Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2654/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott. Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2654/2020 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Annone Veneto (VE), Via
Postumia n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VICHI ANDREA e CARMEN DOLORES
CADEDDU ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Siena, Via delle Terme n. 4 – pec: - Email_1 Email_2
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, con sede in Radda in Chianti (SI) località domiciliata in Firenze, CP_1
Via Abba n. 9, presso lo studio dell'Avv. TERESA BUA e dell'Avv. SERENA FORCONI che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente – pec:
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CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto
e in diritto;
pagina 1 di 8
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa
e previa ogni più opportuna pronuncia,
In Via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n.
857/2020 del 28.05.2020ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.
Nel merito, comunque, in tesi, rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del D.I. n. 857/2020 del
[...]
28.05.2020 emesso dal Tribunale di Siena;
in ipotesi, comunque, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo azionato di € 18.300,00 oltre interessi”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 857/2020 del Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare la complessiva somma di € 18.300,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore della a titolo di corrispettivo per l'attività di “supervisione Controparte_1
tecnica” di cui alle fatture n. 11-C/2021 e 2-C/2020.
L'opponente, premesso di aver stipulato, in data 11.05.2025, quale committente, un contratto di appalto con la appaltatrice, avente ad oggetto l'esecuzione di una Controparte_1
serie di lavorazioni agricole con supervisione tecnica sui terreni adibiti a vigneti siti in Radda in Chianti Loc. e condotti in affitto dall'appaltatrice, contestava la sussistenza del CP_1 credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento per un molteplice ordine di motivi: le prestazioni di cui alle fatture poste a fondamento del decreto erano già state oggetto di contestazione;
la previsione del corrispettivo di € 10.000, previsto a titolo di supervisione tecnica, non poteva considerarsi automaticamente prorogata alla scadenza naturale del contratto di appalto in quanto attività individuata entro limiti temporali precisi e comunque estranea e aggiuntiva rispetto alle lavorazioni agricole;
pagina 2 di 8 la aveva violato il divieto di subappalto e/o di cessione del contratto Controparte_1
di appalto per non aver svolto negli anni di interesse l'attività di supervisione delegandola ad un libero professionista e pertanto ad un soggetto terzo;
non vi era alcuna causa giustificatrice sulla necessità di mantenere l'attività di supervisione in capo all'appaltatrice ben potendo detta prestazione essere eseguita direttamente dalla committente a mezzo di un proprio tecnico individuato nella persona del dott. Per_1
Chiedeva, conseguentemente, in via preliminare, respingersi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio la sosteneva la strumentalità Controparte_1
dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Evidenziava come il contratto di appalto, fonte del diritto di credito oggetto della presente controversia, si inseriva nell'ambito del contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra l' socio Controparte_2
fondatore del , e la di cui alla Parte_2 Controparte_3 scrittura privata del 15.03.2011, modificata il 27.01.2024, con la precipua finalità di affidare l'attività di supervisione alla società proprietaria dei terreni per garantire il corretto mantenimento dei preziosi vigneti . L'opposta deduceva quindi di Parte_3
aver effettivamente svolto l'attività di cui chiedeva il pagamento a mezzo del dott. CP_4
ritenendo assolutamente irrilevante la circostanza che questi fosse un libero professionista anziché un dipendente non essendovi alcun obbligo contrattualmente previsto in tal senso, trattandosi di un'attività prevista in favore della proprietà dei vigneti - riconducibile alla famiglia entrambi soci della - per la verifica del Persona_2 Controparte_1 rispetto della “giusta regola tecnica” da parte dell'affittuaria, forfettariamente retribuita.
Precisava che la rinnovazione tacita del contratto di appaltointer partes 11.05.2025 aveva comportato la proroga integrale dello stesso fino al 2020 attesa l'essenzialità dell'attività di supervisione volta a garantire il controllo della coltivazione dei terreni da parte dell'affittuaria al fine di garantire la restituzione degli impianti di vigneto in ottimo stato di conservazione.
All'esito dell'udienza di comparizione, il G.I., con riservata ordinanza, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6
pagina 3 di 8 cpc. Depositate le predette memorie, dopo un rinvio per trattative non andate a buon fine, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, dopodichè veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
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Va innanzi tutto premesso, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posi a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Va altresì richiamato l'ulteriore granitico principio giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere probatorio in tema di inadempimento: il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Laddove però il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. questi può limitarsi ad addurre l'altrui inadempimento e il creditore dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento ovvero la non scadenza dell'obbligazione (Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e ss.).
Orbene, tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, deve ritenersi provata la fonte del diritto di credito fatto valere in via monitoria costituita dal contratto di appalto per lavorazioni agricole dell'11 maggio 2025 concluso dalla società Controparte_3 oggi ), in qualità di committente, e
[...] Parte_1
quale appaltatore, avente ad oggetto una serie di lavorazioni Controparte_5
meccaniche sui vigneti condotti in affitto dalla siti in Radda in Chianti (SI) Loc. CP_1
meglio descritti al punto 1.2 del contratto de quo, nonché l'incarico conferito CP_1
dalla committente all'appaltatrice “di svolgere sui terreni oggetto del presente appalto, anche una supervisione tecnica sia sulle singole operazioni ordinarie e straordinarie di coltivazione che sulle operazioni ordinarie e straordinarie di sistemazione dei fondi e degli impianti, anche se materialmente realizzate da ditte diverse ed incaricate dal committente stesso previa comunicazione all'appaltatore” a decorrere dall'11.052015 e fino al 10.11.2018. Le parti hanno altresì stabilito per lo svolgimento pagina 4 di 8 della predetta attività un compenso forfettario di € 10.000,00 per ogni annualità successiva alla prima (punto 1.3). La durata del contratto, pari a quattro annate agrarie e scadenza naturale al 10.11.2018, è da intendersi “tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da una all'altra parte con preavviso di almeno 6 mesi” (art.
7.1 contratto di appalto). Pacifica la circostanza che nessuna delle due parti ha provveduto ad inviare la disdetta nel termine prefissato. Conseguentemente, deve ritenersi avverato il presupposto per la proroga tacita annuale fino al 10.11.2020 ovverosia per le due annualità successive alla scadenza.
Dal canto suo, l'opponente eccepisce, in primis, quale fatto modificativo/estintivo del rapporto, la circostanza che la proroga automatica del contratto non si sarebbe estesa alla
“supervisione tecnica” trattandosi di attività individuata entro termini temporali ben specificati, comunque estranea ed aggiuntiva a quella dell'appalto delle lavorazioni agricole, costituente il vero oggetto dell'accordo inter partes.
A parere di chi giudica l'assunto difensivo non è condivisibile. Il contratto va infatti contestualizzato all'interno del complessivo e più ampio quadro dei rapporti negoziali e familiari intercorrenti tra l'opponente, l'opposta e la proprietà dei terreni. Ed invero anche se l'appaltatrice è formalmente una società di capitali, e pertanto un CP_1 CP_1 soggetto di diritto del tutto autonomo e distinto dalla compagine sociale, dalla visura camerale in atti si evince che , oltre ad essere l'amministratore unico della Controparte_6
ne è anche l'esclusivo proprietario per detenere integralmente il Controparte_1 capitale sociale quale unico socio. Lo stesso detiene altresì, quale socio Controparte_6
accomandante, il 99% del capitale sociale della Controparte_2
proprietaria dei terreni concessi in affitto, mentre il restante 1% appartiene alla socia accomandataria coniuge del . Dalla pressochè identità sociale tra la Persona_3 CP_6
società incaricata della “supervisione tecnica” e quella proprietaria dei vigneti, entrambe riconducibili alla famiglia appare plausibile ritenere che il conferimento Persona_2
dell'incarico di supervisione tecnica alla fosse stato pattuito proprio Controparte_1
nell'interesse della stessa proprietà dei terreni al fine garantire a quest'ultima il corretto mantenimento dei vitigni nonché verificare l'esecuzione delle lavorazioni nel rispetto della
“giusta regola tecnica” per tutta la durata del contratto di appalto e non limitatamente al periodo dei lavori “straordinari” di ristrutturazione e reimpianto dei vigneti.
pagina 5 di 8 La coincidenza tra la durata del contratto di appalto e l'attività di supervisione tecnica trova conferma nelle espressioni letterali contenute nella clausola 1.3 ove si fa riferimento claris verbis alle operazioni di coltivazione e di sistemazione dei fondi e degli impianti, anche se materialmente eseguite da ditte esterne, sia ordinarie che straordinarie nonché nei precedenti rapporti contrattuali e, segnatamente, nel contratto di affitto di fondo rustico stipulato il
15.03.2011 tra l'odierna opponente e la società proprietaria dei terreni adibiti a vigneto, con durata pari a dieci annate agrarie e scadenza 10.11.2020 laddove all'art. 2 “USO DEL
FONDO” viene stabilito “L'affittuario si impegna ad eseguire le ordinarie e straordinarie operazioni di conduzione del fondo, dovendo restituire alla scadenza del contratto l'impianto di vigneto in ottimo stato di conservazione, privo di difetti e danni con fallanze compatibili con l'età del vigneto […]”, pattuizione che viene espressamente riconfermata nella successiva scrittura privata del
27.01.2014, parzialmente modificativa di quella 15.03.2011 (art. 5 inizio sesta pagina). Ne consegue lo stretto collegamento funzionale tra il contratto di affitto di fondo rustico e l'attività di supervisione tecnica in questione, volta ad accertare non solo errori tecnici nell'esecuzione dei nuovi impianti ma anche eventuali danneggiamenti agli impianti già esistenti, proprio al fine di garantire, alla scadenza del contratto di affitto, la restituzione dei vigneti in ottimo stato di conservazione senza difetti e danni, eccezion fatta per le fallanze compatibili con l'età del vigneto.
