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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 690 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del 23 luglio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Colavincenzo, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice - convenuta in via riconvenzionale;
e
(C.F. ), (C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 C.F._4
IM MI IO Mastrorosa, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, convenuti - attori in via riconvenzionale;
Oggetto: contratto di transazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
23 luglio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con l'atto di citazione in riassunzione la sig.ra ha convenuto innanzi Parte_1 al Tribunale di Chieti la sig.ra , la sig.ra , il sig. Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e il sig. esponendo, in fatto, che la vicenda trae origine da una procedura
[...] CP_4 esecutiva immobiliare n. 114/2018 R.G.E. promossa da in forza di titolo Controparte_1 giudiziale (sentenza n. 948/17 del Tribunale di Chieti, sezione penale) e di precetto notificato il 12 giugno 2018, con successivo pignoramento immobiliare notificato il 13 agosto 2018, per un importo indicato in € 7.101,12 oltre accessori, avente ad oggetto i diritti immobiliari dell'odierna attrice su un immobile sito in Chieti, come meglio identificato catastalmente nell'atto introduttivo.
L'attrice ha quindi rappresentato che, nel corso della procedura esecutiva, intervenivano ulteriori creditori, tra cui gli odierni convenuti, i quali depositavano atti di intervento in data
22 ottobre 2020, formulando domande di ammissione al riparto per importi differenti. Ha riferito che, all'udienza del 23 ottobre 2020, tali crediti venivano ulteriormente precisati, evidenziando come taluni importi risultassero, a suo dire, incongrui rispetto a quelli originariamente indicati negli atti di intervento.
La sig.ra ha poi dedotto che, in data 3 gennaio 2020, ella avrebbe Parte_1 sottoscritto con i creditori procedenti e intervenuti una scrittura transattiva finalizzata a definire complessivamente i molteplici rapporti contenziosi pendenti tra le parti, sia in sede civile che penale. In forza di tale accordo, le parti avrebbero dichiarato di rinunciare reciprocamente a ogni diritto, azione e pretesa, attuale o futura, connessa ai giudizi indicati nella scrittura, prevedendo, da un lato, l'obbligo dell'attrice di corrispondere un importo complessivo di €
20.000,00, mediante il pagamento di una rata iniziale di € 2.000,00 e successive rate mensili di € 500,00, e, dall'altro, l'impegno delle controparti a depositare, entro il termine di quindici giorni, gli atti di rinuncia ai giudizi e alle procedure in corso, nonché, per quanto di competenza, a rimettere le querele presentate nei confronti della medesima.
A sostegno dell'asserito adempimento delle proprie obbligazioni, l'attrice ha rappresentato di avere provveduto, successivamente alla stipula della transazione, alla rinuncia e all'estinzione di diverse procedure civili da lei promosse nei confronti dei convenuti, nonché al deposito di remissione di querela in relazione a un procedimento penale pendente. Ha inoltre dedotto di avere eseguito pagamenti in favore delle controparti in esecuzione dell'accordo
2 transattivo, ivi compresa la corresponsione della rata iniziale mediante due distinti bonifici, ulteriori versamenti mensili di € 500, un versamento di € 300 e un ulteriore pagamento di €
514,21, per un importo complessivo asseritamente pari a € 4.314,21.
Per contro, la sig.ra ha lamentato l'inadempimento delle controparti, le Parte_1 quali non avrebbero provveduto al deposito degli atti di rinuncia alle procedure esecutive e ai giudizi pendenti, ivi inclusa la procedura esecutiva immobiliare n. 114/2018 R.G.E., né, per taluni convenuti, alla presentazione della remissione di querela. In tale contesto, ha riferito di avere proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., notificata il 16 novembre 2020, chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del diritto dei creditori a procedere esecutivamente in ragione della intervenuta transazione, ovvero, in subordine, la riduzione dei crediti azionati, nonché la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ha aggiunto che i creditori si costituivano chiedendo il rigetto dell'opposizione e che, all'udienza del 12 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione si riservava.
L'attrice ha quindi ricostruito l'esito di tale fase, rappresentando che il giudizio di opposizione si concludeva con ordinanza del 13 febbraio 2021, depositata il 15 febbraio 2021
e comunicata in pari data, con cui il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, e assegnava termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito. Ha altresì riferito di avere proposto reclamo avverso tale ordinanza ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. in data 2 marzo 2021, iscritto al n. 396/2021 R.G., con prima udienza fissata per l'11 maggio 2021.
