Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6058 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - DECIMA sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12168/21 riservata in decisione all'udienza dell'8.5.2025 vertente TRA
(C.F. e P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1 in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la (C.F. e P.VA , rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Controparte_1 P.VA_2 dall'Avv. Federico Liccardo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia, 20; ATTRICE
E
(C.F. e RE , P.VA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.VA_3 P.VA_4 in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Bianca Lombardi e Gianmarco Miele, elett.te domiciliati presso sede territoriale in Napoli al Viale Kennedy n. 25; CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO Con citazione notificata in data 4.5.2021, rappresentava che, all'esito di Parte_1 procedura negoziata telematica ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, con provvedimento Controparte_2 dell'11.05.2018, affidava al R.T.I. odierno attore l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria e interventi urgenti alle strutture metalliche ed in c.a. del sovrappasso all'A 16 NA-BA”. In data 24.05.2018, la stazione appaltante provvedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prevedendo, nel relativo verbale, quale data di ultimazione il 20.09.2018, nel rispetto del termine pari a
120 gg. naturali e consecutivi previsto dagli atti di gara.
In data 11.09.2018, il predetto affidamento era formalizzato mediante la stipula del contratto rep. n. 04771342, con il quale l'impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire i lavori appaltati verso il corrispettivo pari ad Euro 744.480,82, comprensivo di Euro 110.000,00 per oneri della sicurezza. A dire di parte attrice, sin da principio, la regolare esecuzione dell'appalto risultava compromessa da una serie di circostanze imputabili ad esclusiva responsabilità della stazione appaltante, per cui l'impresa appaltatrice, nonostante la consegna in via d'urgenza, non era posta nella condizione di dar corso all'esecuzione dell'appalto, in quanto la stazione appaltante, contravvenendo ai propri doveri, aveva omesso di provvedere alla notifica preliminare ai sensi del comma 1 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. A tale adempimento, la stazione appaltante provvedeva solo il giorno 16.07.2018, ovvero ben 53 giorni dopo la data di formale consegna dei lavori.
Peraltro, il regolare e tempestivo prosieguo dei lavori veniva pregiudicato da ulteriori inconvenienti ascrivibili (a dire di parte attrice) sempre alla stazione appaltante che costringevano l'ATI a formalizzare sette riserve, regolarmente iscritte nel registro di contabilità, con le quali l'impresa rivendicava il complessivo importo di euro 1.359.747,01, per le ragioni che saranno di seguito esaminate.
Parte attrice deduceva anche che:
• In data 28.12.2018, la Direzione dei Lavori disponeva la sospensione dei lavori, poi definitivamente ripresi il 25.02.2019, con nuova e definitiva data di ultimazione fissata al
27.02.2019.
• in data 6.03.2019, la Direzione dei Lavori certificava l'ultimazione dei lavori al 27.02.2019 e assegnava all'impresa ulteriori trenta giorni per l'esecuzione di lavori di piccola entità del tutto marginali.
• con verbale del 28.03.2019, la Direzione dei Lavori accertava il definitivo completamento dei lavori in tempo utile.
Su tali presupposti, parte attrice così concludeva:
<<1) Accertare e dichiarare che le condotte descritte in premessa costituiscono ipotesi di
inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltate causa dei ritardi, dell'anomalo andamento dei lavori e dei maggiori costi subiti dall'impresa e, per l'effetto, accertare e dichiarare, la fondatezza delle riserve iscritte in contabilità dall'appaltatore;
2) Conseguentemente condannare al pagamento dell'importo di Euro 1.359.747,01 oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo che sarà accertato in corso di causa anche all'esito di apposito incombente istruttorio>>. Si costituiva he chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE ha riferito che, dopo aver ricevuto la consegna integrale dei lavori, fu costretta ad Parte_1 una sostanziale inattività per 88 giorni e, segnatamente:
1) 53 giorni per il ritardato invio della notifica preliminare, ai sensi del comma 1 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, che le impedì di dar corso immediato all'esecuzione dell'appalto, in quanto la stazione appaltante eseguì tale adempimento solo il giorno 16.07.2018 ovvero ben 53 giorni dopo la data di formale consegna dei lavori;
2) 25 giorni per sospensioni parziali di fatto, in ragione del ritardo nell'adozione delle necessarie autorizzazioni da parte della medesima committente, nonché da parte di Parte_2
funzionali a rendere libere le aree di cantiere;
[...]
3) 10 giorni, prudenzialmente stimati, in ragione di riscontrati errori progettuali incidenti sulla regolare esecuzione dell'appalto, rappresentati dall'impossibilità di eseguire (a) l'idrodemolizione prevista, in assenza di un idoneo sistema di raccolta delle acque, ed il (b) sollevamento in sospensione dell'impalcato dall'alto, nonché di riutilizzare le barriere esistenti, perché prive di crash test.
In definitiva, le riserve formulate da sono sostanzialmente dirette al Parte_1 riconoscimento: A) dei maggiori oneri sostenuti per l'andamento anomalo dei lavori;
B) del maggior corrispettivo maturato per l'esecuzione di ulteriori e diverse lavorazioni rispetto a quelle oggetto del progetto esecutivo posto a base di gara;
C) dei maggiori importi maturati a titolo di oneri della sicurezza;
D) dei maggiori oneri maturati per la redazione degli elaborati progettuali volti a sanare le lacune inficianti il progetto esecutivo posto a base di gara.
Il CTU ing. , nella relazione depositata telematicamente in data 10.10.2023, ha Persona_1 concluso che appaltante in merito: I) alla ritardata notifica preliminare, che è stata effettuata in data 16/07/2018 (Allegato n. 11) agli organi competenti;
II) alla errata prospettiva progettuale che prevedeva il rimontaggio delle esistenti barriere Bordo Ponte e Spartitraffico Centrale, della casa costruttrice San Marco, non a norma in quanto respinte in ambito delle procedure di omologazione ai sensi del D.M. 03/06/98
(Allegato n. 24);
III) alle non previste e programmate difficoltà di esecuzione delle lavorazioni di rinforzo della struttura metallica, legate alla necessaria occupazione stabile del piano viabile della sottostante carreggiata autostradale;
IV) alle non programmate interruzioni giornaliere e settimanali imposte dalla Parte_3
, che imponevano lo smobilizzo del cantiere posto sull'A16 al fine di smaltire le
[...] code createsi con il transito in salita dagli autotreni e degli autoarticolati adibiti al trasporto di merce deperibile (così come disposizioni e difficoltà riscontrate dal personale della
Direzione dei Lavori Allegato n. 19);
V) all'inerzia (o meglio alla reticenza), da parte della Direzione dei Lavori all'asserzione dell'impresa sulla impossibilità di realizzare il sollevamento dell'impalcato dall'alto, così come previsto nel progetto.
Le sopracitate ascrivibili cause, hanno fatto sì da determinare un andamento anomalo dei lavori per un periodo di 297 giorni, pertanto sono dovuti all'impresa esecutrice danni per anomalo andamento che di seguito si riportano>> (pagg. 67 e ss. CTU).
*****
La censura rivolta sub I) alla stazione appaltante è fondata. Ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti … 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente>>. L'obbligo di notifica è finalizzata all'esercizio del controllo da parte degli enti preposti alla sicurezza, per cui potè dare inizio alle lavorazioni solo a partire dal 16 luglio 2018, data in Parte_1 cui provvide alle prescritte comunicazioni. CP_2 Tuttavia, il ritardo imputabile all' non è di 53 ma di 43 giorni, perché nel verbale di consegna CP_2 lavori del 24.5.2018, l'impresa dichiarò che, ai fini della notifica preliminare di cui all'art. 99 D. Lg. n. 81/08, l'inizio delle lavorazioni era fissato in data 4 giugno 2018. Pertanto, è da tale data che va computato il ritardo.
*****
Le censure sub III- IV) sono fondate. In data 11.9.2018, l'impresa chiese una proroga di 60 gg. per le difficoltà nella esecuzione delle lavorazioni di rinforzo delle strutture in acciaio, a causa delle interruzioni imposte dalla
[...]
. Parte_3 In data 26/09/2018, il D. L. concesse all'impresa una proroga di 50 giorni, per le riscontrate difficoltà nella esecuzione delle lavorazioni di rinforzo della struttura metallica, in quanto era necessario occupare stabilmente il piano viabile della sottostante carreggiata autostradale, nonché per le interruzioni giornaliere e settimanali imposte dalla , con smobilizzo del cantiere. Parte_3
Il D.L. diede atto che all'appaltatore>> (cfr. pagg. 13-14 CTU). Deve pertanto ritenersi dimostrato l'assunto di parte attrice, innanzi riassunto sub 2), relativo alla imputabilità all' di 25 giorni di ritardo, e ciò anche per effetto del principio di non contestazione, CP_2 posto che, sul punto, la convenuta nulla ha replicato.
*****
Le censure sub II e V) sono infondate (in relazione alla richiesta di risarcimento danni da ritardata esecuzione), perché vengono in rilievo problemi riconducibili a previsioni progettuali note all'appaltatore, che aveva l'obbligo di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024). Peraltro, nel verbale di consegna dei lavori, il rappresentante dell'impresa dichiarò espressamente di non avere difficoltà, né dubbio alcuno, e di essere perfettamente edotta su tutti i suoi obblighi e su quanto occorreva per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte. Per tale ragione, l'appaltatore non può rivendicare danni.
***** Alla luce di quanto detto innanzi, all' è imputabile un anomalo andamento dei lavori per la durata CP_2 di 68 (25 + 43) giorni, per cui, entro tale limite, va verificata la fondatezza delle riserve iscritte. A tal fine, si farà riferimento alle conclusioni del CTU, con i correttivi conseguenziali al fatto che, diversamente da quanto da lui ritenuto, non è imputabile ad un andamento anomalo dei lavori per CP_2 un periodo di 297 giorni. Di conseguenza, gli importi calcolati dall'ausiliare su tale (errato) presupposto andranno proporzionalmente diminuiti, considerando solo 68 giorni di andamento anomalo.
Nella determinazione dei danni, si farà riferimento ai seguenti parametri economici e temporali indicati dal CTU, alla pag. 27 della relazione (che non sono stati oggetto di critica delle parti):
• Periodo dell'andamento anomalo dei lavori (da 04/06/2018 al 28/03/2019) 297 giorni;
• Importo contrattuale al netto del ribasso € 744 480,82;
• Importo dei lavori eseguiti € 743 886,63
• Tempo contrattuale 120 giorni;
• Spese Generali 13%
• Utile di Impresa 10%
• Produzione giornaliera media presunta € 744 480,82/120 = € /g 6204,01
• Produzione giornaliera media eseguita € 743 886,63/297 = € /g 2504,67
• Coefficiente di produttività o sottoproduzione [1 – (2504,67/6204,01)] = 0,596
***** RISERVA N.
1. Riserva n. 1 pari ad Euro 210.013,88, che l'attrice rivendica nella misura e per le ragioni di seguito indicate: a) spese generali per Euro 64.737,20;
b) mancato utile per Euro 42.298,96; c) improduttivo utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera per Euro 35.036,81; d) improduttivo utilizzo di manodopera per Euro 65.694,03;
e) improduttivi costi per oneri fidejussori ed assicurativi per Euro 856,24; f) interessi per ritardata disponibilità dell'utile per Euro 1.390,64.
***** Il ristoro sub a) va riconosciuto. Infatti, vengono in rilievo le spese di cui all'art. 32, comma 4, del DPR ottobre 2010, n. 207, che, di regola, sono a carico dell'appaltatore. Tuttavia, quando il comportamento colposo del committente ne abbia determinato un aggravio, il relativo onere va posto a suo carico, a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato), perché si tratta di costi inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere (Sez.
1 -, Ordinanza n. 14779 del 10/07/2020). Considerato che l'art. 32 DPR 207/10 prevede, per tale voce, una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, il CTU ha quantificato l'importo dovuto in € 76.605,76. Tale somma va però riconosciuta nel limite di € 17.539,36 (€ 76.605,76/297 gg. x 68 gg.), tenuto conto di quanto si è detto innanzi sulla effettiva (minore) durata dell'andamento anomalo dei lavori.
***** Il ristoro sub b) non può essere riconosciuto, perché l'appaltatore non ha provato di avere perso altre commesse di lavori, nel periodo in cui fu impegnato nella esecuzione dei lavori di causa.
*****
Il ristoro sub c) non può essere riconosciuto. Il CTU ha correttamente osservato (pag. 29 della relazione) che il calcolo dell'eventuale danno va effettuato confrontando il costo reale dei macchinari effettivamente sostenuto dall'impresa con il costo fisiologico (ricavabile dal D.M. 11/12/1978), cioè con il costo che l'impresa avrebbe dovuto ordinariamente sostenere per effettuare (senza intralci) la produzione realizzata (la differenza tra i due valori – se positiva – fornisce il danno legato alla sottoutilizzazione dei fattori produttivi). Nella fattispecie di causa, il costo reale è stato di € 21.520,89, mentre quello fisiologico (rapportato a 229 gg. di lavorazioni senza intralcio causato dall'appaltante) è di € 26.635,41 (34.544,62/297 gg. x 229 gg.: il calcolo è fatto a partire dall'importo di € 34.544,62 determinato dal CTU per 297 gg. di andamento anomalo: pag. 30 relazione).
*****
Il ristoro sub d) non può essere riconosciuto. Il CTU ha correttamente osservato (pag. 31 e ss. della relazione) che il calcolo dell'eventuale danno va effettuato confrontando il costo reale della manodopera effettivamente sostenuto dall'impresa con il costo fisiologico (ricavabile dal D.M. 11/12/1978), cioè con il costo che l'impresa avrebbe dovuto ordinariamente sostenere per effettuare (senza intralci) la produzione realizzata (la differenza tra i due valori – se positiva – fornisce il danno legato alla sottoutilizzazione dei fattori produttivi). Nella fattispecie, l'appaltatore non ha provato il costo reale effettivamente sostenuto.
*****
Il ristoro sub e) non può essere riconosciuto, perchè l'appaltatore non ha provato il relativo costo.
