Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 67. (Correzione degli errori materiali
e revocazione delle sentenze
della Corte di cassazione) 1. Dopo l' articolo 391 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 391-bis - (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione) - Se la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Sul ricorso la Corte pronuncia in Camera di Consiglio a norma dell'articolo 375.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il guidizio di rinvio o il termine per riassumerlo".
e revocazione delle sentenze
della Corte di cassazione) 1. Dopo l' articolo 391 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 391-bis - (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione) - Se la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Sul ricorso la Corte pronuncia in Camera di Consiglio a norma dell'articolo 375.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il guidizio di rinvio o il termine per riassumerlo".
Commentari • 3
- 1. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte diAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5.599804
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Giurisprudenza • 45
- 1. Corte Cost., sentenza 18/04/1996, n. 119Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal comune di VeneziaLeggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- correzione di errore materiale contenuto nelle sentenze della corte di cassazione·
- irragionevolezza·
- violazione del diritto di difesa·
- sent. 119/96. processo civile·
- disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dello stesso istituto nel giudizio di merito·
- previsione di un termine per la proposizione della relativa istanza