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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.407 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.82/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 18.1.2024 e pubblicata il 19.1.2024, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Rufino presso il cui studio in Potenza, al Viale Marconi n.175, elettivamente domicilia;
APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Christian Antonio Pellegrino Faggella ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Pretoria n.12, presso lo studio dell'Avv. Enzo Faggella;
APPELLATA
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 14.1.2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 16.7.2024 la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.82/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il giorno
18.1.2024 e pubblicata il 19.1.2024, con la quale veniva rigettata l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo n.109/2017 reso l'8.9.2017 Parte_1
dal Tribunale di Potenza su ricorso della ed avente ad oggetto il pagamento della Controparte_1 somma di € 7.197,82, oltre interessi di mora, in virtù del contratto di finanziamento stipulato tra la e la Findomestic Banca S.p.a. A fondamento del gravame l'appellante assumeva Pt_1
l'inesistenza del credito fatto valere in via monitoria.
Con comparsa depositata il 19.11.2024 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto dell'impugnazione, concludendo per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 28.11.2024 l'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 10.12.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento pubblicato il 10.12.2024 fissava nuovo termine perentorio sino al 14.1.2025, h. 9,00, per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.
Il nuovo termine perentorio giungeva a scadenza senza che nessuna delle parti costituite depositasse le note scritte.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. L'art.127 ter co.4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili già pendenti davanti alla Corte di Appello a quella data.
A norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. A norma dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entra-ta in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato in primo grado con atto di citazione notificato il 7.4.2017, sicché l'art.307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte
pag. 2 di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In conclusione, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.82/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
18.1.2024 e pubblicata il 19.1.2024, proposto da con atto di citazione del Parte_1
16.7.2024 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Controparte_1
istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n.82/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 18.1.2024 e pubblicata il 19.1.2024;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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