TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5850 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. PALMAS ROSSANA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1
via BIASI 09131, presso lo studio dell'Avv. PIRAS PAMELA MARIANNA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) affidare ad entrambi i genitori le minori e che Persona_1 Persona_2 Persona_3
continueranno a vivere con la madre, ove avranno la residenza nella via Matteotti n. 21; 2) il padre potrà vedere e tenere con sè le minori previo accordo con la madre tutte le volte che lo vorrà e compatibilmente con gli impegni delle minori, e comunque almeno nelle modalità di seguito indicate: a) Durante la settimana: per almeno 2 pomeriggi: martedì e il giovedì b) nel fine settimana alterni;
c) durante le festività natalizie - alternativamente di anno in anno - la notte della Vigilia e la giornata del Natale o il Capodanno ed il 1° giorno del Nuovo Anno;
d) in occasione delle festività
pasquali - sempre alternativamente di anno in anno - per la giornata della Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo; 3) disporre che durante il periodo estivo le figlie minori staranno per 10 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore (ad eccezione di perchè ancora troppo piccola) del Per_3
mese di luglio o agosto - da concordare entro il mese di giugno - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
e che staranno con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi
(per l'uno il 19 marzo, festa del papà, ed il 29 maggio per il compleanno del padre;
per l'altra per la festa della mamma ed il 4 dicembre per il compleanno della mamma); 4) Ciascun genitore provvederà autonomamente al sostentamento delle minori quando le stesse permangono con ciascuno di loro;
la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per le minori in ragione Pt_1
delle esigue condizioni economiche del sig. , che attualmente è alla ricerca di una Parte_2
occupazione lavorativa maggiormente remunerativa. Il sig. rinuncia al 50% Parte_2
dell'assegno unico in favore della sig.ra (che lo percepirà per l'intero); 5) delle Parte_1
spese straordinarie - mediche e scolastiche, per lo svolgimento d'attività sportive e ricreative, per i viaggi d'istruzione e svago e nello specifico la psicoterapia per verranno ripartite nella Per_1
misura del 50% per ogni genitore, inoltre per lo sport di verrà corrisposta la mensilità Per_1 della palestra a mesi alterni da ciascun genitore;
per verrà acquistato un cartellino (con 5 Per_2
lezioni) per l'attività sportiva di Equitazione ciascun genitore;
per che frequenta il corso in Per_3
piscina si applicherà sempre il metodo dell'alternanza del pagamento di un mese ciascuno. Per tutte le altre spese straordinarie, dovrà essere corrisposto il 50%, e dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra i genitori, salvo l'urgenza (che dovrà essere documentata all'altro genitore).”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, , ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
modalità di affido e di mantenimento dei figli minori: (Cagliari - 12.08.2011), Persona_4 [...]
(Cagliari il 09.06.2013) e (Cagliari il 03.11.2021) nati dalla convivenza more Per_5 Persona_6
uxorio con il sig. . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 15.02.2025 si è costituito in giudizio il resistente.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 2.04.2025 i procuratori della parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) affidare ad entrambi i genitori le minori e che Persona_1 Persona_2 Persona_3
continueranno a vivere con la madre, ove avranno la residenza nella via Matteotti n. 21; 2) il padre potrà vedere e tenere con sè le minori previo accordo con la madre tutte le volte che lo vorrà e compatibilmente con gli impegni delle minori, e comunque almeno nelle modalità di seguito indicate: a) Durante la settimana: per almeno 2 pomeriggi: martedì e il giovedì b) nel fine settimana alterni;
c) durante le festività natalizie - alternativamente di anno in anno - la notte della Vigilia e la giornata del Natale o il Capodanno ed il 1° giorno del Nuovo Anno;
d) in occasione delle festività
pasquali - sempre alternativamente di anno in anno - per la giornata della Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo; 3) disporre che durante il periodo estivo le figlie minori staranno per 10 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore (ad eccezione di perchè ancora troppo piccola) del Per_3
mese di luglio o agosto - da concordare entro il mese di giugno - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
e che staranno con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (per l'uno il 19 marzo, festa del papà, ed il 29 maggio per il compleanno del padre;
per l'altra per la festa della mamma ed il 4 dicembre per il compleanno della mamma); Firmato Da: PALMAS
ROSSANA Emesso Da: Firma Qualificata Serial#: Studio Legale CP_2 NumeroDiCarta_1
Avv. Rossana Palmas Via Tuveri n. 102- 09129 Cagliari Cell.: 320.8115184 Pec:
4) Ciascun genitore provvederà autonomamente al Email_1
sostentamento delle minori quando le stesse permangono con ciascuno di loro;
la sig.ra Pt_1
rinuncia all'assegno di mantenimento per le minori in ragione delle esigue condizioni economiche del sig. , che attualmente è alla ricerca di una occupazione lavorativa maggiormente Parte_2
remunerativa. Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore della sig.ra Parte_2 Pt_1
(che lo percepirà per l'intero); 5) delle spese straordinarie - mediche e scolastiche, per lo
[...]
svolgimento d'attività sportive e ricreative, per i viaggi d'istruzione e svago e nello specifico la psicoterapia per verranno ripartite nella misura del 50% per ogni genitore, inoltre per lo Per_1
sport di verrà corrisposta la mensilità della palestra a mesi alterni da ciascun genitore;
per Per_1
verrà acquistato un cartellino (con 5 lezioni) per l'attività sportiva di Equitazione ciascun Per_2
genitore; per che frequenta il corso in piscina si applicherà sempre il metodo Per_3
dell'alternanza del pagamento di un mese ciascuno. Per tutte le altre spese straordinarie, dovrà
essere corrisposto il 50%, e dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra i genitori,
salvo l'urgenza (che dovrà essere documentata all'altro genitore)
Il Giudice, non essendo necessaria ulteriore istruzione, ha trattenuto quindi la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 23.06.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale. Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti