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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1610/2022 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP1 P.IVA_1 Parte_1
ora (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP2 P.IVA_2 Pt_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Emanuela A. Barison e l'Avv. Manuela Caporale, che
[...]
la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_3 CP4
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to Maurizio Randazzo che lo rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE APPELLATA
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_5
speciale Avv. Fabio Salvatori, elettivamente domiciliata presso l'Avv. David Morganti che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 22 PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale: accogliere il presente gravame proposto da (ora avverso la CP1 CP2
sentenza n. 1090/2022 emessa dal Tribunale civile di Vercelli, Dott.ssa Trotta, in data 9/11/2022 nella causa r.g.n. 327/2020 e, per l'effetto, in integrale riforma della predetta sentenza:
In via istruttoria:
-Disporre il rinnovo e/o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio volta alla emendatio delle carenze e violazioni esposte nonché al fine di individuare e quantificare correttamente le opere di recupero ambientale ancora da eseguirsi, determinare la quantità di opere di recupero già eseguita da tenendo conto della normativa e delle norme tecniche attualmente vigenti. CP1
Nel merito:
-accertare e dichiarare che, al momento della pretesa escussione, il non aveva Controparte_3 alcun diritto di richiedere ed ottenere da il pagamento dell'intera somma garantita con la CP5 polizza n. 370395360 del 31/7/2017 in relazione all'attività esercitata da nella cava in CP1
località Cascina Riale in Comune di , per le motivazioni tutte sopra esposte;
CP3
-conseguentemente, accertare e dichiarare che non è obbligata a corrispondere al Controparte_5
l'intera somma garantita dalla polizza n. 370395360 del 31/7/2017; Controparte_3
-condannare il a risarcire alla società tutti i danni, presenti e futuri, da Controparte_3 CP1 quest'ultima subiti a causa della illegittima ed infondata richiesta di escussione della garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 370395360 del 31/7/2017 di nella misura da Controparte_5
determinarsi in corso di causa od –in subordine– in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
-Accertare il diritto di a ripetere le maggiori somme eventualmente percepite dal CP1 beneficiario e, per l'effetto, condannare il alla restituzione del superiore importo Controparte_3
incassato in esecuzione della sentenza di primo grado;
-Respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal;
Controparte_3
-Respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da nei confronti di Controparte_5 CP1
pagina 2 di 22 -Riformare la sentenza in punto condanna alle spese ed ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, mandare assolta dall'obbligo di pagamento statuito nella CP1
sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese.
PER IL COMUNE DI : CP3
In via principale per le ragioni esposte in atto, anche in punto alle conclusioni dell'appellante oggi CP1 CP2
e dell'appellata contenenti modifiche rispetto alle domande formulate in appello e Controparte_5
domande nuove,
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla società oggi avverso la sentenza n. 1090/2022, emessa CP1 CP2
dal Tribunale civile di Vercelli, Dottoressa Elisa Trotta, in data 9 novembre 2022, nella causa r.g.
n. 327/2020;
b) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale la domanda proposta in via principale, lettera b), dalla Controparte_5
c) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 1090/2022, emessa dal Controparte_5
Tribunale civile di Vercelli, Dottoressa Elisa Trotta, in data 9 novembre 2022, nella causa r.g.
n. 327/2020;
e conseguentemente confermare la condanna di oggi e agli CP1 CP2 Controparte_5
importi di cui alla sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Salvo ogni altro diritto.
PER Controparte_5
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1-in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
CP nella parte in cui accerta il diritto di di agire in rivalsa nei confronti di , oggi CP5 CP1
2-in via principale: a) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ. e delle condizioni contrattuali il diritto di regresso e/o gradatamente di surroga della Compagnia e per l'effetto, anche tenuto conto dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza di primo grado da parte di CP5
CP condannare (oggi a tenere integralmente indenne la Compagnia di ogni denegata CP1
conseguenza pregiudizievole del giudizio e comunque a rimborsare ogni importo abbia CP5
pagina 3 di 22 corrisposto e sia tenuta a corrispondere, oltre interessi, rivalutazione e spese sostenute per il recupero, salvo ed impregiudicato ogni diritto anche nei confronti dei coobbligati menzionati nell'atto di coobbligazione;
b) nell'ipotesi di accertamento della carenza del diritto del all'escussione CP3
della garanzia o di accertamento del diritto del a escutere la garanzia per importi inferiori CP3
rispetto a quelli liquidati dal primo Giudice, condannare il a rimborsare a i maggiori CP3 CP5
importi versati e risultati non dovuti;
3-in ogni caso, in via incidentale: riformare la sentenza n. 1090/2022 del Tribunale di Vercelli nella parte in cui condanna la Compagnia in solido con ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c., e per CP1
l'effetto escludere ogni condanna in parte qua dell'esponente, difettando i presupposti previsti dalle norme menzionate.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione del 14.2.2020, ha evocato in giudizio il e CP1 Controparte_3 avanti al Tribunale di Vercelli, deducendo che: l'attrice era stata autorizzata dal Controparte_5
Comune di , con delibera del 10.12.2010, al subentro nella titolarità dell'autorizzazione alla CP3
coltivazione della cava di sabbia e ghiaia sita in Cascina Riale, già rilasciata in favore del precedente coltivatore (a cui era subentrata mediante acquisto del ramo d'azienda); in forza di tale deliberazione l'importo cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione delle attività di recupero ambientale della era stato indicato in € 1.617.126,00, ed era garantito da ultimo dalla polizza fideiussoria Pt_2
n.370395360 del 31.7.2017 di tuttora in vigore;
con delibera del 15.9.2017 il Controparte_5 aveva prorogato l'efficacia dell'autorizzazione alla coltivazione della cava (con scadenza al CP3
28.2.2017) sino al 15.9.2019; in data 14.1.2020 il Comune chiedeva a l'escussione Controparte_5 della polizza fideiussoria per l'intero importo garantito;
la pretesa del era illegittima in quanto CP3
i lavori di recupero ambientale della cava erano ancora in corso e il termine per il loro completamento non era ancora spirato;
infatti alla data del 15.9.2019 era scaduta l'autorizzazione alla coltivazione della cava e solo da tale data sorgeva l'obbligo di provvedere al recupero ambientale della cava che doveva effettuarsi entro il termine di un anno, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della legge regionale n. 23/2016, e che pertanto scadeva il 15.9.2020; inoltre il non aveva inviato la diffida al completamento dei CP3 lavori prevista dall' art. 32 della legge regionale n. 23/2016 e non aveva alcuna legittimazione sostanziale a richiedere l'escussione della garanzia, che poteva essere richiesta solo dalla Regione
Piemonte o dalla Provincia.
pagina 4 di 22 Ha pertanto chiesto di accertare e dichiarare che il non aveva diritto di richiedere Controparte_3
ed ottenere da il pagamento della somma garantita con la polizza e che Controparte_5 CP5
non era obbligata a corrispondere al alcuna somma garantita in forza della suddetta
[...] CP3
polizza, nonché di condannare il a risarcire a i danni, presenti e futuri, Controparte_3 CP1 da quest'ultima subiti a causa dell'illegittima richiesta di escussione.
Il , costituendosi, ha contestato la fondatezza delle domande rilevando che: la Controparte_3 richiesta di escussione della polizza era legittima;
già l'autorizzazione alla coltivazione della cava nella quale era subentrata prevedeva il completamento delle opere di ripristino ambientale al CP1
28.2.2017; con la delibera n. 20 del 15.9.2017, il aveva poi rigettato la richiesta di proroga CP3 quadriennale, deliberando la proroga dell'attività al fine delle attività di ripristino e recupero ambientale fino al 15.9.2019; a tale data non aveva eseguito i lavori di ripristino ambientale CP1
e quindi il con comunicazione del 15.10.2019, l'aveva diffidata ad ultimare i lavori;
CP3 CP1
aveva agito con mala fede poiché, dopo avere ottenuto una polizza fideiussoria a favore del
[...]
con scadenza 27.7.2020, aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato che il termine per CP3
l'escussione della polizza decorreva solo mesi dopo lo spirare dell'efficacia della stessa, e aveva agito in modo tale da impedire a di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Ha quindi Controparte_5
chiesto di rigettare le domande attoree e, in via riconvenzionale, di condannare al CP1
risarcimento dei danni derivanti dal mancato completamento dei lavori di ripristino ambientale dal
15.9.2019; nonché di condannare al pagamento dell'importo garantito con la Controparte_5
polizza a fronte della semplice richiesta del oltre al risarcimento dei danni derivanti dal suo CP3
mancato tempestivo adempimento contrattuale.
costituendosi, ha contestato la fondatezza delle domande svolte nei suoi confronti Controparte_5
dal esponendo che: la propria condotta era stata corretta, avendo risposto alla richiesta di CP3
escussione del Comune, pervenuta il 13.1.2020, con pec del 18.2.2020 con cui, riferendosi al presente giudizio, dichiarava di essere tenuta ad astenersi da ogni pagamento in attesa della pronuncia del
Tribunale; inoltre la contraente in data 24.1.2020 aveva inviato una relazione sulle attività eseguite per il recupero ambientale, precisando che il termine per l'ultimazione delle stesse era il 16.9.2020; non essendo scaduto il termine per l'ultimazione delle opere, non vi era stato alcun inadempimento del contraente;
la garanzia era altresì stata escussa da un ente diverso da quelli legittimati ai sensi della legge regionale 23/2016, ovvero Regione o Provincia, e senza la previa trasmissione di diffida ad adempiere entro un termine essenziale;
la richiesta di escussione della garanzia da parte del CP3
era quindi abusiva e contraria a buona fede. Ha pertanto chiesto di rigettare la domanda e, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'obbligo della Compagnia nei limiti dell'ammontare dei danni pagina 5 di 22 diretti eventualmente imputabili a , previo svincolo della garanzia relativamente alle attività di CP1
recupero già realizzate;
in via riconvenzionale e condizionata, di accertare e dichiarare il diritto di regresso e/o gradatamente di surroga della Compagnia e di condannare a tenere indenne la CP1
Compagnia di ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio e a rimborsare ogni importo fosse tenuta a corrispondere.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 1090/2022 pubblicata il 9.11.2022, ha accertato il diritto del di escutere la polizza rilasciata da e l'infondatezza delle Controparte_3 Controparte_5
contestazioni svolte sul punto da e da , rilevando che: CP1 Controparte_5
-la polizza rilasciata da è una garanzia a prima richiesta da qualificarsi come contratto CP5
autonomo di garanzia, e non come fideiussione, per la presenza delle clausole 4 e 5; infatti, in conformità alla clausola 4 il garante, in sede di richiesta di pagamento da parte del avrebbe CP3
dovuto pagare immediatamente, senza possibilità per di acconsentire a tale pagamento né CP1
sollevare alcuna eccezione;
e, in conformità alla clausola 5, la tutela di viene rinviata alla CP5
rivalsa, conferendole il diritto di ottenere dal debitore il pagamento delle somme corrisposte al beneficiario della polizza, senza possibilità per di sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del CP1
garante, e anzi con possibilità per il garante di surrogarsi al beneficiario per far valere eventuali diritti, ragioni e azioni verso il contraente;
non si configura in sostanza in capo a un'azione di CP5
ripetizione né un trasferimento delle azioni contrattuali ex art. 1945 c.c. da esercitarsi nei confronti del
Comune di;
CP3
-la delibera n. 20/2017 del era funzionale a consentire i soli lavori di ripristino della cava, CP3 stante la presa d'atto dell'intervenuto esaurimento della capacità estrattiva della cava e della scadenza della polizza rilasciata da al 26.7.2020; veniva pertanto autorizzata la proroga esclusivamente CP5
per il compimento delle attività di recupero fino al 15.9.2019;
-è vero che al momento dell'adozione della delibera 20/2017 era già entrata in vigore la legge regionale
23/2016, che ha dettato un diverso assetto di competenze rispetto all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla coltivazione delle cave;
tuttavia tale normativa sopravvenuta ha previsto un regime intertemporale applicabile alle autorizzazioni in corso;
come si evince dall'art. 43, la modifica normativa ha inteso mantenere la validità delle autorizzazioni amministrative già concesse alla data di entrata in vigore, precisando che le situazioni di fatto in quel momento esistenti continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti amministrativi già adottati e consentendo ai Comuni di procedere all'escussione delle garanzie rilasciate, sia pure d'intesa con la Provincia o con la Regione;
