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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9237/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 9237/2016 vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gianluca Carrieri
RICORRENTE
E
in persona del Dirigente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dal funzionario delegato, avv. Antonio Romanelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 20.5.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso depositato Parte_1
il 15.1.2016, ha adito il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione prot. n. 95143 emessa dal Parte_2
di il 15.12.2015, e notificata il 22.12.2015, a mezzo della quale gli è stato ingiunto il
[...] CP_1
pagamento della somma complessiva di € 3.963,20 (comprensiva di € 13,20 per spese di notifica) a
1 titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 3, c.
3, D.L. n. 12/02, conv. con modificazioni in L. n. 73/02, modificato dall'art. 4 L. n. 183/10 per aver impiegato nella giornata lavorativa del 14.6.2012 il lavoratore , senza preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 39, cc. 1 e 2, D.L. n. 112/08, conv. in
L. n. 133/08 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro ovvero per avere effettuato registrazioni non corrispondenti al vero, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi al suddetto lavoratore e alla suddetta prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali;
3) art.
4-bis, D.lgs. n. 181/00, introdotto dall'art. 6, c. 1, D.lgs. n. 297/02,
modificato dall'art. 40, c. 2, D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08, per non aver consegnato al suddetto dipendente, all'atto dell'assunzione del 14.6.2012, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
9-bis, c. 2, L. n. 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs.
n. 152/97.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.4.2016, si è costituito in giudizio
Con l' (d'ora innanzi, per brevità, solo ), resistendo al ricorso Controparte_1
ex adverso proposto e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con In via preliminare, l' ha chiesto che fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del GdL
e, per l'effetto, che venisse disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'attribuzione al Giudice Ordinario.
All'udienza del 20.4.2016, il GdL ha trasmesso il fascicolo originario avente n. 433/2016 di
R.G. al Presidente del Tribunale che, con provvedimento del 26.4.2016, ha assegnato la causa alla
Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari;
sicché, il procedimento è stato iscritto a ruolo con n.
9237/2016 di R.G.
2 All'odierna udienza la causa, istruita tramite produzione documentale e prova testimoniale, è
stata decisa nei modi di legge.
2 – L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va chiarito che: - il 14.6.2012 i funzionari della in servizio presso lo Pt_3
S.P.E.S.A.L. di Putignano, su richiesta di intervento del Comando Stazione dei Carabinieri di
Monopoli, effettuavano un sopralluogo in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro presso la civile abitazione di in Monopoli (BA), alla c.da Balice n. 255, a seguito del decesso Persona_2
Parte di ivi avvenuto nella stessa mattinata;
- in quell'occasione gli ispettori Persona_1
accertavano che aveva commissionato alla ditta ” alcuni lavori di Per_2 Parte_1
manutenzione straordinaria sul lastrico solare dell'anzidetto immobile e che, sul cantiere, nella mattinata del 14 giugno, erano presenti nato a [...] l'[...] e Persona_3 [...]
nato a [...] il [...]; - veniva altresì appurato che pur essendo in Persona_1 Per_3
pensione, risultava assunto dalla ditta ” con contratto di lavoro “a chiamata” e che, Parte_1
invece, non risultava assunto al momento del suddetto evento da nessun datore e che, Persona_1
Parte quindi, era disoccupato;
- sempre in data 14.6.2012 i funzionari della sentivano a sommarie informazioni testimoniali: a) che dichiarava: “Circa tre giorni fa e precisamente Persona_3
martedì 12 giugno, il sig. , mi contattava telefonicamente per affidarmi un lavoro di Parte_1
manutenzione straordinaria presso una campagna in contrada di Monopolo, dove c'era bisogno, su
di un lastrico solare presente sull'immobile predetto, di sostituire un lucernaio fatto di vetro-cemento
con un pannello di plexiglass, in quanto vi era un'infiltrazione di acqua piovana. Accettato l'incarico,
ieri mi sono recato presso l'immobile della sig.ra ed ho iniziato le operazioni di Per_2
preparazione al lavoro, (…). Oggi sono ritornato sul posto per procedere al completamento dei lavori
alle ore 7:15 circa, con me è venuto anche il sig. , il quale mi aveva pregato di Persona_1
trovargli qualche lavoro da fare, per poter guadagnare qualcosa da portare a casa ed io di mia
iniziativa l'ho portato con me, per fargli vedere i lavori che dovevo fare e così domani mattina
3 sarebbe potuto venire anche lui per aiutarmi nelle operazioni da svolgere, pensando che avrei potuto
avvisare successivamente il mio titolare, sig. , in modo che potesse fare anche a lui un Parte_1
contratto a chiamata per potergli pagare qualche giornata lavorativa”; b) che Parte_1
dichiarava: “Il giorno martedì 12 giugno, ho chiamato telefonicamente il sig. per affidargli Per_3
un lavoro da fare presso una campagna in Contrada Balice a Monopoli, (…). Pertanto, ho
accompagnato il mio operaio sul posto da sistemare, illustrandogli il da farsi, restando d'accordo
che avrebbe iniziato i lavori il giorno dopo e probabilmente li avrebbe completati oggi. Questa
mattina, mi sono recato alle ore 6:30 circa presso il cantiere sito in Palese, dove sto svolgendo CP_1
con altri miei operai delle opere di impiantistica, giunte le ore 08:00 circa ho ricevuto la telefonata
del sig. , che m'informava di aver portato con se a lavoro, di sua iniziativa, il sig. Persona_3
e che lo stesso si era sentito male accasciandosi al suolo e non riusciva più a Persona_1
farlo riprendere, per cui gli suggerivo di telefonare subito al 118 per chiedere soccorso. (…). Preciso
di non essere a conoscenza del motivo per il quale il sig. fosse presente sul posto di Persona_1
lavoro dove il mio dipendente stava operando.”; - in data 10.7.2012 i verbalizzanti dello S.P.E.S.A.L.
