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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30372/2020 R.G. proposto da: GRANATA DORINA, DELLA VALLE ANGIOLINA, GALLINA FEDORA, ZI ANNA, GIORGIONE ANTONIO, PALOMBO FEDERICO e DI PALMA LORENZO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato LO BOSCO LUCA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI GIANDOMENICO GIOVANNI e IA ET IO -ricorrenti- contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis. Civile Sent. Sez. 2 Num. 1675 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 19/01/2023 -controricorrenti- nonché da NA AN, D’IO MI, D’IO NT, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. VENERANDI GIORGIA, che le rappresenta e difende unitamente all’avv. VENITTELLI LAURA -ricorrenti- contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis. -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 291/2020 depositata il 28/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Campobasso – dopo aver proceduto a riunire tre distinte cause fra una serie di proprietari di terreni limitrofi al mare ed i Ministeri delle Finanze, dei Trasporti e della Navigazione, aventi ad oggetto aree di appartenenza contestata ed in esito ad una CTU – con una sentenza parziale accoglieva le domande di rivendica e riduzione in pristino avanzate dai predetti Ministeri e, con quella definitiva, provvedeva a determinare gli indennizzi risarcitori. Le predette sentenze erano ritualmente impugnate, con separati atti, da LI LL AL, RA LI, AN ZZ, TO ON (quale amministratore della s.a.s. ON), DO AT, FE LO, RE Di PA, TO D’DD e NA IN avanti la Corte d’Appello di Campobasso, la quale, con sentenza n. 291 del 28 settembre 2020, rigettava o dichiarava inammissibili i gravami. I giudici di secondo grado, una volta ritenuta attendibile la linea di demarcazione del 19 marzo 1912 – non incisa dal catasto geometrico particellare del 1937-39, che aveva indicato quelle zone come “Antico Demanio” – e ribadito che la suddetta intestazione non poteva considerarsi equipollente alla classificazione “Patrimonio disponibile dello Stato”, escludevano la sclassificazione dei fondi in parola, giacché la collocazione della nuova linea di delimitazione demaniale secondo le risultanze catastali, con decorrenza retroattiva, non avrebbe avuto pratica attuazione, vuoi per la mancata attivazione degli uffici competenti, vuoi per l’inerzia dei privati interessati, che non avevano sollecitato l’avvio del corrispondente procedimento amministrativo. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione, mediante distinti ricorsi, da una parte NA IN, in proprio e quale erede di TO D’DD, con le figlie DO D’DD ed AN D’DD (quali eredi di TO D’DD) e, dall’altra, DO AT, TO ON (quale legale rappresentante della s.a.s. ON TO e figli), AN ZZ, RE Di PA, FE LO, RA LI e IO LL AL. Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con memoria del 19 marzo 2022, DO AT, TO ON (quale legale rappresentante della s.a.s. ON TO e figli), AN ZZ, RE Di PA, FE LO, RA LI e IO LL AL hanno sollecitato la riunione al suddetto procedimento di quelli contraddistinti dai numeri 12950/2021, 31397/2021, 27874/2020, 2344/2021, 19774/2021, 20600/2021 e 6551/2022, sul presupposto dell’identica questione di diritto trattata, nonché la discussione orale. La causa è stata pertanto rinviata dall’udienza pubblica del 27 maggio 2022 a quella del 15 dicembre 2022, per consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi sulla medesima questione. Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi. In prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Il ricorso di DO AT, TO ON (quale legale rappresentante della s.a.s. ON TO e figli), AN ZZ, RE Di PA, FE LO, RA LI e IO LL AL si articola in due motivi e, tenuto conto della priorità cronologica, deve essere considerato quello principale, rispetto al ricorso della IN e delle D’DD, articolato su cinque motivi, che assume la veste di ricorso incidentale. 1.a) Infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso;
quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Sez. 2, n. 448 del 14 gennaio 2020). 2) Il ricorso di DO AT, TO ON (quale legale rappresentante della s.a.s. ON TO e figli), AN ZZ, RE Di PA, FE LO, RA LI e IO LL AL si sviluppa in due motivi, mentre il ricorso della IN e delle D’DD è articolato su cinque motivi e ricalca, invertendoli, i primi due motivi del ricorso principale. 2.a) Le censure del ricorso AT + 7 ed i primi due motivi del ricorso IN-D’DD prospettano identiche violazioni nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 6 comma 2 bis della legge n. 140/2004, come integrato dall’art. 1 comma 907 della legge n. 205/2017, anche relativamente alla dizione “Antico Demanio”. Pertanto, possono essere scrutinati congiuntamente. 3) Con il primo mezzo del ricorso principale, viene lamentata la violazione e falsa applicazione del comma 2 bis dell’art. 6 del D.L. 80/2004 del 29 marzo 2004, convertito nella l. n. 140/2004, così come integrata dall’art. 1 comma 907 della l. n. 205/2017, nonché degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. relativamente alla dizione “Antico Demanio” e della direttiva del MIT del 15/04/2008. Infatti, la legge n. 140/2004 avrebbe attribuito efficacia retroattiva all’intestazione catastale, legittimando altresì l’usucapione compiuta dai possessori nei venti anni precedenti. Inoltre, i beni appartenenti alla categoria dell’Antico Demanio sarebbero pacificamente ricompresi nel patrimonio disponibile. 3.a) Con la seconda doglianza del ricorso principale, i ricorrenti invocano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che il comma 2 bis dell’art. 6 del D.L. 80/2004 del 29 marzo 2004, convertito nella l. n. 140/2004, così come integrata dall’art. 1 comma 907 della l. n. 205/2017, fosse immediatamente esecutivo, violando altresì la direttiva del MIT del 15/04/2008. 3.a.1) Affermano che la legge n. 205/17 avrebbe in realtà sovvertito il criterio di individuazione delle zone demaniali marittime per i comuni di Termoli, San AL e AM, riconoscendone l’appartenenza al demanio marittimo non per le sue caratteristiche naturali ma in base alle risultanze catastali, a partire dal 30 maggio 2004. E l’attuazione in via amministrativa non avrebbe valore costitutivo ma meramente dichiarativo, essendo la norma di legge self- executing. I predetti motivi sono fondati. 3.b) L’art. 6 comma 2° bis della legge n. 140/2004, come integrato dall’art. 1 comma 907 della legge n. 205/2017, recita testualmente: “ Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”) e successive modificazioni. L’art. 6 predetto deve dunque intendersi volto a determinare non una sdemanializzazione implicita o di fatto – negata dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 30476 del 21 novembre 2019; Sez. 2, 19 febbraio 2019 n. 4839; Sez. 6-2, n. 26655 del 18/10/2019; Sez. 2 n. 10817 dell’11 maggio 2009) – ma una sdemanializzazione espressa ex lege di aree anche eventualmente in origine appartenenti al demanio marittimo, e quindi deve reputarsi ampiamente satisfattiva dei requisiti formali prescritti dall’art. 35 cod. nav. (“Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze”). 3.e) Il rinvio ad un elemento di carattere obiettivo e predeterminato, quale la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali, unitamente alla espressa previsione di retroattività della norma manifesta l’intento del legislatore di provvedere con immediatezza alla rideterminazione delle aree demaniali, con valore costitutivo e dunque rafforzato, sicché il compito demandato all’amministrazione si limita ad un’attività meramente esecutiva, ai fini dell’individuazione del confine delle aree demaniali. In tal senso si può parlare di legge-provvedimento, dotato di immediata portata precettiva. 3.f) La diversa conclusione sostenuta dalla Corte distrettuale appare peraltro contrastare anche con la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato come, ove la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentire negare la demanialità ed accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Né assume rilievo il fatto che la causa verta anche sulla natura demaniale o no del bene o sulla sua estensione, trattandosi di caratteristiche che conseguono direttamente dalla legge e non postulano l'emanazione di atti amministrativi (Sez. U, n. 20596 del 9 settembre 2013). 