Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8347/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 8347/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti atipici” e vertente tra:
con sede legale in Villaricca (NA), al Corso Controparte_1
Italia n. 471 (P.IVA , in persona del legale rapp.te P.IVA_1
p.t. Ing. , rapp.ta e difesa giusta procura in calce CP_2 all'atto di opposizione dall'avvocato Riccardo Imperiali di Francavilla (C.F. ;) presso il cui studio C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Toledo n. 317;
OPPONENTE
E con sede legale in Pesaro, Via Sandro Controparte_3
Pertini n. 88 – P.I. , in persona del suo Legale P.IVA_2
Rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 18 maggio 2021, dall'Avv. Gabriele Carrà – C.F.
– e dall'Avv. Massimiliano Gaini – C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 loro Studio, sito in Varese, Via Griffi n.6; OPPOSTA
*** CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 14.10.24 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
***
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FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009 1.Con atto di citazione notificato in data 20.07.202 la CP_1 proponeva opposizione, spiegando altresì domanda
[...] riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n. 2382/21, emesso in data 14/06/21 e notificato in data 14/06/21, con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ingiunto ad essa il CP_1 pagamento della somma di euro 60.228,51 oltre interessi legali e spese legali in favore della e corrispondente al Controparte_3 corrispettivo dovuto e non ancora versato per prestazioni aventi ad oggetto la concessione in licenza d'uso di un software Alyante, ovvero un sistema informatico standard di gestione della contabilità aziendale e delle operazioni fiscali in valuta euro. Evidenziava che, negli accordi preliminari, tra i diversi vantaggi prospettati dalla , veniva anche sottolineata la CP_3 rapidità con cui si sarebbe potuto generare il bilancio consolidato tra le due entità societarie (italiana e danese), vantaggio conseguente alla gestione delle contabilità della casa madre e della filiale danese attraverso un database comune. Segnatamente la società opponente esponeva che, a supporto della pretesa monitoria, la società opposta riferiva di essere “una società leader nella progettazione e vendita di software gestionali/ERP e nell'erogazione di servizi formativi. Nell'esercizio di tale attività,
ha incorporato in data 29.10.2018, mediante CP_3 un'operazione di fusione, la società Controparte_4
Quest'ultima ha intrattenuto rapporti commerciali con OM S.p.A.
…. Nel contesto sopra accennato, ha sottoscritto il contratto di CP_1 cui all'offerta commerciale n.17913-2018, oggi ceduto a CP_3 insieme ai relativi crediti. Il suddetto contratto indica
[...] espressamente il corrispettivo per la licenza d'uso delle soluzioni software offerte, il canone per i servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, nonché le modalità di fatturazione e pagamento. … non ha provveduto al pagamento del corrispettivo …. Vani i CP_1 solleciti di pagamento svolti da , anche a mezzo legale”. CP_3
A sostegno della dispiegata opposizione, parte opponente premetteva, di contro, di essere un'azienda italiana leader nel settore dei sistemi di automazione, tra le principali aziende mondiali nel settore ferroviario e delle telecomunicazioni, fornendo soluzioni ingegnerizzate, producendo e installando i propri prodotti sotto la propria supervisione;
che, forte n. 8347/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 15 N. 8347/2021 R.G.A.C.
