Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1288/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1288/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Vignolese n. 1070/D (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Sonia Masetti;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: procedimento ex art. 445 bis ss. c.p.c. - invalidità civile del 100% - handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 - pensione di inabilità ex art. 12,
Legge n. 118/1971
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 27.07.2024: “• accertarsi e Partit dichiararsi nei confronti del (C.F.: ), in persona del legale CP_2 C.F._2 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, che il Sig.
è da considerarsi invalido in misura pari al 100 %, nonché persona con Parte_1
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o da una data successiva secondo quanto risulterà in corso di causa;
• conseguentemente, dirsi tenuto e condannarsi previe le opportune verifiche, a CP_2 corrispondere al ricorrente la pensione ex art. 12 L. 118/71, sin dalla data che verrà accertata in corso di causa, oltre agli accessori di legge;
• vinte le spese di lite, oltre I.V.A
e C.P.A, di cui si chiede versamento in favore dello Stato ex art. 133 D.p.r 115/02., nonché eventuali spese per il C.T.P.”
Il procuratore dell' conclude come memoria difensiva del 24.10.2024: “La domanda CP_2 di controparte risulta allo stato infondata e se ne chiede il rigetto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del
03.02.2024, , premesso di essere stato riconosciuto invalido civile al Parte_1
75%, nonché portatore di handicap non grave ai sensi della Legge n. 104/1992 all'esito della visita di revisione della Commissione medica del 05.09.2023, 1 chiedeva CP_2
accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, oltre allo status di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12, Legge n. 118/1971.
Esperiti gli accertamenti medico-legali, il CTU accertava la sussistenza di una invalidità dell'85% e l'handicap non grave ex art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992 (cfr. pag. 12
CTU del 06.07.2024).
Le conclusioni del CTU venivano contestate nelle forme previste dall'art. 445 bis, comma
4 c.p.c. (cfr. dichiarazione di dissenso del 27.07.2024). Con ricorso depositato in data
29.07.2024, il ricorrente introduceva il giudizio di merito e chiedeva accertarsi l'invalidità civile del 100% e la situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge n.
104/1992, con condanna dell' a corrispondere la pensione di inabilità ex art. 12, CP_2
Legge n. 118/1971 a decorrere dalla visita di revisione del 05.09.2023.
2. L' , costituitosi oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., contestava la domanda CP_2 attorea e ne chiedeva il rigetto. 1 Cfr. doc.ti 4 e 5 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 5 3. Sul merito
3.1. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
Gli accertamenti peritali attestano che il ricorrente è affetto da: “- ipoparatiroidismo primitivo verosimilmente congenito, in attuale scarso compenso in corso di scarsa compliance alla terapia integrativa;
- Mild Cognitive Impairment (lieve deficit cognitivo) a verosimile eziologia multipla;
- disturbo bipolare NAS;
- esiti di lussazione antero- inferiore inveterata della spalla destra;
- lombalgia da discopatia L3-S1. - pregresso anamnestico abuso di alcool e di cannabinoidi.”
Il dott. ha confermato il giudizio clinico reso dal consulente tecnico in sede di CP_3
ATP (invalidità civile nella misura dell'85% e condizione di handicap lieve): “non si ravvisa la presenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione ex art. 12 della legge n. 118/1971, continuando a sussistere un quadro clinico- sintomatologico che motiva l'attestazione nei confronti del Sig. di una Parte_1 invalidità dell'85%. Parimenti, il paziente presenta sempre una condizione di handicap lieve, visto che il suo stato di salute non configura le caratteristiche previste per una connotazione di gravità” (cfr. pag. 15 CTU).
3.2. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono logiche, coerenti e aderenti alla documentazione sanitaria.
Il CTU ha esaminato le osservazioni del CTP attoreo, fornendo riposte chiare ed esaustive, pienamente condivisibili: “Di seguito, come richiesto, i parametri di valutazione utilizzati per il valore percentuale formulato, in riferimento alle tabelle per la valutazione dell'invalidità Civile: insufficienza mentale lieve, intervallo di valutazione 11-40%; sindrome depressiva endoreattiva da lieve a media, intervallo di valutazione 10-25%; anchilosi di spalla in posizione favorevole, valore 30%; anchilosi rachide lombare, intervallo di valutazione 31-40%; ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento, intervallo di valutazione 91-100%. La piastrinopenia non è stata conteggiata, in quanto allo stato non ha rilevanza clinica. In relazione al quadro clinico a mio avviso presentato dal paziente, applicando il valore massimo di valutazione per le prime due voci, il 15% ed il 10% rispettivamente per il quadro algico-disfunzionale alla spalla destra ed al pagina 3 di 5 rachide lombare, in funzione della limitazione funzionale riscontrata ed il 50% per l'ipoparatiroidismo, secondo un criterio di analogia in riferimento alla attuale condizione del disturbo, effettuando il calcolo con un criterio di sommatoria così detta 'a scalare' di calcolo riduzionistico, si arriva ad una valutazione complessiva circa dell'85%.
Relativamente a tale valutazione, le considerazioni fatte dalla C.T. di parte attrice in particolare sull'ipoparatiroidismo sono ancora una volta basate su congetture desunte dalle affermazioni del periziando e da interpretazioni della certificazione in atti, non essendo in alcun modo comprovata la motivazione per cui il periziando continua a non aderire al regime terapeutico. Per quanto riguarda il quesito sulla condizione di handicap lieve riconosciuto, lo stato di salute del Sig. non risulta avere le caratteristiche per Pt_1 un giudizio di gravità, previsto dalla normativa vigente in situazioni in cui “…La minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione…”. La condizione di gravità dell'handicap ritengo vada riservata a situazioni ben più gravi rispetto a quella del Sig. che, nonostante tutte le argomentazioni portate dalla Dott.ssa come già Pt_1 Per_1 detto, vive da solo e, fino a prova contraria, è autonomo nella assunzione dei farmaci, trovandosi peraltro in una condizione di compenso psicopatologico, attestato dal Dott. nella sua ultima visita effettuata” (cfr. pag. 20 - 21 CTU). Per_2
3.3. Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi insussistente il requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione ex art. 12, Legge n. 118/1971, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Sulle spese di lite
La controvertibilità delle valutazioni cliniche e le incertezze in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, in soggetto con plurime e complesse patologie, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2019).
Peraltro, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento “delle spese, competenze ed onorari” di causa, in quanto si trova nelle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione del 13.07.2024; doc. 6 ricorrente). Per tali ragioni le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE definitivamente a carico dell' le spese della CTU medico-legale; CP_2
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 08 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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