*****
Il ristoro sub f) va riconosciuto, nella misura corrispondente agli interessi moratori dovuti per il periodo di ritardo di 68 giorni imputabile ad Pertanto, l'importo di € 1.390,64, determinato dal CTU in CP_2 rapporto a 297 gg., va ridotto ad € 318,40 ( € 1.390,64/297 gg. x 68 gg.).
***** In conclusione, per la riserva n. 1, va riconosciuto a parte attrice, la somma complessiva di € 17.857,76 (€ 17.539,36 + € 318,40).
*****
Riserva n. 2: Con la presente riserva l'impresa rivendica tutti i maggiori oneri sostenuti per aver dovuto realizzare i lavori in piena e totale difformità dalle previsioni poste a base della propria offerta economica, basata sull'ipotesi di cantiere complesso ed articolato, ma retto da una precisa concatenazione temporale delle fasi lavorative, con notevole aumento dei singoli costi unitari, causato dall'anomalo e frammentario andamento dell'appalto e dalle numerose interferenze verificatesi, dovute a fatti a lei non imputabili e che non escludono invece la responsabilità della Stazione appaltante. La somma richiesta è pari ad € 75.854,11. Nulla è dovuto per tale riserva, perché si tratta di oneri connessi all'anomalo andamento dei lavori, indennizzabili nei limiti di quanto si è riconosciuto nella riserva n.
1. In comparsa conclusionale, la difesa di parte attrice ha sostenuto di avere rivendicato, con la riserva n. 1, il maggior costo derivato dal sottoutilizzo dei mezzi e delle maestranze che avrebbe dovuto destinare al cantiere in previsione dell'esecuzione degli obblighi contrattuali originariamente assunti. Viceversa, con la riserva n. 2, ha richiesto i maggiori oneri sopportati per aver dovuto incrementare tali risorse, ovvero utilizzare mezzi diversi, a fronte di una serie di circostanze ad essa non ascrivibili.
Di conseguenza, non ci sarebbe duplicazione delle medesime richieste risarcitorie. Questo assunto non è condivisibile perché l'anomalo andamento dei lavori per la durata di 68 giorni è stato riconosciuto in relazione a periodi in cui non ci furono lavorazioni, e cioè ai 43 giorni antecedenti l'inizio delle lavorazioni, e ai 25 giorni di fermo per l'assenza delle prescritte autorizzazioni. Di conseguenza, per tale periodo, non è configurabile un incremento di risorse umane e/o materiali.
*****
Riserva n. 3: L'impresa con la presente riserva rivendica il corrispettivo per maggiori lavorazioni eseguite per € 228.141,64, e descritte alle pagg. 23 e ss. della citazione.
Il CTU ha esaminato le singole richieste (pagg. 35 e ss. della relazione) ed ha riferito che, sulla base dei documenti in atti, le sole lavorazioni eccedenti quanto contrattualmente pattuito sono quelle sub a), cioè quelle da lui esaminate al capitolo 5.3 b) della relazione (cfr. ivi pagg. 19 e 21 e ss.), aventi ad oggetto l'adozione del sollevamento in sospensione dell'impalcato dall'alto da eseguirsi sotto traffico. Per tale voce ha riconosciuto all'impresa l'importo di € 24.982,78. Relativamente a tale richiesta dell'impresa, la conclusione del CTU non è condivisibile, perché la lavorazione in oggetto è stata eseguita a seguito della variazione dell'originaria previsione contrattuale che stabiliva il diverso sistema di sollevamento dall'alto. L'utilizzo di una diversa modalità di sollevamento costituisce variante dell'originario progetto che avrebbe richiesto l'autorizzazione del RUP, nel rispetto dell'art. 106 del D. Lg. 50/2016, e delle linee guida n. 3, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Poiché la variante non risulta regolarmente autorizzata, il corrispettivo non è dovuto. Tutte le ulteriori richieste fatte dall'appaltatore riguardano lavorazioni che il CTU riferisce essere state fatte in misura inferiore a quanto contrattualmente stabilito o, comunque, in misura non quantificabile.
Di seguito, si esaminano i restanti punti della riserva, tenendo conto anche delle censure mosse dalla difesa attorea in conclusionale alle considerazioni del CTU che ha negato la fondatezza delle pretese.
***** Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo di maggiore quantità (1059,79 mq) di lavorazioni per sistemazione ferri (B.09.020.1). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 532,06 mq (Allegato n. 40) mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 437,85 mq (Allegato n. 36)… In merito alla richiesta di cui al punto c) … l'impresa esecutrice chiede l'importo di 3606,88 € in luogo di maggiore quantità di lavorazioni (1123,64 mq) per passivazione di ferri di armatura (B.09.020.2).
Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 532,06 mq (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 374,16 mq (Allegato n. 36)>>.
CONCLUSIONALE
<< punto b) e punto c) - … la lavorazione in questione è riportata nel progetto allegato al contratto ed
inserito alla voce n. 95 e n. 96 del computo metrico estimativo oltre che riportato sui disegni con le specifiche d'intervento, diversamente da quanto asserisce la D.L. fornendo una interpretazione del tutto soggettiva della voce di elenco prezzi. Le quantità sono verificabili dagli atti contabili>>. La critica dell'attrice è infondata. Il CTU non ha detto che le quantità non sono verificabili dagli atti contabili o dal progetto, ma ha detto che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto. Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra.
*****
Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo di maggiore quantità (462,71 mq) di lavorazioni per rivestimento protettivo di c.l.s. (B.06.075).
Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 1561,22 mq (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 1149,92 mq (Allegato n. 36)>>.
CONCLUSIONALE
• punto d) – … ad oggi è possibile rilevare in cantiere le maggiori quantità richieste, in ogni caso, verificabili anche dai disegni contabili;
La critica dell'attrice è infondata. Il CTU non ha detto che le quantità non sono verificabili dagli atti contabili o dal progetto, ma ha detto che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto. Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra.
*****
Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo di lavorazioni per la (B.09.208) realizzazione di bocciardatura di c.l.s. (907,70 mq)… dall'analisi del Giornale dei Lavori (Allegato n. 37) in corrispondenza delle colonne “Mezzi d'opera impiegati dall'impresa” effettivamente non risulta riportata alcuna attrezzatura … La descrizione della lavorazione (B.09.208), non fa riferimento ad alcuna attrezzatura “a pressione fino a 500atm” … la descrizione prevede, in alternativa la bocciardatura a mano. Dalla lettura del Giornale dei Lavori (Allegato n. 37) in corrispondenza della colonna delle Annotazioni Speciali e risultano CP_3 effettuate la lavorazione di bocciardatura i seguenti giorni: 05/06/2018, 06/06/2018, 08/06/2018,
29/06/2018, 21/08/2018, 22/08/2018, 11/10/2018, 12/10/2018, 14/03/2019 e 18/03/2019. Agli atti non vi sono documentazioni a comprova di tali lavorazioni effettuate (se non la dicitura riportata nel giornale dei lavori)… Pertanto la richiesta, anche se appare accoglibile non si è in grado di quantificarla sulla base delle documentazioni in atti>>.
CONCLUSIONALE
• punto e) – … nel giornale dei lavori viene annoverata l'esecuzione della stessa;
… le quantità sono rilevabili dai disegni contabili e dal libretto delle misure in quanto la D.L. ha contabilizzato la stessa con una voce del tutto inappropriata e non congrua a quanto effettivamente eseguito in cantiere;
La critica dell'attrice è infondata. Il CTU ha accertato che, sulla base delle documentazioni in atti, è impossibile quantificare le quantità di lavoro effettuate.
Parte attrice contesta questa conclusione, laddove obietta che contabili e dal libretto delle misure>>, anche se poi aggiunge che con una voce del tutto inappropriata e non congrua a quanto effettivamente eseguito in cantiere>>. Tale aggiunta tradisce la consapevolezza dell'istante che, diversamente da quanto sostenuto, in realtà, non c'è una contabilizzazione di lavorazioni B.09.208, per l'importo di 20232,63 €. Peraltro, contrariamente a quanto assume l'attore, tale tipologia di lavorazioni non è riportata nemmeno nel libretto delle misure (cfr. allegati 38 e 39 alla CTU).
***** Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
32455,91 € e 6387,06 € in luogo di maggiore quantità di lavorazioni per il pretrattamento superficie a contatto di c.l.s.(B.09.212). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di
1520,71 mq (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 835,71 mq
(Allegato n. 36)>>. CONCLUSIONALE
• contratto ed inserito alla voce n, 97 del computo metrico estimativo oltre che riportato sui disegni con le specifiche d'intervento … Le quantità sono verificabili dagli atti contabili>>; La critica dell'attrice è infondata. Il CTU ha accertato che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto.
Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra. Parte attrice sostiene genericamente che le quantità sono verificabili dagli atti contabili, ma non dice quali atti comproverebbero la sua richiesta;
***** Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo di maggiore quantità di lavorazioni (402,75 mq) per la fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata tixotropica (B.09.220.1.a). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 486,05 mq (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 396,26 mq (Allegato n. 36)… In merito alla richiesta di cui al punto i) …, l'impresa esecutrice chiede l'importo di 14847,30 € in luogo di una quantità di lavorazioni (5265,00dmc) per la fornitura e posa in opera di betoncino fibrorinforzato
(B.09.230.b). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 5713,01dmc
(Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 4338,51dmc (Allegato n.
36)>>.
CONCLUSIONALE
• punto h e punto i) – … alcune misurazioni sono ancora rilevabili in cantiere;
La critica dell'attrice è infondata. Il CTU ha accertato che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto.
Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra.
