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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo generale 884/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7908/2017, pubblicata in data 10 luglio 2017, del tribunale di Napoli,
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ), (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_7
), (C.F. C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
tutti quali eredi di nato a AL NI (Na) in [...] Persona_1
17.1.1933 e deceduto in OL (Na) in data 31.5.2008, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Molaro (C.F. ) e con lo stesso C.F._10
elettivamente domiciliati in Nola (NA) alla via A. De Gasperi n. 17 giusta procura alle liti agli atti
1 Appellanti
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante dirigente dell'Avvocatura pro tempore, Avv. Prof. Carmine
Cossiga, domiciliato per la carica presso la casa comunale ed elettivamente in
OL (Na) alla Via Vecchia delle Vigne n. 68 presso lo studio degli Avv.ti
Domenico Romano (C.F. ) e Germana Volpe (C.F. C.F._11
) che lo rappresentano e difendono giusta procura a C.F._12
margine della comparsa di risposta in appello conferita con determina dirigenziale n. 296/2018
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 06 marzo 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 25/29 gennaio 2010, Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
tutti nella qualità di eredi di citavano in giudizio, innanzi al Persona_1
tribunale di Napoli, il per sentirlo condannare, previo Controparte_1
accertamento di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle gravissime lesioni personali riportate da in occasione del sinistro del 24.4.2008, che ne avevano Persona_1
determinato il decesso avvenuto in data 31.5.2008.
2 In particolare, deducevano:
- che il mattino del 24.4.2008 nello scendere i gradini del Persona_1
fabbricato in OL alla via De Curtis n.28, di proprietà del Comune di OL,
cadeva a seguito dello scollamento del rivestimento in plastica posto a copertura dei gradini delle scale, battendo fortemente il capo contro la porta situata sul ballatoio dello stabile;
- che il , anche in considerazione della veneranda età, percorreva la Per_1
discesa ben appoggiato al corrimano dello stabile, quando, improvvisamente, il piede era impedito nel suo naturale appoggio al gradino inferiore poiché lo scollamento del rivestimento aveva trattenuto la spinta così da fargli perdere l'equilibrio, cadendo lungo le scale e battendo violentemente il capo contro la porta ubicata sul ballatoio;
- che lo scollamento della pavimentazione non era visibile poiché la colorazione uniforme non consentiva una naturale visibilità del piano di discesa e che tale insidia, rappresentata dall'area della pavimentazione divelta, non era né segnalata né perimetrata in modo da evitarne il calpestio;
- che il veniva immediatamente soccorso e trasportato con Per_1
autoambulanza presso il P.O. S.M. delle Grazie di OL dove veniva diagnosticato “trauma cranico-cervicale con f.l.c. - f.l.c. arcata sopracciglio
sinistra e nasale – contusioni multiple per il corpo” e dove, a seguito delle lesioni riportate, le condizioni cardiologiche e di circolo iniziarono a deteriorarsi, con coma iniziale sopravvenuto in data 29.5.2008, rapidamente evoluto in data
30.5.2008 e decesso del 31.5.2008.
Gli eredi, nella qualità, citavano l'ente proprietario del fabbricato al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni tutti, in particolare € 70.000,00 per
3 danno morale, tenuto conto del vincolo di parentela tra la vittima e gli istanti, €
100.000,00 per il danno biologico sofferto dal , da liquidarsi iure Per_1
hereditatis, € 70.000,00 per il danno esistenziale sofferto dagli istanti, danni tutti complessivamente quantificati in € 240.000,00 o in quella maggiore o minore somma da determinarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo e oltre € 720,00 quale rimborso per spese di c.t.p. medico-legale come da fattura agli atti di causa.
A.b.) Si costituiva l'ente comunale resistendo alla domanda di cui contestava la fondatezza sia per “l'oggettiva evitabilità dell'evento” sia per il pregresso stato di salute del da ritenersi causa esclusiva, o comunque concorrente, dell'evento Per_1
morte.
A.c) Ammesso l'intervento volontario di , quale altra erede, Parte_9
raccolto l'interrogatorio formale degli attori come deferito dall'ente convenuto ed espletata prova testimoniale, veniva conferito incarico al c.t.u. medico-legale, dott.
cui venivano posti i seguenti quesiti “a) dica qual è la causa del Persona_2
decesso ed, in particolare, se tale decesso di sia eziologicamente Persona_1
ricollegabile alla caduta per cui è causa;
b) se il deceduto soffriva di patologie tali
da determinare la perdita dell'equilibrio del medesimo”.
All'esito, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese conclusive, il tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Il giudice di primo grado, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051
c.c., esposte ampie argomentazioni in ordine ai principi che governano la responsabilità del custode, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova, premesso che, nel caso di specie,
4 “la prova testimoniale ha confermato l'effettivo verificarsi dell'incidente indicato
in citazione avendo entrambi i testi escussi dichiarato di aver visto Persona_1
cadere mentre scendeva le scale del fabbricato”, rilevava che “risulta tuttavia
irrilevante accertare in che misura il pregresso stato patologico del abbia Per_1
inciso nel determinarne la morte in quanto dalle prove in atti è emerso
chiaramente che tale evento sia stato determinato da un caso fortuito, tale da
escludere la responsabilità del custode.”.
Il tribunale, evidenziando, in particolare, le deposizioni testimoniali raccolte,
ricollegava il danno a un evento (scollamento del rivestimento in gomma del gradino) del tutto imprevisto e imprevedibile anche per lo stesso custode del bene,
trattandosi, nella specie, di caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità in capo al proprietario e custode del fabbricato. CP_1
Il tribunale precisava che “entrambi i testi hanno riferito, infatti, che il
rivestimento di gomma delle scale era apparentemente integro prima del
passaggio del e che esso si scollò improvvisamente al momento del suo Per_1
passaggio”; riteneva quindi “nel caso in esame l'evento si è verificato
evidentemente per una causa fortuita tenuto conto che il gradino prima dell'evento
appariva integro. L'improvviso scollamento del rivestimento in gomma
rappresenta, pertanto, un evento non prevedibile e non evitabile da parte del
. CP_1
Considerato che, “inoltre, gli attori non hanno fornito la prova che il gradino
fosse già danneggiato prima dell'evento né che la caduta sia stata dovuta a difetti
strutturali o alla scarsa manutenzione della strada”, il giudice a quo giungeva alla conclusione che “tali circostanze portano ad escludere che l'incidente possa essere
addebitato al al quale non può imputarsi l'improvviso scollamento della CP_1
5 copertura in gomma delle scale. In assenza di ulteriori prove deve ritenersi che
l'incidente sia avvenuto dunque per un caso fortuito”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i soli figli di Persona_1
(senza, quindi, proposizione di impugnativa da parte della moglie
[...]
), , , , Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda Parte_9
quale parte espressa della presente decisione, articolando due motivi di gravame così rubricati:
“1. Falsa applicazione di norma di diritto (art. 2051 c.c.) – error in iudicando”
lamentando falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, e violazione dello stesso criterio di distribuzione dell'onere della prova, così impugnando integralmente la decisione;
“2. Sussistenza di nesso causale tra caduta e decesso – integrale risarcibilità
del danno morte” con il quale, richiamate le risultanze peritali in punto di accertato nesso di causalità tra evento e decesso, gli appellanti insistevano per la riforma della sentenza di primo grado con integrale accoglimento della domanda anche sotto il profilo del quantum.