Tale interpretazione non risulta contraddetta né dalla previsione di una durata temporale ad hoc per l'attività in questione, peraltro coincidente con quella del contratto, né con il nomen iuris utilizzato dalle parti “Contratto di appalto per lavorazioni agricole”.
E' infatti giocoforza ritenere come laddove le parti avessero voluto escludere una o più singole clausole dagli effetti della proroga tacita del contratto lo avrebbero espressamente previsto: la formulazione generica dell'art.
7.1 induce a ritenere la volontà di estendere la proroga al rapporto negoziale nella sua interezza, attività di supervisione tecnica inclusa, la quale, per le motivazioni sopra addotte, lungi dal rappresentare un'attività aggiuntiva e marginale, assume un ruolo essenziale e imprescindibile finalizzato a garantire il rispetto delle regole tecniche di conduzione e conservazione dei fondi da parte dell'affittuario in favore della proprietà.
Parimenti inconsistente l'eccepita violazione degli obblighi contrattuali da parte di per aver affidato l'attività di “supervisione tecnica”, nel periodo di Controparte_1 pagina 6 di 8 interesse, ad un professionista esterno, nella persona del perito agrario , Persona_4
anziché provvedervi direttamente tramite un proprio dipendente, come invece avvenuto negli anni precedenti con il dott. La circostanza, a dire dell'opponente, Persona_5 concretizzerebbe una violazione contrattuale e, segnatamente, dell'art.
3.1 ove viene fatto espresso riferimento alle caratteristiche personali, morali, professionali e di organizzazione di mezzi dell'appaltatore con espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto nonché di concedere subappalti.
Orbene, nell'interpretare siffatta pattuizione occorre però tenere in considerazione la natura di società di capitali dell'appaltatore, circostanza che induce ad escludere sia il riferimento alle capacità personali, morali e professionali di una persona fisica determinata sia la necessaria sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra quest'ultima e la società appaltatrice.
La pattuizione va intesa, piuttosto, come riconducibilità dello svolgimento dell'incarico alla al di là del rapporto giuridico in essere, di lavoro dipendente o di Controparte_1 prestazione d'opera, tra essa e il tecnico che in concreto ha eseguito la supervisione. Di talchè deve ritenersi irrilevante l'espletamento di detta attività da parte di un dipendente della ovvero tramite un libero professionista a ciò incaricato, così come non Controparte_1
dirimente la mancata congruità del compenso pattuito in via forfettaria nel contratto
11.05.2015 rispetto a quello effettivamente corrisposto dalla allo Controparte_1
nonché alle prestazioni da questi di fatto eseguite. CP_4
La circostanza che le prestazioni dello , diversamente da quelle svolte dal dott. CP_4
il quale aveva esercitato l'attività di supervisione mediante controlli pressochè Per_5 quotidiani, si siano tradotte in una mera “redazione di una relazione annuale dove si riportava lo stato dell'arte dei lavori” limitata ai soli “lavori straordinari come i nuovi vigneti o il rinfoltimento”
(cfr. testimonianza udienza 11.10.2022), ovvero l'opportunità di eliminare l'attività CP_4
di controllo in capo all'appaltatore per esserne venuta meno la causa giustificatrice (lavori straordinari di impianto nuovi vigneti), avrebbe potuto, tutt'al più, rappresentare motivo per rivedere o addirittura cancellare la pattuizione contenuta al punto 1.3 del contratto di appalto ma non anche per sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo ivi previsto.
pagina 7 di 8 Inconferente l'omesso riferimento alle contestazioni sollevate dall'odierna opponente a seguito dei solleciti di pagamento provenienti dall'opposta trattandosi di vicende stragiudiziali, antecedenti l'introduzione del presente procedimento, del tutto inidonee ad incidere sulla legittimità/ammissibilità del decreto ingiuntivo.
Alla ritenuta infondatezza dei motivi di opposizione consegue la conferma del decreto opposto e il riconoscimento del credito di cui alle fatture n. 11-C relativa all'attività di supervisione per l'anno 2019 e quella 2-C relativa alla prima rata dell'anno 2020 per complessivi € 18.300,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo applicati, per tutte le fasi del giudizio, i valori medi previsti nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 delle tabelle allegate al DM 55/2014 come modificati dal DM 147//2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, per l'effetto;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 857/2020 emesso dal Tribunale Siena;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e
IVA come per legge.
Così deciso in Siena il 22/06/2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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