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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3353 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati;
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori e avrà la residenza anagrafica presso la madre, attualmente nella via
Valeriano Spiga n. 3 a Monserrato.
3. vivrà con la madre e trascorrerà del tempo con il padre secondo Persona_1 accordi che prenderà direttamente con lui, raccordandosi con entrambi i genitori
e tenendo conto dei suoi desideri e delle esigenze di tutti.
4. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia CP_1 Persona_1 mediante il versamento dell'importo mensile di € 350,00 con gli aggiornamenti
ISTAT come per legge che, salvo diversi accordi, saranno versati sul conto corrente cointestato acceso presso il Banco di Sardegna.
La signora provvederà al pagamento dell'intero rateo di mutuo, Parte_1 con l'obbligo di tenere indenne il sig. da ogni eventuale CP_1 conseguenza pregiudizievole derivante dall'omesso o ritardato adempimento.
Pag. 2 di 3
6. Le spese mediche, di studio e svago, per i principali capi di abbigliamento al cambio di stagione e straordinarie in genere saranno condivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e concordate, in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data 29.11.2017, che si allega al ricorso.
7. L'assegno unico per la figlia sarà interamente percepito dalla signora
[...]
Pt_1
8. I coniugi danno atto di aver concordato la divisione dei beni comuni e di non aver alcuna reciproca pretesa.
9. I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto reciproco e per la figlia minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3353 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati;
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori e avrà la residenza anagrafica presso la madre, attualmente nella via
Valeriano Spiga n. 3 a Monserrato.
3. vivrà con la madre e trascorrerà del tempo con il padre secondo Persona_1 accordi che prenderà direttamente con lui, raccordandosi con entrambi i genitori
e tenendo conto dei suoi desideri e delle esigenze di tutti.
4. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia CP_1 Persona_1 mediante il versamento dell'importo mensile di € 350,00 con gli aggiornamenti
ISTAT come per legge che, salvo diversi accordi, saranno versati sul conto corrente cointestato acceso presso il Banco di Sardegna.
La signora provvederà al pagamento dell'intero rateo di mutuo, Parte_1 con l'obbligo di tenere indenne il sig. da ogni eventuale CP_1 conseguenza pregiudizievole derivante dall'omesso o ritardato adempimento.
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6. Le spese mediche, di studio e svago, per i principali capi di abbigliamento al cambio di stagione e straordinarie in genere saranno condivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e concordate, in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data 29.11.2017, che si allega al ricorso.
7. L'assegno unico per la figlia sarà interamente percepito dalla signora
[...]
Pt_1
8. I coniugi danno atto di aver concordato la divisione dei beni comuni e di non aver alcuna reciproca pretesa.
9. I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto reciproco e per la figlia minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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