anche la
Regione Piemonte, con comunicazione del 22.3.2017, confermava la competenza del ad CP3
pagina 6 di 22 emettere il provvedimento sulla richiesta di proroga dell'attività estrattiva formulata da;
né si CP1
vede come la Provincia possa dirsi legittimata ad escutere una garanzia di cui non è mai stata beneficiaria;
che fosse il 15.9.2019 il termine ultimo previsto per il completamento delle attività di ripristino ambientale emerge anche dalla richiesta della Provincia a del marzo 2019, ove veniva CP1
chiesto di mettere a disposizione la documentazione atta a verificare le attività di ripristino da completare entro il 15.9.2019;
-quanto alla dedotta assenza di diffida ad adempiere, in realtà il con nota del 15.10.2019 CP3
richiedeva a se le attività finalizzate al ripristino e al recupero ambientale fossero terminate, in CP1 modo da procedere con l'attività amministrativa di svincolo dell'area interessata o, in mancanza, con l'escussione della garanzia;
in tale sede il assegnava a termine di dieci giorni per CP3 CP1 replicare, riservandosi in mancanza di procedere con l'escussione della garanzia;
-è pacifico che alla data del 24.01.2020 era ancora inadempiente;
nessun ulteriore incombente CP1 preliminare era necessario per l'escussione della garanzia;
che poi il termine unilateralmente individuato da per il completamento delle opere di ripristino (21.9.2020) non potesse valere nel CP1
caso di specie risultava evidente considerato che il termine del 21.9.2020 era apertamente contraddetto dalla delibera n. 20/2017 e dalla nota della Provincia di Vercelli del marzo 2019 e che la scadenza della polizza rilasciata a garanzia delle opere di ripristino da eseguirsi era contrattualmente prevista al
26.7.2020; è peraltro ancora oggi inadempiente alle obbligazioni di ripristino ambientale, come CP1
emerso dalla c.t.u.;
-non è accoglibile la domanda (subordinata riconvenzionale) di di essere dichiarata tenuta CP5 verso il Comune nei limiti dell'ammontare dei danni eventualmente imputabili a , previo svincolo CP1
della garanzia relativamente alle attività di recupero già realizzate, in quanto trattandosi di una garanzia autonoma a prima richiesta era preclusa un'azione preventiva di accertamento negativo dell'esistenza del diritto ad escutere la garanzia autonoma e la domanda di ridurre gli importi da versare al beneficiario della polizza;
è l'escussione della garanzia autonoma che legittima semmai un'azione successiva del garante per ottenere la rivalsa da parte del debitore e un'azione del debitore garantito verso il beneficiario per la restituzione degli importi versati in eccedenza, previa dimostrazione del se e della misura dell'esatto adempimento;
-pertanto la garanzia avrebbe dovuto essere escussa già al 24.1.2020 nella misura di € 1.617.126,00;
-parte attrice e hanno sovrapposto temi di indagine che avrebbero dovuto essere riservati a CP5
giudizi successivi di rivalsa;
è stata svolta c.t.u. che ha accertato che le attività di ripristino ad oggi non eseguite hanno un valore di € 1.431.715,00; tale somma è stata giustamente determinata dal c.t.u. in base al prezziario 2010 vigente al momento della scadenza dell'obbligazione di ripristino, e quindi del pagina 7 di 22 previsto adempimento;
i prezzi della DGR 17-8699 del 2019 si riferiscono ai nuovi progetti estrattivi
(cfr. c.t.u. pag. 73); le contestazioni di e alla c.t.u. devono essere rigettate;
venendo in CP5 CP1
rilievo questioni inerenti al rapporto principale, esse avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di rivalsa (tra e il ), successivo all'escussione; in ogni caso sono infondate;
CP1 Controparte_3
-anche se non ha espressamente formulato domanda di rivalsa nei riguardi del CP1 CP3
, tuttavia l'interesse all'escussione della garanzia nei limiti del danno subito dal è
[...] CP3
palese dalle difese, sicché ragioni di economia processuale e il principio di effettività della pronuncia giurisdizionale impongono che il ottenga in questa sede il pagamento degli importi Controparte_3 che sarebbero risultati dovuti nell'ambito di un giudizio di rivalsa, il quale seguendo lo scherma del contratto autonomo di garanzia avrebbe dovuto seguire l'escussione della polizza e non precederla;
questo anche tenuto conto della domanda alternativa del in tal senso;
deve CP3 Controparte_5 pertanto essere condannata a corrispondere al la somma di € 1.413.715,00 oltre Controparte_3
interessi;
-il diritto di rivalsa di nei confronti di nascerà per effetto del pagamento eseguito da CP5 CP1
al Comune di;
dopo tale momento, dovrà pagare a semplice richiesta scritta CP5 CP3 CP1
della Compagnia;
-a carico di e di sussistono i presupposti, oltre che per la condanna al rimborso delle CP1 CP5
spese di lite in favore del anche per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 CP3
c.p.c., in quanto: l'azione è stata proposta da nella consapevolezza di non aver esattamente CP1
adempiuto alle attività di ripristino dovute entro il 15.9.2019, data indicata in tutti gli atti amministrativi di autorizzazione mai impugnati;
il giudizio è stato instaurato contro il senza CP3
chiamata in giudizio della Provincia di Vercelli, a dire di unica legittimata ad escutere la CP1 fideiussione;
l'eccezione di pressoché totale adempimento sollevata da nella prima memoria CP1
istruttoria ha reso necessario l'espletamento di una c.t.u., con conseguente allungamento dei tempi di giudizio, ed è risultata poi infondata;
ha replicato alla richiesta di escussione del 14.1.2020, CP5 solo il 18.2.2020, pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente causa, negando l'escussione stante la pendenza del giudizio;
la tempistica delle repliche e il tenore delle contestazioni di che non ha fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza, al momento della CP5 richiesta di escussione, di prova evidente dell'adempimento di , confermano l'esistenza quanto CP1
meno della colpa grave del rifiuto di pagamento opposto da CP5
Ha pertanto accertato il diritto del di escutere la polizza fideiussoria da Controparte_3 CP5
e, per l'effetto, condannato a corrispondere al la somma di
[...] Controparte_5 Controparte_3
€ 1.413.715,00, oltre interessi di legge dal 14.1.2020 al 29.5.2020 e oltre interessi ex art. 1284 comma pagina 8 di 22 4 c.c. dal 29.5.2020 alla sentenza;
ha accertato, subordinatamente all'escussione della garanzia, il diritto di di agire in rivalsa contro per ottenere, a semplice richiesta scritta, la Controparte_5 CP1
restituzione delle somme di cui al punto precedente;
ha condannato e , in CP1 Controparte_5
solido, al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in € 38.000,00, oltre Controparte_3 rimborso forfettario, IVA e CPA, e a corrispondere al la somma ulteriore di € 19.000,00 ai CP3 sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la CP1
riforma per i motivi di seguito illustrati, e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibili le nuove domande Controparte_3 formulate in appello, di dichiarare inammissibile o rigettare nel merito l'appello e di confermare la sentenza impugnata, formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha chiesto di dichiarare il suo diritto di regresso e/o gradatamente di Controparte_5
surroga e per l'effetto, anche tenuto conto dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza di primo grado, di condannare a tenerla indenne e a rimborsarle ogni importo corrisposto;
ha proposto CP1
appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza con riferimento alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Nel corso del giudizio di appello si è costituita nella propria qualità di successore ex lege CP2
della incorporata cessata (a fronte di atto in data 6.2.2023 con efficacia dal 8.2.2023), ai CP1 sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis c.c., richiamando domande e difese dell'incorporata.
II. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle domande nuove contenute nelle conclusioni dell'atto di appello e di quelle modificate rispetto alle domande formulate in primo grado.
In particolare in appello è stata proposta la seguente domanda nuova (come tale inammissibile):
“Accertare il diritto di a ripetere le maggiori somme eventualmente percepite dal CP1 beneficiario e, per l'effetto, condannare il alla restituzione del superiore importo Controparte_3
incassato in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Sono invece state modificate le seguenti domande, che sono inammissibili per la parte modificata.
In primo grado:
“-Accertare e dichiarare che il non ha alcun diritto di richiedere ed ottenere da Controparte_3
il pagamento della somma garantita con la polizza n. 370395360 del 31/7/2017 né Controparte_5
pagina 9 di 22 di alcun'altra somma comunque garantita da quest'ultima società in relazione all'attività esercitata da nella cava in località Cascina Riale in Comune di;
CP1 CP3
-Conseguentemente, accertare e dichiarare che non è obbligata a corrispondere al Controparte_5
alcuna somma garantita in forza della polizza n. 370395360 del 31/7/2017 né Controparte_3 alcun'altra somma comunque dalla prima garantita in relazione all'attività esercitata da CP1 nella cava in località Cascina Riale in Comune di ”. CP3
In appello:
-“accertare e dichiarare che, al momento della pretesa escussione, il non aveva Controparte_3 alcun diritto di richiedere ed ottenere da il pagamento dell'intera somma garantita con la CP5 polizza n. 370395360 del 31/7/2017 in relazione all'attività esercitata da nella cava in CP1
località Cascina Riale in Comune di , per le motivazioni tutte sopra esposte;
CP3
-conseguentemente, accertare e dichiarare che non è obbligata a corrispondere al Controparte_5
l'intera somma garantita dalla polizza n. 370395360 del 31/7/2017”. Controparte_3
III. L'appello di ora è articolato in quattro motivi di gravame. CP1 CP2
Con il primo motivo - “Sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia” -
l'appellante allega che: contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la polizza n. 37039530 rilasciata da non è un contratto autonomo di garanzia ma una fideiussione, difettando nel CP5
contratto la rinuncia a sollevare le eccezioni inerenti al rapporto garantito;
in ogni caso, anche a voler qualificare la polizza come contratto autonomo di garanzia, ciò non significa che il beneficiario abbia una generica legittimazione all'escussione dell'intero importo garantito in ogni tempo e senza preventivamente ed in alcun modo accertare l'inadempimento del debitore principale e determinarne e quantificarne la misura;
nel caso di specie, la pretesa escussione da parte del è Controparte_3
avvenuta quando il termine fissato per l'adempimento non era ancora spirato e in totale assenza di qualsivoglia atto di accertamento in ordine alle opere di recupero ambientale eseguite, dunque in maniera illegittima;
con l'istruttoria è stato accertato che le opere di recupero ambientale all'epoca della pretesa di escussione erano in corso;
quindi prima di richiedere il pagamento il avrebbe CP3
dovuto accertare misura e quantificazione dell'eseguito al fine di ottenere a titolo di indennizzo il corrispettivo delle opere non eseguite e non, invece, l'intera somma garantita.
Con il secondo motivo - “Sull'obbligazione di recupero ambientale posta in capo a ”- l'appellante CP1
deduce che: il Tribunale ha errato nel ritenere che la delibera 20/2017 fosse funzionale a consentire esclusivamente i lavori di ripristino della cava;
dal contenuto testuale dell'autorizzazione emerge infatti che il termine di due anni era volto alla prosecuzione dell'attività estrattiva, nonché al recupero pagina 10 di 22 ambientale, attività che possono essere svolte simultaneamente;
inoltre l'assunto secondo cui la competenza alla valutazione delle opere di recupero ambientale rimaneva di competenza del ai
CP3 sensi dell'art. 43 commi 1 e 8 l.r. 23/2016, è solo parzialmente corretto, perché il Tribunale ha omesso di considerare che si deve applicare al caso di specie l'art. 43 comma 8 bis e che quindi il deve
CP3 agire d'intesa con la Provincia per la procedura di cui all'art. 32 commi 3 e 4, cosa che non è avvenuta nel caso di specie;
il avrebbe dovuto fare il sopralluogo unitamente alla Provincia, che invece
CP3 non è stata coinvolta, prendere atto dell'ultimazione dei lavori o diffidare il titolare dell'autorizzazione alla regolare esecuzione delle opere entro un congruo termine, non essendo tale il termine di 10 giorni concesso dal a conferma del necessario decorso di un termine congruo assurge il comma 5
CP3 dell'art. 32, secondo il quale solo dopo un anno dalla scadenza dell'autorizzazione, se i lavori di recupero ambientale non risultano ultimati si provvede ai sensi dei commi 2, 3, 4; il Tribunale ha altresì errato nell'affermare che l'atteggiamento difensivo di ha obbligato ad esperire la c.t.u., perché CP1
ha semplicemente esercitato il proprio diritto di difesa e la c.t.u. risultava doverosa per valutare i CP1 limiti del quantum dell'escussione della fideiussione secondo le finalità che la stessa assume ai sensi dell'art. 33 l.r. 23/2016.
Con il terzo motivo - “Sulla CTU” - l'appellante lamenta che la c.t.u. esperita in primo grado è gravemente erronea in quanto non ha tenuto in considerazione quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5.4.2019 n. 17-8699 “Art. 33 della L.R. 17 novembre 2016 n. 23.
Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie”; in particolare non ha osservato la linea guida per cui le quantificazioni delle opere a verde previste in progetto e quelle utilizzate per il calcolo dell'onere fideiussorio, non sono da considerare prescrittive in senso quantitativo ma da valutarsi in senso qualitativo, basando invece le proprie valutazioni quasi esclusivamente su termini quantitativi;
ha valutato in maniera errata il valore economico delle opere di recupero da effettuare, applicando i prezzi 2010 attualizzandoli mediante posticipazione finanziaria al
2022, mentre avrebbe dovuto usare i prezzi unitari del 2019 indicati nella D.G.R.; ha proposto soluzioni di recupero assolutamente inattuabili;
non ha tenuto in considerazione i lavori di recupero ambientale eseguiti dopo il 2010 sulla base dell'erronea convinzione che la polizza 2017 fosse stata adeguata e che le opere eseguite dal 2010 al 2017 fossero state già scorporate dall'importo della garanzia. Chiede pertanto che la c.t.u. venga rinnovata.
Con il quarto motivo – “Sulle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.” – l'appellante afferma che, all'auspicata riforma nel merito della sentenza, deve conseguire la riforma delle statuizioni in pagina 11 di 22 punto spese di lite e di c.t.u.; e che il Tribunale ha errato nel condannare ex art. 96 commi 1 e 3 CP1
c.p.c., in quanto: ha sempre affermato che le opere di recupero erano in corso, tanto da puntare CP1
l'attenzione sulla ritenuta non decorrenza del termine di ultimazione;
in difetto di accertamento istruttorio svolto dal preventivamente all'escussione, finalizzato a determinare e quantificare CP3
l'onere indennitario conseguente all'inadempimento, era doveroso l'espletamento della c.t.u., peraltro mezzo di prova rimesso alla valutazione del giudicante;
non possono ravvisarsi l'elemento oggettivo della condotta illecita né tantomeno quello soggettivo;
ha con correttezza e lealtà processuale CP1
esercitato il proprio diritto ad una tutela giudiziale senza porre in essere comportamenti abusivi.
Il rileva l'infondatezza dei motivi di appello e richiama la motivazione della Controparte_3
sentenza impugnata;
in particolare osserva che:
-le argomentazioni svolte nel primo motivo sono inconferenti, in quanto quello stipulato tra e CP1
è un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta e non si configura un dolo del Controparte_5
né una nullità del contratto;
CP3
-quanto al secondo motivo, nella delibera 20/2017 il ha testualmente deciso di “prorogare CP3
l'attività estrattiva alla , finalizzato alle attività di ripristino e recupero ambientale per Parte_3 mesi 24 (anni 2)”; in ordine alla competenza e/o al coinvolgimento della Provincia o della Regione, a norma di legge la competenza ad agire e ad escutere la garanzia è in capo al e tanto la CP3
Regione quanto la Provincia sono state coinvolte;
-con il terzo motivo l'appellante si è limitato a criticare parte delle risultanze peritali, senza addurre alcun elemento sostanziale a fondamento della pretesa o che dimostri l'erroneità della c.t.u.; la lamentata mancata utilizzazione, per la quantificazione del valore delle attività di ripristino non effettuate, della D.G.R. del 2019, che riporta i prezzi unitari attualmente in vigore, è del tutto infondata;
il c.t.u. ha correttamente utilizzato i prezzi unitari in vigore nel 2010, al momento dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi, in quanto è evidente che, nel quantificare un danno, esso deve essere valutato facendo riferimento agli elementi contenuti nel contratto e non a circostanze successive non prese in considerazione dalle obbligazioni contrattuali;
il c.t.u., coadiuvato dall'agronomo forestale, ha adeguatamente risposto ai quesiti e alle controdeduzioni dei c.t.p.; l'affermazione di secondo cui CP1
il c.t.u. ha proposto soluzioni di recupero assolutamente inattuabili, è infondata ed è svolta solo per giustificare il proprio palese inadempimento;
il c.t.u. ha accertato quali, tra le attività di ripristino previste dal progetto che doveva eseguire, non sono state effettuate;
il c.t.u. ha correttamente CP1
utilizzato i prezzi del 2010 attualizzandoli, perché questi sono i prezzi cui sono riferiti tutti gli atti prodotti;
i nuovi criteri della D.G.R. del 2019 sono validi solo per i nuovi progetti estrattivi;
non CP1
pagina 12 di 22 ha, per sua stessa ammissione, ultimato le opere di ripristino e recupero ambientale che erano poste a suo carico e l'inadempimento di ha consentito al di agire per l'escussione della garanzia CP1 CP3
autonoma;
-il quarto motivo è infondato, avendo il incardinato il giudizio per impedire al di CP3 CP3
escutere la garanzia consapevole del proprio inadempimento.
I primi due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
La polizza n.370395360 stipulata dal contraente con la società di assicurazioni CP1 [...]
a favore del beneficiario (doc. 4 dell'appellante), è un contratto CP5 Controparte_3
autonomo di garanzia.
A fronte delle argomentazioni svolte sul punto nella sentenza alle pagine da 6 a 10, l'appellante si limita ad affermare che non si tratta di contratto autonomo di garanzia ma di fideiussione, difettando nel contratto la rinuncia a sollevare le eccezioni inerenti al rapporto garantito;
l'affermazione è generica, non menziona le specifiche previsioni della polizza e non si confronta con la motivazione della sentenza che invece le analizza, risultando il profilo di appello inammissibile.
In ogni caso la censura è infondata, risultando la natura di contratto autonomo di garanzia da quanto segue:
-ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”;
-ai sensi dell'art. 5 “Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta scritta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”;
-quindi è tenuta a pagare a semplice richiesta scritta del Comune beneficiario, CP5
immediatamente (entro 30 giorni) senza godere del beneficio della preventiva escussione del contraente e senza che il contraente possa formulare eccezioni a in merito al pagamento;
con il CP5 CP5
pagamento si surroga al in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il contraente;
il contraente è CP3
tenuto, a semplice richiesta scritta, a rimborsare a le somme da questa versate, con rinuncia a CP5
pagina 13 di 22 formulare qualsivoglia eccezione;
come correttamente rilevato dal Tribunale, non si configura in capo a un'azione di ripetizione, né un trasferimento delle azioni contrattuali ex art. 1945 c.c. da CP5
esercitarsi nei confronti del Comune.
E si osserva che in appello non censura la qualificazione della polizza come contratto CP5
autonomo di garanzia.
Le ulteriori deduzioni oggetto del primo motivo di appello sono conseguentemente infondate;
l'appellante non allega infatti la sussistenza dei presupposti per l'exceptio doli.
Come ripetutamente statuito dalla Corte di Cassazione “nel contratto autonomo di garanzia,
l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945
c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento” (Cass. civ. 32720/2022).
L'appellante non deduce la natura abusiva e fraudolenta della condotta del né l'esistenza di CP3
una prova liquida e incontrovertibile di tale abusività (che non fornisce); si limita ad affermare l'illegittimità (concetto diverso dalla natura abusiva e fraudolenta) della richiesta di escussione del che non avrebbe previamente accertato la misura dell'inadempimento del contraente e non CP3 avrebbe tenuto conto che, dopo la scadenza dell'autorizzazione relativa alla cava, il contraente avrebbe avuto un termine ulteriore per le opere di ripristino ambientale;
così allega circostanze fattuali che sarebbero astrattamente idonee a costituire oggetto di eccezioni che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore (mentre “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell' “exceptio doli” deve risultare “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”: Cass. civ. 30509/2019).
In presenza di un contratto autonomo di garanzia pacificamente valido, il garante era tenuto ad eseguire il pagamento a fronte della richiesta scritta 14.1.2020 di escussione da parte del Comune beneficiario,
pagina 14 di 22 formulata durante la vigenza della garanzia (dal 16.7.2017 al 26.7.2020) per l'importo assicurato
(€ 1.617.126,00), allegando l'inadempimento della contraente con riferimento all'attività di CP1
ripristino ambientale della cava, a garanzia della quale la polizza era stata stipulata.
E alla data della richiesta di escussione l'inadempimento di in ordine all'attività di ripristino CP1
ambientale della cava era pacificamente sussistente;
la stessa non ha mai affermato di avere CP1 già adempiuto, deducendo invece che all'epoca (e peraltro anche al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado) l'attività era in corso.
La richiesta di escussione è successiva alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata (come proroga) con delibera n.20 del 15.9.2017 del del 15.9.2019; tale autorizzazione Parte_4 concerneva pacificamente (secondo la tesi dell'appellante, anche e non solo) lo svolgimento delle attività di ripristino ambientale della cava.
E' manifestamente infondata l'allegazione secondo cui, dopo la scadenza dell'autorizzazione, CP1 avrebbe avuto un ulteriore termine di un anno per l'attività di ripristino ambientale, desunto
[...] dall'art. 32 comma 5 l.r. 23/2016, potendo quindi adempiere quantomeno fino al 15.9.2020, sicché sarebbe illegittima l'escussione della polizza poiché avvenuta prima di tale data.
La polizza, a “garanzia dell'attività di ripristino della cava”, è stata stipulata (nel 2017, per ottenere la proroga dell'autorizzazione) con scadenza al 26.7.2020. Già la circostanza che la scadenza della garanzia sia anteriore al termine indicato dall'appellante, determina l'evidente infondatezza della prospettazione, che non consentirebbe al beneficiario alcuna escussione della garanzia (se non dopo la sua scadenza, quando certamente la garanzia non potrebbe essere escussa).
La delibera autorizzativa del 15.9.2017 è stata assunta proprio perché aveva presentato la CP1 polizza a garanzia dell'attività di ripristino della cava in esame (mentre con precedente delibera del
25.7.2017 era stata sospesa la proroga in quanto mancava la polizza fideiussoria prescritta).
E, valutata “l'idoneità della suddetta polizza a garantire gli impegni assunti dalla Ditta proponente in merito ai lavori di recupero ambientale”, considerato che tale polizza “garantisce il Controparte_3
fino al 26/07/2020, pertanto si ritiene oggettivamente necessario tutelare il con una favorevole CP3 autorizzazione di proroga per mesi 24”, dispone “Di prorogare l'attività estrattiva alla Parte_3 finalizzato alle attività di ripristino e recupero ambientale per mesi 24 (anni 2)”; concede quindi termine per le attività di ripristino e recupero ambientale della cava fino al 15.9.2019, ritenendo i due anni di proroga più che sufficienti al “recupero ambientale che il territorio aspetta da anni”.
Che il termine sia quello del 15.9.2019: risulta chiaro e inequivoco dalla delibera autorizzativa della prosecuzione dell'attività nella cava;
risulta compatibile con il termine di scadenza della garanzia;
è stato confermato dalla Provincia con la “Verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA. Richiesta
pagina 15 di 22 documentazione” del 15.3.2019 inviata a ove viene dato atto che le opere di ripristino CP1 ambientale sono da “ultimare entro il 15.9.2019” (doc. 5 fascicolo primo grado del . CP3
La l.r. 23/2016 introduce una nuova normativa regionale in materia di cave che prevede competenze diverse (della Provincia o della Regione) in luogo di quella dei Comuni e che pacificamente non è applicabile tour court alla fattispecie in esame, in cui:
-l'autorizzazione e le successive proroghe sono state rilasciate dal CP3
-la stessa Regione ha ritenuto competente il a provvedere sulla richiesta di proroga del 2017, CP3 rilevando (con la nota 22.3.2017) che “è competente al rilascio della proroga l'Amministrazione che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione originale. Difatti l'art. 19 della citata l.r. 23/2016, che prevede che la competenza sia dell'Amministrazione provinciale, non trova applicazione poiché non è ancora vigente il previsto regolamento di attuazione;
dunque si fa riferimento alla normativa precedentemente vigente” (doc. 12 del Comune);
-la polizza stipulata dal contraente con prevede come beneficiario il unico CP1 CP5 CP3
soggetto che può escutere la garanzia.
Si applica al caso di specie la disciplina transitoria prevista dall'art. 43 commi 1, 8, 8 bis l.r. 23/2016, per cui le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore dalla legge mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione;
la conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai Comuni rimane di competenza dei medesimi;
per le attività estrattive autorizzate dai Comuni alla data del 31.12.2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti dall'art. 32 commi 3 e 4 restano di competenza dei Comuni, che li predispongono d'intesa con la Provincia o con la Città e con la Regione. Il Controparte_6 richiamo all'art. 32 è quindi limitato ai commi 3 e 4 (relativi alla diffida conseguente all'accertamento dell'inadempimento e all'escussione della garanzia) e non al comma 5, infondatamente invocato dall'appellante.
A fronte delle considerazioni esposte, risulta superfluo valutare se l'autorizzazione 15.9.2017 concernesse anche l'attività estrattiva di cava o solo l'attività di ripristino e recupero ambientale.
Si condivide comunque quanto ritenuto sul punto dal Tribunale, emergendo dalla lettura della delibera che il provvedimento di proroga era “finalizzato alle attività di ripristino e recupero ambientale”.
Le ulteriori considerazioni svolte nel secondo motivo di appello, secondo cui il non avrebbe CP3 agito d'intesa con la Provincia, non avrebbe accertato le opere eseguite e non eseguite da e CP1 non l'avrebbe diffidata ad eseguirle entro un congruo termine, sono inconferenti ai fini dell'accoglimento dell'appello.
pagina 16 di 22 era pacificamente inadempiente alla scadenza del termine 15.9.2019, alla data della richiesta CP1
di escussione della garanzia 14.1.2020 e ancora nel corso del giudizio;
non è stata pertanto la mancanza di un accertamento d'intesa con la Provincia o l'eventuale non congruità del termine concesso dal con la diffida (inviata il 15.10.2019), a non consentire l'ultimazione delle opere. CP3
In presenza di un contratto autonomo di garanzia quale la polizza in esame, era tenuta a CP5 pagare l'intero importo garantito, a seguito della richiesta del CP3
Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la garanzia autonoma avrebbe dovuto essere escussa già alla data del 24.1.2020 nella misura di € 1.617.126,00.
Il contratto autonomo di garanzia non legittima un'azione preventiva di accertamento negativo dell'esistenza del diritto ad escutere la garanzia o la domanda a vedere ridotti gli importi da versare al beneficiario.
Sono conseguentemente assorbite tutte le allegazioni svolte dall'appellante con riferimento alla misura dell'inadempimento, così come il terzo motivo di gravame.
Il fatto che il Tribunale abbia limitato la condanna, che avrebbe potuto pronunciare per l'intero importo garantito (€ 1.617.126,00), ad una minore somma - pronuncia di cui non si duole il (unico CP3
soggetto che avrebbe avuto interesse) - non legittima l'introduzione in appello di motivi di gravame che riguardano questioni estranee al contratto autonomo di garanzia.
Sono parimenti irrilevanti gli argomenti svolti dall'appellante nel corso del giudizio con le note scritte
3.4.2023, 18.2.2025, ripresi negli atti conclusivi, relativi a fatti sopravvenuti relativi ad un nuovo progetto di cava ai sensi della l.r. 23/2016, che non incidono sulle considerazioni sopra svolte.
Il quarto motivo di appello è inammissibile con riferimento alla riforma delle statuizioni in punto spese di lite e di c.t.u., non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
Con riferimento alla condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., il motivo è infondato. ha agito in giudizio quantomeno con colpa grave. CP1
Ha infatti dedotto l'illegittimità della richiesta di escussione della garanzia da parte del in CP3
quanto avvenuta prima del 15.9.2020, quando sarebbe asseritamente scaduto il termine per ultimare le opere di recupero;
e ciò nonostante (i) tale termine fosse successivo alla data di scadenza della garanzia
(26.7.2020), che la prospettazione temeraria mirava a rendere totalmente inoperante;
(ii) la chiarezza della scadenza del termine indicato nell'autorizzazione del 15.7.2017, concessa proprio in considerazione della polizza e del termine ivi indicato, e ribadito dalla Provincia;
(iii) l'evidente considerazione che se viene prescritta la sottoscrizione di una polizza a garanzia dell'esecuzione delle pagina 17 di 22 opere di ripristino, il termine per la loro esecuzione non può essere antecedente alla scadenza della polizza.
Ha altresì allegato che il non era l'ente legittimato ad escutere la garanzia, spettando tale CP3
competenza alla Provincia ai sensi della legge regionale del 2016, quando la garanzia da essa stipulata
(si ribadisce, necessaria e utilizzata per ottenere la proroga dell'autorizzazione) indica come beneficiario esclusivamente il non consentendo quindi l'escussione di un ente diverso. CP3
Sussistono pertanto, già solo per le ragioni esposte, i requisiti di cui all'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., risultando infondate le contrarie osservazioni dell'appellante.
L'appello viene pertanto rigettato.
IV. propone appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza nella parte in Controparte_5
cui la condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., allegando che: è stata destinataria di CP5 una richiesta di pagamento per l'intero ammontare della garanzia, senza che le venisse fornito qualsivoglia elemento in merito al preteso inadempimento di e alla sua entità, nonché allo CP1
stato della cava;
in tale quadro, e a fronte delle plurime contestazioni sollevate da sia sulla CP1 intempestività dell'escussione sia sull'insussistenza di qualsivoglia inadempimento, non CP5 poteva fare altro che denegare l'immediato pagamento per importi così rilevanti;
la richiesta del di integrale escussione della garanzia non è risultata giustificata, in quanto lo stesso Tribunale CP3 ha accertato che il valore delle opere non realizzate da è inferiore all'ammontare della garanzia CP1
che il ha ritenuto di escutere integralmente;
già solo per tale ragione la condanna ex art. 96 CP3
c.p.c. è palesemente erronea, presupponendo che la parte condannata sia integralmente soccombente;
è poi irrilevante il riferimento del Tribunale alla condotta tenuta prima dell'introduzione del giudizio, in quanto l'art. 96 c.p.c. si riferisce alla condotta tenuta da un soggetto in quanto parte processuale, presupponendo una fattispecie di illecito il cui elemento materiale consiste nello svolgimento di un'attività processuale;
in ogni caso la Compagnia ha tenuto una condotta lineare, corretta e trasparente, in quanto alla richiesta di escussione ha risposto con pec del 18.2.2020 con cui, riferendosi al presente giudizio, dichiarava di essere tenuta ad astenersi da ogni pagamento in attesa che si pronunciasse il Tribunale;
e in data 24.1.2020 la contraente inviava al e alla Compagnia una CP3 relazione sulle attività svolte per il recupero ambientale ove precisava che il termine per l'ultimazione delle stesse sarebbe scaduto il 16.9.2020; tale comunicazione confermava l'impossibilità di asseverare la richiesta del la condanna ex art. 96 c.p.c. è pertanto del tutto ingiustificata. CP3
pagina 18 di 22 Il eccepisce l'infondatezza dell'appello incidentale, richiamando le argomentazioni Controparte_3
svolte nella sentenza impugnata, di cui chiede la conferma.
L'appello incidentale è infondato. ha resistito in giudizio con colpa grave. Controparte_5
In presenza di contratto autonomo di garanzia con beneficiario il Comune e scadenza 26.7.2020, rilasciato appositamente perché ottenesse la proroga dell'autorizzazione relativa alla cava che CP1
veniva espressamente citata, ha chiesto di rigettare la domanda del affermando: CP3
-che al momento della richiesta di escussione non era inadempiente perché aveva termine per CP1
ultimare le opere fino al 16.9.2020, sostenendo una tesi temeraria, che vanificava la garanzia avente scadenza anteriore;
e questo nonostante (i) la chiarezza della scadenza del termine indicato nell'autorizzazione, (ii) il fatto pacifico che alla data della richiesta di escussione non avesse già CP1 adempiuto all'obbligazione per cui la garanzia era stata rilasciata, (iii) il fatto che il contratto autonomo di garanzia a prima richiesta non consentiva di opporre eccezioni relative ad un inadempimento solo parziale o al diritto ad un ulteriore termine dopo la scadenza di quello concesso con l'autorizzazione, ma esclusivamente l'exceptio doli di cui non sono invece stati dedotti gli estremi;
-che il Comune non era competente ad escutere la garanzia, quando palesemente nessun soggetto se non quello indicato come beneficiario nella polizza avrebbe potuto escuterla;
-che aveva tenuto una condotta corretta, avendo risposto alla richiesta di escussione (del CP5
14.1.2020) con pec del 18.2.2020, con cui, riferendosi al presente giudizio, dichiarava di essere tenuta ad astenersi da ogni pagamento in attesa della pronuncia del Tribunale;
quando invece avrebbe dovuto pagare entro trenta giorni dalla richiesta scritta del a prescindere dall'instaurazione del CP3
presente giudizio.
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., risultando infondate le contrarie osservazioni dell'appellante.
In particolare, la condotta tenuta da prima del giudizio viene considerata ai presenti fini in CP5
quanto oggetto di deduzioni svolte in giudizio dalle parti in causa e dalla stessa trattandosi CP5
quindi di valutare una condotta processuale.
La richiesta di escussione non era generica, facendo riferimento alla garanzia stipulata, all'importo garantito, all'inadempimento in ordine alle opere di ripristino per cui la garanzia era stata rilasciata, alla delibera 20 del 15.9.2017, ai solleciti inviati alla sia dal che dalla Provincia, alla CP1 CP3
mancanza di risposta. Le clausole della polizza non richiedevano di fornire al garante alcun ulteriore elemento.
pagina 19 di 22 Essendo pacifico l'inadempimento, come mancata ultimazione delle opere di ripristino, CP5
doveva effettuare il pagamento.
La questione relativa all'entità dell'inadempimento non giustificava invece il mancato pagamento.
E' poi infondata l'allegazione secondo cui la richiesta del di integrale escussione della CP3
garanzia non sarebbe risultata giustificata.
Il Tribunale ha correttamente accertato il diritto del di escutere la garanzia, e l'obbligo per CP3 di effettuare il pagamento, per l'intero importo garantito di € 1.617.126,00. CP5
Ha poi pronunciato la condanna al pagamento di un importo minore non perché la domanda originaria non fosse fondata, ma per valutazioni di tipo diverso (di economia processuale, di effettività della pronuncia giurisdizionale, della formulazione di una domanda alternativa dal , che non CP3
rilevano in questa sede al fine di escludere la condanna oggetto di appello incidentale.
L'appello incidentale viene pertanto rigettato.
dà atto di avere pagato, in esecuzione della sentenza di primo grado, al Controparte_7 [...]
l'importo dovuto pari a € 1.765.435,62 in data 21.11.2022; deduce che pertanto il diritto di CP3 all'integrale rimborso di quanto versato è divenuto attuale e non è più subordinato alla CP5 condizione dell'“escussione della garanzia” richiamata dal primo Giudice;
e chiede di accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ. e delle condizioni contrattuali il diritto di regresso e/o gradatamente di surroga della Compagnia e per l'effetto, anche tenuto conto dell'avvenuta integrale CP esecuzione della sentenza di primo grado da parte di condannare (oggi a tenere CP5 CP1
integralmente indenne la Compagnia di ogni denegata conseguenza pregiudizievole del giudizio e comunque a rimborsare ogni importo abbia corrisposto e sia tenuta a corrispondere, oltre CP5
interessi, rivalutazione e spese sostenute per il recupero, salvo ed impregiudicato ogni diritto anche nei confronti dei coobbligati menzionati nell'atto di coobbligazione.
Questa Corte rileva che il pagamento è stato documentato, oltre che confermato dal CP3 CP5
ha pertanto diritto, in virtù delle stesse statuizioni della sentenza di primo grado, ad ottenere il medesimo importo da ora oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo. CP1 CP2
A parziale modifica della sentenza si dà pertanto atto dell'intervenuto pagamento e ora CP1 [...]
CP
viene dichiarata tenuta e condannata a pagare a la somma di € 1.765.435,62 Controparte_5
oltre agli interessi legali dal 21.11.2022 al saldo.
pagina 20 di 22 VI. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante principale ora e di parte appellante incidentale CP1 CP2 Controparte_5
in solido tra loro.
[...]
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 7.418,00 per fase di studio, € 4.313,00 per fase introduttiva, € 12.333,00 per fase decisionale, per totali € 24.064,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello principale proposto da ora e l'appello incidentale proposto da CP1 CP2
avverso la sentenza n. 1090/2022 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il Controparte_5
9.11.2022;
-dato atto che in esecuzione della sentenza di primo grado, ha pagato al Controparte_5 [...]
la somma di € 1.765.435,62 in data 21.11.2022, CP3
ora in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Parte_5 CP2 [...]
la somma di € 1.765.435,62 oltre agli interessi legali dal 21.11.2022 al saldo;
CP5
-conferma per il resto la sentenza di primo grado;
-condanna ora e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP1 CP2 Controparte_5 processuali del giudizio d'appello a favore del , che liquida in € 24.064,00 per Controparte_3
compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
pagina 21 di 22 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1610/2022 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP1 P.IVA_1 Parte_1
ora (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP2 P.IVA_2 Pt_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Emanuela A. Barison e l'Avv. Manuela Caporale, che
[...]
la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_3 CP4
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to Maurizio Randazzo che lo rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE APPELLATA
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_5
speciale Avv. Fabio Salvatori, elettivamente domiciliata presso l'Avv. David Morganti che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 22 PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale: accogliere il presente gravame proposto da (ora avverso la CP1 CP2
sentenza n. 1090/2022 emessa dal Tribunale civile di Vercelli, Dott.ssa Trotta, in data 9/11/2022 nella causa r.g.n. 327/2020 e, per l'effetto, in integrale riforma della predetta sentenza:
In via istruttoria:
-Disporre il rinnovo e/o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio volta alla emendatio delle carenze e violazioni esposte nonché al fine di individuare e quantificare correttamente le opere di recupero ambientale ancora da eseguirsi, determinare la quantità di opere di recupero già eseguita da tenendo conto della normativa e delle norme tecniche attualmente vigenti. CP1
Nel merito:
-accertare e dichiarare che, al momento della pretesa escussione, il non aveva Controparte_3 alcun diritto di richiedere ed ottenere da il pagamento dell'intera somma garantita con la CP5 polizza n. 370395360 del 31/7/2017 in relazione all'attività esercitata da nella cava in CP1
località Cascina Riale in Comune di , per le motivazioni tutte sopra esposte;
CP3
-conseguentemente, accertare e dichiarare che non è obbligata a corrispondere al Controparte_5
l'intera somma garantita dalla polizza n. 370395360 del 31/7/2017; Controparte_3
-condannare il a risarcire alla società tutti i danni, presenti e futuri, da Controparte_3 CP1 quest'ultima subiti a causa della illegittima ed infondata richiesta di escussione della garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 370395360 del 31/7/2017 di nella misura da Controparte_5
determinarsi in corso di causa od –in subordine– in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
-Accertare il diritto di a ripetere le maggiori somme eventualmente percepite dal CP1 beneficiario e, per l'effetto, condannare il alla restituzione del superiore importo Controparte_3
incassato in esecuzione della sentenza di primo grado;
-Respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal;
Controparte_3
-Respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da nei confronti di Controparte_5 CP1
pagina 2 di 22 -Riformare la sentenza in punto condanna alle spese ed ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, mandare assolta dall'obbligo di pagamento statuito nella CP1
sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese.
PER IL COMUNE DI : CP3
In via principale per le ragioni esposte in atto, anche in punto alle conclusioni dell'appellante oggi CP1 CP2
e dell'appellata contenenti modifiche rispetto alle domande formulate in appello e Controparte_5
domande nuove,
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla società oggi avverso la sentenza n. 1090/2022, emessa CP1 CP2
dal Tribunale civile di Vercelli, Dottoressa Elisa Trotta, in data 9 novembre 2022, nella causa r.g.
n. 327/2020;
b) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale la domanda proposta in via principale, lettera b), dalla Controparte_5
c) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 1090/2022, emessa dal Controparte_5
Tribunale civile di Vercelli, Dottoressa Elisa Trotta, in data 9 novembre 2022, nella causa r.g.
n. 327/2020;
e conseguentemente confermare la condanna di oggi e agli CP1 CP2 Controparte_5
importi di cui alla sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Salvo ogni altro diritto.
PER Controparte_5
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1-in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
CP nella parte in cui accerta il diritto di di agire in rivalsa nei confronti di , oggi CP5 CP1
2-in via principale: a) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ. e delle condizioni contrattuali il diritto di regresso e/o gradatamente di surroga della Compagnia e per l'effetto, anche tenuto conto dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza di primo grado da parte di CP5
CP condannare (oggi a tenere integralmente indenne la Compagnia di ogni denegata CP1
conseguenza pregiudizievole del giudizio e comunque a rimborsare ogni importo abbia CP5
pagina 3 di 22 corrisposto e sia tenuta a corrispondere, oltre interessi, rivalutazione e spese sostenute per il recupero, salvo ed impregiudicato ogni diritto anche nei confronti dei coobbligati menzionati nell'atto di coobbligazione;
b) nell'ipotesi di accertamento della carenza del diritto del all'escussione CP3
della garanzia o di accertamento del diritto del a escutere la garanzia per importi inferiori CP3
rispetto a quelli liquidati dal primo Giudice, condannare il a rimborsare a i maggiori CP3 CP5
importi versati e risultati non dovuti;
3-in ogni caso, in via incidentale: riformare la sentenza n. 1090/2022 del Tribunale di Vercelli nella parte in cui condanna la Compagnia in solido con ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c., e per CP1
l'effetto escludere ogni condanna in parte qua dell'esponente, difettando i presupposti previsti dalle norme menzionate.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione del 14.2.2020, ha evocato in giudizio il e CP1 Controparte_3 avanti al Tribunale di Vercelli, deducendo che: l'attrice era stata autorizzata dal Controparte_5
Comune di , con delibera del 10.12.2010, al subentro nella titolarità dell'autorizzazione alla CP3
coltivazione della cava di sabbia e ghiaia sita in Cascina Riale, già rilasciata in favore del precedente coltivatore (a cui era subentrata mediante acquisto del ramo d'azienda); in forza di tale deliberazione l'importo cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione delle attività di recupero ambientale della era stato indicato in € 1.617.126,00, ed era garantito da ultimo dalla polizza fideiussoria Pt_2
n.370395360 del 31.7.2017 di tuttora in vigore;
con delibera del 15.9.2017 il Controparte_5 aveva prorogato l'efficacia dell'autorizzazione alla coltivazione della cava (con scadenza al CP3
28.2.2017) sino al 15.9.2019; in data 14.1.2020 il Comune chiedeva a l'escussione Controparte_5 della polizza fideiussoria per l'intero importo garantito;
la pretesa del era illegittima in quanto CP3
i lavori di recupero ambientale della cava erano ancora in corso e il termine per il loro completamento non era ancora spirato;
infatti alla data del 15.9.2019 era scaduta l'autorizzazione alla coltivazione della cava e solo da tale data sorgeva l'obbligo di provvedere al recupero ambientale della cava che doveva effettuarsi entro il termine di un anno, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della legge regionale n. 23/2016, e che pertanto scadeva il 15.9.2020; inoltre il non aveva inviato la diffida al completamento dei CP3 lavori prevista dall' art. 32 della legge regionale n. 23/2016 e non aveva alcuna legittimazione sostanziale a richiedere l'escussione della garanzia, che poteva essere richiesta solo dalla Regione
Piemonte o dalla Provincia.
pagina 4 di 22 Ha pertanto chiesto di accertare e dichiarare che il non aveva diritto di richiedere Controparte_3
ed ottenere da il pagamento della somma garantita con la polizza e che Controparte_5 CP5
non era obbligata a corrispondere al alcuna somma garantita in forza della suddetta
[...] CP3
polizza, nonché di condannare il a risarcire a i danni, presenti e futuri, Controparte_3 CP1 da quest'ultima subiti a causa dell'illegittima richiesta di escussione.
Il , costituendosi, ha contestato la fondatezza delle domande rilevando che: la Controparte_3 richiesta di escussione della polizza era legittima;
già l'autorizzazione alla coltivazione della cava nella quale era subentrata prevedeva il completamento delle opere di ripristino ambientale al CP1
28.2.2017; con la delibera n. 20 del 15.9.2017, il aveva poi rigettato la richiesta di proroga CP3 quadriennale, deliberando la proroga dell'attività al fine delle attività di ripristino e recupero ambientale fino al 15.9.2019; a tale data non aveva eseguito i lavori di ripristino ambientale CP1
e quindi il con comunicazione del 15.10.2019, l'aveva diffidata ad ultimare i lavori;
CP3 CP1
aveva agito con mala fede poiché, dopo avere ottenuto una polizza fideiussoria a favore del
[...]
con scadenza 27.7.2020, aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato che il termine per CP3
l'escussione della polizza decorreva solo mesi dopo lo spirare dell'efficacia della stessa, e aveva agito in modo tale da impedire a di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Ha quindi Controparte_5
chiesto di rigettare le domande attoree e, in via riconvenzionale, di condannare al CP1
risarcimento dei danni derivanti dal mancato completamento dei lavori di ripristino ambientale dal
15.9.2019; nonché di condannare al pagamento dell'importo garantito con la Controparte_5
polizza a fronte della semplice richiesta del oltre al risarcimento dei danni derivanti dal suo CP3
mancato tempestivo adempimento contrattuale.
costituendosi, ha contestato la fondatezza delle domande svolte nei suoi confronti Controparte_5
dal esponendo che: la propria condotta era stata corretta, avendo risposto alla richiesta di CP3
escussione del Comune, pervenuta il 13.1.2020, con pec del 18.2.2020 con cui, riferendosi al presente giudizio, dichiarava di essere tenuta ad astenersi da ogni pagamento in attesa della pronuncia del
Tribunale; inoltre la contraente in data 24.1.2020 aveva inviato una relazione sulle attività eseguite per il recupero ambientale, precisando che il termine per l'ultimazione delle stesse era il 16.9.2020; non essendo scaduto il termine per l'ultimazione delle opere, non vi era stato alcun inadempimento del contraente;
la garanzia era altresì stata escussa da un ente diverso da quelli legittimati ai sensi della legge regionale 23/2016, ovvero Regione o Provincia, e senza la previa trasmissione di diffida ad adempiere entro un termine essenziale;
la richiesta di escussione della garanzia da parte del CP3
era quindi abusiva e contraria a buona fede. Ha pertanto chiesto di rigettare la domanda e, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'obbligo della Compagnia nei limiti dell'ammontare dei danni pagina 5 di 22 diretti eventualmente imputabili a , previo svincolo della garanzia relativamente alle attività di CP1
recupero già realizzate;
in via riconvenzionale e condizionata, di accertare e dichiarare il diritto di regresso e/o gradatamente di surroga della Compagnia e di condannare a tenere indenne la CP1
Compagnia di ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio e a rimborsare ogni importo fosse tenuta a corrispondere.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 1090/2022 pubblicata il 9.11.2022, ha accertato il diritto del di escutere la polizza rilasciata da e l'infondatezza delle Controparte_3 Controparte_5
contestazioni svolte sul punto da e da , rilevando che: CP1 Controparte_5
-la polizza rilasciata da è una garanzia a prima richiesta da qualificarsi come contratto CP5
autonomo di garanzia, e non come fideiussione, per la presenza delle clausole 4 e 5; infatti, in conformità alla clausola 4 il garante, in sede di richiesta di pagamento da parte del avrebbe CP3
dovuto pagare immediatamente, senza possibilità per di acconsentire a tale pagamento né CP1
sollevare alcuna eccezione;
e, in conformità alla clausola 5, la tutela di viene rinviata alla CP5
rivalsa, conferendole il diritto di ottenere dal debitore il pagamento delle somme corrisposte al beneficiario della polizza, senza possibilità per di sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del CP1
garante, e anzi con possibilità per il garante di surrogarsi al beneficiario per far valere eventuali diritti, ragioni e azioni verso il contraente;
non si configura in sostanza in capo a un'azione di CP5
ripetizione né un trasferimento delle azioni contrattuali ex art. 1945 c.c. da esercitarsi nei confronti del
Comune di;
CP3
-la delibera n. 20/2017 del era funzionale a consentire i soli lavori di ripristino della cava, CP3 stante la presa d'atto dell'intervenuto esaurimento della capacità estrattiva della cava e della scadenza della polizza rilasciata da al 26.7.2020; veniva pertanto autorizzata la proroga esclusivamente CP5
per il compimento delle attività di recupero fino al 15.9.2019;
-è vero che al momento dell'adozione della delibera 20/2017 era già entrata in vigore la legge regionale
23/2016, che ha dettato un diverso assetto di competenze rispetto all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla coltivazione delle cave;
tuttavia tale normativa sopravvenuta ha previsto un regime intertemporale applicabile alle autorizzazioni in corso;
come si evince dall'art. 43, la modifica normativa ha inteso mantenere la validità delle autorizzazioni amministrative già concesse alla data di entrata in vigore, precisando che le situazioni di fatto in quel momento esistenti continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti amministrativi già adottati e consentendo ai Comuni di procedere all'escussione delle garanzie rilasciate, sia pure d'intesa con la Provincia o con la Regione;
anche la
Regione Piemonte, con comunicazione del 22.3.2017, confermava la competenza del ad CP3
pagina 6 di 22 emettere il provvedimento sulla richiesta di proroga dell'attività estrattiva formulata da;
né si CP1
vede come la Provincia possa dirsi legittimata ad escutere una garanzia di cui non è mai stata beneficiaria;
che fosse il 15.9.2019 il termine ultimo previsto per il completamento delle attività di ripristino ambientale emerge anche dalla richiesta della Provincia a del marzo 2019, ove veniva CP1
chiesto di mettere a disposizione la documentazione atta a verificare le attività di ripristino da completare entro il 15.9.2019;
-quanto alla dedotta assenza di diffida ad adempiere, in realtà il con nota del 15.10.2019 CP3
richiedeva a se le attività finalizzate al ripristino e al recupero ambientale fossero terminate, in CP1 modo da procedere con l'attività amministrativa di svincolo dell'area interessata o, in mancanza, con l'escussione della garanzia;
in tale sede il assegnava a termine di dieci giorni per CP3 CP1 replicare, riservandosi in mancanza di procedere con l'escussione della garanzia;
-è pacifico che alla data del 24.01.2020 era ancora inadempiente;
nessun ulteriore incombente CP1 preliminare era necessario per l'escussione della garanzia;
che poi il termine unilateralmente individuato da per il completamento delle opere di ripristino (21.9.2020) non potesse valere nel CP1
caso di specie risultava evidente considerato che il termine del 21.9.2020 era apertamente contraddetto dalla delibera n. 20/2017 e dalla nota della Provincia di Vercelli del marzo 2019 e che la scadenza della polizza rilasciata a garanzia delle opere di ripristino da eseguirsi era contrattualmente prevista al
26.7.2020; è peraltro ancora oggi inadempiente alle obbligazioni di ripristino ambientale, come CP1
emerso dalla c.t.u.;
-non è accoglibile la domanda (subordinata riconvenzionale) di di essere dichiarata tenuta CP5 verso il Comune nei limiti dell'ammontare dei danni eventualmente imputabili a , previo svincolo CP1
della garanzia relativamente alle attività di recupero già realizzate, in quanto trattandosi di una garanzia autonoma a prima richiesta era preclusa un'azione preventiva di accertamento negativo dell'esistenza del diritto ad escutere la garanzia autonoma e la domanda di ridurre gli importi da versare al beneficiario della polizza;
è l'escussione della garanzia autonoma che legittima semmai un'azione successiva del garante per ottenere la rivalsa da parte del debitore e un'azione del debitore garantito verso il beneficiario per la restituzione degli importi versati in eccedenza, previa dimostrazione del se e della misura dell'esatto adempimento;
-pertanto la garanzia avrebbe dovuto essere escussa già al 24.1.2020 nella misura di € 1.617.126,00;
-parte attrice e hanno sovrapposto temi di indagine che avrebbero dovuto essere riservati a CP5
giudizi successivi di rivalsa;
è stata svolta c.t.u. che ha accertato che le attività di ripristino ad oggi non eseguite hanno un valore di € 1.431.715,00; tale somma è stata giustamente determinata dal c.t.u. in base al prezziario 2010 vigente al momento della scadenza dell'obbligazione di ripristino, e quindi del pagina 7 di 22 previsto adempimento;
i prezzi della DGR 17-8699 del 2019 si riferiscono ai nuovi progetti estrattivi
(cfr. c.t.u. pag. 73); le contestazioni di e alla c.t.u. devono essere rigettate;
venendo in CP5 CP1
rilievo questioni inerenti al rapporto principale, esse avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di rivalsa (tra e il ), successivo all'escussione; in ogni caso sono infondate;
CP1 Controparte_3
-anche se non ha espressamente formulato domanda di rivalsa nei riguardi del CP1 CP3
, tuttavia l'interesse all'escussione della garanzia nei limiti del danno subito dal è
[...] CP3
palese dalle difese, sicché ragioni di economia processuale e il principio di effettività della pronuncia giurisdizionale impongono che il ottenga in questa sede il pagamento degli importi Controparte_3 che sarebbero risultati dovuti nell'ambito di un giudizio di rivalsa, il quale seguendo lo scherma del contratto autonomo di garanzia avrebbe dovuto seguire l'escussione della polizza e non precederla;
questo anche tenuto conto della domanda alternativa del in tal senso;
deve CP3 Controparte_5 pertanto essere condannata a corrispondere al la somma di € 1.413.715,00 oltre Controparte_3
interessi;
-il diritto di rivalsa di nei confronti di nascerà per effetto del pagamento eseguito da CP5 CP1
al Comune di;
dopo tale momento, dovrà pagare a semplice richiesta scritta CP5 CP3 CP1
della Compagnia;
-a carico di e di sussistono i presupposti, oltre che per la condanna al rimborso delle CP1 CP5
spese di lite in favore del anche per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 CP3
c.p.c., in quanto: l'azione è stata proposta da nella consapevolezza di non aver esattamente CP1
adempiuto alle attività di ripristino dovute entro il 15.9.2019, data indicata in tutti gli atti amministrativi di autorizzazione mai impugnati;
il giudizio è stato instaurato contro il senza CP3
chiamata in giudizio della Provincia di Vercelli, a dire di unica legittimata ad escutere la CP1 fideiussione;
l'eccezione di pressoché totale adempimento sollevata da nella prima memoria CP1
istruttoria ha reso necessario l'espletamento di una c.t.u., con conseguente allungamento dei tempi di giudizio, ed è risultata poi infondata;
ha replicato alla richiesta di escussione del 14.1.2020, CP5 solo il 18.2.2020, pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente causa, negando l'escussione stante la pendenza del giudizio;
la tempistica delle repliche e il tenore delle contestazioni di che non ha fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza, al momento della CP5 richiesta di escussione, di prova evidente dell'adempimento di , confermano l'esistenza quanto CP1
meno della colpa grave del rifiuto di pagamento opposto da CP5
Ha pertanto accertato il diritto del di escutere la polizza fideiussoria da Controparte_3 CP5
e, per l'effetto, condannato a corrispondere al la somma di
[...] Controparte_5 Controparte_3
€ 1.413.715,00, oltre interessi di legge dal 14.1.2020 al 29.5.2020 e oltre interessi ex art. 1284 comma pagina 8 di 22 4 c.c. dal 29.5.2020 alla sentenza;
ha accertato, subordinatamente all'escussione della garanzia, il diritto di di agire in rivalsa contro per ottenere, a semplice richiesta scritta, la Controparte_5 CP1
restituzione delle somme di cui al punto precedente;
ha condannato e , in CP1 Controparte_5
solido, al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in € 38.000,00, oltre Controparte_3 rimborso forfettario, IVA e CPA, e a corrispondere al la somma ulteriore di € 19.000,00 ai CP3 sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la CP1
riforma per i motivi di seguito illustrati, e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibili le nuove domande Controparte_3 formulate in appello, di dichiarare inammissibile o rigettare nel merito l'appello e di confermare la sentenza impugnata, formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha chiesto di dichiarare il suo diritto di regresso e/o gradatamente di Controparte_5
surroga e per l'effetto, anche tenuto conto dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza di primo grado, di condannare a tenerla indenne e a rimborsarle ogni importo corrisposto;
ha proposto CP1
appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza con riferimento alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Nel corso del giudizio di appello si è costituita nella propria qualità di successore ex lege CP2
della incorporata cessata (a fronte di atto in data 6.2.2023 con efficacia dal 8.2.2023), ai CP1 sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis c.c., richiamando domande e difese dell'incorporata.
II. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle domande nuove contenute nelle conclusioni dell'atto di appello e di quelle modificate rispetto alle domande formulate in primo grado.
In particolare in appello è stata proposta la seguente domanda nuova (come tale inammissibile):
“Accertare il diritto di a ripetere le maggiori somme eventualmente percepite dal CP1 beneficiario e, per l'effetto, condannare il alla restituzione del superiore importo Controparte_3
incassato in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Sono invece state modificate le seguenti domande, che sono inammissibili per la parte modificata.
In primo grado:
“-Accertare e dichiarare che il non ha alcun diritto di richiedere ed ottenere da Controparte_3
il pagamento della somma garantita con la polizza n. 370395360 del 31/7/2017 né Controparte_5
pagina 9 di 22 di alcun'altra somma comunque garantita da quest'ultima società in relazione all'attività esercitata da nella cava in località Cascina Riale in Comune di;
CP1 CP3
-Conseguentemente, accertare e dichiarare che non è obbligata a corrispondere al Controparte_5
alcuna somma garantita in forza della polizza n. 370395360 del 31/7/2017 né Controparte_3 alcun'altra somma comunque dalla prima garantita in relazione all'attività esercitata da CP1 nella cava in località Cascina Riale in Comune di ”. CP3
In appello:
-“accertare e dichiarare che, al momento della pretesa escussione, il non aveva Controparte_3 alcun diritto di richiedere ed ottenere da il pagamento dell'intera somma garantita con la CP5 polizza n. 370395360 del 31/7/2017 in relazione all'attività esercitata da nella cava in CP1
località Cascina Riale in Comune di , per le motivazioni tutte sopra esposte;
CP3
-conseguentemente, accertare e dichiarare che non è obbligata a corrispondere al Controparte_5
l'intera somma garantita dalla polizza n. 370395360 del 31/7/2017”. Controparte_3
III. L'appello di ora è articolato in quattro motivi di gravame. CP1 CP2
Con il primo motivo - “Sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia” -
l'appellante allega che: contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la polizza n. 37039530 rilasciata da non è un contratto autonomo di garanzia ma una fideiussione, difettando nel CP5
contratto la rinuncia a sollevare le eccezioni inerenti al rapporto garantito;
in ogni caso, anche a voler qualificare la polizza come contratto autonomo di garanzia, ciò non significa che il beneficiario abbia una generica legittimazione all'escussione dell'intero importo garantito in ogni tempo e senza preventivamente ed in alcun modo accertare l'inadempimento del debitore principale e determinarne e quantificarne la misura;
nel caso di specie, la pretesa escussione da parte del è Controparte_3
avvenuta quando il termine fissato per l'adempimento non era ancora spirato e in totale assenza di qualsivoglia atto di accertamento in ordine alle opere di recupero ambientale eseguite, dunque in maniera illegittima;
con l'istruttoria è stato accertato che le opere di recupero ambientale all'epoca della pretesa di escussione erano in corso;
quindi prima di richiedere il pagamento il avrebbe CP3
dovuto accertare misura e quantificazione dell'eseguito al fine di ottenere a titolo di indennizzo il corrispettivo delle opere non eseguite e non, invece, l'intera somma garantita.
Con il secondo motivo - “Sull'obbligazione di recupero ambientale posta in capo a ”- l'appellante CP1
deduce che: il Tribunale ha errato nel ritenere che la delibera 20/2017 fosse funzionale a consentire esclusivamente i lavori di ripristino della cava;
dal contenuto testuale dell'autorizzazione emerge infatti che il termine di due anni era volto alla prosecuzione dell'attività estrattiva, nonché al recupero pagina 10 di 22 ambientale, attività che possono essere svolte simultaneamente;
inoltre l'assunto secondo cui la competenza alla valutazione delle opere di recupero ambientale rimaneva di competenza del ai
CP3 sensi dell'art. 43 commi 1 e 8 l.r. 23/2016, è solo parzialmente corretto, perché il Tribunale ha omesso di considerare che si deve applicare al caso di specie l'art. 43 comma 8 bis e che quindi il deve
CP3 agire d'intesa con la Provincia per la procedura di cui all'art. 32 commi 3 e 4, cosa che non è avvenuta nel caso di specie;
il avrebbe dovuto fare il sopralluogo unitamente alla Provincia, che invece
CP3 non è stata coinvolta, prendere atto dell'ultimazione dei lavori o diffidare il titolare dell'autorizzazione alla regolare esecuzione delle opere entro un congruo termine, non essendo tale il termine di 10 giorni concesso dal a conferma del necessario decorso di un termine congruo assurge il comma 5
CP3 dell'art. 32, secondo il quale solo dopo un anno dalla scadenza dell'autorizzazione, se i lavori di recupero ambientale non risultano ultimati si provvede ai sensi dei commi 2, 3, 4; il Tribunale ha altresì errato nell'affermare che l'atteggiamento difensivo di ha obbligato ad esperire la c.t.u., perché CP1
ha semplicemente esercitato il proprio diritto di difesa e la c.t.u. risultava doverosa per valutare i CP1 limiti del quantum dell'escussione della fideiussione secondo le finalità che la stessa assume ai sensi dell'art. 33 l.r. 23/2016.
Con il terzo motivo - “Sulla CTU” - l'appellante lamenta che la c.t.u. esperita in primo grado è gravemente erronea in quanto non ha tenuto in considerazione quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5.4.2019 n. 17-8699 “Art. 33 della L.R. 17 novembre 2016 n. 23.
Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie”; in particolare non ha osservato la linea guida per cui le quantificazioni delle opere a verde previste in progetto e quelle utilizzate per il calcolo dell'onere fideiussorio, non sono da considerare prescrittive in senso quantitativo ma da valutarsi in senso qualitativo, basando invece le proprie valutazioni quasi esclusivamente su termini quantitativi;
ha valutato in maniera errata il valore economico delle opere di recupero da effettuare, applicando i prezzi 2010 attualizzandoli mediante posticipazione finanziaria al
2022, mentre avrebbe dovuto usare i prezzi unitari del 2019 indicati nella D.G.R.; ha proposto soluzioni di recupero assolutamente inattuabili;
non ha tenuto in considerazione i lavori di recupero ambientale eseguiti dopo il 2010 sulla base dell'erronea convinzione che la polizza 2017 fosse stata adeguata e che le opere eseguite dal 2010 al 2017 fossero state già scorporate dall'importo della garanzia. Chiede pertanto che la c.t.u. venga rinnovata.
Con il quarto motivo – “Sulle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.” – l'appellante afferma che, all'auspicata riforma nel merito della sentenza, deve conseguire la riforma delle statuizioni in pagina 11 di 22 punto spese di lite e di c.t.u.; e che il Tribunale ha errato nel condannare ex art. 96 commi 1 e 3 CP1
c.p.c., in quanto: ha sempre affermato che le opere di recupero erano in corso, tanto da puntare CP1
l'attenzione sulla ritenuta non decorrenza del termine di ultimazione;
in difetto di accertamento istruttorio svolto dal preventivamente all'escussione, finalizzato a determinare e quantificare CP3
l'onere indennitario conseguente all'inadempimento, era doveroso l'espletamento della c.t.u., peraltro mezzo di prova rimesso alla valutazione del giudicante;
non possono ravvisarsi l'elemento oggettivo della condotta illecita né tantomeno quello soggettivo;
ha con correttezza e lealtà processuale CP1
esercitato il proprio diritto ad una tutela giudiziale senza porre in essere comportamenti abusivi.
Il rileva l'infondatezza dei motivi di appello e richiama la motivazione della Controparte_3
sentenza impugnata;
in particolare osserva che:
-le argomentazioni svolte nel primo motivo sono inconferenti, in quanto quello stipulato tra e CP1
è un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta e non si configura un dolo del Controparte_5
né una nullità del contratto;
CP3
-quanto al secondo motivo, nella delibera 20/2017 il ha testualmente deciso di “prorogare CP3
l'attività estrattiva alla , finalizzato alle attività di ripristino e recupero ambientale per Parte_3 mesi 24 (anni 2)”; in ordine alla competenza e/o al coinvolgimento della Provincia o della Regione, a norma di legge la competenza ad agire e ad escutere la garanzia è in capo al e tanto la CP3
Regione quanto la Provincia sono state coinvolte;
-con il terzo motivo l'appellante si è limitato a criticare parte delle risultanze peritali, senza addurre alcun elemento sostanziale a fondamento della pretesa o che dimostri l'erroneità della c.t.u.; la lamentata mancata utilizzazione, per la quantificazione del valore delle attività di ripristino non effettuate, della D.G.R. del 2019, che riporta i prezzi unitari attualmente in vigore, è del tutto infondata;
il c.t.u. ha correttamente utilizzato i prezzi unitari in vigore nel 2010, al momento dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi, in quanto è evidente che, nel quantificare un danno, esso deve essere valutato facendo riferimento agli elementi contenuti nel contratto e non a circostanze successive non prese in considerazione dalle obbligazioni contrattuali;
il c.t.u., coadiuvato dall'agronomo forestale, ha adeguatamente risposto ai quesiti e alle controdeduzioni dei c.t.p.; l'affermazione di secondo cui CP1
il c.t.u. ha proposto soluzioni di recupero assolutamente inattuabili, è infondata ed è svolta solo per giustificare il proprio palese inadempimento;
il c.t.u. ha accertato quali, tra le attività di ripristino previste dal progetto che doveva eseguire, non sono state effettuate;
il c.t.u. ha correttamente CP1
utilizzato i prezzi del 2010 attualizzandoli, perché questi sono i prezzi cui sono riferiti tutti gli atti prodotti;
i nuovi criteri della D.G.R. del 2019 sono validi solo per i nuovi progetti estrattivi;
non CP1
pagina 12 di 22 ha, per sua stessa ammissione, ultimato le opere di ripristino e recupero ambientale che erano poste a suo carico e l'inadempimento di ha consentito al di agire per l'escussione della garanzia CP1 CP3
autonoma;
-il quarto motivo è infondato, avendo il incardinato il giudizio per impedire al di CP3 CP3
escutere la garanzia consapevole del proprio inadempimento.
I primi due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
La polizza n.370395360 stipulata dal contraente con la società di assicurazioni CP1 [...]
a favore del beneficiario (doc. 4 dell'appellante), è un contratto CP5 Controparte_3
autonomo di garanzia.
A fronte delle argomentazioni svolte sul punto nella sentenza alle pagine da 6 a 10, l'appellante si limita ad affermare che non si tratta di contratto autonomo di garanzia ma di fideiussione, difettando nel contratto la rinuncia a sollevare le eccezioni inerenti al rapporto garantito;
l'affermazione è generica, non menziona le specifiche previsioni della polizza e non si confronta con la motivazione della sentenza che invece le analizza, risultando il profilo di appello inammissibile.
In ogni caso la censura è infondata, risultando la natura di contratto autonomo di garanzia da quanto segue:
-ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”;
-ai sensi dell'art. 5 “Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta scritta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”;
-quindi è tenuta a pagare a semplice richiesta scritta del Comune beneficiario, CP5
immediatamente (entro 30 giorni) senza godere del beneficio della preventiva escussione del contraente e senza che il contraente possa formulare eccezioni a in merito al pagamento;
con il CP5 CP5
pagamento si surroga al in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il contraente;
il contraente è CP3
tenuto, a semplice richiesta scritta, a rimborsare a le somme da questa versate, con rinuncia a CP5
pagina 13 di 22 formulare qualsivoglia eccezione;
come correttamente rilevato dal Tribunale, non si configura in capo a un'azione di ripetizione, né un trasferimento delle azioni contrattuali ex art. 1945 c.c. da CP5
esercitarsi nei confronti del Comune.
E si osserva che in appello non censura la qualificazione della polizza come contratto CP5
autonomo di garanzia.
Le ulteriori deduzioni oggetto del primo motivo di appello sono conseguentemente infondate;
l'appellante non allega infatti la sussistenza dei presupposti per l'exceptio doli.
Come ripetutamente statuito dalla Corte di Cassazione “nel contratto autonomo di garanzia,
l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945
c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento” (Cass. civ. 32720/2022).
L'appellante non deduce la natura abusiva e fraudolenta della condotta del né l'esistenza di CP3
una prova liquida e incontrovertibile di tale abusività (che non fornisce); si limita ad affermare l'illegittimità (concetto diverso dalla natura abusiva e fraudolenta) della richiesta di escussione del che non avrebbe previamente accertato la misura dell'inadempimento del contraente e non CP3 avrebbe tenuto conto che, dopo la scadenza dell'autorizzazione relativa alla cava, il contraente avrebbe avuto un termine ulteriore per le opere di ripristino ambientale;
così allega circostanze fattuali che sarebbero astrattamente idonee a costituire oggetto di eccezioni che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore (mentre “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell' “exceptio doli” deve risultare “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”: Cass. civ. 30509/2019).
In presenza di un contratto autonomo di garanzia pacificamente valido, il garante era tenuto ad eseguire il pagamento a fronte della richiesta scritta 14.1.2020 di escussione da parte del Comune beneficiario,
pagina 14 di 22 formulata durante la vigenza della garanzia (dal 16.7.2017 al 26.7.2020) per l'importo assicurato
(€ 1.617.126,00), allegando l'inadempimento della contraente con riferimento all'attività di CP1
ripristino ambientale della cava, a garanzia della quale la polizza era stata stipulata.
E alla data della richiesta di escussione l'inadempimento di in ordine all'attività di ripristino CP1
ambientale della cava era pacificamente sussistente;
la stessa non ha mai affermato di avere CP1 già adempiuto, deducendo invece che all'epoca (e peraltro anche al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado) l'attività era in corso.
La richiesta di escussione è successiva alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata (come proroga) con delibera n.20 del 15.9.2017 del del 15.9.2019; tale autorizzazione Parte_4 concerneva pacificamente (secondo la tesi dell'appellante, anche e non solo) lo svolgimento delle attività di ripristino ambientale della cava.
E' manifestamente infondata l'allegazione secondo cui, dopo la scadenza dell'autorizzazione, CP1 avrebbe avuto un ulteriore termine di un anno per l'attività di ripristino ambientale, desunto
[...] dall'art. 32 comma 5 l.r. 23/2016, potendo quindi adempiere quantomeno fino al 15.9.2020, sicché sarebbe illegittima l'escussione della polizza poiché avvenuta prima di tale data.
La polizza, a “garanzia dell'attività di ripristino della cava”, è stata stipulata (nel 2017, per ottenere la proroga dell'autorizzazione) con scadenza al 26.7.2020. Già la circostanza che la scadenza della garanzia sia anteriore al termine indicato dall'appellante, determina l'evidente infondatezza della prospettazione, che non consentirebbe al beneficiario alcuna escussione della garanzia (se non dopo la sua scadenza, quando certamente la garanzia non potrebbe essere escussa).
La delibera autorizzativa del 15.9.2017 è stata assunta proprio perché aveva presentato la CP1 polizza a garanzia dell'attività di ripristino della cava in esame (mentre con precedente delibera del
25.7.2017 era stata sospesa la proroga in quanto mancava la polizza fideiussoria prescritta).
E, valutata “l'idoneità della suddetta polizza a garantire gli impegni assunti dalla Ditta proponente in merito ai lavori di recupero ambientale”, considerato che tale polizza “garantisce il Controparte_3
fino al 26/07/2020, pertanto si ritiene oggettivamente necessario tutelare il con una favorevole CP3 autorizzazione di proroga per mesi 24”, dispone “Di prorogare l'attività estrattiva alla Parte_3 finalizzato alle attività di ripristino e recupero ambientale per mesi 24 (anni 2)”; concede quindi termine per le attività di ripristino e recupero ambientale della cava fino al 15.9.2019, ritenendo i due anni di proroga più che sufficienti al “recupero ambientale che il territorio aspetta da anni”.
Che il termine sia quello del 15.9.2019: risulta chiaro e inequivoco dalla delibera autorizzativa della prosecuzione dell'attività nella cava;
risulta compatibile con il termine di scadenza della garanzia;
è stato confermato dalla Provincia con la “Verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA. Richiesta
pagina 15 di 22 documentazione” del 15.3.2019 inviata a ove viene dato atto che le opere di ripristino CP1 ambientale sono da “ultimare entro il 15.9.2019” (doc. 5 fascicolo primo grado del . CP3
La l.r. 23/2016 introduce una nuova normativa regionale in materia di cave che prevede competenze diverse (della Provincia o della Regione) in luogo di quella dei Comuni e che pacificamente non è applicabile tour court alla fattispecie in esame, in cui:
-l'autorizzazione e le successive proroghe sono state rilasciate dal CP3
-la stessa Regione ha ritenuto competente il a provvedere sulla richiesta di proroga del 2017, CP3 rilevando (con la nota 22.3.2017) che “è competente al rilascio della proroga l'Amministrazione che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione originale. Difatti l'art. 19 della citata l.r. 23/2016, che prevede che la competenza sia dell'Amministrazione provinciale, non trova applicazione poiché non è ancora vigente il previsto regolamento di attuazione;
dunque si fa riferimento alla normativa precedentemente vigente” (doc. 12 del Comune);
-la polizza stipulata dal contraente con prevede come beneficiario il unico CP1 CP5 CP3
soggetto che può escutere la garanzia.
Si applica al caso di specie la disciplina transitoria prevista dall'art. 43 commi 1, 8, 8 bis l.r. 23/2016, per cui le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore dalla legge mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione;
la conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai Comuni rimane di competenza dei medesimi;
per le attività estrattive autorizzate dai Comuni alla data del 31.12.2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti dall'art. 32 commi 3 e 4 restano di competenza dei Comuni, che li predispongono d'intesa con la Provincia o con la Città e con la Regione. Il Controparte_6 richiamo all'art. 32 è quindi limitato ai commi 3 e 4 (relativi alla diffida conseguente all'accertamento dell'inadempimento e all'escussione della garanzia) e non al comma 5, infondatamente invocato dall'appellante.
A fronte delle considerazioni esposte, risulta superfluo valutare se l'autorizzazione 15.9.2017 concernesse anche l'attività estrattiva di cava o solo l'attività di ripristino e recupero ambientale.
Si condivide comunque quanto ritenuto sul punto dal Tribunale, emergendo dalla lettura della delibera che il provvedimento di proroga era “finalizzato alle attività di ripristino e recupero ambientale”.
Le ulteriori considerazioni svolte nel secondo motivo di appello, secondo cui il non avrebbe CP3 agito d'intesa con la Provincia, non avrebbe accertato le opere eseguite e non eseguite da e CP1 non l'avrebbe diffidata ad eseguirle entro un congruo termine, sono inconferenti ai fini dell'accoglimento dell'appello.
pagina 16 di 22 era pacificamente inadempiente alla scadenza del termine 15.9.2019, alla data della richiesta CP1
di escussione della garanzia 14.1.2020 e ancora nel corso del giudizio;
non è stata pertanto la mancanza di un accertamento d'intesa con la Provincia o l'eventuale non congruità del termine concesso dal con la diffida (inviata il 15.10.2019), a non consentire l'ultimazione delle opere. CP3
In presenza di un contratto autonomo di garanzia quale la polizza in esame, era tenuta a CP5 pagare l'intero importo garantito, a seguito della richiesta del CP3
Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la garanzia autonoma avrebbe dovuto essere escussa già alla data del 24.1.2020 nella misura di € 1.617.126,00.
Il contratto autonomo di garanzia non legittima un'azione preventiva di accertamento negativo dell'esistenza del diritto ad escutere la garanzia o la domanda a vedere ridotti gli importi da versare al beneficiario.
Sono conseguentemente assorbite tutte le allegazioni svolte dall'appellante con riferimento alla misura dell'inadempimento, così come il terzo motivo di gravame.
Il fatto che il Tribunale abbia limitato la condanna, che avrebbe potuto pronunciare per l'intero importo garantito (€ 1.617.126,00), ad una minore somma - pronuncia di cui non si duole il (unico CP3
soggetto che avrebbe avuto interesse) - non legittima l'introduzione in appello di motivi di gravame che riguardano questioni estranee al contratto autonomo di garanzia.
Sono parimenti irrilevanti gli argomenti svolti dall'appellante nel corso del giudizio con le note scritte
3.4.2023, 18.2.2025, ripresi negli atti conclusivi, relativi a fatti sopravvenuti relativi ad un nuovo progetto di cava ai sensi della l.r. 23/2016, che non incidono sulle considerazioni sopra svolte.
Il quarto motivo di appello è inammissibile con riferimento alla riforma delle statuizioni in punto spese di lite e di c.t.u., non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
Con riferimento alla condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., il motivo è infondato. ha agito in giudizio quantomeno con colpa grave. CP1
Ha infatti dedotto l'illegittimità della richiesta di escussione della garanzia da parte del in CP3
quanto avvenuta prima del 15.9.2020, quando sarebbe asseritamente scaduto il termine per ultimare le opere di recupero;
e ciò nonostante (i) tale termine fosse successivo alla data di scadenza della garanzia
(26.7.2020), che la prospettazione temeraria mirava a rendere totalmente inoperante;
(ii) la chiarezza della scadenza del termine indicato nell'autorizzazione del 15.7.2017, concessa proprio in considerazione della polizza e del termine ivi indicato, e ribadito dalla Provincia;
(iii) l'evidente considerazione che se viene prescritta la sottoscrizione di una polizza a garanzia dell'esecuzione delle pagina 17 di 22 opere di ripristino, il termine per la loro esecuzione non può essere antecedente alla scadenza della polizza.
Ha altresì allegato che il non era l'ente legittimato ad escutere la garanzia, spettando tale CP3
competenza alla Provincia ai sensi della legge regionale del 2016, quando la garanzia da essa stipulata
(si ribadisce, necessaria e utilizzata per ottenere la proroga dell'autorizzazione) indica come beneficiario esclusivamente il non consentendo quindi l'escussione di un ente diverso. CP3
Sussistono pertanto, già solo per le ragioni esposte, i requisiti di cui all'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., risultando infondate le contrarie osservazioni dell'appellante.
L'appello viene pertanto rigettato.
IV. propone appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza nella parte in Controparte_5
cui la condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., allegando che: è stata destinataria di CP5 una richiesta di pagamento per l'intero ammontare della garanzia, senza che le venisse fornito qualsivoglia elemento in merito al preteso inadempimento di e alla sua entità, nonché allo CP1
stato della cava;
in tale quadro, e a fronte delle plurime contestazioni sollevate da sia sulla CP1 intempestività dell'escussione sia sull'insussistenza di qualsivoglia inadempimento, non CP5 poteva fare altro che denegare l'immediato pagamento per importi così rilevanti;
la richiesta del di integrale escussione della garanzia non è risultata giustificata, in quanto lo stesso Tribunale CP3 ha accertato che il valore delle opere non realizzate da è inferiore all'ammontare della garanzia CP1
che il ha ritenuto di escutere integralmente;
già solo per tale ragione la condanna ex art. 96 CP3
c.p.c. è palesemente erronea, presupponendo che la parte condannata sia integralmente soccombente;
è poi irrilevante il riferimento del Tribunale alla condotta tenuta prima dell'introduzione del giudizio, in quanto l'art. 96 c.p.c. si riferisce alla condotta tenuta da un soggetto in quanto parte processuale, presupponendo una fattispecie di illecito il cui elemento materiale consiste nello svolgimento di un'attività processuale;
in ogni caso la Compagnia ha tenuto una condotta lineare, corretta e trasparente, in quanto alla richiesta di escussione ha risposto con pec del 18.2.2020 con cui, riferendosi al presente giudizio, dichiarava di essere tenuta ad astenersi da ogni pagamento in attesa che si pronunciasse il Tribunale;
e in data 24.1.2020 la contraente inviava al e alla Compagnia una CP3 relazione sulle attività svolte per il recupero ambientale ove precisava che il termine per l'ultimazione delle stesse sarebbe scaduto il 16.9.2020; tale comunicazione confermava l'impossibilità di asseverare la richiesta del la condanna ex art. 96 c.p.c. è pertanto del tutto ingiustificata. CP3
pagina 18 di 22 Il eccepisce l'infondatezza dell'appello incidentale, richiamando le argomentazioni Controparte_3
svolte nella sentenza impugnata, di cui chiede la conferma.
L'appello incidentale è infondato. ha resistito in giudizio con colpa grave. Controparte_5
In presenza di contratto autonomo di garanzia con beneficiario il Comune e scadenza 26.7.2020, rilasciato appositamente perché ottenesse la proroga dell'autorizzazione relativa alla cava che CP1
veniva espressamente citata, ha chiesto di rigettare la domanda del affermando: CP3
-che al momento della richiesta di escussione non era inadempiente perché aveva termine per CP1
ultimare le opere fino al 16.9.2020, sostenendo una tesi temeraria, che vanificava la garanzia avente scadenza anteriore;
e questo nonostante (i) la chiarezza della scadenza del termine indicato nell'autorizzazione, (ii) il fatto pacifico che alla data della richiesta di escussione non avesse già CP1 adempiuto all'obbligazione per cui la garanzia era stata rilasciata, (iii) il fatto che il contratto autonomo di garanzia a prima richiesta non consentiva di opporre eccezioni relative ad un inadempimento solo parziale o al diritto ad un ulteriore termine dopo la scadenza di quello concesso con l'autorizzazione, ma esclusivamente l'exceptio doli di cui non sono invece stati dedotti gli estremi;
-che il Comune non era competente ad escutere la garanzia, quando palesemente nessun soggetto se non quello indicato come beneficiario nella polizza avrebbe potuto escuterla;
-che aveva tenuto una condotta corretta, avendo risposto alla richiesta di escussione (del CP5
14.1.2020) con pec del 18.2.2020, con cui, riferendosi al presente giudizio, dichiarava di essere tenuta ad astenersi da ogni pagamento in attesa della pronuncia del Tribunale;
quando invece avrebbe dovuto pagare entro trenta giorni dalla richiesta scritta del a prescindere dall'instaurazione del CP3
presente giudizio.
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., risultando infondate le contrarie osservazioni dell'appellante.
In particolare, la condotta tenuta da prima del giudizio viene considerata ai presenti fini in CP5
quanto oggetto di deduzioni svolte in giudizio dalle parti in causa e dalla stessa trattandosi CP5
quindi di valutare una condotta processuale.
La richiesta di escussione non era generica, facendo riferimento alla garanzia stipulata, all'importo garantito, all'inadempimento in ordine alle opere di ripristino per cui la garanzia era stata rilasciata, alla delibera 20 del 15.9.2017, ai solleciti inviati alla sia dal che dalla Provincia, alla CP1 CP3
mancanza di risposta. Le clausole della polizza non richiedevano di fornire al garante alcun ulteriore elemento.
pagina 19 di 22 Essendo pacifico l'inadempimento, come mancata ultimazione delle opere di ripristino, CP5
doveva effettuare il pagamento.
La questione relativa all'entità dell'inadempimento non giustificava invece il mancato pagamento.
E' poi infondata l'allegazione secondo cui la richiesta del di integrale escussione della CP3
garanzia non sarebbe risultata giustificata.
Il Tribunale ha correttamente accertato il diritto del di escutere la garanzia, e l'obbligo per CP3 di effettuare il pagamento, per l'intero importo garantito di € 1.617.126,00. CP5
Ha poi pronunciato la condanna al pagamento di un importo minore non perché la domanda originaria non fosse fondata, ma per valutazioni di tipo diverso (di economia processuale, di effettività della pronuncia giurisdizionale, della formulazione di una domanda alternativa dal , che non CP3
rilevano in questa sede al fine di escludere la condanna oggetto di appello incidentale.
L'appello incidentale viene pertanto rigettato.
dà atto di avere pagato, in esecuzione della sentenza di primo grado, al Controparte_7 [...]
l'importo dovuto pari a € 1.765.435,62 in data 21.11.2022; deduce che pertanto il diritto di CP3 all'integrale rimborso di quanto versato è divenuto attuale e non è più subordinato alla CP5 condizione dell'“escussione della garanzia” richiamata dal primo Giudice;
e chiede di accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ. e delle condizioni contrattuali il diritto di regresso e/o gradatamente di surroga della Compagnia e per l'effetto, anche tenuto conto dell'avvenuta integrale CP esecuzione della sentenza di primo grado da parte di condannare (oggi a tenere CP5 CP1
integralmente indenne la Compagnia di ogni denegata conseguenza pregiudizievole del giudizio e comunque a rimborsare ogni importo abbia corrisposto e sia tenuta a corrispondere, oltre CP5
interessi, rivalutazione e spese sostenute per il recupero, salvo ed impregiudicato ogni diritto anche nei confronti dei coobbligati menzionati nell'atto di coobbligazione.
Questa Corte rileva che il pagamento è stato documentato, oltre che confermato dal CP3 CP5
ha pertanto diritto, in virtù delle stesse statuizioni della sentenza di primo grado, ad ottenere il medesimo importo da ora oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo. CP1 CP2
A parziale modifica della sentenza si dà pertanto atto dell'intervenuto pagamento e ora CP1 [...]
CP
viene dichiarata tenuta e condannata a pagare a la somma di € 1.765.435,62 Controparte_5
oltre agli interessi legali dal 21.11.2022 al saldo.
pagina 20 di 22 VI. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante principale ora e di parte appellante incidentale CP1 CP2 Controparte_5
in solido tra loro.
[...]
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 7.418,00 per fase di studio, € 4.313,00 per fase introduttiva, € 12.333,00 per fase decisionale, per totali € 24.064,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello principale proposto da ora e l'appello incidentale proposto da CP1 CP2
avverso la sentenza n. 1090/2022 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il Controparte_5
9.11.2022;
-dato atto che in esecuzione della sentenza di primo grado, ha pagato al Controparte_5 [...]
la somma di € 1.765.435,62 in data 21.11.2022, CP3
ora in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Parte_5 CP2 [...]
la somma di € 1.765.435,62 oltre agli interessi legali dal 21.11.2022 al saldo;
CP5
-conferma per il resto la sentenza di primo grado;
-condanna ora e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP1 CP2 Controparte_5 processuali del giudizio d'appello a favore del , che liquida in € 24.064,00 per Controparte_3
compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
pagina 21 di 22 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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