dell'espansione all'estero, nel 2017 si era aggiudicata i CP_1 fondi della Commissione Europea per il progetto “Fast-Tracks” nell'ambito delle telecomunicazioni nel settore ferroviario (in atti, estratto articolo Repubblica on line); che in seguito alle esigenze connesse all'espansione dell'attività aziendale e all'aumentata complessità della stessa, nel corso del 2018 la Direzione della decideva di procedere ad un cambiamento del Controparte_1 software gestionale sino ad allora utilizzato e pertanto decideva di contattare la , quale azienda di primaria rilevanza con CP_3 sede anche a Napoli, che proponeva una soluzione integrata personalizzata che sembrava idonea alle esigenze mostrate. In seguito ad una serie di incontri preliminari tenutisi in data 15 marzo 2018, 27 marzo 2018, 17 aprile 2018, durante i quali la descriveva l'attività aziendale e le esigenze connesse, si CP_1 giungeva alla formulazione dell'offerta n. 10488-18, CP_3 datata 4 maggio 2018. Si giungeva in seguito all'offerta commerciale n. 17913-18 ed in data 5 giugno 2018 alla sottoscrizione del contratto per adesione e di un'appendice in deroga da parte di CP_1
Deduceva l'opponente che emetteva la prima fattura CP_3 per le licenze del software in data 30 giugno 2018 in assenza di qualunque azione volta all'implementazione ed installazione del gestionale. Riguardo all'esecuzione del contratto, rilevava che la CP_3 affidava la fase di installazione, configurazione, assistenza e manutenzione del software gestionale alla società con CP_5 sede a Potenza. Contestava che tuttavia già dai primi incontri con la emergevano le prime carenze del programma “Alyante”. CP_5
In particolare, i dati necessari al corretto funzionamento del software (a titolo esemplificativo, il piano dei conti, le anagrafiche degli articoli, le condizioni di pagamento e a tutta una serie di elementi di base) nel nuovo programma non venivano replicati correttamente e per intero;
pertanto, che per risolvere tale impasse iniziale, una parte rilevante di lavoro in questa fase di avvio veniva svolto dagli stessi dipendenti della opponente. Contestava che, nonostante la disponibilità mostrata e la propria volontà di procedere nell'esecuzione del contratto malgrado le molteplici mancanze che il nuovo software palesava, non tutti i problemi venivano superati. In particolare, la gestione della filiale danese si mostrava estremamente lacunosa a partire dalle impostazioni di base. Dunque, che disattesi i ripetuti solleciti, la richiedeva a , in data 24 maggio 2019, CP_1 CP_3
(doc. 10) la sospensione di qualsiasi attività che riguardasse il completamento dell'avvio del software gestionale, comunicazione n. 8347/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 15 N. 8347/2021 R.G.A.C.
inviata anche a mezzo pec in data 29 maggio 2019, e in data 31 maggio 2019, veniva comunicata alla formale CP_3 risoluzione del contratto per grave inadempimento che imputava alla stessa alla luce di quanto avvenuto sino a quel momento. In diritto eccepiva l'infondatezza del provvedimento di ingiunzione e chiedeva la sua revoca integrale, per la rilevata insussistenza del credito reclamato dall'opposta per essere inadempiente e non aver reso la prestazione oggetto del contratto, spiegava altresì avverso l'opposta , domanda Controparte_3 riconvenzionale per inadempimento ex art. 1460 c.c. con richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento con istanza restitutoria degli importi versati e risarcimento per i danni subiti. Tutto quanto premesso, citava l'opposta come in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 19 gennaio 2022 per sentir in accoglimento della presente opposizione con contestuale riconvenzionale, così provvedere: - Revocare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 2382/21 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 14/06/21 e conseguentemente accertare che la prestazione oggetto del contratto non è stata resa e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta e per l'effetto respingere le domande tutte formulate da in sede monitoria, denegando in ogni caso la Controparte_3 provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dei vizi e/o malfunzionamenti del software gestionale fornito, dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto per cui è Controparte_3 causa e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale restitutoria e
[...] risarcitoria, condannare al pagamento in favore di Controparte_3 della complessiva somma di € 368.230,09 (per le Controparte_1 causali sopra indicate e specificate) o di quella minore o maggiore somma accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria Si costituiva in giudizio la , chiedendo la concessione CP_3 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché contestando integralmente tutto quanto ex adverso asserito. In particolare, l'opposta contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente e sollevava, a sua volta, eccezioni avverso i motivi di opposizione fatti valere ex adverso. Chiedeva inoltre rigettarsi la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto. Preliminarmente eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità degli avversi assunti, all'uopo deduceva che nella fase precontrattuale, la riferiva alla Signora all'epoca dei CP_1 Parte_1