Con trasmettevano gli atti all'allora DT di Bari (oggi, ) per gli accertamenti e le determinazioni di competenza, dando atto che il “sig. , deceduto sul luogo di lavoro a causa di un Persona_1
arresto cardiorespiratorio irreversibile, è risultato lavoratore irregolare che presumibilmente
prestava la propria opera lavorativa per la ditta “ ”” e che, alla luce della Parte_1
documentazione “spontaneamente prodotta” dal figlio del deceduto, risultava essere Persona_1
stato: a) dipendente dell'Impresa ” dal 3.3.2011 al 2.4.2011 con qualifica di carpentiere;
Parte_1
b) dipendente della “Manelli Impresa s.r.l.”, dall'1.4.2011 al 31.3.2012, con qualifica di muratore;
-
nelle date del 24.7.2012 e del 25.7.2012, presso l'I.N.A.I.L. di venivano sentiti rispettivamente CP_1
figlio del deceduto, e - il primo dichiarava -tra l'altro- Testimone_1 Persona_3
che: “Posso affermare che quel giorno mio padre stava lavorando alle dipendenze della ditta
individuale di Monopoli su di un cantiere che la predetta ditta aveva in Monopoli alla Parte_1
C.da Balice 255 di proprietà di . Il giorno 14 giugno 2012 mentre ero in casa verso Parte_4
4 le ore 8.45 venivamo avvisati sia io che mia madre dal sig. di Monopoli, collega Persona_3
di lavoro, che mentre mio padre stava lavorando nel cantiere insieme a lui, era caduto a terra e non
dava più segni di vita. (…). Mio padre erano già parecchi giorni che stava lavorando alle dipendenze
di entrambe le ditte dei pur essendo in disoccupazione e avendo l'idoneità al lavoro con dei Pt_1
vincoli ben precisi, in quanto cardiopatico. (…). Mi è stato riferito che la causa della morte di mio
padre possa essere stato un infarto e che comunque la ditta presso cui stava lavorando era
pienamente a conoscenza della limitazione lavorativa di mio padre a causa della cardiopatia
accertata dal medico competente della ditta stessa”: - il secondo rilasciava dichiarazioni di senso opposto rispetto a quelle rese nell'immediatezza dell'infortunio mortale occorso, ossia: “Preciso che
mi ero recato dalla mia residenza di TE RO a Monopoli per prendere il e Persona_1
portarlo sul posto di lavoro visto che il stesso, il giorno prima, mi aveva avvisato che il Parte_1
sarebbe venuto a lavorare con me quel giorno presso la sig.ra Non Persona_1 Per_2
so se il avesse lavorato nei giorni precedenti con il o con l'impresa del Persona_1 Parte_1
figlio del : - in data 13.9.2012 i funzionari della DT eseguivano il primo accesso ispettivo Pt_1
presso lo studio del consulente del lavoro della ditta ”, nel corso del quale veniva Parte_1
acquisita la documentazione dalla cui emergeva che era stato dipendente della ditta Persona_1
” dal 3.3.2011 al 2.4.2011 e che lo stesso non risultava registrato sul Libro Unico del Parte_1
Lavoro nella giornata lavorativa del 14.6.2012; - in data 9.10.2012, all'esito degli accertamenti condotti dai funzionari ispettivi in servizio presso la Direzione Territoriale del lavoro di iniziati CP_1
con accesso del 13.9.2012, veniva elevato nei confronti della ditta ”, con sede in Parte_1
TE RO (BA), alla c.da n.8, Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Parte_5
N. BA11/2012-53-01, con cui si accertava che “Dall'esame della documentazione aziendale di lavoro
è emerso che il ha effettivamente prestato la sua attività lavorativa il giorno Persona_1
14/06/12 senza regolare assunzione;
inoltre allo stesso non è stato consegnato, prima dell'inizio
dell'attività lavorativa, il contratto di lavoro. È emerso, altresì, che codesta ditta medesima non ha
provveduto a registrare su libro unico del lavoro la giornata del 14/06/2012”; - il suddetto verbale
5 veniva, pertanto, notificato all'odierno ricorrente, unitamente all'atto di diffida ora per allora e di ammissione al pagamento in misura determinata ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 124/04 e art. 16 L. n.
689/81 in relazione alla violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 3, c. 3, D.L. n. 12/02, conv. con modificazioni in L. n. 73/02, modificato dall'art. 4 L. n. 183/10 per aver impiegato nella giornata lavorativa del 14.6.2012 il lavoratore , senza preventiva comunicazione di Persona_1
instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 39, cc. 1 e 2, D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro ovvero per avere effettuato registrazioni non corrispondenti al vero, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi al suddetto lavoratore e alla suddetta prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
3) art.
4-bis, D.lgs. n. 181/00, introdotto dall'art. 6, c. 1, D.lgs. n. 297/02, modificato dall'art. 40, c.
2, D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08, per non aver consegnato al suddetto dipendente, all'atto dell'assunzione del 14.6.2012, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
9-bis, c. 2, L. n. 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs. n. 152/97Veniva,
dunque, emessa ordinanza ingiunzione n. 21986 prot. n. 95143 del 15.12.2015 che accertava la violazione delle suddette disposizioni e comminava la sanzione di € 3.963,20.
Nell'ambito del presente giudizio, il ricorrente ha lamentato l'insussistenza del fatto contestato, l'assenza assoluta del supporto probatorio raccolto dal personale ispettivo e l'assenza delle motivazioni dei provvedimenti adottati.
