TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/12/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3768 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott.ssa TH TI ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/06/2024 tra
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. DE STASIO MARIAGRAZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/03/1990, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALAGUZZA LUCA e MICHELA DI MARTINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valaguzza, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
E del Curatore Speciale delle minori, Avv. Laura MAINARDI
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Disporsi l'affido in via condivisa delle figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori tre fine settimana al mese dal sabato alle ore 15:00 sino alla domenica sera sino alle ore 21:00 nel periodo primavera-estate e sino alle ore 19:00 in autunno- inverno, salvo diversi accordi tra i genitori;
il padre si impegnerà, durante i fine settimana di competenza, ad accompagnare le figlie agli impegni sportivi e si farà carico del costo della danza nei propri week-end.
Tale organizzazione verrà mantenuta anche durante i periodi festivi, salvo diversi accordi tra i genitori e salvo, in ogni caso, la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con le proprie figlie due settimane nel periodo estivo concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
rispetto a tali periodi estivi ciascun genitore potrà portare le bambine in vacanza oppure delegarne la cura a terze persone a spese del genitore assegnatario delle due settimane.
3. Il padre concorrerà al mantenimento delle figlie corrispondendo a la somma mensile di euro Pt_1
400,00, come già previsto, entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. L'AU erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da;
CP_2 Pt_1
5. Rispetto alle spese straordinarie, i genitori concordano che le spese relative alla baby-sitter necessarie durante i sabato mattina in cui entrambi i genitori lavorano e durante le feste scolastiche delle bambine
(salvo che uno dei due genitori possa usufruire di ferie per stare con le figlie) siano a carico di entrambe le parti al 50%.
Rispetto alle spese della danza, il padre concorrerà nei week-end di sua competenza e rispetto alle restanti spese della danza il padre verificherà la possibilità che la propria madre offra alle nipoti come regalia lezione di danza o accessori relativi alla danza.
Rispetto a tutte le restanti spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, i genitori concordano che saranno suddivise al 50%.
6. Rinuncia a tutte le altre istanze;
7. Spese di lite compensate
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene di poter accogliere, e per l'effetto recepire, gli accordi intercorsi tra le parti all'udienza del 04.12.2025 in quanto confacenti al preminente interesse delle figlie minori, (n. Persona_1
16.01.2015) e (n. 22.12.2016) e vista la loro conformità alla legge. Persona_2
Inoltre, appaiono tali a garantire un equo bilanciamento dei rispettivi interessi dei genitori.
Quanto all'iter che ha condotto alla definizione in via consensuale della controversia, si osserva che la presente procedura si era inizialmente caratterizzata da una elevata conflittualità tra le parti in considerazione dei comportamenti aggressivi del padre. Per questa ragione, con decreto del 04.06.2024, emesso inaudita altera parte, era stato disposto l'affidamento della prole all'Ente con contestuale misura di divieto di avvicinamento per (sottoposto CP_1 altresì a misura cautelare nell'ambito del procedimento penale a suo carico per maltrattamenti); altresì, veniva nominato il curatore speciale e i servizi sociali venivano incaricati di attivare i più opportuni interventi a favore del nucleo familiare, anche al fine di valutare la dipendenza da sostanze alcoliche per il padre.
Nel corso del procedimento è emerso che i percorsi attivati dall'ente affidatario hanno sortito effetto molto positivo. ha concluso il percorso presso il NOA per raggiungimento degli obiettivi;
egli ha CP_1 partecipato al percorso con impegno, tutti i controlli piliferi hanno dato esito negativo ed ha CP_1 saputo riflettere sul proprio problema di abuso di alcol, affrontandolo in maniera adeguata e consapevole.
Visto il buon andamento del percorso del padre nel corso del procedimento il servizio ha lavorato per un riavvicinamento con le figlie, posto che gli incontri in spazio neutro avevano riscontri molto positivi: dalla data del 8.4.2025 gli incontri padre-figlie sono stati liberalizzati e gli operatori hanno riscontrato un grande benessere per le bambine, che sono risultate entrambe molto affezionate al resistente.
Alla luce dei descritti progressi, relativi anche alla madre, la quale nel corso del tempo ha aderito pienamente a tutte le proposte degli operatori, il servizio sociale affidatario, Comune di LL AL, già nella relazione del 23.05.2025, non riteneva più sussistenti i presupposti per limitare la responsabilità genitoriale di madre e padre riportando “Alla luce di quanto sopra riportato il Servizio sociale scrivente non ritiene sussistano più gli estremi affinché i genitori siano limitati nella propria responsabilità genitoriale;
nel corso del percorso con
i servizi, entrambi hanno dimostrato di esercitare il ruolo di genitore in maniera adeguata. Inoltre, entrambi i genitori concordano su una regolamentazione di visita paterna che si concretizza in due week-end al mese: nel fine settimana di sua competenza il sig. vorrebbe tenere a dormire con sé, presso la casa della nonna paterna. CP_1
I servizi, sentiti tutti, si sono detti d'accordo con questa nuova modalità di visita.”
All'udienza del 04.12.2025 i genitori si mostravano consapevoli e soddisfatti degli obiettivi raggiunti e davano atto di essere ormai in grado di esercitare la genitorialità in forma congiunta.
Anche il curatore speciale concludeva in tal senso, e rispetto all'accordo raggiunto dalle parti non mostrava riserva alcuna chiedendo semmai al Tribunale di dare luogo al recepimento delle conclusioni congiunte.
La relazione di aggiornamento del servizio sociale di LL AL del 24.11.2025 dava atto del benessere delle minori e di alcune difficoltà meramente organizzative dei genitori, connesse all'esigenza di entrambi di lavorare in assenza di aiuti di familiari per la gestione delle bambine;
gli operatori hanno riferito “A fronte di questa situazione di difficile soluzione, i due genitori, durante il colloquio sono apparsi sereni rispetto alle relazioni reciproche con le figlie;
sono sembrati più in grado di comunicare, tanto che solo raramente hanno cercato il servizio scrivente per organizzarsi negli incontri tra figlie e padre. Alla luce di quanto sopra riportato appare ininfluente l'apporto del Servizio sociale;
i genitori hanno dimostrato di possedere gli strumenti per ri-acquisire una piena responsabilità genitoriale e si sono dimostrati in grado di collaborare sufficientemente tra loro.”
In conclusione, il Collegio ritiene che non vi siano più elementi per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori di cui all'art. 337 ter c.c. essendo ormai state superate tutte le dinamiche costituenti fonte di pericolo e di pregiudizio per i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03/06/2024,
[...] Controparte_1 così provvede:
I. Dispone l'affidamento congiunto delle minori e provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
II. Spese di lite compensate.
Si trasmetta al servizio sociale di LL AL.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH TI CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott.ssa TH TI ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/06/2024 tra
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. DE STASIO MARIAGRAZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/03/1990, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALAGUZZA LUCA e MICHELA DI MARTINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valaguzza, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
E del Curatore Speciale delle minori, Avv. Laura MAINARDI
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Disporsi l'affido in via condivisa delle figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori tre fine settimana al mese dal sabato alle ore 15:00 sino alla domenica sera sino alle ore 21:00 nel periodo primavera-estate e sino alle ore 19:00 in autunno- inverno, salvo diversi accordi tra i genitori;
il padre si impegnerà, durante i fine settimana di competenza, ad accompagnare le figlie agli impegni sportivi e si farà carico del costo della danza nei propri week-end.
Tale organizzazione verrà mantenuta anche durante i periodi festivi, salvo diversi accordi tra i genitori e salvo, in ogni caso, la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con le proprie figlie due settimane nel periodo estivo concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
rispetto a tali periodi estivi ciascun genitore potrà portare le bambine in vacanza oppure delegarne la cura a terze persone a spese del genitore assegnatario delle due settimane.
3. Il padre concorrerà al mantenimento delle figlie corrispondendo a la somma mensile di euro Pt_1
400,00, come già previsto, entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. L'AU erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da;
CP_2 Pt_1
5. Rispetto alle spese straordinarie, i genitori concordano che le spese relative alla baby-sitter necessarie durante i sabato mattina in cui entrambi i genitori lavorano e durante le feste scolastiche delle bambine
(salvo che uno dei due genitori possa usufruire di ferie per stare con le figlie) siano a carico di entrambe le parti al 50%.
Rispetto alle spese della danza, il padre concorrerà nei week-end di sua competenza e rispetto alle restanti spese della danza il padre verificherà la possibilità che la propria madre offra alle nipoti come regalia lezione di danza o accessori relativi alla danza.
Rispetto a tutte le restanti spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, i genitori concordano che saranno suddivise al 50%.
6. Rinuncia a tutte le altre istanze;
7. Spese di lite compensate
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene di poter accogliere, e per l'effetto recepire, gli accordi intercorsi tra le parti all'udienza del 04.12.2025 in quanto confacenti al preminente interesse delle figlie minori, (n. Persona_1
16.01.2015) e (n. 22.12.2016) e vista la loro conformità alla legge. Persona_2
Inoltre, appaiono tali a garantire un equo bilanciamento dei rispettivi interessi dei genitori.
Quanto all'iter che ha condotto alla definizione in via consensuale della controversia, si osserva che la presente procedura si era inizialmente caratterizzata da una elevata conflittualità tra le parti in considerazione dei comportamenti aggressivi del padre. Per questa ragione, con decreto del 04.06.2024, emesso inaudita altera parte, era stato disposto l'affidamento della prole all'Ente con contestuale misura di divieto di avvicinamento per (sottoposto CP_1 altresì a misura cautelare nell'ambito del procedimento penale a suo carico per maltrattamenti); altresì, veniva nominato il curatore speciale e i servizi sociali venivano incaricati di attivare i più opportuni interventi a favore del nucleo familiare, anche al fine di valutare la dipendenza da sostanze alcoliche per il padre.
Nel corso del procedimento è emerso che i percorsi attivati dall'ente affidatario hanno sortito effetto molto positivo. ha concluso il percorso presso il NOA per raggiungimento degli obiettivi;
egli ha CP_1 partecipato al percorso con impegno, tutti i controlli piliferi hanno dato esito negativo ed ha CP_1 saputo riflettere sul proprio problema di abuso di alcol, affrontandolo in maniera adeguata e consapevole.
Visto il buon andamento del percorso del padre nel corso del procedimento il servizio ha lavorato per un riavvicinamento con le figlie, posto che gli incontri in spazio neutro avevano riscontri molto positivi: dalla data del 8.4.2025 gli incontri padre-figlie sono stati liberalizzati e gli operatori hanno riscontrato un grande benessere per le bambine, che sono risultate entrambe molto affezionate al resistente.
Alla luce dei descritti progressi, relativi anche alla madre, la quale nel corso del tempo ha aderito pienamente a tutte le proposte degli operatori, il servizio sociale affidatario, Comune di LL AL, già nella relazione del 23.05.2025, non riteneva più sussistenti i presupposti per limitare la responsabilità genitoriale di madre e padre riportando “Alla luce di quanto sopra riportato il Servizio sociale scrivente non ritiene sussistano più gli estremi affinché i genitori siano limitati nella propria responsabilità genitoriale;
nel corso del percorso con
i servizi, entrambi hanno dimostrato di esercitare il ruolo di genitore in maniera adeguata. Inoltre, entrambi i genitori concordano su una regolamentazione di visita paterna che si concretizza in due week-end al mese: nel fine settimana di sua competenza il sig. vorrebbe tenere a dormire con sé, presso la casa della nonna paterna. CP_1
I servizi, sentiti tutti, si sono detti d'accordo con questa nuova modalità di visita.”
All'udienza del 04.12.2025 i genitori si mostravano consapevoli e soddisfatti degli obiettivi raggiunti e davano atto di essere ormai in grado di esercitare la genitorialità in forma congiunta.
Anche il curatore speciale concludeva in tal senso, e rispetto all'accordo raggiunto dalle parti non mostrava riserva alcuna chiedendo semmai al Tribunale di dare luogo al recepimento delle conclusioni congiunte.
La relazione di aggiornamento del servizio sociale di LL AL del 24.11.2025 dava atto del benessere delle minori e di alcune difficoltà meramente organizzative dei genitori, connesse all'esigenza di entrambi di lavorare in assenza di aiuti di familiari per la gestione delle bambine;
gli operatori hanno riferito “A fronte di questa situazione di difficile soluzione, i due genitori, durante il colloquio sono apparsi sereni rispetto alle relazioni reciproche con le figlie;
sono sembrati più in grado di comunicare, tanto che solo raramente hanno cercato il servizio scrivente per organizzarsi negli incontri tra figlie e padre. Alla luce di quanto sopra riportato appare ininfluente l'apporto del Servizio sociale;
i genitori hanno dimostrato di possedere gli strumenti per ri-acquisire una piena responsabilità genitoriale e si sono dimostrati in grado di collaborare sufficientemente tra loro.”
In conclusione, il Collegio ritiene che non vi siano più elementi per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori di cui all'art. 337 ter c.c. essendo ormai state superate tutte le dinamiche costituenti fonte di pericolo e di pregiudizio per i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03/06/2024,
[...] Controparte_1 così provvede:
I. Dispone l'affidamento congiunto delle minori e provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
II. Spese di lite compensate.
Si trasmetta al servizio sociale di LL AL.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH TI CO