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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
3) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2672 – 2024 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
TRA
- difeso e rappresentato dall'avv. Marchionna Davide Parte_1
E
– difesa e rappresentata dall'avv. Marchionna Davide Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
******
Rilevato che con odierna sentenza si è provveduto in ordine all'omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti e che la causa deve continuare per la pronuncia in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente;
rimette le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 14.10.2025 per il prosieguo del giudizio.
L'udienza per la data sopraindicata è sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le condizioni concordate dalle parti, anche con richiamo sintetico a quelle di cui in ricorso.
E' assegnato un termine perentorio sino alle ore 09,00 della data di udienza indicata per il deposito delle note all'esito della quale udienza la causa si intenderà automaticamente riservata e rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il Tribunale assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il Tribunale ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo. Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Tanto premesso, dispone che l'udienza fissata per il giorno sopra indicato si svolga mediante il deposito telematico di note scritte aventi il contenuto sopra indicato, e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, nei termini sopra indicati;
invita i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;
avverte le parti che previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale il Tribunale decide sulle istanze delle parti, assumendo i provvedimenti per la definizione o prosecuzione del procedimento;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.".
Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per l'espressione del parere ex art.473 bis. 51 cpc.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.01.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi