni generali ove si prevedeva che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura” e, come ancora argomentato, la prima richiesta di risarcimento danni ricevuta dal era avvenuta in data 14.5.2018, successivamente alla Parte_2 scadenza della polizza, così come risulta altresì delle produzioni allegate al ricorso introduttivo. Pertanto, va confermata la prima decisione in relazione alla inammissibilità della domanda di manleva dei medici, segnatamente del nei confronti di , che soccombe comunque Parte_2 CP_4 sugli altri punti di doglianza per le medesime ragioni del rigetto di analoghe doglianze sulle questioni affrontate in precedenza avanzate dalle altre parti.
Ciò consente altresì di ritenere superfluo l'esame del secondo motivo di doglianza formulato sotto il profilo della manleva anche di da parte di CP_4 Controparte_3
-G) Sono infondate le doglianze proposte da Controparte_3 circa l'avvenuta violazione dell'art. 1892 c.c. sia nei confronti del Dott. che del Dott. SA. Parte_2
sostiene che l'inoperatività della polizza deriverebbe CP_3 dalla conoscenza, da parte dei due sanitari, delle problematiche emerse nel corso del primo intervento, risalente al 22 febbraio 2014 e dalla mancata denuncia, o comunque dalla intempestiva denuncia, del sinistro da parte del sanitario.
Orbene, come ammesso sul punto dalla stessa Compagnia appellante, nel corso del primo intervento si era presumibilmente manifestato un danno ischemico al midollo spinale sulla persona della CP_1
Tuttavia, occorre osservare che l'effettiva causa dei danni ischemici accertati dai CCTTUU sulla paziente non è stata individuata in perizia, così come non è stato individuato il soggetto precipuamente responsabile, tant'è che fu la stessa a richiedere la chiamata in causa del terzo, Parte_8 dott. , quale anestesista che, su espressa indicazione della PE odierna appellante, condivisa anche dagli altri convenuti, veniva indicato quale unico effettivo responsabile di quanto accaduto.
Il primo operatore, Dott. sospese immediatamente Parte_2
l'intervento sembra non “nel timore di aver provocato la lesione”, come affermato dall'appellante, ma solo per il timore di aggravare la situazione attraverso la prosecuzione dell'intervento, ma ciò, secondo , indurrebbe a ravvisare che “i fatti esposti CP_3 dimostrano la consapevolezza in capo ai Dottori e Parte_2
SA dell'accadimento di un evento sfavorevole grave nel corso dell'atto operatorio del 22 febbraio 2014”.
E sempre secondo la Compagnia, sin da allora i due chirurghi avrebbero dovuto attivare la propria polizza assicurativa poiché
“pienamente consapevoli anche della gravità delle conseguenze del danno provocato alla Signora nel corso dell'atto operatorio CP_1 del 22 febbraio 2014 e della loro verosimile irreversibilità”. Tuttavia, va constatato che soltanto in data 14 maggio 2018 la formalizzava ai due medici la prima richiesta risarcitoria CP_1 per i fatti di causa mediante lettera raccomandata, e mai prima di allora era stata introdotta alcuna richiesta.
La prima a sostenere che non vi fosse responsabilità dei medici, ma solo dell'anestesista, dott. , fu proprio l'appellante PE
, laddove può ritenersi che, all'epoca dei fatti, senza una Pt_9 perizia specifica, finalizzata a definire le cause e il responsabile dei danni arrecati alla stante peraltro la CP_1 posizione non certo marginale del Dott. non vi era motivo PE che i dottori e SA denunciassero l'episodio Parte_2 all'assicurazione quando nemmeno era stata presentata loro richiesta di risarcimento del danno che sarebbe giunta ai diretti interessati molto tempo dopo. Quanto alla specifica posizione del SA, peraltro,
l' affermava, nelle sue doglianze, che il Parte_6 contratto assicurativo n. 360029849576 (doc. n. 2 allegato dalla compagnia assicurativa in sede di costituzione in primo grado) era stato stipulato con effetti a decorrere dal 5.11.2018, quando già il medesimo professionista aveva visto notificarsi la richiesta di risarcimento danni da parte della nel maggio del 2018. CP_1
In realtà, come dedotto dalla difesa del medesimo professionista in sede di comparsa conclusionale nel presente grado, questa stipulazione – come indicato negli estremi del contratto – era stata convenuta in sostituzione della polizza contrassegnata dal n. 846293. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto in tesi dalla compagnia assicurativa non si trattava di Parte_6 una autonoma pattuizione contrattuale ma della manifestazione della rinnovata volontà di proseguire un rapporto contrattuale già sorto;
deve quindi ritenersi che in quella sede, verosimilmente,
l'assicurato avesse rinnovato le dichiarazioni già rese al momento della stipulazione della precedente polizza assicurativa manifestando la volontà di proseguire il rapporto assicurativo.
Le eccezioni di inoperatività della polizza proposte da con riguardo alle posizioni dei due medici Parte_6 vanno respinte, precisando, conformemente a quanto richiesto dalla
Compagnia e per quanto può esser concretamente utile, che la stessa è tenuta, per la garanzia, entro la sola quota di responsabilità diretta degli assicurati, con esclusione della quota di responsabilità addebitabile ad altri eventuali corresponsabili per cui gli assicurati fossero eventualmente tenuti in forza della solidarietà.
-B) le spese seguono il criterio della soccombenza, rilevando anche la soccombenza reciproca totale o parziale tra le parti in relazione alla pluralità delle questioni sollevate nei numerosi motivi spiegati in tre distinti giudizi poi riuniti. Pertanto, vanno dichiarati tenuti alle spese i Parte_1 dott. SA e in solido verso la e la Parte_2 CP_1
verso SA e con compensazione parziale CP_3 Parte_2 della metà. Le spese UNIPOL possono essere compensate anche in questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
, SA e per l'effetto, in riforma
[...] Parte_2 parziale dell'impugnata sentenza in punto di danno non patrimoniale, condanna Parte_1 Parte_2 e in solido a risarcire in favore di Parte_3 [...]
la somma di €562.472,98 valutata all'attualità della CP_1 impugnata decisione, fermo restante in punto interessi il resto del dispositivo;
-2) In accoglimento dell'ottavo motivo di liquida per il CP_3 danno da perdita di guadagno (€90.060,00), sino alla prima pronuncia, gli interessi sulla quota di esso riferibile a ciascun anno di maturazione e previa devalutazione;
mentre per il periodo successivo (€250.949,18 -danno futuro) vanno liquidati gli interessi moratori al tasso legale, sino al saldo, fermo restante quanto liquidato a titolo di danno patrimoniale;
-3) conferma per tutto il resto l'impugnata sentenza;
-3) condanna in solido SA e Parte_1
ai due terzi delle spese del presente grado in favore Parte_2 di che liquida in complessivi €26.155,00 oltre Controparte_1 accessori come per legge, compensate di un terzo;
-4) condanna alla metà delle spese del Controparte_3 presente grado in favore di dott. SA e dott. Parte_2 che liquida in complessivi €26.155,00 oltre accessori come per legge, compensate della metà;
-5) spese del grado di UNIPOL compensate. Così deciso in Bologna il giorno 15/10/24
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)