*****
Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo della maggiorazione del 15% per le saldature d'angolo (B.12.002.c) (4 400,72dmc). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 22908,55 (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 6359,34 (Allegato n. 36)… agli atti del p.c.t. sono allegati n. 3 report dell'I.I.S. di Genova, che riguardano attività di controllo e verifica sulla qualità delle saldature ma non contengono le misurazioni, e tra l'altro non risultano sottoscritti dagli addetti dell'impresa presenti in cantiere (Allegato n. 45)… La richiesta di cui al punto l) non è possibile quantificarne l'entità>>. CONCLUSIONALE
• CTU sui report non vi sono misurazioni, né sono firmati in contraddittorio con l'impresa>>; La critica dell'attrice è infondata. Il CTU ha accertato che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto.
Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra. Inoltre, il rilievo relativo alla assenza di misurazioni e di firme è relativo al report dell'I.I.S. di Genova. Lo stato finale, invece, documenta una lavorazione inferiore a quanto preventivato.
***** Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo della maggiorazione quantità (26,41mc) di conglomerato bituminoso binder (D.01.065). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 108,20 mc (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 160,70 mc (Allegato n. 36)>>.
Poichè il CTU ha accertato che è stata eseguita una maggiore lavorazione di quella preventivata, la somma può essere riconosciuta.
*****
Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo della maggiorazione quantità (30 592,29mq) della lavorazione scarifica e/o demolizione di pavimentazione su opera d'arte (D.01.065). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 27202,50 mqxcm (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 1710,02 mqxcm (Allegato n. 36)>>.
CONCLUSIONALE
• considerando un peso teorico rispetto alle rilevazioni dello stato di fatto e a quanto effettivamente realizzato in cantiere>>;
Il CTU ha accertato che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto.
Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra.
Peraltro, la critica appare generica ed apodittica (per certi versi anche incomprensibile), nella misura in cui non chiarisce in cosa sarebbe <
*****
Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo della rimozione e trasporto della struttura di sollevamento (34.965,50Kg). Di tale questione si è già discusso al capitolo 5.3 b). Il prezzo (0.63 € /kg) per la rimozione e trasporto della struttura di sollevamento in acciaio richiesto dall'impresa non trova riscontro nei prezzi contrattuali e non è presente nel tariffario di riferimento dell'appalto ( 2017), pertanto anche se dovuto, non essendoci né un'analisi, né un prezzo CP_2 contrattuale, la somma richiesta non può essere riconosciuta>>. CONCLUSIONALE
• dell'acciaio B.05.017.c dell'elenco Prezzi 2017, non avendo altra voce a cui far CP_2 riferimento…>>; In sostanza, la richiesta riguarda il maggior compenso rivendicato dall'impresa per la modifica apportata al sistema di sollevamento che, tuttavia, non può essere riconosciuto, in assenza della autorizzazione del RUP, di cui si è già detto. E la deduzione dell'attrice di aver fatto riferimento all'elenco prezzi CP_2
2017 conferma anche che non fu concordato il prezzo della variante introdotta illegittimamente.
*****
Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo della scarifica della superficie corticale (A.03.033) erroneamente indicata con “bocciardatura e scarifica superfici strutture”, per una quantità pari a 9.102,23 mq… Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto
(Allegato n. 40) non era prevista tale lavorazione, nello stato finale (Allegato n. 36) questa lavorazione non è stata computata. Agli atti del p.c.t. non vi sono documentazioni a comprova di tali richieste…. Pertanto la richiesta di cui al punto r) non è possibile quantificarne le quantità. CONCLUSIONALE
• effettivamente eseguito in cantiere al solo fine di ridurre la spesa da parte della;
CP_4 La critica dell'attrice è infondata, perché non c'è nesso con quanto ha correttamente osservato il CTU. In assenza di prova della esecuzione della lavorazione, non può essere riconosciuto alcun compenso.
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Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
21.966,60 € e 13.918,75 € in luogo della maggiore quantità di inghisaggi (B.09.020.3.1) eseguiti sulla soletta (n. 2.362) e sulle spalle (n. 1.497). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di n. 10346 (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di n.
7384,96 (Allegato n. 36)>>.
CONCLUSIONALE
• lavorazioni in esecuzione e sulle modalità operative delle stesse, non evidenziando alcuna difformità. D'altro canto, solo in fase contabile la D.L. rappresentava all'impresa appaltatrice di aver “manomesso” il prezzo della voce Elenco Prezzi “adeguandolo” a quanto voleva corrispondere, applicando riduzioni percentuali pressoché assurde anche in considerazione del fatto che non era presente nel prezziario una voce di tariffa applicabile in sostituzione di CP_2 quella prevista in progetto. Al massimo avrebbe potuto redigere un “nuovo prezzo” e successivamente un verbale concordamento nuovi prezzi…; La critica dell'attrice è infondata. Il CTU ha accertato che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto. Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra.
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Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
l'importo di 16101,15 € in luogo del sovrapprezzo per idrosabbiatura (B.09.170.c) (10.77,00 mq). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 817,40 mq (Allegato n. 40), mentre nello stato finale sono stati computati un totale di 265,00 mq (Allegato n.36). >>
CONCLUSIONALE
• <<punto a il sovraprezzo per sabbiatura rilevabile in cantiere e dai disegni contabili>>; La critica dell'attrice è infondata. Il CTU ha accertato che è stata eseguita una lavorazione di misura inferiore a quanto stabilito in contratto.
Di conseguenza, non è accreditabile un compenso extra.
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Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo di maggiori quantità (121,32 mq)della impermeabilizzazione a spruzzo di opere in calcestruzzo
(B.06.094.a). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto era prevista tale lavorazione per un totale di 941,85 mq
(Allegato n. 40)., nello stato finale sono stati computati un totale di 1091,87 mq (Allegato n. 36)>>.
Poichè il CTU ha accertato che è stata eseguita una maggiore lavorazione di quella preventivata, la somma può essere riconosciuta.
***** Il CTU ha osservato:
<<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>
luogo del betoncino colabile premiscelato con fibre di acciaio (3.729,36 dmc). Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto
(Allegato n. 40) non era prevista tale lavorazione né nello stato finale è stata computata tale lavorazione (Allegato n. 36). Agli atti non vi sono documentazioni a comprova di tali richieste>>.
CONCLUSIONALE
• punto c') - … le misurazioni possono essere rilevate in cantiere e dai disegni contabili;
La critica dell'attrice è infondata, perché, come riferisce il CTU, dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto (Allegato n.
40) non era prevista tale lavorazione, né nello stato finale è stata computata tale lavorazione (Allegato n.
36).
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Il CTU ha osservato: In merito alla richiesta di cui al punto d'), l'impresa esecutrice chiede l'importo di 5.000,00 € in luogo della pulizia di tratti di cunetta. Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto non era prevista tale lavorazione, né nello stato finale è stata computata tale lavorazione (Allegato n. 36). Agli atti non vi sono documentazioni a comprova di tali richieste In merito alla richiesta di cui al punto e'), l'impresa esecutrice chiede l'importo di 5.000,00 € in luogo dello smontaggio e riposizionamento delle quattro travi di testata per il rinforzo delle selle Gerber. Dal confronto tra quanto riportato nel computo metrico di progetto e quanto riportato nello stato finale si riscontra che in progetto (Allegato n. 40) non era prevista tale lavorazione nè nello stato finale è stata computata tale lavorazione (Allegato n. 36).
CONCLUSIONALE
• punto d') e e') – … dette lavorazioni sono state ordinate dal D.L. per le vie brevi e non ristorate alla impresa appaltatrice, dunque, si è provveduto ad una valutazione forfettaria …>>. La critica dell'attrice è infondata. In assenza di prova che le lavorazioni in esame siano state regolarmente ordinate, non è dovuto alcun compenso.
Eventuali autorizzazioni e/o richieste verbali del D.L. sono da reputare nulle
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Riserva n. 4: l'impresa rivendica il ristoro dei maggiori oneri connessi all'anomalo e frammentario andamento dell'appalto, per essersi trovata nella impossibilità di lavorare e produrre nel rispetto di quanto era tecnicamente prevedibile in sede di gara. In particolare, l'appaltatore sostiene di avere ricevuto danni sia in termini di lucro cessante, sia in termini di danni emergenti, perché sarebbe stata costretta a ricorrere al credito bancario e a rinunciare a partecipare ad altre gare di appalto, ad interrompere od a rallentare le iniziative industriali intraprese, necessarie al regolare sviluppo economico dell'Impresa. Per tali causali, l'impresa rivendica la somma di Euro 59.162,44. Per tale riserva, nulla è dovuto per assoluta carenza di prova.
Questo rilievo è dirimente per confutare le contrarie osservazioni in comparsa conclusionale, che si risolvono nel ribadire il diritto a quanto rivendicato, senza però dedurre nulla circa la prova del danno preteso.
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Riserva n. 5: con tale riserva, l'impresa sostiene che i lavori in sede autostradale hanno presentato difficoltà esecutive non prevedibili in sede di offerta, incidendo sulla realizzazione delle lavorazioni connesse, riferentesi in particolare alle lavorazioni di rinforzi strutturali delle travi in acciaio, di sabbiatura e verniciatura delle strutture e di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nonché di rimozione e trasporto delle strutture di sollevamento, per complessivi Euro 380.279,54. Questa circostanza avrebbe avuto ripercussione sull'intera obbligazione dell'Appaltatore in misura ben maggiore rispetto all'ordinaria alea contrattuale. Per questo motivo, l'impresa chiede il riconoscimento dell'equo compenso sulle precitate categorie di lavoro che hanno avuto peso sull'esecuzione dei lavori complessivamente considerata, da determinarsi, in via provvisoria, nella misura del 20% dei corrispondenti valori economici, pari a Euro 49.730,88.
La richiesta è riconducibile al secondo comma dell'art. 1664 c.c., secondo cui si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso>>. Presupposto di applicazione dell'art. 1664/2 c.c. (applicabile anche agli appalti di opere pubbliche: Sez. 1, Sentenza n. 4959 del 27/04/1993) è che le difficoltà sopravvenute derivino solo da cause geologiche, idriche e simili (vale a dire a cause naturali), con esclusione di altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta (Sez. 1, Sentenza n. 4463 del 28/03/2001). Inoltre, è necessario che le predette difficoltà sopravvenute abbiano reso la prestazione dell'appaltatore notevolmente più onerosa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10325 del 18/04/2023).
Nella fattispecie di causa, difettano entrambi i presupposti.
Manca la prova che le (non meglio specificate) difficoltà esecutive siano riconducibili a cause naturali.
Inoltre, il CTU ha accertato che ci sono state delle variazioni consistenti in più e meno tra quanto previsto in progetto e quanto riportato nello stato finale. Tuttavia, l'importo dei lavori è rimasto sostanzialmente uguale, perché sono state realizzate opere pari a € 743.886,63, a fronte di una previsione contrattuale di
€ 744.480,82. Di conseguenza, non è ravvisabile la notevole maggiore onerosità richiesta dalla norma. Questi rilievi sono dirimenti per confutare le contrarie osservazioni in comparsa conclusionale, che si risolvono nel ribadire il diritto a quanto rivendicato, senza però dedurre nulla circa la prova del sopravvenire di cause naturali e della esistenza di una notevole maggiore onerosità della prestazione.
*****
Riserva n. 6: con tale riserva, l'impresa rivendica costi pari ad Euro 677.634,30 riconducibili a maggiori oneri per la sicurezza connessi al protrarsi dei lavori imputabile ad CP_2
Al riguardo, il CTU ha osservato che, poiché non è stato allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, né è presente la . 13 in cui si CP_5 riportano, in dettaglio, le fasi lavorative da eseguire per i lavori interferenti con la viabilità della sottostante autostrada A16, né è presente l'elaborato n° 14/A, in cui vengono stimati i Costi della Sicurezza per un importo complessivo di € 110.000,00, è impossibile stabilire la spettanza della maggior somma rivendicata. La difesa di parte attrice ritiene irrilevante l'assenza agli atti del PSC, <<in merito alla richiesta di cui al punto b l esecutrice chiede in>> (cfr. conclusionale).
Tale assunto non è condivisibile.
Infatti, in tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore, che invochi il rimborso dei maggiori costi sopportati per l'adozione delle misure previste dal piano di sicurezza, è tenuto, oltre che ad iscriverne tempestiva riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, deve esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare il titolo e l'ammontare della sua pretesa (Sez. 1, Sentenza n. 16367 del 17/07/2014). L'assenza dei documenti indicati dal CTU preclude la corretta determinazione della pretesa creditoria. La circostanza che ci sia stato un ritardo nella esecuzione dei lavori per fatti imputabili alla stazione appaltante può far presumere che ci siano stati maggiori costi per la sicurezza, ma nulla dimostra relativamente al loro ammontare.
*****
Riserva n. 7: con tale riserva, l'impresa rivendica il corrispettivo per la redazione di un nuovo progetto per il sollevamento dell'impalcato, resosi necessario per le inadeguatezze progettuali iniziali, non essendo possibile il sollevamento dall'alto in presenza di traffico. In particolare, chiede l'attribuzione dei maggiori costi sostenuti, quantificati in Euro 18.197,28, derivanti dalla redazione del progetto esecutivo, dai rilievi geometrici e dalle indagini geologiche eseguite, nonché dalla loro restituzione e dalla redazione degli elaborati.
La riserva non appare accoglibile. Anche la redazione di un nuovo progetto avrebbe richiesto l'autorizzazione del RUP, nel rispetto dell'art. 106 del D. Lg. 50/2016, e delle linee guida n. 3, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016. In assenza, il corrispettivo rivendicato non è dovuto.
***** Alla luce delle considerazioni svolte, va condannata al pagamento in favore di Controparte_2 ella somma di € 23.768,80 (€ 17.539,36 + € 318,40 + € 2.619,30 + € 3.291,74), Parte_1 oltre interessi al tasso contrattuale dalla domanda (Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020), cioè dalla notifica della citazione.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-accoglie la domanda proposta da e condanna al pagamento in Parte_1 Controparte_2 suo favore della somma di € 23.768,80 oltre interessi come in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_2 Parte_1 liquidate in € 1.713,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Napoli il 16.6.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore