Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/1985, n. 6374
CASS
Sentenza 16 dicembre 1985

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Le cosiddette "royalties", cioè i compensi corrisposti ad un imprenditore commerciale per l'utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio, di opere dell'ingegno, invenzioni industriali o simili, nella disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 istitutiva dell'IRPEF, costituiscono una componente del reddito d'impresa. Pertanto, qualora i predetti compensi siano percepiti da un'impresa straniera priva di stabile organizzazione in Italia, la loro tassabilità deve essere esclusa, tanto ai fini dell'IRPEF, quanto ai fini dell'ILOR (per il rinvio contenuto nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599), in forza dell'espressa previsione dell'art. 19 n. 5 del citato d.P.R. n. 597 del 1973 e fino alla data della entrata in vigore del d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897, il quale ha modificato la norma medesima, senza effetti retroattivi, nel senso dell'assoggettamento ad imposizione delle "royalties" anche quando versate ad impresa straniera senza stabile organizzazione in Italia. ( Conf 7184/83, mass n 431790).*

Non sono soggette ad Irpef, Irpeg ed Ilor le royalties corrisposte ad impresa estera senza stabile organizzazione in Italia per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, marchi di fabbrica, di commercio e simili. Tali royalties, che devono essere considerate componenti del reddito d'impresa, non possono essere considerate ne' redditi di lavoro autonomo, in quanto percepite da soggetti esteri nell'esercizio di impresa, ne' redditi diversi, in quanto prive del requisito della occasionalita'. Tali royalties sono invece imponibili in Italia, in virtu' del disposto dell'art.31 del DPR 897/90, a partire dal I gennaio 1982.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/1985, n. 6374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6374
    Data del deposito : 16 dicembre 1985

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