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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/10/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 997/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
vv. STEFANO che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c. Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Villanacci
APPELLATI
E nei confronti di , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 722/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data 20 giugno 2023 in materia societaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza in epigrafe.
Gli appellati , e si sono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 costituiti contrastando il gravame;
gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio sicchè vanno dichiarati contumaci.
In corso di causa, le parti costituite non sono comparse alla udienza del 15.09.2025, in quanto non hanno depositato le note scritte, né a quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 06.10.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra udienza.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
pag. 2/3 -che le udienze del 15 settembre e del 6 ottobre 2025, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto dei termini stabilito dalla menzionata norma;
-che le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 6 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate;
Alla luce di ciò, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.: infatti con la soppressione del consigliere istruttore e l'introduzione del principio di collegialità nel giudizio d'appello, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'estinzione del processo d'appello vanno dichiarate tutte con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2
per la riforma della sentenza in epigrafe
[...]
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
Ancona, li 8.10.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 997/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
vv. STEFANO che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c. Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Villanacci
APPELLATI
E nei confronti di , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 722/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data 20 giugno 2023 in materia societaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza in epigrafe.
Gli appellati , e si sono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 costituiti contrastando il gravame;
gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio sicchè vanno dichiarati contumaci.
In corso di causa, le parti costituite non sono comparse alla udienza del 15.09.2025, in quanto non hanno depositato le note scritte, né a quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 06.10.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra udienza.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
pag. 2/3 -che le udienze del 15 settembre e del 6 ottobre 2025, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto dei termini stabilito dalla menzionata norma;
-che le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 6 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate;
Alla luce di ciò, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.: infatti con la soppressione del consigliere istruttore e l'introduzione del principio di collegialità nel giudizio d'appello, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'estinzione del processo d'appello vanno dichiarate tutte con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2
per la riforma della sentenza in epigrafe
[...]
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
Ancona, li 8.10.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3