3.g) L’individuazione con efficacia retroattiva del demanio marittimo è quindi contenuta nella prima parte del comma 2 bis citato, con il rinvio a criteri oggettivi e predeterminati, sicché erra la Corte d’Appello nella parte in cui afferma che solo a seguito dell’attività devoluta alle amministrazioni sarebbe possibile definire il regime dominicale delle aree interessate, attribuendo quindi all’operato delle stesse un’efficacia costitutiva e non dichiarativa, che contrasta con la chiara lettera della legge e con la volontà di operare la detta rideterminazione con efficacia retroattiva. In questo senso, devono ritenersi non applicabili al caso di specie le precedenti sentenze di questa Suprema Corte nn. 12945 del 9 giugno 2014 e 3111 dell’8 febbraio 2018, secondo cui la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire "per facta concludentia". 3.h) E’ altresì evidente che la nuova linea di demarcazione del demanio marittimo deve reputarsi temporalmente efficace fin dalla data della demarcazione catastale, ossia a partire dall’entrata in vigore della legge sul catasto del 1939 e successive modificazioni. 4) Attraverso la terza censura, le ricorrenti D’DD deducono violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c. 4.a) Nell’atto di citazione d’appello era stata proposta querela di falso nei confronti della mappa utilizzata dalla AN di Porto (e riportata sulla mappa catastale), falsamente definita del 1912 ma in realtà redatta negli anni ‘70-‘80 (come irrevocabilmente accertato dalla Corte d’appello di Campobasso in sede penale con sentenza n. 207/2012, avuto riguardo alle medesime particelle del presente giudizio), querela che era stata altresì ribadita in tutte le successive fasi del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la Corte distrettuale aveva omesso di delibare la richiesta. 4.b) Con il quarto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per l’intero giudizio, in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c. Il ricorso sostiene che, diversamente dalle conclusioni della sentenza impugnata, una corretta valutazione delle perizie in atti avrebbe dovuto condurre ad accogliere l’atto di appello, giacché le risposte del consulente sarebbero state in senso contrario rispetto alla demanialità marittima delle aree. Erroneamente, dunque, i giudici di merito avrebbero affermato che la fascia demaniale marittima era quella che emergeva dalla linea del 1912, così come riportata nella relazione del CTU: in realtà, l’elaborato peritale non avrebbe utilizzato la linea della transazione del 1912, per l’effettiva impossibilità di riportare i dati sui documenti catastali. 4.c) Pertanto, secondo il ricorso IN-D’DD, la Corte molisana avrebbe travisato le risposte del CTU, che aveva concluso in senso contrario alla demanialità marittima delle aree. Entrambi i motivi devono reputarsi assorbiti, a seguito dell’accoglimento dei primi due. 5) Da ultimo, la IN e le D’DD si dolgono della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riguardo agli artt. 112, 39 e 342 comma 1° c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame alla sentenza di primo grado, sul presupposto di “un sostanziale copia-incolla della pedissequa ripetizione di quanto già dedotto in primo grado”, laddove invece, erano state mosse doglianze nuove, preliminari nonché la querela di falso e l’eccezione di litispendenza. Anche il suddetto mezzo d’impugnazione va ritenuto assorbito. 6) In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e dichiarati assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale. La sentenza deve essere dunque cassata in relazione ai motivi accolti, ed il giudizio va rinviato alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di AM, Termoli e San AL è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione”. Il giudice del rinvio regolerà altresì le spese di lite dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di ricorso di DO AT, TO ON (quale legale rappresentante della s.a.s. ON TO e figli), AN ZZ, RE Di PA, FE LO, RA LI e IO LL AL nonché del ricorso di NA IN, in proprio e quale erede di TO D’DD, e di DO D’DD ed AN D’DD (quali eredi di TO D’DD), cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022, nella camera di consiglio delle Seconda
quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Sez. 2, n. 448 del 14 gennaio 2020). 2) Il ricorso di DO AT, TO ON (quale legale rappresentante della s.a.s. ON TO e figli), AN ZZ, RE Di PA, FE LO, RA LI e IO LL AL si sviluppa in due motivi, mentre il ricorso della IN e delle D’DD è articolato su cinque motivi e ricalca, invertendoli, i primi due motivi del ricorso principale. 2.a) Le censure del ricorso AT + 7 ed i primi due motivi del ricorso IN-D’DD prospettano identiche violazioni nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 6 comma 2 bis della legge n. 140/2004, come integrato dall’art. 1 comma 907 della legge n. 205/2017, anche relativamente alla dizione “Antico Demanio”. Pertanto, possono essere scrutinati congiuntamente. 3) Con il primo mezzo del ricorso principale, viene lamentata la violazione e falsa applicazione del comma 2 bis dell’art. 6 del D.L. 80/2004 del 29 marzo 2004, convertito nella l. n. 140/2004, così come integrata dall’art. 1 comma 907 della l. n. 205/2017, nonché degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. relativamente alla dizione “Antico Demanio” e della direttiva del MIT del 15/04/2008. Infatti, la legge n. 140/2004 avrebbe attribuito efficacia retroattiva all’intestazione catastale, legittimando altresì l’usucapione compiuta dai possessori nei venti anni precedenti. Inoltre, i beni appartenenti alla categoria dell’Antico Demanio sarebbero pacificamente ricompresi nel patrimonio disponibile. 3.a) Con la seconda doglianza del ricorso principale, i ricorrenti invocano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che il comma 2 bis dell’art. 6 del D.L. 80/2004 del 29 marzo 2004, convertito nella l. n. 140/2004, così come integrata dall’art. 1 comma 907 della l. n. 205/2017, fosse immediatamente esecutivo, violando altresì la direttiva del MIT del 15/04/2008. 3.a.1) Affermano che la legge n. 205/17 avrebbe in realtà sovvertito il criterio di individuazione delle zone demaniali marittime per i comuni di Termoli, San AL e AM, riconoscendone l’appartenenza al demanio marittimo non per le sue caratteristiche naturali ma in base alle risultanze catastali, a partire dal 30 maggio 2004. E l’attuazione in via amministrativa non avrebbe valore costitutivo ma meramente dichiarativo, essendo la norma di legge self- executing. I predetti motivi sono fondati. 3.b) L’art. 6 comma 2° bis della legge n. 140/2004, come integrato dall’art. 1 comma 907 della legge n. 205/2017, recita testualmente: “ Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”) e successive modificazioni. L’art. 6 predetto deve dunque intendersi volto a determinare non una sdemanializzazione implicita o di fatto – negata dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 30476 del 21 novembre 2019; Sez. 2, 19 febbraio 2019 n. 4839; Sez. 6-2, n. 26655 del 18/10/2019; Sez. 2 n. 10817 dell’11 maggio 2009) – ma una sdemanializzazione espressa ex lege di aree anche eventualmente in origine appartenenti al demanio marittimo, e quindi deve reputarsi ampiamente satisfattiva dei requisiti formali prescritti dall’art. 35 cod. nav. (“Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze”). 3.e) Il rinvio ad un elemento di carattere obiettivo e predeterminato, quale la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali, unitamente alla espressa previsione di retroattività della norma manifesta l’intento del legislatore di provvedere con immediatezza alla rideterminazione delle aree demaniali, con valore costitutivo e dunque rafforzato, sicché il compito demandato all’amministrazione si limita ad un’attività meramente esecutiva, ai fini dell’individuazione del confine delle aree demaniali. In tal senso si può parlare di legge-provvedimento, dotato di immediata portata precettiva. 3.f) La diversa conclusione sostenuta dalla Corte distrettuale appare peraltro contrastare anche con la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato come, ove la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentire negare la demanialità ed accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Né assume rilievo il fatto che la causa verta anche sulla natura demaniale o no del bene o sulla sua estensione, trattandosi di caratteristiche che conseguono direttamente dalla legge e non postulano l'emanazione di atti amministrativi (Sez. U, n. 20596 del 9 settembre 2013). 3.g) L’individuazione con efficacia retroattiva del demanio marittimo è quindi contenuta nella prima parte del comma 2 bis citato, con il rinvio a criteri oggettivi e predeterminati, sicché erra la Corte d’Appello nella parte in cui afferma che solo a seguito dell’attività devoluta alle amministrazioni sarebbe possibile definire il regime dominicale delle aree interessate, attribuendo quindi all’operato delle stesse un’efficacia costitutiva e non dichiarativa, che contrasta con la chiara lettera della legge e con la volontà di operare la detta rideterminazione con efficacia retroattiva. In questo senso, devono ritenersi non applicabili al caso di specie le precedenti sentenze di questa Suprema Corte nn. 12945 del 9 giugno 2014 e 3111 dell’8 febbraio 2018, secondo cui la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire "per facta concludentia". 3.h) E’ altresì evidente che la nuova linea di demarcazione del demanio marittimo deve reputarsi temporalmente efficace fin dalla data della demarcazione catastale, ossia a partire dall’entrata in vigore della legge sul catasto del 1939 e successive modificazioni. 4) Attraverso la terza censura, le ricorrenti D’DD deducono violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c. 4.a) Nell’atto di citazione d’appello era stata proposta querela di falso nei confronti della mappa utilizzata dalla AN di Porto (e riportata sulla mappa catastale), falsamente definita del 1912 ma in realtà redatta negli anni ‘70-‘80 (come irrevocabilmente accertato dalla Corte d’appello di Campobasso in sede penale con sentenza n. 207/2012, avuto riguardo alle medesime particelle del presente giudizio), querela che era stata altresì ribadita in tutte le successive fasi del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la Corte distrettuale aveva omesso di delibare la richiesta. 4.b) Con il quarto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per l’intero giudizio, in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c. Il ricorso sostiene che, diversamente dalle conclusioni della sentenza impugnata, una corretta valutazione delle perizie in atti avrebbe dovuto condurre ad accogliere l’atto di appello, giacché le risposte del consulente sarebbero state in senso contrario rispetto alla demanialità marittima delle aree. Erroneamente, dunque, i giudici di merito avrebbero affermato che la fascia demaniale marittima era quella che emergeva dalla linea del 1912, così come riportata nella relazione del CTU: in realtà, l’elaborato peritale non avrebbe utilizzato la linea della transazione del 1912, per l’effettiva impossibilità di riportare i dati sui documenti catastali. 4.c) Pertanto, secondo il ricorso IN-D’DD, la Corte molisana avrebbe travisato le risposte del CTU, che aveva concluso in senso contrario alla demanialità marittima delle aree. Entrambi i motivi devono reputarsi assorbiti, a seguito dell’accoglimento dei primi due. 5) Da ultimo, la IN e le D’DD si dolgono della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riguardo agli artt. 112, 39 e 342 comma 1° c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame alla sentenza di primo grado, sul presupposto di “un sostanziale copia-incolla della pedissequa ripetizione di quanto già dedotto in primo grado”, laddove invece, erano state mosse doglianze nuove, preliminari nonché la querela di falso e l’eccezione di litispendenza. Anche il suddetto mezzo d’impugnazione va ritenuto assorbito. 6) In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e dichiarati assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale. La sentenza deve essere dunque cassata in relazione ai motivi accolti, ed il giudizio va rinviato alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di AM, Termoli e San AL è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione”. Il giudice del rinvio regolerà altresì le spese di lite dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di ricorso di DO AT, TO ON (quale legale rappresentante della s.a.s. ON TO e figli), AN ZZ, RE Di PA, FE LO, RA LI e IO LL AL nonché del ricorso di NA IN, in proprio e quale erede di TO D’DD, e di DO D’DD ed AN D’DD (quali eredi di TO D’DD), cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022, nella camera di consiglio delle Seconda