Articolo 67 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 gennaio 1992
Art. 67. (Correzione degli errori materiali
e revocazione delle sentenze
della Corte di cassazione) 1. Dopo l' articolo 391 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 391-bis - (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione) - Se la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Sul ricorso la Corte pronuncia in Camera di Consiglio a norma dell'articolo 375.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il guidizio di rinvio o il termine per riassumerlo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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