Versione
22 giugno 1962
22 giugno 1962
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
Giurisprudenza • 37
- 1. Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 952Provvedimento: proc. n. 6068/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 28/11/2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: riconoscimento dello stato di apolidia, e vertente TRA Parte_1 nato il [...] in [...], C.F. C.F._1 rapp.to e …Leggi di più...
- art. 17 d.P.R. 572/1993·
- art. 19-bis d.lgs. 150/2011·
- diritto soggettivo·
- riconoscimento stato di apolidia·
- procedimento amministrativo·
- compensazione spese di lite·
- cittadinanza macedone·
- giurisdizione giudice ordinario·
- onere della prova attenuato·
- Convenzione di New York 1954