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fatti responsabile della demo della che stava CP_3 utilizzando e che avrebbe continuato ad utilizzare un prodotto localizzato per la sede della Danimarca. Pertanto, il gestionale fornito dalla avrebbe dovuto operare solo con CP_3 riferimento a registrazioni in valuta nell'ambito della contabilità in euro. Rilevava la di aver adempiuto alla propria CP_3 obbligazione contrattuale che precisava consistere nel fornire le licenze d'uso del software Alyante con i moduli indicati in contratto - come rilevava dimostrato dai numerosi rapportini di interventi tecnici, sottoscritti da per accettazione CP_1
(doc.3). Di contro, eccepiva che l'attività di installazione e configurazione, rientrava nella competenza di e non di;
CP_5 CP_3 pertanto, che gli asseriti inadempimenti e/o ritardi, contestati dall'opponente, non fossero imputabili a e, dunque, CP_3 sulla stessa non potevano gravare i costi sostenuti per la consegna delle licenze e per gli interventi tecnici effettuati in favore di (docc. 5.1 – 5.29). CP_1
In ogni caso, ribadiva che le lamentele sollevate da in CP_1 merito ad asserite “anomalie relative all'azienda danese” e a presunti “intoppi” nel processo di implementazione del software per la “OM Italia” fossero infondate e generiche, oltre che non supportate da alcuna prova e per tale ragione, inidonee a giustificare l'avversa eccezione di inadempimento. Al contrario, rilevava la correttezza e la buona fede di che, CP_3 sebbene la gestione della corona danese non fosse presente in e non faceva parte del progetto di implementazione, Pt_2 stante l'insussistenza di riscontro documentale, si attivava, pro bona pacis, per cercare di soddisfare questa ulteriore richiesta di
CP_1
Tuttavia, la eccepiva che nonostante avesse CP_3 consegnato un software con le caratteristiche riportate in contratto ed eseguito numerosi interventi in favore della (tutti documentati – doc. 3), quest'ultima non aveva CP_1 adempiuto alla propria obbligazione di pagamento. Anzi, che in data 31.05.2019 eccepiva la risoluzione del Contratto, contestando “l'incapacità del Software venduto a di gestire le CP_1 operazioni in valuta estera, in particolare quelle con la Danimarca” e
“la completa inadeguatezza del servizio di affiancamento previsto contrattualmente e di cui non vi siete fatto carico direttamente ma che avete subappaltato”. Avverso i motivi di risoluzione l'opposta ne eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità, in quanto, ribadiva che il n. 8347/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 15 N. 8347/2021 R.G.A.C.
software non avrebbe dovuto gestire operazioni in valuta Pt_2 estera (tanto che tale funzionalità non era ricompresa tra i moduli contrattuali forniti) e l'attività di configurazione ed installazione era stata affidata ad una società terza. Quindi che per le esposte ragioni motivavano il ricorso per decreto ingiuntivo. Dibatteva in merito a ciascuna delle contestazioni ex adverso sollevate e nello specifico, avverso la domanda di restituzione e di risarcimento dei danni, sulla scorta della quale la CP_1 lamentava aver subito dei danni e per l'effetto formulato domanda risarcitoria, chiedendo la condanna dell'opposta: alla restituzione di 17.934,00, quale importo dalla versato CP_1 in esecuzione del Contratto;
• €. 323.153,43 per impiego di lavoro di risorse • €. 8.228,27 per costi sostenuti per il CP_1 ritorno alla precedente esistenza;
• €.18.914,39 per costi sostenuti per l'acquisto di nuovi software, l'opposta eccepiva la fattura n. 580/J5 del 27.12.2018 di €. 1.464,00, di cui controparte chiedeva la restituzione non concerne il rapporto contrattuale azionato in via monitoria. Sul punto precisava che i codici dei prodotti fatturati non corrispondevano a quelli indicati nel Contratto n. 17913 per cui aveva agito in via monitoria. Riguardo la fattura n. 3030/00 del 30.06.2018, l'opposta rilevava essere relativa al costo delle licenze del software concesse Pt_2
a e dalla stessa mai contestate. Pertanto, eccepiva CP_1
l'avversa domanda di restituzione essere infondata e inconferente e dunque da rigettare. Circa le singole voci di danno avanzate ex adverso, eccepiva che l'opponente a supporto della propria domanda risarcitoria si era limitata a produrre delle fatture ed un elenco generico di ore lavorative di operatori di privi di qualsivoglia conferma CP_1 nell' an e nel quantum. Altresì indimostrati i danni lamentati e il nesso causale, segnatamente non emergeva che avesse : CP_1
a. eseguito delle attività in sostituzione di;
b. CP_3 effettuato i pagamenti, e dunque patito i danni, per cui chiedeva il risarcimento per come solo asserito ma non provato in riconvenzionale;
c. supportato i costi di cui pretendeva il pagamento per fatti o colpe imputabili a;
d. indicato CP_3 quali sarebbero le attività per cui aveva impiegato delle proprie risorse;
e. dimostrato che le ore, lavorate fossero state davvero svolte per il software. In ogni caso, contestava che non CP_1 aveva provato il nesso causale tra l'asserito inadempimento di e i danni subiti. Insisteva dunque per il rigetto della CP_3 domanda riconvenzionale in quanto infondata nel merito. Dibattendo alle ulteriori contestazioni avverse, nonché rilevando la temerarietà dell'azione avversa ex art 96 comma 3, c.p.c.,
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concludeva chiedendo: -Nel merito in via preliminare - concedere ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e sussistendo la manifesta infondatezza della domanda avversa. In via principale - respingere tutte le domande di perché non provate e CP_1 infondate, in fatto e in diritto, e confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto. - rigettare la domanda riconvenzionale perché generica, infondata nel merito, assertiva e priva di prova;
- condannare al versamento di una somma ulteriore determinata secondo CP_1 equità, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., in considerazione della temerarietà dell'azione proposta da controparte, dell'assenza di motivi in fatto e in diritto e dell'evidente finalità dilatoria dell'opposizione stessa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Alla prima udienza, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 2382/2021, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c., la presente controversia veniva rinviata, per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle eventuali istanze istruttorie articolate dalle parti, nei suddetti termini, all'udienza del 10.11.2022. Ammessa la prova orale come da ordinanza istruttoria in atti, escussi i testi ( , dipendente della Tes_1
nell'interesse CP_1 Testimone_2 Parte_1 della opposta), disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.24 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. 2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo.
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E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria. E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del poteredovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza n. 8347/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 15 N. 8347/2021 R.G.A.C.
di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “.... proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda...”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
È poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-07-1994). E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ., Sez. III, 3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II, 04-03-2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
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Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Sullo specifico onus probandi, invero, appare poi sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. 3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in appreso si precisano. Le contestazioni svolte dall'opponente dunque integrano la cd exceptio inadimpleti contractus di cui all'art 1460 c.c. diretta a paralizzare la pretesa di adempimento avanzata da parte attrice. Sul punto si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 cod. civ., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento”. (cfr. cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22666 del 27/10/2009 (Rv. 610607 - 01). Ciò posto, nella fattispecie in esame risulta incontestato il rapporto di collaborazione commerciale tra la Controparte_3
e la avente ad oggetto l'erogazione di servizi di Parte_3 fornitura, aggiornamento, assistenza e manutenzione di software. Tuttavia, con riguardo alla specifica eccezione sollevata dalla opponente parte opposta ha adeguatamente documentato (cfr. Doc. 3) l'invio delle licenze, l'installazione del gestionale Pt_2 presso da parte di L'utilizzo del predetto software CP_1 CP_5 per la valuta danese non risulta essere oggetto del contratto sottoscritto tra le parti, né è emerso dalla istruttoria svolta che la società opposta si fosse impegnata alla funzionalità del software concesso nella predetta valuta (cfr. dep. testimoniale verbale del 9.10.2023) in favore della società opponente. Pertanto, la dedotta eccezione non merita accoglimento.
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Ciò posto, la ha dedotto l'esistenza di un credito CP_3 totale pari ad euro 60.228,51 sulla scorta delle fatture allegate al procedimento monitorio e della documentazione contrattuale in atti. Orbene, rispetto alla prima fattura, la n. 3030 /00 del 30.6.2018 del valore di € 32,940,00, costituisce circostanza pacifica che la abbia provveduto, mediante bonifico del CP_1