3 – Come anticipato, gli accertamenti condotti da parte dell' di CP_1 CP_1 CP_1
(all'epoca, DT) sono consistiti esclusivamente nell'assunzione delle dichiarazioni rese da
[...]
e e nell'acquisizione di documentazione relativa ai rapporti di Tes_1 Persona_3
lavoro instaurati tra la ditta ” e e Parte_1 Persona_1 Persona_3
Orbene, alla luce delle emergenze documentali, deve ritenersi che gli accertamenti in parola non abbiano consentito ai funzionari ispettivi di acclarare l'avvenuta violazione delle succitate
6 disposizioni e, dunque, il fatto che -nella mattinata del 14.6.2012- prima del Persona_1
decesso, fosse intento a svolgere attività lavorativa, in qualità di muratore, nell'interesse e alle dipendenze della ditta individuale ” senza regolare contratto di assunzione e che il Parte_1
titolare dell'impresa fosse a conoscenza di tale circostanza.
In sostanza, l'intera attività ispettiva, esitata nell'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, si è fondata esclusivamente sulle anzidette dichiarazioni nonché sulla segnalazione effettuata
Parte dalla “ ”, alla quale erano stati allegati: 1) copia del Verbale Parte_6
d'ispezione e richiesta documentazione prot. n. 1921/SPESAL del 14.6.2012; 2) copia del registro matricola aziendale Libro Unico Lavoro della ditta;
3) copia del Modello Unificato LAV Parte_1
prot. n. 992209 del 14.9.2011 relativo al dipendente;
4) copia della Visura CIAA Persona_3
della ditta ”; 5) copia della busta paga relativa al mese di maggio 2011 rilasciata dalla Parte_1
ditta ” a;
6) copia della busa paga relativa al mese di marzo 2012 Parte_1 Persona_1
rilasciata dalla ditta “Manelli Impresa Srl” a . Persona_1
Sul punto, deve rammentarsi che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova,
rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Trib. Modena, sentenza n. 347 del 05.03.2013; Cass.
civ. sentenza n. 3837/2001; Cass. civ., sentenza n. 20930/2009).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito che “nel giudizio di opposizione a
sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio
soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore
sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente,
che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare,
7 qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla
esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative
contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 1921/2019).
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981,
l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass. civ., n. 5095/1999).
Ebbene, facendo applicazione delle illustrate coordinate ermeneutiche, deve essere evidenziato quanto segue.
Nell'informativa del 10.7.2012 -a firma degli Ispettori della ASL BA – SPESAL di Putignano-
si rinviene, come visto, il riferimento al fatto che “deceduto sul luogo di lavoro a causa Persona_1
di un arresto cardiorespiratorio irreversibile” (quindi, come pacificamente riconosciuto anche dalla
PA, per “cause naturali”), fosse “risultato lavoratore irregolare che presumibilmente prestava la
propria opera lavorativa per la ditta “ ””. Parte_1
Pertanto, come si desume in maniera inequivocabile dall'utilizzo della locuzione
Parte
“presumibilmente”, i funzionari , lungi dall'aver avuto modo di verificare direttamente e di acclarare con certezza che il defunto, al momento del decesso, fosse intento a svolgere attività
lavorativa nell'interesse della ditta odierna opponente, pur senza essere stato dalla stessa regolarmente assunto, si sono, invece, limitati a desumere dal fatto che si trovasse sul cantiere al Persona_1
momento del decesso il suo “status” di “lavoratore irregolare” e si sono espressi in termini evidentemente dubitativi.
Come anticipato, presente al momento della morte di in Persona_3 Persona_1
quanto prestava attività lavorativa, in qualità di operaio, sull'anzidetto cantiere, alle dipendenze di
Parte
”, sentito dai funzionari a sommarie informazioni testimoniali a distanza di poche Parte_1
ore dall'evento, ha dichiarato “Oggi [il 14.6.2012, ndr] sono ritornato sul posto [il cantiere in parola,
8 ndr] per procedere al completamento dei lavori alle ore 7:15 circa, con me è venuto anche il sig.
, il quale mi aveva pregato di trovargli qualche lavoro da fare, per poter Persona_1
guadagnare qualcosa da portare a casa ed io di mia iniziativa l'ho portato con me, per fargli vedere
i lavori che dovevo fare e così l'indomani mattina sarebbe potuto venire anche lui per aiutarmi nelle
operazioni da svolgere, pensando che avrei potuto avvisare successivamente il mio titolare, sig.
, in modo che potesse fare anche a lui un contratto a chiamata per potergli pagare Parte_1
qualche giornata lavorativa”.
In sostanza, stando alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'occorso da Per_3
si sarebbe recato sul cantiere (i) per iniziativa propria e del e non su chiamata Persona_1 Per_3
del titolare dell'impresa (che non era a conoscenza di tale circostanza) e (ii) non per svolgere già quel giorno attività lavorativa ma soltanto per rendersi conto dei lavori da eseguire in modo da poter coadiuvare il nelle giornate successive. Per_3
Sentito nel corso degli accertamenti ispettivi dai funzionari dell'INAIL, ha offerto Per_3
una differente ricostruzione dei fatti, avendo dichiarato: “Preciso che mi ero recato dalla mia
residenza di TE RO a Monopoli per prendere il e portarlo sul posto di Persona_1
lavoro visto che il stesso, il giorno prima, mi aveva avvisato che il Parte_1 Persona_1
sarebbe venuto a lavorare con me quel giorno presso la sig.ra Non so se il Per_2 Persona_1
avesse lavorato nei giorni precedenti con il o con l'impresa del figlio di . Parte_1 Pt_1
Escusso in qualità di teste nel corso del presente giudizio all'udienza del 15.1.2018, Per_3
si è nuovamente contraddetto, rendendo dichiarazioni di segno contrario a quelle rese ai funzionari ispettivi in data 25.07.2012 e, invece, nel medesimo senso di quelle rese il giorno stesso dell'occorso.
Infatti, questi ha riferito che: - “quel giorno il sig. non ha effettuato nessun tipo Persona_1
di lavorazione essendo mattina presto ed essendo successo l'incidente circa 20 o 30 minuti da quando
siamo partiti da Monopoli”; - “non so se il era a conoscenza se il dovesse Pt_1 Persona_1
lavorare”; - “io sono andato a prenderlo a Monopoli per vedere se mi poteva dare una mano e iniziare 9 a lavorare il giorno dopo”; - “il non mi aveva avvisato se il doveva venire a Pt_1 Persona_1
lavorare o meno. Io sono andato a prenderlo di spontanea volontà”.
Orbene, in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese agli agenti accertatori giova richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (al quale, pertanto, deve darsi continuità anche in questa sede), secondo cui, atteso che i verbali redatti dagli ispettori fanno piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza, per quanto concerne le altre circostanze riferite ai verbalizzanti - e in particolare per le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interrogati - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, che può considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite all'ispettore, qualora il suo contenuto, in concorso con altri elementi e con la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione
(cfr. Cass. civ., 9.11.2010 n. 22743; Cass. civ., 8.04.2010 n. 8335; Cass. civ., 19.01.2010 n. 794; Cass.
civ., 2.10.2008 n. 24416; Trib. Trieste 14 luglio 2011).
Anzi, le dichiarazioni rese nel corso di un'ispezione e acquisite agli atti di causa attraverso il processo verbale di constatazione, hanno normalmente valore indiziario e quindi concorrono a formare il convincimento del giudice solo se vengono confermate da altri elementi di prova (cfr. Cass.
civ., sentenza n. 23699/2020; Cass. civ., n. 9876/2011; n. 16711/2016).
In generale, i verbali di dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati godono di un apprezzabile grado di attendibilità , al punto che, in caso di contrasto tra dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il giudice può , ex art. 116 c.p.c., legittimamente privilegiare, nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell'accesso ispettivo, ritenendole verosimilmente più genuine e sincere.
Tale valutazione è ancor più sostenibile se le dichiarazioni contengano una serie di precisazioni in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (in tal senso, 10 Trib. Milano 14.04.2009 n. 1625, Trib. Trani 20.02.2013 n. 173), con la conseguenza che devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle rese successivamente all'accesso ispettivo (i.e.
nelle more del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione mediante il provvedimento in tal sede impugnato).
Pertanto, al riguardo non può non osservarsi che: - come già sottolineato, l'accertamento ispettivo e l'irrogazione della sanzione si sono basati, in maniera esclusiva, sulle dichiarazioni rese da il 25.7.2012 (oltreché su quelle de relato del figlio di;
- siffatte Per_3 Persona_1
dichiarazioni, tuttavia, sono palesemente contraddette da quelle rilasciate dal sia Per_3
nell'immediatezza dei fatti (il giorno stesso della morte di sia nel corso del presente Persona_1
giudizio in qualità di testimone (che, come detto, si mostrano del medesimo tenore); - in ogni caso,
alla luce delle plurime, rimarcate, contraddizioni e incongruenze ravvisate nelle enunciate dichiarazioni, quelle rese in data 25.7.2012 nel corso del procedimento sanzionatorio, a maggio ragione perché non confermate da altri elementi di prova, non possono ritenersi, di per sé sole,
sufficienti a fondare gli accertamenti ispettivi e la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Infine, prive di qualsivoglia rilievo probatorio appaiono le dichiarazioni rese (in sede ispettiva e giudiziale) dal figlio del in quanto: - non è stato testimone oculare degli eventi, poiché Persona_1
non era presente sul cantiere allorché i fatti di causa si sono verificati, trattandosi quindi di testimonianza de relato; - non ha spiegato come abbia potuto affermare con certezza e come facesse a sapere che, nella mattinata del 14.6.2012, suo padre si trovasse in Monopoli alla Contrada Balice n.
255 e stesse svolgendo attività lavorativa;
- il testimone era legato da rapporto di parentela con il de
cuius e, a fortiori in considerazione del fatto che -allorché questi è stato escusso- era ancora pendente il giudizio penale a carico di e nel cui ambito (anche) era Parte_1 Testimone_1
costituito parte civile, non si può ritenere che il teste fosse “disinteressato” rispetto alle sorti del presente giudizio.
11 Conseguentemente, l'assenza di ulteriori riscontri probatori non consente di ritenere (i)
sufficientemente provata la violazione ascritta al ricorrente e (ii) interamente assolto l'onere probatorio gravante sulla P.A. resistente.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, dev'essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Restano, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
4 – Il ricorrente ha, altresì, domandato di condannarsi il resistente al risarcimento CP_3
dei danni, “nella misura che riterrà di giustizia da determinarsi in via equitativa”, cagionati dalle
“illegittime determinazioni dell'Ente impositore”.
La domanda non può trovare accoglimento, atteso che: a) l'istante non ha né, a monte, allegato né, men che meno, provato i pregiudizi che avrebbe in concreto sofferto in conseguenza dell'azione amministrativa;
b) in generale, il ricorrente non ha neanche chiarito la natura dei danni lamentati e di cui ha chiesto il ristoro, non essendo chiaro se si tratti di danni di natura patrimoniale o non patrimoniale;
c) infatti, la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato
dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato
alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del
pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di
dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 4310
del 22/02/2018); d) le evidenziate lacune in punto di allegazione e prova appaiono ancor più
stigmatizzabili se si considera che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta è stata sospesa con ordinanza dell'intestato Tribunale del 9.8.2017; e) in ogni caso, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento della legittimità e 12 del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione, ragion per cui deve dubitarsi dell'ammissibilità della domanda risarcitoria in questa sede spiegata.
