Articolo 4 della Legge 25 maggio 1990, n. 126
Articolo 3Articolo 5
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30 maggio 1990
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex Civis".
2. Il Ministo del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 maggio 1990