La sig.ra ha pertanto riassunto la controversia chiedendo che fosse Parte_1 accertato e dichiarato, in via principale, che per effetto della transazione del 3 gennaio 2020 i convenuti avessero rinunciato all'azione esecutiva e al diritto fatto valere nella procedura esecutiva n. 114/2018 R.G.E. e che, per l'effetto, non avessero titolo a procedere in via esecutiva nei suoi confronti;
in subordine, che la transazione avesse natura novativa;
in ulteriore subordine, che la stessa fosse comunque valida ed efficace e idonea a precludere l'azione esecutiva;
e, in via ancora subordinata, che i crediti azionati e intervenuti nella
3 procedura esecutiva fossero ridotti nei limiti indicati, con conseguente condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al pagamento delle spese di lite.
Con la comparsa di costituzione e risposta, con proposizione di domanda riconvenzionale, si sono costituiti in giudizio la sig.ra , il sig. il Controparte_1 CP_2 sig. e la sig.ra , i quali hanno preliminarmente ricostruito CP_4 Controparte_3
l'intera vicenda processuale e sostanziale dal loro punto di vista, contestando integralmente i fatti e le deduzioni svolte dall'attrice.
I convenuti hanno innanzi tutto richiamato la pendenza, nei confronti della sig.ra
[...]
, della procedura esecutiva immobiliare n. 114/2018 R.G.E. innanzi al Tribunale Parte_1 di Chieti, evidenziando che la stessa, in data 29 settembre 2020, aveva presentato istanza di conversione del pignoramento, versando la somma di € 683,50. Hanno quindi ricordato che il giudice dell'esecuzione fissava l'udienza del 23 ottobre 2020 per la trattazione di tale istanza e che, in prossimità di tale udienza, in data 22 ottobre 2020, intervenivano nella procedura esecutiva i creditori e . CP_4 CP_2 Controparte_3
I convenuti hanno altresì riferito che, sempre in data 22 ottobre 2020, la debitrice esecutata depositava un atto definito come irrituale e privo di qualificazione giuridica, con il quale chiedeva, tra l'altro, l'accertamento della mala fede dei creditori, la loro condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., la riduzione degli importi richiesti e la rateizzazione del debito complessivo. All'udienza del 23 ottobre 2020, preso atto delle precisazioni dei crediti operate dalla difesa dei creditori, la controparte chiedeva un rinvio, che il giudice disponeva al 13 novembre 2020.
È stato quindi esposto che, in data 6 novembre 2020, un nuovo difensore per la debitrice depositava opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c., notificata successivamente ai creditori il 16 novembre 2020. All'udienza del 13 novembre 2020 il giudice dell'esecuzione, preso atto della proposta opposizione, rinviava la causa all'11 dicembre 2020, autorizzando il deposito di note di trattazione scritta.
I convenuti hanno quindi richiamato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 febbraio 2021, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, affermandosi, in sede di cognizione sommaria, che la transazione invocata dalla debitrice non aveva carattere novativo, con conseguente reviviscenza del rapporto originario, e condannando
4 la al pagamento delle spese di lite, oltre alla fissazione del termine perentorio di Parte_1 sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Hanno altresì dato conto del successivo reclamo proposto dalla , rigettato Parte_1 dal Tribunale di Chieti in composizione collegiale con condanna della reclamante alla rifusione delle spese, ribadendosi anche in tale sede la natura meramente conservativa e non novativa della transazione.
Nel costituirsi nel presente giudizio di merito, i convenuti hanno in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'attrice, sostenendo che la stessa, pur formalmente qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., si risolveva in realtà in una opposizione agli atti esecutivi, proposta tardivamente.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto l'inefficacia, nullità e comunque l'annullabilità della transazione del 3 gennaio 2020, sostenendo che tra le parti si trascinava da anni una situazione di forte conflittualità, caratterizzata da numerose procedure esecutive e da procedimenti penali, originati da una condanna penale riportata dalla , Parte_1 confermata anche in sede di legittimità, e da ulteriori vicende giudiziarie. Secondo la prospettazione difensiva, la transazione sarebbe stata conclusa in un contesto fortemente viziato, nel quale la , consapevole dell'assoluta infondatezza di una denuncia- Parte_1 querela da lei sporta nei confronti della sig.ra e della già intervenuta richiesta di CP_1 archiviazione del relativo procedimento penale, avrebbe taciuto circostanze decisive, inducendo così i convenuti a prestare il proprio consenso.
È stato in particolare sostenuto che la transazione integrerebbe una ipotesi di transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c., in quanto fondata su una pretesa penale rivelatasi del tutto infondata, con conseguente annullabilità, se non nullità, dell'accordo. In subordine, i convenuti hanno dedotto l'annullabilità della transazione per vizio del consenso, ex artt. 1427 e ss. c.c., assumendo che il consenso sarebbe stato determinato da dolo, attraverso la dolosa omissione di informazioni rilevanti circa lo stato dei procedimenti penali.
I convenuti hanno inoltre contestato radicalmente l'assunto dell'attrice circa l'adempimento dell'accordo transattivo, evidenziando che la stessa avrebbe versato solo una parte minima delle somme dovute, pari a circa € 2.500 nei primi mesi del 2020, omettendo poi ogni ulteriore pagamento per un lungo periodo, nonostante gli obblighi assunti, e che neppure
5 la garante, avv. Daisy D'Alessandro, avrebbe adempiuto. Tale inadempimento avrebbe determinato, secondo la prospettazione difensiva, la risoluzione dell'accordo e, comunque, la reviviscenza della situazione originaria, con piena legittimità della prosecuzione dell'azione esecutiva.
È stata inoltre ribadita la natura meramente conservativa e non novativa della transazione, come già affermato sia dal giudice dell'esecuzione sia dal collegio in sede di reclamo, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio originario non sarebbe stato estinto né sostituito, né tantomeno vi sarebbe stata alcuna rinuncia all'azione o al diritto da parte dei creditori, rinuncia che, peraltro, secondo i convenuti, non risulta mai formalizzata in alcun atto.
I convenuti hanno infine contestato le ulteriori domande dell'attrice, ivi compresa quella di riduzione dei crediti e di esclusione delle spese relative ad altre procedure esecutive, ritenendole infondate in fatto e in diritto, nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., sostenendo che, al contrario, il comportamento processuale della sarebbe Parte_1 connotato da abuso dello strumento processuale.
Sulla base di tali argomentazioni, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande attrici e, in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità, annullabilità o comunque inefficacia della transazione del 3 gennaio 2020, ovvero, in subordine, la declaratoria di risoluzione della stessa per inadempimento, con ogni conseguenza in ordine alla legittimità dell'azione esecutiva e alla condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, dopo l'udienza del 7 aprile 2023, con la quale la causa era stata trattenuta in decisione e alle parti erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nelle more dei predetti termini è stato dichiarato il decesso del convenuto circostanza CP_4 tempestivamente comunicata alle altre parti costituite. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il
Tribunale ha dichiarato pertanto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Successivamente, con ricorso per la riassunzione, la parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti dei convenuti superstiti , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 nonché nei confronti degli eredi del defunto CP_4
Successivamente la causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti, sul presupposto che le stesse erano vicine ad una soluzione conciliativa della vicenda;
poi, non avendo avuto
6 buon esito la trattativa, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione, è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti e sullo svolgimento del processo, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'attrice circa la validità delle procure dei convenuti, dedotta per mancanza di data e luogo di sottoscrizione delle stesse.
Dall'esame delle procure depositate emerge che esse, pur presentando vizi formali consistenti nell'omessa indicazione della data e del luogo di sottoscrizione, risultano materialmente esistenti, sottoscritte dalle parti e regolarmente autenticate dal difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c. Inoltre, le procure contengono chiari riferimenti al procedimento e conferiscono espressamente il mandato per la rappresentanza e difesa “nel presente procedimento in ogni sua fase”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve distinguersi tra procura inesistente, non sanabile, e procura viziata, sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2,
c.p.c. Come noto, l'art. 182 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, ma si applica esclusivamente ai vizi che determinano la nullità di una procura esistente.
Nel caso di specie, le procure, pur presentando i vizi formali denunciati dall'attrice, non possono considerarsi inesistenti, in quanto materialmente presenti negli atti, sottoscritte dalle parti e collegate al procedimento. Trattandosi di vizi di nullità e non di inesistenza, sarebbe stato applicabile il meccanismo sanatorio dell'art. 182 c.p.c.
Tuttavia, la questione risulta superata dalla circostanza che, a seguito dell'interruzione del processo per morte del convenuto e della successiva riassunzione operata CP_4 dall'attrice, i convenuti si sono nuovamente costituiti depositando regolari procure alle liti prive dei vizi originariamente lamentati.
Va osservato che l'art. 182, comma 2, c.p.c. trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e impone al giudice l'obbligo di promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, con effetti ex tunc.
7 La nuova costituzione a seguito di riassunzione, con deposito di procure regolari, ha quindi definitivamente sanato ogni eventuale vizio originario, rendendo la questione priva di rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione dell'attrice deve pertanto ritenersi superata e priva di effetti sulla validità della costituzione dei convenuti.
Sempre in via preliminare, va osservato che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la parte convenuta ha rinunciato alle domande riconvenzionali, con la conseguenza che nulla deve disporsi in merito.
Passando all'esame del merito, oggetto centrale del presente giudizio è la qualificazione giuridica della scrittura privata stipulata tra le parti in data 3 gennaio 2020, qualificata dalle stesse come accordo transattivo.
Dall'esame del contenuto dell'accordo emerge che le parti, dopo aver richiamato una pluralità di contenziosi civili e penali pendenti, hanno dichiarato di voler “rinunciare ad ogni diritto, azione e/o ragione dedotta o comunque deducibile nei giudizi sopra esattamente indicati”, prevedendo, contestualmente, una serie articolata di prestazioni corrispettive. In particolare, l'attrice si è obbligata al pagamento di un importo complessivo di € 20.000,00, mediante corresponsione rateale, mentre i convenuti hanno assunto l'impegno di rinunciare alle procedure esecutive in corso, di depositare atti di rinuncia ai giudizi pendenti e, per quanto di competenza, di rimettere le querele penali.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, si veda Cass. ord. n. 6255/23), la transazione può assumere carattere novativo solo quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, accompagnata da un inequivoco animus novandi delle parti, desumibile dal tenore complessivo dell'atto o da un'espressa manifestazione di volontà in tal senso.
Nel caso di specie, tali requisiti non risultano integrati. L'accordo del 3 gennaio 2020 non introduce un rapporto giuridico nuovo ed incompatibile con quello originario, ma si limita a rimodulare quantitativamente le obbligazioni preesistenti, attraverso una riduzione dell'importo complessivamente dovuto e la sua rateizzazione. L'obbligazione di pagamento,
8 pur diversamente articolata, resta funzionalmente collegata ai crediti già azionati, senza dar luogo alla costituzione di un'autonoma obbligazione sostitutiva.
Neppure la clausola di rinuncia alle azioni e ai diritti può essere interpretata come rinuncia abdicativa in senso proprio. Essa, inserita nel contesto di un accordo sinallagmatico con prestazioni corrispettive, appare strumentale all'assetto transattivo complessivo e non esprime, in modo chiaro ed univoco, la volontà di rinunciare definitivamente e incondizionatamente all'azione esecutiva indipendentemente dall'adempimento dell'accordo.
Difetta, pertanto, quell'animus abdicandi che la giurisprudenza richiede affinché possa configurarsi una rinuncia all'azione giuridicamente rilevante.
Deve dunque concludersi che la transazione in esame ha natura meramente conservativa e non novativa.
Accertata la natura conservativa della transazione, occorre valutarne l'efficacia alla luce del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sua stipula.
Dalle risultanze processuali emerge che l'attrice ha dato esecuzione solo parziale all'accordo. Risulta altresì che i convenuti, dal canto loro, non hanno provveduto al deposito degli atti di rinuncia alle procedure esecutive e ai giudizi pendenti, né hanno dato corso, per quanto di competenza, alla remissione delle querele penali, come espressamente previsto dall'accordo.
Si è dunque in presenza di un inadempimento reciproco delle obbligazioni assunte con la transazione. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nelle transazioni a carattere conservativo l'inadempimento di una o di entrambe le parti non determina l'automatica caducazione dell'accordo, ma comporta la reviviscenza del rapporto obbligatorio originario, senza che sia necessaria una preventiva pronuncia giudiziale di risoluzione (tra le altre, si veda Cass. ord. n. 647/24).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'inefficacia dell'assetto transattivo, derivante dal mancato e incompleto adempimento delle obbligazioni reciproche, abbia determinato la riespansione dei diritti di credito originariamente azionati dai convenuti.
Ne consegue che le domande dell'attrice, volte ad ottenere l'accertamento della rinuncia all'azione esecutiva o della natura novativa della transazione, non possono trovare accoglimento.
9 Parimenti infondata risulta la domanda di riduzione dei crediti azionati in sede esecutiva, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare una valida ed efficace rinuncia o una definitiva modificazione del titolo obbligatorio originario.
Deriva da quanto sopra che le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Inevitabilmente, stante il rigetto delle domande di parte attrice, deve essere rigettata la domanda con la quale l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese della presente procedura, liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza della parte attrice.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese legali, in favore della parte convenuta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 15 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 690 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del 23 luglio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Colavincenzo, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice - convenuta in via riconvenzionale;
e
(C.F. ), (C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 C.F._4
IM MI IO Mastrorosa, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, convenuti - attori in via riconvenzionale;
Oggetto: contratto di transazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
23 luglio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con l'atto di citazione in riassunzione la sig.ra ha convenuto innanzi Parte_1 al Tribunale di Chieti la sig.ra , la sig.ra , il sig. Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e il sig. esponendo, in fatto, che la vicenda trae origine da una procedura
[...] CP_4 esecutiva immobiliare n. 114/2018 R.G.E. promossa da in forza di titolo Controparte_1 giudiziale (sentenza n. 948/17 del Tribunale di Chieti, sezione penale) e di precetto notificato il 12 giugno 2018, con successivo pignoramento immobiliare notificato il 13 agosto 2018, per un importo indicato in € 7.101,12 oltre accessori, avente ad oggetto i diritti immobiliari dell'odierna attrice su un immobile sito in Chieti, come meglio identificato catastalmente nell'atto introduttivo.
L'attrice ha quindi rappresentato che, nel corso della procedura esecutiva, intervenivano ulteriori creditori, tra cui gli odierni convenuti, i quali depositavano atti di intervento in data
22 ottobre 2020, formulando domande di ammissione al riparto per importi differenti. Ha riferito che, all'udienza del 23 ottobre 2020, tali crediti venivano ulteriormente precisati, evidenziando come taluni importi risultassero, a suo dire, incongrui rispetto a quelli originariamente indicati negli atti di intervento.
La sig.ra ha poi dedotto che, in data 3 gennaio 2020, ella avrebbe Parte_1 sottoscritto con i creditori procedenti e intervenuti una scrittura transattiva finalizzata a definire complessivamente i molteplici rapporti contenziosi pendenti tra le parti, sia in sede civile che penale. In forza di tale accordo, le parti avrebbero dichiarato di rinunciare reciprocamente a ogni diritto, azione e pretesa, attuale o futura, connessa ai giudizi indicati nella scrittura, prevedendo, da un lato, l'obbligo dell'attrice di corrispondere un importo complessivo di €
20.000,00, mediante il pagamento di una rata iniziale di € 2.000,00 e successive rate mensili di € 500,00, e, dall'altro, l'impegno delle controparti a depositare, entro il termine di quindici giorni, gli atti di rinuncia ai giudizi e alle procedure in corso, nonché, per quanto di competenza, a rimettere le querele presentate nei confronti della medesima.
A sostegno dell'asserito adempimento delle proprie obbligazioni, l'attrice ha rappresentato di avere provveduto, successivamente alla stipula della transazione, alla rinuncia e all'estinzione di diverse procedure civili da lei promosse nei confronti dei convenuti, nonché al deposito di remissione di querela in relazione a un procedimento penale pendente. Ha inoltre dedotto di avere eseguito pagamenti in favore delle controparti in esecuzione dell'accordo
2 transattivo, ivi compresa la corresponsione della rata iniziale mediante due distinti bonifici, ulteriori versamenti mensili di € 500, un versamento di € 300 e un ulteriore pagamento di €
514,21, per un importo complessivo asseritamente pari a € 4.314,21.
Per contro, la sig.ra ha lamentato l'inadempimento delle controparti, le Parte_1 quali non avrebbero provveduto al deposito degli atti di rinuncia alle procedure esecutive e ai giudizi pendenti, ivi inclusa la procedura esecutiva immobiliare n. 114/2018 R.G.E., né, per taluni convenuti, alla presentazione della remissione di querela. In tale contesto, ha riferito di avere proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., notificata il 16 novembre 2020, chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del diritto dei creditori a procedere esecutivamente in ragione della intervenuta transazione, ovvero, in subordine, la riduzione dei crediti azionati, nonché la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ha aggiunto che i creditori si costituivano chiedendo il rigetto dell'opposizione e che, all'udienza del 12 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione si riservava.
L'attrice ha quindi ricostruito l'esito di tale fase, rappresentando che il giudizio di opposizione si concludeva con ordinanza del 13 febbraio 2021, depositata il 15 febbraio 2021
e comunicata in pari data, con cui il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, e assegnava termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito. Ha altresì riferito di avere proposto reclamo avverso tale ordinanza ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. in data 2 marzo 2021, iscritto al n. 396/2021 R.G., con prima udienza fissata per l'11 maggio 2021.
La sig.ra ha pertanto riassunto la controversia chiedendo che fosse Parte_1 accertato e dichiarato, in via principale, che per effetto della transazione del 3 gennaio 2020 i convenuti avessero rinunciato all'azione esecutiva e al diritto fatto valere nella procedura esecutiva n. 114/2018 R.G.E. e che, per l'effetto, non avessero titolo a procedere in via esecutiva nei suoi confronti;
in subordine, che la transazione avesse natura novativa;
in ulteriore subordine, che la stessa fosse comunque valida ed efficace e idonea a precludere l'azione esecutiva;
e, in via ancora subordinata, che i crediti azionati e intervenuti nella
3 procedura esecutiva fossero ridotti nei limiti indicati, con conseguente condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al pagamento delle spese di lite.
Con la comparsa di costituzione e risposta, con proposizione di domanda riconvenzionale, si sono costituiti in giudizio la sig.ra , il sig. il Controparte_1 CP_2 sig. e la sig.ra , i quali hanno preliminarmente ricostruito CP_4 Controparte_3
l'intera vicenda processuale e sostanziale dal loro punto di vista, contestando integralmente i fatti e le deduzioni svolte dall'attrice.
I convenuti hanno innanzi tutto richiamato la pendenza, nei confronti della sig.ra
[...]
, della procedura esecutiva immobiliare n. 114/2018 R.G.E. innanzi al Tribunale Parte_1 di Chieti, evidenziando che la stessa, in data 29 settembre 2020, aveva presentato istanza di conversione del pignoramento, versando la somma di € 683,50. Hanno quindi ricordato che il giudice dell'esecuzione fissava l'udienza del 23 ottobre 2020 per la trattazione di tale istanza e che, in prossimità di tale udienza, in data 22 ottobre 2020, intervenivano nella procedura esecutiva i creditori e . CP_4 CP_2 Controparte_3
I convenuti hanno altresì riferito che, sempre in data 22 ottobre 2020, la debitrice esecutata depositava un atto definito come irrituale e privo di qualificazione giuridica, con il quale chiedeva, tra l'altro, l'accertamento della mala fede dei creditori, la loro condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., la riduzione degli importi richiesti e la rateizzazione del debito complessivo. All'udienza del 23 ottobre 2020, preso atto delle precisazioni dei crediti operate dalla difesa dei creditori, la controparte chiedeva un rinvio, che il giudice disponeva al 13 novembre 2020.
È stato quindi esposto che, in data 6 novembre 2020, un nuovo difensore per la debitrice depositava opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c., notificata successivamente ai creditori il 16 novembre 2020. All'udienza del 13 novembre 2020 il giudice dell'esecuzione, preso atto della proposta opposizione, rinviava la causa all'11 dicembre 2020, autorizzando il deposito di note di trattazione scritta.
I convenuti hanno quindi richiamato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 febbraio 2021, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, affermandosi, in sede di cognizione sommaria, che la transazione invocata dalla debitrice non aveva carattere novativo, con conseguente reviviscenza del rapporto originario, e condannando
4 la al pagamento delle spese di lite, oltre alla fissazione del termine perentorio di Parte_1 sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Hanno altresì dato conto del successivo reclamo proposto dalla , rigettato Parte_1 dal Tribunale di Chieti in composizione collegiale con condanna della reclamante alla rifusione delle spese, ribadendosi anche in tale sede la natura meramente conservativa e non novativa della transazione.
Nel costituirsi nel presente giudizio di merito, i convenuti hanno in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'attrice, sostenendo che la stessa, pur formalmente qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., si risolveva in realtà in una opposizione agli atti esecutivi, proposta tardivamente.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto l'inefficacia, nullità e comunque l'annullabilità della transazione del 3 gennaio 2020, sostenendo che tra le parti si trascinava da anni una situazione di forte conflittualità, caratterizzata da numerose procedure esecutive e da procedimenti penali, originati da una condanna penale riportata dalla , Parte_1 confermata anche in sede di legittimità, e da ulteriori vicende giudiziarie. Secondo la prospettazione difensiva, la transazione sarebbe stata conclusa in un contesto fortemente viziato, nel quale la , consapevole dell'assoluta infondatezza di una denuncia- Parte_1 querela da lei sporta nei confronti della sig.ra e della già intervenuta richiesta di CP_1 archiviazione del relativo procedimento penale, avrebbe taciuto circostanze decisive, inducendo così i convenuti a prestare il proprio consenso.
È stato in particolare sostenuto che la transazione integrerebbe una ipotesi di transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c., in quanto fondata su una pretesa penale rivelatasi del tutto infondata, con conseguente annullabilità, se non nullità, dell'accordo. In subordine, i convenuti hanno dedotto l'annullabilità della transazione per vizio del consenso, ex artt. 1427 e ss. c.c., assumendo che il consenso sarebbe stato determinato da dolo, attraverso la dolosa omissione di informazioni rilevanti circa lo stato dei procedimenti penali.
I convenuti hanno inoltre contestato radicalmente l'assunto dell'attrice circa l'adempimento dell'accordo transattivo, evidenziando che la stessa avrebbe versato solo una parte minima delle somme dovute, pari a circa € 2.500 nei primi mesi del 2020, omettendo poi ogni ulteriore pagamento per un lungo periodo, nonostante gli obblighi assunti, e che neppure
5 la garante, avv. Daisy D'Alessandro, avrebbe adempiuto. Tale inadempimento avrebbe determinato, secondo la prospettazione difensiva, la risoluzione dell'accordo e, comunque, la reviviscenza della situazione originaria, con piena legittimità della prosecuzione dell'azione esecutiva.
È stata inoltre ribadita la natura meramente conservativa e non novativa della transazione, come già affermato sia dal giudice dell'esecuzione sia dal collegio in sede di reclamo, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio originario non sarebbe stato estinto né sostituito, né tantomeno vi sarebbe stata alcuna rinuncia all'azione o al diritto da parte dei creditori, rinuncia che, peraltro, secondo i convenuti, non risulta mai formalizzata in alcun atto.
I convenuti hanno infine contestato le ulteriori domande dell'attrice, ivi compresa quella di riduzione dei crediti e di esclusione delle spese relative ad altre procedure esecutive, ritenendole infondate in fatto e in diritto, nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., sostenendo che, al contrario, il comportamento processuale della sarebbe Parte_1 connotato da abuso dello strumento processuale.
Sulla base di tali argomentazioni, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande attrici e, in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità, annullabilità o comunque inefficacia della transazione del 3 gennaio 2020, ovvero, in subordine, la declaratoria di risoluzione della stessa per inadempimento, con ogni conseguenza in ordine alla legittimità dell'azione esecutiva e alla condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, dopo l'udienza del 7 aprile 2023, con la quale la causa era stata trattenuta in decisione e alle parti erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nelle more dei predetti termini è stato dichiarato il decesso del convenuto circostanza CP_4 tempestivamente comunicata alle altre parti costituite. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il
Tribunale ha dichiarato pertanto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Successivamente, con ricorso per la riassunzione, la parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti dei convenuti superstiti , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 nonché nei confronti degli eredi del defunto CP_4
Successivamente la causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti, sul presupposto che le stesse erano vicine ad una soluzione conciliativa della vicenda;
poi, non avendo avuto
6 buon esito la trattativa, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione, è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti e sullo svolgimento del processo, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'attrice circa la validità delle procure dei convenuti, dedotta per mancanza di data e luogo di sottoscrizione delle stesse.
Dall'esame delle procure depositate emerge che esse, pur presentando vizi formali consistenti nell'omessa indicazione della data e del luogo di sottoscrizione, risultano materialmente esistenti, sottoscritte dalle parti e regolarmente autenticate dal difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c. Inoltre, le procure contengono chiari riferimenti al procedimento e conferiscono espressamente il mandato per la rappresentanza e difesa “nel presente procedimento in ogni sua fase”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve distinguersi tra procura inesistente, non sanabile, e procura viziata, sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2,
c.p.c. Come noto, l'art. 182 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, ma si applica esclusivamente ai vizi che determinano la nullità di una procura esistente.
Nel caso di specie, le procure, pur presentando i vizi formali denunciati dall'attrice, non possono considerarsi inesistenti, in quanto materialmente presenti negli atti, sottoscritte dalle parti e collegate al procedimento. Trattandosi di vizi di nullità e non di inesistenza, sarebbe stato applicabile il meccanismo sanatorio dell'art. 182 c.p.c.
Tuttavia, la questione risulta superata dalla circostanza che, a seguito dell'interruzione del processo per morte del convenuto e della successiva riassunzione operata CP_4 dall'attrice, i convenuti si sono nuovamente costituiti depositando regolari procure alle liti prive dei vizi originariamente lamentati.
Va osservato che l'art. 182, comma 2, c.p.c. trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e impone al giudice l'obbligo di promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, con effetti ex tunc.
7 La nuova costituzione a seguito di riassunzione, con deposito di procure regolari, ha quindi definitivamente sanato ogni eventuale vizio originario, rendendo la questione priva di rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione dell'attrice deve pertanto ritenersi superata e priva di effetti sulla validità della costituzione dei convenuti.
Sempre in via preliminare, va osservato che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la parte convenuta ha rinunciato alle domande riconvenzionali, con la conseguenza che nulla deve disporsi in merito.
Passando all'esame del merito, oggetto centrale del presente giudizio è la qualificazione giuridica della scrittura privata stipulata tra le parti in data 3 gennaio 2020, qualificata dalle stesse come accordo transattivo.
Dall'esame del contenuto dell'accordo emerge che le parti, dopo aver richiamato una pluralità di contenziosi civili e penali pendenti, hanno dichiarato di voler “rinunciare ad ogni diritto, azione e/o ragione dedotta o comunque deducibile nei giudizi sopra esattamente indicati”, prevedendo, contestualmente, una serie articolata di prestazioni corrispettive. In particolare, l'attrice si è obbligata al pagamento di un importo complessivo di € 20.000,00, mediante corresponsione rateale, mentre i convenuti hanno assunto l'impegno di rinunciare alle procedure esecutive in corso, di depositare atti di rinuncia ai giudizi pendenti e, per quanto di competenza, di rimettere le querele penali.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, si veda Cass. ord. n. 6255/23), la transazione può assumere carattere novativo solo quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, accompagnata da un inequivoco animus novandi delle parti, desumibile dal tenore complessivo dell'atto o da un'espressa manifestazione di volontà in tal senso.
Nel caso di specie, tali requisiti non risultano integrati. L'accordo del 3 gennaio 2020 non introduce un rapporto giuridico nuovo ed incompatibile con quello originario, ma si limita a rimodulare quantitativamente le obbligazioni preesistenti, attraverso una riduzione dell'importo complessivamente dovuto e la sua rateizzazione. L'obbligazione di pagamento,
8 pur diversamente articolata, resta funzionalmente collegata ai crediti già azionati, senza dar luogo alla costituzione di un'autonoma obbligazione sostitutiva.
Neppure la clausola di rinuncia alle azioni e ai diritti può essere interpretata come rinuncia abdicativa in senso proprio. Essa, inserita nel contesto di un accordo sinallagmatico con prestazioni corrispettive, appare strumentale all'assetto transattivo complessivo e non esprime, in modo chiaro ed univoco, la volontà di rinunciare definitivamente e incondizionatamente all'azione esecutiva indipendentemente dall'adempimento dell'accordo.
Difetta, pertanto, quell'animus abdicandi che la giurisprudenza richiede affinché possa configurarsi una rinuncia all'azione giuridicamente rilevante.
Deve dunque concludersi che la transazione in esame ha natura meramente conservativa e non novativa.
Accertata la natura conservativa della transazione, occorre valutarne l'efficacia alla luce del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sua stipula.
Dalle risultanze processuali emerge che l'attrice ha dato esecuzione solo parziale all'accordo. Risulta altresì che i convenuti, dal canto loro, non hanno provveduto al deposito degli atti di rinuncia alle procedure esecutive e ai giudizi pendenti, né hanno dato corso, per quanto di competenza, alla remissione delle querele penali, come espressamente previsto dall'accordo.
Si è dunque in presenza di un inadempimento reciproco delle obbligazioni assunte con la transazione. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nelle transazioni a carattere conservativo l'inadempimento di una o di entrambe le parti non determina l'automatica caducazione dell'accordo, ma comporta la reviviscenza del rapporto obbligatorio originario, senza che sia necessaria una preventiva pronuncia giudiziale di risoluzione (tra le altre, si veda Cass. ord. n. 647/24).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'inefficacia dell'assetto transattivo, derivante dal mancato e incompleto adempimento delle obbligazioni reciproche, abbia determinato la riespansione dei diritti di credito originariamente azionati dai convenuti.
Ne consegue che le domande dell'attrice, volte ad ottenere l'accertamento della rinuncia all'azione esecutiva o della natura novativa della transazione, non possono trovare accoglimento.
9 Parimenti infondata risulta la domanda di riduzione dei crediti azionati in sede esecutiva, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare una valida ed efficace rinuncia o una definitiva modificazione del titolo obbligatorio originario.
Deriva da quanto sopra che le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Inevitabilmente, stante il rigetto delle domande di parte attrice, deve essere rigettata la domanda con la quale l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese della presente procedura, liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza della parte attrice.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese legali, in favore della parte convenuta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 15 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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