12.04.2019 (cfr.doc.16, produzione opponente) al pagamento pari alla metà dell'importo, corrispondente ad € 16.470,00. Non condivisibili sono invece le argomentazioni difensive sostenute dall'opponente in relazione alla pretesa creditoria riferita alla fattura n. 580/J5 , poiché non compresa nella pretesa monitoria, come eccepito dall'opposta e documentalmente provato. Costituiscono circostanze non oggetto di specifica contestazione invece che i servizi debitamente indicati nelle fatture siano stati effettivamente erogati dall'opposta e che tali prestazioni promanassero dai titoli contrattuali sottoscritti dall'opponente. Pertanto, indipendentemente dal fatto che la fattura non contenga una dettagliata specifica dei corrispettivi dovuti per ogni singolo servizio erogato, la era stata posta comunque CP_1 nella condizione di verificare la correttezza dell'importo totale della fattura. Sul punto, alcuna contestazione specifica è stata sollevata con l'atto di opposizione. Pertanto, deve ritenersi fondato il diritto della a CP_3 ricevere il pagamento della somma di € 16.470,00, corrispondente all'importo della fattura del 30.06.2018, decurtata alla metà come già detto, nonché delle fatture fino all'8.05.2019, e corrispondente all'importo di € 14.504,23. A diversa conclusione si giunge invece rispetto al credito ulteriore portato dalle fatture a far data dal 30.05.2019 fino alla fattura fino al 20.12.2019 (produzione monitorio in atti ). Ed invero se da un lato l'opponente ha rappresentato che i rapporti tra le parti si erano interrotti con la disdetta inviata all'opposta in data 24.5.2019, la , nulla ha eccepito e CP_3 provato in merito. Adesso, pur a voler ritenere improduttiva di effetti la disdetta contrattuale inviata dalla parte opponente, era onere dell'opposta dare riscontro al fatto che le prestazioni erano invece state erogate fino a tutta l'annualità 2019. Sul punto alcuna prova è invece stata fornita dalla difesa della
, che non ha articolato alcuna istanza istruttoria nel CP_3 corso del giudizio e che è pertanto venuta meno all'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
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In conclusione, l'opposizione proposta dalla va Controparte_1 parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, di guisa che la società va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della del Controparte_3 minor importo di € 30.974,23, oltre interessi legali dalla diffida stragiudiziale del 24.05.2019 sino al soddisfo. 4.Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale con richiesta risarcitoria proposta dall'opponente. Orbene, è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui la parte che agisca in giudizio tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, se può limitarsi alla sola allegazione dell'inadempimento di controparte, ha, di contro, il preciso onere di provare l'esistenza, la perdurante efficacia e l'esatto contenuto del titolo negoziale dedotto in giudizio (cfr., tra tutte, Cass., SS.UU., 13533/2001, recepita da innumerevoli successive pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010). Ora, nel caso di specie, parte attrice, nel dedurre la mancata esecuzione di tutta una serie di prestazioni da parte del convenuto (sino a configurare l'inadempimento ad una vera e propria obbligazione di risultati, più che di mezzi), non ha in alcun modo dimostrato che esse rientravano specificamente nell'effettivo oggetto del contratto tra loro intercorso. A tutto quanto sin qui osservato aggiungasi che anche gli elementi oggettivi del dedotto inadempimento di controparte sono rimasti del tutto indimostrati nel corso del presente giudizio. Ed invero, parte attrice, sin dall'introduzione del giudizio, ha individuato gli inadempimenti in cui sarebbe incorso il convenuto in una serie di attività, cui quest'ultimo si sarebbe contrattualmente impegnato nei confronti della istante e finalizzate, in ultimo, al conseguimento del risultato finale della completa realizzazione di un progetto sul territorio danese. Parte convenuta, da parte sua, risulta aver fermamente contestato tale affermazione sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ove ha, di contro, dedotto che l'oggetto della prestazione contrattuale era limitata alla mera erogazione di servizi di fornitura, aggiornamento, assistenza e manutenzione di software e non nell'esecuzione di tutte le ulteriori prestazioni pretese dalla istante e di cui la stessa ha lamentato la mancata esecuzione. Di contro, l'attrice, nel presente giudizio, sotto la surrettizia — quanto giuridicamente errata veste risarcitoria, non ha fatto altro che contestare il diritto del convenuto al corrispettivo maturato n. 8347/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 15 N. 8347/2021 R.G.A.C.
