Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RRG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso presentato il 27.9.2023, da nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(VB) in Via Partigiani 58 - c.f. , rappresentato, assistito e difeso, giusta C.F._1 procura in atti, dall'avv. L. Ferrara ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del suo difensore ricorrente contro nata in [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “la S.V.Ill.ma voglia pronunciare la legale separazione dei coniugi
[...]
con DICHIARAZIONE di addebitabilità ai sensi Parte_2
dell'art. 151 c.c.
2.co che si chiede fin da ora nei confronti della moglie, alle seguenti CONDIZIONI
1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ASSEGNARE la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al marito che ivi vi abiterà con il figlio;
Persona_1
Nel supremo interesse del figlio minore si chiede: Persona_1
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO SUPER-ESCLUSIVO del figlio minore al Persona_1 padre con collocazione presso l'abitazione del padre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata dal padre e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio assunte dal padre;
4) Il padre provvederà al mantenimento del figlio in via esclusiva;
5) L'assegno unico verrà percepito dal padre;
6) DISPORRE il divieto di espatrio del minore in mancanza di consenso di Persona_2
entrambi i genitori;
7) RIFUSIONE delle spese e compensi di causa in caso di opposizione o resistenza di controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA: SI CHIEDE che vengano sentite sulle circostanze di cui alla premessa del ricorso introduttivo da 1) a 26) cui è da premettersi la locuzione “Vero che” i seguenti testi e persone informate sui fatti: 1) residente in [...]; 2) TE1 Testimone_2
residente in [...]; 2) residente in [...]; 3) Testimone_3 CP_2
residente in [...]; 4) in Verbania Testimone_4
E ulteriormente si articolano i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che” nel mese di giugno dell'anno 2020 la moglie se ne è andata di casa abbandonando il marito e lasciando il tetto coniugale, andando a vivere in Romania ove ha iniziato una relazione extra-coniugale, tuttora in essere, con tale , anche egli di nazionalità rumena, uomo con PE
il quale la moglie aveva iniziato a sentirsi sui social allorquando la resistente viveva con il marito,
2) “Vero che” la sig.a ha lasciato il marito per andare in Romania ed iniziare la relazione CP_1
extra-coniugale con tale PE
3) “Vero che” dal giugno 2020 la moglie ha proseguito la di lei relazione extra-coniugale con PE
, vivendo con il suo “compagno” per un periodo in Romania, e per altri periodi in altri stati
[...]
Europei, quali Spagna e Germania;
4) “Vero che” con un inganno la moglie ha portato con sé in Romania il figlio e la Persona_1
figlia per poi lasciare i figli in Romania ai di lei genitori (ai nonni materni) ed Persona_4 andarsene in giro per l'Europa con il suo compagno;
5) “Vero che” nell'anno 2023 il figlio ha fatto rientro in Italia ed è tornato a vivere Persona_1
con il padre nella sua casa familiare in VE OC (VB), dove è nato e Persona_1
cresciuto;
6) “Vero che” la sig.a è tuttora in giro per l'Europa con il suo compagno ed Controparte_1
è difficilmente rintracciabile cambiando ella molto spesso utenza telefonica;
7) “Vero che” padre e figlio vivono stabilmente insieme in VE OC nella casa familiare in
Via Partigiani 58;
8) “Vero che” è molto legato al fratello maggiore che abita a Persona_1 TE1
Verbania-Trobaso e che frequenta abitualmente;
9) “Vero che” il padre provvede in tutto e per tutto al figlio avendo per lo stesso la massima cura TE e potendo dedicare al figlio la di lui presenza costante ogni giorno essendo il sig. in pensione dal mese di agosto 2023;
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova sopra articolati i seguenti testi: 1) TE1
residente in [...]; 2) residente in [...]; 2) Testimone_2 TE3
residente in [...]; 3) residente in [...]; 4) in
[...] CP_2 Testimone_4
Verbania
Con ogni e più ampia riserva per ulteriori istanze.
******
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) DICHIARARE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO celebrato tra il sig. e la sig.a , in VE OC (VB) in data Parte_1 Controparte_1
09.11.2013, registrato al n. 10 - parte I serie - anno 2013 ORDINANDO all'ufficiale di stato civile di VE OC (VB) di provvedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) ASSEGNARE la ex dimora coniugale ubicata nel Comune di VE OC in Via Partigiani
n. 58 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. unitamente ai mobili, Parte_2
arredi e pertinenze, che ivi vi abiterà con il figlio;
Persona_1
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE Persona_1
Nel supremo interesse del figlio minore si chiede: Persona_1
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO SUPER-ESCLUSIVO del figlio minore Persona_2 al padre con collocazione presso l'abitazione del padre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata dal padre e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio assunte dal padre.