Pertanto, così concludevano:
“– in riforma della sentenza n. 7908/2017 emessa in data 29/06/2017 dal
Tribunale di Napoli – II Sezione Civile – … depositata il 10/07/17, dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'ente convenuto nel verificarsi dell'evento lesivo oggetto di gravame;
- condannare, per l'effetto, l'ente convenuto al risarcimento dei danni non
6 patrimoniali iure proprio e iure hereditatis in favore degli eredi concludenti nella misura che sarà determinata da CTU medico legale che sin d'ora si richiede ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre € 720,00 per documentati esborsi sostenuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
- condannare l'ente convenuto al pagamento di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
B.b.) Si costituiva in giudizio il che resisteva con diffuse Controparte_1
argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“rigettare l'appello in quanto inammissibile, irricevibile, improponibile e manifestamente infondato;
rigettare, in ogni caso, la domanda attorea perché infondata e non provata;
in subordine, sulla scorta dei rilievi formulati al punto 2) del presente atto, accertare ai fini del decidere, anche a mezzo CTU, se e in che misura il pregresso stato patologico del abbia inciso nel determinarne la Per_1 caduta e successivamente la morte. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
B.c.) Differita d'ufficio la prima udienza al 23.5.2018 e da questa data disposti ulteriori rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per esigenze di ruolo, considerata, altresì, la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9
marzo 2020 all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria da COVID-19 ex artt. 83,
comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27/2020, e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40/2020, per effetto del provvedimento del 30.12.2024 del Presidente della Corte di Appello di Napoli di
“Riassegnazione e redistribuzione di affari tra Sezioni della Corte d'appello in base agli artt. 167 e 169 della Circolare CSM del 26.6.2024” , in data 21.1.2025 la causa veniva assegnata alla sesta sezione che ne disponeva la trattazione all'udienza del
27.2.2025, trattenendola in decisione alla successiva udienza del 6.3.2025 con
7 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
In via pregiudiziale, anche in riscontro all'eccezione di parte appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile
ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
Va, altresì, dato atto della riproposizione di ogni domanda spiegata in primo grado con richiesta di riforma integrale della sentenza, contestata dagli appellanti anche in ordine ai profili di collegamento causale tra la caduta e il decesso, così da escludere l'eccezione dell'ente appellato di formazione del giudicato su parti della sentenza pretesamente non impugnate.
Tanto considerato in via preliminare, si ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
C.a.i.) Con il primo motivo di gravame gli istanti contestano la decisione di rigetto della domanda risarcitoria, lamentando erronea valutazione delle risultanze istruttorie e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., avendo il giudice di primo grado ritenuto ricorrere, nel caso di specie, l'esimente del caso fortuito con conseguente
8 esclusione di responsabilità in capo al custode, Controparte_1
La doglianza è fondata.
Al riguardo deve premettersi, in via generale, che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, secondo la previsione testuale della citata norma, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è
causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò
dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali); il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà,
diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire,
ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.;
Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale
9 dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Sul piano strutturale va precisato che il “caso fortuito”, in senso stretto, integra un fatto giuridico (fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta,
immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.).
“Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria
degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad
escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui
rilevanza, ai sensi dell'art.1227, primo comma, cod. civ., trova invece fondamento
nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello
delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche
l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto
medesimo” (Cass.23/05/2023, n. 14228).
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale,
collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato o il fatto del terzo rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità, pertanto, non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la sfera di governo del responsabile,
10 posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato o il fatto del terzo, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Aldilà di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale.
La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni, della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 01/02/2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482, 2483), suggellato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., 30/06/2022,
n. 20943) e di recente ulteriormente ribadito (Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.),
secondo il quale “la responsabilità di cui all'art.2051 cod. civ. ha natura di
responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure
presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto
custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente
11 adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art.41, secondo comma, primo periodo, cod. pen.,
come causa esclusiva di tale evento.
Il fatto integrante il “caso fortuito”, quale fatto attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, nel porsi in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con l'evento di danno, non determina, dunque, come talora si è impropriamente ripetuto, una “interruzione del nesso tra cosa e danno”, ma, operando quale causa concomitante o sopravvenuta alla situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla citata norma del codice penale, si sovrappone ad essa, degradandola a mera occasione di danno.
Per effetto del verificarsi di tale fatto (o atto), la res viene privata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Il fatto integrante il “caso fortuito”, pur attenendo, nel senso che si è precisato,
al profilo materiale dell'illecito, ponendosi in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno, è tuttavia connotato da imprevedibilità e inevitabilità; tali attributi, peraltro, devono intendersi, non da un punto di vista soggettivo (come elementi in base ai quali misurare la diligenza del custode), bensì
da un punto di vista oggettivo, come elementi in base ai quali misurare la capacità
del fatto, alla stregua del criterio di regolarità causale, di sovrapporsi alla situazione della cosa, relegandola a mera occasione del pregiudizio, ponendosi come causa esclusiva di questo (Cass., SS.UU. 30/06/2022, n. 20943, cit.; Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.).
12 In altre parole, il fatto integrante il “caso fortuito” deve essere oggettivamente imprevedibile o oggettivamente inevitabile da parte del custode (cfr. ancora la citata Cass. n. 11152 del 2023, Punto 1.V. della motivazione), il quale, a prescindere da ogni giudizio di colpa, non è obiettivamente in condizione, in ragione di tali caratteristiche, di impedire o circoscrivere il fatto e, quindi, di evitare o limitare l'evento di danno.
In questa prospettiva, l'accertamento, da parte del giudice del merito, di eventuali omissioni, nonché di violazioni di obblighi di legge o di regole tecniche da parte del custode, può rilevare, dunque, non già in funzione della formulazione di un (irrilevante) giudizio di colpa (la quale – lo si ripete – non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ex art.2051 cod. civ.), bensì in funzione della valutazione della imprevedibilità o inevitabilità oggettive del fatto da lui eventualmente addotto ad oggetto della prova liberatoria e, dunque, della sua idoneità a costituire “caso fortuito”.
C.a.ii.) Poste queste premesse di carattere generale – e sintetizzati, sul piano sistematico, i princìpi che sanciscono l'attuale statuto della responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ. – venendo all'esame della fattispecie oggetto della presente controversia, deve riconoscersi la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'ente comunale, titolare e custode del fabbricato e, come tale, preposto alla vigilanza e manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Innanzitutto, si riconosce che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso, come indicate nell'atto di citazione, hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle deposizioni rese dai testimoni oculari escussi sulla cui attendibilità, incontestata, non vi sono
13 ragioni di dubitare – né il comune appellato, rispetto a quanto affermato dal primo giudice sul punto, lo fa – considerata, del resto, la concordanza, precisione e univocità delle stesse, nonché dai rilievi fotografici che riportano il luogo dell'evento e dalla documentazione sanitaria depositata.
Alla luce delle acquisizioni probatorie deve ritenersi che, nel caso di specie,
sussista il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia: la caduta di Per_1
è stata provocata dallo scollamento del rivestimento in plastica/gomma di
[...]
uno dei gradini della scala del fabbricato, staccatosi parzialmente dalla restante copertura nel mentre il scendeva le scale, così determinandone la perdita di Per_1
equilibrio; per effetto della caduta, il batteva la testa contro la porta posta Per_1
sul ballatoio, così riportando gravi lesioni personali.
Di contro alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dal convenuto, il quale nulla ha allegato e provato in ordine all'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità del fatto lesivo, che, anche alla luce del canone dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto prevedere l'evento (distacco della copertura delle scale), o quanto meno preventivare la situazione di pericolo, mediante il semplice impiego dell'ordinaria vigilanza e manutenzione così da evitare l'evento di danno.
La teste (escussa all'udienza del 10.12.2012) ha dichiarato “ho Testimone_1
visto il signor cadere per le scale del fabbricato…in conseguenza Persona_1
dello scollamento del rivestimento in plastica delle scale. Preciso che io salivo la
rampa di scale mentre il scendeva. Eravamo nella rampa tra il piano terra Per_1
e il primo piano….l'ho visto finire con il piede nella gomma delle scale che si era
improvvisamente aperta facendolo cadere…il era giunto alla fine della Per_1
rampa ed è caduto su uno degli ultimi gradini andando a battere con la tempia
sinistra contro l'angolare del rivestimento della porta che si trova sul ballatoio
14 …..preciso che la scala si presentava apparentemente bene, e fu improvviso e
imprevedibile l'apertura della gomma. Riconosco le condizioni del palazzo perché
abito di fronte e frequento la casa della figlia del , la signora Per_1 Parte_2
che abita al terzo piano. Dopo la caduta, il riusciva a parlare e non perse Per_1
i sensi”.
Tali circostanze sono state confermate dal teste (escusso alla Testimone_2
medesima udienza del 10.12.2012) che ha precisato “la gomma del rivestimento si
scollò in quell'occasione e prima si presentava apparentemente in buone
condizioni” e ancora “quando scendeva le scale era appoggiato al corrimano con
la mano destra”.
Accertato, quindi, che la caduta è stata provocata dallo scollamento del rivestimento dello scalino, che si distaccava improvvisamente dalla sua sede, è
evidente che, seguendo le coordinate in precedenza tracciate, secondo le quali anche il comportamento umano del danneggiato può porsi quale fattore 'esterno'
alla cosa nella catena causale che genera l'evento, nessuna colpa può essere ascritta al , né ai fini di un concorso di responsabilità, né tantomeno onde poter Per_1
affermare che egli abbia tenuto un comportamento così gravemente negligente addirittura da porsi quale unico ed autonomo fattore eziologico della caduta,
avendo l'attore posto il piede su una superficie che appariva stabile – la quale cedeva, scollandosi dalla sede di alloggiamento determinando l'inciampo –
scendendo le scale reggendosi al corrimano.
Non può, allora, sempre alla luce dei principi sopra evidenziati, assolutamente condividersi la valutazione del giudice di primo grado secondo il quale il distacco del rivestimento è stato così improvviso da non poter essere oggettivamente evitato, così presentando le caratteristiche del caso fortuito, trattandosi, invece, di
15 un evento lesivo palesemente collegato o a difetti costruttivi e strutturali o all'usura della cosa custodita.
Infatti, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal tribunale,
l'estemporaneità del distacco del rivestimento non può essere considerato un esimente in favore del custode, trattandosi, invece, di un evento tutt'altro che imprevedibile in quanto collegato al normale e, certamente, frequente utilizzo del bene, trattandosi, nel caso concreto, di uno dei gradini della scala di collegamento tra due piani di un fabbricato e, come tale, soggetta a continuo utilizzo e usura con necessità di continua manutenzione.
Va da sé, quindi, che la situazione di pericolo realizzatasi nel caso concreto,
avrebbe potuto essere oggettivamente prevista ed evitata impiegando la mera ordinaria manutenzione.
Il caso fortuito deve necessariamente rappresentare un evento 'esterno', nei sensi su indicati, oggettivamente imprevedibile e inevitabile, che, incidendo sulla cosa, la alteri in maniera tale da renderla capace di costituire fonte di pericolo.
Del resto, in un singolare ribaltamento di prospettiva, il tribunale, all'esito della prova offerta dagli attori circa la derivazione causale della caduta dalla cosa, li ha onerati anche della prova di dimostrare “che il gradino fosse già danneggiato
prima dell'evento” e “che la caduta [fosse] dovuta a difetti strutturali o alla scarsa
manutenzione della strada”, prova che, al contrario, non poteva che 'gravitare'
nell'orbita dei fatti occorrenti per fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051
c.c..
Nella specie nulla è stato dedotto o provato in relazione all'insorgenza di fattori estranei che hanno provocato il distacco del rivestimento, restando, pertanto, unica ipotesi plausibile, per essere quella maggiormente e razionalmente giustificabile, in
16 assenza di altre spiegazioni e considerando le stesse caratteristiche costruttive e i materiali impiegati, che lo scollamento sia avvenuto o per un difetto di posa del rivestimento, quindi della 'struttura' della cosa o, comunque, per omessa manutenzione, restando, in ogni caso, il dato che di ciò non può che rispondere, in base a come è stata normativamente costruita la relativa responsabilità, il custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ragionando altrimenti, tautologicamente, il custode andrebbe esente da responsabilità sia laddove la cosa presenti alterazioni visibili, perché il preteso danneggiato avrebbe potuto evitare l'evento con l'ordinaria diligenza, finendo il suo comportamento per assumere rilevanza causale autonoma, sia nel caso in cui la cosa, apparentemente integra, ceda all'improvviso in assenza di elementi o fattori –
la cui prova, si ripete, non può che ricadere sul custode – che possano giustificare tale situazione, facendo assurgere ciò al caso fortuito.
Va, peraltro, considerato che dai rilievi fotografici emerge la visione di una scala di collegamento tra due piani rivestita in gomma di colore scuro, che mostra accenni di scollamento del rivestimento dalla sede in un altro gradino: vds. uno dei gradini successivi, posto alla fine della rampa, in cui è visibile la non perfetta aderenza tra la parte piana della pedata e quella verticale).
Deve quindi escludersi che il distacco del rivestimento in gomma del gradino,
causa della caduta del , fosse un fatto oggettivamente imprevedibile per il Per_1
custode, ma, all'inverso, evitabile con l'ordinaria manutenzione così escludendo l'esimente, nella situazione concreta, del caso fortuito.
Pertanto, va affermata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del CP_1
per le lesioni riportate da in occasione dell'evento per cui
[...] Persona_1
è causa.
17 C.b.) Quanto alla seconda questione posta dagli originari attori, gli appellanti rimarcano, alla luce delle richiamate risultanze del consulente d'ufficio, l'evidente nesso di causalità tra la caduta e il decesso del , avvenuto a distanza di 37 Per_1
giorni dall'evento (caduta del 24.4.2008 – decesso del 31.5.2008), nel medesimo presidio ospedaliero dove era stato immediatamente trasportato.
Gli eredi della vittima hanno ribadito la richiesta risarcitoria articolata in primo grado, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda anche sotto il profilo del quantum e per la condanna dell'ente al risarcimento dei danni così indicati: a)
iure hereditatis, del danno non patrimoniale (biologico e morale) patito dal defunto, tenendo conto dei 37 giorni di agonia intercorsi tra l'evento lesivo e il decesso;
b) iure proprio, del danno non patrimoniale direttamente subito, tenendo conto che le tabelle di LA e Roma prevedono (per il vincolo parentale di ciascun figlio) una quantificazione pari a € 160.000,00 circa, modificabile in relazione all'età della vittima e dei superstiti;
c) € 720,00 per spese di consulenza di parte, come da fattura in atti, concludendo per la condanna dell'ente ai predetti importi, da meglio quantificarsi anche a mezzo c.t.u., ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Preliminarmente la corte ritiene di condividere le considerazioni medico-legali del c.t.u. incaricato in primo grado, dott. il cui elaborato risulta Persona_2
essere uno strumento di verifica completo ed attendibile, descrivendo, con precisione e completezza, l'evento, le lesioni, il loro decorso, lo stato pregresso della vittima e l'incidenza sul suo decesso.
Previo ampio richiamo alla dottrina in punto di incidenza causale di pregresse patologie, il c.t.u. ha evidenziato, nel caso di specie, “la risarcibilità nell'intero
ammontare del danno morte”, precisando che “la caduta per le scale determinò un
18 trauma cervicale con edema midollare che innescò una tetraplegia complicata da
compromissione polmonare, causa primaria del decesso intervenuto a 37 giorni
dal sinistro……pur in presenza di una pregressa condizione di artrosi cervicale,
responsabile di una riduzione del canale midollare, tale condizione non aveva sino
al momento del trauma prodotto menomazioni clinicamente rilevanti, e deve
pertanto qualificarsi come mera concausa predisponente”.
Indi ha concluso rappresentando che “a) il signor soffriva di Persona_1
patologia tale da poterne determinare in termini di generica plausibilità, la perdita
di equilibrio per sintomatologia vertiginosa;
nel caso di specie non emergono,
tuttavia, elementi che consentano di recepire con qualificata probabilità siffatta
ipotesi, dovendo ammettere con maggiore ragionevole probabilità che la perdita di
equilibrio sia ascrivibile a una disconnessione – se dimostrata [e si è visto che essa
è stata dimostrata]– del pavimento;
b) il suo decesso è eziologicamente
ricollegabile, per effetto della caduta, ad edema midollare cervicale
concausalmente aggravato da un antecedente restringimento osteoartrosico del
canale vertebrale a tale livello, onde lo sviluppo di una tetraplegia esiziale”.
Sotto altro profilo, dovrebbe ricordarsi che il fattore concausale legato ad una pregressa patologia, quindi a una causa naturale, non potrebbe avere rilevanza nella determinazione del nesso causale, ma, eventualmente, essere considerato nella misura del risarcimento, cosa da escludersi nella specie, essendo evidente che esso,
in relazione ai pregiudizi riscontrabili nel caso concreto in esame, di cui si sta per trattare, non ha assunto, in particolare per il danno cd. parentale, alcuna incidenza o, per il resto, in base alle conclusioni rese dal c.t.u., un'incidenza del tutto marginale.
C.c.) Su tale premessa è possibile, quindi, passare alla disamina delle richieste
19 risarcitorie degli appellanti, la cui precisazione in sede di gravame è da ritenersi ammissibile in quanto articolata nei limiti della domanda svolta in primo grado e per la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Orbene, va doverosamente ricordato che le espressioni “danno biologico
terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come “mera sintesi descrittiva”: la perdita della vita,
di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va, all'inverso,
risarcita nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d.
terminale e del danno morale terminale.
In particolare, il danno biologico c.d. terminale è il danno biologico stricto
sensu subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, ed è
configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità
temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente;
al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale,
ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o "danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico") che si risolve nella "paura di dover morire, provata da
chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente.
20 Sul punto giova ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un
apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è
configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla
menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale
danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa
risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità
temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto,
ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed
entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi,
nella morte” (tra le tante, Cass civ. n. 16592/2019; Cass. civ. n. 23183/2014; Cass.
civ. n. 15491/2014).
E ancora “La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e
trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo
- che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere
accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno
cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che
andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima
abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente” (da ultimo, Cass. civ. n. 16272/2023, Cass civ. n. 18056/2019).
Tanto premesso, nel caso in esame va riconosciuta la configurabilità del danno biologico terminale patito dalla vittima per i 37 giorni di ricovero che hanno preceduto il decesso.
All'inverso, si ritiene che non possa essere riconosciuto il danno morale legato alla consapevolezza della fine imminente, posto che nulla è stato dedotto, prima
21 che provato, dagli attori relativamente a tale specifico e diverso pregiudizio all'integrità soggettiva, circa la situazione psicologica del durante i 37 Per_1
giorni che precedettero la morte, e, quindi, riguardo alla consapevolezza necessaria dell'approssimarsi della propria fine.
“La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si
renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile
soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era
imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile
l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata
effettivamente causata dalle lesioni” (tra le altre, Cass civ. n.13537/2014).
Va così liquidato il danno biologico da ITT che, tenendo conto delle tabelle del tribunale di LA, viene determinato nell'importo di € 6.401,00, riconoscendosi il valore massimo per ciascuno dei 37 giorni, in considerazione della gravità delle lesioni riportate (€ 173,00 per ogni giorno di I.T.T.); si stima, altresì, giustificata la maggiorazione del 30%, tenuto conto che, se nulla è stato dedotto e provato in relazione al danno cd. catastrofale, sicuramente il è stato cosciente per 35 Per_1
dei 37 giorni, con il conseguente danno morale ascrivibile alla sofferenza da patema d'animo in senso stretto, da ritenersi presuntivamente più che provato sempre alla luce della assoluta gravita delle lesioni riportate, pertanto, per complessivi euro 8.321,30.
Danno che va riconosciuto in favore degli appellanti iure hereditatis, cui va aggiunto iure proprio il rimborso per le spese di consulenza tecnica di parte.
Per quanto concerne il chiesto risarcimento iure proprio del danno parentale, va rammentato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il fatto illecito
costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale
22 presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce
soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto
all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà
che caratterizza la vita familiare nucleare. Pertanto, per i componenti della
famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura
stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto
familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una
presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco
affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il
proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ.
30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ. n. 3767/2018).
Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono figli del deceduto, come provato dalla documentazione anagrafica agli atti (cfr. stato di famiglia integrale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a uso successione, autenticata nella firma da funzionario comunale, allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante), va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056
c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico.
Va quindi considerato che, nella specie, dalla documentazione anagrafica agli atti, emerge che nessuno degli istanti fosse convivente con il proprio congiunto e
23 che nessun elemento è stato fornito in ordine alla qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con il de cuius, in uno allo sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso del congiunto.
Al fine, quindi, di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal tribunale di LA (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti",
che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass.
n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).
L'ultima versione delle tabelle elaborate dal tribunale di LA in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei
24 parenti della vittima, ossia:
1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo;
3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le circostanze dette, considerate ai fini dell'attribuzione dei punti,
rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione.
Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento in favore di:
1) e , figlie del defunto, l'importo ciascuno di € Parte_3 Parte_9
117.330,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.911,00
moltiplicato per 30 punti, così calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (75 anni); 18 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del padre (rispettivamente 51 e 53 anni); tenuto conto che i congiunti
25 erano figlie della vittima, non erano conviventi, che nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari in vita, e che non vi sono allegazioni specifiche in ordine alla qualità o intensità della relazione affettiva persa, così escludendo un punteggio aggiuntivo;
2) , , e Parte_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, figli del defunto, l'importo ciascuno di € 125.152,00, facendo Parte_1
applicazione del valore del punto base di € 3.911,00 moltiplicato per 32 punti, così
calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso
(75 anni); 20 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del padre
(rispettivamente 42, 48, 44, 47 e 50 anni); tenuto conto che i congiunti erano figli della vittima, non erano conviventi, che nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari in vita, e che non vi sono allegazioni specifiche in ordine alla qualità o intensità della relazione affettiva persa, così escludendo un punteggio aggiuntivo;
3) e , figli del defunto, l'importo ciascuno di € Parte_4 Parte_5
132.974,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.911,00
moltiplicato per 34 punti, così calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (75 anni); 22 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del padre (rispettivamente 40 e 34 anni); tenuto conto che i congiunti erano figli della vittima, non erano convivente, che nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari in vita, e che non vi sono allegazioni specifiche in ordine alla qualità o intensità della relazione affettiva persa, così escludendo un punteggio aggiuntivo;
Sebbene gli appellanti discorrano genericamente di danno esistenziale, alcuna pretesa qualificabile come tale, che si differenzi dal danno ora liquidato, è stata
26 allegata e provata.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine,
però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
più di recente Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto
(24.4.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT,
dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
D – Le spese
La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma
1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita a ciascun attore a titolo di risarcimento dei danni) ai sensi del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in misura
27 maggiormente prossima ai minimi (euro 10.000,00 per il primo grado e 9.000,00
per il grado d'appello), tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte,
implicanti, a dispetto della drammaticità dell'evento, questioni di non particolare complessità, con la maggiorazione per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014, e della riduzione di cui al 4 comma, alla luce della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
Le spese di c.t.u. sono parimenti poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata dagli attori/appellanti, nella qualità di eredi di condanna il al pagamento, in loro Persona_1 Controparte_1
favore, iure hereditatis, di euro 8.321,30, oltre, iure proprio, spese stragiudiziali di euro 720,00, per complessivi € 9.041,30;
b) per il danno da questi subito per la perdita del rapporto con il padre,
condanna il al pagamento, b1) in favore di e Controparte_1 Parte_3
, dell'importo ciascuno di € 117.330,00; b2) in favore di Parte_9 Parte_2
, , , e ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_1
dell'importo ciascuno di € 125.152,00; b3) in favore di e Parte_4 Parte_5
, dell'importo ciascuno di € 132.974,00, somme tutte, sia sub a) che sub b),
[...]
liquidate all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data
28 del fatto (24.4.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici
ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio, in favore degli appellanti, con attribuzione al loro procuratore antistatario, che liquida, c1) quanto al primo grado, in euro 508,00 per spese ed euro 23.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) quanto al grado d'appello in euro 104,00 per spese ed euro 21.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
come liquidate in primo grado, con condanna alla loro restituzione, se corrisposte dagli attori/appellanti e sempre distratte in favore del loro procuratore.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il consigliere estensore dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo generale 884/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7908/2017, pubblicata in data 10 luglio 2017, del tribunale di Napoli,
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ), (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_7
), (C.F. C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
tutti quali eredi di nato a AL NI (Na) in [...] Persona_1
17.1.1933 e deceduto in OL (Na) in data 31.5.2008, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Molaro (C.F. ) e con lo stesso C.F._10
elettivamente domiciliati in Nola (NA) alla via A. De Gasperi n. 17 giusta procura alle liti agli atti
1 Appellanti
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante dirigente dell'Avvocatura pro tempore, Avv. Prof. Carmine
Cossiga, domiciliato per la carica presso la casa comunale ed elettivamente in
OL (Na) alla Via Vecchia delle Vigne n. 68 presso lo studio degli Avv.ti
Domenico Romano (C.F. ) e Germana Volpe (C.F. C.F._11
) che lo rappresentano e difendono giusta procura a C.F._12
margine della comparsa di risposta in appello conferita con determina dirigenziale n. 296/2018
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 06 marzo 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 25/29 gennaio 2010, Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
tutti nella qualità di eredi di citavano in giudizio, innanzi al Persona_1
tribunale di Napoli, il per sentirlo condannare, previo Controparte_1
accertamento di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle gravissime lesioni personali riportate da in occasione del sinistro del 24.4.2008, che ne avevano Persona_1
determinato il decesso avvenuto in data 31.5.2008.
2 In particolare, deducevano:
- che il mattino del 24.4.2008 nello scendere i gradini del Persona_1
fabbricato in OL alla via De Curtis n.28, di proprietà del Comune di OL,
cadeva a seguito dello scollamento del rivestimento in plastica posto a copertura dei gradini delle scale, battendo fortemente il capo contro la porta situata sul ballatoio dello stabile;
- che il , anche in considerazione della veneranda età, percorreva la Per_1
discesa ben appoggiato al corrimano dello stabile, quando, improvvisamente, il piede era impedito nel suo naturale appoggio al gradino inferiore poiché lo scollamento del rivestimento aveva trattenuto la spinta così da fargli perdere l'equilibrio, cadendo lungo le scale e battendo violentemente il capo contro la porta ubicata sul ballatoio;
- che lo scollamento della pavimentazione non era visibile poiché la colorazione uniforme non consentiva una naturale visibilità del piano di discesa e che tale insidia, rappresentata dall'area della pavimentazione divelta, non era né segnalata né perimetrata in modo da evitarne il calpestio;
- che il veniva immediatamente soccorso e trasportato con Per_1
autoambulanza presso il P.O. S.M. delle Grazie di OL dove veniva diagnosticato “trauma cranico-cervicale con f.l.c. - f.l.c. arcata sopracciglio
sinistra e nasale – contusioni multiple per il corpo” e dove, a seguito delle lesioni riportate, le condizioni cardiologiche e di circolo iniziarono a deteriorarsi, con coma iniziale sopravvenuto in data 29.5.2008, rapidamente evoluto in data
30.5.2008 e decesso del 31.5.2008.
Gli eredi, nella qualità, citavano l'ente proprietario del fabbricato al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni tutti, in particolare € 70.000,00 per
3 danno morale, tenuto conto del vincolo di parentela tra la vittima e gli istanti, €
100.000,00 per il danno biologico sofferto dal , da liquidarsi iure Per_1
hereditatis, € 70.000,00 per il danno esistenziale sofferto dagli istanti, danni tutti complessivamente quantificati in € 240.000,00 o in quella maggiore o minore somma da determinarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo e oltre € 720,00 quale rimborso per spese di c.t.p. medico-legale come da fattura agli atti di causa.
A.b.) Si costituiva l'ente comunale resistendo alla domanda di cui contestava la fondatezza sia per “l'oggettiva evitabilità dell'evento” sia per il pregresso stato di salute del da ritenersi causa esclusiva, o comunque concorrente, dell'evento Per_1
morte.
A.c) Ammesso l'intervento volontario di , quale altra erede, Parte_9
raccolto l'interrogatorio formale degli attori come deferito dall'ente convenuto ed espletata prova testimoniale, veniva conferito incarico al c.t.u. medico-legale, dott.
cui venivano posti i seguenti quesiti “a) dica qual è la causa del Persona_2
decesso ed, in particolare, se tale decesso di sia eziologicamente Persona_1
ricollegabile alla caduta per cui è causa;
b) se il deceduto soffriva di patologie tali
da determinare la perdita dell'equilibrio del medesimo”.
All'esito, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese conclusive, il tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Il giudice di primo grado, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051
c.c., esposte ampie argomentazioni in ordine ai principi che governano la responsabilità del custode, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova, premesso che, nel caso di specie,
4 “la prova testimoniale ha confermato l'effettivo verificarsi dell'incidente indicato
in citazione avendo entrambi i testi escussi dichiarato di aver visto Persona_1
cadere mentre scendeva le scale del fabbricato”, rilevava che “risulta tuttavia
irrilevante accertare in che misura il pregresso stato patologico del abbia Per_1
inciso nel determinarne la morte in quanto dalle prove in atti è emerso
chiaramente che tale evento sia stato determinato da un caso fortuito, tale da
escludere la responsabilità del custode.”.
Il tribunale, evidenziando, in particolare, le deposizioni testimoniali raccolte,
ricollegava il danno a un evento (scollamento del rivestimento in gomma del gradino) del tutto imprevisto e imprevedibile anche per lo stesso custode del bene,
trattandosi, nella specie, di caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità in capo al proprietario e custode del fabbricato. CP_1
Il tribunale precisava che “entrambi i testi hanno riferito, infatti, che il
rivestimento di gomma delle scale era apparentemente integro prima del
passaggio del e che esso si scollò improvvisamente al momento del suo Per_1
passaggio”; riteneva quindi “nel caso in esame l'evento si è verificato
evidentemente per una causa fortuita tenuto conto che il gradino prima dell'evento
appariva integro. L'improvviso scollamento del rivestimento in gomma
rappresenta, pertanto, un evento non prevedibile e non evitabile da parte del
. CP_1
Considerato che, “inoltre, gli attori non hanno fornito la prova che il gradino
fosse già danneggiato prima dell'evento né che la caduta sia stata dovuta a difetti
strutturali o alla scarsa manutenzione della strada”, il giudice a quo giungeva alla conclusione che “tali circostanze portano ad escludere che l'incidente possa essere
addebitato al al quale non può imputarsi l'improvviso scollamento della CP_1
5 copertura in gomma delle scale. In assenza di ulteriori prove deve ritenersi che
l'incidente sia avvenuto dunque per un caso fortuito”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i soli figli di Persona_1
(senza, quindi, proposizione di impugnativa da parte della moglie
[...]
), , , , Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda Parte_9
quale parte espressa della presente decisione, articolando due motivi di gravame così rubricati:
“1. Falsa applicazione di norma di diritto (art. 2051 c.c.) – error in iudicando”
lamentando falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, e violazione dello stesso criterio di distribuzione dell'onere della prova, così impugnando integralmente la decisione;
“2. Sussistenza di nesso causale tra caduta e decesso – integrale risarcibilità
del danno morte” con il quale, richiamate le risultanze peritali in punto di accertato nesso di causalità tra evento e decesso, gli appellanti insistevano per la riforma della sentenza di primo grado con integrale accoglimento della domanda anche sotto il profilo del quantum.
Pertanto, così concludevano:
“– in riforma della sentenza n. 7908/2017 emessa in data 29/06/2017 dal
Tribunale di Napoli – II Sezione Civile – … depositata il 10/07/17, dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'ente convenuto nel verificarsi dell'evento lesivo oggetto di gravame;
- condannare, per l'effetto, l'ente convenuto al risarcimento dei danni non
6 patrimoniali iure proprio e iure hereditatis in favore degli eredi concludenti nella misura che sarà determinata da CTU medico legale che sin d'ora si richiede ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre € 720,00 per documentati esborsi sostenuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
- condannare l'ente convenuto al pagamento di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
B.b.) Si costituiva in giudizio il che resisteva con diffuse Controparte_1
argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“rigettare l'appello in quanto inammissibile, irricevibile, improponibile e manifestamente infondato;
rigettare, in ogni caso, la domanda attorea perché infondata e non provata;
in subordine, sulla scorta dei rilievi formulati al punto 2) del presente atto, accertare ai fini del decidere, anche a mezzo CTU, se e in che misura il pregresso stato patologico del abbia inciso nel determinarne la Per_1 caduta e successivamente la morte. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
B.c.) Differita d'ufficio la prima udienza al 23.5.2018 e da questa data disposti ulteriori rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per esigenze di ruolo, considerata, altresì, la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9
marzo 2020 all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria da COVID-19 ex artt. 83,
comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27/2020, e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40/2020, per effetto del provvedimento del 30.12.2024 del Presidente della Corte di Appello di Napoli di
“Riassegnazione e redistribuzione di affari tra Sezioni della Corte d'appello in base agli artt. 167 e 169 della Circolare CSM del 26.6.2024” , in data 21.1.2025 la causa veniva assegnata alla sesta sezione che ne disponeva la trattazione all'udienza del
27.2.2025, trattenendola in decisione alla successiva udienza del 6.3.2025 con
7 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
In via pregiudiziale, anche in riscontro all'eccezione di parte appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile
ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
Va, altresì, dato atto della riproposizione di ogni domanda spiegata in primo grado con richiesta di riforma integrale della sentenza, contestata dagli appellanti anche in ordine ai profili di collegamento causale tra la caduta e il decesso, così da escludere l'eccezione dell'ente appellato di formazione del giudicato su parti della sentenza pretesamente non impugnate.
Tanto considerato in via preliminare, si ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
C.a.i.) Con il primo motivo di gravame gli istanti contestano la decisione di rigetto della domanda risarcitoria, lamentando erronea valutazione delle risultanze istruttorie e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., avendo il giudice di primo grado ritenuto ricorrere, nel caso di specie, l'esimente del caso fortuito con conseguente
8 esclusione di responsabilità in capo al custode, Controparte_1
La doglianza è fondata.
Al riguardo deve premettersi, in via generale, che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, secondo la previsione testuale della citata norma, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è
causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò
dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali); il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà,
diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire,
ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.;
Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale
9 dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Sul piano strutturale va precisato che il “caso fortuito”, in senso stretto, integra un fatto giuridico (fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta,
immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.).
“Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria
degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad
escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui
rilevanza, ai sensi dell'art.1227, primo comma, cod. civ., trova invece fondamento
nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello
delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche
l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto
medesimo” (Cass.23/05/2023, n. 14228).
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale,
collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato o il fatto del terzo rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità, pertanto, non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la sfera di governo del responsabile,
10 posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato o il fatto del terzo, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Aldilà di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale.
La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni, della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 01/02/2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482, 2483), suggellato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., 30/06/2022,
n. 20943) e di recente ulteriormente ribadito (Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.),
secondo il quale “la responsabilità di cui all'art.2051 cod. civ. ha natura di
responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure
presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto
custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente
11 adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art.41, secondo comma, primo periodo, cod. pen.,
come causa esclusiva di tale evento.
Il fatto integrante il “caso fortuito”, quale fatto attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, nel porsi in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con l'evento di danno, non determina, dunque, come talora si è impropriamente ripetuto, una “interruzione del nesso tra cosa e danno”, ma, operando quale causa concomitante o sopravvenuta alla situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla citata norma del codice penale, si sovrappone ad essa, degradandola a mera occasione di danno.
Per effetto del verificarsi di tale fatto (o atto), la res viene privata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Il fatto integrante il “caso fortuito”, pur attenendo, nel senso che si è precisato,
al profilo materiale dell'illecito, ponendosi in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno, è tuttavia connotato da imprevedibilità e inevitabilità; tali attributi, peraltro, devono intendersi, non da un punto di vista soggettivo (come elementi in base ai quali misurare la diligenza del custode), bensì
da un punto di vista oggettivo, come elementi in base ai quali misurare la capacità
del fatto, alla stregua del criterio di regolarità causale, di sovrapporsi alla situazione della cosa, relegandola a mera occasione del pregiudizio, ponendosi come causa esclusiva di questo (Cass., SS.UU. 30/06/2022, n. 20943, cit.; Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.).
12 In altre parole, il fatto integrante il “caso fortuito” deve essere oggettivamente imprevedibile o oggettivamente inevitabile da parte del custode (cfr. ancora la citata Cass. n. 11152 del 2023, Punto 1.V. della motivazione), il quale, a prescindere da ogni giudizio di colpa, non è obiettivamente in condizione, in ragione di tali caratteristiche, di impedire o circoscrivere il fatto e, quindi, di evitare o limitare l'evento di danno.
In questa prospettiva, l'accertamento, da parte del giudice del merito, di eventuali omissioni, nonché di violazioni di obblighi di legge o di regole tecniche da parte del custode, può rilevare, dunque, non già in funzione della formulazione di un (irrilevante) giudizio di colpa (la quale – lo si ripete – non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ex art.2051 cod. civ.), bensì in funzione della valutazione della imprevedibilità o inevitabilità oggettive del fatto da lui eventualmente addotto ad oggetto della prova liberatoria e, dunque, della sua idoneità a costituire “caso fortuito”.
C.a.ii.) Poste queste premesse di carattere generale – e sintetizzati, sul piano sistematico, i princìpi che sanciscono l'attuale statuto della responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ. – venendo all'esame della fattispecie oggetto della presente controversia, deve riconoscersi la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'ente comunale, titolare e custode del fabbricato e, come tale, preposto alla vigilanza e manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Innanzitutto, si riconosce che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso, come indicate nell'atto di citazione, hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle deposizioni rese dai testimoni oculari escussi sulla cui attendibilità, incontestata, non vi sono
13 ragioni di dubitare – né il comune appellato, rispetto a quanto affermato dal primo giudice sul punto, lo fa – considerata, del resto, la concordanza, precisione e univocità delle stesse, nonché dai rilievi fotografici che riportano il luogo dell'evento e dalla documentazione sanitaria depositata.
Alla luce delle acquisizioni probatorie deve ritenersi che, nel caso di specie,
sussista il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia: la caduta di Per_1
è stata provocata dallo scollamento del rivestimento in plastica/gomma di
[...]
uno dei gradini della scala del fabbricato, staccatosi parzialmente dalla restante copertura nel mentre il scendeva le scale, così determinandone la perdita di Per_1
equilibrio; per effetto della caduta, il batteva la testa contro la porta posta Per_1
sul ballatoio, così riportando gravi lesioni personali.
Di contro alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dal convenuto, il quale nulla ha allegato e provato in ordine all'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità del fatto lesivo, che, anche alla luce del canone dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto prevedere l'evento (distacco della copertura delle scale), o quanto meno preventivare la situazione di pericolo, mediante il semplice impiego dell'ordinaria vigilanza e manutenzione così da evitare l'evento di danno.
La teste (escussa all'udienza del 10.12.2012) ha dichiarato “ho Testimone_1
visto il signor cadere per le scale del fabbricato…in conseguenza Persona_1
dello scollamento del rivestimento in plastica delle scale. Preciso che io salivo la
rampa di scale mentre il scendeva. Eravamo nella rampa tra il piano terra Per_1
e il primo piano….l'ho visto finire con il piede nella gomma delle scale che si era
improvvisamente aperta facendolo cadere…il era giunto alla fine della Per_1
rampa ed è caduto su uno degli ultimi gradini andando a battere con la tempia
sinistra contro l'angolare del rivestimento della porta che si trova sul ballatoio
14 …..preciso che la scala si presentava apparentemente bene, e fu improvviso e
imprevedibile l'apertura della gomma. Riconosco le condizioni del palazzo perché
abito di fronte e frequento la casa della figlia del , la signora Per_1 Parte_2
che abita al terzo piano. Dopo la caduta, il riusciva a parlare e non perse Per_1
i sensi”.
Tali circostanze sono state confermate dal teste (escusso alla Testimone_2
medesima udienza del 10.12.2012) che ha precisato “la gomma del rivestimento si
scollò in quell'occasione e prima si presentava apparentemente in buone
condizioni” e ancora “quando scendeva le scale era appoggiato al corrimano con
la mano destra”.
Accertato, quindi, che la caduta è stata provocata dallo scollamento del rivestimento dello scalino, che si distaccava improvvisamente dalla sua sede, è
evidente che, seguendo le coordinate in precedenza tracciate, secondo le quali anche il comportamento umano del danneggiato può porsi quale fattore 'esterno'
alla cosa nella catena causale che genera l'evento, nessuna colpa può essere ascritta al , né ai fini di un concorso di responsabilità, né tantomeno onde poter Per_1
affermare che egli abbia tenuto un comportamento così gravemente negligente addirittura da porsi quale unico ed autonomo fattore eziologico della caduta,
avendo l'attore posto il piede su una superficie che appariva stabile – la quale cedeva, scollandosi dalla sede di alloggiamento determinando l'inciampo –
scendendo le scale reggendosi al corrimano.
Non può, allora, sempre alla luce dei principi sopra evidenziati, assolutamente condividersi la valutazione del giudice di primo grado secondo il quale il distacco del rivestimento è stato così improvviso da non poter essere oggettivamente evitato, così presentando le caratteristiche del caso fortuito, trattandosi, invece, di
15 un evento lesivo palesemente collegato o a difetti costruttivi e strutturali o all'usura della cosa custodita.
Infatti, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal tribunale,
l'estemporaneità del distacco del rivestimento non può essere considerato un esimente in favore del custode, trattandosi, invece, di un evento tutt'altro che imprevedibile in quanto collegato al normale e, certamente, frequente utilizzo del bene, trattandosi, nel caso concreto, di uno dei gradini della scala di collegamento tra due piani di un fabbricato e, come tale, soggetta a continuo utilizzo e usura con necessità di continua manutenzione.
Va da sé, quindi, che la situazione di pericolo realizzatasi nel caso concreto,
avrebbe potuto essere oggettivamente prevista ed evitata impiegando la mera ordinaria manutenzione.
Il caso fortuito deve necessariamente rappresentare un evento 'esterno', nei sensi su indicati, oggettivamente imprevedibile e inevitabile, che, incidendo sulla cosa, la alteri in maniera tale da renderla capace di costituire fonte di pericolo.
Del resto, in un singolare ribaltamento di prospettiva, il tribunale, all'esito della prova offerta dagli attori circa la derivazione causale della caduta dalla cosa, li ha onerati anche della prova di dimostrare “che il gradino fosse già danneggiato
prima dell'evento” e “che la caduta [fosse] dovuta a difetti strutturali o alla scarsa
manutenzione della strada”, prova che, al contrario, non poteva che 'gravitare'
nell'orbita dei fatti occorrenti per fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051
c.c..
Nella specie nulla è stato dedotto o provato in relazione all'insorgenza di fattori estranei che hanno provocato il distacco del rivestimento, restando, pertanto, unica ipotesi plausibile, per essere quella maggiormente e razionalmente giustificabile, in
16 assenza di altre spiegazioni e considerando le stesse caratteristiche costruttive e i materiali impiegati, che lo scollamento sia avvenuto o per un difetto di posa del rivestimento, quindi della 'struttura' della cosa o, comunque, per omessa manutenzione, restando, in ogni caso, il dato che di ciò non può che rispondere, in base a come è stata normativamente costruita la relativa responsabilità, il custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ragionando altrimenti, tautologicamente, il custode andrebbe esente da responsabilità sia laddove la cosa presenti alterazioni visibili, perché il preteso danneggiato avrebbe potuto evitare l'evento con l'ordinaria diligenza, finendo il suo comportamento per assumere rilevanza causale autonoma, sia nel caso in cui la cosa, apparentemente integra, ceda all'improvviso in assenza di elementi o fattori –
la cui prova, si ripete, non può che ricadere sul custode – che possano giustificare tale situazione, facendo assurgere ciò al caso fortuito.
Va, peraltro, considerato che dai rilievi fotografici emerge la visione di una scala di collegamento tra due piani rivestita in gomma di colore scuro, che mostra accenni di scollamento del rivestimento dalla sede in un altro gradino: vds. uno dei gradini successivi, posto alla fine della rampa, in cui è visibile la non perfetta aderenza tra la parte piana della pedata e quella verticale).
Deve quindi escludersi che il distacco del rivestimento in gomma del gradino,
causa della caduta del , fosse un fatto oggettivamente imprevedibile per il Per_1
custode, ma, all'inverso, evitabile con l'ordinaria manutenzione così escludendo l'esimente, nella situazione concreta, del caso fortuito.
Pertanto, va affermata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del CP_1
per le lesioni riportate da in occasione dell'evento per cui
[...] Persona_1
è causa.
17 C.b.) Quanto alla seconda questione posta dagli originari attori, gli appellanti rimarcano, alla luce delle richiamate risultanze del consulente d'ufficio, l'evidente nesso di causalità tra la caduta e il decesso del , avvenuto a distanza di 37 Per_1
giorni dall'evento (caduta del 24.4.2008 – decesso del 31.5.2008), nel medesimo presidio ospedaliero dove era stato immediatamente trasportato.
Gli eredi della vittima hanno ribadito la richiesta risarcitoria articolata in primo grado, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda anche sotto il profilo del quantum e per la condanna dell'ente al risarcimento dei danni così indicati: a)
iure hereditatis, del danno non patrimoniale (biologico e morale) patito dal defunto, tenendo conto dei 37 giorni di agonia intercorsi tra l'evento lesivo e il decesso;
b) iure proprio, del danno non patrimoniale direttamente subito, tenendo conto che le tabelle di LA e Roma prevedono (per il vincolo parentale di ciascun figlio) una quantificazione pari a € 160.000,00 circa, modificabile in relazione all'età della vittima e dei superstiti;
c) € 720,00 per spese di consulenza di parte, come da fattura in atti, concludendo per la condanna dell'ente ai predetti importi, da meglio quantificarsi anche a mezzo c.t.u., ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Preliminarmente la corte ritiene di condividere le considerazioni medico-legali del c.t.u. incaricato in primo grado, dott. il cui elaborato risulta Persona_2
essere uno strumento di verifica completo ed attendibile, descrivendo, con precisione e completezza, l'evento, le lesioni, il loro decorso, lo stato pregresso della vittima e l'incidenza sul suo decesso.
Previo ampio richiamo alla dottrina in punto di incidenza causale di pregresse patologie, il c.t.u. ha evidenziato, nel caso di specie, “la risarcibilità nell'intero
ammontare del danno morte”, precisando che “la caduta per le scale determinò un
18 trauma cervicale con edema midollare che innescò una tetraplegia complicata da
compromissione polmonare, causa primaria del decesso intervenuto a 37 giorni
dal sinistro……pur in presenza di una pregressa condizione di artrosi cervicale,
responsabile di una riduzione del canale midollare, tale condizione non aveva sino
al momento del trauma prodotto menomazioni clinicamente rilevanti, e deve
pertanto qualificarsi come mera concausa predisponente”.
Indi ha concluso rappresentando che “a) il signor soffriva di Persona_1
patologia tale da poterne determinare in termini di generica plausibilità, la perdita
di equilibrio per sintomatologia vertiginosa;
nel caso di specie non emergono,
tuttavia, elementi che consentano di recepire con qualificata probabilità siffatta
ipotesi, dovendo ammettere con maggiore ragionevole probabilità che la perdita di
equilibrio sia ascrivibile a una disconnessione – se dimostrata [e si è visto che essa
è stata dimostrata]– del pavimento;
b) il suo decesso è eziologicamente
ricollegabile, per effetto della caduta, ad edema midollare cervicale
concausalmente aggravato da un antecedente restringimento osteoartrosico del
canale vertebrale a tale livello, onde lo sviluppo di una tetraplegia esiziale”.
Sotto altro profilo, dovrebbe ricordarsi che il fattore concausale legato ad una pregressa patologia, quindi a una causa naturale, non potrebbe avere rilevanza nella determinazione del nesso causale, ma, eventualmente, essere considerato nella misura del risarcimento, cosa da escludersi nella specie, essendo evidente che esso,
in relazione ai pregiudizi riscontrabili nel caso concreto in esame, di cui si sta per trattare, non ha assunto, in particolare per il danno cd. parentale, alcuna incidenza o, per il resto, in base alle conclusioni rese dal c.t.u., un'incidenza del tutto marginale.
C.c.) Su tale premessa è possibile, quindi, passare alla disamina delle richieste
19 risarcitorie degli appellanti, la cui precisazione in sede di gravame è da ritenersi ammissibile in quanto articolata nei limiti della domanda svolta in primo grado e per la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Orbene, va doverosamente ricordato che le espressioni “danno biologico
terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come “mera sintesi descrittiva”: la perdita della vita,
di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va, all'inverso,
risarcita nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d.
terminale e del danno morale terminale.
In particolare, il danno biologico c.d. terminale è il danno biologico stricto
sensu subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, ed è
configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità
temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente;
al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale,
ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o "danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico") che si risolve nella "paura di dover morire, provata da
chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente.
20 Sul punto giova ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un
apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è
configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla
menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale
danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa
risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità
temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto,
ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed
entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi,
nella morte” (tra le tante, Cass civ. n. 16592/2019; Cass. civ. n. 23183/2014; Cass.
civ. n. 15491/2014).
E ancora “La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e
trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo
- che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere
accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno
cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che
andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima
abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente” (da ultimo, Cass. civ. n. 16272/2023, Cass civ. n. 18056/2019).
Tanto premesso, nel caso in esame va riconosciuta la configurabilità del danno biologico terminale patito dalla vittima per i 37 giorni di ricovero che hanno preceduto il decesso.
All'inverso, si ritiene che non possa essere riconosciuto il danno morale legato alla consapevolezza della fine imminente, posto che nulla è stato dedotto, prima
21 che provato, dagli attori relativamente a tale specifico e diverso pregiudizio all'integrità soggettiva, circa la situazione psicologica del durante i 37 Per_1
giorni che precedettero la morte, e, quindi, riguardo alla consapevolezza necessaria dell'approssimarsi della propria fine.
“La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si
renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile
soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era
imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile
l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata
effettivamente causata dalle lesioni” (tra le altre, Cass civ. n.13537/2014).
Va così liquidato il danno biologico da ITT che, tenendo conto delle tabelle del tribunale di LA, viene determinato nell'importo di € 6.401,00, riconoscendosi il valore massimo per ciascuno dei 37 giorni, in considerazione della gravità delle lesioni riportate (€ 173,00 per ogni giorno di I.T.T.); si stima, altresì, giustificata la maggiorazione del 30%, tenuto conto che, se nulla è stato dedotto e provato in relazione al danno cd. catastrofale, sicuramente il è stato cosciente per 35 Per_1
dei 37 giorni, con il conseguente danno morale ascrivibile alla sofferenza da patema d'animo in senso stretto, da ritenersi presuntivamente più che provato sempre alla luce della assoluta gravita delle lesioni riportate, pertanto, per complessivi euro 8.321,30.
Danno che va riconosciuto in favore degli appellanti iure hereditatis, cui va aggiunto iure proprio il rimborso per le spese di consulenza tecnica di parte.
Per quanto concerne il chiesto risarcimento iure proprio del danno parentale, va rammentato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il fatto illecito
costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale
22 presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce
soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto
all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà
che caratterizza la vita familiare nucleare. Pertanto, per i componenti della
famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura
stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto
familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una
presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco
affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il
proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ.
30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ. n. 3767/2018).
Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono figli del deceduto, come provato dalla documentazione anagrafica agli atti (cfr. stato di famiglia integrale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a uso successione, autenticata nella firma da funzionario comunale, allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante), va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056
c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico.
Va quindi considerato che, nella specie, dalla documentazione anagrafica agli atti, emerge che nessuno degli istanti fosse convivente con il proprio congiunto e
23 che nessun elemento è stato fornito in ordine alla qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con il de cuius, in uno allo sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso del congiunto.
Al fine, quindi, di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal tribunale di LA (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti",
che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass.
n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).
L'ultima versione delle tabelle elaborate dal tribunale di LA in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei
24 parenti della vittima, ossia:
1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo;
3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le circostanze dette, considerate ai fini dell'attribuzione dei punti,
rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione.
Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento in favore di:
1) e , figlie del defunto, l'importo ciascuno di € Parte_3 Parte_9
117.330,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.911,00
moltiplicato per 30 punti, così calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (75 anni); 18 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del padre (rispettivamente 51 e 53 anni); tenuto conto che i congiunti
25 erano figlie della vittima, non erano conviventi, che nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari in vita, e che non vi sono allegazioni specifiche in ordine alla qualità o intensità della relazione affettiva persa, così escludendo un punteggio aggiuntivo;
2) , , e Parte_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, figli del defunto, l'importo ciascuno di € 125.152,00, facendo Parte_1
applicazione del valore del punto base di € 3.911,00 moltiplicato per 32 punti, così
calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso
(75 anni); 20 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del padre
(rispettivamente 42, 48, 44, 47 e 50 anni); tenuto conto che i congiunti erano figli della vittima, non erano conviventi, che nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari in vita, e che non vi sono allegazioni specifiche in ordine alla qualità o intensità della relazione affettiva persa, così escludendo un punteggio aggiuntivo;
3) e , figli del defunto, l'importo ciascuno di € Parte_4 Parte_5
132.974,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.911,00
moltiplicato per 34 punti, così calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (75 anni); 22 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del padre (rispettivamente 40 e 34 anni); tenuto conto che i congiunti erano figli della vittima, non erano convivente, che nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari in vita, e che non vi sono allegazioni specifiche in ordine alla qualità o intensità della relazione affettiva persa, così escludendo un punteggio aggiuntivo;
Sebbene gli appellanti discorrano genericamente di danno esistenziale, alcuna pretesa qualificabile come tale, che si differenzi dal danno ora liquidato, è stata
26 allegata e provata.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine,
però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
più di recente Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto
(24.4.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT,
dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
D – Le spese
La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma
1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita a ciascun attore a titolo di risarcimento dei danni) ai sensi del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in misura
27 maggiormente prossima ai minimi (euro 10.000,00 per il primo grado e 9.000,00
per il grado d'appello), tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte,
implicanti, a dispetto della drammaticità dell'evento, questioni di non particolare complessità, con la maggiorazione per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014, e della riduzione di cui al 4 comma, alla luce della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
Le spese di c.t.u. sono parimenti poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata dagli attori/appellanti, nella qualità di eredi di condanna il al pagamento, in loro Persona_1 Controparte_1
favore, iure hereditatis, di euro 8.321,30, oltre, iure proprio, spese stragiudiziali di euro 720,00, per complessivi € 9.041,30;
b) per il danno da questi subito per la perdita del rapporto con il padre,
condanna il al pagamento, b1) in favore di e Controparte_1 Parte_3
, dell'importo ciascuno di € 117.330,00; b2) in favore di Parte_9 Parte_2
, , , e ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_1
dell'importo ciascuno di € 125.152,00; b3) in favore di e Parte_4 Parte_5
, dell'importo ciascuno di € 132.974,00, somme tutte, sia sub a) che sub b),
[...]
liquidate all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data
28 del fatto (24.4.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici
ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio, in favore degli appellanti, con attribuzione al loro procuratore antistatario, che liquida, c1) quanto al primo grado, in euro 508,00 per spese ed euro 23.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) quanto al grado d'appello in euro 104,00 per spese ed euro 21.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
come liquidate in primo grado, con condanna alla loro restituzione, se corrisposte dagli attori/appellanti e sempre distratte in favore del loro procuratore.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il consigliere estensore dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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