5 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, per come novellato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della domanda, facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1
d'ingiunzione prot. n. 95143 emessa il 15.12.2015 dal Direttore p.t. della Controparte_4
così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 80,00 per esborsi ed € 1.276,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari il 20 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 9237/2016 vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gianluca Carrieri
RICORRENTE
E
in persona del Dirigente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dal funzionario delegato, avv. Antonio Romanelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 20.5.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso depositato Parte_1
il 15.1.2016, ha adito il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione prot. n. 95143 emessa dal Parte_2
di il 15.12.2015, e notificata il 22.12.2015, a mezzo della quale gli è stato ingiunto il
[...] CP_1
pagamento della somma complessiva di € 3.963,20 (comprensiva di € 13,20 per spese di notifica) a
1 titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 3, c.
3, D.L. n. 12/02, conv. con modificazioni in L. n. 73/02, modificato dall'art. 4 L. n. 183/10 per aver impiegato nella giornata lavorativa del 14.6.2012 il lavoratore , senza preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 39, cc. 1 e 2, D.L. n. 112/08, conv. in
L. n. 133/08 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro ovvero per avere effettuato registrazioni non corrispondenti al vero, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi al suddetto lavoratore e alla suddetta prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali;
3) art.
4-bis, D.lgs. n. 181/00, introdotto dall'art. 6, c. 1, D.lgs. n. 297/02,
modificato dall'art. 40, c. 2, D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08, per non aver consegnato al suddetto dipendente, all'atto dell'assunzione del 14.6.2012, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
9-bis, c. 2, L. n. 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs.
n. 152/97.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.4.2016, si è costituito in giudizio
Con l' (d'ora innanzi, per brevità, solo ), resistendo al ricorso Controparte_1
ex adverso proposto e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con In via preliminare, l' ha chiesto che fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del GdL
e, per l'effetto, che venisse disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'attribuzione al Giudice Ordinario.
All'udienza del 20.4.2016, il GdL ha trasmesso il fascicolo originario avente n. 433/2016 di
R.G. al Presidente del Tribunale che, con provvedimento del 26.4.2016, ha assegnato la causa alla
Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari;
sicché, il procedimento è stato iscritto a ruolo con n.
9237/2016 di R.G.
2 All'odierna udienza la causa, istruita tramite produzione documentale e prova testimoniale, è
stata decisa nei modi di legge.
2 – L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va chiarito che: - il 14.6.2012 i funzionari della in servizio presso lo Pt_3
S.P.E.S.A.L. di Putignano, su richiesta di intervento del Comando Stazione dei Carabinieri di
Monopoli, effettuavano un sopralluogo in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro presso la civile abitazione di in Monopoli (BA), alla c.da Balice n. 255, a seguito del decesso Persona_2
Parte di ivi avvenuto nella stessa mattinata;
- in quell'occasione gli ispettori Persona_1
accertavano che aveva commissionato alla ditta ” alcuni lavori di Per_2 Parte_1
manutenzione straordinaria sul lastrico solare dell'anzidetto immobile e che, sul cantiere, nella mattinata del 14 giugno, erano presenti nato a [...] l'[...] e Persona_3 [...]
nato a [...] il [...]; - veniva altresì appurato che pur essendo in Persona_1 Per_3
pensione, risultava assunto dalla ditta ” con contratto di lavoro “a chiamata” e che, Parte_1
invece, non risultava assunto al momento del suddetto evento da nessun datore e che, Persona_1
Parte quindi, era disoccupato;
- sempre in data 14.6.2012 i funzionari della sentivano a sommarie informazioni testimoniali: a) che dichiarava: “Circa tre giorni fa e precisamente Persona_3
martedì 12 giugno, il sig. , mi contattava telefonicamente per affidarmi un lavoro di Parte_1
manutenzione straordinaria presso una campagna in contrada di Monopolo, dove c'era bisogno, su
di un lastrico solare presente sull'immobile predetto, di sostituire un lucernaio fatto di vetro-cemento
con un pannello di plexiglass, in quanto vi era un'infiltrazione di acqua piovana. Accettato l'incarico,
ieri mi sono recato presso l'immobile della sig.ra ed ho iniziato le operazioni di Per_2
preparazione al lavoro, (…). Oggi sono ritornato sul posto per procedere al completamento dei lavori
alle ore 7:15 circa, con me è venuto anche il sig. , il quale mi aveva pregato di Persona_1
trovargli qualche lavoro da fare, per poter guadagnare qualcosa da portare a casa ed io di mia
iniziativa l'ho portato con me, per fargli vedere i lavori che dovevo fare e così domani mattina
3 sarebbe potuto venire anche lui per aiutarmi nelle operazioni da svolgere, pensando che avrei potuto
avvisare successivamente il mio titolare, sig. , in modo che potesse fare anche a lui un Parte_1
contratto a chiamata per potergli pagare qualche giornata lavorativa”; b) che Parte_1
dichiarava: “Il giorno martedì 12 giugno, ho chiamato telefonicamente il sig. per affidargli Per_3
un lavoro da fare presso una campagna in Contrada Balice a Monopoli, (…). Pertanto, ho
accompagnato il mio operaio sul posto da sistemare, illustrandogli il da farsi, restando d'accordo
che avrebbe iniziato i lavori il giorno dopo e probabilmente li avrebbe completati oggi. Questa
mattina, mi sono recato alle ore 6:30 circa presso il cantiere sito in Palese, dove sto svolgendo CP_1
con altri miei operai delle opere di impiantistica, giunte le ore 08:00 circa ho ricevuto la telefonata
del sig. , che m'informava di aver portato con se a lavoro, di sua iniziativa, il sig. Persona_3
e che lo stesso si era sentito male accasciandosi al suolo e non riusciva più a Persona_1
farlo riprendere, per cui gli suggerivo di telefonare subito al 118 per chiedere soccorso. (…). Preciso
di non essere a conoscenza del motivo per il quale il sig. fosse presente sul posto di Persona_1
lavoro dove il mio dipendente stava operando.”; - in data 10.7.2012 i verbalizzanti dello S.P.E.S.A.L.
Con trasmettevano gli atti all'allora DT di Bari (oggi, ) per gli accertamenti e le determinazioni di competenza, dando atto che il “sig. , deceduto sul luogo di lavoro a causa di un Persona_1
arresto cardiorespiratorio irreversibile, è risultato lavoratore irregolare che presumibilmente
prestava la propria opera lavorativa per la ditta “ ”” e che, alla luce della Parte_1
documentazione “spontaneamente prodotta” dal figlio del deceduto, risultava essere Persona_1
stato: a) dipendente dell'Impresa ” dal 3.3.2011 al 2.4.2011 con qualifica di carpentiere;
Parte_1
b) dipendente della “Manelli Impresa s.r.l.”, dall'1.4.2011 al 31.3.2012, con qualifica di muratore;
-
nelle date del 24.7.2012 e del 25.7.2012, presso l'I.N.A.I.L. di venivano sentiti rispettivamente CP_1
figlio del deceduto, e - il primo dichiarava -tra l'altro- Testimone_1 Persona_3
che: “Posso affermare che quel giorno mio padre stava lavorando alle dipendenze della ditta
individuale di Monopoli su di un cantiere che la predetta ditta aveva in Monopoli alla Parte_1
C.da Balice 255 di proprietà di . Il giorno 14 giugno 2012 mentre ero in casa verso Parte_4
4 le ore 8.45 venivamo avvisati sia io che mia madre dal sig. di Monopoli, collega Persona_3
di lavoro, che mentre mio padre stava lavorando nel cantiere insieme a lui, era caduto a terra e non
dava più segni di vita. (…). Mio padre erano già parecchi giorni che stava lavorando alle dipendenze
di entrambe le ditte dei pur essendo in disoccupazione e avendo l'idoneità al lavoro con dei Pt_1
vincoli ben precisi, in quanto cardiopatico. (…). Mi è stato riferito che la causa della morte di mio
padre possa essere stato un infarto e che comunque la ditta presso cui stava lavorando era
pienamente a conoscenza della limitazione lavorativa di mio padre a causa della cardiopatia
accertata dal medico competente della ditta stessa”: - il secondo rilasciava dichiarazioni di senso opposto rispetto a quelle rese nell'immediatezza dell'infortunio mortale occorso, ossia: “Preciso che
mi ero recato dalla mia residenza di TE RO a Monopoli per prendere il e Persona_1
portarlo sul posto di lavoro visto che il stesso, il giorno prima, mi aveva avvisato che il Parte_1
sarebbe venuto a lavorare con me quel giorno presso la sig.ra Non Persona_1 Per_2
so se il avesse lavorato nei giorni precedenti con il o con l'impresa del Persona_1 Parte_1
figlio del : - in data 13.9.2012 i funzionari della DT eseguivano il primo accesso ispettivo Pt_1
presso lo studio del consulente del lavoro della ditta ”, nel corso del quale veniva Parte_1
acquisita la documentazione dalla cui emergeva che era stato dipendente della ditta Persona_1
” dal 3.3.2011 al 2.4.2011 e che lo stesso non risultava registrato sul Libro Unico del Parte_1
Lavoro nella giornata lavorativa del 14.6.2012; - in data 9.10.2012, all'esito degli accertamenti condotti dai funzionari ispettivi in servizio presso la Direzione Territoriale del lavoro di iniziati CP_1
con accesso del 13.9.2012, veniva elevato nei confronti della ditta ”, con sede in Parte_1
TE RO (BA), alla c.da n.8, Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Parte_5
N. BA11/2012-53-01, con cui si accertava che “Dall'esame della documentazione aziendale di lavoro
è emerso che il ha effettivamente prestato la sua attività lavorativa il giorno Persona_1
14/06/12 senza regolare assunzione;
inoltre allo stesso non è stato consegnato, prima dell'inizio
dell'attività lavorativa, il contratto di lavoro. È emerso, altresì, che codesta ditta medesima non ha
provveduto a registrare su libro unico del lavoro la giornata del 14/06/2012”; - il suddetto verbale
5 veniva, pertanto, notificato all'odierno ricorrente, unitamente all'atto di diffida ora per allora e di ammissione al pagamento in misura determinata ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 124/04 e art. 16 L. n.
689/81 in relazione alla violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 3, c. 3, D.L. n. 12/02, conv. con modificazioni in L. n. 73/02, modificato dall'art. 4 L. n. 183/10 per aver impiegato nella giornata lavorativa del 14.6.2012 il lavoratore , senza preventiva comunicazione di Persona_1
instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 39, cc. 1 e 2, D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro ovvero per avere effettuato registrazioni non corrispondenti al vero, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi al suddetto lavoratore e alla suddetta prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
3) art.
4-bis, D.lgs. n. 181/00, introdotto dall'art. 6, c. 1, D.lgs. n. 297/02, modificato dall'art. 40, c.
2, D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08, per non aver consegnato al suddetto dipendente, all'atto dell'assunzione del 14.6.2012, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
9-bis, c. 2, L. n. 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs. n. 152/97Veniva,
dunque, emessa ordinanza ingiunzione n. 21986 prot. n. 95143 del 15.12.2015 che accertava la violazione delle suddette disposizioni e comminava la sanzione di € 3.963,20.
Nell'ambito del presente giudizio, il ricorrente ha lamentato l'insussistenza del fatto contestato, l'assenza assoluta del supporto probatorio raccolto dal personale ispettivo e l'assenza delle motivazioni dei provvedimenti adottati.
