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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile- Ufficio Fallimenti
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò - Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede - Giudice
Dott. Alessandro Paone - Giudice rel. lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 09.04.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'ambito del proc. n. 273/2025 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 26
L.F. proposto, avverso il decreto emesso in data 30.01.2025 dal Giudice
Delegato per il Fallimento della s.d.f. di ed CP_1 Controparte_2
(proc. n. 10/1989 R.F.), da:
, quale difensore di sé medesima ex Controparte_3
art. 86 c.p.c. –RECLAMANTE–
CONTRO
Controparte_4
, in persona del curatore, dott. .
[...] Controparte_5
–CONVENUTO NON COMPARSO–
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.02.2025, l'avv. Controparte_3
ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. avverso il decreto del 30.01.2025,
[...]
comunicatole in data 04.02.2025, con cui il Giudice Delegato per il Fallimento della s.d.f. di ed (proc. n. 10/1989 R.F.) CP_1 Controparte_2
aveva dichiarato non luogo a provvedere con riferimento all'istanza, avanzata dall'odierna reclamante, di liquidazione del compenso maturato per aver difeso il predetto fallimento, ammesso al gratuito patrocinio giusta attestazione ex art. 1 144 T.U. Spese di Giustizia emessa in data 29.07.2022 e successivamente revocata in data 10.12.2024, dinanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento n. 18926/2022 R.G.
A sostegno del reclamo, la ricorrente ha dedotto che: a) anche laddove il fallimento sia ammesso al gratuito patrocinio, la competenza alla liquidazione del compenso del difensore del fallimento medesimo spetterebbe al giudice delegato ai sensi dell'art. 25, n. 7 L.F. (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 17879 del 28.06.2024); b) solo un'interpretazione estensiva dell'art. 146, co. 2, lett. c) T.U. Spese di Giustizia consentirebbe l'anticipazione a carico dell'Erario delle competenze spettanti al difensore e il successivo recupero delle stesse ai sensi del co. 5 del medesimo articolo;
c) che, comunque, essendo stata revocata l'attestazione ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, il compenso del difensore non potrebbe che essere pagato con le somme acquisite all'attivo fallimentare;
d) che, nel caso di specie, sarebbe inapplicabile l'art. 134
T.U. Spese di Giustizia sulla rivalsa da parte dello Stato, operando, per le spese fatte gravare in precedenza sull'Erario, il diverso recupero a cura del Giudice
Delegato ai sensi dell'art. 146, co. 4 e 5 del medesimo T.U.; e) che tale ricostruzione troverebbe conferma nella circostanza che, sebbene il fallimento risultasse ammesso al gratuito patrocinio, la Corte di Cassazione, definendo il procedimento n. 18927/2024 R.G., avrebbe condannato controparte al pagamento delle spese di lite direttamente nei confronti del fallimento medesimo e non, invece, in favore dello Stato.
La reclamante ha quindi concluso chiedendo testualmente “che l'on.le Tribunale di Castrovillari adìto -in accoglimento del presente reclamo Voglia revocare il provvedimento impugnato (di cui in epigrafe, datato 30.01.2025 e comunicato in data 04.02.2025) provvedendo sull'istanza della sottoscritta avente ad oggetto la liquidazione in proprio favore del compenso professionale quale difensore della curatela fallimentare nel procedimento dinanzi la Suprema Corte di
Cassazione di cui in oggetto esitato nell'ordinanza n. 33339/2023, e quindi liquidando il predetto compenso in via principale come quantificato nell'istanza
2 del 09.12.2024 (di cui in premessa sub6 ed in all. sub9) stante il cessato stato di illiquidità della procedura fallimentare di cui in epigrafe, ovvero in subordine (e con salvezza di impugnazione) come quantificato nella parcella non valida ai fini fiscali trasmessa in allegato alla nota del 18.03.2024 (di cui in premessa sub3 ed in all. sub5)”.
2. Il Fallimento della s.d.f. di non si è Controparte_4 Controparte_2
costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, nei suoi confronti, del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza.
3. Tanto premesso in fatto, si rileva, preliminarmente, che, secondo l'orientamento sostenuto da autorevole dottrina, cui si presta adesione in tale sede, il contenuto del provvedimento emesso dall'organo competente a decidere sul reclamo si differenzia a seconda delle censure mosse.
In particolare, laddove venga mosso un rilievo di carattere procedurale,
l'intervento del tribunale adito sarà di annullamento e l'impugnazione sarà di tipo rescindente, nel senso che il nuovo provvedimento si limiterà ad eliminare il decreto impugnato senza sostituirsi ad esso.
Laddove, invece, il rilievo mosso sia di merito o di opportunità, il giudice adito che condivida le argomentazioni del reclamante pronuncerà un provvedimento di tipo rescissorio, destinato a sostituirsi a quello impugnato.
Ciò posto, è indubitabile che, nella fattispecie che ci occupa, il rilevo mosso dalla reclamante al decreto impugnato, afferendo all'applicabilità dell'art. 25, n.
7 L.F., rivesta carattere procedurale, con la conseguenza che il Tribunale, in caso di accoglimento dell'impugnazione, non potrà che limitarsi alla revoca del predetto decreto.
4. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva che la Suprema Corte, sconfessando l'orientamento sinora assolutamente prevalente nell'ambito della giurisprudenza di merito, ha recentemente affermato il principio secondo cui
“l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato secondo il procedimento speciale di cui all'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 non sottrae al giudice delegato la competenza esclusiva, ex art. 25, n. 7, l.fall., a liquidare i
3 compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore della procedura e il relativo decreto di liquidazione è impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall., non già con l'opposizione prevista dall'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 17879 del
28.06.2024).
Ne consegue che la competenza del Giudice Delegato alla liquidazione del compenso spettante al difensore del fallimento sussiste sia laddove, essendovi attestazione ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, tale compenso debba essere posto a carico dell'Erario sia laddove, invece, in difetto della predetta attestazione, il compenso debba essere posto a carico della massa.
Non può dunque che essere considerato illegittimo il decreto con cui il Giudice
Delegato, a fronte dell'istanza di liquidazione presentata dal difensore del fallimento, si spogli del potere riconosciutogli dall'art. 25, n. 7 L.F., dichiarando non luogo a provvedere, e ciò a prescindere dalla circostanza che il fallimento sia o meno ammesso al gratuito patrocinio.
La natura procedurale del rilievo mosso dalla reclamante al decreto impugnato non consente tuttavia al Tribunale di liquidare il compenso a quest'ultima spettante, a ciò dovendo provvedere il Giudice Delegato, il quale, tra l'altro, dovrà altresì verificare se tale compenso debba essere dimezzato e posto a carico dell'Erario ovvero, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'attestazione ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, liquidato per intero e posto a carico della massa.
Occorre pertanto limitarsi, in tale sede, a disporre la revoca del provvedimento reclamato.
5. La complessità della questione giuridica affrontata – in relazione alla quale, come detto, vi è un contrasto tra l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e quello più recente della giurisprudenza di legittimità – impone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
4 P.T.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 26
L.F. proposto dall'avv. avverso il decreto emesso Controparte_3
in data 30.01.2025 dal Giudice Delegato per il Fallimento della s.d.f. di
[...]
ed , così provvede: CP_1 Controparte_2
- in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 11.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
5
Sezione Civile- Ufficio Fallimenti
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò - Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede - Giudice
Dott. Alessandro Paone - Giudice rel. lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 09.04.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'ambito del proc. n. 273/2025 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 26
L.F. proposto, avverso il decreto emesso in data 30.01.2025 dal Giudice
Delegato per il Fallimento della s.d.f. di ed CP_1 Controparte_2
(proc. n. 10/1989 R.F.), da:
, quale difensore di sé medesima ex Controparte_3
art. 86 c.p.c. –RECLAMANTE–
CONTRO
Controparte_4
, in persona del curatore, dott. .
[...] Controparte_5
–CONVENUTO NON COMPARSO–
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.02.2025, l'avv. Controparte_3
ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. avverso il decreto del 30.01.2025,
[...]
comunicatole in data 04.02.2025, con cui il Giudice Delegato per il Fallimento della s.d.f. di ed (proc. n. 10/1989 R.F.) CP_1 Controparte_2
aveva dichiarato non luogo a provvedere con riferimento all'istanza, avanzata dall'odierna reclamante, di liquidazione del compenso maturato per aver difeso il predetto fallimento, ammesso al gratuito patrocinio giusta attestazione ex art. 1 144 T.U. Spese di Giustizia emessa in data 29.07.2022 e successivamente revocata in data 10.12.2024, dinanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento n. 18926/2022 R.G.
A sostegno del reclamo, la ricorrente ha dedotto che: a) anche laddove il fallimento sia ammesso al gratuito patrocinio, la competenza alla liquidazione del compenso del difensore del fallimento medesimo spetterebbe al giudice delegato ai sensi dell'art. 25, n. 7 L.F. (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 17879 del 28.06.2024); b) solo un'interpretazione estensiva dell'art. 146, co. 2, lett. c) T.U. Spese di Giustizia consentirebbe l'anticipazione a carico dell'Erario delle competenze spettanti al difensore e il successivo recupero delle stesse ai sensi del co. 5 del medesimo articolo;
c) che, comunque, essendo stata revocata l'attestazione ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, il compenso del difensore non potrebbe che essere pagato con le somme acquisite all'attivo fallimentare;
d) che, nel caso di specie, sarebbe inapplicabile l'art. 134
T.U. Spese di Giustizia sulla rivalsa da parte dello Stato, operando, per le spese fatte gravare in precedenza sull'Erario, il diverso recupero a cura del Giudice
Delegato ai sensi dell'art. 146, co. 4 e 5 del medesimo T.U.; e) che tale ricostruzione troverebbe conferma nella circostanza che, sebbene il fallimento risultasse ammesso al gratuito patrocinio, la Corte di Cassazione, definendo il procedimento n. 18927/2024 R.G., avrebbe condannato controparte al pagamento delle spese di lite direttamente nei confronti del fallimento medesimo e non, invece, in favore dello Stato.
La reclamante ha quindi concluso chiedendo testualmente “che l'on.le Tribunale di Castrovillari adìto -in accoglimento del presente reclamo Voglia revocare il provvedimento impugnato (di cui in epigrafe, datato 30.01.2025 e comunicato in data 04.02.2025) provvedendo sull'istanza della sottoscritta avente ad oggetto la liquidazione in proprio favore del compenso professionale quale difensore della curatela fallimentare nel procedimento dinanzi la Suprema Corte di
Cassazione di cui in oggetto esitato nell'ordinanza n. 33339/2023, e quindi liquidando il predetto compenso in via principale come quantificato nell'istanza
2 del 09.12.2024 (di cui in premessa sub6 ed in all. sub9) stante il cessato stato di illiquidità della procedura fallimentare di cui in epigrafe, ovvero in subordine (e con salvezza di impugnazione) come quantificato nella parcella non valida ai fini fiscali trasmessa in allegato alla nota del 18.03.2024 (di cui in premessa sub3 ed in all. sub5)”.
2. Il Fallimento della s.d.f. di non si è Controparte_4 Controparte_2
costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, nei suoi confronti, del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza.
3. Tanto premesso in fatto, si rileva, preliminarmente, che, secondo l'orientamento sostenuto da autorevole dottrina, cui si presta adesione in tale sede, il contenuto del provvedimento emesso dall'organo competente a decidere sul reclamo si differenzia a seconda delle censure mosse.
In particolare, laddove venga mosso un rilievo di carattere procedurale,
l'intervento del tribunale adito sarà di annullamento e l'impugnazione sarà di tipo rescindente, nel senso che il nuovo provvedimento si limiterà ad eliminare il decreto impugnato senza sostituirsi ad esso.
Laddove, invece, il rilievo mosso sia di merito o di opportunità, il giudice adito che condivida le argomentazioni del reclamante pronuncerà un provvedimento di tipo rescissorio, destinato a sostituirsi a quello impugnato.
Ciò posto, è indubitabile che, nella fattispecie che ci occupa, il rilevo mosso dalla reclamante al decreto impugnato, afferendo all'applicabilità dell'art. 25, n.
7 L.F., rivesta carattere procedurale, con la conseguenza che il Tribunale, in caso di accoglimento dell'impugnazione, non potrà che limitarsi alla revoca del predetto decreto.
4. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva che la Suprema Corte, sconfessando l'orientamento sinora assolutamente prevalente nell'ambito della giurisprudenza di merito, ha recentemente affermato il principio secondo cui
“l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato secondo il procedimento speciale di cui all'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 non sottrae al giudice delegato la competenza esclusiva, ex art. 25, n. 7, l.fall., a liquidare i
3 compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore della procedura e il relativo decreto di liquidazione è impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall., non già con l'opposizione prevista dall'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 17879 del
28.06.2024).
Ne consegue che la competenza del Giudice Delegato alla liquidazione del compenso spettante al difensore del fallimento sussiste sia laddove, essendovi attestazione ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, tale compenso debba essere posto a carico dell'Erario sia laddove, invece, in difetto della predetta attestazione, il compenso debba essere posto a carico della massa.
Non può dunque che essere considerato illegittimo il decreto con cui il Giudice
Delegato, a fronte dell'istanza di liquidazione presentata dal difensore del fallimento, si spogli del potere riconosciutogli dall'art. 25, n. 7 L.F., dichiarando non luogo a provvedere, e ciò a prescindere dalla circostanza che il fallimento sia o meno ammesso al gratuito patrocinio.
La natura procedurale del rilievo mosso dalla reclamante al decreto impugnato non consente tuttavia al Tribunale di liquidare il compenso a quest'ultima spettante, a ciò dovendo provvedere il Giudice Delegato, il quale, tra l'altro, dovrà altresì verificare se tale compenso debba essere dimezzato e posto a carico dell'Erario ovvero, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'attestazione ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, liquidato per intero e posto a carico della massa.
Occorre pertanto limitarsi, in tale sede, a disporre la revoca del provvedimento reclamato.
5. La complessità della questione giuridica affrontata – in relazione alla quale, come detto, vi è un contrasto tra l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e quello più recente della giurisprudenza di legittimità – impone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
4 P.T.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 26
L.F. proposto dall'avv. avverso il decreto emesso Controparte_3
in data 30.01.2025 dal Giudice Delegato per il Fallimento della s.d.f. di
[...]
ed , così provvede: CP_1 Controparte_2
- in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 11.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
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