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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4330/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1, con istanza del 26.02.2009, chiedeva il rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990 -1992 a mente delle disposizioni contenute nella legge 289 del 2002.
L'Agenzia restava silente.
La contribuente ha impugnato il silenzio - rifiuto dell' Agenzia delle entrate ed il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 394 del 2023 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Collegio di prima istanza ha argomentato la propria decisione ritenendo la mancata indicazione (nell'istanza di rimborso) degli estremi del versamento delle imposte e dei relativi importi (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
Il difensore della contribuente, in data 2 gennaio 2026, ha prodotto istanza di rinvio per concomitanti impegni professionali (cfr. istanza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avvocato che chiede il rinvio d'udienza deve dimostrare anche l'impossibilità di delegare un collega
(Cassazione n. 1793/2021).
Ad avviso della Corte di legittimità l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve anche fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14,
c. 2), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cass., Sez. U., 4773/2012).
Pertanto, va disattesa la richiesta di rinvio.
Premesso quanto precede il gravame in esame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'originaria richiesta della contribuente conteneva l'istanza di rimborso del 90 percento delle imposte versate in relazione al triennio 1990 - 1992: corrispondenti all'eccedenza dei versamenti effettuati in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al 10% previsto dall'art. 9 c. 17- bis della legge 289/2002.
L'importo della richiesta di rimborso era legato ad una disposizione di legge (c. 665 art.1 L. 190/2014 novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017) ed alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale "In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990,1991 e 1992, prevista dall'art. 9, c. 17, della legge 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le provincia di Catania, Siracusa e Ragusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.
2.- Il “diritto al rimborso”, che trova la propria fonte nell'art. 9, c. 17, della legge 289/2002, è stato dapprima confermato dalla giurisprudenza di legittimità e poi dal c. 665 dell'art.1 della L. 190/2014 (come novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017), che ha puntualizzato le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto operare nei casi di istanza proposta da soggetto che non aveva presentato dichiarazione dei redditi.
La contribuente, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti, era titolare solamente di
“redditi di fabbricati” : pertanto, non è compresa nella categoria dei soggetti ai quali possa applicarsi la normativa dei cc. dd. “aiuti di Stato”.
Nel caso qui in esame si verte in tema di rimborso nascente da un “diritto” di “natura generale” riguardante ciascun contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella specificità, molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NN LV TT
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4330/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1, con istanza del 26.02.2009, chiedeva il rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990 -1992 a mente delle disposizioni contenute nella legge 289 del 2002.
L'Agenzia restava silente.
La contribuente ha impugnato il silenzio - rifiuto dell' Agenzia delle entrate ed il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 394 del 2023 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Collegio di prima istanza ha argomentato la propria decisione ritenendo la mancata indicazione (nell'istanza di rimborso) degli estremi del versamento delle imposte e dei relativi importi (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
Il difensore della contribuente, in data 2 gennaio 2026, ha prodotto istanza di rinvio per concomitanti impegni professionali (cfr. istanza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avvocato che chiede il rinvio d'udienza deve dimostrare anche l'impossibilità di delegare un collega
(Cassazione n. 1793/2021).
Ad avviso della Corte di legittimità l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve anche fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14,
c. 2), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cass., Sez. U., 4773/2012).
Pertanto, va disattesa la richiesta di rinvio.
Premesso quanto precede il gravame in esame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'originaria richiesta della contribuente conteneva l'istanza di rimborso del 90 percento delle imposte versate in relazione al triennio 1990 - 1992: corrispondenti all'eccedenza dei versamenti effettuati in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al 10% previsto dall'art. 9 c. 17- bis della legge 289/2002.
L'importo della richiesta di rimborso era legato ad una disposizione di legge (c. 665 art.1 L. 190/2014 novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017) ed alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale "In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990,1991 e 1992, prevista dall'art. 9, c. 17, della legge 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le provincia di Catania, Siracusa e Ragusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.
2.- Il “diritto al rimborso”, che trova la propria fonte nell'art. 9, c. 17, della legge 289/2002, è stato dapprima confermato dalla giurisprudenza di legittimità e poi dal c. 665 dell'art.1 della L. 190/2014 (come novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017), che ha puntualizzato le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto operare nei casi di istanza proposta da soggetto che non aveva presentato dichiarazione dei redditi.
La contribuente, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti, era titolare solamente di
“redditi di fabbricati” : pertanto, non è compresa nella categoria dei soggetti ai quali possa applicarsi la normativa dei cc. dd. “aiuti di Stato”.
Nel caso qui in esame si verte in tema di rimborso nascente da un “diritto” di “natura generale” riguardante ciascun contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella specificità, molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NN LV TT