3 – Come anticipato, gli accertamenti condotti da parte dell' di CP_1 CP_1 CP_1
(all'epoca, DT) sono consistiti esclusivamente nell'assunzione delle dichiarazioni rese da
[...]
e e nell'acquisizione di documentazione relativa ai rapporti di Tes_1 Persona_3
lavoro instaurati tra la ditta ” e e Parte_1 Persona_1 Persona_3
Orbene, alla luce delle emergenze documentali, deve ritenersi che gli accertamenti in parola non abbiano consentito ai funzionari ispettivi di acclarare l'avvenuta violazione delle succitate
6 disposizioni e, dunque, il fatto che -nella mattinata del 14.6.2012- prima del Persona_1
decesso, fosse intento a svolgere attività lavorativa, in qualità di muratore, nell'interesse e alle dipendenze della ditta individuale ” senza regolare contratto di assunzione e che il Parte_1
titolare dell'impresa fosse a conoscenza di tale circostanza.
In sostanza, l'intera attività ispettiva, esitata nell'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, si è fondata esclusivamente sulle anzidette dichiarazioni nonché sulla segnalazione effettuata
Parte dalla “ ”, alla quale erano stati allegati: 1) copia del Verbale Parte_6
d'ispezione e richiesta documentazione prot. n. 1921/SPESAL del 14.6.2012; 2) copia del registro matricola aziendale Libro Unico Lavoro della ditta;
3) copia del Modello Unificato LAV Parte_1
prot. n. 992209 del 14.9.2011 relativo al dipendente;
4) copia della Visura CIAA Persona_3
della ditta ”; 5) copia della busta paga relativa al mese di maggio 2011 rilasciata dalla Parte_1
ditta ” a;
6) copia della busa paga relativa al mese di marzo 2012 Parte_1 Persona_1
rilasciata dalla ditta “Manelli Impresa Srl” a . Persona_1
Sul punto, deve rammentarsi che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova,
rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Trib. Modena, sentenza n. 347 del 05.03.2013; Cass.
civ. sentenza n. 3837/2001; Cass. civ., sentenza n. 20930/2009).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito che “nel giudizio di opposizione a
sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio
soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore
sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente,
che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare,
7 qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla
esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative
contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 1921/2019).
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981,
l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass. civ., n. 5095/1999).
Ebbene, facendo applicazione delle illustrate coordinate ermeneutiche, deve essere evidenziato quanto segue.
Nell'informativa del 10.7.2012 -a firma degli Ispettori della ASL BA – SPESAL di Putignano-
si rinviene, come visto, il riferimento al fatto che “deceduto sul luogo di lavoro a causa Persona_1
di un arresto cardiorespiratorio irreversibile” (quindi, come pacificamente riconosciuto anche dalla
PA, per “cause naturali”), fosse “risultato lavoratore irregolare che presumibilmente prestava la
propria opera lavorativa per la ditta “ ””. Parte_1
Pertanto, come si desume in maniera inequivocabile dall'utilizzo della locuzione
Parte
“presumibilmente”, i funzionari , lungi dall'aver avuto modo di verificare direttamente e di acclarare con certezza che il defunto, al momento del decesso, fosse intento a svolgere attività
lavorativa nell'interesse della ditta odierna opponente, pur senza essere stato dalla stessa regolarmente assunto, si sono, invece, limitati a desumere dal fatto che si trovasse sul cantiere al Persona_1
momento del decesso il suo “status” di “lavoratore irregolare” e si sono espressi in termini evidentemente dubitativi.
Come anticipato, presente al momento della morte di in Persona_3 Persona_1
quanto prestava attività lavorativa, in qualità di operaio, sull'anzidetto cantiere, alle dipendenze di
Parte
”, sentito dai funzionari a sommarie informazioni testimoniali a distanza di poche Parte_1
ore dall'evento, ha dichiarato “Oggi [il 14.6.2012, ndr] sono ritornato sul posto [il cantiere in parola,
8 ndr] per procedere al completamento dei lavori alle ore 7:15 circa, con me è venuto anche il sig.
, il quale mi aveva pregato di trovargli qualche lavoro da fare, per poter Persona_1
guadagnare qualcosa da portare a casa ed io di mia iniziativa l'ho portato con me, per fargli vedere
i lavori che dovevo fare e così l'indomani mattina sarebbe potuto venire anche lui per aiutarmi nelle
operazioni da svolgere, pensando che avrei potuto avvisare successivamente il mio titolare, sig.
, in modo che potesse fare anche a lui un contratto a chiamata per potergli pagare Parte_1
qualche giornata lavorativa”.
In sostanza, stando alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'occorso da Per_3
si sarebbe recato sul cantiere (i) per iniziativa propria e del e non su chiamata Persona_1 Per_3
del titolare dell'impresa (che non era a conoscenza di tale circostanza) e (ii) non per svolgere già quel giorno attività lavorativa ma soltanto per rendersi conto dei lavori da eseguire in modo da poter coadiuvare il nelle giornate successive. Per_3
Sentito nel corso degli accertamenti ispettivi dai funzionari dell'INAIL, ha offerto Per_3
una differente ricostruzione dei fatti, avendo dichiarato: “Preciso che mi ero recato dalla mia
residenza di TE RO a Monopoli per prendere il e portarlo sul posto di Persona_1
lavoro visto che il stesso, il giorno prima, mi aveva avvisato che il Parte_1 Persona_1
sarebbe venuto a lavorare con me quel giorno presso la sig.ra Non so se il Per_2 Persona_1
avesse lavorato nei giorni precedenti con il o con l'impresa del figlio di . Parte_1 Pt_1
Escusso in qualità di teste nel corso del presente giudizio all'udienza del 15.1.2018, Per_3
si è nuovamente contraddetto, rendendo dichiarazioni di segno contrario a quelle rese ai funzionari ispettivi in data 25.07.2012 e, invece, nel medesimo senso di quelle rese il giorno stesso dell'occorso.
Infatti, questi ha riferito che: - “quel giorno il sig. non ha effettuato nessun tipo Persona_1
di lavorazione essendo mattina presto ed essendo successo l'incidente circa 20 o 30 minuti da quando
siamo partiti da Monopoli”; - “non so se il era a conoscenza se il dovesse Pt_1 Persona_1
lavorare”; - “io sono andato a prenderlo a Monopoli per vedere se mi poteva dare una mano e iniziare 9 a lavorare il giorno dopo”; - “il non mi aveva avvisato se il doveva venire a Pt_1 Persona_1
lavorare o meno. Io sono andato a prenderlo di spontanea volontà”.
Orbene, in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese agli agenti accertatori giova richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (al quale, pertanto, deve darsi continuità anche in questa sede), secondo cui, atteso che i verbali redatti dagli ispettori fanno piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza, per quanto concerne le altre circostanze riferite ai verbalizzanti - e in particolare per le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interrogati - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, che può considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite all'ispettore, qualora il suo contenuto, in concorso con altri elementi e con la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione
(cfr. Cass. civ., 9.11.2010 n. 22743; Cass. civ., 8.04.2010 n. 8335; Cass. civ., 19.01.2010 n. 794; Cass.
civ., 2.10.2008 n. 24416; Trib. Trieste 14 luglio 2011).
Anzi, le dichiarazioni rese nel corso di un'ispezione e acquisite agli atti di causa attraverso il processo verbale di constatazione, hanno normalmente valore indiziario e quindi concorrono a formare il convincimento del giudice solo se vengono confermate da altri elementi di prova (cfr. Cass.
civ., sentenza n. 23699/2020; Cass. civ., n. 9876/2011; n. 16711/2016).
In generale, i verbali di dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati godono di un apprezzabile grado di attendibilità , al punto che, in caso di contrasto tra dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il giudice può , ex art. 116 c.p.c., legittimamente privilegiare, nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell'accesso ispettivo, ritenendole verosimilmente più genuine e sincere.
Tale valutazione è ancor più sostenibile se le dichiarazioni contengano una serie di precisazioni in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (in tal senso, 10 Trib. Milano 14.04.2009 n. 1625, Trib. Trani 20.02.2013 n. 173), con la conseguenza che devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle rese successivamente all'accesso ispettivo (i.e.
nelle more del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione mediante il provvedimento in tal sede impugnato).
Pertanto, al riguardo non può non osservarsi che: - come già sottolineato, l'accertamento ispettivo e l'irrogazione della sanzione si sono basati, in maniera esclusiva, sulle dichiarazioni rese da il 25.7.2012 (oltreché su quelle de relato del figlio di;
- siffatte Per_3 Persona_1
dichiarazioni, tuttavia, sono palesemente contraddette da quelle rilasciate dal sia Per_3
nell'immediatezza dei fatti (il giorno stesso della morte di sia nel corso del presente Persona_1
giudizio in qualità di testimone (che, come detto, si mostrano del medesimo tenore); - in ogni caso,
alla luce delle plurime, rimarcate, contraddizioni e incongruenze ravvisate nelle enunciate dichiarazioni, quelle rese in data 25.7.2012 nel corso del procedimento sanzionatorio, a maggio ragione perché non confermate da altri elementi di prova, non possono ritenersi, di per sé sole,
sufficienti a fondare gli accertamenti ispettivi e la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Infine, prive di qualsivoglia rilievo probatorio appaiono le dichiarazioni rese (in sede ispettiva e giudiziale) dal figlio del in quanto: - non è stato testimone oculare degli eventi, poiché Persona_1
non era presente sul cantiere allorché i fatti di causa si sono verificati, trattandosi quindi di testimonianza de relato; - non ha spiegato come abbia potuto affermare con certezza e come facesse a sapere che, nella mattinata del 14.6.2012, suo padre si trovasse in Monopoli alla Contrada Balice n.
255 e stesse svolgendo attività lavorativa;
- il testimone era legato da rapporto di parentela con il de
cuius e, a fortiori in considerazione del fatto che -allorché questi è stato escusso- era ancora pendente il giudizio penale a carico di e nel cui ambito (anche) era Parte_1 Testimone_1
costituito parte civile, non si può ritenere che il teste fosse “disinteressato” rispetto alle sorti del presente giudizio.
11 Conseguentemente, l'assenza di ulteriori riscontri probatori non consente di ritenere (i)
sufficientemente provata la violazione ascritta al ricorrente e (ii) interamente assolto l'onere probatorio gravante sulla P.A. resistente.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, dev'essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Restano, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
4 – Il ricorrente ha, altresì, domandato di condannarsi il resistente al risarcimento CP_3
dei danni, “nella misura che riterrà di giustizia da determinarsi in via equitativa”, cagionati dalle
“illegittime determinazioni dell'Ente impositore”.
La domanda non può trovare accoglimento, atteso che: a) l'istante non ha né, a monte, allegato né, men che meno, provato i pregiudizi che avrebbe in concreto sofferto in conseguenza dell'azione amministrativa;
b) in generale, il ricorrente non ha neanche chiarito la natura dei danni lamentati e di cui ha chiesto il ristoro, non essendo chiaro se si tratti di danni di natura patrimoniale o non patrimoniale;
c) infatti, la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato
dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato
alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del
pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di
dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 4310
del 22/02/2018); d) le evidenziate lacune in punto di allegazione e prova appaiono ancor più
stigmatizzabili se si considera che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta è stata sospesa con ordinanza dell'intestato Tribunale del 9.8.2017; e) in ogni caso, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento della legittimità e 12 del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione, ragion per cui deve dubitarsi dell'ammissibilità della domanda risarcitoria in questa sede spiegata.
5 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, per come novellato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della domanda, facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1
d'ingiunzione prot. n. 95143 emessa il 15.12.2015 dal Direttore p.t. della Controparte_4
così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 80,00 per esborsi ed € 1.276,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari il 20 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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