4) DISPORRE il divieto di espatrio del minore in mancanza di consenso di Persona_2 entrambi i genitori;
5) Il padre provvederà al mantenimento del figlio in via esclusiva;
6) L'assegno unico verrà percepito dal padre;
7) RIFUSIONE delle spese e compensi in caso di opposizione o resistenza di controparte.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 27.9.2023, chiedeva, ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc, dichiararsi Parte_1
la separazione personale da , premettendo di avere contratto matrimonio civile Controparte_1
con la medesima in VE OC il 9.11.2023 e di aver avuto dalla stessa un figlio, Per_1
, nato il [...].
[...]
Esponeva il ricorrente come la resistente avesse già una figlia, avuta da altro uomo dal quale la ragazza non era stata mai riconosciuta, nata il [...] in [...] Persona_5
TE (Romania) che aveva vissuto stabilmente con la famiglia tanto che esso ricorrente aveva sempre provveduto a come se fosse sua figlia, che a sua volta anche lui aveva un altro figlio Persona_5
avuto da una precedente relazione, di anni 32 che viveva in Verbania-Trobaso con la TE1
sua compagna e che lavorava stabilmente in Svizzera, che il matrimonio, dapprima felice, era andato deteriorandosi in conseguenza delle condotte tenuto dalla moglie la quale con i propri comportamenti del tutto contrari ai doveri coniugali aveva causato la crisi matrimoniale, che, nello specifico nel mese di giugno dell'anno 2020, la moglie se ne era andata di casa, abbandonando il marito e lasciando il tetto coniugale, andando a vivere in Romania ove aveva iniziato una relazione extra-coniugale, tuttora in essere, con tale , anche egli di nazionalità rumena, che da allora la moglie non aveva più PE fatto rientro nella casa coniugale, che con l'inganno aveva portato con sé in Romania il figlio Per_1
e la figlia per poi lasciare i figli in Romania ai di lei genitori (ai nonni materni)
[...] Persona_4 ed andarsene in giro per l'Europa con il suo compagno, che nell'anno 2023 il figlio , Persona_1
era rientrato in Italia, tornando a vivere presso di lui nella casa familiare in VE OC, dove era nato e cresciuto, che la madre continuava a girare l'Europa (forse ora in Germania) con il suo compagno ed era anche difficilmente rintracciabile cambiando molto spesso utenza telefonica, che oltre al forte legame tra esso ricorrente e il figlio minore, vi ero quello con il fratello che ad TE1
oggi era esso ricorrente a provvedere in tutto e per tutto al figlio avendo per lo stesso la massima cura e potendo dedicare al figlio la di lui presenza costante ogni giorno essendo in pensione dal mese di agosto 2023.
Tanto premesso ed esposto, chiedeva il ricorrente di adottare un provvedimento provvisorio che vietasse l'espatrio del minore in mancanza di consenso di entrambi i genitori, pronunciando poi la separazione con addebito alla moglie, disponendo l'affido super esclusivo del minore a lui, l'assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale, il mantenimento a suo integrale carico del minore con diritto da parte sua di percepire per intero l'assegno unico.
Con il medesimo ricorso veniva altresì richiesta, previa remissione della causa sul ruolo all'esito della pronuncia di separazione, decorsi i termini di cui alla Legge 6 Maggio 2015, n° 55 e passata in giudicato la sentenza di separazione, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva per la resistente né la stessa compariva all'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc.
Con ordinanza in data 24.4.2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori e rimessa la causa al collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Può essere pronunciata, come richiesto dalla parte ricorrente, la separazione personale dei coniugi.
E ciò in considerazione di quanto affermato dal marito circa l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie da cui il chiaro intento della moglie di porre fine alla convivenza matrimoniale.
La totale assenza della parte convenuta dalla lite ha poi reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in realtà scioglimento del matrimonio), non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 come modificato dalla legge 55/2015, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Spese al definitivo.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in VE OC il 9.11.2023 (atto n. 10 parte I serie – anno 2023)
[...]
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania 8.5.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco