TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/09/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5897-2018 del R.G.A.C., pendente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. nonché Parte_1 Parte_2
e rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Trinchese Parte_3
ATTORI – CONVENUTI IN
RICONVENZIONALE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giovanni Re
CONVENUTA- ATTRICE IN RICONVENZIONALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. nonchè e , Parte_2 Parte_3 quali garanti, hanno convenuto in giudizio la per accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) previa prova dell'assunto credito, accertare, se del caso attraverso CTU, l'esatto ammontare del saldo relativo al c/c n. 700/821761, in premessa indicato, tenendo conto tutto quanto lamentato nella premessa del presente atto e condannare parte convenuta, previa eventuale compensazione con eventuali crediti in testa a parte attrice,al pagamento della somma che risulterà a credito per saldo conto corrente n. 700/821761, oltre accessori;
2) In ogni caso, operare ogni opportuna compensazione tra debiti e crediti da precisarsi nel corso del giudizio con condanna della convenuta AN al pagamento del residuo, oltre
1 accessori; ed in via gradata, in caso di debiti da parte attrice, dare atto che offre a borsa aperta la somma che risultera' a seguito del presente giudizio. 3) In ogni caso il sig. ed il sig. fanno proprie tutte le Parte_3 Parte_2 deduzioni e conclusioni rassegnate nel presente atto dalla società Parte_1
[...
che qui si richiamano, in via gradata, salvo gravame, nell'ipotesi in cui dovessero risultare debiti garantiti accertare che le fideiussioni e\o garanzie sono nulle, inefficaci estinte e che comunque nulla è dovuto da parte del sig. Parte_3
ed il sig. per tutto quanto esposto al punto 2 della
[...] Parte_2 narrativa, dichiarando, che, in ogni caso nulla è dovuto.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto, in sintesi, che: - con missiva del
4.9.2018 le veniva comunicata la revoca, con effetto immediato, degli affidamenti per scoperto di c/c e per anticipi all'esportazione e richiesto il pagamento dell'importo di euro 34.817,71 per capitale ed interessi al 31/12/2017 relativi al conto n° 700/821761 ed euro 200.000,00, quale saldo debitore riferito agli anticipi all'esportazione con cessione “ pro solvendo”, scaduti e non rimborsati, oltre interessi sino al saldo;
- il presunto credito di complessivi euro 234.817,71, addebitato sul conto corrente n. 700/821761 intrattenuto con la AN convenuta, filiale di Sorrento, sarebbe incerto, illiquido, inesigibile e non provato;
- l'istituto di credito aveva applicato, illegittimamente, siccome non pattuiti, tassi di interesse superiori a quelli legali, commissioni ed accessori, omesso partite e commesso errori di calcolo;
- la pattuizione relativa al tasso d'interesse sarebbe nulla essendo il tasso non determinato né determinabile con certezza ed applicato quello su piazza e, comunque, da adeguare ai limiti previsti dalla L. 108/96; - la AN aveva illegittimamente applicato tassi con cadenza trimestrale in assenza di una pattuizione scritta ed imposto unilateralmente i costi per valute;
- il contratto di conto corrente n. 700821781 sarebbe nullo in quanto non sottoscritto dalla AN ma solo dalla società attrice, a cui non era stata consegnata una copia.
In base a tali assunti ha rappresentato la necessità di un ricalcolo integrale del saldo del conto, con epurazione di tutte le somme addebitate a titolo di interessi, spese, commissioni e quant'altro pattuito, previa applicazione degli interessi legali ed esclusione della capitalizzazione, a tal fine ha chiesto la nomina di un consulente tecnico al fine di determinare l'esatto ammontare del saldo del conto corrente.
2 Ha, infine, offerto il pagamento dell'eventuale somma a debito risultante all'esito della CTU, previa compensazione tra debiti e crediti reciproci.
I fideiussori, nel fare proprie le deduzioni della società garantita, hanno altresì dedotto la nullità e/o invalidità delle fideiussioni perché: - il relativo modulo era completamente in bianco e perché resa per un importo illimitato con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto;
- in violazione dell'art. 10
L. 154/92 prevedeva la preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione di cui all'art. 1956 c.c.
Hanno altresì dedotto la liberazione dei fideiussori in quanto l'istituto di credito, pur conoscendo le condizioni di difficoltà patrimoniali della società, aveva continuato a concedere linee di credito, senza la loro previa autorizzazione nonché
l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. non avendo l'istituto di credito proposto nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazioni principale alcuna azione giudiziale.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la AN convenuta che eccependo: - la nullità dell'atto introduttivo per violazione dei requisiti inerenti l'edictio actionis, avendo l'attrice genericamente contestato la nullità delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente di corrispondenza di cui, peraltro, non aveva fornito prova mediante la produzione del relativo contratto;
- l'infondatezza della domanda di nullità del contratto siccome non firmato dalla AN, essendo il requisito di forma rispettato quanto il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente da quest'ultimo sottoscritta, non essendo necessaria la firma dell'istituto di credito, il cui consenso ben poteva desumersi da comportamenti concludenti;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio non avendo l'attrice prodotto il contratto di conto corrente ed il relativo documento di sintesi, neppure richiesto ai sensi dell'art. 119 TUB;
ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea.
La AN ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti degli attori a sostegno della quale ha dedotto che: - il conto corrente intestato alla società era stato acceso in data 9.04.2010 e, alla data della costituzione in giudizio, recava un saldo debitore di euro 238.354,41 di cui euro 38.354,41 quale scoperto del conto corrente, oltre interessi dal 31.12.2018 ed euro 200.000,00 per anticipazioni scadute e non
3 rimborsate;
- contrariamente dagli assunti avversi il contratto e le condizioni economiche erano pattuite per iscritto;
- il documento di sintesi conteneva inoltre la pattuizione della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che di quelli debitori e, quindi, nel rispetto della delibera CICR del 9.2.2000, la medesima cadenza trimestrale con applicazione della reciprocità di trattamento richiesta dall'art. 2 comma 2 di tale delibera;
- l'allineamento a tali criteri di capitalizzazione era stato peraltro comunicato alla cliente con l'invio degli estratti conto;
-
l'infondatezza delle contestazioni mosse dai garantiti e Parte_4
essendo chiaramente indicato nel modulo della fideiussione Parte_2
l'importo massimo garantito (euro 700.000,00); - le garanzie sarebbero da qualificarsi quali contratti autonomi di garanzia, contenendo le clausole di cui agli artt. 7, 5, 2 e 10, volte a rendere l'obbligazione del garante insensibile alle vicende del debito principale, ponendo la AN al riparo da eccezioni inerenti il rapporto ANrio, con conseguente infondatezza della dedotta violazione degli artt. 1956 e
1957 c.c.
In via riconvenzionale la AN ha chiesto la condanna della società
[...]
e dei garanti e , della Parte_1 Parte_3 Parte_2 complessiva somma di Euro 242.381,36 oltre interessi di cui Euro 38.354,41 qualescoperto di conto corrente, oltre interessi dal 31.12.2018 ed euro 200.000,00 per anticipazioni scadute e non rimborsate.
Il giudizio veniva rinviato per effetto delle disposizioni emergenziali conseguenti alla pandemia da Covid 19 e all'esito della concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. riservato in decisione.
All'esito della rimessione sul ruolo per chiarimenti in merito alla documentazione prodotta veniva nominato un consulente tecnico con l'incarico di verificare la sussistenza del dedotto superamento della soglia d'usura e del fenomeno anatocistico nonché la completezza degli estratti conto prodotti dalla convenuta a sostegno della domanda riconvenzionale.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva rinviata pendendo trattative di bonario componimento non andati buon fine e, quindi, riservata in decisione.
4 Tanto premesso rileva il giudicante che l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dalla convenuta è infondata.
In ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema
Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass. Civ. n.
3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, la convenuta ha potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Passando al merito della res litigiosa si rileva che sebbene gli attori non abbiano prodotto alcunchè a sostegno della propria domanda, come eccepito dalla convenuta, vi è che la AN nel costituirsi in giudizio e per effetto della spiegata domanda riconvenzionale ha prodotto lei stessa la documentazione mancante, ossia: copia del contratto conto corrente di corrispondenza n.ro 821761 e relativo documento di Sintesi, del 09.04.2010, intestato alla società Parte_1
- l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. attestante il credito vantato dalla CP_1 per l'importo di Euro 241.381,36, quale saldo debitore del conto corrente n.
[...]
821761; - estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente n.821761 dal
09.04.2010 al 31.10.2019; - il contratto di apertura di credito in conto corrente e relativo documento di sintesi a tempo indeterminato, del 01.03.2017, intestato alla
5 società - richiesta di anticipo su esportazione del 26.03.2018 Parte_1 di Euro 47.000,00, relativo documento di sintesi, la fattura n. 173 del 28.03.2018 dell'importo di euro 60.900,00 intestata alla società cliente UR Food Sales Co.
Ltd; - richiesta di anticipo su esportazione del 23.04.2018 di Euro 153.000,00, relativo Documento di Sintesi, Fattura n. 215 del 20.04.2018 dell'importo di euro
193.076,00 intestata alla società cliente Bora Trading Co. Ltd.
La documentazione prodotta dalla AN e non specificamente contestata dagli attori fornisce la prova del credito il cui pagamento era stato richiesto con la missiva del 4.9.2018 e in tale sede domandato in via riconvenzionale.
L'eccezione di nullità del contratto siccome non sottoscritto dalla AN e non consegnato in copia alla correntista è infondata.
Come chiarito dalla S.C. in materia di contratti ANri, l' omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3.
Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla AN, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Nel caso in esame la AN sia con le eseguite anticipazioni che con la missiva del
2018 e, infine, con la spiegata domanda riconvenzionale ha chiaramente manifestato la volontà di avvalersi dei contratti la cui consegna alla correntista risulta dalla documentazione contrattuale prodotta dalla AN.
Invero, nella prima pagina del contratto di conto corrente depositato dalla AN , si legge “dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo e dei seguenti documenti: Norme di trasparenza, Documenti di sintesi, foglio informativo regolamento del programma di conto corrente……”, inoltre, alla pagina 5 del contratto di apertura di credito dell' 1 marzo 2017 si legge “dichia-ro/dichiariamo di aver ricevuto un esemplare del presente contratto comprensivo del do-cumento di sintesi” quanto ai contratti di anticipi su fatture anch'essi contengono la dicitura
“il Cliente dichiara di aver ottenuto copia del contratto di anti-cipo all'esportazione comprensivo di tutte le condizioni e termini contrattuali applicati allo stesso”.
6 Il documento di sintesi contiene l'indicazione delle principali condizioni economiche applicate al conto n. 821761 e riprodotte dal consulente nominato, nella perizia ossia: - il tasso creditore annuo nominale/effettivo: 0,01%; - il tasso debitore entro fido e sconfinamenti annuo nominale ed effettivo: 3,00%; la
Commissione sull'accordato trimestrale - C.M.D.F.: 0,150%; - il recupero spese sostenute per acquisizione di elaborazione dati nella fase di istruttoria, rinnovo o variazione pratiche di affidamento -importo massimo: Euro 500,00; il tasso debitore extra-fido o in assenza di fido annuo nominale ed effettivo: 5,50%; - gli oneri gestione sconfino;
la capitalizzazione degli interessi, debitori e creditori, con pari periodicità trimestrale e le valute.
Ne consegue che la doglianza mossa dagli attori e relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse, così come il rinvio a quelli su piazza, risulta smentita per tabulas.
Il consulente nominato previa analisi della documentazione contrattuale e contabile ha escluso la sussistenza di profili di usura originaria o sopravvenuta per effetto dello ius variandi da parte dell'istituto di credito e riscontrato la completezza degli estratti conto depositati in serie progressiva dal 09/04/2010, con saldo pari zero al
31/10/2019.
Il consulente ha altresì riscontrato, nelle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi allegato al contratto di c.c. n.ro 821761 del 9.04.2010, la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità trimestrale e la concreta applicazione da parte della AN all'esito delle verifiche dei dati contabili contenuti negli estratti conto.
Per il solo periodo dal 31.12.2013 al 30.09.2016 il consulente ha eseguito il ricalcolo del saldo applicando la capitalizzazione semplice poiché per quello successivo alla Delibera CICR n. 343/2016, dalle informative allegate agli estratti conto e dalla verifica delle movimentazioni è emerso l'adeguamento della AN all'art. 120, comma 2, T.U.B. dal mese di marzo 2015 “rettificando le valute di addebito, delle liquidazioni degli interessi maturati nei mesi di marzo, giugno e settembre 2015, al 31.12.2015, così come effettivamente risulta dalle movimentazioni contabili registrate negli e.c. e dalle relative informative allegate agli stessi”.
7 Il saldo ricalcolato al 31/10/2019, così come ricalcolato dal consulente all'esito dell'indagine demandata è pari ad euro -240.456,40, dovendo applicarsi l'ipotesi di ricalcolo 1.A, escludendo la capitalizzazione degli interessi per il periodo
2013/2016, siccome non consentita.
Avendo la AN idoneamente provato il proprio credito mediante la produzione dei contratti e la serie continua degli estratti conto nonché le fatture anticipate la società va condanna al pagamento dell'importo di euro -240.456,40 quale credito risultante alla data del 31.10.2019 oltre interessi così come pattuiti dalla domanda al saldo.
Al pagamento di tale importo vanno condannati, in solido, i garanti Parte_3
e attesa l'infondatezza delle contestazioni da questi ultimi mosse.
[...] Pt_2
Invero la AN ha prodotto i moduli riferiti alle fideiussioni che risultano tutt'altro che in bianco e riportano il limite massimo garantito, ossia euro 700 mila.
La quaestio nullitatis delle fideiussioni sollevata solo con le memorie conclusive, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, non può essere accolta siccome sfornita di prova non avendo gli attori prodotto, il menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 a corredo della eccezione sollevata.
Parimenti infondate siccome genericamente formulate e comunque indimostrate è la invocata liberazione dei fideiussori ai sensi dell' art. 1956 c.c. avendo i garanti solo genericamente allegato ma non dimostrato le condizioni di difficoltà economica della società garantita.
La richiesta di pagamento inoltrata anche ai garanti dall'istituto di credito esclude la possibilità di configurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
In conclusione la domanda attorea va parzialmente accolta per l'illegittima capitalizzazione degli interessi per il periodo 2013/2016, siccome non consentita ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla AN gli attori, convenuti in riconvenzionale, vanno condannati al pagamento in favore della AN dell'importo così come rideterminato dal CTU.
Le spese di lite vanno poste a carico degli attori in considerazione della soccombenza e dello scarto minimo tra il credito richiesto dalla AN e quello rideterminato all'esito della CTU.
8 Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5897/2018, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
2. accoglie parzialmente la domanda attorea ridetermina il saldo debitore in euro -
240.456,40 alla data del 31.10.2019;
3. accoglie la domanda della in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., e per l'effetto condanna la società in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. nonché e , in solido tra Parte_2 Parte_3 loro, per le causali di cui in motivazione al pagamento dell'importo di euro
240.456,40 oltre interessi così come pattuiti dalla domanda al saldo.
4. condanna la società in persona del legale rapp.te p.t. nonché Parte_1
e in solido tra loro al pagamento in favore Parte_2 Parte_3 della in persona del legale rapp.te p.t., delle spese Controparte_1 processuali, che liquidano in euro 14.000,00 per compensi, euro 759,00 per spese documentate, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, più iva e c.p.a. come per legge
Così deciso in Torre Annunziata, lì 2 settembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
9