Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Genova riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n.1156/2023 promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to MERETO MARCO presso Parte_1 il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di e per questo gli eredi e Controparte_1 Parte_2 [...]
,rapp. e dif. dall'avv.to GLENDI GIULIA presso il cui studio è elett. dom. per delega CP_2 in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 18.06.2025
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato il impugnava Parte_3 la sentenza n. 1371/2023, pubblicata l'8.06.2023, con cui il Tribunale di Genova così decideva:
“1. respinge la domanda dell'attore;
2. respinge la domanda riconvenzionale del convenuto,
3. dichiara compensate le spese di lite;
4. pone in via definitiva a carico dell'attore il compenso del CTU, liquidato in corso di causa”.
Parte appellante chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni CP_1 assunte in qualità di direttore lavori e, conseguentemente, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal , nella misura stimata dal CTU in € 7.365,15, Parte_1
1
Si costituiva parte appellata contestando l'avverso appello e insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e chiedendo, infine, il rigetto dell'avverso appello.
Con ordinanza del 01/05/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, fissava l'udienza al 05 giugno 2024 ore 09,30 per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18/06/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui venivano precisate le conclusioni, trattandosi di causa di non elevata complessità fissava udienza di discussione orale al 16.10.2024 ore 11,30 (in presenza) assegnando alle parti termine fino al
31.07.2024 per il deposito di note conclusionali.
In data 19/07/2024 parte appellata depositava istanza di interruzione del processo per decesso di parte appellata.
Con ordinanza del 25/07/2042 la Corte, ritenuto di provvedere all'udienza nel contraddittorio delle parti, dichiarava non luogo a provvedere confermando l'udienza del 16.10.2024.
All'udienza del 16/10/1984 la Corte, visto l'art. 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo.
Ritualmente riassunto il processo, la causa era discussa in data 18.06.2025.
1. sui motivi di appello principale
1.1 ERRONEO ACCERTAMENTO DI FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO
E OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL COMPORTAMENTO ASSERITAMENTE
TENUTO DALLE PARTI CHE CONSENTIREBBE DI RITENERE PROVATA LA SCELTA DA
PARTE DEI CONSIGLIERI DEL Controparte_3
DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C
[...]
Parte appellante impugna il seguente capo della sentenza: “il convenuto ha eccepito ed offerto di provare per testi che le specifiche piastrelle da utilizzare erano state scelte prima della posa dai consiglieri del Condomino sulla base di una campionatura proposta dalla ditta Primeuro. La prova non è stata ammessa, ma il comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto e nell'epoca successiva induce a ritenere che la circostanza invocata dal professionista sia vera”.
Deduce l'erroneità della decisione per omessa motivazione circa i comportamenti che le parti avrebbero tenuto “nel corso del rapporto ed in epoca successiva” nonché per violazione disposto dell'art. 115 c.p.c. quanto alla dedotta difformità delle piastrelle posate rispetto a quelle indicate nel capitolato.
2.2 ERRONEO ACCERTAMENTO DI “INAFFIDABILITA'” DELLA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO PER PRESUNTO MANCATO ESAME DELLA NORMATIVA CP_4
APPLICABILE AGLI ERRONEO ACCERTAMENTO CON SPECIFICO Controparte_5
2 RIFERIMENTO AL QUESITO SOTTOPOSTO AL CTU - ERRONEA DECLARATORIA DI
ASSENZA DI PROVA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLE DIFFORMITÀ ALLE
PIASTRELLE POSATE SULLA PASSERELLA DEL – Controparte_6
AVVENUTA DECISIONE SULLA SCORTA DI DOCUMENTI INAMMISSIBILI RITENUTI
DETERMINANTI
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove afferma:
“nella relazione depositata il 22/1/21, il CTU aveva escluso l'idoneità della pavimentazione realizzata … omissis …. a fronte di tale assunto la difesa dell'opponente ha eccepito che il richiamo alle norme DIN 51130, elaborate in Germania, è fuorviante, in quanto la normativa nazionale di riferimento è costituita dal D.M. n. 236/1989. Questo assunto appare condivisibile” (pag. 7 della sentenza);
“sulla base di queste risultanze deve ritenersi fallita la prova, il cui onere incombeva sull'attore, dell'esistenza del vizio da cui deriverebbe la responsabilità del convenuto: le circostanze non consentono infatti di ritenere provato che la pavimentazione realizzata sia priva delle caratteristiche per essere considerata antisdrucciolo ai sensi della normativa nazionale applicabile agli spazi esterni. Al contrario le prove tecniche prodotte dal convenuto sembrano dimostrare che il coefficiente di attrito misurato fosse congruo rispetto alla soglia legale. E' bensì vero che si tratta di prove effettuate da terzi ma contro di esse non è stata sollevata alcuna critica, ed il CTU, invitato a commentare l'allegazione parzialmente idonea a sovvertire completamente il suo ragionamento si è limitata ad ignorarla (richiamandosi in maniera generica alle proprie precedenti argomentazioni), il che rende del tutto inaffidabili in quanto non sorrette da idonea motivazione, le conclusioni da lui ribadite apoditticamente” (pag. 8 della sentenza);
“Né si può supporre che con la sopra citata clausola contrattuale le parti avessero inteso prescrivere
l'uso di materiali aventi caratteristiche speciali, superiori a quelle richieste dalla legge per la pavimentazione dei percorsi esterni: il generico riferimento alle caratteristiche “antisdrucciolo” non vale infatti a rendere applicabili criteri definitori diversi da quelli esplicitamente posti dalla normativa” (pag. 8 sentenza).
L'appellante deduce che il CTU ha accertato la difformità della pavimentazione posata sulla passerella dal capitolato, ma il Tribunale ha omesso di acquisire gli accertamenti eseguiti dal perito in ordine alla mancanza di funzionalità delle piastrelle applicate rispetto al capitolato.
L'appellante allega che il Tribunale, sulla base di documentazione introdotta in giudizio dal convenuto successivamente alle preclusioni processuali di cui all'art. 183 6°c. c.p.c. (circostanza alla quale l'appellante si è opposto a verbale nel corso dell'udienza del 14.7.2021) ,ha ritenuto rispettati i
3 criteri normativi del DM 236/89 riguardo la “scivolosità” della pavimentazione e ne chiede l'espunzione dagli atti.
Peraltro il CTU chiamato a chiarimenti il perito aveva precisato che la normativa italiana di cui al
D.M. 236/1989 espressamente prevede il superamento di entrambe le prove per poter definire antisdrucciolo le piastrelle (v. pag. 8“ulteriori chiarimenti alla CTU” del 21.6.2021: “la scheda tecnica della piastrella indicata da parte convenuta non da evidenza del superamento dei requisiti imposti dalla normativa italiana del D.M. 236/1989 in toto. Il superamento del coefficiente di attrito pari al valore minimo di 0,40 viene fornito dal produttore solo ed esclusivamente per la prova su superficie asciutta come viene espressamente citato in calce al documento nella nota che è richiamata con quattro asterischi. La passerella in argomento è all'aperto ed è soggetta ad essere bagnata, per la sua localizzazione dagli agenti atmosferici nonché per il fenomeno della rugiada data la sua esposizione per cui la determinazione della resistenza alla scivolosità al “bagnato” risulta importante. Il fatto che il produttore stesso precisi il solo superamento all'asciutto esclude tout court il superamento della prova su superficie bagnata. Dal momento che la normativa italiana prevede il superamento di entrambe le prove sia all'asciutto che al bagnato deriva che la piastrella non risulta essere conforme. …omissis… ai requisiti della normativa italiana”; ed aggiunge: “la piastrella in argomento non è conforme alla installazione all'aperto nella passerella di Parte_1
I motivi sono fondati e devono essere accolti.
E' pacifico che le piastrelle posate sono differenti per struttura, forma e colore rispetto a quelle indicate nel capitolato.
Questo costituisce di per sé inadempimento del direttore di lavori che doveva vigilare sull'esatto adempimento dell'appaltatore.
Sussistendo un rapporto contrattuale, in base alla regola di cui all'art. 1218 cod.civ. il Parte_1 aveva l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, ma non la colpa ne', tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod.civ.) essere allegate e provate dal d.l..
Questo non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante non avendo provato che “i consiglieri” potessero modificare le pattuizioni di cui al capitolato e che ne avessero la competenza.
Infatti il semplice invio di una fax all'amministratore con cui è stata segnalata la mera differenze tra le piastrelle indicate nel capitolato e quelle scelte dai consiglieri non è sufficiente ad eliminare la responsabilità del D.L. Non è stata data la prova che il D.L. avesse spiegato al Condominio la differenza sostanziale tra il prodotto scelto e quello indicato dall'appaltatore con quello di cui al capitolato.
4 Il capitolo di prova dedotto dal d.l. nr. 5 è quindi irrilevante non essendo stato in primo luogo provato che il avesse “consapevolmente” mutato la propria volontà, a prescindere alla forma del Parte_1 predetto consenso.
Pertanto è da ritenersi provato l'inadempimento del per non avere vigilato sull'opera realizzata CP_1 dall'appaltatore.
Circa la quantificazione dei danni il CTU ha rilevato che: “La soluzione del rifacimento della piastrellatura in aderenza al capitolato originario ottempera la volontà del condominio di ottenere quale risultato finale ciò che era stato pattuito a livello contrattuale, ovvero di realizzare il rivestimento della passerella con le medesime piastrelle installate sulla scala. Tali piastrelle presentano infatti una rugosità superficiale superiore a quelle attualmente posate sulla passerella e soddisfano i requisiti previsti nel capitolato dei lavori appaltato” (chiarimenti del 28.1.2021).
Con riferimento agli oneri conseguenti al raggiungimento di detto risultato, il CTU ha precisato che:
“Il costo viene ottenuto rielaborando il capitolato nelle voci che riguardano la sostituzione della sola pavimentazione come elaborato analiticamente nell'Allegato 3, tenendo conto che la superficie interessata da ripavimentare riguarda mq 61 complessivi per la somma di € 6.291,00 + IVA”
(relazione CTU).
Successivamente alla contestazione dell'odierno appellato al conteggio proposto dal CTU, quest'ultimo negli ulteriori chiarimenti resi con relazione integrativa del 21.6.21 ha ulteriormente precisato che “Pertanto al valore 4.718,97 vanno aggiunti gli l'importi di cui sopra che assommano
a € 2.646,18. La stima totale del ripristino della pavimentazione a Prezziario della Controparte_7 risulta quindi: € 7.365,15”.
Su tale danno sono dovuti la rivalutazione monetaria dall'ottobre 2016 e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata.
2. Sulle domande della parte appellata
Il Tribunale ha respinto le eccezioni e la domanda riconvenzionale della parte convenuta attuale parte appellata.
Pertanto questa avrebbe dovuto svolgere appello incidentale, non essendo sufficiente il richiamo delle precedenti difese.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi e precisamente: valore causa inferiore ad € 26.000,00
1. Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
5 3. Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
4. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato: € 5.809,00=
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara tenuto e condanna e per questo i suoi eredi, al pagamento in favore del Controparte_1
in della somma di € 7.365,15, oltre rivalutazione Controparte_6 Pt_1 monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dall'ottobre 2016 al saldo;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) dichiara tenuto e condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellante che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Genova 18.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
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