Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 376 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], ivi residente in [...]
n. 10 e sig.ra - CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data Parte_2 C.F._2
24/07/1987, ivi e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLO
PAOLO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 maggio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 07/05/2025 - che i ricorrenti, in data 08/09/2013, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (doc. 1), tale matrimonio veniva trascritto negli uffici del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 36, Parte 2, serie A, dell'anno 2013 (cfr. doc. 1), con dichiarazione inserita nell'atto di matrimonio, i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (cfr. doc. 1), dalla suddetta unione matrimoniale, in data 23/05/2015 nasceva il figlio , come si evince dal Persona_1 certificato di nascita (doc. 2),
da tempo, nonostante ripetuti tentativi di risolvere gli insorti conflitti coniugali, il rapporto matrimoniale si è progressivamente deteriorato facendo venire meno l'“affectio maritalis” ed, a seguito di trasformazione del procedimento di separazione introdotto con la domanda di separazione giudiziale proposta dal SI. Parte_1
dinanzi al Tribunale Civile di Lamezia Terme, è intervenuta tra i coniugi in data 21/05/2020
[...] separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. omologata con Decreto del 22/06/2020 alle condizioni di cui al ricorso iscritto al n. 378/2017 R.G. dello stesso Ufficio (doc. 3), confermate in udienza, e così di seguito riportate:
“1. assegnazione della casa familiare al SI;
Parte_1
2. dispone l'affido condiviso del minore , con collocazione prevalente presso la madre e facoltà del Per_1 padre di tenerlo con sé secondo lo schema che si allega al presente accordo, che diviene parte integrante dello stesso;
3. il SI. verserà alla SI.ra , un assegno mensile di € 350,00, a titolo Parte_1 Parte_2 di mantenimento del minor , entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie”; Per_1 da allora, gli istanti hanno sempre continuato a vivere in regime di separazione, essendo economicamente autosufficienti e da allora non si è ricostituita, nemmeno temporaneamente, tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale oramai venute definitivamente meno;
il SI. ha fissato la propria Pt_1 residenza in Lamezia Terme (CZ) alla Via Achille Grandi n. 10, mentre la SI.r risiede in Lamezia Terme Pt_2
(CZ) alla Via Francesco Cilea n. 36, come emerge dai Certificati di Residenza in atti (documenti 4-5), non vi
è, pertanto, alcuna possibilità o reciproca volontà di ricominciare la convivenza e ricorrono così tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, L. n. 898/1970 e successive modifiche, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra, tutto ciò premesso e specificato, i ricorrenti come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, chiedevano consensualmente che la S.V.
Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3° comma, c.p.c., il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
“accertare la sussistenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il SI (Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), e la SI.ra (Cod. Fisc.: ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CZ), e trascritto negli uffici del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 36, Parte
2, serie A, dell'anno 2013, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della Sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti e concordate condizioni:
1. assegnare la casa familiare al SI. ;
2. dichiarare: - che il figlio minore sarà Parte_1 Per_1 affidato ad entrambi i coniugi, con l'accordo che lo stesso sarà collocato con prevalenza presso la madre e vivrà presso l'abitazione della stessa con facoltà del padre di tenerlo con se secondo il concordato schema che si allega al presente accordo (doc. 6), che diviene parte integrante dello stesso;
- che il SI. Pt_1 3
verserà alla SI.r un assegno mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento del Pt_1 Parte_2 minore , entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, 3. accertare e Per_1 dichiarare che, conformemente alle modalità concordate in sede di separazione consensuale, la situazione economico-reddituale delle parti è di piena autonomia e che queste ultime hanno risolto tutti i rapporti di carattere economico-patrimoniale, tra loro pendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa, 4. accertare e dichiarare che i coniugi prestano sin da ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quello del minore, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio,
e a non frapporsi ad eventuali viaggi o ad allontanamenti temporanei dalle loro rispettive residenze.
5. dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento. * I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della citata norma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale
(testualmente come da ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 27 maggio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 7 maggio 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando rispettivamente congiuntamente in cancelleria, in data 15 maggio
2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto, con provvedimento tempestivamente reso in data 9 maggio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 08/09/2013, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 maggio 2020 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 378/2017 RG e che, in data 22/06/2020 il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa. 4
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 21 maggio 2020; data di deposito del presente ricorso: 7 maggio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 27/05/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 9 maggio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto espressamente dalle parti sin dal deposito del ricorso introduttivo congiunto depositato in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 376 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 27/10/1985, ivi residente in [...] e sig.ra - CF Parte_2
- nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 24/07/1987, ivi e residente in [...]
CILEA, n. 36, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLO PAOLO - CF - elettivamente C.F._3 domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 08/09/2013, alle seguenti e concordate condizioni:
1. assegna la casa familiare al SI;
Parte_1 5
2. dichiara: - che il figlio minore sarà affidato ad entrambi i coniugi, con l'accordo che lo stesso sarà Per_1 collocato con prevalenza presso la madre e vivrà presso l'abitazione della stessa con facoltà del padre di tenerlo con se secondo il concordato schema che si allega al presente accordo (doc. 6), che diviene parte integrante dello stesso;
- che il SI. verserà alla SI.ra un assegno mensile di € Parte_1 Parte_2
300,00, a titolo di mantenimento del minore , entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie;
3. dichiara che, conformemente alle modalità concordate in sede di separazione consensuale, la situazione economico-reddituale delle parti è di piena autonomia e che queste ultime hanno risolto tutti i rapporti di carattere economico-patrimoniale, tra loro pendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa;
4. dichiara che i coniugi prestano sin da ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quello del minore, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, e a non frapporsi ad eventuali viaggi o ad allontanamenti temporanei dalle loro rispettive residenze;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme -– atto n. 36, parte II, serie A, Uff. 5, anno 2013 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)