in relazione al rapporto contrattuale pacificamente dimostrato, intercorso tra le parti. Sul punto, infatti, va evidenziato come l'attrice, nell'individuare i danni che sarebbero ad essa scaturiti dai presunti inadempimenti imputati al convenuto, abbia annoverato tra gli stessi, in modo specifico e determinato, solo quelli corrispondenti all'esborso del corrispettivo già ottenuto dal convenuto, essendosi limitata, invece, per gli ulteriori “danni indiretti” dedotti, all'enunciazione di generici postulati, non corroborati da riscontro probatorio della quantificazione dei medesimi asseriti danni. Al riguardo, peraltro, va precisato che il corrispettivo versato in esecuzione di un contratto può formare, tutt'al più, oggetto di una pretesa restitutoria da parte del contraente che chieda la risoluzione per inadempimento del medesimo rapporto contrattuale;
i tentativi di ricondurre, in tali ipotesi, il corrispettivo versato nella categoria del danno risarcibile, evidenziandone la natura di esborso inutile, sono rimasti, infatti, isolati anche nel panorama giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ. 7066/2004, Cass. civ. 7083/2006; Cass. civ., SS.UU. 5391/1995). Anche in considerazione di quanto precede, pertanto, gli inadempimenti dedotti dall'istante nel presente giudizio al fine di sostanzialmente ottenere la restituzione delle somme elargite in favore del convenuto a titolo di corrispettivo del contratto professionale tra gli stessi intercorso (essendo apparse, per quanto innanzi già osservato, le ulteriori pretese risarcitorie, pur enunciate dall'istante, quantomai indeterminate nei loro elementi costituivi oggettivi, sul piano probatorio) si concretizzano in un inammissibile tentativo di stravolgere un oramai consumato rapporto sinallagmatico formatosi tra le stesse parti e vertente sul medesimo titolo negoziale dedotto in lite. A tutto quanto sin qui osservato aggiungasi che anche gli elementi oggettivi del dedotto inadempimento di controparte sono rimasti del tutto indimostrati nel corso del presente giudizio. Ed invero, parte attrice, sin dall'introduzione del giudizio, ha individuato gli inadempimenti in cui sarebbe incorso il convenuto in una serie di attività, cui quest'ultimo si sarebbe contrattualmente impegnato nei confronti della istante e finalizzate, in ultimo, al conseguimento del risultato finale della completa realizzazione di assistenza e manutenzione di software nella sede danese, impegno non desumibile dal contratto in atti. Parte convenuta, da parte sua, risulta aver fermamente contestato tale affermazione sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ove egli ha, di contro, dedotto che l'oggetto della n. 8347/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 15 N. 8347/2021 R.G.A.C.
prestazione contrattuale resa non ricomprendeva l'esecuzione di tutte le ulteriori prestazioni pretese dalla istante e di cui la stessa ha lamentato la mancata esecuzione. Per tutto quanto precede, pertanto, la domanda riconvenzionale va rigettata. 5.Non può trovare, invece, accoglimento l'ulteriore domanda avanzata da parte opposta di condanna della opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Invero, prescindendo dall'accertamento della ricorrenza dei presupposti soggettivi previsti dalla norma in esame, la stessa — almeno in relazione all'ipotesi di cui al comma 1, il quale richiede la esplicita istanza di parte, come è stato nel caso di specie — configura una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale per c.d. illecito processuale, che richiede (come ogni forma di responsabilità civile) innanzi tutto la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito, ossia l'esistenza di un danno patito e del nesso di causalità tra la condotta processuale illecita ed il danno medesimo, in quanto solo all'esito della positiva prova di tale elemento il quantum del danno in concreto patito può essere liquidato d'ufficio dal giudice, anche in via equitativa. Confermativa di tale tesi è la pronuncia costituzionale n. 152/2016, con la quale il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale dell'ipotesi disciplinata dal terzo comma della norma in commento, conferma e ribadisce che mentre le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (id est, prova della condotta e del suo elemento psicologico, del danno-evento e del danno consequenziale, nonché del nesso eziologico tra danno-conseguenza ed evento), di contro solo l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (che è scollegato dall'iniziativa di parte quanto piuttosto riservato alla prudente attivazione del potere officioso del Giudice) può anche prescindere dal puntuale accertamento dei detti elementi, rispondendo a logiche punitive (sub specie di vera e propria pena privata) piuttosto che risarcitorie.
Ebbene, nel caso di specie, alcun danno ha provato aver subito in tal senso parte opposta, non potendosi neppure lo stesso individuare in re ipsa nella fondatezza di parte del credito azionato, anzi di contro la rileva la fondatezza di parte dell'opposizione proposta. 6.Le spese Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto ad una sostanziale riduzione del credito originariamente azionato, sussistono ragioni giustificative per una compensazione delle n. 8347/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 15 N. 8347/2021 R.G.A.C.
spese processuali in misura del 50%. La restante metà va invece posta carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2382/21, emesso in data 14/06/21;
- condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della CP_3
della somma di € 30.974,23, oltre interessi legali come in
[...] parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della CP_3
delle spese processuali, che si liquidano in € 3.808,00 per
[...] compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, compensando le spese per la restante metà
Così deciso in Aversa, 05/02/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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